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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3326/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3326 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa dinanzi a sé in decisione, ex art. 189, co 3 c.p.c. all'udienza del 01.04.2025, vertente TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Rossella;
C.F._2
Attori-Opponenti
E
, C.F. in persona del l.r.p.t., quale Parte_3 P.IVA_1 mandataria della , C.F. , in persona del Parte_4 P.IVA_2 l.r.p.t., (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato “Gruppo Vicenza”), rappresentata e difesa dall'avv. Clausi Claudio Francesco;
Convenuta-Opposta
Oggetto: opposizione a precetto su mutuo fondiario ex artt. 615, primo comma, c.p.c., e 617 primo comma c.p.c.;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, loro notificato in data 20.09.2023, mediante il quale la società quale mandataria della Parte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., (che agisce per il tramite e per conto del Parte_4 patrimonio destinato denominato “Gruppo Vicenza”), ha intimato loro il pagamento della complessiva somma di € 67.241,85 (di cui euro 66.613,73 per sorte capitale ed il resto per competenze e spese di precetto), in forza del contratto di mutuo fondiario n. 056/6033225, stipulato dagli odierni opponenti con mediante atto per notar in Cosenza, rep. n. 66576 - racc. n. Controparte_1 Persona_1
21637 del 27/06/2005, munito di formula esecutiva in data 11/07/2005, necessario per far fronte alle spese relative alla ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria/straordinaria di un immobile adibito ad abitazione principale.
A mezzo del medesimo atto per notar gli opponenti prestavano ipoteca volontaria su Per_1 immobile sito nel Comune di Mendicino, alla Via Colle degli Ulivi, composta da 10 vani catastali,
pagina 1 di 8 iscritto in Catasto al foglio 12, p.lla 9 sub 1, piano S1°- T-1°-2°, Cat. A/3, cl. 1°, cons. vani 10, sup. cat.
Mq.338, R.C. Euro 464,81. A sostegno dell'infondatezza della pretesa creditoria, gli opponenti hanno eccepito in primo luogo, l'illegittimità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione all'azione esecutiva, per avere la società opposta ivi menzionato un rapporto contrattuale asseritamente instaurato dagli opponenti con una parte estranea al giudizio (tale , contestando il dritto di a pretendere il pagamento, CP_1 CP_2 eccependo il “difetto di legittimazione ad agire in capo alla controparte, che si presenta menzionando un asserito rapporto contrattuale di una parte estranea al giudizio (tale ”, deducendo CP_1 l'inesistenza dei titoli e delle procure menzionate ed il difetto dei requisiti di legge in ordine all'indicazione di chi agisce nel presente procedimento. In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'atto di precetto per assoluta carenza di titolarità del credito in capo alla mandante dell'intimante . CP_2 Pt_3 Gradatamente, i sig.ri e hanno rilevato l'illegittimità del titolo esecutivo per Parte_1 Pt_2 carenza della prova dell'effettiva erogazione delle somme a titolo di capitale, nonché la nullità dello stesso in ragione del superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile ipotecato ex art. 38, comma secondo, T.U.B.
Gli opponenti, inoltre, contestando nel merito la pretesa di credito, hanno dedotto la mancanza di prova della erogazione delle somme nell'anno 2005 ed hanno quindi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito;
in subordine, l'inesigibilità del credito in misura integrale, non essendo intervenuta alcuna risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1186 c.c., per decadenza dal beneficio del termine, ovvero, in alternativa, per inadempimento.
Da ultimo, i sig.ri e hanno lamentato la violazione delle norme sulla trasparenza Parte_1 Pt_2 bancaria e l'usura oggettiva sia con riguardo agli interessi corrispettivi, che con riferimento a quelli moratori. Per tutte le suesposte ragioni, hanno così formulato le loro conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
- in via pregiudiziale, previa instaurazione di apposito sub-procedimento e se del caso anche con decreto inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del precetto e del titolo esecutivo, con ogni consequenziale effetto, per tutte le ragioni addotte nell'antescritta narrativa;
- successivamente, previa instaurazione nel merito del giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., a) In via principale accertare, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione all'azione esecutiva di , perché sprovvista del potere di agire per il recupero di Parte_3 eventuali crediti fondiari, asseritamente scritturati a sofferenza, di titolarità di;
in alternativa CP_2 ove dovesse risultare la legittimazione ad agire, riconoscere il difetto di titolarità del credito in capo all'asserito cessionario, con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto presentato;
b) in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità del titolo esecutivo asseritamente azionato, per mancata dimostrazione dell'erogazione delle somme e/o nullità del mutuo fondiario menzionato quale titolo esecutivo, per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma secondo T.U.B., con ogni conseguenza di legge in ordine all'improseguibilità dell'azione esecutiva ex adverso assunta, per caducazione del diritto di credito da porre in esecuzione e carenza di legittimazione del cessionario a ripetere le eventuali somme indebitamente versate dal cedente, di cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione;
c) in via ulteriormente gradata, nella surreale ipotesi di conversione o riqualificazione del mutuo fondiario in altra tipologia contrattuale, attesa la stringente operatività dell'esenzione di cui
pagina 2 di 8 all'art. 41 T.U.B., accertare e riconoscere l'omessa notificazione del titolo esecutivo e con ciò la nullità del precetto, con ogni ulteriore effetto di legge;
d) in via estremamente gradata, nell'incredibile e paradossale ipotesi in cui dovessero ritenersi superate le superiori eccezioni opposte, accertare l'intervenuta prescrizione delle somme pretese;
in mero subordine, rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti, distinguendo tra le somme esigibili e quelle non esigibili, alla data del
20.09.2023, e dichiarando la nullità delle pattuizioni contenenti il tasso di interesse corrispettivo e/o usurario, per violazione della normativa sulla trasparenza e/o usura originaria”. In via istruttoria, hanno chiesto ammettersi CTU contabile.
