Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti, adottati a Londra il 17 febbraio 1978:
a) protocollo relativo alla convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegato;
b) protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1 novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti, adottati a Londra il 17 febbraio 1978:
a) protocollo relativo alla convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegato;
b) protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1 novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato.