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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4886/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2024
da
Parte_1
Rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv.to Giovanni Paganuzzi e dall'avv.to Ilaria Calcatelli presso il cui studio, in Milano, viale Papiniano, 44 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
in persona del Dott. Controparte_1 Controparte_2
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Marco Sideri, Lea Rossi e Lucia Simeone presso il cui Studio in Milano, Via Rovello n. 12, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su foglio separato convenuta
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 aprile 2024, la signora si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della società , le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
“nel merito: 1) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente quantomeno dal 1/12/2009; a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello
CCNL Commercio a decorrere dal 1/12/2009, o anche dal diverso termine ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare le differenze retributive maturate dalla ricorrente per il superiore inquadramento e il danno subito dalla ricorrente nel periodo in cassa integrazione a zero a causa dell'inesatto inquadramento, e, per l'effetto, c) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 31.914,87, oltre all'accantonamento del TFR nella misura di € 2.364,06, a titolo di differenze retributive calcolate fino al novembre 2023 e la somma di € 2.216,94 a titolo risarcitorio per le ragioni indicate in atti, o le diverse somme anche superiori ritenute di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo;
2) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali 15%
e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva, a tal riguardo, parte ricorrente:
-di essere stata assunta dalla società resistente in data 20 marzo 2006, dapprima con contratto di apprendistato, poi, a far data dal 1 dicembre 2009, con contratto full time,
a tempo indeterminato e inquadramento nel IV livello CCNL Commercio, quale operatrice di cassa e di cambio;
-che per gli anni precedenti all'assunzione a tempo indeterminato, le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con rinuncia ad ogni pretesa;
-di aver lavorato presso i punti vendita della società siti presso la stazione Centrale,
l'aeroporto di Linate e Piazza Duomo;
-che l'attività principale espletata è il cambio valuta sia da valuta estera a euro, sia da euro a valuta estera, operazione che implica, ogni giorno, la verifica del tasso di cambio, il controllo dell'autenticità e validità della valuta;
-che, al fine di conseguire la preparazione per tali ultime operazioni, ha seguito dei corsi appositamente organizzati dall'azienda che, solo dal 2024, ha dotato i punti vendita di dispositivi per controllare la validità ed autenticità della banconote;
-che il suo controllo si estende alle valute in corso di validità, a quelle ancora in corso ma solo temporaneamente ed a quelle non più in corso con tutte le responsabilità del caso e trattenuta sulla retribuzione in caso di ricezione di banconote false o non più in commercio;
-che ha possibilità di stabilire la percentuale delle commissioni in un range che va dal 19% al 3%, a seconda dell'importo che si intende cambiare e della presenza di aziende competitor;
-che è, altresì suo compito, gestire i reclami e consegnare la valuta prenotata on line;
-che, inoltre, si occupa della vendita dei biglietti ferroviari ed aerei, inoltre dei servizi di Tax Refund, ovvero del rimborso IVA in favore dei clienti extracomunitari che hanno acquistato beni sul suolo comunitario;
-che, nello svolgimento di tale attività, deve controllare la veridicità e genuinità dei timbri doganali e seguire una determinata procedura;
-che, inoltre, si occupa del trasporto della valuta sia all'interno del punto vendita che all'esterno;
-che, inoltre, si occupa dell'apertura e chiusura dell'ufficio e della cassaforte e delle attività prodromiche al servizio al pubblico;
-che ha seguito corsi di formazione annuali;
-che parla due lingue.
Ritenendo che le mansioni svolte siano proprie del superiore livello III, ha promosso il presente giudizio chiedendo il corretto inquadramento e le relative differenze retributive anche per il periodo di Cassa integrazione.
Si è costituita la società resistente contestando le deduzioni avversarie e deducendo che l'attività della ricorrente quale operatrice di cambio valuta è estremamente automatizzata e di natura esecutiva: per la verifica dell'autenticità della banconote, ancora prima dell'introduzione di un dispositivo, vi era un programma che l'operatore poteva utilizzare, per il resto, si tratterebbe di attività riconducibile a quella di data entry;
in merito poi alla possibilità di concedere sconti sulla percentuale di commissione, il programma è impostato con la previsione della percentuale massima ed, anche gli sconti, sono applicabili sulla base di una tabella a scaglioni.
Altrettanto automatizzata la procedura per il rimborso IVA che, comunque, al ricorrente ha eseguito poche volte.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 4 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute del corretto inquadramento contrattuale della ricorrente.
Come più sopra riportato, all'atto dell'assunzione, la signora è stata inquadrata Pt_1 nel IV livello CCNL Commercio. Ritenendo, tuttavia, che le mansioni svolte siano, più correttamente inquadrabili nel superiore livello III, ne rivendica l'attribuzione con le conseguenti ricadute in termini retributivi.
Di diverso avviso la società.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Ciò premesso anche tenuto conto della diversa prospettazione delle parti, al fine di ricostruire le effettive e prevalenti mansioni svolte dalla ricorrente, si è ritenuto necessario procedere ad una verifica istruttoria. I testi escussi hanno fornito i seguenti contributi:
: Testimone_1
“Ho rapporti lavorativi con la società resistente dal 4 aprile 2015; sono addetto al centro raccolta valuta di Milano;
ho concluso con un accordo transattivo la causa che avevo presentato contro la società per un diverso inquadramento contrattuale.
Conosco la ricorrente.
Vi era un minimo di commissione da applicare, prima era il 3 poi è diventato il 5; il massimo era il 19%.
L'obbiettivo era quello di tenere il cliente e far sì che questi completasse la transazione di cambio valuta, per raggiungere questo obbiettivo potevamo applicare la commissione che volevamo, anche la più bassa a ciò a prescindere dalla somma che il cliente voleva cambiare.
Prima del 2022, noi potevamo con tutta autonomia applicare la percentuale di commissione che volevamo pur all'interno della forbice tra 3/5 e 19%.
Dopo il 2022, la società ha adottato una tabella, la tabella si componeva di una colonna dove erano inserite le cifre di denaro da cambiare ed a fianco una colonna che per ogni cifra riportava un nuovo range di percentuale delle commissioni da applicare, all'interno di questo range più ristretto, potevo poi decidere autonomamente quale fosse la percentuale di commissione da applicare.
Per ogni range la percentuale variava di un numero di punti che non ricordo.
è la responsabile dell'area. CP_3
Mi viene letta l'email che è stata offerta oggi dall'avv.to Schettini, rispondo dicendo che questa email non è arrivata al mio ufficio anche perchè da qualche tempo io non sto più in cassa ma mi occupavo di raccogliere le esigenze di valuta e inviare l'ordine della stessa alla sede centrale.
Mi occupo di ciò dal giugno 2023.
Dal 2015 al 2023 ho svolto le medesime mansioni della ricorrente.
Quanto al controllo della autenticità delle banconote, fino al 2022, dovevamo procedere con il tatto
e con la vista, mi spiego, dovevamo toccando le banconote verificarne la consistenza e poi mettendo in controluce la singola banconota vedere la filigrana e alcuni elementi che dal sito internet che ci avevano detto di andare a vedere erano considerati significativi dell'autenticità.
Per esempio, per il dollaro, la luminosità del viso del Presidente, oltre ad alcuni peletti;
per l'euro sempre i peletti, inoltre la parte plastificata oltre poi sempre la filigrana.
Non abbiamo seguito dei corsi di addestramento, ma siamo andati a consultare, come si era stato detto di fare, il sito internet.
Dal 2022, sono stati introdotti, oltre alla macchina conta soldi anche altro dispositivo a raggi ultravioletti.
La macchina conta soldi, in caso di sospetta falsità dà un alert, invece il dispositivo a raggi ultravioletti, mette solo in evidenza gli elementi di cui ho già detto e che prima noi vedevamo mettendo in controluce la banconota.
