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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2157/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gennaro D'Avanzo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del Presidente l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carla Luciano, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: revocare il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla e di CP_1 espletamento dell'attività professionale con continuità e prevalenza, nonché per cessazione e cancellazione dall'Albo dei geometri per gli anni 2018-2019-2020; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, il sig. proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2023 del 6.6.2023, notificato il
1 29.6.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R.
G. n. 1479/2023, in accoglimento all'istanza d'ingiunzione di
[...]
con cui gli veniva ingiunto Parte_2 il pagamento della somma di € 83.350,19, oltre accessori e spese.
Riferiva che detto provvedimento era stato richiesto per il mancato pagamento dei contributi afferenti agli anni dal 1988 al 1994, dal 2002 al 2003 e dal 2006 al 2020.
Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione della somma ingiunta in ordine alle annualità contributive indicate, per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9
L. 335/1995 e per l'assenza di validi atti interruttivi, essendo stato diffidato all'adempimento dalla soltanto in data 7.7.2022. CP_1
Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa azionata per errato computo delle somme richieste, che affermava non spettanti per le annualità 2018, 2019 e 2020, in forza della richiesta di cancellazione dall'albo dei geometri addì 31.12.2018, comunicata il
25.1.2019 ed accordata con decorrenza 10.12.2020.
Affermava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza esclusivamente per i geometri iscritti all'albo, esercenti la professione con il carattere della continuità, ai sensi dell'art. 22 co. 1 L. 773/1982.
Lamentava di essersi visto liquidata la pensione della per i soli anni per i quali CP_1 aveva svolto l'attività professionale con continuità.
Eccepiva la duplicazione della procedura di recupero da parte della , da un lato CP_1 con iscrizioni a ruolo esecutivo e, dall'altra, mediante decreto ingiuntivo.
Riferiva, altresì, che la , nelle more, con atto di pignoramento, aveva anche CP_1 pignorato il quinto del T.F.S. a lui spettante in seguito alla morte della propria coniuge,
avvenuta a luglio 2022, e ciò per l'importo di € 15.000,00, a scomputo Persona_1 di quanto dovuto a titolo contributivo.
Evidenziava, pertanto, in ragione di detta procedura esecutiva attivata, l'illegittimità del totale richiesto attraverso il decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Ente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese.
Preliminarmente, affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, il cui dies a quo doveva coincidere, di anno in anno, con la data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione annuale obbligatoria da parte del professionista, in assenza della
2 quale la prescrizione non poteva iniziare a decorrere.
Contestava, inoltre, l'ammissibilità dell'eccezione medesima, in ragione dell'esibizione e del deposito di tutti gli atti interruttivi, azionati per ciascuna delle annualità richieste tramite il procedimento monitorio, con atti regolarmente notificati e mai opposti.
Eccepiva l'assoluta genericità della contestazione relativa al quantum debeatur, poiché in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c., che impongono al convenuto l'onere di contestare in maniera precisa e puntuale quanto posto a fondamento della domanda.
Precisava che l'attestazione del credito costituiva idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 co. 2 c.p.c.
Deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente, sul presupposto della irrilevanza della natura occasionale dell'esercizio della professione, essendo condizione necessaria e sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale.
Sosteneva la fondatezza della domanda di pagamento in ordine alla contribuzione soggettiva obbligatoria ed a quella integrativa, oltre che per le sanzioni e gli interessi.
Asseriva che il ricorrente non aveva contestato la propria iscrizione all'albo, e che da quest'ultima discendevano i conseguenti obblighi di pagamento dei contributi previdenziali maturati e degli accessori normativamente previsti.
Eccepiva, infine, la legittimità della contestualità delle plurime procedure di recupero intraprese. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi anch'essa parzialmente fondata.
Va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte.
Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito
3 dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali”; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”).
