Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2615/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 12 giugno 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2615/2019
r.g.a.c.
TRA
, (in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di erede di ), elett.te dom.to alla VIA TENENTE NICO- Persona_1
LA INDOLFI N.7 SOMMA VESUVIANA presso lo studio dell'Avv. ESPO-
SITO GENNARO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
- opponenti
E
per conto di , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
, elett.te dom.to in Nola, alla via Marciano 5 presso lo stu- Controparte_3
dio dell'Avv. ALFANO CATERINA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di pro-
1
- opposta
, elett.te dom.to in Nola, Controparte_4
alla via Marciano 5 presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERINA dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- interveniente avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è (parzialmente) fondata e va accolta per quanto di seguito si espone.
La società e , in qualità di fi- Parte_1 Parte_2 Persona_1
deiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2019,
2
emesso dal Tribunale di Nola il 13.2.2019, sulla base di una molteplicità di moti-
vi ed, in particolare, contestando l'applicazione di interessi usurai, di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto ed, in generale, di spese non pattuite per iscritto.
Successivamente, a seguito del decesso di , si costituiva, quale Persona_1
erede del medesimo, . Parte_3
Si costituiva, in nome e per conto della , Controparte_2 CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in dirit-
[...]
to.
Infine, in data 24.2.2021, si costituiva la , in quali- Controparte_4
tà di nuova titolare dei crediti per cui è causa, ai sensi dell'art. 111 cpc.
Ebbene la CTU disposta dalla scrivente, ha confermato, almeno parzialmente, la fondatezza delle doglianze attoree in relazione al rapporto per cui è causa, ovvero il conto corrente ordinario n. 9132/90 (acceso in data 27/10/92).
Per quanto concerne la dedotta applicazione di interessi anatocistici, appare utile rilevare come il CICR abbia provveduto, con delibera del 9.2.2000, entrata in vi-
gore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2 d.lg. 342/99
(dichiarata incostituzionale dalla Consulta per eccesso di delega), stabilendo, in particolare e per il futuro, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la perio-
dicità di capitalizzazione degli interessi;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodi-
cità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
3
Ebbene, stante la citata declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, co.3, d.lgs.
342/99, può ben dirsi che, in linea generale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può applicarsi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'an-
no 2000, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000, allorchè, come nel caso di specie, manchi in atti la prova di una specifica pattuizione in merito con condizione di reciprocità (cfr, pag 12 con-
sulenza).
È, pertanto, condivisibile il criterio adottato dal CTU di ricostruzione del rappor-
to di dare e avere intercorso tra le parti, depurandolo da ogni capitalizzazione de-
gli interessi in conformità all'orientamento sancito dalle sezioni unite della Corte
di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010.
Del pari, è da ritenersi illegittima l'applicazione della "commissione di massimo scoperto".
Il costo denominato commissione di massimo scoperto è un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto cor-
rente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso, e la cui funzione o causa è incerta. C'è, infatti, chi lo in-
quadra come la remunerazione del maggior rischio assunto dalla banca a seguito dell'utilizzazione della somma messa a disposizione con l'anticipazione e, chi, al contrario, ne individua la funzione nell'esigenza di compensare il semplice fatto della tenuta a disposizione di una determinata somma a favore del debitore, al di là dell'interesse compensativo sulle somme effettivamente utilizzate (cfr. sul pun-
to Cass. 18 gennaio 2006, n. 870 e Cass. 6 agosto 2002 n. 11722).
4
Nel caso in esame il documento contrattuale, come accertato dal CTU, “riporta
la pattuizione delle sole aliquote trimestrali della CMS senza ulteriori specifiche
in merito alla modalità di calcolo”.
In materia, secondo la più avveduta giurisprudenza di merito, alla quale questo
Tribunale aderisce, qualora nel contratto non si specifichi nulla quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto – e tanto vale,
più in generale, per ogni tipo di spesa o commissione - limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola é del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346
c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Tribu-
nale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4 luglio 2002 e, più di recente, Tribunale Torino 02 luglio 2015, secondo cui è illegittima CP_5
l'applicazione della commissione di massimo scoperto, laddove la stesa non sia stata pattuita per iscritto e laddove non constino i criteri di applicazione della commissione medesima).