Gli uffici non erano, neppure dopo il 2022, dotati tutti di tali dispositivi, se per il proprio turno, l'addetto veniva assegnato ad un ufficio privo dei dispositivi, doveva utilizzare il vecchio sistema. I corsi di addestramento per tali verifiche sono stati fatti a partire dal 2023.
Abbiamo dovuto partecipare a tali corsi anche noi già assunti.
Per noi già al lavoro, tali corsi non ci hanno fornito informazioni diversa da quelle che già avevamo.
Per le operazioni di rimborso IVA, poteva capitare che il cliente avesse acquistato in un negozio della città, in quel caso aveva con sé un modulo rilasciato dal negozio e noi dovevamo controllare che il nome scritto sul modulo fosse lo stesso di quello sulla carta di credito e sul documento di identità; se, invece, l'operazione era stata fatta in aeroporto, allora il cliente arrivava da noi sempre con il modulo del negozio, ma poi, siccome prima di venire da noi doveva essere passato dalla dogana, allora noi inserendo al sistema il numero del modulo verificavamo se il modulo era stato registrato dalla dogana e se vi era il timbro della dogana, questo però dopo l'introduzione del timbro digitale che non ricordo quando sia avvenuto. Da tale momento era il sistema che ci diceva se il timbro fosse autentico oppure no. Prima del timbro digitale, invece, dovevamo essere noi, ad occhio a verificare che il timbro apposto fisicamente sul modulo fosse autentico, ci avevano dato delle indicazioni per tale tipo di verifica, ma ora non ricordo più quali fossero i criteri.
Il sistema di default applica la commissione più alta, noi però diciamo al cliente non la percentuale, ma quanto netto potremmo dargli in base alla somma che lui vuole cambiare, gli facciamo capire che più alta è la cifra che cambierà e più bassa è la percentuale di commissione che potremmo applicagli.
Non sono in grado di quantificare i clienti che accettano la commissione massima e quelli che, invece, riusciamo a convincere in una trattativa che porti a maggior danaro da cambiare a fonte di commissioni più basse.
Mi viene chiesto se eravamo dotati di una pistola che consentisse di riportare a sistema i dati del cliente, rispondo di sì ma questa pistola serviva solo per non digitare noi i dati, non ci esimeva dal dover effettuare i controlli così come li ho descritti prima.
La pistola era solo per i rimborsi iva e non per il cambio
Le tabelle che riportavano le percentuali di commissione non erano esposte alla visibilità dei clienti.
Potevano andare al di sotto de range previsto nella tabella per quella determinata somma di denaro solo previa autorizzazione alla signora e CP_3 Parte_2
Ho il terzo livello di inquadramento, questo livello mi è stato assegnato da ottobre 2023 a seguito del cambio mansioni.”
: Controparte_4
“Sono dipendente della resistente dal 1 ottobre 2002, con mansioni di selezione del personale e del customer care.
Conosco la ricorrente, ho svolto le sue stesse mansioni lavorando anche insieme dall'assunzione fino al 2011.
Premetto che le transazioni che facciamo sono per il circa 70% a percentuale piena nel senso che si applica il 19%, aliquota che il cliente conosce in quanto affissa nei nostri uffici.
Il trenta per cento delle transazioni, sempre in media nazionale, era, invece, il frutto di trattative nelle quali noi potevamo applicare uno sconto. Lo sconto però non era del tutto libero ed autonomo in quanto, il sistema e questo anche prima delle tabelle, era impostato in maniera tale che se inserivamo una percentuale minore di quella impostata, ci bloccava l'operazione.
Per superare tale blocco si doveva chiedere autorizzazione al responsabile.
Mi viene chiesto se ricordo quale fosse la percentuale sotto la quale il sistema applicava il blocco, non lo ricordo.
Con l'introduzione delle tabelle, non ricordo quando, forse il 2022, ma non sono sicura, il sistema è programmato per cui, ci sono delle fasce, cinque di somme di danaro da cambiare ed ad ogni fascia corrisponde una percentuale di commissione, che mi sembra di ricordare fosse secca;
per superare le fasce, serva l'autorizzazione del responsabile.
Aggiungo che ogni operazione è poi visionata dal responsabile il giorno dopo il quale controlla la percentuale di sconto applicato dall'operatore e dà indicazioni su come comportarsi per il futuro.
Sin da subito negli uffici vi erano le macchinette a raggi ultravioletti che ciò consentivano la verifica dell'autenticità o meno della banconota, la macchinetta dava tutte le risposte che servivano, io da par mio la usavo poco, ma avrei potuto usarla.
Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme in stazione e a Linate e lì c'era la macchinetta.
Le operazioni di rimborso Iva possono avvenire in aeroporto per i clienti in partenza oltre Europa, in tal caso, prima che i timbri doganali fossero digitali, il cliente giungeva
a noi con il modulo timbrato e noi controllavamo solo che il timbro ci fosse e che riportasse la data del giorno e la sigla del funzionario, per eventuali dubbi, rimandavamo il cliente in dogana;
dopo il timbro digitale, tale controllo non è più necessario e ci limitiamo a controllare l'identità del cliente e la corrispondenza dei suoi dati anagrafici;
se l'operazione è fatta prima di giungere in aeroporto o in dogana, il controllo è solo della corrispondenza dei dati anagrafici e dell'esistenza del modulo che il cliente ci porta in cartaceo tra quelli già caricati a sistema.
La valuta che è cambiata per circa l'80% è il dollaro”.
Testimone_2
“Sono un'ex dipendente della resistente, lo sono stata dal 2017-2022, sono stata cassiera, non ho cause in corso.
Ho lavorato con la ricorrente.
Nel caso del cambio valuta, vi era una percentuale massima del 19,90, questa era affissa
e resa visibile al cliente insieme alle spese di cambio.
poi però iniziava una trattativa nel senso che si proponeva al cliente di cambiare più soldi e così di applicare una commissione inferiore che noi, in maniera del tutto autonoma senza chiedere autorizzazione, potevamo arrivare a stabilire fino al 3,1%. al di sotto si doveva chiede l'autorizzazione. ciò, però non capitava quasi mai.
quasi mai capitava che il cliente accettasse la commissione del 19%. Questo succedeva se il cliente ci passava le banconote attraverso la bocchetta senza forse verificare la commissione, quando si rendeva conto dei sodi che noi gli davamo, allora ci chiedeva di annullare la transazione e da lì partiva la trattativa.
Se penso ad una giornata tipo, il 50% delle transazioni erano al 19,90, il 50% frutto di trattative.
Erano molto però le variabili.
Capitava anche che noi, fino al 2021, potessimo intervenire sul tasso di cambio.
Mi spiego, mantenendo inalterata la percentuale della commissione e quindi al massimo, potevamo ridurre il tasso di cambio per agevolare il cliente. Questo consentiva di portare a casa il massimo per l'azienda e nello stesso tempo di venire incontro al cliente.
Non ho mai avuto in dotazione, fino a quando ho lavorato, delle tabelle.
Per il controllo dell'autenticità delle banconote non avevamo dispositivi;
eravamo stati istruiti nel senso di controllare le singole banconote sia dal punto di vista visivo che tattile.
Ho fatto anche l'attività di rimborso IVA, ho sempre però lavorato in uffici dove il cliente non portava il modulo con il timbro della dogana perché ancora non vi era stato.
Il controllo che dovevo fare era solo della corrispondenza anagrafica tra il modulo ed il passaporto, oltre che poi con la carta di credito che chiedevamo in garanzia perché solo dopo il cliente si recava in dogana ed in caso di mancato rimborso iva, gli veniva detratta la somma che non gli avevamo dato”.
Amin Per_1
“Sono dipendente della resistente dal dicembre 2022, sono operatore di cassa.
Conosco la ricorrente che è mia collega.
Non ho cause in corso.