Del resto, è opinione condivisa quella secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto opposto, ma è giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò determinandosi una speculare inversione delle posizioni processuali, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il contribuente, in veste di debitore opponente, a
4 dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre l'ente previdenziale, in qualità di creditore opposto, ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, cioè, nella fattispecie, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione previdenziale e, limitatamente al quantum, la misura del reddito imponibile adottato a base di calcolo dei contributi (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non si avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. un., 30.10.2011,
n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Né tale regola subisce deroghe nel processo del lavoro, essendo nota la natura dell'obbligazione di pagamento dei contributi di previdenza, quale ordinario credito pecuniario di diritto comune (con l'unica peculiarità della rilevabilità officiosa della prescrizione estintiva).
2. Ciò premesso, va condivisa la tesi professata dalla , secondo Controparte_1 cui essa può avvalersi dell'azione monitoria ex art. 635 co. 2 c.p.c. al fine della propria attività di recupero dei contributi.
Infatti, questo giudice presta adesione ai maggioritari orientamenti interpretativi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, i quali accordano alle Casse di previdenza l'azione monitoria basata, quale prova scritta, sull'attestazione del credito stilata dal funzionario (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23616: “La Parte_3 svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.…”; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2008, n. 25888: “La , prevista dalla contrattazione collettiva per i Parte_3 dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.”).
A ciò non osta la contestuale iscrizione a ruolo esecutivo delle somme, con affidamento dell'incarico all'agente della riscossione a mezzo di cartella di pagamento: difatti, fermo il diritto del creditore di procedere al cumulo delle azioni dirette a conseguire la propria
5 soddisfazione, con l'ovvia esclusione dell'abusivo frazionamento del credito, è finanche noto che la cartella di pagamento è mero titolo esecutivo stragiudiziale insuscettibile di assurgere a giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., a differenza del decreto ingiuntivo non opposto, che invero, ex art. 656 c.p.c., è impugnabile solo con revocazione, oppure opposto e confermato, anche parzialmente, dalla sentenza definitiva del giudizio di opposizione.
Ciò anche ai fini del beneficio dell'actio iudicati ex art. 2946 c.c., notoriamente inapplicabile alle cartelle esattoriali (la cui definitività non muta il termine di prescrizione stabilito per i crediti) ed invece invocabile per decreti ingiuntivi e sentenze, giacché i diritti ivi accertati si prescrivono nel termine ordinario decennale.
Quindi, anche in pendenza di iscrizione a ruolo esecutivo, la Controparte_1 privata conserva il diritto di agire in monitorio, anche per le stesse somme, nutrendo un interesse meritevole di tutela, ossia la formazione del giudicato attraverso il procedimento ingiuntivo.
In sostanza, così come non sussiste un generale divieto di cumulo di titoli esecutivi per uno stesso credito, neppure esiste una preclusione per le Casse previdenziali nel cumulo tra ingiunzione di pagamento ed iscrizione a ruolo esecutivo.
Del resto, siffatta facoltà è espressamente prevista dall'art. 37 co. 2 del Regolamento sulla contribuzione in atti.
Peraltro, è pacifico che l'opposta debba essere ricompresa tra gli altri enti di CP_1 previdenza e assistenza che possono beneficiare della previsione di cui all'art. 635 co.
2 c.p.c., svolgendo funzioni previdenziali.
3. Nel merito, si osserva che, in seguito alla trasformazione della CP_1 per effetto del D. Lgs. 509/1994, in ente di diritto privato denominato CP_1 [...]
le precedenti Controparte_1 Controparte_1 disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione dettate ex L. 773/1982 sono state trasposte nello Statuto dell'Ente e, quindi, nei Regolamenti dallo stesso emanati, in ossequio all'avvenuta “privatizzazione”, con cui è stata attribuita agli enti coinvolti una piena autonomia regolamentare nel dettare la disciplina della contribuzione previdenziale di settore.
In particolare, l'art. 22 co. 1 L. 773/1982, nel testo in vigore sino al 31.12.2002, prescriveva “l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei
6 geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta”.
Tuttavia, nell'esercizio della potestà regolamentare, ha inciso su tale CP_1 normativa, sancendo l'automatica iscrizione alla di tutti gli iscritti all'albo, che CP_1 esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
Difatti, l'art. 5 dello Statuto, rubricato “Iscritti”, per effetto delle modifiche approvate con D.M. del 27.2.2003, prevede espressamente quanto segue: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che CP_1 esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994
n. 509. … I rapporti tra la e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa CP_1 vigente e dagli appositi Regolamenti”.
Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie (in atti).
In sostanza, mentre, secondo la disciplina regolamentare operante fino al 31.12.2002,
l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti all'albo professionale dei geometri CP_1 che esercitavano la libera professione con carattere di continuità (cfr. art. 22 L.
773/1982), a partire dall'1.1.2003 l'obbligo di iscrizione alla è stato esteso a tutti CP_1 gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal carattere continuativo o esclusivo dell'attività professionale esercitata e, dunque, anche a coloro i quali esercitano la professione in forma occasionale, in ragione di una presunzione iuris tantum di esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'albo, superabile con la prova contraria.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito che l'ambito dei soggetti obbligati alla iscrizione alla non è mutato per effetto della modifica regolamentare del 2003, CP_1 in quanto l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio professionale, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2021, n.
4568: “Alla stregua del regolamento della l'iscrizione all'albo Controparte_1 professionale è condizione di per sé sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla , dalla CP_1 quale discende l'obbligo di versare un contributo minimo di solidarietà, indipendentemente dalla natura occasionale dell'attività svolta e dalla mancata produzione di reddito professionale …, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1
7 contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , CP_1
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”).
In tal modo, la Suprema Corte ha inaugurato un indirizzo interpretativo, confermatosi e consolidatosi sulla scorta delle successive pronunce, le quali hanno costantemente ribadito che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Controparte_1 pagamento della contribuzione minima, mentre l'eventuale natura occasionale dell'esercizio della professione e/o la mancata produzione di reddito rimangono irrilevanti, sebbene l'obbligo di contribuzione minima richieda pur sempre un'effettiva attività professionale, ancorché saltuaria ed occasionale (Cassazione civile n.
28188/2022: “In tema di ai fini dell'obbligatorietà Controparte_1 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta
che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento CP_1 di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”; Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2023
n. 17823: “In materia di cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Pertanto, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla
deriva, inoltre, l'applicazione delle norme che determinano le condizioni per le quali è possibile CP_1 derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , CP_1 solo nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa, potendo la svolgere i controlli necessari in CP_1 ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti”; Cassazione civile, sez. lav., 13.2.2025 n. 3669:
“In particolare, a partire da Cass. 4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass. 28188/22, Cass. 25363/23,
Cass. 17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività CP_1 esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che CP_1 sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come
l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”).
8 A monte, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo ed al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, ben potendo esse norme assurgere a fonte dell'obbligo contributo in quanto legittima espressione dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione (cfr., ex multis, Cass. nn. 7820/2022; CP_1
4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 2413/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021).
Con ciò, risulta definitivamente superato l'orientamento precedente, evocato dal ricorrente, che, invece, subordinava l'iscrizione alla Cassa professionale alla natura abituale o continuativa dell'esercizio della professione, altresì valorizzando l'assenza di produzione di reddito professionale, quale condizione rilevante per la sola iscrizione all'albo.
In sintesi, i nuovi principi giurisprudenziali tracciano un assetto ermeneutico ormai pacifico e consolidato, secondo il quale l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , mentre la natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione e l'assenza di produzione reddituale sono irrilevanti ai fini dell'obbligatorietà stessa.
In conclusione, reputa questo giudice di dover aderire integralmente a tale indirizzo e di doverne dare altrettanto integrale applicazione alla fattispecie concreta in esame, in cui risulta pacifica l'iscrizione del geom. all'albo dei geometri, fino alla sua Pt_1 cancellazione.
Ciò vieppiù in assenza non solo di specifiche deduzioni circa lo svolgimento dell'attività libero professionale con il carattere dell'occasionalità, ma altresì di contestazioni in ordine all'effettivo esercizio della professione, sebbene senza produzione reddituale, per i periodi in contesa.
