Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MI OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida, 39;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida del 30 luglio 2024, notificato alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per il Comune di Napoli in pari data e teso a provvedere ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 42/2004 sull’istanza di autorizzazione prodotta dal Prof. OL in data 22 gennaio 2024 e successiva integrazione del 19 marzo 2024, volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un’attività ricettiva composta da quattro camere oltre locali accessori, e per la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11 febbraio 2025, per l’annullamento:
- del provvedimento a firma del Delegato del Capo Dipartimento avocante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot.n. MIC_SABAP-NA_UO24|28/11/2024|0019111-P del 28.11.2024, con il quale si è determinato di non autorizzare l’esecuzione delle opere di cui all’istanza del 22.01.2024, acquisita al prot.n. 929, come integrata in data 19.03.2024 prot.n. 4376-A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR ZI D'TE e uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il deducente espone di essere proprietario di un appartamento sito in Napoli, alla Via Chiatamone n. 55, all’interno dell’edificio monumentale destinato ad ospitare tra fine 800 e inizio 900 il noto OT ER (soggetto a decreto di vincolo del 4 luglio 1991), in seguito trasformato in appartamenti.
1.1 Con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sulla diffida presentata in data 30 luglio 2024, tesa ad ottenere la definizione del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 42/2004 per la realizzazione, nel predetto immobile, di un’attività ricettiva composta da quattro camere oltre locali accessori (di cui all’istanza del 22 gennaio 2024 e successiva integrazione del 19 marzo 2024).
Nelle more, l’amministrazione resistente ha riscontrato la precitata diffida della ricorrente, emanando il provvedimento di diniego definitivo del 28 novembre 2024, per cui il ricorso avverso il silenzio è stato definito con sentenza parziale di improcedibilità, rinviando la definizione delle spese al definitivo (cfr. sentenza della Sez., n. 2678 del 31 marzo 2025).
1.2 Con l’avversato provvedimento, la Sovrintendenza, dopo aver controdedotto alle osservazioni presentate dalla parte in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis L. n.241/90, con cui si erano rappresentate ragioni ostative alla richiesta di autorizzazione, ha ritenuto il progetto non assentibile in quanto: “- la realizzazione di locali di servizio destinati a deposito e cucina e di servizi igienici in aggiunta a quelli esistenti … parcellizza gli ambienti snaturandone la tipologia architettonica; - l’innalzamento della quota pavimentale in una parte dell’unità immobiliare per il passaggio degli impianti di scarico … fraziona ancor di più la percezione spaziale dell’unità immobiliare in oggetto, a detrimento della tipologia architettonica di detti ambienti”.
2. Avverso il provvedimento di diniego è insorto il ricorrente spiegando motivi aggiunti, con cui lamenta la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili (difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e irrazionalità).
Nella prospettazione di parte, il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione delle regole sul giusto procedimento e delle garanzie partecipative a causa dell’ingiustificato protrarsi dell’inerzia amministrativa, per oltre un anno dalla presentazione dell’istanza, nonostante ripetuti solleciti e diffide.
Nel merito, il ricorrente contesta la legittimità del diniego opposto dalla Soprintendenza, ritenendolo solo apparentemente motivato e fondato su affermazioni generiche e stereotipate, inidonee a sorreggere l’esercizio della discrezionalità tecnica. In particolare, deduce l’inconferenza e l’illogicità delle ragioni addotte in ordine alla presunta alterazione della tipologia architettonica storica, con riferimento sia alla realizzazione di locali di servizio sia al limitato innalzamento della quota pavimentale per esigenze impiantistiche.
Secondo il ricorrente, le modifiche progettuali non determinerebbero alcuna parcellizzazione degli ambienti né alterazione dei criteri distributivi originari, ma risponderebbero a esigenze funzionali, peraltro con soluzioni tecniche meno invasive rispetto alle murature esistenti. Evidenzia, inoltre, che l’amministrazione, dopo aver abbandonato talune originarie contestazioni, avrebbe mantenuto un diniego assoluto su due soli profili marginali, senza valutare la possibilità di un’autorizzazione con prescrizioni, così incorrendo in eccesso di potere per difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
3. Costituitasi in giudizio, la Sovrintendenza ha difeso la legittimità dei propri atti, instando per la reiezione dell’impugnativa.
4. All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1 Il provvedimento impugnato non resiste alle censure di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, essendo stato adottato in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dei principi che regolano l’esercizio della discrezionalità tecnica in materia di tutela dei beni architettonici, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
Invero, secondo la costante giurisprudenza, “la valutazione svolta dall'ente preposto alla tutela del vincolo è connotata da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie dei settori disciplinari che vengono in considerazione, caratterizzate da ampi margini di opinabilità; ne deriva che l'apprezzamento così compiuto è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” - (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096).
La giurisprudenza amministrativa ha peraltro anche espressamente escluso che la discrezionalità tecnica possa tradursi in una motivazione del provvedimento finale meramente apodittica, laddove è stato messo in evidenza che una valutazione di compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del vincolo va resa necessariamente in concreto, risultando adeguata “se le caratteristiche dell'intervento - da prendere in considerazione per tutte le sue caratteristiche esteriori - vi risultano individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l'analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l'opera progettata” (cfr . C.d.S., n. 3896/2013).
