TAR Bari, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 30
TAR
Decreto cautelare 29 luglio 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
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TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire

    La procedura di stabilizzazione presuppone l'esistenza attuale di un rapporto di lavoro flessibile. Il ricorrente, il cui ultimo contratto a termine era scaduto, non possedeva tale requisito.

  • Inammissibile
    Omessa impugnazione del bando di concorso

    La lesione lamentata discende direttamente dalle clausole del bando, la cui legittimità non è stata contestata. L'impugnazione del solo provvedimento di esclusione, mera esecuzione del bando, è inammissibile.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 40 c.p.a.

    L'atto introduttivo era privo della specificità richiesta dalla legge per consentire un effettivo controllo giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione ad agire

    La procedura di stabilizzazione presuppone l'esistenza attuale di un rapporto di lavoro flessibile. Il ricorrente, il cui ultimo contratto a termine era scaduto, non possedeva tale requisito.

  • Inammissibile
    Omessa impugnazione del bando di concorso

    La lesione lamentata discende direttamente dalle clausole del bando, la cui legittimità non è stata contestata. L'impugnazione del solo provvedimento di esclusione, mera esecuzione del bando, è inammissibile.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 40 c.p.a.

    L'atto introduttivo era privo della specificità richiesta dalla legge per consentire un effettivo controllo giurisdizionale.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    L'Amministrazione ha agito in conformità alla legge, garantendo la par condicio tra i concorrenti e la tutela dell'interesse pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 30
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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