A riguardo, deve segnalarsi che la prova dell'assenza di effettivo espletamento di attività professionale, con onere gravante a carico dell'opponente, non può dirsi fornita sulla scorta della comunicazione di cessazione rivolta alla e dalla missiva di CP_1 ricezione di quest'ultima, data 25.1.2019, in quanto essa si basa su una autocertificazione del ricorrente stesso, ossia su una dichiarazione unilaterale che non ha valore probatorio in giudizio (Cassazione civile, sez. III, 26/02/2014, n. 4556: “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati
…”).
9 Tanto meno risulta utile la cessazione della partiva I.V.A., attenendo al solo profilo dei rapporti fiscali e non risultando preclusiva dell'iscrizione all'albo e dell'espletamento dell'attività di geometra, la quale ben può essere oggetto di prestazione occasionale (già ai sensi degli artt. 70 e ss. D. Lgs. 276/2003, oggi ex art. 54 bis D. L. 50/2017, conv. con mod. da L. 96/2017), senza alcun pregiudizio, come detto, sul correlato obbligo contributivo verso la e senza rilevanza della natura non occasionale e non CP_1 abituale dell'esercizio.
Dunque, deve ritenersi che, per l'intero periodo di pendenza dell'iscrizione all'albo dei geometri e sino alla cancellazione, è tenuto ai versamenti contributivi Parte_1
a non avendo fornito sufficiente prova dell'assenza di espletamento di CP_1 attività professionale, neppure per un periodo circoscritto.
4. Tutto ciò chiarito, tale obbligo di versamento contributivo impone il pagamento del contributo integrativo, in misura fissa, del contributo soggettivo, quest'ultimo nella misura minima prestabilita laddove le soglie reddituali siano inferiori a quelle individuate nel regolamento prodotto in atti e, dal 2010, anche del contributo di maternità (cfr. art. 1 regolamento in atti).
Sul punto, deve evidenziarsi che, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza.
Proprio in ragione di tale funzione, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.
Lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali.
Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso.
Tale funzione non risulta snaturata dalla cd. retrocessione (cfr. art. 4 co. 4 e ss. del regolamento previdenza ed assistenza in atti), ossia dall'utilizzo di parte del contributo integrativo versato per determinare il cd. montante contributivo, ossia la base di
10 calcolo del trattamento pensionistico, e, dunque, il quantum della pensione, unitamente ai contributi soggettivi pagati, restando fermo che le annualità in cui viene pagato il solo contributo integrativo non rilevano a fini pensionistici.
Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, calcolato in misura percentuale sul reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
5. Ciò posto, occorre evidenziare che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è quinquennale, in quanto, in subiecta materia, risulta operante il CP_1 regime dettato dalla L. 335/1995, normativa di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 3 co. 9, ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale si prescrivono nel termine di cinque anni (“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”).
La suddetta disposizione normativa è pacificamente applicabile, in via generalizzata, anche ai contributi dovuti per le gestioni dei liberi professionisti (Cassazione civile, sez. lav., 9.4.2003, n. 5522; Cassazione civile, sez. lav., 13.12.2006, n. 26621; Cassazione civile, sez. lav., 20.2.2014, n. 4050:“…da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare
l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. Infatti, la previsione di cui alla lettera b), riferita a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria…. Ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, che regola l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, si prevede una prescrizione di 5 anni sia per i contributi dei lavoratori dipendenti che per i liberi professionisti e per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria, essendo state abrogate tutte le previgenti discipline differenziate”).
Il termine di 5 anni, poi, si applica anche ai crediti preesistenti all'1.1.1996, purché non ancora prescritti.
Essa, dunque, è pienamente applicabile anche ai crediti C.I.P.A.G., sottostanti il decreto ingiuntivo impugnato, in linea con il disposto di cui all'art. 20 del regolamento sulla contribuzione, prodotto agli atti dall'ente previdenziale, che così recita: “Con il
11 decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; …”.