Pertanto, di tali voci non può tenersi conto nella ricostruzione dei rapporti banca-
ri in esame.
Per quanto riguarda, inoltre, l'accertamento reativo alla applicazione di interessi stipulati in violazione della legge n. 108/96, l'esperto ha escluso la ricorrenza di pattuizioni usurarie.
Il CTU ha, invece, ritenuto fondate le doglianze attoree circa la sussistenza di uno ius variandi illegittimamente esercitato dalla nel corso del rapporto in CP_2
esame.
5
Ed, invero, il nominato esperto ha rilevato che “Risulta pattuita anche la facoltà
dello ius variandi, che legittima le variazioni di tasso intervenute fino al 4/08/06,
data di entrata in vigore del novellato art. 118 TUB, che ha previsto, per la legit-
timità delle variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche, la necessità di
anticipare di almeno 30 giorni le variazioni stesse con “proposte di modifica
unilaterale del contratto” recanti l'indicazione della condizione variata ed il mo-
tivo della variazione, al fine di garantire al correntista il diritto di recesso dal
contratto alle condizioni precedenti... Poiché in atti non si riscontra la produzio-
ne di proposte di modifica delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 118
TUB, si è provveduto in sede di ricalcolo ad applicare i tassi convenzionali, le-
gittimati dalla pattuizione del 27/10/92, annullando a partire dal 4/08/06 le va-
riazioni sfavorevoli poste in essere dalla banca senza il rispetto dei requisiti
dell'art. 118 TUB”.
Orbene, tra le due ipotesi di calcolo a tal proposito prospettate dal CTU, il giudi-
ce ritiene di dover accedere a quella che, come dianzi anticipato, ricalcola il saldo finale applicando i tassi convenzionalmente previsti ab origine dalle parti, all'atto di accensione del conto. Tale conclusione è avvalorata dal costante orientamento della Suprema Corte, la quale ha ripetutamente ribadito “il principio di diritto se-
condo cui, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, il D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite
norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per moti-
vate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne di-
scende che, in forza della Delib. del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di
apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di
6
conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per
iscritto a pena di nullità” (cfr., Cass. n. 7763/2017; conf. Cass. n. 27836/2017,
Cass. n. 926/2022; Cassazione civile del 24/07/2023, n.22009).
Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi per la correttezza del calcolo effettuato dall'esperto, attesa l'applicabilità delle condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (ed, in particolare,
della pattuizione del tasso a debito “per sconfinamento se autorizzato” del
23,250%).
All'esito di tale indagine, pertanto, il nominato esperto, dott. , ha Persona_2
accertato, in ordine al conto corrente in esame, l'esistenza di un saldo a debito pari ad € 159.642,29 (in luogo della somma di € 233.498,11 di cui al decreto in-
giuntivo).
Da tutto quanto diffusamente illustrato, discende il (parziale) accoglimento della presente opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 349/2019
e contestuale condanna di parte opponente al pagamento, in favore di , CP_1
della somma di €. 159.642,29, oltre interessi moratori da calcolarsi, secondo l'ultimo tasso convenzionale applicato dalla banca e con decorrenza dalla data del 6.3.2018 (raccomandata contenente la costituzione in mora dell'opponente).
Le spese seguono la soccombenza, cionondimeno, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, il Tribunale ne dispone la compensazione nella misura della metà.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
7
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
349/2019;
b) condanna gli opponenti al pagamento, in favore di , nella CP_1
qualità di cui in epigrafe, di €. 159.642,29, oltre interessi moratori da calcolarsi, secondo l'ultimo tasso convenzionale applicato dalla banca e con decorrenza dalla data del 6.3.2018;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che,
compensate per la metà, sono liquidate in complessivi €. 3.526, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone le spese di CTU, in misura uguale, a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Nola, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8