Il cliente sa che la percentuale da applicare per le commissioni è il 19,90, questo lo trova scritto in un cartello visibile. Poi però succede che il cliente non sia soddisfatto e chieda la riduzione, allora noi possiamo farlo attenendoci ad una tabella nella quale sono riportate le fasce di valuta e per ogni fascia un range più ristretto di commissione.
Nella ricerca della commissione che può andare bene al cliente siamo piuttosto autonomi.
Serve l'autorizzazione solo se si va al di fuori di tali tabelle.
Mi viene chiesto se pensando ad una mia giornata tipo che percentuale sia la quantità di transazioni che chiuso al 19,90 e quale quelle che debbo trattare, rispondo dicendo che pur con le variabili legate all'ubicazione dell'ufficio, la percentuale al 19 si aggira sul 60-70%.
Per verificare l'autenticità delle banconote abbiamo le macchinette a raggi UV, ed un applicativo, tuttavia questi dispositivi non ci danno la risposta definitiva ed esauriente quindi tocca poi a noi fare le verifiche del caso sono verifiche sia visive che tattili.
Faccio le operazioni di rimborso Iva solo in aeroporto, debbo controllare che il cliente abbia il modulo che gli ha rilasciato il negozio e che lui poi ha fatto validare in dogana, inserisco a sistema con lo scanner o annualmente il codice del documento, se tutto è regolare, il sistema fa apparire un bollino verde, poi devo controllare l'identità del cliente.
Se il pallino verde non appare invito il cliente a tornare in dogana.
Mi viene letta l'email del 9 luglio 24, ricordo di averla ricevuta, io l'ho intesa nel senso che si poteva dimezzare la commissione del 19,90 non le singole commissioni per fasce”.
Accertate le mansioni svolte dalla ricorrente, bisogna ora procedere al raffronto con le declaratorie contrattuali, rispettivamente del livello contrattuale e di quello rivendicato.
Il CCNL colloca nel IV livello:
“…i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: …
- cassiere comune”
Colloca, invece, nel III livello:
“…i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico pratica comunque conseguita e cioè
……10. addetto a pratiche doganali e valutarie
……16. commesso specializzato provetto: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori
…..32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
I testi hanno riferito che, quanto all'attività di cambio, gli operatori e, quindi, anche la ricorrente, dovevano, anzitutto, verificare l'autenticità delle banconote toccandole e visionandole.
Il dispositivo a raggi ultravioletti, che consente la verifica, è stato introdotto solo nel
2022.
La circostanza, smentita solo dalla teste è, invece, confermata da tutti gli altri. CP_4
I testi hanno, comunque, precisato che tale dispositivo consente solo di evidenziare e rendere maggiormente visibili quegli elementi (es. peletti) che, senza il dispositivo l'operatore deve controllare ad occhio nudo, dopo di chè, però, il controllo è rimesso al dipendente in quanto il sistema non fornisce tutte le informazioni necessarie. Quindi, a prescindere dal momento in cui è stato introdotto e degli uffici che ne hanno avuto la dotazione, il dispositivo non esonera né assorbe l'attività dell'operatore chiamato alla verifica dell'autenticità della valuta.
I testi hanno poi riferito che gli operatori come la ricorrente ed, in generale il cassiere, abbiano facoltà di applicare una percentuale di commissione diversa da quella massima e più favorevole al cliente.
Sebbene tutti i testi siano concordi nel dire che dal 2022 è stata introdotta una tabella composta da due colonne, una per la somma da cambiare, l'altra per il range di percentuale applicabile con un margine di variabilità molto ridotto (si tratta della tabella, peraltro, riportata negli atti da ambedue le parti), non da meno, va detto che, fino al 2022, è provato come, seppur il sistema fosse programmato per l'applicazione della percentuale massima al 19,90%, di fatto, spesso si apriva una trattativa nella quale l'operatore cercava di convincere il cliente a cambiare somme più alte e il cliente ad ottenere dall'operatore la percentuale più bassa.
Ancorchè, con l'introduzione delle tabelle, il range si sia ridotto, non da meno, rimane confermato che l'operatore possa intervenire gestendo, con un margine di autonomia, l'operazione.
Anche su tale punto, le deposizioni dei testi e da Tes_1 Tes_2 Per_1 un lato e dall'altro contrastano, tuttavia, il profilo dell'autonomia risulta CP_4 provato.
I primi hanno riferito che la necessità di rivolgersi alla responsabile era limitata all'ipotesi in cui si volesse applicare una percentuale di commissione al di sotto del range, mentre all'interno dello stesso-che prima delle tabelle del 2022 andava dal 3% al 19,90%- e poi era ricompreso nelle fasce, l'operatrice aveva margine di autonomia.
La teste ha parlato, genericamente, delle necessità di un'autorizzazione, senza Tes_3 però saper indicare in quali occasioni, specifiche fosse necessaria.
Per tale ragione il racconto degli altri testi risulta più attendibile ed utile alla decisione.
La teste ha, anche riferito che, al fine di ottenere risultati vantaggiosi per Tes_2 entrambe le parti della trattativa, l'operatore può, invece che intervenire sulla percentuale della commissione, sul tasso di cambio.
Alla luce di quanto raccolto si ritiene provato il profilo dell'autonomia di cui parla la declaratoria.
Al contrario non può dirsi dimostrato che il lavoro della ricorrente fosse gestito e diretto, costantemente, da una responsabile e, comunque, governato e guidato in toto dal sistema. Come detto, spetta all'operatore il controllo ultimo delle banconote, ancora pur nei limiti di range più ristretti, lo stesso ha margini di autonomia nell'applicazione delle commissioni.
Anche su tale punto, le dichiarazioni della teste che ha riferito che, al di sotto CP_4 di una certa percentuale, il sistema si bloccava, risultano oltremodo generiche e, quindi, poco utili ai fini di escludere l'autonomia della ricorrente.
Quanto poi alle operazioni di rimborso IVA, i testi, ancora una volta, hanno riferito che, prima del 2022 e dell'avvento dei timbri digitali, toccasse all'operatore verificare l'autenticità degli stessi.
Relativamente al controllo dei documenti, altro incombente che spetta agli operatori, risulta illuminante quanto si vede nel doc. 42 depositato dalla società.
Nel video, il cliente, alla richiesta di un documento di identità, consegna all'operatrice un documento che la stessa non ritiene valido nel senso non spendibile in Italia.
L'intervento dell'operatrice esprime sia il suo obbligo di controllo, ma anche la competenza di saper conoscere e distinguere quali documenti possono essere validi per la transazione e quali non lo siano.
Certamente nell'operatività degli addetti al cambio valute vi è anche una componente che, come ha dedotto la società, può ricondursi all'attività di data entry.
Ancora una volta risultano emblematici i video sub doc. 41 e 42 di parte resistente nei quali si vede l'operatrice che, avuti in consegna i documenti o il modulo doganale, inserisce al terminale i dati che rinviene sugli stessi compilando le finestre vuote o scegliendo le opzioni che appaiono nel sistema “a tendina”.
A tale attività, però, se ne affiancano altre, quali, il controllo dell'idoneità dei documenti, intesa questa non già e non solo come controllo che non si tratti, all'evidenza di documenti contraffatti, ma anche che quanto consegnato sia documento di identità valido in Italia;
il controllo delle banconote consegnate, verifica che tutti i testi hanno riferito dover avvenire sotto un profilo visivo e tattile e dei timbri doganali.
La capacità di verifica e di discernimento sono state acquisite dagli operatori sul campo, consultando dei programmi ad hoc e, solo da ultimo, seguendo dei corsi.
La complessità e molteplicità degli aspetti nei quali si compendia l'attività dell'operatore di cassa e di cambio non consente di ricondurre tale figura nell'alveo del livello IV, piuttosto e, più correttamente, nel rivendicato livello III.