///
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3326/2023 R.G. Disposta l'apertura di sub procedimento nel quale si è altresì costituita la società opposta, questo Giudice, con provvedimento del 23.11.2023, rilevato il difetto di prova documentale delle intervenute cessioni di credito dall'originaria mutuataria alla in LCA e, CP_1 Controparte_3 successivamente, ad nonché della costituzione del Patrimonio Destinato e rilevata altresì CP_4 l'assenza di prova a che le dette cessioni comprendessero anche il credito derivante dal mutuo azionato, ha accolto l'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
///
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2023, si è costituita nel presente giudizio la in persona del suo l.r.p.t., quale mandataria di Parte_3
la quale in primo luogo ha dedotto l'infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione attiva CP_2 della dal momento che la fusa per incorporazione in CP_2 Controparte_1 Controparte_5 in data 22.3.2018, ha ceduto i propri crediti nel rispetto delle norme di legge. L'opposta, nello specifico, ha rilevato che “con Decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, [..], sono state dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_6 e di ”; che “con decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze n. 185
[...] Parte_5 del 25 giugno 2017, [..], nei confronti della è stata disposta la Controparte_6 liquidazione coatta amministrativa;
che, “la Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa, con scrittura privata autenticata [..] ha acquistato da i crediti CP_1 CP_1 deteriorati di quest'ultima non oggetto di operazioni di cartolarizzazione, ivi incluso quello già CP_1 vantato nei confronti di e che “con D.M. 22/02/2018, Parte_2 Parte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018, n° 123, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, [..] ha disposto tra l'altro: a) la cessione in blocco alla Controparte_7 di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a o già retrocessi, già nella Controparte_5 titolarità di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, b) la costituzione all'interno di del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza” CP_4 destinato a ricevere gli attivi di cui al punto a) che precede;
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del D.L. 99/2017, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento, in data 11 aprile 2018, del contratto di cessione crediti deteriorati ed altri attivi tra i commissari liquidatori di Controparte_8 Cont e la per conto del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”. La pubblicazione
[...] produce gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3, TUB, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, DL Cont 99/2017”; “Per effetto della cessione in blocco di cui ai precedenti punti 3) e 5), la , per il tramite del proprio Patrimonio Destinato “Gruppo Vicenza”, è subentrata nella titolarità del credito già
pagina 3 di 8 vantato da nei confronti di (ndr. e Controparte_1 Controparte_9 Parte_1 Parte_2
, con tutte le relative garanzie. Successivamente e per come risulta da visura che si allega la
[...]
è diventata unica legittimata alle recupere il credito nei confronti di CP_4 CP_10 Pt_2 e ”. Parte_1 In secondo luogo, l'opposta ha evidenziato che la cessione del credito de quo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e tanto basterebbe, a suo dire, a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore. La creditrice, inoltre, ha rilevato che l'atto di precetto richiama pedissequamente il contratto di mutuo e menziona esattamente la somma mutuata, le rate e le modalità di restituzione e, pertanto, a nulla rileverebbe quanto asserito da controparte circa la mancanza di traditio
Del pari, alcun rilievo assumerebbe la circostanza dedotta da controparte in ordine al valore di stima che presumibilmente dovrebbe essere associato all'immobile pignorato secondo le quotazioni OMI, in quanto il bene era stato valutato da un Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale, il quale ha la funzione di redigere la perizia di stima indicante il valore dell'immobile stesso. Ed ancora, alcuna violazione delle regole del testo unico bancario sarebbe stata posta in essere dalla
Banca convenuta. Parimenti infondata sarebbe, per l'opposta, l'asserita usurarietà del mutuo, alla quale gli opponenti sarebbero illegittimamente giunti sommando il tasso compensativo e corrispettivo, nonché il costo per la penale di estinzione anticipata a quello di mora.
Per tali motivi, la banca opposta ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione.
