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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1855/2023 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C. F. ), con studio in via Speroni 14 – Parte_1 C.F._1
Varese, in proprio e quale procuratore di se medesimo, rappresentato altresì dall'avv.
Fabio Frascara, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese via Speroni 14.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Sara
[...] C.F._3
De Micco, del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Gallarate, via G. Cardano n. 18, come da procura in atti.
APPELLATI
E
pagina 1 di 14 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4
procura in atti, dall'Avv. Antonietta Sara De Micco, del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate, via G. Cardano n. 18, come da procura in atti.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per l'NT : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito: riformare la sentenza qui impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare che
l'assegno in oggetto è stato abusivamente riempito dalla in accordo con la Controparte_3
e e posto all'incasso abusivamente;
Controparte_1 Controparte_2 condannare gli stessi ad un risarcimento del danno che si indica nell'importo di € 100.000 stante il protesto subito e tutte le ulteriori conseguenze di poter accedere al credito.
In via istruttoria: Si chiede essere ammessi ai seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel corso della giornata del 18 aprile 2014, insieme all'avvocato , si Parte_1 recava presso la sede del Mediaword in Gallarate ed assisteva alla consegna dell'assegno di cui al doc. 1 tra il ed il ? T_ CP_2
2) vero che tale assegno veniva consegnato con l'intesa che doveva essere riempito per acquistare insieme alla moglie del l'immobile sito in Cadrezzate come da doc. 2 CP_2
che si rammostra?
3) Vero che nel mese di marzo 2016 riceveva una telefonata dal funzionario della banca
Popolare di Lodi sig. , il quale le faceva presente che aveva bisogno di parlare Pt_2
urgentemente col ? T_
4) Vero che il veniva poi avvisato dal funzionario di Banca che era stato posto T_ all'incasso l'assegno su rammostrato e che lo stesso cercava più volte di mettersi in T_
contatto con il che non rispondeva? CP_2
5) Dica se le risulta che l'assegno sia stato utilizzato per l'acquisto della casa in Cadrezzate.
6) Vero che subito dopo il protesto dell'assegno più volte il le chiedeva di poter T_
utilizzare la sua carta di credito in quanto la propria era stata revocata? pagina 2 di 14 7) Vero che lo stesso successivamente non riusciva ad ottenere dei finanziamenti di T_
poche centinaia di euro per la casa in Sardegna?
8) Vero che il gestisce un B e B e non può far pagare i propri clienti con carte di T_
credito?
Si indica quale teste – Testimone_1 Tes_2
Si chiede interrogatorio formale di sulla presente circostanza: Controparte_3
9) Dica al tribunale quale fosse il rapporto di credito che la legava al e sulla base del T_ quale le era stato emesso dall'avv. un assegno a suo favore” T_
Per gli appellati e : Controparte_2 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata per tutti i motivi meglio specificati nei propri atti di causa.
Con il favore delle spese e delle competenze di tutti i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.” per l'NT incidentale : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dall'NT principale in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2. Riformare parzialmente la sentenza n. 1278/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data 13.12.2022 nel capo in cui rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti dell'Avv. e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 condannare l'NT al pagamento della somma di euro 9.950,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. Parte_1
1278/2022, pubblicata in data 19/12/2022, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dallo stesso per conseguire una declaratoria di abusivo riempimento di un Parte_1
pagina 3 di 14 assegno bancario, emesso dallo stesso attore, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno indicato nell'importo di euro 100,00, è stato così deciso:
“rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e;
Controparte_2 Controparte_4
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_4
; Parte_1
Spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. conveniva in giudizio i Parte_1
sigg. , e perché fosse Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 accertato e dichiarato che l'assegno bancario di euro 9.950,00, tratto sul suo conto corrente, era stato abusivamente riempito dalla , in concorso con i coniugi Controparte_3
e perché fossero condannati i convenuti in solido tra loro al Controparte_5 risarcimento dell'importo di euro 100.00, salvo migliore anche maggiore stima sulla base della instauranda istruttoria.
L'attore , in particolare, esponeva che, nel 2014 (verso il ponte del 25 aprile del Parte_1
2014), egli aveva consegnato all'amico un assegno bancario in bianco Controparte_2
perché fosse consegnato alla moglie di questi e utilizzato coprire la metà di Controparte_1 una cauzione (di circa euro 1.000,00 – 1.500,00) per la partecipazione ad un'asta giudiziaria con oggetto un immobile sito sul lago di Monate;
che “successivamente all'asta non si partecipava”; che l'assegno era rimasto nella disponibilità della famiglia;
Controparte_5 che, peraltro, nel 2016 era stato avvisato dal direttore della banca che l'assegno era stato messo all'incasso dalla sig.ra (sorella di ) per l'importo di euro Controparte_3 CP_1
9.950,00; che i convenuti dovevano essere ritenuti responsabili dell'abusivo riempimento e del fatto che era stato anche messo all'incasso.
2) Costituendosi in giudizio i coniugi e , contestando Controparte_1 Controparte_2 gli assunti dell'attore, chiedevano il rigetto delle domande da questi proposte, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per l'importo di euro 5.000,00 ciascuno.
pagina 4 di 14 I predetti convenuti, in particolare, eccepivano la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto risarcitorio ex adverso azionato (per il fatto che l'assegno sarebbe stato consegnato “nel ponte del 25 aprile 2014” a fronte di una citazione per risarcimento danni avvenuta solo il
17.3.2021); eccepivano la violazione del principio del ne bis in idem (per la sussistenza di un giudicato endoprocessuale di natura penale sulla medesima questione, essendo stata la vicenda dell'abusivo riempimento già oggetto di decreto di archiviazione del GIP di Varese nel
2015); contestavano la fondatezza della domanda attrice.
3) Si costituiva in giudizio anche la convenuta , che, analogamente, eccepiva Controparte_3
la prescrizione del diritto risarcitorio e la violazione del principio del ne bis in idem nonchè la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. IV c.p.c.