A ben vedere, nel caso di specie, le ragioni poste a fondamento del diniego si risolvono in affermazioni generiche e stereotipate, basate sulla esistenza del vincolo sull’immobile e sull’esigenza di non apportare alcuna modifica, nemmeno all’interno dell’immobile, per non alterare il contesto attuale dei locali interessati dall’intervento, a tal fine utilizzando considerazioni affatto generiche, che ben si adattano indifferentemente a una serie innumerevoli di casi, pur se differenti tra di loro, in quanto prive di puntuale correlazione con le specifiche caratteristiche degli ambienti per il quale l’intervento è stato progettato. Le stesse, pertanto, sono insufficienti e inidonee a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione per addivenire al diniego nella fattispecie concreta al suo esame.
In particolare, la dedotta alterazione della “tipologia architettonica” storica, con riferimento alla realizzazione di locali di servizio e al limitato innalzamento della quota pavimentale per esigenze impiantistiche, non risulta adeguatamente argomentata né supportata da un’analisi tecnica concreta dell’impatto dell’intervento sugli elementi di pregio tutelati, non essendo calata all’interno della concreta situazione da tutelare.
Senonché, viepiù allorquando, come nella specie, la decisione dell’amministrazione finisce per limitare l’uso della proprietà privata, in ragione dei superiori interessi di tutela, è imprescindibile che l’amministrazione deputata alla difesa del vincolo esterni in maniera sufficientemente adeguata le effettive ragioni per cui, nel contesto concreto, i censurati aspetti progettuali non consentono di apportare modifiche alla percezione dell’immobile come impressa nel passato e consegnata alla memoria futura, pena il sacrificio del valore testimoniato dalle caratteristiche riconoscibili dell’immobile oggetto dell’intervento.
Nella specie, alcun riferimento viene fatto a detti aspetti, non essendovi alcun concreto richiamo alla specifica precedente conformazione delle sale interessate dall’intervento, né alle ragioni di pregio da preservare, limitandosi l’amministrazione ad osservazioni estremamente generiche e tautologiche secondo cui, in sintesi, la percezione dello spazio “di medie dimensioni” sarebbe assiologicamente pregiudicata dalla creazione di ulteriori servizi, con parcellizzazione degli ambienti, senza svolgere alcun raffronto dimensionale in concreto tra lo spazio sottratto per i servizi e gli ambienti che residuano, né alcun cenno all’uso cui gli spazi erano in passato adibiti (non si evince, ad esempio, se trattasi di sale di rappresentanza o di servizio) né quali siano le caratteristiche architettoniche di particolare pregio delle stanze oggetto di intervento (se interessate da decorazioni, elementi architettonici di specifico valore, ecc.), tale per cui non possono in alcun modo essere pregiudicate. Di contro, è rimasto incontroverso che non risulta modificato il sistema preesistente di distribuzione degli spazi “costituito da conseguenti ingresso-corridoio-ambienti privati”, né risulta che le modifiche abbiano inciso sulla distribuzione di grossi ambienti rappresentativi.
5.2 A tanto va anche soggiunto, che essendo i rilievi ostativi circoscritti ai soli profili attinenti alla distribuzione interna, l’amministrazione ben avrebbe potuto (e dovuto) valutare la possibilità di conformare, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza, l’intervento nel suo concreto svolgersi attraverso prescrizioni adeguate alla peculiarità del contesto concreto, anziché adottare un diniego assoluto e radicale.
Ciò anche nell’interesse, comune alla stessa amministrazione, al recupero di un bene di pregio storico che, da quanto incontestatamente emerso agli atti di causa, versa in uno stato di conservazione precario e fatiscente. Di qui la necessità, in un’ottica di collaborazione e di buona amministrazione oltre che di ragionevolezza e proporzionalità, di valutare con maggiore scrupolo e sforzo esplicativo le possibilità di superare le ragioni ostative, anche attraverso prescrizioni, al fine di consentire, ove possibile, un più equilibrato bilanciamento tra interesse pubblico e del privato, in vista di una possibile convergenza verso il comune interesse alla conservazione dell’immobile.
Va infine soggiunto, in termini generali, che - nella valutazione complessiva degli interessi coinvolti dalla vicenda concreta, in un’ottica di completezza istruttoria e valutativa - non può trascurarsi di rilevare che l’attività di recupero di immobili attraverso progetti rispondenti a più moderne esigenze di utilizzo, come nel caso che ne occupa, non è di per sé ostativa alle esigenze di tutela del vincolo. Si può infatti sottolineare che, al contrario, un diverso utilizzo del bene ben può consentire di valorizzare l’identità del patrimonio immobiliare nella sua rilevanza storico-architettonica, allorquando non solo è funzionale a preservarne l’integrità in sé, ma è anche volto a consentirne una maggiore fruibilità del bene da parte della collettività, attraverso l’offerta di servizi di ospitalità.
5.3 In conclusione il ricorso è accolto, con conseguentemente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, salvi gli ulteriori atti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU EN, Presidente
AR ZI D'TE, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZI D'TE | AR AU EN |
IL SEGRETARIO