/// Con memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c. gli opponenti hanno evidenziato come l'istituto di credito opposto si fosse costituito nel presente giudizio – al pari di quanto fatto nel sub procedimento cautelare - senza produrre, nemmeno in tale occasione, né la procura asseritamente conferita da né tanto meno l'indimostrato contratto di cessione che a dire di controparte sarebbe intercorso CP_2 con Pertanto, hanno insistito nell'eccepito difetto di legittimazione attiva Controparte_1 dell'opposta, nonché in tutte le altre eccezioni e richieste, ivi comprese quelle istruttorie. La , a sua volta, quale mandataria della con memoria ex art. 171 ter, n. 1) c.p.c., ha Pt_3 CP_2 insistito per la legittimità del credito vantato da , a seguito delle operazioni di CP_10 cartolarizzazione già descritte ed ha allegato procura speciale rep. n. 57.312/26.768 del 17.01.2023, conferita da a , nonché procura (rep. n. 5488 – racc. n. 4129) del 28.10.2022, CP_2 Pt_3 mediante la quale il sig. in qualità di Presidente del Controparte_11
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della " Parte_3
", ha nominato e costituito procuratori.
[...]
Con successiva memoria ex art.171 ter, n. 2) c.p.c. i sig.ri e hanno contestato la Parte_1 Pt_2 documentazione prodotta dalla con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., evidenziando che la Pt_3 procura del 28.10.2022 (rep. n. 5488 – racc. n. 4129), non sarebbe altro che una mera copia fotostatica priva di sottoscrizione, contenente la nomina di alcuni procuratori interni alla , irrilevante ai fini Pt_3 di causa;
ed anche la procura con la quale avrebbe conferito a l'incarico di procedere al CP_2 Pt_3 recupero del credito, altro non è che una semplice copia in formato .pdf, anch'essa priva di sottoscrizione. Parimenti, sprovvista di ogni pregio giuridico, hanno osservato gli opponenti, si presenta l'attestazione di conformità non sottoscritta digitalmente dai Notai nominati, i quali, seppur indicati quali pagina 4 di 8 autenticatori, non risultano firmatari di alcun file. In via istruttoria, hanno insistito nella richiesta di ammissione di CTU contabile. Dal canto suo, l'opposta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha ribadito la legittimità del credito vantato e si è opposta all'ammissione della chiesta CTU perché meramente esplorativa. Con le memorie ex art. 171 ter, n. 3) c.p.c., entrambe le parti hanno insistito nelle medesime argomentazioni. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice, ritenuto non necessario ulteriore approfondimento istruttorio, ha fissato l'udienza di rimessione a sé della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e di replica, con le quali hanno reiterato eccezioni e richieste già formulate in atti. All'udienza del 01.04.2025, il Giudice ha rimesso la causa a sé in decisione, ai sensi dell'art. 189 co. 3 cpc.
************************ L'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito esposte, non necessitando pertanto la causa di approfondimento istruttorio.
Costituitasi in giudizio, la , quale mandataria della Parte_3 [...]
(che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato Parte_6 denominato “Gruppo Vicenza”), ha sostenuto di essere titolare del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti, a seguito di un'intervenuta cessione del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
In via preliminare si osserva che devono tenersi distinti i profili del perfezionamento della cessione, della prova della cessione e dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non si deve “confondere il requisito della
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (Cass. 17944/2023). Parte opposta ha dedotto essere stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_3
giusto D.L. N. 99 del 25.6.2017, convertito in l. 121 del 31.7.2017 e D.M. del Ministro
[...] dell'Economia e delle Finanze del 25.6.2017 n. 5; essere intervenuto (per scrittura privata autenticata in data 10.07.2017 in Notar rep. 3885, racc. 2087, come integrata in data 19.01.2018 Persona_2 con scrittura privata autenticata in Notar rep. 14279 ed in data 22.01.2018 con scrittura Persona_3 privata autenticata in Notar rep. 4893, racc. 2634) l'acquisto da Persona_2 Controparte_3 in LCA dei crediti deteriorati di non oggetto di operazioni di cartolarizzazione,
[...] CP_1 incluso il credito vantato nei confronti di e Parte_2 Parte_1 la cessione in blocco alla Società per la Gestione di Attività dei crediti deteriorati e altri Controparte_7 attivi non ceduti a o già retrocessi, già nella titolarità di Controparte_5 Controparte_6 in LCA e la costituzione all'interno di del Patrimonio Destinato
[...] CP_4 denominato “Gruppo Vicenza” destinato a ricevere gli attivi di cui al punto, in forza del D.M. 22/02/2018 Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018, n° 123.