In particolare, quanto all'ultimo rilievo, osservava come l'azione fosse priva degli elementi identificativi del petitum, per avere controparte indicato un importo risarcitorio esiguo (euro
100,00), tale finanche da escludere la competenza per valore del Tribunale, e comunque sganciato dalle conseguenze annesse all'allegato riempimento abusivo dell'assegno: si sarebbe, perciò, trattato di importo indeterminabile.
La predetta convenuta, inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale, previa emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c, la condanna di parte attrice al pagamento dell'importo di euro 9.950,00, pari all'importo portato dall'assegno che la vedeva beneficiaria e del quale, pertanto, chiedeva l'adempimento.
4) Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 1278/2022, pubblicata in data 19/12/2022:
i) ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore in ragione dell'intervenuta interruzione del termine quinquennale tramite l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dell'attore: in particolare, considerato che l'attore aveva riferito di essere stato avvisato in data
17/3/2016, per il tramite della , della presentazione all'incasso del Controparte_6
titolo (che risultava datato 17/3/2016), osservava che la notificazione della citazione, avvenuta in data 16/3/2021, si era verificata (un giorno) prima della scadenza del termine di prescrizione;
ii) ha escluso la valida formazione di un giudicato endoprocessuale sulla medesima questione, per essersi la causa penale conclusa con provvedimento di archiviazione: nella specie, rilevava che, sulla vicenda dell'abusivo riempimento dell'assegno azionato, era stato instaurato un procedimento penale che si era concluso dinanzi al GIP di Varese nel 2015 con pagina 5 di 14 l'archiviazione, non essendosi ravvisate ipotesi di reato a carico delle indagate parti convenute;
che, peraltro, il decreto di archiviazione, pronunciato in assenza di attività processuale, non era tale da inibire una nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile;
iii) ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta CP_3
posto che la domanda di pagamento di somme, se pur irrisorie, non poteva ritenersi, di
[...] per sé, un motivo di nullità dell'atto introduttivo, né il ricorso a formule di salvaguardia (quali la richiesta di “somma maggiore all'esito dell'espletanda istruttoria”) avrebbe potuto rendere indeterminato l'oggetto del processo;
iv) ha ritenuto, nel merito, che fosse rimasta non provata la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, e, cioè, che l'assegno fosse stato consegnato due anni prima per partecipare a un'asta, circostanza questa che avrebbe dovuto escludere che l'assegno stesso fosse stato consegnato per altre ragioni;
che i capitoli di prova orale dedotti dall'attore si appalesavano generici ed irrilevanti;
che, pertanto, non potesse essere affermato il comportamento illecito dei convenuti;
che, inoltre, non risultasse provato il nesso causale tra il fatto ed il lamentato danno di euro 100,00;
v) ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_3
(diretta a conseguire il pagamento dell'importo di euro 9.950,00 portato dall'assegno) per il fatto che la convenuta non aveva chiarito il titolo della propria pretesa;
che, invero, la convenuta non aveva nemmeno specificamente allegato le ragioni che sottostavano all'emissione dell'assegno e al successivo incasso da parte della stessa.
5) Contro tale sentenza ha proposto appello l'avv. che ha chiesto di “accertare Parte_1
e dichiarare che l'assegno in oggetto è stato abusivamente riempito dalla in Controparte_3 accordo con la e posto all'incasso abusivamente” e Controparte_7 Controparte_2 di “condannare gli stessi ad un risarcimento del danno che si indica nell'importo di € 100.000 stante il protesto subito e tutte le ulteriori conseguenze di poter accedere al credito”, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) errore del Giudice laddove non ha tenuto in considerazione la giurisprudenza cristallizzata in materia circa la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo per la dimostrazione del riempimento abusivo di un titolo di credito;
ii) errore laddove il giudice non ha ritenuto confermata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore in ragione della mancata contestazione dei fatti da parte delle convenute;
pagina 6 di 14 iii) errore del Giudice laddove non ha ritenuto di dare ingresso alle prove di parte attrice.
6) Costituendosi in giudizio gli appellati e , Controparte_1 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
7) Costituendosi in giudizio l'PP , oltre a chiedere il rigetto dell'appello Controparte_3
principale, ha, poi, proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza chiedendone la parziale riforma nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, da essa proposta, di condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 9.950,00, oltre interessi, domanda che è stata, quindi, riproposta nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Ad avviso della Corte l'appello principale proposto dall'avv. è infondato per i Parte_1
motivi che si vanno ad esporre.
8.1) Con il proprio primo motivo di gravame, l'NT ha lamentato il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di non ammettere la prova orale da esso richiesta.
Al riguardo, l'NT ha dedotto che la giurisprudenza sarebbe orientata nel senso di permettere l'ingresso a qualsiasi mezzo istruttorio per provare l'abusivo riempimento di un titolo di credito “contra pacta”; che alcuno dei convenuti aveva mai enunciato il motivo per il quale avrebbe avuto la detenzione e poi il diritto ad incassare il titolo;
che, pertanto, sarebbe stato legittimo il ricorso alla testimonianza delle persone presenti;
che, infine, la prova dell'interpello della , laddove ammessa, “avrebbe sgomberato il campo da Controparte_3 ogni dubbio”.
8.2) Con il proprio secondo motivo di gravame l'NT ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato che i fatti costitutivi della propria domanda non sarebbero stati contestati dai convenuti che non si erano
“minimamente preoccupati di contestare le circostanze mediante una altra ricostruzione specifica dei fatti” ma si sarebbero limitati a richiamare la vicenda penale e, quanto a
, la questione di puro diritto secondo cui l'assegno costituisce una promessa Controparte_3
di pagamento.
8.3) Con l'ultimo motivo di impugnazione l'NT ha censurato un difetto di motivazione in ordine al provvedimento di rigetto delle proprie richieste istruttorie, contestando, in particolare, pagina 7 di 14 che potessero essere ritenute generiche le circostanze da esso articolate nei vari capitoli di prova.
9) Ad avviso della Corte i motivi di appello sono suscettibili di trattazione congiunta, essendo questi logicamente connessi in quanto sostanzialmente diretti a censurare la valutazione, compiuta dal giudice di primo grado, di rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice one conseguire l'ammissione, in questa sede, dei mezzi istruttori respinti in prime cure.