Il solo confronto tra le figure esemplificative riportate da ciascun livello e, specificatamente il cassiere comune del IV e l'addetto a pratiche doganali e valutarie del III, consente una più corretta sussunzione delle mansioni della ricorrente nella seconda sub specie di addetto alle pratiche valutarie.
Non vi è dubbio, invero, che la stessa, pur potendo e dovendo consultare il terminale dovesse, ogni giorno, informarsi del tasso di cambio per ciascuna valuta.
Seppur la maggior parte della valuta da cambiare fosse in dollari, non può escludersi che la richiesta riguardasse anche altre monete;
inoltre doveva applicare una commissione in percentuale, verificare l'idoneità dei documenti.
Nel caso del rimborso IVA, i documenti del cliente e i documenti doganali.
Tutte operazioni ed incombenti che non sono propri di un cassiere comune.
Il IV livello è proprio di lavoratori le cui mansioni sono prettamente operative;
il III ricomprende lavoratori di concetto o prevalentemente tali.
Ebbene, la competenza specialistica che la ricorrente ha dovuto maturare per, come ha riferito il teste saper distinguere, per ciascuna valuta estera gli Tes_1 indicatori di autenticità, i necessari controlli relativi ai documenti ed alla valuta stessa,
l'autonomia, pur con varie sfaccettature ed intensità, nella determinazione della percentuale di commissione sono elementi tutti che riconducono l'attività della signora nella figura del lavoratore di concetto e non solo operativo. Pt_1
La declaratoria ritiene sufficiente che il profilo del concetto ancorchè non esclusivo sia prevalente, sicchè, lo stesso può convivere con l'operatività consistente nell'inserimento dei dati del cliente.
Si è poi già detto dei margini di autonomia che, pur nell'ambito delle mansioni svolte, sono propri solo del III livello e non del IV.
Ancorchè la formazione teorica con la frequentazione di corsi sia stata confermata solo dal 2023, la declaratoria del III livello consente anche la capacità professionale sia acquisibile anche in maniera pratica o in altri modi. Questo, peraltro, sin dall'inizio in quanto per operare e lavorare, la ricorrente ha dovuto imparare quanto necessario.
Significativo è, infine, quanto riferito dai testi ovvero che l'indicazione della società fosse nel senso di far ottenere il massimo risultato possibile in termine di business, obiettivo che poteva essere raggiunto anche convincendo il cliente a cambiare maggiori quantitativi di denaro.
In tale mission può essere ricompreso il proprium del livello III laddove, a titolo esemplificativo, viene ricondotto il lavoratore che esplica anche nei confronti del pubblico azioni promozionali. Azioni che lo stesso manuale operativo (doc. 2 fasc. ric.) riconduce al profilo dell'operatore che è invitato a mettere in atto strategie di up selling (cambiare più valuta, vendere più prodotti) e di cross selling (vendita di più prodotti).
Secondo il manuale il “Travel Assistant” - ovvero le mansioni svolte dalla ricorrente - chiarisce che tale figura “…mette in atto strategie di up-selling e cross-selling con l'obiettivo di ottimizzare i risultati…assiste i clienti nel processo di acquisto, ne ascolta le richieste, si informa sulle sue esigenze e lo indirizza verso la migliore soluzione/prodotto disponibile, eseguendo up-selling (aumento ticket) e cross-selling (vendita di servizi e prodotti complementari). Offre consigli e indicazioni sui servizi e sui prodotti disponibili, presentandoli in modo professionale e convincente. Il Travel Assistant risponde alle richieste di informazioni del cliente, fornisce spiegazioni precise e dettagliate, chiarisce i dubbi e risponde in maniera cortese e professionale alle eventuali obiezioni, accogliendole come opportunità del processo di vendita. Il Travel Assistant si occupa di negoziare i termini dell'acquisto: stabilisce insieme al cliente il prezzo, e tutte le specifiche della vendita. Spesso il processo di vendita richiede un secondo contatto tra il cliente e l'azienda: per questo è fondamentale che il Travel Assistant costruisca una solida relazione professionale con il cliente”..“La Negoziazione delle condizioni di cambio è un valore aggiunto che riserva alla clientela Forexchange ed è propedeutica alla costruzione della CP_1 relazione TA/cliente. Una buona negoziazione porta a risultati proiettabili nel lungo periodo e crea valore nella relazione . offre al TA un vasto Controparte_5 CP_1 raggio di azione e la massima autonomia nell'utilizzo di ogni strumento negoziale, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di business, i target aziendali e personali e il successo della rete” . L'assunto attoreo trova dunque riscontro pure in un documento di provenienza aziendale. In sede di discussione, la difesa della società ha argomentato che il manuale operativo offra una descrizione della figura professionale che non trova poi corrispondenza nei fatti, sicchè, a suo dire, la decisione dovrebbe essere assunta sulla base dell'effettivo svolgimento delle attività che si risolvevano in cambio di poche tipologie di valuta, di ridotte operazioni di rimborso IVA e, quindi, in un'attività di data entry che, quindi, poco ha a che fare con i profili dell'autonomia e della capacità professionale. La tesi difensiva non persuade, anche ammesso che, nei fatti, le tipologie delle banconote che, più spesso sono portate all'attenzione della ricorrente, siano poche unità, non da meno, fermo il fatto che il manuale operativo prevede la possibilità di cambiare 50 tipologie differenti di banconote estere, l'elemento non risulta significativo ai fini dell'inquadramento rivendicato. Invero, l'addetto è tenuto comunque a riconoscerne la genuinità o meno di ogni tipologia di banconote e, quindi, deve essere preparato a ciò. La ricorrente ha dedotto di essersi occupata anche di vendita di sim card o di biglietti di viaggio. La circostanza non è stata smentita, così come quella relativa al money trasfert, ma la società ha eccepito che si è trattato di mansioni residue e poco significative.
Agli atti è stata prodotta una tabella che, in effetti, riporta volumi relativi a tali attività di modesta entità.
Tuttavia e riprendendo l'insegnamento della Suprema Corte, ai fini della presente disamina, ciò che rileva è l'attività svolta in misura prevalente.
Per la ricorrente questa è l'attività di cambio e l'attività di rimborso IVA che. Per come è risultato vengono svolte, consentono il riconoscimento del superiore livello rivendicato.
Riconoscimento dal quale poi deriva il diritto alle differenze retributive quantificate dalla ricorrente in € 31914,87 fino al 30 novembre 2023, oltre all'incidenza sul TFR pari a € 2364,06 da accantonare.
In sede di discussione, la difesa ha rinunciato a € 229,69 aderendo all'eccezione avversaria.
La ricorrente ha poi chiesto l'ulteriore somma di € 2216,94 pari alla differenza tra l'indennità di cassa integrazione percepita e quella che avrebbe percepito se correttamente inquadrata.
Le somme richieste sono state contestate solo genericamente sotto il profilo del quantum, sicchè possono essere accordate.
Le stesse vanno riconosciute anche in quanto la teste ha confermato le CP_4 mansioni da parte della ricorrente sin dal 2022 e gli altri testi fino al presente.
