Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella Consigliere
dott. Andrea Onesti Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del 6 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 3723/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
; Parte_1 C.F._1 CP_1
; ; C.F._2 CP_2 C.F._3 Controparte_3
; ;
[...] C.F._5 Controparte_4 C.F._6
; Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
; tutti con il patrocinio dell'avv. MAZZI GIOVANNI C.F._8
con studio in Milano via Pecchio n.9 C.F._9
APPELLANTI
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come da ricorso in data 2 settembre 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 25 ottobre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3723/2024 il Tribunale di Milano , pronunciando sul ricorso proposto da , , , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
, , , nei confronti
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dell , ha così deciso: “ rigetta il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le CP_7 spese di lite.”.
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l' ( Gestione Fondo TE ) per CP_7
sentirlo condannare al pagamento dei complessivi importi per ciascuno indicati a titolo di TFR TE , oltre interessi e rivalutazione .
Premesso di aver lavorato alle dipendenze della , Parte_3
dichiarata fallita con sentenza n. 320/2019 del Tribunale di Milano , i ricorrenti avevano esposto di essere rimasti creditori di arretrati retributivi , competenze di fine rapporto e tfr , di aver insinuato nel fallimento i propri crediti che erano stati ammessi al passivo , di aver percepito solo una parte del proprio credito a titolo di mensilità e TFR Costituendosi in giudizio , l' ha contestato la fondatezza delle pretese CP_7 avversarie , di cui ha chiesto il rigetto, eccependo la decadenza .
Il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che “ non è stata data adeguata prova dell'esistenza e dell'ammontare del preteso credito a titolo di TFR a carico del Fondo SO “ ; che “ non viene specificato a quanto ammontassero i crediti diversi dal
TFR e se i pagamenti intervenuti , per alcuni dei ricorrenti da parte del fondo di garanzia o dello stesso fondo di SO , siano stati effettuati a titolo di TFR o di retribuzioni “ ; che “ non risulta adeguata prova della imputabilità degli importi esclusivamente richiesti a titolo di TFR a carico del Fondo TE .
Il Tribunale ha rilevato che “ né le lacune evidenziate possono ritenersi superate dalla documenta viene in alcun modo richiamata in ricorso . Infatti non è rimesso al giudice l'esame della copiosa documentazione prodotta alla ricerca dei fatti dedotti in ricorso , in assenza di precise indicazioni ….”.
Hanno proposto appello tutti i ricorrenti chiedendo , in riforma della sentenza,
l'accoglimento della domanda proposta .
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_7
Richiesti dalla Corte chiarimenti alle parti in ordine alla posizione , Controparte_4 all'udienza del 6 Marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
Con un unico articolato motivo di appello gli appellanti osservano che “ i crediti azionati in giudizio risultano sia dalla documentazione in atti ed in particolare dallo stato passivo , dalla insinuazione , dal conteggio dei cedolini, dal modello CUD , dai pagamenti ricevuti e dall'estratto contributivo SO , sia dalla ricostruzione del dovuto svolta nel corpo del ricorso introduttivo
Gli appellanti evidenziano di non essere incorsi in alcuna decadenza ex art. 47 del
DPR 30 Aprile 1970 n. 639 .
Osservano : “ Stante la previsione espressa della legge 296/2006 di applicazione al
TFR destinato al fondo SO delle norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria , si deve fare riferimento alla normativa processuale in materia di contribuzione obbligatoria…. Nella presente fattispecie , inizialmente era stata inoltrata domanda al fondo di garanzia ex l. 297/1982 , che ha rigettato la domanda rispondendo che la prestazione previdenziale era di competenza del
Fondo TE . La successiva domanda al Fondo SO è stata presentata il
26.7.2021: l' ha pagato solo le quote SO versate dal datore di lavoro e CP_7 non l'omissione delle quote SO sino alla risoluzione del rapporto . La successiva respinta dell'omissione è stata il 23.6.2022 ( contro cui è stato CP_7
depositato ricorso amministrativo al Comitato provinciale , ricorso dichiarato inammissibile siccome non previsto dalla normativa ) ed il ricorso giudiziale è stato depositato il 23.1.2024 …ergo nessuna decadenza dell'azione giudiziaria ”
Tali censure sono fondate limitatamente alle posizioni e per le Pt_1 CP_4 considerazioni che seguono.
Le questioni in diritto oggetto della presente controversia sono state decise da questa Corte territoriale nella recente sentenza n. 169/2025, cui si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c.
Si legge nella motivazione della sentenza citata :
“ L'art. 1 della legge n. 296/2006, ai commi 755 e seguenti, così dispone: “755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto CP_7
corrente aperto presso la SO dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo
3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756- bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. (…) 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il Decreto Ministeriale 30.1.2007 n. 26, nel dettare le modalità di attuazione dei citati commi, ha precisato che “1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese (…)”.
Il Collegio osserva che la causa pone la questione della natura retributiva ovvero previdenziale del TFR corrisposto dal Fondo TE e se in conseguenza debba valere il principio dell'automaticità della prestazione previsto dall'art. 2116 comma
1 c.p.c. cod. civ.
Sul punto il Collegio non ignora che un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità , superando un consolidato orientamento contrario, ha escluso la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo di SO affermando che si tratta di una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c e precisando che “ il
Fondo di SO è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il
Fondo di SO è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di SO, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso “ ( così in motivazione Cass. Sez. L. 30
.
4.2024 n. 11569 che richiama in senso conforme Cass. nn.25205, 25207, 25208,
25305 del 2023 ).
Il Collegio intende tuttavia dare continuità al precedente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ancora affermato da Cass. Sez. L. 22 Agosto
2023 n. 25025 che , pronunciando su una fattispecie in cui era in discussione anche l'intervento in materia di C.I.G. in deroga del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del Lavoro , ha ribadito in ordine al Fondo TE :
“ quanto poi al trasferimento delle quote di T.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 al
Fondo di TE, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale, in tema di loro pagamento, deve essere escluso l'obbligo del Fondo
TE dello Stato gestito dall' ove il datore di lavoro (appaltatore o il CP_7 committente, obbligato solidale ex lege) non provi(no) l'avvenuto versamento al
Fondo delle quote di T.f.r., costituendo tale circostanza fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, che deve provare chi lo eccepisca
(Cass. 15 novembre 2017, n. 27014; Cass. 2 maggio 2019, n. 11536); la ricostruzione del sistema della previdenza complementare e', infatti, nel senso della qualità del datore di lavoro non di mero adiectus solutionis causa, posto che non perde la titolarità dell'obbligazione di corrispondere il T.f.r.; perché la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 - 757, e il D.M. n. 30 gennaio 2007 delineano un quadro in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali;
per quanto allora qui in particolare interessa, la lavoratrice è legittimata all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di T.f.r. non versate al Fondo TE dello Stato gestito dall (Cass. 16 maggio 2018, n. CP_7
12009; Cass. 10 settembre 2021, n. 24510…. ha pertanto diritto all'ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1 gennaio 2007, in quanto trasferite al
Fondo di TE e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita (come accertato dal Tribunale “ ,
Il Collegio intende dare continuità all'orientamento assunto da questa Corte territoriale in precedenti pronunce in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento Si richiama in particolare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. artt. c.p.c. la sentenza CdA di Milano n. 372/2023 ( Pres. dr.ssa
Mantovani ; est. .dr.ssa ) laddove , in adesione al precedente consolidato Tes_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità , si è affermato :
“ Le stesse lavoratrici, quindi, hanno dato atto del fatto che il datore di lavoro non risultava avere versato al Fondo di TE i contributi dovuti …..
In simile situazione di fatto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le domande delle lavoratrici di ottenere direttamente dal Fondo di TE il pagamento del TFR non possono essere accolte.
Va infatti ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cui il Collegio reputa di dover aderire e dare continuità, “In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo TE dello Stato gestito dall ai sensi CP_7 dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso”, posto che “anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il Fondo di TE e anche la CP_7 possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) resta fermo il fatto che il t.f.r. costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Ne consegue che le quote accantonate del t.f.r., tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di TE dello Stato presso l ovvero conferite in un fondo CP_7 di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità (Cass. n. 19708/2018). Va pertanto ribadito che il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione per le quote di t.f.r. maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo TE dello Stato gestito dall' (o al fondo complementare) poiché il datore di lavoro CP_7 non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso (Cass., Sez. 1, n. 12009 del
16/05/2018). Come precisato in tale secondo arresto "le disposizioni in esame delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali". Nei medesimi termini cfr. anche, in motivazione, Cass. sez. L. n. 11536 del 02/05/2019, che evidenzia altresì come, in tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo TE dello Stato, gestito dall' ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex CP_7 lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote” (così Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510; Cassazione civile sez. I,
16/05/2018, n.12009: “In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo TE dello Stato gestito dall' ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il CP_7
datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso”).
Nel caso di specie, invece, come si è visto, non vi è prova che il datore di lavoro abbia versato al Fondo di TE le quote di competenza e nemmeno vi è prova del fatto che l'intervento diretto del Fondo - in sostituzione del datore di lavoro- fosse giustificato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, dall'impossibilità di ricorrere al meccanismo di conguaglio previsto dal DM già sopra citato.
Né può dirsi che l'interpretazione qui condivisa determini un vuoto di tutela ai danni dei lavoratori dipendenti da un soggetto inadempiente, posto che - come evidenziato dalla già citata Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510- in caso di insolvenza datoriale, i lavoratori sono legittimati ad ottenere l'ammissione allo stato passivo e quindi, in ipotesi di insufficienza dell'attivo, l'intervento del fondo di garanzia” .
Questo Collegio quindi intende dare continuità all'orientamento per il quale le obbligazioni del Fondo di TE hanno perdurante ed esclusiva natura retributiva
, con la conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni;
per la quota non corrisposta il lavoratore può chiedere l'ammissione del credito allo stato passivo.
In tal senso , ad avviso del Collegio, depone il chiaro tenore letterale dell'art. 1 comma 756 della l. 296/2006 per il quale il Fondo è obbligato nei confronti del lavoratore per “ la quota corrispondente ai versamenti effettuati “ . .
Il Collegio osserva che la delimitazione dell'obbligo del Fondo è correlata non già ai fatti successivi o meno al 2007 ma unicamente alla distribuzione di quanto acquisito
.
Si deve poi aggiungere , sul piano letterale , che – così come osservato dalla Procura
Generale in occasione delle pronunce della Suprema Corte più recenti - la norma precisa che “ al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori , con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva “ .
Se si discutesse di un istituto previdenziale , la precisazione non avrebbe senso e si dovrebbero peraltro invocare la agevolazioni contributive in forza tra l'altro del principio di uguaglianza.
Il Collegio , in sintonia con la propria precedente sentenza n. 372/ 2023 , ribadisce che “ Né può dirsi che l'interpretazione qui condivisa determini un vuoto di tutela ai danni dei lavoratori dipendenti da un soggetto inadempiente, posto che - come evidenziato dalla già citata Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510- in caso di insolvenza datoriale, i lavoratori sono legittimati ad ottenere l'ammissione allo stato passivo e quindi, in ipotesi di insufficienza dell'attivo, l'intervento del fondo di garanzia”
L'interpretazione opposta finisce invece per addossare , con una non chiara delimitazione dei due istituti , al Fondo di SO funzioni previdenziali proprie del
Fondo di garanzia.
Per quanto sopra , essendo pacifico che nella fattispecie sono in discussione quote di
TFR richieste al Fondo TE e non versate dal datore di lavoro poi fallito ,
l'appello va pertanto rigettato .
Per completezza , premesso che per il Fondo di SO importano solo gli accantonamenti effettuati , si deve aggiungere che , contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti con il primo motivo di appello , il decreto di ammissione allo stato passivo ha, come è noto , mera efficacia endofallimentare , potendo peraltro essere contestato dall' , rimasto estraneo alla procedura ( cfr. Cass. CP_7
19277/2018; Cass.19278 / 2018 ; 28136/2018 )”
Per quanto sopra , essendo pacifico che nella fattispecie sono in discussione quote di
TFR richieste al Fondo TE e non versate dal datore di lavoro poi fallito ,
l'appello va pertanto rigettato “
Il Collegio intende dare continuità anche nella fattispecie all'orientamento interpretativo assunto da questa Corte territoriale in materia .
Ne consegue che , in parziale riforma della sentenza di primo grado , la domanda può essere accolta limitatamente alle posizioni e . Parte_1 Controparte_4
Ed infatti solo per tali appellanti risultano presso il Fondo TE somme versate
, accantonate e non pagate ed in particolare euro 1745,31 per ( con Pt_1 domanda in data 22.12.2022 ) ed euro 1789,23 per ( con domanda in data CP_4
17.1.2023 ).
La circostanza è espressamente ammessa per da a pagina 2 della Pt_1 CP_7 memoria in appello;
per si evince invece dall'estratto Fondo TE e CP_4 dalla domanda evidenziati da parte appellante , senza alcuna contestazione dell , nelle note scritte depositate in seguito ai chiarimenti richiesti dalla Corte . CP_7 La sentenza appellata va invece confermata in relazione alle domande degli altri appellanti , atteso che le domande sono infatti relative a quote di TFR richieste al
Fondo TE e non versate dal datore di lavoro poi fallito .
Si deve infine osservare che la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo SO esclude l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 47 , comma 3 D.P.R
.639/1970 , come sostituito dall'art. 4 comma 1 D.L. 19.9.1992 n. 384 .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , In parziale riforma della sentenza n. 3723/2024 del Tribunale di
Milano , parte appellata va condannata al pagamento in favore di Parte_1
di euro 1745,31 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.12.2022 fino al saldo ed in favore di di euro 1789,23, oltre interessi legali e Controparte_4 rivalutazione monetaria dal 17.1.2023 fino al saldo;
con conferma nel resto della sentenza.
In considerazione dei non univoci orientamenti anche della giurisprudenza di legittimità in materia , ritiene il Collegio di compensare fra le parti anche le spese del grado.
PQM
In parziale riforma della sentenza n.3723/2024 del Tribunale di Milano , condanna parte appellata al pagamento in favore di di euro 1745,31 , oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.12.2022 fino al saldo ed in favore di di euro 1789,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Controparte_4
17.1.2023 fino al saldo;
conferma nel resto .
Compensa fra le parti le spese del grado .
Milano 6 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau