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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Nella seguente composizione
dott. Nicola Del Vecchio Presidente
dott. Marco Pesoli Giudice Relatore
dott.ssa Rossana Marcadella Giudice
dott. Giovanni Sartori Esperto
dott. Andrea Dal Bianco Esperto
Ha pronunciato e pubblicato mediante contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1575/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 9.5.2025 vertente
TRA
, CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. ROSSATO GIANCARLO e ROSSATO
ELENA
ATTORE
E
, CF: , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1
OGGETTO: Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
Conclusioni: all'udienza del 9.5.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel presente giudizio di rilascio del fondo per scadenza del contratto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Accertato e dichiarato che il contratto d'affitto agrario, stipulato il 28.02.2013 e registrato ad Adria il 04.03.2013 al n. 575 serie 3 tra i sigg. Parte_1
e , concedenti, e il sig. , Controparte_2 CP_3 Controparte_1 affittuario, è scaduto il 10.11.2022, accertato ancora che il sig. , Controparte_1 nonostante l'intervenuta scadenza del contratto, attualmente occupa il fondo rustico di proprietà esclusiva del sig. identificato catastalmente Parte_1 al NCT del Comune di Rosolina al foglio 19 map. 236 di mq 6.508, condannarsi il sig. a rilasciare a favore di il suddetto Controparte_1 Parte_1 fondo libero da persone e cose.
Condannarsi ancora il sig. a ripristinare lo stato dei luoghi Controparte_1 con rimozione dei manufatti installati sul fondo senza autorizzazione del concedente. Condannarsi inoltre il sig. al pagamento in Controparte_1 favore del sig. a titolo di risarcimento del danno per il mancato Parte_1 rilascio del fondo alla scadenza del contratto di affitto di una somma di denaro pari al canone di affitto previsto in contratto fino alla effettiva riconsegna del fondo, salva più corretta quantificazione da parte del Giudice.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Spese di lite rifuse.
2 3. L'attore allega di essere comproprietario per ½ con la moglie dell'appezzamento di terreno sito in comune di CP_3
Rosolina fg. 23 mapp. 48 di mq 3.822 e 83 di mq 2.780; che tale fondo fu, il 28.2.2013, dato in affitto agrario ex art. 45 L. 203/ 1982 da
(deceduto il 6.6.2022) e Parte_1 Controparte_2 CP_3
all'odierno resistente;
che il contratto aveva
[...] Controparte_1 la durata di dieci annate agrarie con decorrenza dal 11.11.2012 al
10.11.2022 ad un canone di €3.500,00 annui e che l'art. 6 del contratto prevedeva che alla data del 10.11.2022 il contratto d'affitto sarebbe cessato senza necessità di disdetta alcuna, intendendosi data e accettata ora per allora;
che il contratto è scaduto, ma ancora non è stata liberata la parte di fondo indicato al fg. 19 mapp. 236 di mq 6.508, al contrario degli altri (in specie, i terreni siti in via
Moceniga al foglio 26 mappali 125 e 174 e quelli siti in via Fenilone foglio 23 mappali 30, 31, 48, 83, già rilasciati); che sul fondo ancora occupato sono stati installati manufatti non autorizzati (doc. 7), e che peraltro il canone non è mai stato pagato. Il ricorrente ha pertanto concluso per le sopra riportate conclusioni.
4. Il convenuto, ritualmente citato, è rimasto contumace.
5. In rito, va ritenuta la proponibilità della domanda di rilascio. Posto che, in sede di controversie agrarie, grava sull'attore l'adempimento della condizione di proponibilità del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 150 del 2011, risulta documentalmente dal fascicolo di parte ricorrente il rituale svolgimento del tentativo di conciliazione, svoltosi dinanzi all'AVEPA - sportello unico agricolo interprovinciale di Venezia e Rovigo - sede di Rovigo, essendo stato prodotto in atti l'atto di invito riferibile allo specifico contratto oggetto della presente controversia (PEC del 6.9.2024) e il conseguente verbale negativo per mancata presentazione della parte chiamata, datato 17.9.2024. La domanda va pertanto ritenuta proponibile.
6. Nel merito, la domanda di accertamento della intervenuta scadenza del contratto è fondata. Nella specie, risulta documentalmente che il
3 contratto era stato stipulato per anni dieci senza possibilità di rinnovo automatico, di modo che deve ritenersi pacifico che lo stesso si è risolto naturalmente il 10.11.2022.
7. All'accertamento dell'intervenuta scadenza del contratto, consegue la condanna al rilascio, con efficacia dalla scadenza dell'annata agraria in corso.
8. Con riguardo alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dalla scadenza naturale del contratto al rilascio effettivo, il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta.
Posto che non vi è evidentemente prova dell'avvenuto rilascio a scadenza del contratto, non essendosi il convenuto costituito e non avendo dunque adempiuto al proprio onere di provare l'adempimento all'obbligo di riconsegna del bene, ne conseguirà necessariamente la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, la quale è parametrata ex lege al canone, secondo il dettato dell'art. 1591 c.c.
La medesima disposizione, a mente della quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, costituisce inoltre idonea base legale a consentire, eccezionalmente e in deroga ai principi ordinari che informano il processo civile, la condanna pro futuro al pagamento non solo dei canoni maturati al momento della decisione, ma anche di quelli a scadere sino all'avvenuto rilascio;
di tale deroga, si evidenzia, fa poi puntuale applicazione processuale la disposizione di cui all'art. 664
c.p.c., la quale consente, in materia di ingiunzione di pagamento contestuale allo sfratto per morosità, la condanna anche per le prestazioni che scadranno dallo sfratto all'effettivo rilascio.
La domanda va pertanto accolta con decorrenza dalla scadenza del contratto (11.11.2022) e sino all'effettivo rilascio del fondo.
4 In punto di quantum, come anticipato, la condanna va parametrata al canone di affitto, ovverosia €3.500,00 all'anno.
Sul credito risarcitorio da indennità di occupazione andrà poi applicata di diritto la rivalutazione dalla scadenza della singola annualità sino al momento della odierna liquidazione, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla sentenza al saldo effettivo. Ciò in aderenza al principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte,
a cui il Collegio intende aderire, a mente del quale “gli interessi
"compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto -
e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021)
9. Con riguardo, infine, alla domanda di condanna alla rimozione dei manufatti installati sul fondo dal conduttore, il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta. In specie, ai sensi dell'art. 1590, primo comma c.c. il conduttore è tenuto a riconsegnare la cosa nel medesimo stato in cui è stata consegnata, non risultando dal contratto deroghe alla disciplina ordinaria di legge. Non avendo parte convenuta fornito alcuna giustificazione sul punto, sarò tenuta alla rimozione dal fondo, a proprie spese, dei manufatti ivi installati e rappresentati nella documentazione fotografica prodotta, costituiti da strutture di metallo ad arco infisse nel terreno costituenti base per coperture telonate.
5 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
6 1. dichiara la contumacia di parte resistente;
2. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto: accerta e dichiara che il contratto d'affitto agrario, stipulato il
28.02.2013 e registrato ad Adria il 04.03.2013 al n. 575 serie 3 tra e , concedenti, e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, affittuario, è scaduto il 10.11.2022; Controparte_1
3. per l'effetto, condanna al rilascio del fondo Controparte_1 identificato catastalmente al NCT del Comune di Rosolina al foglio
19 map. 236 di mq 6.508, con decorrenza dall'11.11.2025;
4. sempre per l'effetto, condanna al pagamento di Controparte_1 una indennità di occupazione di complessivi €10.500,00, pari ad
€3.500,00 annui per le annate agrarie 11.11.2022/2023,
11.11.2023/2024 passate e l'annata 11.11.2024/2025 in corso, nonché le ulteriori eventuali annualità a scadere sino all'avvenuto rilascio, oltre rivalutazione, dalle singole scadenze, ed interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., sugli importi così rivalutati, dalla presente decisione al saldo;
5. sempre per l'effetto, condanna alla rimozione dei Controparte_1 manufatti in metallo realizzati sul fondo, costituiti da sequenze di strutture ad arco infisse nel terreno destinate alla copertura con teli.
6. Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in €5.077,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Così deciso il 09/05/2025.
L'ESTENSORE. IL PRESIDENTE
Dott. Marco Pesoli Dott. Nicola Del Vecchio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Nella seguente composizione
dott. Nicola Del Vecchio Presidente
dott. Marco Pesoli Giudice Relatore
dott.ssa Rossana Marcadella Giudice
dott. Giovanni Sartori Esperto
dott. Andrea Dal Bianco Esperto
Ha pronunciato e pubblicato mediante contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1575/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 9.5.2025 vertente
TRA
, CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. ROSSATO GIANCARLO e ROSSATO
ELENA
ATTORE
E
, CF: , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1
OGGETTO: Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
Conclusioni: all'udienza del 9.5.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel presente giudizio di rilascio del fondo per scadenza del contratto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Accertato e dichiarato che il contratto d'affitto agrario, stipulato il 28.02.2013 e registrato ad Adria il 04.03.2013 al n. 575 serie 3 tra i sigg. Parte_1
e , concedenti, e il sig. , Controparte_2 CP_3 Controparte_1 affittuario, è scaduto il 10.11.2022, accertato ancora che il sig. , Controparte_1 nonostante l'intervenuta scadenza del contratto, attualmente occupa il fondo rustico di proprietà esclusiva del sig. identificato catastalmente Parte_1 al NCT del Comune di Rosolina al foglio 19 map. 236 di mq 6.508, condannarsi il sig. a rilasciare a favore di il suddetto Controparte_1 Parte_1 fondo libero da persone e cose.
Condannarsi ancora il sig. a ripristinare lo stato dei luoghi Controparte_1 con rimozione dei manufatti installati sul fondo senza autorizzazione del concedente. Condannarsi inoltre il sig. al pagamento in Controparte_1 favore del sig. a titolo di risarcimento del danno per il mancato Parte_1 rilascio del fondo alla scadenza del contratto di affitto di una somma di denaro pari al canone di affitto previsto in contratto fino alla effettiva riconsegna del fondo, salva più corretta quantificazione da parte del Giudice.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Spese di lite rifuse.
2 3. L'attore allega di essere comproprietario per ½ con la moglie dell'appezzamento di terreno sito in comune di CP_3
Rosolina fg. 23 mapp. 48 di mq 3.822 e 83 di mq 2.780; che tale fondo fu, il 28.2.2013, dato in affitto agrario ex art. 45 L. 203/ 1982 da
(deceduto il 6.6.2022) e Parte_1 Controparte_2 CP_3
all'odierno resistente;
che il contratto aveva
[...] Controparte_1 la durata di dieci annate agrarie con decorrenza dal 11.11.2012 al
10.11.2022 ad un canone di €3.500,00 annui e che l'art. 6 del contratto prevedeva che alla data del 10.11.2022 il contratto d'affitto sarebbe cessato senza necessità di disdetta alcuna, intendendosi data e accettata ora per allora;
che il contratto è scaduto, ma ancora non è stata liberata la parte di fondo indicato al fg. 19 mapp. 236 di mq 6.508, al contrario degli altri (in specie, i terreni siti in via
Moceniga al foglio 26 mappali 125 e 174 e quelli siti in via Fenilone foglio 23 mappali 30, 31, 48, 83, già rilasciati); che sul fondo ancora occupato sono stati installati manufatti non autorizzati (doc. 7), e che peraltro il canone non è mai stato pagato. Il ricorrente ha pertanto concluso per le sopra riportate conclusioni.
4. Il convenuto, ritualmente citato, è rimasto contumace.
5. In rito, va ritenuta la proponibilità della domanda di rilascio. Posto che, in sede di controversie agrarie, grava sull'attore l'adempimento della condizione di proponibilità del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 150 del 2011, risulta documentalmente dal fascicolo di parte ricorrente il rituale svolgimento del tentativo di conciliazione, svoltosi dinanzi all'AVEPA - sportello unico agricolo interprovinciale di Venezia e Rovigo - sede di Rovigo, essendo stato prodotto in atti l'atto di invito riferibile allo specifico contratto oggetto della presente controversia (PEC del 6.9.2024) e il conseguente verbale negativo per mancata presentazione della parte chiamata, datato 17.9.2024. La domanda va pertanto ritenuta proponibile.
6. Nel merito, la domanda di accertamento della intervenuta scadenza del contratto è fondata. Nella specie, risulta documentalmente che il
3 contratto era stato stipulato per anni dieci senza possibilità di rinnovo automatico, di modo che deve ritenersi pacifico che lo stesso si è risolto naturalmente il 10.11.2022.
7. All'accertamento dell'intervenuta scadenza del contratto, consegue la condanna al rilascio, con efficacia dalla scadenza dell'annata agraria in corso.
8. Con riguardo alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dalla scadenza naturale del contratto al rilascio effettivo, il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta.
Posto che non vi è evidentemente prova dell'avvenuto rilascio a scadenza del contratto, non essendosi il convenuto costituito e non avendo dunque adempiuto al proprio onere di provare l'adempimento all'obbligo di riconsegna del bene, ne conseguirà necessariamente la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, la quale è parametrata ex lege al canone, secondo il dettato dell'art. 1591 c.c.
La medesima disposizione, a mente della quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, costituisce inoltre idonea base legale a consentire, eccezionalmente e in deroga ai principi ordinari che informano il processo civile, la condanna pro futuro al pagamento non solo dei canoni maturati al momento della decisione, ma anche di quelli a scadere sino all'avvenuto rilascio;
di tale deroga, si evidenzia, fa poi puntuale applicazione processuale la disposizione di cui all'art. 664
c.p.c., la quale consente, in materia di ingiunzione di pagamento contestuale allo sfratto per morosità, la condanna anche per le prestazioni che scadranno dallo sfratto all'effettivo rilascio.
La domanda va pertanto accolta con decorrenza dalla scadenza del contratto (11.11.2022) e sino all'effettivo rilascio del fondo.
4 In punto di quantum, come anticipato, la condanna va parametrata al canone di affitto, ovverosia €3.500,00 all'anno.
Sul credito risarcitorio da indennità di occupazione andrà poi applicata di diritto la rivalutazione dalla scadenza della singola annualità sino al momento della odierna liquidazione, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla sentenza al saldo effettivo. Ciò in aderenza al principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte,
a cui il Collegio intende aderire, a mente del quale “gli interessi
"compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto -
e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021)
9. Con riguardo, infine, alla domanda di condanna alla rimozione dei manufatti installati sul fondo dal conduttore, il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta. In specie, ai sensi dell'art. 1590, primo comma c.c. il conduttore è tenuto a riconsegnare la cosa nel medesimo stato in cui è stata consegnata, non risultando dal contratto deroghe alla disciplina ordinaria di legge. Non avendo parte convenuta fornito alcuna giustificazione sul punto, sarò tenuta alla rimozione dal fondo, a proprie spese, dei manufatti ivi installati e rappresentati nella documentazione fotografica prodotta, costituiti da strutture di metallo ad arco infisse nel terreno costituenti base per coperture telonate.
5 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
6 1. dichiara la contumacia di parte resistente;
2. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto: accerta e dichiara che il contratto d'affitto agrario, stipulato il
28.02.2013 e registrato ad Adria il 04.03.2013 al n. 575 serie 3 tra e , concedenti, e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, affittuario, è scaduto il 10.11.2022; Controparte_1
3. per l'effetto, condanna al rilascio del fondo Controparte_1 identificato catastalmente al NCT del Comune di Rosolina al foglio
19 map. 236 di mq 6.508, con decorrenza dall'11.11.2025;
4. sempre per l'effetto, condanna al pagamento di Controparte_1 una indennità di occupazione di complessivi €10.500,00, pari ad
€3.500,00 annui per le annate agrarie 11.11.2022/2023,
11.11.2023/2024 passate e l'annata 11.11.2024/2025 in corso, nonché le ulteriori eventuali annualità a scadere sino all'avvenuto rilascio, oltre rivalutazione, dalle singole scadenze, ed interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., sugli importi così rivalutati, dalla presente decisione al saldo;
5. sempre per l'effetto, condanna alla rimozione dei Controparte_1 manufatti in metallo realizzati sul fondo, costituiti da sequenze di strutture ad arco infisse nel terreno destinate alla copertura con teli.
6. Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in €5.077,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Così deciso il 09/05/2025.
L'ESTENSORE. IL PRESIDENTE
Dott. Marco Pesoli Dott. Nicola Del Vecchio
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