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi, va precisato che lo stesso decorre dalla data della ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della comunicazione inerente alla dichiarazione annuale dei redditi, così come si evince dall'art. 20 co. 2 del succitato regolamento (“Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 10, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare CP_1 all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19 le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti”). ha appunto identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il CP_1 termine di cui all'art. 10 del regolamento contributivo, ossia con il termine di comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. e del volume d'affari ai fini dell'I.V.A., ivi stabilito nella data del 30 settembre di ogni anno.
Siffatta prospettazione risulta condivisibile, in quanto, in tale data, l'ente previdenziale ha a propria disposizione tutti i dati reddituali onde poter procedere all'applicazione della contribuzione soggettiva (minima o a percentuale) ed integrativa, nonché accessoria, dovuta dall'iscritto per l'annualità contributiva precedente.
La data del 30 settembre può, perciò, essere assunta quale momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di credito ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto essa individua il termine di scadenza finale del pagamento dei contributi dovuti per l'annualità precedente, a conferma della sua natura di dies a quo del termine prescrizionale.
Di contro, non può essere condivisa la tesi dell'ente, nella parte in cui si afferma che, in mancanza di comunicazione reddituale, la prescrizione non inizia a decorrere.
Al riguardo, si osserva che l'ente previdenziale è in condizione di riscontrare tempestivamente l'omissione dichiarativa e, pertanto, di contestarla ed elevare le sanzioni, il che permette altresì di esercitare il corrispondente diritto di credito.
Quindi, anche nell'ipotesi in cui il contribuente non comunichi i redditi prodotti nell'anno precedente, la ben può rilevare tale omissione nella data del 30 CP_1 settembre di ogni anno e procedere ad accertare e porre in riscossione le somme eventualmente dovute, se del caso interrompendo il termine di prescrizione detto anche solo attraverso una diffida di pagamento, almeno per i contributi minimi se la stessa non abbia ancora avuto accesso alle dichiarazioni fiscali del CP_1 contribuente.
12 È dalla data del 30 settembre, pertanto, che comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, e ciò in ogni caso.
Analoghe osservazioni vanno svolte in ordine al sistema sanzionatorio relativo alle comunicazioni reddituali omesse o irregolari, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza della presentazione della domanda reddituale, che coincide sempre con il 30 settembre di ogni anno.
6. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione, che poggiano anzitutto sul decorso del termine per prescrizione, la cui maturazione è stata eccepita in ricorso e contestata dall'opposta. ha depositato agli atti del giudizio una serie di comunicazioni, inoltrate CP_1 all'opponente al fine di interrompere il suddetto termine di prescrizione ed inviate a mezzo P.E.C., per lo più con regolare notifica.
Il primo atto documentato dall'ente di previdenza (doc. 3), relativo ad un sollecito di pagamento per gli importi iscritti a ruolo nell'anno 2004, notificato a mezzo P.E.C. il
28.12.2010, non integra un valido atto interruttivo del termine di prescrizione: benché esso contenga un'espressa manifestazione di volontà interruttiva ex art. 2943 c0. 4 c.c. ai fini della messa in mora, le annualità contributive di riferimento dei crediti ivi richiamate corrispondono agli anni 2002 e 2003 (come da prospetto ivi allegato), sicché, posto che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre, per tali annualità, dal 30.9.2003 e dal 30.9.2004, i termini di prescrizione risultano scaduti rispettivamente addì 30.9.2008 e 30.9.2009.
Pertanto, al momento dell'intervento della richiesta stragiudiziale di pagamento suindicata, i termini erano già spirati ed ogni credito era già prescritto.
Il documento sub n. 4 di parte resistente, invece, contiene una mera comunicazione di riallineamento contributivo, sicché è inidoneo a costituire messa in mora ed atto interruttivo della prescrizione.
In specie, detta missiva, consegnata con P.E.C. del 28.1.2011, contiene una comunicazione di verifica reddituale relativa alle annualità dal 1998 al 2006, senza alcuna diffida di pagamento.