pagina 5 di 8 Va premesso anzitutto che non è stata documentata notifica ex art. 1264 c.c. della cessione da CP_1
a in LCA né pubblicazione di avviso della cessione in blocco dei
[...] Controparte_3 crediti da questa a . CP_4
Il che rileva anzitutto ai fini della inopponibilità della cessione, con la precisazione, quanto alla operazione di cessione in blocco dei crediti, che la pubblicazione dell'avviso della cessione in blocco, ove enunciata in essa la tipologia dei crediti ceduti, può essere indicativa altresì della inclusione del credito azionato fra quelli oggetto della più complessa operazione di cessione in blocco. E, “in tema di cessione di crediti in blocco operano i seguenti principi generali:
1. la prova della cessione non richiede il rispetto di forme particolari e dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario;
2. la prova della cessione è soggetta al principio di non contestazione;
3. va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di cartolarizzazione ex art. 58 t.u.b.” (Tribunale , Modena, sez. II, 02/07/2024, n. 1154) ed ancora, Cass. 17944/2023: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in gene-rale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”. A tal proposito, si chiarisce che “la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è prova sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo se l'avviso contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza tuttavia che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Tribunale , Modena , sez. II , 02/07/2024 , n. 1154; Tribunale , Alessandria, sez. I , 08/07/2024 , n. 605; Tribunale , Reggio Emilia , sez. II , 16/07/2024 , n. 799). Così, ancora, Cass. 17994/2023 “….quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da rite-nersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
pagina 6 di 8 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”. In verità, nel caso di specie, in cui vi è contestazione sia rispetto alle dedotte cessioni sia rispetto alla inclusione del credito nelle dette operazioni, è del tutto assente qualsivoglia documentazione idonea a fornire prova e delle cennate operazioni di cessione dei crediti e dell'asserita intervenuta cessione del credito fondato sul mutuo fondiario originariamente stipulato dagli opponenti con tale CP_1
[...]
Parte opposta in proposito non ha fornito alcun appiglio documentale dal quale poter trarre elementi validi in ordine alla titolarità del diritto azionato e utile a dimostrare che l'obbligazione in capo all' rientri tra quelle oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in esame -mancando peraltro CP_2 documentazione circa la pubblicazione dell'avviso di cessione con l'enunciazione delle categorie dei Cont crediti ceduti in blocco a (oggi - ed, ancor prima, che si sia verificata la dedotta cessione CP_2 dei crediti, per scritture private autenticate, da a in LCA. CP_1 Controparte_3
A tal fine, si evidenzia che non rilevano le procure prodotte dalla banca con la memoria ex art. 171, co.
3, n. 1 c.p.c. dal momento che, la procura speciale rep. n. 57.312/26.768 del 17.01.2023, conferita da a , al più dimostra la titolarità di quest'ultima ad agire per il recupero crediti in nome CP_2 Pt_3 e per conto della mandante, ma nulla aggiunge in ordine all'effettiva titolarità del credito, al pari della procura del 28.10.2022 (rep. n. 5488 – racc. n. 4129) versata in atti e mediante la quale il sig.
in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione Controparte_11
e legale rappresentante della " ", ha nominato e costituito Parte_3 procuratori interni alla società stessa. La Corte di Cassazione sopra citata, sul punto, in analoga vicenda in cui solo l'ultima cessione è avvenuta in blocco, ha precisato: “pare emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa (…..) sarebbe avvenuta, nella stessa prospettazione dell'intimante, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è altresì evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle due cessioni precedenti….” (Cass. 17994/2023), e che la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. è “….surrogabile dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B. esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle “ordinarie” che eventualmente l'avessero preceduta)” (Cass. 17994/2023). La dedotta cessione del credito da a in LCA, che sarebbe CP_1 Controparte_3 avvenuta per scrittura privata autenticata e successive integrazioni, non rientra nella fattispecie della cessione in blocco e per essa non varrebbe la -dedotta da parte convenuta- sufficienza della pubblicazione sulla GURI della cessione in blocco da ultimo avvenuta.
E nel valutare in concreto la ricorrenza di utili indizi al fine di giungere ad una prova presuntiva delle cessioni indicate da parte convenuta, deve escludersi che la circostanza della produzione in atti da parte opposta del titolo, rappresentato dal contratto di mutuo spedito in forma esecutiva, sia elemento da solo sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a fornire la prova presuntiva delle dedotte cessioni e, comunque, della inclusione in esse del credito in oggetto (posto che tale prova necessita, quanto meno, di più elementi fra essi concordanti), tanto più nella assoluta assenza di documentazione delle cessioni e delle relative notifiche e comunicazioni, nelle diverse forme rispettivamente previste per la tipologia delle due enunciate cessioni.