Infondata risulta l'eccezione di prescrizione in quanto il rapporto è ancora in corso e, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/12 non vi erano diritti prescritti come insegna la più recente giurisprudenza (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
(così Cass. n. 33930/23).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello CCNL Commercio a decorrere dal 1/12/2009 e,
b) accertare e dichiarare le differenze retributive maturate dalla ricorrente per il superiore inquadramento e il danno subito dalla ricorrente nel periodo in cassa integrazione a zero a causa dell'inesatto inquadramento, e, per l'effetto, c) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 31.685,18, oltre all'accantonamento del TFR nella misura di € 2.364,06, a titolo di differenze retributive calcolate fino al novembre 2023 e la somma di € 2.216,94 a titolo risarcitorio per le ragioni indicate in atti, o le diverse somme anche superiori ritenute di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese liquidate in € 3500 oltre accessori da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Milano, 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2024
da
Parte_1
Rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv.to Giovanni Paganuzzi e dall'avv.to Ilaria Calcatelli presso il cui studio, in Milano, viale Papiniano, 44 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
in persona del Dott. Controparte_1 Controparte_2
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Marco Sideri, Lea Rossi e Lucia Simeone presso il cui Studio in Milano, Via Rovello n. 12, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su foglio separato convenuta
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 aprile 2024, la signora si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della società , le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
“nel merito: 1) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente quantomeno dal 1/12/2009; a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello
CCNL Commercio a decorrere dal 1/12/2009, o anche dal diverso termine ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare le differenze retributive maturate dalla ricorrente per il superiore inquadramento e il danno subito dalla ricorrente nel periodo in cassa integrazione a zero a causa dell'inesatto inquadramento, e, per l'effetto, c) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 31.914,87, oltre all'accantonamento del TFR nella misura di € 2.364,06, a titolo di differenze retributive calcolate fino al novembre 2023 e la somma di € 2.216,94 a titolo risarcitorio per le ragioni indicate in atti, o le diverse somme anche superiori ritenute di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo;
2) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali 15%
e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva, a tal riguardo, parte ricorrente:
-di essere stata assunta dalla società resistente in data 20 marzo 2006, dapprima con contratto di apprendistato, poi, a far data dal 1 dicembre 2009, con contratto full time,
a tempo indeterminato e inquadramento nel IV livello CCNL Commercio, quale operatrice di cassa e di cambio;
-che per gli anni precedenti all'assunzione a tempo indeterminato, le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con rinuncia ad ogni pretesa;
-di aver lavorato presso i punti vendita della società siti presso la stazione Centrale,
l'aeroporto di Linate e Piazza Duomo;
-che l'attività principale espletata è il cambio valuta sia da valuta estera a euro, sia da euro a valuta estera, operazione che implica, ogni giorno, la verifica del tasso di cambio, il controllo dell'autenticità e validità della valuta;
-che, al fine di conseguire la preparazione per tali ultime operazioni, ha seguito dei corsi appositamente organizzati dall'azienda che, solo dal 2024, ha dotato i punti vendita di dispositivi per controllare la validità ed autenticità della banconote;
-che il suo controllo si estende alle valute in corso di validità, a quelle ancora in corso ma solo temporaneamente ed a quelle non più in corso con tutte le responsabilità del caso e trattenuta sulla retribuzione in caso di ricezione di banconote false o non più in commercio;
-che ha possibilità di stabilire la percentuale delle commissioni in un range che va dal 19% al 3%, a seconda dell'importo che si intende cambiare e della presenza di aziende competitor;
-che è, altresì suo compito, gestire i reclami e consegnare la valuta prenotata on line;
-che, inoltre, si occupa della vendita dei biglietti ferroviari ed aerei, inoltre dei servizi di Tax Refund, ovvero del rimborso IVA in favore dei clienti extracomunitari che hanno acquistato beni sul suolo comunitario;
-che, nello svolgimento di tale attività, deve controllare la veridicità e genuinità dei timbri doganali e seguire una determinata procedura;
-che, inoltre, si occupa del trasporto della valuta sia all'interno del punto vendita che all'esterno;
-che, inoltre, si occupa dell'apertura e chiusura dell'ufficio e della cassaforte e delle attività prodromiche al servizio al pubblico;
-che ha seguito corsi di formazione annuali;
-che parla due lingue.
Ritenendo che le mansioni svolte siano proprie del superiore livello III, ha promosso il presente giudizio chiedendo il corretto inquadramento e le relative differenze retributive anche per il periodo di Cassa integrazione.
Si è costituita la società resistente contestando le deduzioni avversarie e deducendo che l'attività della ricorrente quale operatrice di cambio valuta è estremamente automatizzata e di natura esecutiva: per la verifica dell'autenticità della banconote, ancora prima dell'introduzione di un dispositivo, vi era un programma che l'operatore poteva utilizzare, per il resto, si tratterebbe di attività riconducibile a quella di data entry;
in merito poi alla possibilità di concedere sconti sulla percentuale di commissione, il programma è impostato con la previsione della percentuale massima ed, anche gli sconti, sono applicabili sulla base di una tabella a scaglioni.
Altrettanto automatizzata la procedura per il rimborso IVA che, comunque, al ricorrente ha eseguito poche volte.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 4 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute del corretto inquadramento contrattuale della ricorrente.
Come più sopra riportato, all'atto dell'assunzione, la signora è stata inquadrata Pt_1 nel IV livello CCNL Commercio. Ritenendo, tuttavia, che le mansioni svolte siano, più correttamente inquadrabili nel superiore livello III, ne rivendica l'attribuzione con le conseguenti ricadute in termini retributivi.
Di diverso avviso la società.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Ciò premesso anche tenuto conto della diversa prospettazione delle parti, al fine di ricostruire le effettive e prevalenti mansioni svolte dalla ricorrente, si è ritenuto necessario procedere ad una verifica istruttoria. I testi escussi hanno fornito i seguenti contributi:
: Testimone_1
“Ho rapporti lavorativi con la società resistente dal 4 aprile 2015; sono addetto al centro raccolta valuta di Milano;
ho concluso con un accordo transattivo la causa che avevo presentato contro la società per un diverso inquadramento contrattuale.
Conosco la ricorrente.
Vi era un minimo di commissione da applicare, prima era il 3 poi è diventato il 5; il massimo era il 19%.
L'obbiettivo era quello di tenere il cliente e far sì che questi completasse la transazione di cambio valuta, per raggiungere questo obbiettivo potevamo applicare la commissione che volevamo, anche la più bassa a ciò a prescindere dalla somma che il cliente voleva cambiare.
Prima del 2022, noi potevamo con tutta autonomia applicare la percentuale di commissione che volevamo pur all'interno della forbice tra 3/5 e 19%.
Dopo il 2022, la società ha adottato una tabella, la tabella si componeva di una colonna dove erano inserite le cifre di denaro da cambiare ed a fianco una colonna che per ogni cifra riportava un nuovo range di percentuale delle commissioni da applicare, all'interno di questo range più ristretto, potevo poi decidere autonomamente quale fosse la percentuale di commissione da applicare.
Per ogni range la percentuale variava di un numero di punti che non ricordo.
è la responsabile dell'area. CP_3
Mi viene letta l'email che è stata offerta oggi dall'avv.to Schettini, rispondo dicendo che questa email non è arrivata al mio ufficio anche perchè da qualche tempo io non sto più in cassa ma mi occupavo di raccogliere le esigenze di valuta e inviare l'ordine della stessa alla sede centrale.
Mi occupo di ciò dal giugno 2023.
Dal 2015 al 2023 ho svolto le medesime mansioni della ricorrente.
Quanto al controllo della autenticità delle banconote, fino al 2022, dovevamo procedere con il tatto
e con la vista, mi spiego, dovevamo toccando le banconote verificarne la consistenza e poi mettendo in controluce la singola banconota vedere la filigrana e alcuni elementi che dal sito internet che ci avevano detto di andare a vedere erano considerati significativi dell'autenticità.
Per esempio, per il dollaro, la luminosità del viso del Presidente, oltre ad alcuni peletti;
per l'euro sempre i peletti, inoltre la parte plastificata oltre poi sempre la filigrana.
Non abbiamo seguito dei corsi di addestramento, ma siamo andati a consultare, come si era stato detto di fare, il sito internet.
Dal 2022, sono stati introdotti, oltre alla macchina conta soldi anche altro dispositivo a raggi ultravioletti.
La macchina conta soldi, in caso di sospetta falsità dà un alert, invece il dispositivo a raggi ultravioletti, mette solo in evidenza gli elementi di cui ho già detto e che prima noi vedevamo mettendo in controluce la banconota.
