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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3880/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1835/2019 pubblicata il 21.6.2019, introitato in decisione in data 18.9.2024 e vertente:
TRA
(P. IV ), in persona del suo Parte_1 P.IV_1
amministratore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ENRICO RAGONE (c.f. ) e C.F._1
ANDREA RAGONE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._2
studio, in Napoli alla via Ferrara n. 20;
APPELLANTE
E
P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, dagli avv.ti
GIOVANNA GARRONE (c.f. e ALBERTO RIZZO (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla C.F._4
via Domenico Fontana n. 194;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, su ricorso della (d'ora innanzi “ ”), con Controparte_1 CP_1 decreto monitorio n. 5521/2012, ingiungeva all' (d'ora in poi ) Parte_1 Pt_1 il pagamento della somma di € 68.776,28 in favore della , quale corrispettivo per i servizi di CP_1
pagamento dei pedaggi autostradali forniti da questa alla società Pt_1
Avverso tale decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, proponeva opposizione la deducendo l'insussistenza dei crediti azionati in ragione di propri controcrediti che Pt_1 eccepiva in compensazione: in particolare, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva la compensazione con un proprio credito di € 94.883,61, maturato per somme incassate dalla CP_1 per suo conto a titolo di rimborso della c.d. “riduzione compensata” dei pedaggi autostradali, prevista dalla Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata n. 145 del
23.6.2012; con le memorie istruttorie, poi, sollevava l'eccezione di compensazione anche per l'ulteriore somma di € 20.000,00 versata a titolo di cauzione alla all'atto della stipula del CP_1
contratto di servizi e rivendicata in restituzione a seguito della risoluzione contrattuale.
In data 24.6.2014, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la CP_1
notificava alla il decreto ingiuntivo, dichiarato nelle more provvisoriamente esecutivo ex Pt_1
art. 648 c.p.c., con il pedissequo atto di precetto, intimando alla il pagamento dell'intera Pt_1 somma portata dal titolo, maggiorata dalle spese e competenze di cui al precetto, per l'importo complessivo di € 85.814,64; e, stante la mancata esecuzione spontanea, in data 16.9.2014, pignorava, per il valore complessivo di € 65.000,00, tre automezzi dell' (analiticamente Pt_1
individuati negli atti).
Nel frattempo, con sentenza n. 2807/2016 del 3.3.2016, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo, rigettava l'eccezione di compensazione della somma di €
20.000,00 corrisposta dalla alla a titolo di cauzione, ritenendo che il documento Pt_1 CP_1 prodotto a sostegno della stessa fosse stato depositato tardivamente “in quanto relativa ad un atto formatosi ed in possesso della parte già in epoca antecedente allo spirare del termine fissato per le produzioni documentali” e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento della , CP_1
nonché in parziale accoglimento della contrapposta eccezione di compensazione, revocava il decreto ingiuntivo n. 5521/2012 e, condannava la al pagamento in favore della della Pt_1 CP_1 minor somma di € 6.760,43.
All'esito di tale pronuncia, il debitore pignorato proponeva opposizione ex art. 615, 2° comma,
c.p.c. avverso l'esecuzione intrapresa, chiedendo lo svincolo dei tre autocarri, la sospensione del processo esecutivo e la dichiarazione di nullità dell'istanza di vendita, essendo venuto meno il titolo legittimante.
2 Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.12.2016, accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, alla luce della parziale rinuncia alla procedura stessa da parte della creditrice, disponeva la riduzione del pignoramento ad uno solo dei tre autocarri pignorati, con contestuale svincolo degli altri due, fissando, altresì, il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La con atto di citazione notificato l'8.2.2017, introduceva, quindi, il giudizio di merito Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, deducendo, a fondamento dell'opposizione, in primo luogo l'abuso del processo esecutivo da parte della - avviato per l'intera somma di cui al decreto CP_1
ingiuntivo, nella consapevolezza dei crediti vantati in compensazione dalla - con Pt_1
conseguente richiesta di accertamento del danno subito, patrimoniale e non, sub specie di danno emergente e di lucro cessante, di compensazione del controcredito così accertato con il credito residuo posto a base del pignoramento e di condanna della al pagamento dell'eccedenza CP_1
residua, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Chiedeva, altresì, di accertare la compensazione dei crediti vantati dal creditore pignorante con il proprio controcredito di € 20.000,00, quale restituzione del deposito cauzionale in favore di (come da dichiarazione di ricezione della CP_1 somma in atti del 17.1.2011), già richiesto nell'opposizione a decreto ingiuntivo e non concesso per tardiva produzione documentale. Deduceva, infine, l'inadempimento della agli obblighi CP_1
gestori cui era tenuta in relazione al servizio di recupero dei pedaggi autostradali, con condanna di quest'ultima all'esibizione del rendiconto di gestione e al pagamento del danno derivante dalla mancata riscossione delle somme di cui era creditrice.
Costituendosi, la chiedeva il rigetto delle avverse richieste e spiegava domanda CP_1 riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento della somma ulteriore di € 22.711,43, a fronte della fornitura di servizi di cui alle fatture depositate unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza n. 1835/2019, pubblicata il 21.6.2019, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ordinanza impugnata nella parte in cui accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare e condannava l'opponente al pagamento nei confronti della delle spese di lite. In particolare, il primo giudice dichiarava infondata la CP_1
domanda di risarcimento del danno per abuso della procedura esecutiva e ingiusta sottoposizione degli autocarri al pignoramento, ritenendo carente nella fattispecie in esame il necessario elemento soggettivo, rilevando che dagli atti di causa emergeva che la , al momento dell'iscrizione a CP_1
ruolo della procedura esecutiva, non era a conoscenza dei controcrediti eccepiti in compensazione dalla essendo maturati solo nel corso della procedura esecutiva. Inoltre, sul presupposto Pt_1 che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile far valere solamente i fatti modificativi o
3 estintivi della pretesa creditoria intervenuti successivamente alla formazione del titolo giudiziale, rigettava, altresì, l'eccezione di compensazione fondata sul credito di € 20.000,00, evidenziando che esso era stato già fatto valere davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e da questi rigettato per tardività della prova documentale. Rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta dalla , rilevando sul punto che in sede di opposizione all'esecuzione non è CP_1 possibile, attraverso una domanda riconvenzionale, estendere “la cognizione indefinitamente ad ulteriori rapporti di dare ed avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra creditore
e debitore” (pag. 4 sentenza appellata). Infine, stante la soccombenza di parte opponente, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e la condannava al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, la società ha Pt_1
proposto appello, lamentando plurimi vizi di omessa pronuncia - articolati in tre diversi motivi di impugnazione - e in particolare: per non essersi il primo giudice pronunciato sulle eccezioni, già sollevate in primo grado, inerenti al difetto di legittimazione attiva della , la quale aveva CP_1
ceduto il proprio credito alla società Coface;
per non essersi pronunciato sulla sussistenza di un controcredito di € 32.000,00, vantato dalla nei confronti della , e sorto a seguito del Pt_1 CP_1
pagamento da questa ricevuto dalla società assicuratrice (COFACE); per non aver analizzato l'inadempimento della agli obblighi derivanti dal rapporto gestorio intercorso tra le parti per CP_1
i rimborsi dei pedaggi autostradali. Con il quarto motivo d'appello, poi, ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, il quale, travisando l'ordine cronologico dei fatti, aveva affermato che l'esecuzione era iniziata prima che la avesse CP_1 contezza dell'esistenza dei controcrediti vantati dalla rigettando così erroneamente la Pt_1 propria domanda di risarcimento del danno per carenza dell'elemento soggettivo. Con il quinto motivo di appello, ha ulteriormente rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per non avere correttamente individuato il momento in cui era divenuto esigibile l'obbligo restitutorio, in capo alla
, della somma di € 20.000,00 (versata dalla a titolo di deposito cauzionale). Infine, CP_1 Pt_1
con il sesto motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c., rilevando che il Giudice di prime cure, nonostante la reciproca soccombenza, non aveva compensato le spese di lite.
Costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente il 21.11.2019, la CP_1
chiedeva il rigetto dell'appello, poiché inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 18.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 Preliminarmente, va osservato che deve ritenersi coperto da giudicato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla e volta ad ottenere l'accertamento di ulteriori CP_1
crediti nei confronti della in quanto su tale statuizione (capo n. 4 della sentenza gravata) Pt_1
non risulta proposto gravame, né con appello principale, né con quello incidentale da parte dell'appellata.
Passando all'esame dei motivi di appello, la con la prima censura, ha contestato Pt_1
l'omessa valutazione da parte del primo giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della , da essa formulata con la memoria n. 3 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e reiterata CP_1
con la comparsa conclusionale. In particolare, la società appellante ha evidenziato che dal documento nominato “rendiconto di gestione”, depositato dalla unitamente alla seconda CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., emergeva che l'appellata aveva incassato dalla compagnia di assicurazione Coface, a copertura dell'inadempimento di essa appellante, la somma di € 32.000,00, con la conseguenza che “il credito vantato dalla veniva ceduto alla COFACE, che veniva CP_1 surrogata nel credito per volontà del cedente, con la quietanza del 16/10/2012” (pag. 20 atto di appello). Per tali motivi, l'appellante rilevava che l'unica legittimata ad agire era la società assicuratrice e non più la . CP_1
Osserva la Corte che, sebbene il giudice di primo grado non si sia effettivamente pronunciato su tale eccezione, nondimeno il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va chiarito, in punto di diritto, che la surrogazione presuppone, quale elemento essenziale, il pagamento da parte di un terzo e il subentro di quest'ultimo nella qualità di creditore per volontà o della legge o del creditore. Il contratto di assicurazione di credito (ricorrente nell'ipotesi in esame), poi, non implica nessuna cessione del credito garantito, ma comporta la surroga dell'assicuratore nei diritti di credito dell'assicurato, in caso di riscossione dell'indennità assicurativa;
tuttavia, essa non opera in via automatica per effetto del pagamento dell'indennità, ma postula che l'assicuratore si attivi per l'esercizio dei diritti derivanti dalla surrogazione, operando l'efficacia della surrogazione solo da tale momento. Diversamente, in caso di inerzia dell'assicuratore, il creditore originario può agire direttamente nei confronti del debitore.
Nella fattispecie in esame, la surrogazione della COFACE nel credito della è stata CP_1
indicata nella quietanza di pagamento inviata dalla creditrice alla società assicuratrice in data
16.10.2012.
In aderenza alle caratteristiche dell'istituto, nella suddetta quietanza, la precisava che “da CP_1
parte nostra [della ] rimaniamo impegnati a proseguire nelle procedure di recupero CP_1
intraprese ed a fornirVi, ove intendiate procedere direttamente nei confronti della Ditta debitrice, quanto necessario per l'esercizio di tutte le azioni che riterrete opportune per il recupero del
5 credito. Vi confermiamo inoltre che tutto quanto andrete od andremo ad incassare dal debitore, suoi eventuali garanti o terzi, anche attraverso procedure giudiziarie, rimarrà esclusivamente da Voi acquisito o da acquisire nella percentuale prevista dalle Condizioni di Polizza. In caso di recupero da noi effettuato, provvederemo ad accreditarVi l'importo di Vostra competenza entro 15 giorni dall'avvenuto incasso”.
Orbene, risulta dagli atti che l'accertamento del credito per cui si procede in via esecutiva era stato certamente azionato dalla nei confronti della debitrice prima del pagamento e CP_1 Pt_1
della surrogazione, atteso che il decreto ingiuntivo opposto n. 5521 era stato emesso in data
4.9.2012, ossia prima della quietanza e della dichiarazione di surroga (avvenute il 16.10.2012).
era, quindi, legittimata a proseguire le azioni già intraprese e ad avviare sulla base delle CP_1 stesse le successive procedure esecutive, giustificandosi solo in tal modo l'espresso impegno a riversare all'assicurazione le somme eventualmente incassate dal debitore, salva l'ipotesi - non verificatasi nella specie - in cui l'assicurazione manifestasse l'intenzione di attivarsi direttamente per il recupero del credito.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che: “La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione” (in tal senso da ultimo, Cass., 18016/2018).
Con il secondo motivo di appello la ha contestato l'omessa pronuncia sulla richiesta di Pt_1 decurtazione, dalle somme di cui era debitrice, dell'importo di € 32.000,00 versati dalla COFACE alla , a copertura dell'inadempimento della in esecuzione della polizza assicurativa. CP_1 Pt_1
In particolare, l'appellante ha chiarito che, sebbene la domanda sia stata formulata per la prima volta con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., la stessa era da ritenersi tempestiva poiché l'esistenza di tale credito era emerso dall'esame del rendiconto di gestione depositato dalla soltanto con la propria memoria istruttoria. Inoltre, ha evidenziato che, ad avvalorare la CP_1
fondatezza della propria domanda, deponeva, altresì, il riconoscimento della Fitalog, espresso nelle proprie memorie istruttorie, di voler procedere allo storno del predetto importo.
La Corte, anche con riferimento a tale doglianza, rileva che, sebbene il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi, il motivo è infondato e va rigettato.