Tale pretesa di parte NT non è meritevole di accoglimento.
9.1) Va richiamato che, in assenza di qualsiasi riscontro scritto relativo al contesto ed alla finalità per cui l'avv. ebbe a consegnare l'assegno bancario per cui è causa, i Parte_1 capitoli di prova testimoniale articolati dall'odierno NT sulle circostanze della consegna dell'assegno in questione si limitano ai primi due capitoli di prova;
che, in particolare, con il proprio primo capitolo di prova testimoniale, la parte NT ha dedotto la seguente circostanza “Vero che nel corso della giornata del 18 aprile 2014, insieme all'avv. T_
, si recava presso la sede del in Gallarate ed assisteva alla consegna
[...] CP_8 dell'assegno di cui al doc. 1 tra il e il ?”; che il contenuto di tale T_ Controparte_2
capitolo deve ritenersi completato dal successivo secondo capitolo di prova (utile, nella prospettazione del richiedente, a dimostrare in via indiretta che i convenuti avrebbero compilato l'assegno in violazione delle intese raggiunte circa l'utilizzo della somma) relativo alla circostanza “Vero che tale assegno veniva consegnato con l'intesa che doveva essere riempito per acquistare insieme alla moglie del l'immobile sito in Cadrezzate come CP_2 da doc. 2 che si rammostra?”.
Ad avviso della Corte, trattasi, tuttavia, di elementi inconferenti, perché non diretti a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, premesso che l'“assegno di cui al doc. 1” non è altro che la copia di un assegno bancario datato 17-03-2016 emesso a favore di per l'importo di euro Controparte_3
9.950,00, va detto che non risulta da alcun elemento di prova che detto titolo fosse stato consegnato ai convenuti “in bianco”, in assenza cioè di indicazioni circa la somma e/o il destinatario;
che tale rilievo non sarebbe certo superato dal contenuto della prova testimoniale articolata e sopra richiamata, posto che questa ruota attorno alla consegna e all'intesa tra il e il circa “il documento 1”, documento che, però, come detto, T_ CP_2 non è altro che la copia dell'assegno per cui è causa che si presenta come già compilato in pagina 8 di 14 tutti i suoi elementi, ossia emesso per l'importo di euro 9.500,00 in favore di Controparte_3
(cfr., doc. 1, fasc. primo grado, attore).
Difetta allora la prova del presupposto logico del fatto di riempimento illecito, non essendo stata a monte chiarita la condizione originaria dell'assegno al momento della consegna.
Sotto altro profilo, va, poi, condivisa la valutazione adottata in prime cure in ordine alla reiezione dei restanti quesiti di prova. Infatti, a fronte di un assegno emesso per euro
9.5000,00 a favore della sig.ra , gli articoli di prova testimoniale si rivelano Controparte_3 generici: non consentono di comprendere quali parti dell'assegno sarebbero state in bianco al momento della consegna e non sono specifici quanto alla destinazione dell'assegno.
Sotto questo profilo merita di essere condivisa la valutazione svolta dal Tribunale secondo cui
“Manca, infatti, specifica prova del fatto che l'assegno sia stato consegnato per partecipare alla gara in questione, circostanza tale che escluderebbe che lo stesso fosse stato consegnato per altri ragioni, che poi di fatto ne hanno portato al suo effettivo utilizzo. All'uopo non risulta sufficiente il deposito del documento sub. 3, avente ad oggetto il mero avviso di vendita pubblicato nella procedura esecutiva r.g.n. 59/2004 che nulla riferisce in ordine all'asserito intento delle parti di partecipare alla gara”.
Alla luce di tali lacune, il giudice di primo grado, non avendo ammesso le istanze istruttorie dell'attore, ha ritenuto infondate le domande di abusivo riempimento e di risarcimento del danno da questi svolte, in quanto “Il difetto di allegazione, invero, porta a non ritenere provato il comportamento illecito asseritamente tenuto dalle parti convenute, non essendo chiaro per quale ragione l'assegno sia stato effettivamente utilizzato due anni dopo, nonostante
l'affievolimento dei rapporti tra le stesse. […] Sul punto va nuovamente ribadito come le richieste di prova orale di parte attrice, così come formulate nelle memorie istruttorie, sono risultate in ogni caso generiche e, anche qualora fossero state ammesse, non avrebbero sopperito all'onere di allegazione e di prova gravante su parte attrice, in quanto non vertenti su tutti i profili problematici predetti” (cfr., sentenza, pag. 12).
Per quanto si tratti di questioni assorbite dall'infondatezza della domanda attrice già sotto il profilo dell'an debeatur, va, anche, aggiunto che, come rilevato dal giudice di primo grado,
l'NT ha omesso di offrire adeguata prova del nesso di causa tra fatto e danno.
Questi, infatti, ha insistito nella domanda risarcitoria, asserendo di aver subito un danno pari ad euro 100,00 per effetto dell'illecito abusivo riempimento dell'assegno.
pagina 9 di 14 E', peraltro, pacifico che il tentativo di riscuotere l'assegno da parte della sig.ra CP_4
in data 17.3.2016 non ebbe a perfezionarsi per mancanza di fondi, sì da avere indotto
[...]
la Banca trattaria ad elevare protesto del titolo per difetto di provvista.
Sotto altro profilo, devono ritenersi assolutamente generiche e prive di qualsiasi specifica allegazione le doglianze di parte attrice circa il danno in ipotesi risentito per il protesto dell'assegno, sì che, le conseguenze in proposito dedotte nei capitoli di prova testimoniale
(“Vero che subito dopo il protesto dell'assegno più volte il le chiedeva di poter utilizzare T_
la sua carta di credito emessa dalla in quanto la propria gli era stata revocata, CP_6
oltre agli affidamenti bancari? 7) Vero che lo stesso cercava ma non riusciva ad T_ ottenere dei finanziamenti presso l'Unieuro di Macomer per degli elettrodomestici di qualche centinaia di euro per la casa in Sardegna? 8) Vero che è a conoscenza che il gestisce T_
anche un B e B in Brenta e non ha la possibilità di poter far pagare i pernottamenti ai clienti mediante carte di credito e altri strumenti di pagamento simili?”) paiono riferibili, più che all'abusivo riempimento dell'assegno, comunque non provato, alla mancanza di provvista che ebbe, poi, a determinarne il protesto.
