Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, in presenza di una circolare attributiva di un determinato livello in relazione ad una certa professionalità, non è sindacabile in sede di legittimità, se non attraverso la specifica denunzia della violazione di un criterio ermeneutico o di un vizio logico o di motivazione, la valutazione della circolare medesima operata dal giudice del merito, che abbia escluso che la stessa, in quanto atto classificatorio emesso direttamente dalla società datrice di lavoro nell'esercizio del proprio potere di autorganizzazione, abbia un mero valore propositivo, e che sia comunque necessaria la individuazione, nell'attività in concreto svolta, dei requisiti previsti dal contratto collettivo per l'inquadramento nelle rispettive qualifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME DOPOPOL ITA NO010 1 2 /0 1 LA CORI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 21128/98 Dott. Mario PUTATURO DO Cron.2127 NATI Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCC I Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 06/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere - UFFICIO COME Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti. 300 S ENTENZA 25 GEN. 2001. P sul ricorso proposto da: 25 IL CANCELLIERE 11 FFSS SPA FERROVIE DELLO STAT O SOCIETA' DI TRASPORTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORE E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale Richiesta copia studio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato dal Sig. 2000 25 GEN 2001per diritti L. in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente per diritti L. 3000. contro dal Sig. 11 2/5 GEN 2001 LANCELLOTTI EGISTO, elettivamente do miciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende 2000 SPEDALIERE UFFICIO COPIE all'avvocato FABBRINI FABIO, giusta delega Richiesta copia esecutiva : 4028 unitamente da Sig. SPEDALIERE per diritti L. R -1- 11.197-2.91 IL CANCELLIERE in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 843/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/02/98 R.G.N. 41795/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TARTAGLIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IS OT, dipendente della spa Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio il 28.12.90, ha rivendicato l'inquadramento nel livello 8 del ccnl vigente all'epoca del suo rapporto di lavoro, per aver svolto funzioni di “interfaccia", con le stesse mansioni di "controller" di seconda, espressamente riconosciute dalle FS come inquadrabili in tale livello. Il Pretore, da lui adito, con ricorso del 2.3.93, ha accolto parzialmente la domanda riconoscendogli l'inquadramento dal 26.10.90, data della circolare che riconosceva al "controller" di seconda il liv.
8. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13.5.88, ha rigettato l'appello delle F.S. Preliminarmente, esso ha ritenuto la sostanziale identità delle figure di controller di secondo livello e di interfaccia. Ed infatti, con circolare del Direttore del Dipartimento Organizzazione del 26.10.90, con decorrenza dalla stessa la figura in questione, ha rilevato il Tribunale, è stata inquadrata nel liv.8 a livello di direzione centrale e di impianto di produzione. Tale riconoscimento era non solo propositivo. Le mansioni richieste dalla società per il controller di liv.8 sono esattamente quelle elencate nel ricorso, secondo il giudice d'appello. Il Tribunale rileva che la fattispecie non pone questioni di interpretazione di norme collettive esistendo una disposizione aziendale espressamente attributiva del livello in questione. La spa Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. Il sign. OT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 2103 cc;
con il secondo omessa e contraddittoria motivazione. Le censure per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente. Secondo la ricorrente è irrilevante che altri dipendenti svolgenti le medesime mansioni del OT fossero inquadrarti in liv.
8. L'accertamento doveva avvenire solo con la consolidata regola delle tre fasi: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte - individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo raffronto del risultato della prima indagine e dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda. L'esistenza di una circolare, con efficacia meramente propositiva, non poteva annullare il ricorso al predetto procedimento. Le censure, il cui nucleo essenziale è costituito da quanto sopra riportato, sono infondate. La ricorrente, a fronte dell'asserzione -centrale nella costruzione logico- giuridica della decisione del Tribunale- secondo cui nel caso di specie doveva prescindersi da questioni interpretative esistendo un atto classificatorio della professionalità in questione proveniente direttamente dal datore di lavoro, sostiene come, anche in tal caso, risulti ineludibile il predetto processo logico sulla base della contrattazione collettiva. E consapevole dell'ostacolo rappresentato da un legittimo atto classificatorio emesso da essa stessa, nell'esercizio del potere di autorganizzazione, riconnette, in contrapposizione alla valutazione operata dal giudice di merito, alla circolare un valore meramente propositivo, in tal modo sindacando, una interpretazione della efficacia dell'atto da parte dello stesso,inammissibilmente nella presente sede, in assenza di specifica denunzia della violazione di un criterio ermeneutico o di un vizio logico o di motivazione. Il ricorso va,quindi, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in ₤.23.000, oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma 6 ottobre 2000 Sele Give Il Consigliere es. Il Presidente • Concalo Sul Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Concelleria 25 GEN. 2001"ogai, PREMA IL LABORATORE CANCELLERIA T R O C DI BOLLO, DI , TASSA DELL'ART. 10 GNI SPESA POSTA 533 . IM N O DA SI 11-3-73 DA I SEN ESENTE PEGISTRO, E A E TTO G LEG DO LLA O A D