L'atto di costituzione in mora deve, a tal uopo, contenere l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione di volontà diretta far valere il proprio credito nei confronti del soggetto passivo, pur senza la necessità di clausole di stile o formule sacramentali, in modo che possa comunque chiaramente evincersi che il creditore chieda il pagamento
13 di quanto dovuto, purché venga ossequiata la natura recettizia dell'atto, e benché non si proceda alla liquidazione del credito (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1159:
“Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell' art. 2943, comma 4, c.c. , consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”; Cassazione civile, sez. lav.,
18/01/2018, n. 1166: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell' art. 2943, comma 4,
c.c. , non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”; Cassazione civile, n. 15140/2021: “Per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti. É sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Il predetto requisito non è ravvisabile invece, nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento. È priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, in quanto si tratta di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”).
Tali caratteristiche non sono ravvisabili nella missiva prefata, la quale contiene un mero invito alla regolarizzazione della posizione contributiva del geometra.
Inoltre, detta nota fa riferimento ad una ulteriore comunicazione del 2009 ed all'emissione del relativo ruolo, senza però nulla specificare in ordine al relativo contenuto e, quindi, senza assumere alcuna valenza interruttiva in parte qua, non potendosi ammettere la produzione di tale effetto per relationem.
Ad identica conclusione si perviene per la comunicazione effettuata a mezzo P.E.C. del
26.7.2013 (doc. 7), con cui si è limitata a comunicare al ricorrente le CP_1 irregolarità contributive in ordine alle annualità 2007-2011, in assenza di espressa diffida di pagamento, e per quella del 24.10.2018, afferente all'avvio di procedimento disciplinare ma priva di richiesta di adempimento.
Quanto alla comunicazione a mezzo P.E.C. notificata il 27.11.2012 (doc. 5), anch'essa non assume valenza di atto interruttivo del termine di prescrizione: ivi si fa riferimento agli importi iscritti a ruolo esecutivo nell'anno 2007, senza però indicare quali siano le annualità contributive coinvolte.
14 Pur presumendo, che si tratti dell'annualità contributiva immediatamente precedente, ossia del 2006, e posto che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre, per tale annualità, dal 30.9.2007, il termine di prescrizione cadrebbe addì 30.9.2012, sicché, al momento della predetta comunicazione, il credito, a tutto voler concedere, sarebbe già prescritto.
Ciò vieppiù laddove la nota venga riferita ad annualità precedenti al 2006.
7. La missiva di P.E.C. notificata il 27.5.2013 (doc. 6), emessa relativamente alle somme iscritte a ruolo nel 2008, neppure costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione, non essendo chiarite le annualità contributive di riferimento e non essendo stata prodotta la cartella di pagamento corrispondente, il che esclude la validità di quest'ultima quale atto interruttivo della prescrizione, non potendosene ammettere l'efficacia per relationem, come già osservato.
In tal caso, inoltre, non può operarsi alcuna ipotesi in ordine al compimento del termine di prescrizione (posto che, se si trattasse dell'annualità contributiva 2007, con dies a quo dal 30.9.2008, il credito non sarebbe prescritto).
Difatti, l'iscrizione a ruolo esecutivo, benché avvenuta nel 2008, ben potrebbe riferirsi all'anno 2006 (credito che, invece, sarebbe già prescritto al momento della consegna dell'atto in esame).
Sul punto, deve precisarsi che l'anno di iscrizione del credito a ruolo esecutivo non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione, in assenza di prova della notificazione della cartella di pagamento.
Come già anticipato, l'atto interruttivo ha natura recettizia e se ne deve dimostrare l'effettiva e valida notificazione nei confronti del debitore.
Per tale ragione, le missive di P.E.C. del 20.9.2017, del 22.5.2018 e del 15.3.2022 (sub
n. 16, 17 e 23 di parte resistente) non possono costituire validi atti interruttivi, benché accompagnate dall'indicazione delle annualità contributive di riferimento, in quanto prive di dimostrazione della notifica di atti interruttivi antecedenti ed infraquinquennali, tra cui le cartelle di pagamento ivi indicate.