9.2) È, infine, del tutto infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale.
Il capitolo di prova in questione è stato così formulato: “Si chiede interrogatorio formale di
sulla presente circostanza: Dica al tribunale quale fosse il rapporto di credito Controparte_3 che la legava al e sulla base del quale le era stato emesso dall'avv. un assegno T_ T_
a suo favore?”
Trattasi, ad avviso della Corte, di istanza inammissibile, perché, per come formulato il capitolo di prova in questione, non si appalesa come idoneo a provocare alcuna confessione dell'PP , non sembrando che tale capitolo di prova sia diretto a far Controparte_3
dichiarare alla predetta circostanze di fatto (nemmeno menzionate) a sé Controparte_3
sfavorevoli, ma, piuttosto, a consentire alla stessa di riferire circostanze a sé favorevoli, come, ad esempio, l'esistenza di un rapporto di credito alla base dell'emissione dell'assegno per cui è causa.
10) Deve, invece, ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dall'PP CP_3
che ha impugnato il capo di sentenza con cui è stata rigettata la propria domanda
[...]
pagina 10 di 14 riconvenzionale di condanna dell'odierno NT al pagamento della somma di euro
9.950,00 indicata nell'assegno emesso a suo favore.
10.1) Al riguardo, va richiamato che il Tribunale ha basato la propria valutazione di rigetto di tale domanda sul rilievo per cui “Non risultano chiari, invero, le ragioni che sottostanno all'emissione dell'assegno e nemmeno parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha specificatamente allegato le ragioni che sottostanno all'emissione dell'assegno e al successivo incasso da parte della stessa.
Sul punto, si va osservato come il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore (Cass.,
n. 21512/2019). Tale prova difetta nel caso di specie, ove la parte convenuta che ha formulato la domanda riconvenzionale non ha nemmeno allegata la diversa fonte del credito e non ha all'uopo specificato le ragioni per cui ha portato all'incasso il predetto assegno” (cfr., sentenza, pag. 14).
In proposito, l'NT incidentale ha, in particolare, osservato che, diversamente da quanto contraddittoriamente ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso, a causa del mancato incasso dell'assegno, non si sarebbe verificato alcun pagamento con efficacia estintiva da parte dell'avv. ; che l'assegno bancario in questione costituisce Parte_1 promessa di pagamento, valendo ad esonerare il beneficiario dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale;
che, in ogni modo, essa, pur non essendovi onerata, aveva specificato “il rapporto causale sottostante l'emissione e la consegna dell'assegno de quo consistente in rapporti personalissimi di tipo professionale intercorsi negli anni precedenti tra le parti dai quali sono derivati diritti di credito in favore della signora ”. Controparte_3
10.2) Ad avviso della Corte, la valutazione di rigetto svolta dal giudice di primo grado non pare condivisibile nella misura in cui pone a carico dell'NT incidentale l'onere di provare il rapporto fondamentale posto a base della promessa di pagamento riconducibile all'assegno bancario in questione.
pagina 11 di 14 Va, anzitutto, chiarito che, a fronte della presentazione dell'assegno all'incasso, non si è verificato alcun adempimento, essendo pacifico che l'assegno, lungi dall'essere stato pagato, venne protestato dalla banca per mancanza di fondi;
che, del resto, nulla è stato dedotto in senso contrario dall'odierno NT che, a seguito della costituzione in giudizio degli appellati, ha omesso di depositare comparsa conclusionale e memoria di replica;
che, pertanto, ricorre il normale riparto dell'onere della prova che, nel caso di specie, è segnato dalla produzione in giudizio di un documento avente efficacia di promessa di pagamento, il quale, come noto, ha l'effetto di far ritenere presunta l'esistenza del titolo dell'obbligazione dedotta (art. 1988 c.c.).
Sul punto, si ritiene opportuno il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui ““l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale”(Cass. 19929/2011; conf. 2091/2022).
Pertanto, a fronte di una pretesa di pagamento basata sulla produzione di un assegno, la parte che lo esibisce è legalmente dispensata dal provarne la causa giustificativa, dovendosi far ricadere sul promittente l'onere della prova contraria, prova che, nel caso, per quanto sopra esposto, non risulta sia stata fornita dall'odierno NT che ha dedotto ma non ha provato l'abusivo riempimento dell'assegno che sarebbe stato consegnato due anni prima per partecipare ad un'asta giudiziaria.
10.3) L'appello incidentale di merita allora accoglimento e, per l'effetto, Controparte_3
l'NT deve essere condannato al pagamento della somma capitale di Parte_1 euro 9.500,00, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal 17/3/2016 (data dell'assegno) alla data del 24/11/2021 (data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado con proposizione della domanda riconvenzionale) ed agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 25/11/2021 al saldo.
11) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, la parte NT principale va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati e nonché delle spese di lite per entrambi i gradi Controparte_1 Controparte_2
pagina 12 di 14 in favore dell'PP , come liquidate in dispositivo in applicazione dei Controparte_3
criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
12) Infine, sussistono, per l'NT principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da T_
, e sull'appello incidentale proposto dall'PP avverso la sentenza
[...] Controparte_3
del Tribunale di Varese n. 1278/2022 pubblicata il 19 dicembre 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dall'NT ; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dall'PP e, in parziale riforma Controparte_3 della sentenza impugnata, condanna l'NT a pagare all'PP Parte_1 [...]
la somma di euro 9.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal CP_3
17/3/2016 al 24/11/2021 (data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado con proposizione della domanda riconvenzionale) ed agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 25/11/2021 al saldo;
3) condanna l'NT a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;
4) condanna l'NT a rifondere a le spese di lite per Parte_1 Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.550,00 per compensi,
e, quanto al presente grado, in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;
pagina 13 di 14 5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29/01/2025
il Presidente estensore dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1855/2023 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C. F. ), con studio in via Speroni 14 – Parte_1 C.F._1
Varese, in proprio e quale procuratore di se medesimo, rappresentato altresì dall'avv.