Gli uffici non erano, neppure dopo il 2022, dotati tutti di tali dispositivi, se per il proprio turno, l'addetto veniva assegnato ad un ufficio privo dei dispositivi, doveva utilizzare il vecchio sistema. I corsi di addestramento per tali verifiche sono stati fatti a partire dal 2023.
Abbiamo dovuto partecipare a tali corsi anche noi già assunti.
Per noi già al lavoro, tali corsi non ci hanno fornito informazioni diversa da quelle che già avevamo.
Per le operazioni di rimborso IVA, poteva capitare che il cliente avesse acquistato in un negozio della città, in quel caso aveva con sé un modulo rilasciato dal negozio e noi dovevamo controllare che il nome scritto sul modulo fosse lo stesso di quello sulla carta di credito e sul documento di identità; se, invece, l'operazione era stata fatta in aeroporto, allora il cliente arrivava da noi sempre con il modulo del negozio, ma poi, siccome prima di venire da noi doveva essere passato dalla dogana, allora noi inserendo al sistema il numero del modulo verificavamo se il modulo era stato registrato dalla dogana e se vi era il timbro della dogana, questo però dopo l'introduzione del timbro digitale che non ricordo quando sia avvenuto. Da tale momento era il sistema che ci diceva se il timbro fosse autentico oppure no. Prima del timbro digitale, invece, dovevamo essere noi, ad occhio a verificare che il timbro apposto fisicamente sul modulo fosse autentico, ci avevano dato delle indicazioni per tale tipo di verifica, ma ora non ricordo più quali fossero i criteri.
Il sistema di default applica la commissione più alta, noi però diciamo al cliente non la percentuale, ma quanto netto potremmo dargli in base alla somma che lui vuole cambiare, gli facciamo capire che più alta è la cifra che cambierà e più bassa è la percentuale di commissione che potremmo applicagli.
Non sono in grado di quantificare i clienti che accettano la commissione massima e quelli che, invece, riusciamo a convincere in una trattativa che porti a maggior danaro da cambiare a fonte di commissioni più basse.
Mi viene chiesto se eravamo dotati di una pistola che consentisse di riportare a sistema i dati del cliente, rispondo di sì ma questa pistola serviva solo per non digitare noi i dati, non ci esimeva dal dover effettuare i controlli così come li ho descritti prima.
La pistola era solo per i rimborsi iva e non per il cambio
Le tabelle che riportavano le percentuali di commissione non erano esposte alla visibilità dei clienti.
Potevano andare al di sotto de range previsto nella tabella per quella determinata somma di denaro solo previa autorizzazione alla signora e CP_3 Parte_2
Ho il terzo livello di inquadramento, questo livello mi è stato assegnato da ottobre 2023 a seguito del cambio mansioni.”
: Controparte_4
“Sono dipendente della resistente dal 1 ottobre 2002, con mansioni di selezione del personale e del customer care.
Conosco la ricorrente, ho svolto le sue stesse mansioni lavorando anche insieme dall'assunzione fino al 2011.
Premetto che le transazioni che facciamo sono per il circa 70% a percentuale piena nel senso che si applica il 19%, aliquota che il cliente conosce in quanto affissa nei nostri uffici.
Il trenta per cento delle transazioni, sempre in media nazionale, era, invece, il frutto di trattative nelle quali noi potevamo applicare uno sconto. Lo sconto però non era del tutto libero ed autonomo in quanto, il sistema e questo anche prima delle tabelle, era impostato in maniera tale che se inserivamo una percentuale minore di quella impostata, ci bloccava l'operazione.
Per superare tale blocco si doveva chiedere autorizzazione al responsabile.
Mi viene chiesto se ricordo quale fosse la percentuale sotto la quale il sistema applicava il blocco, non lo ricordo.
Con l'introduzione delle tabelle, non ricordo quando, forse il 2022, ma non sono sicura, il sistema è programmato per cui, ci sono delle fasce, cinque di somme di danaro da cambiare ed ad ogni fascia corrisponde una percentuale di commissione, che mi sembra di ricordare fosse secca;
per superare le fasce, serva l'autorizzazione del responsabile.
Aggiungo che ogni operazione è poi visionata dal responsabile il giorno dopo il quale controlla la percentuale di sconto applicato dall'operatore e dà indicazioni su come comportarsi per il futuro.
Sin da subito negli uffici vi erano le macchinette a raggi ultravioletti che ciò consentivano la verifica dell'autenticità o meno della banconota, la macchinetta dava tutte le risposte che servivano, io da par mio la usavo poco, ma avrei potuto usarla.
Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme in stazione e a Linate e lì c'era la macchinetta.
Le operazioni di rimborso Iva possono avvenire in aeroporto per i clienti in partenza oltre Europa, in tal caso, prima che i timbri doganali fossero digitali, il cliente giungeva
a noi con il modulo timbrato e noi controllavamo solo che il timbro ci fosse e che riportasse la data del giorno e la sigla del funzionario, per eventuali dubbi, rimandavamo il cliente in dogana;
dopo il timbro digitale, tale controllo non è più necessario e ci limitiamo a controllare l'identità del cliente e la corrispondenza dei suoi dati anagrafici;
se l'operazione è fatta prima di giungere in aeroporto o in dogana, il controllo è solo della corrispondenza dei dati anagrafici e dell'esistenza del modulo che il cliente ci porta in cartaceo tra quelli già caricati a sistema.
La valuta che è cambiata per circa l'80% è il dollaro”.
Testimone_2
“Sono un'ex dipendente della resistente, lo sono stata dal 2017-2022, sono stata cassiera, non ho cause in corso.
Ho lavorato con la ricorrente.
Nel caso del cambio valuta, vi era una percentuale massima del 19,90, questa era affissa
e resa visibile al cliente insieme alle spese di cambio.
poi però iniziava una trattativa nel senso che si proponeva al cliente di cambiare più soldi e così di applicare una commissione inferiore che noi, in maniera del tutto autonoma senza chiedere autorizzazione, potevamo arrivare a stabilire fino al 3,1%. al di sotto si doveva chiede l'autorizzazione. ciò, però non capitava quasi mai.
quasi mai capitava che il cliente accettasse la commissione del 19%. Questo succedeva se il cliente ci passava le banconote attraverso la bocchetta senza forse verificare la commissione, quando si rendeva conto dei sodi che noi gli davamo, allora ci chiedeva di annullare la transazione e da lì partiva la trattativa.
Se penso ad una giornata tipo, il 50% delle transazioni erano al 19,90, il 50% frutto di trattative.
Erano molto però le variabili.
Capitava anche che noi, fino al 2021, potessimo intervenire sul tasso di cambio.
Mi spiego, mantenendo inalterata la percentuale della commissione e quindi al massimo, potevamo ridurre il tasso di cambio per agevolare il cliente. Questo consentiva di portare a casa il massimo per l'azienda e nello stesso tempo di venire incontro al cliente.
Non ho mai avuto in dotazione, fino a quando ho lavorato, delle tabelle.
Per il controllo dell'autenticità delle banconote non avevamo dispositivi;
eravamo stati istruiti nel senso di controllare le singole banconote sia dal punto di vista visivo che tattile.
Ho fatto anche l'attività di rimborso IVA, ho sempre però lavorato in uffici dove il cliente non portava il modulo con il timbro della dogana perché ancora non vi era stato.
Il controllo che dovevo fare era solo della corrispondenza anagrafica tra il modulo ed il passaporto, oltre che poi con la carta di credito che chiedevamo in garanzia perché solo dopo il cliente si recava in dogana ed in caso di mancato rimborso iva, gli veniva detratta la somma che non gli avevamo dato”.
Amin Per_1
“Sono dipendente della resistente dal dicembre 2022, sono operatore di cassa.
Conosco la ricorrente che è mia collega.
Non ho cause in corso.