pagina 7 di 8 In conclusione, per i motivi esposti l'opposizione deve ritenersi fondata e pertanto deve essere accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto, restando assorbita ogni altra e diversa questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00), applicando per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta dai Sig.ri e Parte_1
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto qui opposto;
Parte_2
-ogni altra e diversa questione resta assorbita;
-condanna l'opposta , C.F. , in persona del Parte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., quale mandataria della , C.F. in Parte_4 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato “Gruppo Vicenza”), alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3326 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa dinanzi a sé in decisione, ex art. 189, co 3 c.p.c. all'udienza del 01.04.2025, vertente TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Rossella;
C.F._2
Attori-Opponenti
E
, C.F. in persona del l.r.p.t., quale Parte_3 P.IVA_1 mandataria della , C.F. , in persona del Parte_4 P.IVA_2 l.r.p.t., (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato “Gruppo Vicenza”), rappresentata e difesa dall'avv. Clausi Claudio Francesco;
Convenuta-Opposta
Oggetto: opposizione a precetto su mutuo fondiario ex artt. 615, primo comma, c.p.c., e 617 primo comma c.p.c.;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, loro notificato in data 20.09.2023, mediante il quale la società quale mandataria della Parte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., (che agisce per il tramite e per conto del Parte_4 patrimonio destinato denominato “Gruppo Vicenza”), ha intimato loro il pagamento della complessiva somma di € 67.241,85 (di cui euro 66.613,73 per sorte capitale ed il resto per competenze e spese di precetto), in forza del contratto di mutuo fondiario n. 056/6033225, stipulato dagli odierni opponenti con mediante atto per notar in Cosenza, rep. n. 66576 - racc. n. Controparte_1 Persona_1
21637 del 27/06/2005, munito di formula esecutiva in data 11/07/2005, necessario per far fronte alle spese relative alla ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria/straordinaria di un immobile adibito ad abitazione principale.
A mezzo del medesimo atto per notar gli opponenti prestavano ipoteca volontaria su Per_1 immobile sito nel Comune di Mendicino, alla Via Colle degli Ulivi, composta da 10 vani catastali,
pagina 1 di 8 iscritto in Catasto al foglio 12, p.lla 9 sub 1, piano S1°- T-1°-2°, Cat. A/3, cl. 1°, cons. vani 10, sup. cat.
Mq.338, R.C. Euro 464,81. A sostegno dell'infondatezza della pretesa creditoria, gli opponenti hanno eccepito in primo luogo, l'illegittimità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione all'azione esecutiva, per avere la società opposta ivi menzionato un rapporto contrattuale asseritamente instaurato dagli opponenti con una parte estranea al giudizio (tale , contestando il dritto di a pretendere il pagamento, CP_1 CP_2 eccependo il “difetto di legittimazione ad agire in capo alla controparte, che si presenta menzionando un asserito rapporto contrattuale di una parte estranea al giudizio (tale ”, deducendo CP_1 l'inesistenza dei titoli e delle procure menzionate ed il difetto dei requisiti di legge in ordine all'indicazione di chi agisce nel presente procedimento. In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'atto di precetto per assoluta carenza di titolarità del credito in capo alla mandante dell'intimante . CP_2 Pt_3 Gradatamente, i sig.ri e hanno rilevato l'illegittimità del titolo esecutivo per Parte_1 Pt_2 carenza della prova dell'effettiva erogazione delle somme a titolo di capitale, nonché la nullità dello stesso in ragione del superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile ipotecato ex art. 38, comma secondo, T.U.B.
Gli opponenti, inoltre, contestando nel merito la pretesa di credito, hanno dedotto la mancanza di prova della erogazione delle somme nell'anno 2005 ed hanno quindi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito;
in subordine, l'inesigibilità del credito in misura integrale, non essendo intervenuta alcuna risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1186 c.c., per decadenza dal beneficio del termine, ovvero, in alternativa, per inadempimento.
Da ultimo, i sig.ri e hanno lamentato la violazione delle norme sulla trasparenza Parte_1 Pt_2 bancaria e l'usura oggettiva sia con riguardo agli interessi corrispettivi, che con riferimento a quelli moratori. Per tutte le suesposte ragioni, hanno così formulato le loro conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
- in via pregiudiziale, previa instaurazione di apposito sub-procedimento e se del caso anche con decreto inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del precetto e del titolo esecutivo, con ogni consequenziale effetto, per tutte le ragioni addotte nell'antescritta narrativa;
- successivamente, previa instaurazione nel merito del giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., a) In via principale accertare, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione all'azione esecutiva di , perché sprovvista del potere di agire per il recupero di Parte_3 eventuali crediti fondiari, asseritamente scritturati a sofferenza, di titolarità di;
in alternativa CP_2 ove dovesse risultare la legittimazione ad agire, riconoscere il difetto di titolarità del credito in capo all'asserito cessionario, con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto presentato;
b) in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità del titolo esecutivo asseritamente azionato, per mancata dimostrazione dell'erogazione delle somme e/o nullità del mutuo fondiario menzionato quale titolo esecutivo, per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma secondo T.U.B., con ogni conseguenza di legge in ordine all'improseguibilità dell'azione esecutiva ex adverso assunta, per caducazione del diritto di credito da porre in esecuzione e carenza di legittimazione del cessionario a ripetere le eventuali somme indebitamente versate dal cedente, di cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione;
c) in via ulteriormente gradata, nella surreale ipotesi di conversione o riqualificazione del mutuo fondiario in altra tipologia contrattuale, attesa la stringente operatività dell'esenzione di cui
pagina 2 di 8 all'art. 41 T.U.B., accertare e riconoscere l'omessa notificazione del titolo esecutivo e con ciò la nullità del precetto, con ogni ulteriore effetto di legge;
d) in via estremamente gradata, nell'incredibile e paradossale ipotesi in cui dovessero ritenersi superate le superiori eccezioni opposte, accertare l'intervenuta prescrizione delle somme pretese;
in mero subordine, rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti, distinguendo tra le somme esigibili e quelle non esigibili, alla data del
20.09.2023, e dichiarando la nullità delle pattuizioni contenenti il tasso di interesse corrispettivo e/o usurario, per violazione della normativa sulla trasparenza e/o usura originaria”. In via istruttoria, hanno chiesto ammettersi CTU contabile.
