Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2469/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2469/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2025 da:
1) , Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Raffaella Menini
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Stefano Savarino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA), in data 6.10.2019
(anno 219 atto n. 230 parte 2 serie C )
senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dichiarandosi entrambi i Ricorrenti economicamente indipendenti e autosufficienti;
3) Con l'esatto adempimento degli accordi stabiliti con il presente accordo i Ricorrenti convengono di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa dipendente o occasionata dall'intercorso rapporto coniugale, nonché che nessuno dei coniugi sarà tenuto a versare all'altro quanto questi fosse tenuto a corrispondere in futuro a qualsiasi titolo ad
Istituti di Credito o a terzi per debiti contratti in costanza di matrimonio, rimanendo gli stessi ad esclusivo carico della parte che si è obbligata;
4) Il IG. si obbliga a cedere alla IG.ra , che si obbliga ad Parte_2 Parte_1
acquistare a titolo oneroso, entro il 31.07.2025 la quota di sua proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito in Castellanza (VA), Via F.lli Rosselli n. 18, censito al NCEU di detto Comune con i seguenti dati catastali:
a. appartamento: Foglio 15, part. 4203, Subalterno 519, categoria A/2, classe 3, vani 6, superficie catastale 157 mq (oltre areee scoperte per 139 mq) , piano 2, rendita catasdtale €
526,79;
b. cantina (pertinenziale all'appartamento): Foglio 15, part. 4203, Subalterno 520, categoria C/2, classe 3, superficie catastale 4 mq, piano S1, rendita catastale € 4,65;
c. box auto ad uso rimessa: Foglio 15, part. 4203, Subalterno 63, categoria C/6, classe 7, superficie catastale 38 mq, piano S1, rendita catastale € 87,59;
Si dà atto che le unità immobiliari sono pervenute ai IGg.ri ed in Parte_1 Parte_2
forza di atto di acquisto in data 30.01.2023, al n.4440 di repertorio – n. 3549 di raccolta Notaio Dott.
, registrato in Milano in data 31.01.2023 al n. 7115 Serie 1T Ufficio Atti Pubblici. Persona_1
Per l'acquisto di tali unità immobiliari i IGg.ri ed avevano Parte_1 Parte_2 stipulato con l'istituto di credito Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. contratto di affidamento (sottoscrizione e conferimento fondi) in data 6 luglio 2022;
5) Il IG. si obbliga a cedere alla IG.ra la quota di proprietà Parte_2 Parte_1
dei sopra indicati immobili, nello stato in cui si trovano, con ogni garanzia di legge, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, divenendo così la IG.ra proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile di cui trattasi.
6) La cessione a titolo oneroso tra il IG. e la IG.ra avverrà al Parte_2 Parte_1 prezzo concordato di comune accordo di € 130.000,00 (centotrentamila//00), somma che tiene conto
2 anche delle ulteriori opere e migliorie realizzate dopo l'acquisto);
7) Detta somma verrà corrisposta in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile, che le Parti stabiliscono sin da ora si terrà entro e non oltre la data del 31.07.2025, avanti il Notaio indicato dalla IG.ra le cui spese saranno a carico di quest'ultima; contestualmente i Parte_1
coniugi si obboligano a procedere alla chiusura del conto comune, aperto presso Fideuram – Intesa
Sanpaolo Private Banking S.p.A. e del contratto di affidamento di cui al punto 4;
8) I IGg.ri e ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al Pt_1 Pt_2
punto che precede, dichiarano che la determinazione della somma pattuita è stata stabilita non per animus donandi bensì per la volontà di definire i propri rapporti al fine di configurare un nuovo assetto dei propri interessi economici e richiamano quanto disposto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/99, pubblicata in G.U. prima serie speciale del 12.05.99 n°19 nonché dalla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 Febbraio 2014 ai fini dell'esenzione di tutti i tributi diretti ed indiretti;
9) Il IG. rilascerà l'immobile di Castellanza entro la data dell'atto notarile, Parte_2 asportando tutti i propri beni personali (e l'autovettura presente nel box di pertinenza dell'abitazione); entro 6 mesi da tale data trasferirà anche la propria residenza;
10) La IG.ra provvederà ad intestarsi le utenze domestiche inerenti l'abitazione Parte_1
coniugale sita in Castellanza, Via F.lli Roselli n. 18, con relativa sucecssiva fatturazione unicamente in capo alla stessa. In ogni caso e più in generale i Ricorrenti si impegnano a compilare e sottoscrivere la necessaria documentazione presso gli uffici/istituti di credito competenti, utile a formalizzar la fine della comunione anche sotto l'aspetto pratico o formale (ad esempio per l'estinzione del conto corrente e/o degli affidamenti cointestati presso Banca Fideuram
S.p.A. e/o delle utenze insistenti sull'abitazione);
11) I Ricorrenti rinunciano al deposito giudiziale della ulteriore documentazione indicata dall'art. 473 bis.51 c.p.c.;
12) I Ricorrenti dichiarano di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinunzia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
13) Con la puntuale esecuzione di quanto sopra, i Ricorrenti dichiarano di aver già risolto qualunque ulteriore forma di comunione tra loro sussistente e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 6.10.2019, in Varese (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Varese (anno 2019, atto n. 230, parte 2, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di ConIGlio del ______16.6.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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