Fabio Frascara, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese via Speroni 14.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Sara
[...] C.F._3
De Micco, del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Gallarate, via G. Cardano n. 18, come da procura in atti.
APPELLATI
E
pagina 1 di 14 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4
procura in atti, dall'Avv. Antonietta Sara De Micco, del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate, via G. Cardano n. 18, come da procura in atti.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per l'NT : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito: riformare la sentenza qui impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare che
l'assegno in oggetto è stato abusivamente riempito dalla in accordo con la Controparte_3
e e posto all'incasso abusivamente;
Controparte_1 Controparte_2 condannare gli stessi ad un risarcimento del danno che si indica nell'importo di € 100.000 stante il protesto subito e tutte le ulteriori conseguenze di poter accedere al credito.
In via istruttoria: Si chiede essere ammessi ai seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel corso della giornata del 18 aprile 2014, insieme all'avvocato , si Parte_1 recava presso la sede del Mediaword in Gallarate ed assisteva alla consegna dell'assegno di cui al doc. 1 tra il ed il ? T_ CP_2
2) vero che tale assegno veniva consegnato con l'intesa che doveva essere riempito per acquistare insieme alla moglie del l'immobile sito in Cadrezzate come da doc. 2 CP_2
che si rammostra?
3) Vero che nel mese di marzo 2016 riceveva una telefonata dal funzionario della banca
Popolare di Lodi sig. , il quale le faceva presente che aveva bisogno di parlare Pt_2
urgentemente col ? T_
4) Vero che il veniva poi avvisato dal funzionario di Banca che era stato posto T_ all'incasso l'assegno su rammostrato e che lo stesso cercava più volte di mettersi in T_
contatto con il che non rispondeva? CP_2
5) Dica se le risulta che l'assegno sia stato utilizzato per l'acquisto della casa in Cadrezzate.
6) Vero che subito dopo il protesto dell'assegno più volte il le chiedeva di poter T_
utilizzare la sua carta di credito in quanto la propria era stata revocata? pagina 2 di 14 7) Vero che lo stesso successivamente non riusciva ad ottenere dei finanziamenti di T_
poche centinaia di euro per la casa in Sardegna?
8) Vero che il gestisce un B e B e non può far pagare i propri clienti con carte di T_
credito?
Si indica quale teste – Testimone_1 Tes_2
Si chiede interrogatorio formale di sulla presente circostanza: Controparte_3
9) Dica al tribunale quale fosse il rapporto di credito che la legava al e sulla base del T_ quale le era stato emesso dall'avv. un assegno a suo favore” T_
Per gli appellati e : Controparte_2 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata per tutti i motivi meglio specificati nei propri atti di causa.
Con il favore delle spese e delle competenze di tutti i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.” per l'NT incidentale : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dall'NT principale in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2. Riformare parzialmente la sentenza n. 1278/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data 13.12.2022 nel capo in cui rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti dell'Avv. e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 condannare l'NT al pagamento della somma di euro 9.950,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. Parte_1
1278/2022, pubblicata in data 19/12/2022, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dallo stesso per conseguire una declaratoria di abusivo riempimento di un Parte_1
pagina 3 di 14 assegno bancario, emesso dallo stesso attore, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno indicato nell'importo di euro 100,00, è stato così deciso:
“rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e;
Controparte_2 Controparte_4
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_4
; Parte_1
Spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. conveniva in giudizio i Parte_1
sigg. , e perché fosse Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 accertato e dichiarato che l'assegno bancario di euro 9.950,00, tratto sul suo conto corrente, era stato abusivamente riempito dalla , in concorso con i coniugi Controparte_3
e perché fossero condannati i convenuti in solido tra loro al Controparte_5 risarcimento dell'importo di euro 100.00, salvo migliore anche maggiore stima sulla base della instauranda istruttoria.
L'attore , in particolare, esponeva che, nel 2014 (verso il ponte del 25 aprile del Parte_1
2014), egli aveva consegnato all'amico un assegno bancario in bianco Controparte_2
perché fosse consegnato alla moglie di questi e utilizzato coprire la metà di Controparte_1 una cauzione (di circa euro 1.000,00 – 1.500,00) per la partecipazione ad un'asta giudiziaria con oggetto un immobile sito sul lago di Monate;
che “successivamente all'asta non si partecipava”; che l'assegno era rimasto nella disponibilità della famiglia;
Controparte_5 che, peraltro, nel 2016 era stato avvisato dal direttore della banca che l'assegno era stato messo all'incasso dalla sig.ra (sorella di ) per l'importo di euro Controparte_3 CP_1
9.950,00; che i convenuti dovevano essere ritenuti responsabili dell'abusivo riempimento e del fatto che era stato anche messo all'incasso.
2) Costituendosi in giudizio i coniugi e , contestando Controparte_1 Controparte_2 gli assunti dell'attore, chiedevano il rigetto delle domande da questi proposte, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per l'importo di euro 5.000,00 ciascuno.
pagina 4 di 14 I predetti convenuti, in particolare, eccepivano la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto risarcitorio ex adverso azionato (per il fatto che l'assegno sarebbe stato consegnato “nel ponte del 25 aprile 2014” a fronte di una citazione per risarcimento danni avvenuta solo il
17.3.2021); eccepivano la violazione del principio del ne bis in idem (per la sussistenza di un giudicato endoprocessuale di natura penale sulla medesima questione, essendo stata la vicenda dell'abusivo riempimento già oggetto di decreto di archiviazione del GIP di Varese nel
2015); contestavano la fondatezza della domanda attrice.
3) Si costituiva in giudizio anche la convenuta , che, analogamente, eccepiva Controparte_3
la prescrizione del diritto risarcitorio e la violazione del principio del ne bis in idem nonchè la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. IV c.p.c.