Parimenti, non assume detta natura la missiva del 7.7.2022 (sub n. 24 di parte opposta), la cui ricezione è stata pacificamente ammessa in ricorso, ma che è invero priva di un preciso e specifico riferimento ai singoli crediti per i quali la CP_1 intendeva costituire in mora il professionista, crediti ivi indicati in via generica e cumulativa.
15 Pur in assenza di precisazione degli importi richiesti, l'atto interruttivo deve almeno contenere un richiamo alle poste creditorie di riferimento, ad esempio attraverso l'indicazione delle annualità contributive, e ciò vieppiù nei rapporti di durata, in cui vi
è un cumulo di posizioni soggettive attive, rispetto alle quali la diffida di pagamento deve emergere con la necessaria chiarezza.
Dunque, deve ritenersi che il creditore non abbia fornito sufficienti elementi di prova in ordine all'efficacia ed alla portata degli atti interruttivi sopra esaminati, non avendo chiarito quale sia l'annualità di riferimento dell'obbligo contributivo e se la missiva in esame sia riferibile ad un credito già prescritto o meno.
Ad identiche conclusioni si perviene in merito alla P.E.C. notificata il 22.10.2013 (doc.
8) ed alla PEC del 21.10.2014 (doc. 9), con cui ha inviato un sollecito di CP_1 pagamento relativamente alle somme iscritte a ruolo rispettivamente nel 2008 e nel
2010, sia pure con l'espressa indicazione della valenza interruttiva del termine di prescrizione, ma senza indicare le annualità contributive di riferimento del ruolo esecutivo stesso.
Nessuna indicazione alle annualità si rinviene nelle missive di cui ai doc. sub n. 10, 11
e 13 di parte resistente (P.E.C. del 4.3.2015, dell'11.5.2015 e del 27.11.2015), che rispettivamente contengono una revoca ed un ripristino di un piano di rateazione, neanch'esso presente agli atti (sebbene fosse astrattamente idoneo a costituire riconoscimento di debito ed atto interruttivo della prescrizione).
8. Con successiva comunicazione a mezzo P.E.C. notificata il 24.9.2015 (doc. 12), la ha trasmesso al geom. un prospetto contenente le morosità a partire CP_1 Pt_1 dall'anno 2007 al 2013 incluso, avvisandolo che, in caso di omesso pagamento, avrebbe provveduto ad intraprendere l'attività esecutiva.
Per le annualità contributive 2007 e 2008, il dies ad quem del termine di prescrizione si individua rispettivamente addì 30.9.2013 e 30.9.2014, sicché la prefata missiva non
è intervenuta in tempo utile.
Di contro, essa è valevole come atto interruttivo per le annualità dal 2009 al 2013 incluso, rispetto alle quali la prescrizione non può dirsi mai compiuta, anche alla luce della successiva comunicazione di P.E.C. del 18.6.2020 (consegnata entro 5 anni dal
24.9.2015), quest'ultima allegata sub n. 21 di parte resistente ed utilmente intervenuta anche rispetto all'annualità contributiva 2014, che sarebbe stata investita dalla prescrizione solo addì 30.9.2020 e per la quale si ravvisa, comunque, un altro utile atto interruttivo (P.E.C. del 23.9.2016, sub n. 14 di parte resistente).
16 Quanto alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per i relativi crediti il decorso della prescrizione è stato interrotto con le missive di P.E.C. consegnate addì 31.7.2017,
6.8.2018, 12.9.2019 e 20.10.2020, allegate sub n. 15, n. 18, n. 20 e n. 22 di parte resistente.