Il cliente sa che la percentuale da applicare per le commissioni è il 19,90, questo lo trova scritto in un cartello visibile. Poi però succede che il cliente non sia soddisfatto e chieda la riduzione, allora noi possiamo farlo attenendoci ad una tabella nella quale sono riportate le fasce di valuta e per ogni fascia un range più ristretto di commissione.
Nella ricerca della commissione che può andare bene al cliente siamo piuttosto autonomi.
Serve l'autorizzazione solo se si va al di fuori di tali tabelle.
Mi viene chiesto se pensando ad una mia giornata tipo che percentuale sia la quantità di transazioni che chiuso al 19,90 e quale quelle che debbo trattare, rispondo dicendo che pur con le variabili legate all'ubicazione dell'ufficio, la percentuale al 19 si aggira sul 60-70%.
Per verificare l'autenticità delle banconote abbiamo le macchinette a raggi UV, ed un applicativo, tuttavia questi dispositivi non ci danno la risposta definitiva ed esauriente quindi tocca poi a noi fare le verifiche del caso sono verifiche sia visive che tattili.
Faccio le operazioni di rimborso Iva solo in aeroporto, debbo controllare che il cliente abbia il modulo che gli ha rilasciato il negozio e che lui poi ha fatto validare in dogana, inserisco a sistema con lo scanner o annualmente il codice del documento, se tutto è regolare, il sistema fa apparire un bollino verde, poi devo controllare l'identità del cliente.
Se il pallino verde non appare invito il cliente a tornare in dogana.
Mi viene letta l'email del 9 luglio 24, ricordo di averla ricevuta, io l'ho intesa nel senso che si poteva dimezzare la commissione del 19,90 non le singole commissioni per fasce”.
Accertate le mansioni svolte dalla ricorrente, bisogna ora procedere al raffronto con le declaratorie contrattuali, rispettivamente del livello contrattuale e di quello rivendicato.
Il CCNL colloca nel IV livello:
“…i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: …
- cassiere comune”
Colloca, invece, nel III livello:
“…i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico pratica comunque conseguita e cioè
……10. addetto a pratiche doganali e valutarie
……16. commesso specializzato provetto: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori
…..32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
I testi hanno riferito che, quanto all'attività di cambio, gli operatori e, quindi, anche la ricorrente, dovevano, anzitutto, verificare l'autenticità delle banconote toccandole e visionandole.
Il dispositivo a raggi ultravioletti, che consente la verifica, è stato introdotto solo nel
2022.
La circostanza, smentita solo dalla teste è, invece, confermata da tutti gli altri. CP_4
I testi hanno, comunque, precisato che tale dispositivo consente solo di evidenziare e rendere maggiormente visibili quegli elementi (es. peletti) che, senza il dispositivo l'operatore deve controllare ad occhio nudo, dopo di chè, però, il controllo è rimesso al dipendente in quanto il sistema non fornisce tutte le informazioni necessarie. Quindi, a prescindere dal momento in cui è stato introdotto e degli uffici che ne hanno avuto la dotazione, il dispositivo non esonera né assorbe l'attività dell'operatore chiamato alla verifica dell'autenticità della valuta.
I testi hanno poi riferito che gli operatori come la ricorrente ed, in generale il cassiere, abbiano facoltà di applicare una percentuale di commissione diversa da quella massima e più favorevole al cliente.
Sebbene tutti i testi siano concordi nel dire che dal 2022 è stata introdotta una tabella composta da due colonne, una per la somma da cambiare, l'altra per il range di percentuale applicabile con un margine di variabilità molto ridotto (si tratta della tabella, peraltro, riportata negli atti da ambedue le parti), non da meno, va detto che, fino al 2022, è provato come, seppur il sistema fosse programmato per l'applicazione della percentuale massima al 19,90%, di fatto, spesso si apriva una trattativa nella quale l'operatore cercava di convincere il cliente a cambiare somme più alte e il cliente ad ottenere dall'operatore la percentuale più bassa.
Ancorchè, con l'introduzione delle tabelle, il range si sia ridotto, non da meno, rimane confermato che l'operatore possa intervenire gestendo, con un margine di autonomia, l'operazione.
Anche su tale punto, le deposizioni dei testi e da Tes_1 Tes_2 Per_1 un lato e dall'altro contrastano, tuttavia, il profilo dell'autonomia risulta CP_4 provato.
I primi hanno riferito che la necessità di rivolgersi alla responsabile era limitata all'ipotesi in cui si volesse applicare una percentuale di commissione al di sotto del range, mentre all'interno dello stesso-che prima delle tabelle del 2022 andava dal 3% al 19,90%- e poi era ricompreso nelle fasce, l'operatrice aveva margine di autonomia.
La teste ha parlato, genericamente, delle necessità di un'autorizzazione, senza Tes_3 però saper indicare in quali occasioni, specifiche fosse necessaria.
Per tale ragione il racconto degli altri testi risulta più attendibile ed utile alla decisione.
La teste ha, anche riferito che, al fine di ottenere risultati vantaggiosi per Tes_2 entrambe le parti della trattativa, l'operatore può, invece che intervenire sulla percentuale della commissione, sul tasso di cambio.
Alla luce di quanto raccolto si ritiene provato il profilo dell'autonomia di cui parla la declaratoria.
Al contrario non può dirsi dimostrato che il lavoro della ricorrente fosse gestito e diretto, costantemente, da una responsabile e, comunque, governato e guidato in toto dal sistema. Come detto, spetta all'operatore il controllo ultimo delle banconote, ancora pur nei limiti di range più ristretti, lo stesso ha margini di autonomia nell'applicazione delle commissioni.
Anche su tale punto, le dichiarazioni della teste che ha riferito che, al di sotto CP_4 di una certa percentuale, il sistema si bloccava, risultano oltremodo generiche e, quindi, poco utili ai fini di escludere l'autonomia della ricorrente.
Quanto poi alle operazioni di rimborso IVA, i testi, ancora una volta, hanno riferito che, prima del 2022 e dell'avvento dei timbri digitali, toccasse all'operatore verificare l'autenticità degli stessi.
Relativamente al controllo dei documenti, altro incombente che spetta agli operatori, risulta illuminante quanto si vede nel doc. 42 depositato dalla società.
Nel video, il cliente, alla richiesta di un documento di identità, consegna all'operatrice un documento che la stessa non ritiene valido nel senso non spendibile in Italia.
L'intervento dell'operatrice esprime sia il suo obbligo di controllo, ma anche la competenza di saper conoscere e distinguere quali documenti possono essere validi per la transazione e quali non lo siano.
Certamente nell'operatività degli addetti al cambio valute vi è anche una componente che, come ha dedotto la società, può ricondursi all'attività di data entry.
Ancora una volta risultano emblematici i video sub doc. 41 e 42 di parte resistente nei quali si vede l'operatrice che, avuti in consegna i documenti o il modulo doganale, inserisce al terminale i dati che rinviene sugli stessi compilando le finestre vuote o scegliendo le opzioni che appaiono nel sistema “a tendina”.
A tale attività, però, se ne affiancano altre, quali, il controllo dell'idoneità dei documenti, intesa questa non già e non solo come controllo che non si tratti, all'evidenza di documenti contraffatti, ma anche che quanto consegnato sia documento di identità valido in Italia;
il controllo delle banconote consegnate, verifica che tutti i testi hanno riferito dover avvenire sotto un profilo visivo e tattile e dei timbri doganali.
La capacità di verifica e di discernimento sono state acquisite dagli operatori sul campo, consultando dei programmi ad hoc e, solo da ultimo, seguendo dei corsi.
La complessità e molteplicità degli aspetti nei quali si compendia l'attività dell'operatore di cassa e di cambio non consente di ricondurre tale figura nell'alveo del livello IV, piuttosto e, più correttamente, nel rivendicato livello III.