In particolare, quanto all'ultimo rilievo, osservava come l'azione fosse priva degli elementi identificativi del petitum, per avere controparte indicato un importo risarcitorio esiguo (euro
100,00), tale finanche da escludere la competenza per valore del Tribunale, e comunque sganciato dalle conseguenze annesse all'allegato riempimento abusivo dell'assegno: si sarebbe, perciò, trattato di importo indeterminabile.
La predetta convenuta, inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale, previa emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c, la condanna di parte attrice al pagamento dell'importo di euro 9.950,00, pari all'importo portato dall'assegno che la vedeva beneficiaria e del quale, pertanto, chiedeva l'adempimento.
4) Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 1278/2022, pubblicata in data 19/12/2022:
i) ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore in ragione dell'intervenuta interruzione del termine quinquennale tramite l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dell'attore: in particolare, considerato che l'attore aveva riferito di essere stato avvisato in data
17/3/2016, per il tramite della , della presentazione all'incasso del Controparte_6
titolo (che risultava datato 17/3/2016), osservava che la notificazione della citazione, avvenuta in data 16/3/2021, si era verificata (un giorno) prima della scadenza del termine di prescrizione;
ii) ha escluso la valida formazione di un giudicato endoprocessuale sulla medesima questione, per essersi la causa penale conclusa con provvedimento di archiviazione: nella specie, rilevava che, sulla vicenda dell'abusivo riempimento dell'assegno azionato, era stato instaurato un procedimento penale che si era concluso dinanzi al GIP di Varese nel 2015 con pagina 5 di 14 l'archiviazione, non essendosi ravvisate ipotesi di reato a carico delle indagate parti convenute;
che, peraltro, il decreto di archiviazione, pronunciato in assenza di attività processuale, non era tale da inibire una nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile;
iii) ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta CP_3
posto che la domanda di pagamento di somme, se pur irrisorie, non poteva ritenersi, di
[...] per sé, un motivo di nullità dell'atto introduttivo, né il ricorso a formule di salvaguardia (quali la richiesta di “somma maggiore all'esito dell'espletanda istruttoria”) avrebbe potuto rendere indeterminato l'oggetto del processo;
iv) ha ritenuto, nel merito, che fosse rimasta non provata la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, e, cioè, che l'assegno fosse stato consegnato due anni prima per partecipare a un'asta, circostanza questa che avrebbe dovuto escludere che l'assegno stesso fosse stato consegnato per altre ragioni;
che i capitoli di prova orale dedotti dall'attore si appalesavano generici ed irrilevanti;
che, pertanto, non potesse essere affermato il comportamento illecito dei convenuti;
che, inoltre, non risultasse provato il nesso causale tra il fatto ed il lamentato danno di euro 100,00;
v) ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_3
(diretta a conseguire il pagamento dell'importo di euro 9.950,00 portato dall'assegno) per il fatto che la convenuta non aveva chiarito il titolo della propria pretesa;
che, invero, la convenuta non aveva nemmeno specificamente allegato le ragioni che sottostavano all'emissione dell'assegno e al successivo incasso da parte della stessa.
5) Contro tale sentenza ha proposto appello l'avv. che ha chiesto di “accertare Parte_1
e dichiarare che l'assegno in oggetto è stato abusivamente riempito dalla in Controparte_3 accordo con la e posto all'incasso abusivamente” e Controparte_7 Controparte_2 di “condannare gli stessi ad un risarcimento del danno che si indica nell'importo di € 100.000 stante il protesto subito e tutte le ulteriori conseguenze di poter accedere al credito”, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) errore del Giudice laddove non ha tenuto in considerazione la giurisprudenza cristallizzata in materia circa la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo per la dimostrazione del riempimento abusivo di un titolo di credito;
ii) errore laddove il giudice non ha ritenuto confermata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore in ragione della mancata contestazione dei fatti da parte delle convenute;
pagina 6 di 14 iii) errore del Giudice laddove non ha ritenuto di dare ingresso alle prove di parte attrice.
6) Costituendosi in giudizio gli appellati e , Controparte_1 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
7) Costituendosi in giudizio l'PP , oltre a chiedere il rigetto dell'appello Controparte_3
principale, ha, poi, proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza chiedendone la parziale riforma nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, da essa proposta, di condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 9.950,00, oltre interessi, domanda che è stata, quindi, riproposta nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Ad avviso della Corte l'appello principale proposto dall'avv. è infondato per i Parte_1
motivi che si vanno ad esporre.
8.1) Con il proprio primo motivo di gravame, l'NT ha lamentato il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di non ammettere la prova orale da esso richiesta.
Al riguardo, l'NT ha dedotto che la giurisprudenza sarebbe orientata nel senso di permettere l'ingresso a qualsiasi mezzo istruttorio per provare l'abusivo riempimento di un titolo di credito “contra pacta”; che alcuno dei convenuti aveva mai enunciato il motivo per il quale avrebbe avuto la detenzione e poi il diritto ad incassare il titolo;
che, pertanto, sarebbe stato legittimo il ricorso alla testimonianza delle persone presenti;
che, infine, la prova dell'interpello della , laddove ammessa, “avrebbe sgomberato il campo da Controparte_3 ogni dubbio”.
8.2) Con il proprio secondo motivo di gravame l'NT ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato che i fatti costitutivi della propria domanda non sarebbero stati contestati dai convenuti che non si erano
“minimamente preoccupati di contestare le circostanze mediante una altra ricostruzione specifica dei fatti” ma si sarebbero limitati a richiamare la vicenda penale e, quanto a
, la questione di puro diritto secondo cui l'assegno costituisce una promessa Controparte_3
di pagamento.
8.3) Con l'ultimo motivo di impugnazione l'NT ha censurato un difetto di motivazione in ordine al provvedimento di rigetto delle proprie richieste istruttorie, contestando, in particolare, pagina 7 di 14 che potessero essere ritenute generiche le circostanze da esso articolate nei vari capitoli di prova.
9) Ad avviso della Corte i motivi di appello sono suscettibili di trattazione congiunta, essendo questi logicamente connessi in quanto sostanzialmente diretti a censurare la valutazione, compiuta dal giudice di primo grado, di rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice one conseguire l'ammissione, in questa sede, dei mezzi istruttori respinti in prime cure.