In proposito giova innanzitutto riportarsi alle argomentazioni già esplicitate nell'esame del primo motivo di appello circa la natura e l'efficacia della surroga dell'assicuratore nel credito assicurato.
6 Inoltre, non può non osservarsi che la è estranea al rapporto di assicurazione e, pertanto, Pt_1 non può qualificarsi creditrice dell'importo versato dalla società assicuratrice alla in ragione CP_1 del suo inadempimento, opponendo in compensazione l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa da parte della rispetto al suo debito nei confronti della stessa, pretendendo di CP_1
non essere tenuta al relativo pagamento, senza fornire la prova (non offerta nel caso di specie) di avere a sua volta corrisposto la suddetta somma direttamente all'assicurazione.
Nella fattispecie in esame, peraltro, risulta dagli atti che la compagnia di assicurazione Coface non si è attivata per surrogarsi nel credito assicurato, lasciando che il suo recupero venisse effettuato dalla creditrice;
ciò implica che la debitrice anche delle somme riscosse CP_1 Pt_1 mediante l'attivazione dell'assicurazione, è comunque tenuta al pagamento, salvo l'obbligo dell'assicurata di riversare quanto riscosso alla compagnia assicuratrice, il che esclude CP_1
anche un ingiustificato arricchimento della società creditrice.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della , in relazione CP_1
alla quale, già in primo grado, aveva dedotto che la non aveva eseguito diligentemente la CP_1 propria prestazione, oggetto del rapporto gestorio, consistente nell'incassare i bonus di cui era creditrice la nel versare quanto incassato e nel redigere periodicamente la rendicontazione Pt_1 dell'attività svolta. In riferimento a quest'ultima omissione, ha evidenziato come la avesse CP_1 dato conto dell'attività svolta soltanto nel corso del giudizio con il deposito del rendiconto nei termini delle memorie istruttorie, con rilevanza delle inadempienze anche ai fini della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Anche tale motivo di appello è fondato in relazione alla contestazione relativa all'omessa pronuncia sul punto;
né può ritenersi che la statuizione su tale domanda sia inclusa nel capo 3.2 della motivazione della sentenza, con il quale il Tribunale ha rigettato “le ulteriori domande risarcitorie svolte dall'opponente” rinviando alle argomentazioni svolte al capo precedente. Nel capo 3.1, infatti, il Tribunale ha deliberato il rigetto delle domande risarcitorie riferite all'abuso della procedura esecutiva ritenendo non sussistente il necessario elemento soggettivo;
tale motivazione, tuttavia, non ha nessuna attinenza con la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale in esame.
Nondimeno il motivo, come i precedenti due, è infondato e va rigettato.
La domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della , da qualificare come CP_2
eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., attiene chiaramente a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, considerato che investe la valutazione della diligenza della CP_1 nell'esecuzione del rapporto gestorio intercorso tra le parti, il quale nella ricostruzione dell'odierna
7 appellante si sarebbe concluso il 31.1.2015 (cfr. pag. 32 atto di appello). Trattandosi di fatti estintivi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo (in quanto tutti antecedenti al gennaio
2015) - come rilevato anche dal Tribunale al punto 3.3 della motivazione espressa in relazione ad altra domanda - avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ossia nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo azionato nella procedura in esame o, al più, in un autonomo giudizio di merito.
Con il quarto motivo di appello, la si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 il Tribunale, travisando l'ordine cronologico dei fatti ed affermando erroneamente che l'esecuzione intrapresa dalla fosse iniziata prima che quest'ultima avesse avuto contezza della sussistenza CP_1
dei controcrediti della ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivato Pt_1 dall'abuso del processo esecutivo, ravvisando la mancanza dell'elemento soggettivo. L'appellante, al riguardo, ha evidenziato che la conosceva i controcrediti della quanto meno dal CP_1 Pt_1
9.11.2013, data in cui emetteva note di credito in favore dell'appellante per l'importo rilevante di €
52.929,01 e che, quindi, al momento dell'iscrizione del pignoramento (16.9.2014) era perfettamente a conoscenza dell'insussistenza di buona parte dei crediti vantati nella procedura monitoria. Ha precisato che il fermo dei tre automezzi per circa 27 mesi “ha gravemente pregiudicato l'attività economica e l'immagine creditizia dell'appellante” (pag. 28 atto di appello), chiedendo il risarcimento sia del danno patrimoniale, sub specie di danno emergente (deprezzamento mezzi, costi gestione) e di lucro cessante (mancato uso a fini produttivi), sia del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla trascrizione del pignoramento.
Il motivo è infondato e va rigettato, pur dovendo sorreggere la motivazione su un'argomentazione diversa da quella fornita dal primo giudice. Ritiene, infatti, la Corte che nella specie la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non possa trovare accoglimento per difetto della prova del danno.
Giova premettere in linea generale che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da un fatto illecito altrui ha l'onere di allegare puntualmente e provare il danno subito;
tale principio soccorre anche ove la parte rivendichi un danno non patrimoniale, il quale, seppure dimostrabile per presunzioni, non può essere ritenuto in re ipsa (cfr. Cass., 11269/2018;
Cass. 20987/2007).
Orbene, in relazione al danno patrimoniale, la ha chiesto innanzi tutto il risarcimento del Pt_1
danno emergente derivante dal deprezzamento dei beni e dai costi di gestione sostenuti per i premi delle polizze r.c.a. e del bollo.
Osserva la Corte che il fermo degli autoveicoli non comporta di per sé nessun deprezzamento dei beni, che, anzi, non avendo circolato, non sono stati sottoposti alla normale usura: era, quindi, onere
8 dell'appellante specificare in cosa sia consistito il dedotto deprezzamento, fornendo adeguata prova delle caratteristiche specifiche degli automezzi e della differenza di valore tra il momento del sequestro e quello del dissequestro. Il costo delle polizze r.c.a. e del bollo, poi, non integra una lesione patrimoniale sofferta a causa del sequestro, atteso che, anche in assenza di siffatto vincolo, la avrebbe dovuto sostenere i relativi costi per la circolazione dei veicoli;
anzi, il Pt_1
pignoramento eseguito le avrebbe consentito di sospendere le assicurazioni evitando il relativo costo.
Con riferimento al risarcimento per lucro cessante, l'appellante ha chiesto il danno subito per la mancata circolazione degli automezzi a fini produttivi, ancorandone la quantificazione in via principale a non meglio precisate “indagini di mercato” ovvero alla luce del raffronto dei dati di bilancio.