A ciò si aggiunga, poi, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori disposta dal legislatore durante il periodo della pandemia da
SARS-CoV2, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel
D.L. 183/2020.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Non può dubitarsi dell'applicabilità di siffatte ipotesi di sospensione del termine di prescrizione ai contributi dovuti alle casse private dei professionisti, inclusi quelli oggetto del presente giudizio, e ciò alla luce dell'espressa lettera delle norme succitate, laddove ne estendono la portata a tutti i contributi obbligatori di cui all'art. 3 co. 9 L.
335/1995, cioè a tutti i contributi che si prescrivono in 5 anni.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, la sua durata è estesa di ulteriori 182 giorni.
Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine che, nel caso di specie, anche in ragione della sospensione, non può dirsi decorso per tutte le annualità contributive a partire dal 2009 incluso.
17 Di contro, sono estinti per prescrizione tutti i crediti relativi alle annualità contributive
2008 e precedenti.
9. Tale quadro non muta per i crediti costituiti da sanzioni.
Per l'anno 2020, la opposta, come si evince dall'attestazione del credito ex art. CP_1
635 co. 2 c.p.c., presente agli atti del procedimento monitorio, ha applicato solo la sanzione dichiarativa per € 33,00, evidentemente dovuta per omessa o incompleta comunicazione della dichiarazione reddituale afferente all'anno 2019.
Anche per molte delle annualità antecedenti risultano applicate sanzioni per violazioni dell'onere di comunicazione reddituale, stabilito, come noto, dall'art. 17 L. 773/1982, norma che delinea anche la sanzione per l'inosservanza.
Trattasi di somme che, perciò, assumono natura giuridica di sanzioni amministrative pecuniarie, che esulano dall'autonomia regolamentare ex D. Lgs. 509/1994 e restano soggette ai principi generali di legge vigenti in materia (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011).
Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative de quibus è quello quinquennale stabilito nell'art. 28 L. 689/1981, sicché tutto quanto sopra osservato per i contributi va ribadito anche per le sanzioni dichiarative.
Né in ricorso viene sollevata alcuna contestazione in ordine alla corretta applicazione, anche sul piano procedurale, delle sanzioni dichiarative stesse.
Identico termine quinquennale di prescrizione trova applicazione alle sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive addebitate dalla ai sensi del regolamento in atti in CP_1 caso d'omesso o tardivo pagamento, ed agli interessi di mora ivi stabiliti, trattandosi di accessori del credito (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2022, n. 29751: “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” - fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Parte_4
a far data dal 1° gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale”).
10. Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, essendo accertata la sussistenza solo di una parte della somma ingiunta.
Nel contempo, di tale parte deve ritenersi dimostrata la debenza, nell'an e nel quantum, a carico del geom. che va perciò dichiarato tenuto e condannato al Pt_1 relativo pagamento, con quantificazione di quanto dovuto sulla scorta della attestazione del credito ex art. 635 co. 2 c.p.c., affoliata alla produzione di parte opposta nel procedimento monitorio, il tutto oltre interessi successivi, nella misura di legge e di regolamento, dalla data di notificazione del decreto opposto (6.6.2023) e fino al
18 saldo.
Infine, non può essere avallata la doglianza inerente alle trattenute sugli arretrati pensionistici, la cui esecuzione era stata preannunciata da nella missiva di CP_1 liquidazione della pensione.
Allo stato, infatti, non vi sono elementi di prova che consentano di individuare quella parte del credito accertato che sia stata già estinta attraverso tali trattenute.
Dovrà essere la Cassa opposta ad eseguire le eventuali ed opportune decurtazioni, anche in esecuzione della presente sentenza, a pena d'indebito oggettivo.
Assorbito ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III,
20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, tra cui il profilo della abitualità e non occasionalità dell'esercizio professionale, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 94/2023;
2) dichiara estinti per prescrizione, fino all'anno 2008 incluso, i crediti indicati e riportati nell'attestazione ex art. 635 co. 2 c.p.c. di CP_1
3) rigetta per il resto il ricorso in opposizione e condanna al Parte_1 pagamento delle residue somme di cui alla predetta attestazione, oltre interessi dal
6.6.2023 e sino al saldo, decurtate le eventuali trattenute già eseguite;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo
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