Decreto cautelare 13 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Liceo Scientifico Statale-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliata ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l’annullamento
del provvedimento adottato in data -OMISSIS-dal Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con il quale l'alunna -OMISSIS- non è stata ammessa alla classe successiva, comunicato con email del 09.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visto l’atto del 14 marzo 2026, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. EA IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le parti ricorrenti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2021/2022, presso il liceo -OMISSIS-.
2. Si è costituito il Ministero intimato, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
4. In data 14 marzo 2026, il legale dei ricorrenti ha dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite della fase di merito.
5. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
6. Preliminarmente, deve ritenersi che la studentessa -OMISSIS-, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, continui ad essere rappresentata legittimamente in questa sede dai genitori costituitisi “ab origine” in forza del principio di ultrattività della rappresentanza processuale (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Sez. V, 21 gennaio 2026, n. 303; 22 dicembre 2023, n. 3166).
7. Tanto premesso, il ricorso è improcedibile.
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del gravame, il giudice non può decidere la controversia nel merito, non potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1° agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione dei principi appena esposti, il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
8. Le spese della fase di merito devono essere compensate, tenuto conto della mancata opposizione delle parti resistenti al riguardo, nonché della particolarità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EA IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IP | SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.