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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile Terza,
in persona del Giudice dott. Gustavo Francesco Barbantini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 39053 dell'anno
2021 del ruolo generale
(rappresentata e difesa dall'avv. De Cinque Marianna Rita ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina 26 –
00186 Roma ) ATTRICE – opponente e (rappresentata e difesa dall'Avv. Parenti Luigi ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie 114 Roma) CONVENUTA- opposta e terzo pignorato Controparte_2
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La parte attrice opponente ha proceduto all'introduzione della fase di merito Parte_1 dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione N.R.G.E. Parte_1
27496/2019 promossa da . CP_1
All'udienza del 21.12.2023 le parti hanno concluso secondo i rispettivi atti, per l'accoglimento o per il rigetto dell'opposizione. La causa è stata trattenuta indecisione con termini di legge per il deposito di comparse ex art. 190 cpc.
In sintesi l'iter processuale, evidenziando che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo” e devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art.183, VI comma c.p.c. e i verbali di causa, senza tener conto della documentazione non autorizzata ed irritualmente depositata.
L'opposizione è stata introdotta innanzi al G.E. con ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. depositato il 06/12/2019 da parte di che ha contestato l'esecuzione mobiliare presso terzi Parte_1
N.R.G.E. 27496/2019 promossa da in virtù del verbale di separazione omologato dal Tribunale CP_1 di Roma in data 23.1.2014 per ottenere il recupero della somma di € 7.000,00 oltre interessi e compensi di precetto, somma dovuta per il periodo da agosto 2018 fino a settembre 2019 a titolo di contributo mensile di €
500,00 per le spese di utenze e condominiali relative alla casa coniugale, chiedendo, previa sospensione ex art. 624 c.p.c., in via principale di confermare il difetto del titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019, accertando l'insussistenza del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. , CP_1 Parte_1 accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto della NO a procedere ad esecuzione CP_1
forzata anche relativamente al presunto credito invocato dalla NO sempre a titolo di CP_1
contributo alle spese per il periodo da agosto2018 ad aprile 2019 e per l'effetto condannare la Signora alla restituzione in favore del Signor della predetta somma e delle spese legali CP_1 Pt_1 rimborsate in esecuzione dell'ordinanza dell'08.03.2021; ed in via subordinata di riconoscere la compensazione dei crediti vantati dal signor pari alla data del 30.09.2019 a Parte_1 complessivi €19.193,86 sino a concorrenza del credito vantato dalla NO e condannando la CP_1
stessa al pagamento delle somme residue delle spese, competenze ed onorari di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/10/2020 l'opposta chiedeva rigettarsi CP_1
l'istanza di sospensione dell'esecuzione e le domande avversarie.
Il G.E., a scioglimento della riserva sull'istanza cautelare, con provvedimento del 07/03/2021 in accoglimento dell'istanza cautelare accoglieva l'istanza di sospensione dichiarando il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre
2019 per €2.500,00, respingeva l'istanza cautelare con riferimento alle somme di cui al periodo da agosto 2018 ad aprile 2019, provvedeva all'assegnazione delle somme con separata ordinanza, compensando le spese della fase cautelare e fissava il termine sino al 30.05.2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
Riassunta la procedura esecutiva, viene ora in decisione la fase di merito dell'opposizione.
Secondo le conclusioni rassegnate dall' attore opponente con l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione il giudice dovrebbe in via principale confermare il difetto del titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019, accertando l'insussistenza del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1 del sig. , accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto della NO a Parte_1 CP_1
procedere ad esecuzione forzata anche relativamente al presunto credito invocato dalla NO CP_1
sempre a titolo di contributo alle spese per il periodo da agosto2018 ad aprile 2019 e per l'effetto condannare la Signora alla restituzione in favore del Signor della predetta CP_1 Pt_1 somma e delle spese legali rimborsate in esecuzione dell'ordinanza dell'08.03.2021; ed in via subordinata di riconoscere la compensazione dei crediti vantati dal signor pari alla Parte_1 data del 30.09.2019 a complessivi €19.193,86 sino a concorrenza del credito vantato dalla NO
e condannando la stessa al pagamento delle somme residue delle spese, competenze ed onorari CP_1
di lite.
La parte conventa opposta richiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di CP_1
spese.
MOTIVAZIONE
All'esito della fase di merito, l'opposizione risulta fondata, viene accolta e il giudice dichiara il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019 e per l'effetto dichiara non dovuta dall'opponente la somma di Parte_1
€2.500,00 di cui all'atto di precetto notificato in data 15.10.2019 dalla opposta CP_1
Il provvedimento cautelare, ad istruttoria sommaria, risulta adottato correttamente, dove il G.E. della fase cautelare, nel provvedimento cautelare in data 08.03.2021 sospende e dichiara il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019 e per l'effetto dichiara non dovuta dall'opponente la somma di €2.500,00 di cui Parte_1
all'atto di precetto notificato. Il giudice dell'esecuzione nel provvedimento cautelare ha osservato correttamente che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa - giurisprudenza costante, v. Cass. Civ. n. 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n.
3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95; n. 5062/85);
Tale puntuale verifica viene nella presente sede acquisita e condivisa nel merito dell'opposizione,
all'esito di un esame più approfondito delle sentenze depositate che consente di dichiarare che la corresponsione di assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, si sostituisce integralmente ai provvedimenti provvisori presidenziali, con i quali, siano stati in precedenza regolati i rapporti patrimoniali tra coniugi, i quali, dal giorno della pubblicazione della sentenza stessa o dal giorno della decorrenza espressamente prevista in sentenza, non sono più autonomamente azionabili.
I provvedimenti presidenziali, che, richiamando i provvedimenti della separazione in cui era prevista la corresponsione di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto non richiamati nella sentenza di divorzio, sono ormai assorbiti dalle statuizioni in essa sentenza contenute, e conseguentemente i crediti come individuati nella sentenza di separazione non sono più azionabili a decorrere da maggio 2019, atteso il definitivo superamento degli accordi di separazione del 22/01/2014 per mezzo della sentenza di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 02.08.2019.
D'altra parte non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dalla parte convenuta opposta CP_1
sia quando afferma che “le rate mensili di €500,00, oggetto della procedura espropriativa non
costituiscono assegno di mantenimento ma autonomo accordo negoziale siglato dalle parti, in merito
al quale il giudice del divorzio non ha giurisdizione.” e sia quando afferma che vi è la permanenza e la vigenza dell'obbligo di natura negoziale della pattuizione alla corresponsione di €500,00 mensili in quanto obbligo di natura negoziale e azionabile, anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, con il verbale di separazione che, se ha perso la sua efficacia di titolo esecutivo,
“potrebbe essere utilizzato come prova scritta al fine di munirsi di altro titolo esecutivo (ad es. un decreto ingiuntivo rispetto al quale il verbale di separazione costituisce prova scritta del buon diritto)”.
Nel caso di specie, infatti, la corresponsione di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, non rappresenta un obbligo di natura negoziale ma rappresenta una pattuizione che integra il contenuto tipico dell'accordo raggiunto dai coniugi che comprende l'assegno di mantenimento, in quanto tale, sottoposto al vaglio del giudice, in caso di contrasto tra le parti e che è
pertanto modificabile dalla sentenza di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 02.08.2019.
Gli accordi di separazione del 22/01/2014 sottoscritti dai coniugi e Parte_1 CP_1
contenuti nel verbale di separazione personale per mutuo consenso del decreto di omologazione n.4521/2014 del 18.02.2014, infatti, prevedevano espressamente che “il marito corrisponderà alla
moglie, quale contributo perequativo al mantenimento dei figli minori: a) entro il 5 di ogni mese
tramite bonifico bancario l'assegno mensile di €1.300,00 (€650,00 per ciascun figlio) somma
soggetta a rivalutazione ISTAT;
….c)…per le spese relative alla casa coniugale €500,00..” (cfr. all.
1 della 2° memoria ex art. 183 comma 6 cpc D'Ovidio).
Dunque è la stessa giurisprudenza citata dalla convenuta a pag.2 della comparsa di CP_1
risposta a smentire la tesi della convenuta: La separazione consensuale è un negozio di diritto
familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei
figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova
solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi
concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della
casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di
ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente
le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare
i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.(Cassa con rinvio, App. Firenze, 24/12/2013)
La sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019
pubblicata da questo Tribunale in data 02.08.2019 ha rideterminato il contributo al mantenimento per i figli a carico del Signor in complessivi €2.000,00 a decorrere da maggio 2019, senza Pt_1
più menzionare, né esplicitamente, né implicitamente, l'obbligo del signor di corrispondere Pt_1
ulteriori €500,00 mensili alla NO (cfr. all. 2 atto di citazione) ed occorre evidenziare che CP_1
proprio la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 citata da parte convenuta a pag.3 della comparsa di risposta: “le disposizione del
Tribunale in sede di divorzio, salvo accordo tra le parti, non possono contenere elementi negoziali
introdotti dai coniugi negli accordi di separazione, che di dette determinazioni il Tribunale può tenere
conto ai fini delle valutazione dei redditi e del tenore di vita della famiglia, per la determinazione degli
oneri rispettivamente a carico delle parti” fa un riferimento generico ad accordi patrimoniali ulteriori rispetto all'accordo di separazione in senso stretto, la cui pattuizione è rimessa alla libera determinazione delle parti, con conseguente immutabilità degli stessi ex art.1372 c.c..
Ebbene la somma di €500,00 mensili originariamente previsti per le spese €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto espressione del più generale obbligo di mantenimento, rappresenta una pattuizione che integra il contenuto tipico dell'accordo raggiunto dai coniugi - che comprende, come sopra detto, il consenso a vivere separati, l'affidamento dei figli e
l'assegno di mantenimento- e in quanto tale è sottoposto al vaglio del giudice, in caso di contrasto
tra i coniugi e che pertanto è modificabile con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario che ha ricompreso, detto importo di €500,00 nel nuovo importo del contributo del mantenimento per i figli, elevato da €1.300,00 ad €2.000,00 con decorrenza dal mese di maggio 2019, come deciso da questo Tribunale con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 in data 02.08.2019, sentenza che, peraltro, ha rigettato la domanda di determinazione dell'assegno a favore della sig.ra CP_1
In conclusione, si dichiara la mancanza di titolo per la somma di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019, e tale importo di €500,00 mensili - espressamente previsto dagli accordi di separazione quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli e come tale assorbito dalla sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 - non è più dovuto da Parte_1
alla dal mese di maggio 2019. CP_1
Peraltro, non appare corretta neanche l'interpretazione data da parte attrice in Parte_1
ordine all'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione (anche per le somme precedenti ad aprile
2019) in quanto, a detta dell'attore opponente, la sentenza non definitiva di divorzio sarebbe passata in giudicato a decorrere dal 18.4.2018 (cfr. all. 1 atto introduttivo).
Tale assunto non appare corretto in relazione alla circostanza che la sentenza non definitiva di divorzio pronunciata in data 18.10.2017 disponeva solo sullo status e non anche sulle statuizioni economiche.
Anche l'eccezione di compensazione, richiesta in via subordinata, deve essere respinta atteso il divieto di cui all'art. 447 c.c. (stante la natura alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli),
come già ritenuto dal Giudice dell'esecuzione nella fase cautelare che ha richiamato, in tale senso anche la Cassazione che si è pronunciata con sentenza n.9686/2020 la quale ha ribadito il principio,
che si condivide, già espresso con le sentenze nn. 45450/2018 e 9600/2011, in forza del quale il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (così anche cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, e Cass.
24/10/2017, n. 25166); con la conseguenza della impossibilità di compensare il diritto di credito della ex moglie al mantenimento dei figli con quello eventualmente vantato dal marito nei confronti della donna.
In conclusione, per quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta, con la conferma del difetto di titolo nei limiti di quanto specificato in riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio
2019 a settembre 2019.
Le spese sono compensate, vista la complessità della vicenda e la parziale soccombenza reciproca.
Il valore della controversia deve essere sostanzialmente individuato in quello della somma precettata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda accoglie l'opposizione, dichiara il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate dall'opposta convenuta di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle CP_1
utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, a decorrere da maggio 2019 al mese di settembre 2019 e per l'effetto dichiara non dovuta da parte dell'attore opponente la somma di €2.500,00 di cui al precetto in Parte_1
rinnovazione in data 15.10.2019 della convenuta opposta . CP_1
La richiesta di restituzione da parte dell'attore opponente della somma assegnata Parte_1
alla convenuta opposta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 30.05.2021 - CP_1
che agli atti non risulta peraltro impugnata - e la richiesta, in subordine, di compensazione, non sono invocabili e non meritano accoglimento.
Spese compensate.
Si comunichi.
Cosi deciso in Roma il 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Gustavo Francesco Barbantini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile Terza,
in persona del Giudice dott. Gustavo Francesco Barbantini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 39053 dell'anno
2021 del ruolo generale
(rappresentata e difesa dall'avv. De Cinque Marianna Rita ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina 26 –
00186 Roma ) ATTRICE – opponente e (rappresentata e difesa dall'Avv. Parenti Luigi ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie 114 Roma) CONVENUTA- opposta e terzo pignorato Controparte_2
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La parte attrice opponente ha proceduto all'introduzione della fase di merito Parte_1 dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione N.R.G.E. Parte_1
27496/2019 promossa da . CP_1
All'udienza del 21.12.2023 le parti hanno concluso secondo i rispettivi atti, per l'accoglimento o per il rigetto dell'opposizione. La causa è stata trattenuta indecisione con termini di legge per il deposito di comparse ex art. 190 cpc.
In sintesi l'iter processuale, evidenziando che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo” e devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art.183, VI comma c.p.c. e i verbali di causa, senza tener conto della documentazione non autorizzata ed irritualmente depositata.
L'opposizione è stata introdotta innanzi al G.E. con ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. depositato il 06/12/2019 da parte di che ha contestato l'esecuzione mobiliare presso terzi Parte_1
N.R.G.E. 27496/2019 promossa da in virtù del verbale di separazione omologato dal Tribunale CP_1 di Roma in data 23.1.2014 per ottenere il recupero della somma di € 7.000,00 oltre interessi e compensi di precetto, somma dovuta per il periodo da agosto 2018 fino a settembre 2019 a titolo di contributo mensile di €
500,00 per le spese di utenze e condominiali relative alla casa coniugale, chiedendo, previa sospensione ex art. 624 c.p.c., in via principale di confermare il difetto del titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019, accertando l'insussistenza del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. , CP_1 Parte_1 accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto della NO a procedere ad esecuzione CP_1
forzata anche relativamente al presunto credito invocato dalla NO sempre a titolo di CP_1
contributo alle spese per il periodo da agosto2018 ad aprile 2019 e per l'effetto condannare la Signora alla restituzione in favore del Signor della predetta somma e delle spese legali CP_1 Pt_1 rimborsate in esecuzione dell'ordinanza dell'08.03.2021; ed in via subordinata di riconoscere la compensazione dei crediti vantati dal signor pari alla data del 30.09.2019 a Parte_1 complessivi €19.193,86 sino a concorrenza del credito vantato dalla NO e condannando la CP_1
stessa al pagamento delle somme residue delle spese, competenze ed onorari di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/10/2020 l'opposta chiedeva rigettarsi CP_1
l'istanza di sospensione dell'esecuzione e le domande avversarie.
Il G.E., a scioglimento della riserva sull'istanza cautelare, con provvedimento del 07/03/2021 in accoglimento dell'istanza cautelare accoglieva l'istanza di sospensione dichiarando il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre
2019 per €2.500,00, respingeva l'istanza cautelare con riferimento alle somme di cui al periodo da agosto 2018 ad aprile 2019, provvedeva all'assegnazione delle somme con separata ordinanza, compensando le spese della fase cautelare e fissava il termine sino al 30.05.2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
Riassunta la procedura esecutiva, viene ora in decisione la fase di merito dell'opposizione.
Secondo le conclusioni rassegnate dall' attore opponente con l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione il giudice dovrebbe in via principale confermare il difetto del titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019, accertando l'insussistenza del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1 del sig. , accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto della NO a Parte_1 CP_1
procedere ad esecuzione forzata anche relativamente al presunto credito invocato dalla NO CP_1
sempre a titolo di contributo alle spese per il periodo da agosto2018 ad aprile 2019 e per l'effetto condannare la Signora alla restituzione in favore del Signor della predetta CP_1 Pt_1 somma e delle spese legali rimborsate in esecuzione dell'ordinanza dell'08.03.2021; ed in via subordinata di riconoscere la compensazione dei crediti vantati dal signor pari alla Parte_1 data del 30.09.2019 a complessivi €19.193,86 sino a concorrenza del credito vantato dalla NO
e condannando la stessa al pagamento delle somme residue delle spese, competenze ed onorari CP_1
di lite.
La parte conventa opposta richiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di CP_1
spese.
MOTIVAZIONE
All'esito della fase di merito, l'opposizione risulta fondata, viene accolta e il giudice dichiara il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019 e per l'effetto dichiara non dovuta dall'opponente la somma di Parte_1
€2.500,00 di cui all'atto di precetto notificato in data 15.10.2019 dalla opposta CP_1
Il provvedimento cautelare, ad istruttoria sommaria, risulta adottato correttamente, dove il G.E. della fase cautelare, nel provvedimento cautelare in data 08.03.2021 sospende e dichiara il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019 e per l'effetto dichiara non dovuta dall'opponente la somma di €2.500,00 di cui Parte_1
all'atto di precetto notificato. Il giudice dell'esecuzione nel provvedimento cautelare ha osservato correttamente che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa - giurisprudenza costante, v. Cass. Civ. n. 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n.
3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95; n. 5062/85);
Tale puntuale verifica viene nella presente sede acquisita e condivisa nel merito dell'opposizione,
all'esito di un esame più approfondito delle sentenze depositate che consente di dichiarare che la corresponsione di assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, si sostituisce integralmente ai provvedimenti provvisori presidenziali, con i quali, siano stati in precedenza regolati i rapporti patrimoniali tra coniugi, i quali, dal giorno della pubblicazione della sentenza stessa o dal giorno della decorrenza espressamente prevista in sentenza, non sono più autonomamente azionabili.
I provvedimenti presidenziali, che, richiamando i provvedimenti della separazione in cui era prevista la corresponsione di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto non richiamati nella sentenza di divorzio, sono ormai assorbiti dalle statuizioni in essa sentenza contenute, e conseguentemente i crediti come individuati nella sentenza di separazione non sono più azionabili a decorrere da maggio 2019, atteso il definitivo superamento degli accordi di separazione del 22/01/2014 per mezzo della sentenza di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 02.08.2019.
D'altra parte non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dalla parte convenuta opposta CP_1
sia quando afferma che “le rate mensili di €500,00, oggetto della procedura espropriativa non
costituiscono assegno di mantenimento ma autonomo accordo negoziale siglato dalle parti, in merito
al quale il giudice del divorzio non ha giurisdizione.” e sia quando afferma che vi è la permanenza e la vigenza dell'obbligo di natura negoziale della pattuizione alla corresponsione di €500,00 mensili in quanto obbligo di natura negoziale e azionabile, anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, con il verbale di separazione che, se ha perso la sua efficacia di titolo esecutivo,
“potrebbe essere utilizzato come prova scritta al fine di munirsi di altro titolo esecutivo (ad es. un decreto ingiuntivo rispetto al quale il verbale di separazione costituisce prova scritta del buon diritto)”.
Nel caso di specie, infatti, la corresponsione di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, non rappresenta un obbligo di natura negoziale ma rappresenta una pattuizione che integra il contenuto tipico dell'accordo raggiunto dai coniugi che comprende l'assegno di mantenimento, in quanto tale, sottoposto al vaglio del giudice, in caso di contrasto tra le parti e che è
pertanto modificabile dalla sentenza di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 02.08.2019.
Gli accordi di separazione del 22/01/2014 sottoscritti dai coniugi e Parte_1 CP_1
contenuti nel verbale di separazione personale per mutuo consenso del decreto di omologazione n.4521/2014 del 18.02.2014, infatti, prevedevano espressamente che “il marito corrisponderà alla
moglie, quale contributo perequativo al mantenimento dei figli minori: a) entro il 5 di ogni mese
tramite bonifico bancario l'assegno mensile di €1.300,00 (€650,00 per ciascun figlio) somma
soggetta a rivalutazione ISTAT;
….c)…per le spese relative alla casa coniugale €500,00..” (cfr. all.
1 della 2° memoria ex art. 183 comma 6 cpc D'Ovidio).
Dunque è la stessa giurisprudenza citata dalla convenuta a pag.2 della comparsa di CP_1
risposta a smentire la tesi della convenuta: La separazione consensuale è un negozio di diritto
familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei
figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova
solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi
concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della
casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di
ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente
le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare
i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.(Cassa con rinvio, App. Firenze, 24/12/2013)
La sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019
pubblicata da questo Tribunale in data 02.08.2019 ha rideterminato il contributo al mantenimento per i figli a carico del Signor in complessivi €2.000,00 a decorrere da maggio 2019, senza Pt_1
più menzionare, né esplicitamente, né implicitamente, l'obbligo del signor di corrispondere Pt_1
ulteriori €500,00 mensili alla NO (cfr. all. 2 atto di citazione) ed occorre evidenziare che CP_1
proprio la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 citata da parte convenuta a pag.3 della comparsa di risposta: “le disposizione del
Tribunale in sede di divorzio, salvo accordo tra le parti, non possono contenere elementi negoziali
introdotti dai coniugi negli accordi di separazione, che di dette determinazioni il Tribunale può tenere
conto ai fini delle valutazione dei redditi e del tenore di vita della famiglia, per la determinazione degli
oneri rispettivamente a carico delle parti” fa un riferimento generico ad accordi patrimoniali ulteriori rispetto all'accordo di separazione in senso stretto, la cui pattuizione è rimessa alla libera determinazione delle parti, con conseguente immutabilità degli stessi ex art.1372 c.c..
Ebbene la somma di €500,00 mensili originariamente previsti per le spese €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto espressione del più generale obbligo di mantenimento, rappresenta una pattuizione che integra il contenuto tipico dell'accordo raggiunto dai coniugi - che comprende, come sopra detto, il consenso a vivere separati, l'affidamento dei figli e
l'assegno di mantenimento- e in quanto tale è sottoposto al vaglio del giudice, in caso di contrasto
tra i coniugi e che pertanto è modificabile con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario che ha ricompreso, detto importo di €500,00 nel nuovo importo del contributo del mantenimento per i figli, elevato da €1.300,00 ad €2.000,00 con decorrenza dal mese di maggio 2019, come deciso da questo Tribunale con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 in data 02.08.2019, sentenza che, peraltro, ha rigettato la domanda di determinazione dell'assegno a favore della sig.ra CP_1
In conclusione, si dichiara la mancanza di titolo per la somma di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli per le mensilità da maggio 2019 a settembre 2019, e tale importo di €500,00 mensili - espressamente previsto dagli accordi di separazione quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli e come tale assorbito dalla sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario n.15998/2019 - non è più dovuto da Parte_1
alla dal mese di maggio 2019. CP_1
Peraltro, non appare corretta neanche l'interpretazione data da parte attrice in Parte_1
ordine all'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione (anche per le somme precedenti ad aprile
2019) in quanto, a detta dell'attore opponente, la sentenza non definitiva di divorzio sarebbe passata in giudicato a decorrere dal 18.4.2018 (cfr. all. 1 atto introduttivo).
Tale assunto non appare corretto in relazione alla circostanza che la sentenza non definitiva di divorzio pronunciata in data 18.10.2017 disponeva solo sullo status e non anche sulle statuizioni economiche.
Anche l'eccezione di compensazione, richiesta in via subordinata, deve essere respinta atteso il divieto di cui all'art. 447 c.c. (stante la natura alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli),
come già ritenuto dal Giudice dell'esecuzione nella fase cautelare che ha richiamato, in tale senso anche la Cassazione che si è pronunciata con sentenza n.9686/2020 la quale ha ribadito il principio,
che si condivide, già espresso con le sentenze nn. 45450/2018 e 9600/2011, in forza del quale il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (così anche cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, e Cass.
24/10/2017, n. 25166); con la conseguenza della impossibilità di compensare il diritto di credito della ex moglie al mantenimento dei figli con quello eventualmente vantato dal marito nei confronti della donna.
In conclusione, per quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta, con la conferma del difetto di titolo nei limiti di quanto specificato in riferimento alle somme precettate per le mensilità da maggio
2019 a settembre 2019.
Le spese sono compensate, vista la complessità della vicenda e la parziale soccombenza reciproca.
Il valore della controversia deve essere sostanzialmente individuato in quello della somma precettata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda accoglie l'opposizione, dichiara il difetto di titolo esecutivo con riferimento alle somme precettate dall'opposta convenuta di €500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento delle CP_1
utenze, spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, a decorrere da maggio 2019 al mese di settembre 2019 e per l'effetto dichiara non dovuta da parte dell'attore opponente la somma di €2.500,00 di cui al precetto in Parte_1
rinnovazione in data 15.10.2019 della convenuta opposta . CP_1
La richiesta di restituzione da parte dell'attore opponente della somma assegnata Parte_1
alla convenuta opposta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 30.05.2021 - CP_1
che agli atti non risulta peraltro impugnata - e la richiesta, in subordine, di compensazione, non sono invocabili e non meritano accoglimento.
Spese compensate.
Si comunichi.
Cosi deciso in Roma il 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Gustavo Francesco Barbantini