Tale pretesa di parte NT non è meritevole di accoglimento.
9.1) Va richiamato che, in assenza di qualsiasi riscontro scritto relativo al contesto ed alla finalità per cui l'avv. ebbe a consegnare l'assegno bancario per cui è causa, i Parte_1 capitoli di prova testimoniale articolati dall'odierno NT sulle circostanze della consegna dell'assegno in questione si limitano ai primi due capitoli di prova;
che, in particolare, con il proprio primo capitolo di prova testimoniale, la parte NT ha dedotto la seguente circostanza “Vero che nel corso della giornata del 18 aprile 2014, insieme all'avv. T_
, si recava presso la sede del in Gallarate ed assisteva alla consegna
[...] CP_8 dell'assegno di cui al doc. 1 tra il e il ?”; che il contenuto di tale T_ Controparte_2
capitolo deve ritenersi completato dal successivo secondo capitolo di prova (utile, nella prospettazione del richiedente, a dimostrare in via indiretta che i convenuti avrebbero compilato l'assegno in violazione delle intese raggiunte circa l'utilizzo della somma) relativo alla circostanza “Vero che tale assegno veniva consegnato con l'intesa che doveva essere riempito per acquistare insieme alla moglie del l'immobile sito in Cadrezzate come CP_2 da doc. 2 che si rammostra?”.
Ad avviso della Corte, trattasi, tuttavia, di elementi inconferenti, perché non diretti a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, premesso che l'“assegno di cui al doc. 1” non è altro che la copia di un assegno bancario datato 17-03-2016 emesso a favore di per l'importo di euro Controparte_3
9.950,00, va detto che non risulta da alcun elemento di prova che detto titolo fosse stato consegnato ai convenuti “in bianco”, in assenza cioè di indicazioni circa la somma e/o il destinatario;
che tale rilievo non sarebbe certo superato dal contenuto della prova testimoniale articolata e sopra richiamata, posto che questa ruota attorno alla consegna e all'intesa tra il e il circa “il documento 1”, documento che, però, come detto, T_ CP_2 non è altro che la copia dell'assegno per cui è causa che si presenta come già compilato in pagina 8 di 14 tutti i suoi elementi, ossia emesso per l'importo di euro 9.500,00 in favore di Controparte_3
(cfr., doc. 1, fasc. primo grado, attore).
Difetta allora la prova del presupposto logico del fatto di riempimento illecito, non essendo stata a monte chiarita la condizione originaria dell'assegno al momento della consegna.
Sotto altro profilo, va, poi, condivisa la valutazione adottata in prime cure in ordine alla reiezione dei restanti quesiti di prova. Infatti, a fronte di un assegno emesso per euro
9.5000,00 a favore della sig.ra , gli articoli di prova testimoniale si rivelano Controparte_3 generici: non consentono di comprendere quali parti dell'assegno sarebbero state in bianco al momento della consegna e non sono specifici quanto alla destinazione dell'assegno.
Sotto questo profilo merita di essere condivisa la valutazione svolta dal Tribunale secondo cui
“Manca, infatti, specifica prova del fatto che l'assegno sia stato consegnato per partecipare alla gara in questione, circostanza tale che escluderebbe che lo stesso fosse stato consegnato per altri ragioni, che poi di fatto ne hanno portato al suo effettivo utilizzo. All'uopo non risulta sufficiente il deposito del documento sub. 3, avente ad oggetto il mero avviso di vendita pubblicato nella procedura esecutiva r.g.n. 59/2004 che nulla riferisce in ordine all'asserito intento delle parti di partecipare alla gara”.
Alla luce di tali lacune, il giudice di primo grado, non avendo ammesso le istanze istruttorie dell'attore, ha ritenuto infondate le domande di abusivo riempimento e di risarcimento del danno da questi svolte, in quanto “Il difetto di allegazione, invero, porta a non ritenere provato il comportamento illecito asseritamente tenuto dalle parti convenute, non essendo chiaro per quale ragione l'assegno sia stato effettivamente utilizzato due anni dopo, nonostante
l'affievolimento dei rapporti tra le stesse. […] Sul punto va nuovamente ribadito come le richieste di prova orale di parte attrice, così come formulate nelle memorie istruttorie, sono risultate in ogni caso generiche e, anche qualora fossero state ammesse, non avrebbero sopperito all'onere di allegazione e di prova gravante su parte attrice, in quanto non vertenti su tutti i profili problematici predetti” (cfr., sentenza, pag. 12).
Per quanto si tratti di questioni assorbite dall'infondatezza della domanda attrice già sotto il profilo dell'an debeatur, va, anche, aggiunto che, come rilevato dal giudice di primo grado,
l'NT ha omesso di offrire adeguata prova del nesso di causa tra fatto e danno.
Questi, infatti, ha insistito nella domanda risarcitoria, asserendo di aver subito un danno pari ad euro 100,00 per effetto dell'illecito abusivo riempimento dell'assegno.
pagina 9 di 14 E', peraltro, pacifico che il tentativo di riscuotere l'assegno da parte della sig.ra CP_4
in data 17.3.2016 non ebbe a perfezionarsi per mancanza di fondi, sì da avere indotto
[...]
la Banca trattaria ad elevare protesto del titolo per difetto di provvista.
Sotto altro profilo, devono ritenersi assolutamente generiche e prive di qualsiasi specifica allegazione le doglianze di parte attrice circa il danno in ipotesi risentito per il protesto dell'assegno, sì che, le conseguenze in proposito dedotte nei capitoli di prova testimoniale
(“Vero che subito dopo il protesto dell'assegno più volte il le chiedeva di poter utilizzare T_
la sua carta di credito emessa dalla in quanto la propria gli era stata revocata, CP_6
oltre agli affidamenti bancari? 7) Vero che lo stesso cercava ma non riusciva ad T_ ottenere dei finanziamenti presso l'Unieuro di Macomer per degli elettrodomestici di qualche centinaia di euro per la casa in Sardegna? 8) Vero che è a conoscenza che il gestisce T_
anche un B e B in Brenta e non ha la possibilità di poter far pagare i pernottamenti ai clienti mediante carte di credito e altri strumenti di pagamento simili?”) paiono riferibili, più che all'abusivo riempimento dell'assegno, comunque non provato, alla mancanza di provvista che ebbe, poi, a determinarne il protesto.