Il solo confronto tra le figure esemplificative riportate da ciascun livello e, specificatamente il cassiere comune del IV e l'addetto a pratiche doganali e valutarie del III, consente una più corretta sussunzione delle mansioni della ricorrente nella seconda sub specie di addetto alle pratiche valutarie.
Non vi è dubbio, invero, che la stessa, pur potendo e dovendo consultare il terminale dovesse, ogni giorno, informarsi del tasso di cambio per ciascuna valuta.
Seppur la maggior parte della valuta da cambiare fosse in dollari, non può escludersi che la richiesta riguardasse anche altre monete;
inoltre doveva applicare una commissione in percentuale, verificare l'idoneità dei documenti.
Nel caso del rimborso IVA, i documenti del cliente e i documenti doganali.
Tutte operazioni ed incombenti che non sono propri di un cassiere comune.
Il IV livello è proprio di lavoratori le cui mansioni sono prettamente operative;
il III ricomprende lavoratori di concetto o prevalentemente tali.
Ebbene, la competenza specialistica che la ricorrente ha dovuto maturare per, come ha riferito il teste saper distinguere, per ciascuna valuta estera gli Tes_1 indicatori di autenticità, i necessari controlli relativi ai documenti ed alla valuta stessa,
l'autonomia, pur con varie sfaccettature ed intensità, nella determinazione della percentuale di commissione sono elementi tutti che riconducono l'attività della signora nella figura del lavoratore di concetto e non solo operativo. Pt_1
La declaratoria ritiene sufficiente che il profilo del concetto ancorchè non esclusivo sia prevalente, sicchè, lo stesso può convivere con l'operatività consistente nell'inserimento dei dati del cliente.
Si è poi già detto dei margini di autonomia che, pur nell'ambito delle mansioni svolte, sono propri solo del III livello e non del IV.
Ancorchè la formazione teorica con la frequentazione di corsi sia stata confermata solo dal 2023, la declaratoria del III livello consente anche la capacità professionale sia acquisibile anche in maniera pratica o in altri modi. Questo, peraltro, sin dall'inizio in quanto per operare e lavorare, la ricorrente ha dovuto imparare quanto necessario.
Significativo è, infine, quanto riferito dai testi ovvero che l'indicazione della società fosse nel senso di far ottenere il massimo risultato possibile in termine di business, obiettivo che poteva essere raggiunto anche convincendo il cliente a cambiare maggiori quantitativi di denaro.
In tale mission può essere ricompreso il proprium del livello III laddove, a titolo esemplificativo, viene ricondotto il lavoratore che esplica anche nei confronti del pubblico azioni promozionali. Azioni che lo stesso manuale operativo (doc. 2 fasc. ric.) riconduce al profilo dell'operatore che è invitato a mettere in atto strategie di up selling (cambiare più valuta, vendere più prodotti) e di cross selling (vendita di più prodotti).
Secondo il manuale il “Travel Assistant” - ovvero le mansioni svolte dalla ricorrente - chiarisce che tale figura “…mette in atto strategie di up-selling e cross-selling con l'obiettivo di ottimizzare i risultati…assiste i clienti nel processo di acquisto, ne ascolta le richieste, si informa sulle sue esigenze e lo indirizza verso la migliore soluzione/prodotto disponibile, eseguendo up-selling (aumento ticket) e cross-selling (vendita di servizi e prodotti complementari). Offre consigli e indicazioni sui servizi e sui prodotti disponibili, presentandoli in modo professionale e convincente. Il Travel Assistant risponde alle richieste di informazioni del cliente, fornisce spiegazioni precise e dettagliate, chiarisce i dubbi e risponde in maniera cortese e professionale alle eventuali obiezioni, accogliendole come opportunità del processo di vendita. Il Travel Assistant si occupa di negoziare i termini dell'acquisto: stabilisce insieme al cliente il prezzo, e tutte le specifiche della vendita. Spesso il processo di vendita richiede un secondo contatto tra il cliente e l'azienda: per questo è fondamentale che il Travel Assistant costruisca una solida relazione professionale con il cliente”..“La Negoziazione delle condizioni di cambio è un valore aggiunto che riserva alla clientela Forexchange ed è propedeutica alla costruzione della CP_1 relazione TA/cliente. Una buona negoziazione porta a risultati proiettabili nel lungo periodo e crea valore nella relazione . offre al TA un vasto Controparte_5 CP_1 raggio di azione e la massima autonomia nell'utilizzo di ogni strumento negoziale, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di business, i target aziendali e personali e il successo della rete” . L'assunto attoreo trova dunque riscontro pure in un documento di provenienza aziendale. In sede di discussione, la difesa della società ha argomentato che il manuale operativo offra una descrizione della figura professionale che non trova poi corrispondenza nei fatti, sicchè, a suo dire, la decisione dovrebbe essere assunta sulla base dell'effettivo svolgimento delle attività che si risolvevano in cambio di poche tipologie di valuta, di ridotte operazioni di rimborso IVA e, quindi, in un'attività di data entry che, quindi, poco ha a che fare con i profili dell'autonomia e della capacità professionale. La tesi difensiva non persuade, anche ammesso che, nei fatti, le tipologie delle banconote che, più spesso sono portate all'attenzione della ricorrente, siano poche unità, non da meno, fermo il fatto che il manuale operativo prevede la possibilità di cambiare 50 tipologie differenti di banconote estere, l'elemento non risulta significativo ai fini dell'inquadramento rivendicato. Invero, l'addetto è tenuto comunque a riconoscerne la genuinità o meno di ogni tipologia di banconote e, quindi, deve essere preparato a ciò. La ricorrente ha dedotto di essersi occupata anche di vendita di sim card o di biglietti di viaggio. La circostanza non è stata smentita, così come quella relativa al money trasfert, ma la società ha eccepito che si è trattato di mansioni residue e poco significative.
Agli atti è stata prodotta una tabella che, in effetti, riporta volumi relativi a tali attività di modesta entità.
Tuttavia e riprendendo l'insegnamento della Suprema Corte, ai fini della presente disamina, ciò che rileva è l'attività svolta in misura prevalente.
Per la ricorrente questa è l'attività di cambio e l'attività di rimborso IVA che. Per come è risultato vengono svolte, consentono il riconoscimento del superiore livello rivendicato.
Riconoscimento dal quale poi deriva il diritto alle differenze retributive quantificate dalla ricorrente in € 31914,87 fino al 30 novembre 2023, oltre all'incidenza sul TFR pari a € 2364,06 da accantonare.
In sede di discussione, la difesa ha rinunciato a € 229,69 aderendo all'eccezione avversaria.
La ricorrente ha poi chiesto l'ulteriore somma di € 2216,94 pari alla differenza tra l'indennità di cassa integrazione percepita e quella che avrebbe percepito se correttamente inquadrata.
Le somme richieste sono state contestate solo genericamente sotto il profilo del quantum, sicchè possono essere accordate.
Le stesse vanno riconosciute anche in quanto la teste ha confermato le CP_4 mansioni da parte della ricorrente sin dal 2022 e gli altri testi fino al presente.
Infondata risulta l'eccezione di prescrizione in quanto il rapporto è ancora in corso e, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/12 non vi erano diritti prescritti come insegna la più recente giurisprudenza (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
(così Cass. n. 33930/23).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello CCNL Commercio a decorrere dal 1/12/2009 e,
b) accertare e dichiarare le differenze retributive maturate dalla ricorrente per il superiore inquadramento e il danno subito dalla ricorrente nel periodo in cassa integrazione a zero a causa dell'inesatto inquadramento, e, per l'effetto, c) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 31.685,18, oltre all'accantonamento del TFR nella misura di € 2.364,06, a titolo di differenze retributive calcolate fino al novembre 2023 e la somma di € 2.216,94 a titolo risarcitorio per le ragioni indicate in atti, o le diverse somme anche superiori ritenute di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese liquidate in € 3500 oltre accessori da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Milano, 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia