Articolo 696 decies del Codice di procedura penale
Articolo 696 noniesArticolo 697
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31 ottobre 2017
Art. 696-decies. (( (Tutela dei terzi di buona fede). )) (( 1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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