Va innanzitutto osservato, che a fronte della generica deduzione del “mancato uso dei mezzi pignorati a fini produttivi” era onere dell'appellante dedurre e dimostrare che al momento del pignoramento tutti i mezzi in suo possesso erano utilizzati per fini produttivi e l'entità delle commesse in essere, ovvero che, a causa dell'inutilizzabilità dei mezzi pignorati, aveva dovuto rinunciare a commesse pervenute nelle more del pignoramento. Nessuna di tali deduzioni è stata effettuata dalla nel giudizio di primo grado e ancor meno in quello di appello, con la Pt_1
conseguenza che la società appellante non ha dimostrato che i mezzi sequestrati sono stati effettivamente sottratti alla loro funzione produttiva, risultando, quindi, di fatto ancorato il risarcimento alla mancata circolazione in sé dei mezzi, in contrasto con i generali principi in tema di onere di allegazione e prova.
Anche la quantificazione del danno prospettata dall'appellante risulta non condivisibile, difettando, quindi, nella specie non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della sua entità, non ricavabile sulla base degli elementi in atti neppure da giudice in via equitativa.
Del tutto generico e astratto è, infatti, l'invocato “criterio delle indagini di mercato”, rispetto al quale l'appellante non ha neppure addotto specifiche indicazioni o prodotto documenti idonei a chiarire quale sia il mercato di riferimento e l'andamento dello stesso per consentire una comparazione tra l'asserito danno e l'andamento concreto ed effettivo del mercato.
Parimenti inutilizzabile, per valutare il danno subito alla produttività a causa del sequestro, è il criterio alternativo desunto dai dati di bilancio, pure invocato dall'appellante.
Esso, infatti, seppure astrattamente idoneo, non è in concreto utilizzabile per la carenza della documentazione prodotta dalla società appellante: la infatti, per dimostrare la sussistenza Pt_1
del danno alla produttività verificatosi a seguito del pignoramento del 2014 ha depositato esclusivamente i bilanci relativi all'anno 2011 e all'anno 2015. Tali documenti non forniscono una
9 rappresentazione completa e progressiva dell'andamento degli affari al momento del pignoramento e a quello successivo, atteso che i dati contabili relativi al 2011 non consentono di verificare che quella fosse la produttività aziendale anche al momento del pignoramento (nel 2014) e di escludere che vi fosse già stata una contrazione;
parimenti, il solo dato del 2015 non consente di ascrivere l'eventuale riduzione del fatturato al sequestro, non dimostrando la produttività aziendale successiva al dissequestro dei mezzi. In altri termini i due soli bilanci depositati non consentono di ricondurre i minori incassi all'eseguito pignoramento, in mancanza di ulteriori prove in tal senso.
Quanto al danno non patrimoniale, consistente nel danno all'immagine, l'appellante ha dedotto che lo stesso sarebbe derivato dalla trascrizione del pignoramento, contravvenendo anche sul punto all'onere di allegazione e prova, su di essa gravante, in ordine alla sussistenza del danno lamentato, invocando di fatto un danno in re ipsa.
Peraltro, in grado di appello la non ha riproposto le istanze istruttorie disattese dal Pt_1
giudice di prime cure.
Con il quinto motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della sentenza nel punto in Pt_1
cui ha rigettato la domanda di compensazione dei crediti vantati dalla con il proprio credito CP_1
alla restituzione della cauzione di € 20.000,00, ritenendo erroneamente che il diritto alla restituzione fosse divenuto esigibile prima della formazione del titolo esecutivo. In particolare, ha affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che l'esigibilità della cauzione era da collocare non già al momento della sua ricezione da parte della (17.1.2011), bensì al termine del rapporto CP_1 gestorio da collocarsi nel gennaio 2015, data dell'ultima fattura emessa dalla . CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di restituzione della somma versata a titolo di cauzione alla poiché trattasi di richiesta preclusa in sede di opposizione CP_1 all'esecuzione in quanto attinente a fatti sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo. A dimostrazione di ciò, il Tribunale ha rilevato come tale domanda fosse stata già avanzata nel giudizio opposizione al D.I. e, in tale sede, rigettata dal giudice poiché era stata formulata una volta maturate le preclusioni istruttorie. Osserva questa Corte che trattandosi effettivamente di credito maturato, secondo la ricostruzione stessa della nel gennaio 2015, l'appellante, al fine di far Pt_1
valere le sue ragioni e censurare la valutazione di tardività del deposito documentale in sede di formazione del titolo esecutivo pronunciata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto impugnare tale sentenza, cosa che non risulta avvenuta nella specie.
Come correttamente rilevato anche dal primo giudice, quindi, non è possibile far valere in sede di opposizione all'esecuzione fatti estintivi del credito maturati anteriormente al suo accertamento.
10 Con il sesto motivo di appello, infine, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c., atteso che, nonostante la reciproca soccombenza, le spese di lite non sono state compensate e sono state invece poste interamente a suo carico.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Sebbene, in ipotesi di soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, c.p.c. preveda non l'obbligo, ma la possibilità della compensazione integrale o parziale delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca per la proposizione di una pluralità di domande contrapposte (Cass., 20888/2018), nel caso di specie la condanna integrale della società opponente al pagamento risulta non rispondente all'esito complessivo del giudizio.
Ed infatti, nel primo grado di giudizio le domande contrapposte di opponente ed opposta sono state interamente rigettate e l'esecuzione è proseguita per la somma di molto inferiore risultata dovuta all'opposta. Ritiene, quindi, la Corte che alla luce dell'esito complessivo risultava più equa e corretta una compensazione parziale delle spese di lite, con condanna dell'opponente (pure in minima parte soccombente) al pagamento di parte delle stesse.
