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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1304/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI C.F._1
SERGIO
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. RASI ELISA
pagina 1 di 7 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata in data 12/3/2024 dalla ricorrente
[...]
nell'ambito della quale la stessa chiedeva Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale nonché l'affidamento esclusivo dei figli minori, la previsione dell'obbligo in capo al Sig. di CP_1
corrispondere la somma mensile di 800,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, con spese straordinarie concordate congiuntamente da entrambi i genitori al 50%, nonché l'addebito della separazione al marito;
- vista la costituzione del convenuto in data Controparte_1
7/6/2024 il quale prevedeva una differente regolamentazione in relazione all'affidamento dei figli (chiedendo che gli stessi fossero affidati in via congiunta ai genitori) e all'ammontare del contributo al mantenimento degli stessi, pari a 400,00 euro.
- rilevato che all'udienza di comparizione del 10/7/2024 le parti riferivano di aver raggiunto un accordo e che pertanto il Giudice disponeva la trasformazione del giudizio da contenzioso a consensuale;
pagina 2 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 18/09/2024 sentenza di separazione consensuale n. 1364/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 3 di 7 “disporre l'affidamento condiviso figli minori ai genitori che si impegneranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo altresì un equilibrio e continuativo rapporto con entrambi i genitori e
conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Modena alla Via
Silvio Pellico n.58, alla signora , presso la quale i figli Parte_1
minori dimorano stabilmente;
stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimi e previa comunicazione alla
madre; stabilire che il padre corrisponda alla moglie un contributo mensile per il mantenimento della prole di € 400,00 complessivi (€ 200,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, sulla Postepay con iban n. [...],
oltre a concorrere al 50% alle spese straordinarie da sostenersi
pagina 4 di 7 nell'interesse dei figli secondo le tipologie e modalità indicate nel protocollo sulle spese straordinarie adottate da questo Tribunale da intendersi integralmente riportate;
riconoscere integralmente alla madre l'assegno unico INPS;
dichiarare che gli importi relativi alla TARI della casa coniugale di cui al documento n.6 di parte ricorrente, sono stati saldati da ciascun coniuge nella misura del 50%; dichiarare che le spese del dentista e dei libri scolastici relativi all'anno 2024 vengano saldati da ciascun coniuge nella misura del
50%;
stabilire che il conto corrente n.000106152033 accesso presso
Unicredit S.p.a., cointestato ai coniugi, sarà chiuso.
Spese legali compensate.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 5 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in
NSIMEYONG III (TC) il 31/05/2010 fra
[...]
, nata il [...] in [...] Parte_1
(CAMERUN) e nato il [...] in Controparte_1
DOUALA (CAMERUN), alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1304/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI C.F._1
SERGIO
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. RASI ELISA
pagina 1 di 7 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata in data 12/3/2024 dalla ricorrente
[...]
nell'ambito della quale la stessa chiedeva Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale nonché l'affidamento esclusivo dei figli minori, la previsione dell'obbligo in capo al Sig. di CP_1
corrispondere la somma mensile di 800,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, con spese straordinarie concordate congiuntamente da entrambi i genitori al 50%, nonché l'addebito della separazione al marito;
- vista la costituzione del convenuto in data Controparte_1
7/6/2024 il quale prevedeva una differente regolamentazione in relazione all'affidamento dei figli (chiedendo che gli stessi fossero affidati in via congiunta ai genitori) e all'ammontare del contributo al mantenimento degli stessi, pari a 400,00 euro.
- rilevato che all'udienza di comparizione del 10/7/2024 le parti riferivano di aver raggiunto un accordo e che pertanto il Giudice disponeva la trasformazione del giudizio da contenzioso a consensuale;
pagina 2 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 18/09/2024 sentenza di separazione consensuale n. 1364/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 3 di 7 “disporre l'affidamento condiviso figli minori ai genitori che si impegneranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo altresì un equilibrio e continuativo rapporto con entrambi i genitori e
conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Modena alla Via
Silvio Pellico n.58, alla signora , presso la quale i figli Parte_1
minori dimorano stabilmente;
stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimi e previa comunicazione alla
madre; stabilire che il padre corrisponda alla moglie un contributo mensile per il mantenimento della prole di € 400,00 complessivi (€ 200,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, sulla Postepay con iban n. [...],
oltre a concorrere al 50% alle spese straordinarie da sostenersi
pagina 4 di 7 nell'interesse dei figli secondo le tipologie e modalità indicate nel protocollo sulle spese straordinarie adottate da questo Tribunale da intendersi integralmente riportate;
riconoscere integralmente alla madre l'assegno unico INPS;
dichiarare che gli importi relativi alla TARI della casa coniugale di cui al documento n.6 di parte ricorrente, sono stati saldati da ciascun coniuge nella misura del 50%; dichiarare che le spese del dentista e dei libri scolastici relativi all'anno 2024 vengano saldati da ciascun coniuge nella misura del
50%;
stabilire che il conto corrente n.000106152033 accesso presso
Unicredit S.p.a., cointestato ai coniugi, sarà chiuso.
Spese legali compensate.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 5 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in
NSIMEYONG III (TC) il 31/05/2010 fra
[...]
, nata il [...] in [...] Parte_1
(CAMERUN) e nato il [...] in Controparte_1
DOUALA (CAMERUN), alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7