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La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3326/2023 R.G. Disposta l'apertura di sub procedimento nel quale si è altresì costituita la società opposta, questo Giudice, con provvedimento del 23.11.2023, rilevato il difetto di prova documentale delle intervenute cessioni di credito dall'originaria mutuataria alla in LCA e, CP_1 Controparte_3 successivamente, ad nonché della costituzione del Patrimonio Destinato e rilevata altresì CP_4 l'assenza di prova a che le dette cessioni comprendessero anche il credito derivante dal mutuo azionato, ha accolto l'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2023, si è costituita nel presente giudizio la in persona del suo l.r.p.t., quale mandataria di Parte_3
la quale in primo luogo ha dedotto l'infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione attiva CP_2 della dal momento che la fusa per incorporazione in CP_2 Controparte_1 Controparte_5 in data 22.3.2018, ha ceduto i propri crediti nel rispetto delle norme di legge. L'opposta, nello specifico, ha rilevato che “con Decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, [..], sono state dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_6 e di ”; che “con decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze n. 185
[...] Parte_5 del 25 giugno 2017, [..], nei confronti della è stata disposta la Controparte_6 liquidazione coatta amministrativa;
che, “la Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa, con scrittura privata autenticata [..] ha acquistato da i crediti CP_1 CP_1 deteriorati di quest'ultima non oggetto di operazioni di cartolarizzazione, ivi incluso quello già CP_1 vantato nei confronti di e che “con D.M. 22/02/2018, Parte_2 Parte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018, n° 123, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, [..] ha disposto tra l'altro: a) la cessione in blocco alla Controparte_7 di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a o già retrocessi, già nella Controparte_5 titolarità di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, b) la costituzione all'interno di del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza” CP_4 destinato a ricevere gli attivi di cui al punto a) che precede;
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del D.L. 99/2017, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento, in data 11 aprile 2018, del contratto di cessione crediti deteriorati ed altri attivi tra i commissari liquidatori di Controparte_8 Cont e la per conto del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”. La pubblicazione
[...] produce gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3, TUB, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, DL Cont 99/2017”; “Per effetto della cessione in blocco di cui ai precedenti punti 3) e 5), la , per il tramite del proprio Patrimonio Destinato “Gruppo Vicenza”, è subentrata nella titolarità del credito già
pagina 3 di 8 vantato da nei confronti di (ndr. e Controparte_1 Controparte_9 Parte_1 Parte_2
, con tutte le relative garanzie. Successivamente e per come risulta da visura che si allega la
[...]
è diventata unica legittimata alle recupere il credito nei confronti di CP_4 CP_10 Pt_2 e ”. Parte_1 In secondo luogo, l'opposta ha evidenziato che la cessione del credito de quo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e tanto basterebbe, a suo dire, a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore. La creditrice, inoltre, ha rilevato che l'atto di precetto richiama pedissequamente il contratto di mutuo e menziona esattamente la somma mutuata, le rate e le modalità di restituzione e, pertanto, a nulla rileverebbe quanto asserito da controparte circa la mancanza di traditio
Del pari, alcun rilievo assumerebbe la circostanza dedotta da controparte in ordine al valore di stima che presumibilmente dovrebbe essere associato all'immobile pignorato secondo le quotazioni OMI, in quanto il bene era stato valutato da un Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale, il quale ha la funzione di redigere la perizia di stima indicante il valore dell'immobile stesso. Ed ancora, alcuna violazione delle regole del testo unico bancario sarebbe stata posta in essere dalla
Banca convenuta. Parimenti infondata sarebbe, per l'opposta, l'asserita usurarietà del mutuo, alla quale gli opponenti sarebbero illegittimamente giunti sommando il tasso compensativo e corrispettivo, nonché il costo per la penale di estinzione anticipata a quello di mora.
Per tali motivi, la banca opposta ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione.
/// Con memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c. gli opponenti hanno evidenziato come l'istituto di credito opposto si fosse costituito nel presente giudizio – al pari di quanto fatto nel sub procedimento cautelare - senza produrre, nemmeno in tale occasione, né la procura asseritamente conferita da né tanto meno l'indimostrato contratto di cessione che a dire di controparte sarebbe intercorso CP_2 con Pertanto, hanno insistito nell'eccepito difetto di legittimazione attiva Controparte_1 dell'opposta, nonché in tutte le altre eccezioni e richieste, ivi comprese quelle istruttorie. La , a sua volta, quale mandataria della con memoria ex art. 171 ter, n. 1) c.p.c., ha Pt_3 CP_2 insistito per la legittimità del credito vantato da , a seguito delle operazioni di CP_10 cartolarizzazione già descritte ed ha allegato procura speciale rep. n. 57.312/26.768 del 17.01.2023, conferita da a , nonché procura (rep. n. 5488 – racc. n. 4129) del 28.10.2022, CP_2 Pt_3 mediante la quale il sig. in qualità di Presidente del Controparte_11
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della " Parte_3
", ha nominato e costituito procuratori.
[...]
Con successiva memoria ex art.171 ter, n. 2) c.p.c. i sig.ri e hanno contestato la Parte_1 Pt_2 documentazione prodotta dalla con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., evidenziando che la Pt_3 procura del 28.10.2022 (rep. n. 5488 – racc. n. 4129), non sarebbe altro che una mera copia fotostatica priva di sottoscrizione, contenente la nomina di alcuni procuratori interni alla , irrilevante ai fini Pt_3 di causa;
ed anche la procura con la quale avrebbe conferito a l'incarico di procedere al CP_2 Pt_3 recupero del credito, altro non è che una semplice copia in formato .pdf, anch'essa priva di sottoscrizione. Parimenti, sprovvista di ogni pregio giuridico, hanno osservato gli opponenti, si presenta l'attestazione di conformità non sottoscritta digitalmente dai Notai nominati, i quali, seppur indicati quali pagina 4 di 8 autenticatori, non risultano firmatari di alcun file. In via istruttoria, hanno insistito nella richiesta di ammissione di CTU contabile. Dal canto suo, l'opposta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha ribadito la legittimità del credito vantato e si è opposta all'ammissione della chiesta CTU perché meramente esplorativa. Con le memorie ex art. 171 ter, n. 3) c.p.c., entrambe le parti hanno insistito nelle medesime argomentazioni. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice, ritenuto non necessario ulteriore approfondimento istruttorio, ha fissato l'udienza di rimessione a sé della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e di replica, con le quali hanno reiterato eccezioni e richieste già formulate in atti. All'udienza del 01.04.2025, il Giudice ha rimesso la causa a sé in decisione, ai sensi dell'art. 189 co. 3 cpc.
************************ L'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito esposte, non necessitando pertanto la causa di approfondimento istruttorio.
Costituitasi in giudizio, la , quale mandataria della Parte_3 [...]
(che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato Parte_6 denominato “Gruppo Vicenza”), ha sostenuto di essere titolare del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti, a seguito di un'intervenuta cessione del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
In via preliminare si osserva che devono tenersi distinti i profili del perfezionamento della cessione, della prova della cessione e dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non si deve “confondere il requisito della
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (Cass. 17944/2023). Parte opposta ha dedotto essere stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_3
giusto D.L. N. 99 del 25.6.2017, convertito in l. 121 del 31.7.2017 e D.M. del Ministro
[...] dell'Economia e delle Finanze del 25.6.2017 n. 5; essere intervenuto (per scrittura privata autenticata in data 10.07.2017 in Notar rep. 3885, racc. 2087, come integrata in data 19.01.2018 Persona_2 con scrittura privata autenticata in Notar rep. 14279 ed in data 22.01.2018 con scrittura Persona_3 privata autenticata in Notar rep. 4893, racc. 2634) l'acquisto da Persona_2 Controparte_3 in LCA dei crediti deteriorati di non oggetto di operazioni di cartolarizzazione,
[...] CP_1 incluso il credito vantato nei confronti di e Parte_2 Parte_1 la cessione in blocco alla Società per la Gestione di Attività dei crediti deteriorati e altri Controparte_7 attivi non ceduti a o già retrocessi, già nella titolarità di Controparte_5 Controparte_6 in LCA e la costituzione all'interno di del Patrimonio Destinato
[...] CP_4 denominato “Gruppo Vicenza” destinato a ricevere gli attivi di cui al punto, in forza del D.M. 22/02/2018 Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018, n° 123.
pagina 5 di 8 Va premesso anzitutto che non è stata documentata notifica ex art. 1264 c.c. della cessione da CP_1
a in LCA né pubblicazione di avviso della cessione in blocco dei
[...] Controparte_3 crediti da questa a . CP_4
Il che rileva anzitutto ai fini della inopponibilità della cessione, con la precisazione, quanto alla operazione di cessione in blocco dei crediti, che la pubblicazione dell'avviso della cessione in blocco, ove enunciata in essa la tipologia dei crediti ceduti, può essere indicativa altresì della inclusione del credito azionato fra quelli oggetto della più complessa operazione di cessione in blocco. E, “in tema di cessione di crediti in blocco operano i seguenti principi generali:
1. la prova della cessione non richiede il rispetto di forme particolari e dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario;
2. la prova della cessione è soggetta al principio di non contestazione;
3. va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di cartolarizzazione ex art. 58 t.u.b.” (Tribunale , Modena, sez. II, 02/07/2024, n. 1154) ed ancora, Cass. 17944/2023: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in gene-rale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”. A tal proposito, si chiarisce che “la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è prova sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo se l'avviso contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza tuttavia che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Tribunale , Modena , sez. II , 02/07/2024 , n. 1154; Tribunale , Alessandria, sez. I , 08/07/2024 , n. 605; Tribunale , Reggio Emilia , sez. II , 16/07/2024 , n. 799). Così, ancora, Cass. 17994/2023 “….quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da rite-nersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
pagina 6 di 8 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”. In verità, nel caso di specie, in cui vi è contestazione sia rispetto alle dedotte cessioni sia rispetto alla inclusione del credito nelle dette operazioni, è del tutto assente qualsivoglia documentazione idonea a fornire prova e delle cennate operazioni di cessione dei crediti e dell'asserita intervenuta cessione del credito fondato sul mutuo fondiario originariamente stipulato dagli opponenti con tale CP_1
[...]
Parte opposta in proposito non ha fornito alcun appiglio documentale dal quale poter trarre elementi validi in ordine alla titolarità del diritto azionato e utile a dimostrare che l'obbligazione in capo all' rientri tra quelle oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in esame -mancando peraltro CP_2 documentazione circa la pubblicazione dell'avviso di cessione con l'enunciazione delle categorie dei Cont crediti ceduti in blocco a (oggi - ed, ancor prima, che si sia verificata la dedotta cessione CP_2 dei crediti, per scritture private autenticate, da a in LCA. CP_1 Controparte_3
A tal fine, si evidenzia che non rilevano le procure prodotte dalla banca con la memoria ex art. 171, co.
3, n. 1 c.p.c. dal momento che, la procura speciale rep. n. 57.312/26.768 del 17.01.2023, conferita da a , al più dimostra la titolarità di quest'ultima ad agire per il recupero crediti in nome CP_2 Pt_3 e per conto della mandante, ma nulla aggiunge in ordine all'effettiva titolarità del credito, al pari della procura del 28.10.2022 (rep. n. 5488 – racc. n. 4129) versata in atti e mediante la quale il sig.
in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione Controparte_11
e legale rappresentante della " ", ha nominato e costituito Parte_3 procuratori interni alla società stessa. La Corte di Cassazione sopra citata, sul punto, in analoga vicenda in cui solo l'ultima cessione è avvenuta in blocco, ha precisato: “pare emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa (…..) sarebbe avvenuta, nella stessa prospettazione dell'intimante, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è altresì evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle due cessioni precedenti….” (Cass. 17994/2023), e che la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. è “….surrogabile dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B. esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle “ordinarie” che eventualmente l'avessero preceduta)” (Cass. 17994/2023). La dedotta cessione del credito da a in LCA, che sarebbe CP_1 Controparte_3 avvenuta per scrittura privata autenticata e successive integrazioni, non rientra nella fattispecie della cessione in blocco e per essa non varrebbe la -dedotta da parte convenuta- sufficienza della pubblicazione sulla GURI della cessione in blocco da ultimo avvenuta.
E nel valutare in concreto la ricorrenza di utili indizi al fine di giungere ad una prova presuntiva delle cessioni indicate da parte convenuta, deve escludersi che la circostanza della produzione in atti da parte opposta del titolo, rappresentato dal contratto di mutuo spedito in forma esecutiva, sia elemento da solo sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a fornire la prova presuntiva delle dedotte cessioni e, comunque, della inclusione in esse del credito in oggetto (posto che tale prova necessita, quanto meno, di più elementi fra essi concordanti), tanto più nella assoluta assenza di documentazione delle cessioni e delle relative notifiche e comunicazioni, nelle diverse forme rispettivamente previste per la tipologia delle due enunciate cessioni.
pagina 7 di 8 In conclusione, per i motivi esposti l'opposizione deve ritenersi fondata e pertanto deve essere accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto, restando assorbita ogni altra e diversa questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00), applicando per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta dai Sig.ri e Parte_1
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto qui opposto;
Parte_2
-ogni altra e diversa questione resta assorbita;
-condanna l'opposta , C.F. , in persona del Parte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., quale mandataria della , C.F. in Parte_4 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato “Gruppo Vicenza”), alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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