Nel presente grado di giudizio, poi, l'appello è stato rigettato con riferimento a tutti i motivi di merito proposti (ben 5) ed è stato accolto solo per la parte relativa alle spese di lite.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, ritiene, quindi, la Corte che per entrambi i gradi di giudizio vada effettuata una compensazione delle spese di lite per ½ e il restante ½ segue la soccombenza dell'appellante liquidata, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
nell'importo di cui al dispositivo nel valore minimo dello scaglione di Controparte_1
riferimento (cause di valore indeterminabile) sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione, per il presente grado di appello, della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1835/2019 Parte_1
pubblicata il 21.6.2019, nei confronti della ogni ulteriore istanza Controparte_1 disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta nel merito l'appello proposto da confermando il capo 1 Parte_1
della sentenza impugnata;
2) in riforma del capo 2), compensa per ½ le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante al pagamento della restante metà, in Parte_1 favore dell'appellata che si liquidano per il primo grado di giudizio in € Controparte_1
11 1.900,00 e per il presente grado di appello in € 1.750,00 per compensi professionali, per entrambi i gradi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3880/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1835/2019 pubblicata il 21.6.2019, introitato in decisione in data 18.9.2024 e vertente:
TRA
(P. IV ), in persona del suo Parte_1 P.IV_1
amministratore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ENRICO RAGONE (c.f. ) e C.F._1
ANDREA RAGONE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._2
studio, in Napoli alla via Ferrara n. 20;
APPELLANTE
E
P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, dagli avv.ti
GIOVANNA GARRONE (c.f. e ALBERTO RIZZO (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla C.F._4
via Domenico Fontana n. 194;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, su ricorso della (d'ora innanzi “ ”), con Controparte_1 CP_1 decreto monitorio n. 5521/2012, ingiungeva all' (d'ora in poi ) Parte_1 Pt_1 il pagamento della somma di € 68.776,28 in favore della , quale corrispettivo per i servizi di CP_1
pagamento dei pedaggi autostradali forniti da questa alla società Pt_1
Avverso tale decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, proponeva opposizione la deducendo l'insussistenza dei crediti azionati in ragione di propri controcrediti che Pt_1 eccepiva in compensazione: in particolare, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva la compensazione con un proprio credito di € 94.883,61, maturato per somme incassate dalla CP_1 per suo conto a titolo di rimborso della c.d. “riduzione compensata” dei pedaggi autostradali, prevista dalla Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata n. 145 del
23.6.2012; con le memorie istruttorie, poi, sollevava l'eccezione di compensazione anche per l'ulteriore somma di € 20.000,00 versata a titolo di cauzione alla all'atto della stipula del CP_1
contratto di servizi e rivendicata in restituzione a seguito della risoluzione contrattuale.
In data 24.6.2014, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la CP_1
notificava alla il decreto ingiuntivo, dichiarato nelle more provvisoriamente esecutivo ex Pt_1
art. 648 c.p.c., con il pedissequo atto di precetto, intimando alla il pagamento dell'intera Pt_1 somma portata dal titolo, maggiorata dalle spese e competenze di cui al precetto, per l'importo complessivo di € 85.814,64; e, stante la mancata esecuzione spontanea, in data 16.9.2014, pignorava, per il valore complessivo di € 65.000,00, tre automezzi dell' (analiticamente Pt_1
individuati negli atti).
Nel frattempo, con sentenza n. 2807/2016 del 3.3.2016, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo, rigettava l'eccezione di compensazione della somma di €
20.000,00 corrisposta dalla alla a titolo di cauzione, ritenendo che il documento Pt_1 CP_1 prodotto a sostegno della stessa fosse stato depositato tardivamente “in quanto relativa ad un atto formatosi ed in possesso della parte già in epoca antecedente allo spirare del termine fissato per le produzioni documentali” e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento della , CP_1
nonché in parziale accoglimento della contrapposta eccezione di compensazione, revocava il decreto ingiuntivo n. 5521/2012 e, condannava la al pagamento in favore della della Pt_1 CP_1 minor somma di € 6.760,43.
All'esito di tale pronuncia, il debitore pignorato proponeva opposizione ex art. 615, 2° comma,
c.p.c. avverso l'esecuzione intrapresa, chiedendo lo svincolo dei tre autocarri, la sospensione del processo esecutivo e la dichiarazione di nullità dell'istanza di vendita, essendo venuto meno il titolo legittimante.
2 Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.12.2016, accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, alla luce della parziale rinuncia alla procedura stessa da parte della creditrice, disponeva la riduzione del pignoramento ad uno solo dei tre autocarri pignorati, con contestuale svincolo degli altri due, fissando, altresì, il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La con atto di citazione notificato l'8.2.2017, introduceva, quindi, il giudizio di merito Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, deducendo, a fondamento dell'opposizione, in primo luogo l'abuso del processo esecutivo da parte della - avviato per l'intera somma di cui al decreto CP_1
ingiuntivo, nella consapevolezza dei crediti vantati in compensazione dalla - con Pt_1
conseguente richiesta di accertamento del danno subito, patrimoniale e non, sub specie di danno emergente e di lucro cessante, di compensazione del controcredito così accertato con il credito residuo posto a base del pignoramento e di condanna della al pagamento dell'eccedenza CP_1
residua, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Chiedeva, altresì, di accertare la compensazione dei crediti vantati dal creditore pignorante con il proprio controcredito di € 20.000,00, quale restituzione del deposito cauzionale in favore di (come da dichiarazione di ricezione della CP_1 somma in atti del 17.1.2011), già richiesto nell'opposizione a decreto ingiuntivo e non concesso per tardiva produzione documentale. Deduceva, infine, l'inadempimento della agli obblighi CP_1
gestori cui era tenuta in relazione al servizio di recupero dei pedaggi autostradali, con condanna di quest'ultima all'esibizione del rendiconto di gestione e al pagamento del danno derivante dalla mancata riscossione delle somme di cui era creditrice.
Costituendosi, la chiedeva il rigetto delle avverse richieste e spiegava domanda CP_1 riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento della somma ulteriore di € 22.711,43, a fronte della fornitura di servizi di cui alle fatture depositate unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza n. 1835/2019, pubblicata il 21.6.2019, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ordinanza impugnata nella parte in cui accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare e condannava l'opponente al pagamento nei confronti della delle spese di lite. In particolare, il primo giudice dichiarava infondata la CP_1
domanda di risarcimento del danno per abuso della procedura esecutiva e ingiusta sottoposizione degli autocarri al pignoramento, ritenendo carente nella fattispecie in esame il necessario elemento soggettivo, rilevando che dagli atti di causa emergeva che la , al momento dell'iscrizione a CP_1
ruolo della procedura esecutiva, non era a conoscenza dei controcrediti eccepiti in compensazione dalla essendo maturati solo nel corso della procedura esecutiva. Inoltre, sul presupposto Pt_1 che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile far valere solamente i fatti modificativi o
3 estintivi della pretesa creditoria intervenuti successivamente alla formazione del titolo giudiziale, rigettava, altresì, l'eccezione di compensazione fondata sul credito di € 20.000,00, evidenziando che esso era stato già fatto valere davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e da questi rigettato per tardività della prova documentale. Rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta dalla , rilevando sul punto che in sede di opposizione all'esecuzione non è CP_1 possibile, attraverso una domanda riconvenzionale, estendere “la cognizione indefinitamente ad ulteriori rapporti di dare ed avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra creditore
e debitore” (pag. 4 sentenza appellata). Infine, stante la soccombenza di parte opponente, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e la condannava al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, la società ha Pt_1
proposto appello, lamentando plurimi vizi di omessa pronuncia - articolati in tre diversi motivi di impugnazione - e in particolare: per non essersi il primo giudice pronunciato sulle eccezioni, già sollevate in primo grado, inerenti al difetto di legittimazione attiva della , la quale aveva CP_1
ceduto il proprio credito alla società Coface;
per non essersi pronunciato sulla sussistenza di un controcredito di € 32.000,00, vantato dalla nei confronti della , e sorto a seguito del Pt_1 CP_1
pagamento da questa ricevuto dalla società assicuratrice (COFACE); per non aver analizzato l'inadempimento della agli obblighi derivanti dal rapporto gestorio intercorso tra le parti per CP_1
i rimborsi dei pedaggi autostradali. Con il quarto motivo d'appello, poi, ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, il quale, travisando l'ordine cronologico dei fatti, aveva affermato che l'esecuzione era iniziata prima che la avesse CP_1 contezza dell'esistenza dei controcrediti vantati dalla rigettando così erroneamente la Pt_1 propria domanda di risarcimento del danno per carenza dell'elemento soggettivo. Con il quinto motivo di appello, ha ulteriormente rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per non avere correttamente individuato il momento in cui era divenuto esigibile l'obbligo restitutorio, in capo alla
, della somma di € 20.000,00 (versata dalla a titolo di deposito cauzionale). Infine, CP_1 Pt_1
con il sesto motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c., rilevando che il Giudice di prime cure, nonostante la reciproca soccombenza, non aveva compensato le spese di lite.
Costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente il 21.11.2019, la CP_1
chiedeva il rigetto dell'appello, poiché inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 18.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 Preliminarmente, va osservato che deve ritenersi coperto da giudicato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla e volta ad ottenere l'accertamento di ulteriori CP_1
crediti nei confronti della in quanto su tale statuizione (capo n. 4 della sentenza gravata) Pt_1
non risulta proposto gravame, né con appello principale, né con quello incidentale da parte dell'appellata.
Passando all'esame dei motivi di appello, la con la prima censura, ha contestato Pt_1
l'omessa valutazione da parte del primo giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della , da essa formulata con la memoria n. 3 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e reiterata CP_1
con la comparsa conclusionale. In particolare, la società appellante ha evidenziato che dal documento nominato “rendiconto di gestione”, depositato dalla unitamente alla seconda CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., emergeva che l'appellata aveva incassato dalla compagnia di assicurazione Coface, a copertura dell'inadempimento di essa appellante, la somma di € 32.000,00, con la conseguenza che “il credito vantato dalla veniva ceduto alla COFACE, che veniva CP_1 surrogata nel credito per volontà del cedente, con la quietanza del 16/10/2012” (pag. 20 atto di appello). Per tali motivi, l'appellante rilevava che l'unica legittimata ad agire era la società assicuratrice e non più la . CP_1
Osserva la Corte che, sebbene il giudice di primo grado non si sia effettivamente pronunciato su tale eccezione, nondimeno il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va chiarito, in punto di diritto, che la surrogazione presuppone, quale elemento essenziale, il pagamento da parte di un terzo e il subentro di quest'ultimo nella qualità di creditore per volontà o della legge o del creditore. Il contratto di assicurazione di credito (ricorrente nell'ipotesi in esame), poi, non implica nessuna cessione del credito garantito, ma comporta la surroga dell'assicuratore nei diritti di credito dell'assicurato, in caso di riscossione dell'indennità assicurativa;
tuttavia, essa non opera in via automatica per effetto del pagamento dell'indennità, ma postula che l'assicuratore si attivi per l'esercizio dei diritti derivanti dalla surrogazione, operando l'efficacia della surrogazione solo da tale momento. Diversamente, in caso di inerzia dell'assicuratore, il creditore originario può agire direttamente nei confronti del debitore.
Nella fattispecie in esame, la surrogazione della COFACE nel credito della è stata CP_1
indicata nella quietanza di pagamento inviata dalla creditrice alla società assicuratrice in data
16.10.2012.
In aderenza alle caratteristiche dell'istituto, nella suddetta quietanza, la precisava che “da CP_1
parte nostra [della ] rimaniamo impegnati a proseguire nelle procedure di recupero CP_1
intraprese ed a fornirVi, ove intendiate procedere direttamente nei confronti della Ditta debitrice, quanto necessario per l'esercizio di tutte le azioni che riterrete opportune per il recupero del
5 credito. Vi confermiamo inoltre che tutto quanto andrete od andremo ad incassare dal debitore, suoi eventuali garanti o terzi, anche attraverso procedure giudiziarie, rimarrà esclusivamente da Voi acquisito o da acquisire nella percentuale prevista dalle Condizioni di Polizza. In caso di recupero da noi effettuato, provvederemo ad accreditarVi l'importo di Vostra competenza entro 15 giorni dall'avvenuto incasso”.
Orbene, risulta dagli atti che l'accertamento del credito per cui si procede in via esecutiva era stato certamente azionato dalla nei confronti della debitrice prima del pagamento e CP_1 Pt_1
della surrogazione, atteso che il decreto ingiuntivo opposto n. 5521 era stato emesso in data
4.9.2012, ossia prima della quietanza e della dichiarazione di surroga (avvenute il 16.10.2012).
era, quindi, legittimata a proseguire le azioni già intraprese e ad avviare sulla base delle CP_1 stesse le successive procedure esecutive, giustificandosi solo in tal modo l'espresso impegno a riversare all'assicurazione le somme eventualmente incassate dal debitore, salva l'ipotesi - non verificatasi nella specie - in cui l'assicurazione manifestasse l'intenzione di attivarsi direttamente per il recupero del credito.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che: “La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione” (in tal senso da ultimo, Cass., 18016/2018).
Con il secondo motivo di appello la ha contestato l'omessa pronuncia sulla richiesta di Pt_1 decurtazione, dalle somme di cui era debitrice, dell'importo di € 32.000,00 versati dalla COFACE alla , a copertura dell'inadempimento della in esecuzione della polizza assicurativa. CP_1 Pt_1
In particolare, l'appellante ha chiarito che, sebbene la domanda sia stata formulata per la prima volta con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., la stessa era da ritenersi tempestiva poiché l'esistenza di tale credito era emerso dall'esame del rendiconto di gestione depositato dalla soltanto con la propria memoria istruttoria. Inoltre, ha evidenziato che, ad avvalorare la CP_1
fondatezza della propria domanda, deponeva, altresì, il riconoscimento della Fitalog, espresso nelle proprie memorie istruttorie, di voler procedere allo storno del predetto importo.
La Corte, anche con riferimento a tale doglianza, rileva che, sebbene il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi, il motivo è infondato e va rigettato.
In proposito giova innanzitutto riportarsi alle argomentazioni già esplicitate nell'esame del primo motivo di appello circa la natura e l'efficacia della surroga dell'assicuratore nel credito assicurato.
6 Inoltre, non può non osservarsi che la è estranea al rapporto di assicurazione e, pertanto, Pt_1 non può qualificarsi creditrice dell'importo versato dalla società assicuratrice alla in ragione CP_1 del suo inadempimento, opponendo in compensazione l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa da parte della rispetto al suo debito nei confronti della stessa, pretendendo di CP_1
non essere tenuta al relativo pagamento, senza fornire la prova (non offerta nel caso di specie) di avere a sua volta corrisposto la suddetta somma direttamente all'assicurazione.
Nella fattispecie in esame, peraltro, risulta dagli atti che la compagnia di assicurazione Coface non si è attivata per surrogarsi nel credito assicurato, lasciando che il suo recupero venisse effettuato dalla creditrice;
ciò implica che la debitrice anche delle somme riscosse CP_1 Pt_1 mediante l'attivazione dell'assicurazione, è comunque tenuta al pagamento, salvo l'obbligo dell'assicurata di riversare quanto riscosso alla compagnia assicuratrice, il che esclude CP_1
anche un ingiustificato arricchimento della società creditrice.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della , in relazione CP_1
alla quale, già in primo grado, aveva dedotto che la non aveva eseguito diligentemente la CP_1 propria prestazione, oggetto del rapporto gestorio, consistente nell'incassare i bonus di cui era creditrice la nel versare quanto incassato e nel redigere periodicamente la rendicontazione Pt_1 dell'attività svolta. In riferimento a quest'ultima omissione, ha evidenziato come la avesse CP_1 dato conto dell'attività svolta soltanto nel corso del giudizio con il deposito del rendiconto nei termini delle memorie istruttorie, con rilevanza delle inadempienze anche ai fini della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Anche tale motivo di appello è fondato in relazione alla contestazione relativa all'omessa pronuncia sul punto;
né può ritenersi che la statuizione su tale domanda sia inclusa nel capo 3.2 della motivazione della sentenza, con il quale il Tribunale ha rigettato “le ulteriori domande risarcitorie svolte dall'opponente” rinviando alle argomentazioni svolte al capo precedente. Nel capo 3.1, infatti, il Tribunale ha deliberato il rigetto delle domande risarcitorie riferite all'abuso della procedura esecutiva ritenendo non sussistente il necessario elemento soggettivo;
tale motivazione, tuttavia, non ha nessuna attinenza con la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale in esame.
Nondimeno il motivo, come i precedenti due, è infondato e va rigettato.
La domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della , da qualificare come CP_2
eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., attiene chiaramente a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, considerato che investe la valutazione della diligenza della CP_1 nell'esecuzione del rapporto gestorio intercorso tra le parti, il quale nella ricostruzione dell'odierna
7 appellante si sarebbe concluso il 31.1.2015 (cfr. pag. 32 atto di appello). Trattandosi di fatti estintivi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo (in quanto tutti antecedenti al gennaio
2015) - come rilevato anche dal Tribunale al punto 3.3 della motivazione espressa in relazione ad altra domanda - avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ossia nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo azionato nella procedura in esame o, al più, in un autonomo giudizio di merito.
Con il quarto motivo di appello, la si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 il Tribunale, travisando l'ordine cronologico dei fatti ed affermando erroneamente che l'esecuzione intrapresa dalla fosse iniziata prima che quest'ultima avesse avuto contezza della sussistenza CP_1
dei controcrediti della ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivato Pt_1 dall'abuso del processo esecutivo, ravvisando la mancanza dell'elemento soggettivo. L'appellante, al riguardo, ha evidenziato che la conosceva i controcrediti della quanto meno dal CP_1 Pt_1
9.11.2013, data in cui emetteva note di credito in favore dell'appellante per l'importo rilevante di €
52.929,01 e che, quindi, al momento dell'iscrizione del pignoramento (16.9.2014) era perfettamente a conoscenza dell'insussistenza di buona parte dei crediti vantati nella procedura monitoria. Ha precisato che il fermo dei tre automezzi per circa 27 mesi “ha gravemente pregiudicato l'attività economica e l'immagine creditizia dell'appellante” (pag. 28 atto di appello), chiedendo il risarcimento sia del danno patrimoniale, sub specie di danno emergente (deprezzamento mezzi, costi gestione) e di lucro cessante (mancato uso a fini produttivi), sia del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla trascrizione del pignoramento.
Il motivo è infondato e va rigettato, pur dovendo sorreggere la motivazione su un'argomentazione diversa da quella fornita dal primo giudice. Ritiene, infatti, la Corte che nella specie la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non possa trovare accoglimento per difetto della prova del danno.
Giova premettere in linea generale che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da un fatto illecito altrui ha l'onere di allegare puntualmente e provare il danno subito;
tale principio soccorre anche ove la parte rivendichi un danno non patrimoniale, il quale, seppure dimostrabile per presunzioni, non può essere ritenuto in re ipsa (cfr. Cass., 11269/2018;
Cass. 20987/2007).
Orbene, in relazione al danno patrimoniale, la ha chiesto innanzi tutto il risarcimento del Pt_1
danno emergente derivante dal deprezzamento dei beni e dai costi di gestione sostenuti per i premi delle polizze r.c.a. e del bollo.
Osserva la Corte che il fermo degli autoveicoli non comporta di per sé nessun deprezzamento dei beni, che, anzi, non avendo circolato, non sono stati sottoposti alla normale usura: era, quindi, onere
8 dell'appellante specificare in cosa sia consistito il dedotto deprezzamento, fornendo adeguata prova delle caratteristiche specifiche degli automezzi e della differenza di valore tra il momento del sequestro e quello del dissequestro. Il costo delle polizze r.c.a. e del bollo, poi, non integra una lesione patrimoniale sofferta a causa del sequestro, atteso che, anche in assenza di siffatto vincolo, la avrebbe dovuto sostenere i relativi costi per la circolazione dei veicoli;
anzi, il Pt_1
pignoramento eseguito le avrebbe consentito di sospendere le assicurazioni evitando il relativo costo.
Con riferimento al risarcimento per lucro cessante, l'appellante ha chiesto il danno subito per la mancata circolazione degli automezzi a fini produttivi, ancorandone la quantificazione in via principale a non meglio precisate “indagini di mercato” ovvero alla luce del raffronto dei dati di bilancio.
Va innanzitutto osservato, che a fronte della generica deduzione del “mancato uso dei mezzi pignorati a fini produttivi” era onere dell'appellante dedurre e dimostrare che al momento del pignoramento tutti i mezzi in suo possesso erano utilizzati per fini produttivi e l'entità delle commesse in essere, ovvero che, a causa dell'inutilizzabilità dei mezzi pignorati, aveva dovuto rinunciare a commesse pervenute nelle more del pignoramento. Nessuna di tali deduzioni è stata effettuata dalla nel giudizio di primo grado e ancor meno in quello di appello, con la Pt_1
conseguenza che la società appellante non ha dimostrato che i mezzi sequestrati sono stati effettivamente sottratti alla loro funzione produttiva, risultando, quindi, di fatto ancorato il risarcimento alla mancata circolazione in sé dei mezzi, in contrasto con i generali principi in tema di onere di allegazione e prova.
Anche la quantificazione del danno prospettata dall'appellante risulta non condivisibile, difettando, quindi, nella specie non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della sua entità, non ricavabile sulla base degli elementi in atti neppure da giudice in via equitativa.
Del tutto generico e astratto è, infatti, l'invocato “criterio delle indagini di mercato”, rispetto al quale l'appellante non ha neppure addotto specifiche indicazioni o prodotto documenti idonei a chiarire quale sia il mercato di riferimento e l'andamento dello stesso per consentire una comparazione tra l'asserito danno e l'andamento concreto ed effettivo del mercato.
Parimenti inutilizzabile, per valutare il danno subito alla produttività a causa del sequestro, è il criterio alternativo desunto dai dati di bilancio, pure invocato dall'appellante.
Esso, infatti, seppure astrattamente idoneo, non è in concreto utilizzabile per la carenza della documentazione prodotta dalla società appellante: la infatti, per dimostrare la sussistenza Pt_1
del danno alla produttività verificatosi a seguito del pignoramento del 2014 ha depositato esclusivamente i bilanci relativi all'anno 2011 e all'anno 2015. Tali documenti non forniscono una
9 rappresentazione completa e progressiva dell'andamento degli affari al momento del pignoramento e a quello successivo, atteso che i dati contabili relativi al 2011 non consentono di verificare che quella fosse la produttività aziendale anche al momento del pignoramento (nel 2014) e di escludere che vi fosse già stata una contrazione;
parimenti, il solo dato del 2015 non consente di ascrivere l'eventuale riduzione del fatturato al sequestro, non dimostrando la produttività aziendale successiva al dissequestro dei mezzi. In altri termini i due soli bilanci depositati non consentono di ricondurre i minori incassi all'eseguito pignoramento, in mancanza di ulteriori prove in tal senso.
Quanto al danno non patrimoniale, consistente nel danno all'immagine, l'appellante ha dedotto che lo stesso sarebbe derivato dalla trascrizione del pignoramento, contravvenendo anche sul punto all'onere di allegazione e prova, su di essa gravante, in ordine alla sussistenza del danno lamentato, invocando di fatto un danno in re ipsa.
Peraltro, in grado di appello la non ha riproposto le istanze istruttorie disattese dal Pt_1
giudice di prime cure.
Con il quinto motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della sentenza nel punto in Pt_1
cui ha rigettato la domanda di compensazione dei crediti vantati dalla con il proprio credito CP_1
alla restituzione della cauzione di € 20.000,00, ritenendo erroneamente che il diritto alla restituzione fosse divenuto esigibile prima della formazione del titolo esecutivo. In particolare, ha affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che l'esigibilità della cauzione era da collocare non già al momento della sua ricezione da parte della (17.1.2011), bensì al termine del rapporto CP_1 gestorio da collocarsi nel gennaio 2015, data dell'ultima fattura emessa dalla . CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di restituzione della somma versata a titolo di cauzione alla poiché trattasi di richiesta preclusa in sede di opposizione CP_1 all'esecuzione in quanto attinente a fatti sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo. A dimostrazione di ciò, il Tribunale ha rilevato come tale domanda fosse stata già avanzata nel giudizio opposizione al D.I. e, in tale sede, rigettata dal giudice poiché era stata formulata una volta maturate le preclusioni istruttorie. Osserva questa Corte che trattandosi effettivamente di credito maturato, secondo la ricostruzione stessa della nel gennaio 2015, l'appellante, al fine di far Pt_1
valere le sue ragioni e censurare la valutazione di tardività del deposito documentale in sede di formazione del titolo esecutivo pronunciata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto impugnare tale sentenza, cosa che non risulta avvenuta nella specie.
Come correttamente rilevato anche dal primo giudice, quindi, non è possibile far valere in sede di opposizione all'esecuzione fatti estintivi del credito maturati anteriormente al suo accertamento.
10 Con il sesto motivo di appello, infine, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c., atteso che, nonostante la reciproca soccombenza, le spese di lite non sono state compensate e sono state invece poste interamente a suo carico.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Sebbene, in ipotesi di soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, c.p.c. preveda non l'obbligo, ma la possibilità della compensazione integrale o parziale delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca per la proposizione di una pluralità di domande contrapposte (Cass., 20888/2018), nel caso di specie la condanna integrale della società opponente al pagamento risulta non rispondente all'esito complessivo del giudizio.
Ed infatti, nel primo grado di giudizio le domande contrapposte di opponente ed opposta sono state interamente rigettate e l'esecuzione è proseguita per la somma di molto inferiore risultata dovuta all'opposta. Ritiene, quindi, la Corte che alla luce dell'esito complessivo risultava più equa e corretta una compensazione parziale delle spese di lite, con condanna dell'opponente (pure in minima parte soccombente) al pagamento di parte delle stesse.
Nel presente grado di giudizio, poi, l'appello è stato rigettato con riferimento a tutti i motivi di merito proposti (ben 5) ed è stato accolto solo per la parte relativa alle spese di lite.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, ritiene, quindi, la Corte che per entrambi i gradi di giudizio vada effettuata una compensazione delle spese di lite per ½ e il restante ½ segue la soccombenza dell'appellante liquidata, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
nell'importo di cui al dispositivo nel valore minimo dello scaglione di Controparte_1
riferimento (cause di valore indeterminabile) sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione, per il presente grado di appello, della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1835/2019 Parte_1
pubblicata il 21.6.2019, nei confronti della ogni ulteriore istanza Controparte_1 disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta nel merito l'appello proposto da confermando il capo 1 Parte_1
della sentenza impugnata;
2) in riforma del capo 2), compensa per ½ le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante al pagamento della restante metà, in Parte_1 favore dell'appellata che si liquidano per il primo grado di giudizio in € Controparte_1
11 1.900,00 e per il presente grado di appello in € 1.750,00 per compensi professionali, per entrambi i gradi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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