9.2) È, infine, del tutto infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale.
Il capitolo di prova in questione è stato così formulato: “Si chiede interrogatorio formale di
sulla presente circostanza: Dica al tribunale quale fosse il rapporto di credito Controparte_3 che la legava al e sulla base del quale le era stato emesso dall'avv. un assegno T_ T_
a suo favore?”
Trattasi, ad avviso della Corte, di istanza inammissibile, perché, per come formulato il capitolo di prova in questione, non si appalesa come idoneo a provocare alcuna confessione dell'PP , non sembrando che tale capitolo di prova sia diretto a far Controparte_3
dichiarare alla predetta circostanze di fatto (nemmeno menzionate) a sé Controparte_3
sfavorevoli, ma, piuttosto, a consentire alla stessa di riferire circostanze a sé favorevoli, come, ad esempio, l'esistenza di un rapporto di credito alla base dell'emissione dell'assegno per cui è causa.
10) Deve, invece, ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dall'PP CP_3
che ha impugnato il capo di sentenza con cui è stata rigettata la propria domanda
[...]
pagina 10 di 14 riconvenzionale di condanna dell'odierno NT al pagamento della somma di euro
9.950,00 indicata nell'assegno emesso a suo favore.
10.1) Al riguardo, va richiamato che il Tribunale ha basato la propria valutazione di rigetto di tale domanda sul rilievo per cui “Non risultano chiari, invero, le ragioni che sottostanno all'emissione dell'assegno e nemmeno parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha specificatamente allegato le ragioni che sottostanno all'emissione dell'assegno e al successivo incasso da parte della stessa.
Sul punto, si va osservato come il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore (Cass.,
n. 21512/2019). Tale prova difetta nel caso di specie, ove la parte convenuta che ha formulato la domanda riconvenzionale non ha nemmeno allegata la diversa fonte del credito e non ha all'uopo specificato le ragioni per cui ha portato all'incasso il predetto assegno” (cfr., sentenza, pag. 14).
In proposito, l'NT incidentale ha, in particolare, osservato che, diversamente da quanto contraddittoriamente ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso, a causa del mancato incasso dell'assegno, non si sarebbe verificato alcun pagamento con efficacia estintiva da parte dell'avv. ; che l'assegno bancario in questione costituisce Parte_1 promessa di pagamento, valendo ad esonerare il beneficiario dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale;
che, in ogni modo, essa, pur non essendovi onerata, aveva specificato “il rapporto causale sottostante l'emissione e la consegna dell'assegno de quo consistente in rapporti personalissimi di tipo professionale intercorsi negli anni precedenti tra le parti dai quali sono derivati diritti di credito in favore della signora ”. Controparte_3
10.2) Ad avviso della Corte, la valutazione di rigetto svolta dal giudice di primo grado non pare condivisibile nella misura in cui pone a carico dell'NT incidentale l'onere di provare il rapporto fondamentale posto a base della promessa di pagamento riconducibile all'assegno bancario in questione.
pagina 11 di 14 Va, anzitutto, chiarito che, a fronte della presentazione dell'assegno all'incasso, non si è verificato alcun adempimento, essendo pacifico che l'assegno, lungi dall'essere stato pagato, venne protestato dalla banca per mancanza di fondi;
che, del resto, nulla è stato dedotto in senso contrario dall'odierno NT che, a seguito della costituzione in giudizio degli appellati, ha omesso di depositare comparsa conclusionale e memoria di replica;
che, pertanto, ricorre il normale riparto dell'onere della prova che, nel caso di specie, è segnato dalla produzione in giudizio di un documento avente efficacia di promessa di pagamento, il quale, come noto, ha l'effetto di far ritenere presunta l'esistenza del titolo dell'obbligazione dedotta (art. 1988 c.c.).
Sul punto, si ritiene opportuno il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui ““l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale”(Cass. 19929/2011; conf. 2091/2022).
Pertanto, a fronte di una pretesa di pagamento basata sulla produzione di un assegno, la parte che lo esibisce è legalmente dispensata dal provarne la causa giustificativa, dovendosi far ricadere sul promittente l'onere della prova contraria, prova che, nel caso, per quanto sopra esposto, non risulta sia stata fornita dall'odierno NT che ha dedotto ma non ha provato l'abusivo riempimento dell'assegno che sarebbe stato consegnato due anni prima per partecipare ad un'asta giudiziaria.
10.3) L'appello incidentale di merita allora accoglimento e, per l'effetto, Controparte_3
l'NT deve essere condannato al pagamento della somma capitale di Parte_1 euro 9.500,00, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal 17/3/2016 (data dell'assegno) alla data del 24/11/2021 (data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado con proposizione della domanda riconvenzionale) ed agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 25/11/2021 al saldo.
11) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, la parte NT principale va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati e nonché delle spese di lite per entrambi i gradi Controparte_1 Controparte_2
pagina 12 di 14 in favore dell'PP , come liquidate in dispositivo in applicazione dei Controparte_3
criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
12) Infine, sussistono, per l'NT principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da T_
, e sull'appello incidentale proposto dall'PP avverso la sentenza
[...] Controparte_3
del Tribunale di Varese n. 1278/2022 pubblicata il 19 dicembre 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dall'NT ; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dall'PP e, in parziale riforma Controparte_3 della sentenza impugnata, condanna l'NT a pagare all'PP Parte_1 [...]
la somma di euro 9.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal CP_3
17/3/2016 al 24/11/2021 (data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado con proposizione della domanda riconvenzionale) ed agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 25/11/2021 al saldo;
3) condanna l'NT a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;
4) condanna l'NT a rifondere a le spese di lite per Parte_1 Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.550,00 per compensi,
e, quanto al presente grado, in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;
pagina 13 di 14 5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29/01/2025
il Presidente estensore dott. Lorenzo Orsenigo
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