Decreto cautelare 29 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Garofalo e Marco Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arif - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) del provvedimento di esclusione del ricorrente “ dalla procedura selettiva concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lvo n. 75/2017 (superamento del precariato nelle PP.AA.) ”, a firma del direttore generale dell'RI, comunicato al ricorrente il 25 maggio 2021;
2) di ogni atto a questo presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della deliberazione del direttore generale dell'A.R.I.F. n. 472 del 24 maggio 2021, nella parte in cui non inserisce il ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla suddetta procedura concorsuale di cui agli allegati B e C della medesima deliberazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arif - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DO IU AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25-28 giugno 2021 e depositato in Segreteria in data 22 luglio 2021, l’interessato in epigrafe indicato adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL, Sede di Bari, al fine di ottenere la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento con cui l'Arif - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali per la GL lo escludeva dalla procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di 110 unità di personale precario, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.
Il provvedimento di esclusione, comunicato il 25 maggio 2021, motivava la decisione richiamando essenzialmente la sentenza n. 1980/2020 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva rigettato un precedente ricorso proposto dall’interessato.
Il ricorrente - in qualità di dipendente RI dal 2011 al 30 giugno 2017 per il tramite di una serie di contratti a tempo determinato - aveva presentato regolare domanda di partecipazione al concorso in questione allegando una dichiarazione in cui attestava di aver patteggiato condanne penali per truffa e falsità, reati risalenti a circa vent'anni prima, ritenendo che questi non fossero rilevanti ai fini dell'accesso al pubblico impiego secondo la normativa vigente.
Nella sua articolata ricostruzione, il ricorrente denunciava la natura discriminatoria e vessatoria del provvedimento, sostenendo che l'RI intendesse liberarsi di un lavoratore scomodo che aveva precedentemente impugnato in giudizio le modalità di gestione del rapporto.
A sostegno della tesi discriminatoria, il ricorrente evidenziava come altri dipendenti RI con precedenti penali, come la signora-OMISSIS-, già condannata per spaccio di sostanze stupefacenti, fossero stati regolarmente ammessi alla stessa procedura.
Il ricorrente eccepiva la violazione del principio di non discriminazione, costituzionalmente garantito, e la violazione della normativa sugli accessi al pubblico impiego, in particolare del d.P.R. n. 487/1994 e della legge n. 732 del 1984 che avrebbe abrogato il requisito generale della buona condotta.
Sosteneva che le condanne, relative a fatti degli anni 2000-2003 e divenute definitive nel 2006-2007, non riguardavano delitti contro la Pubblica Amministrazione e che l'RI, essendone a conoscenza dal 2012, aveva comunque rinnovato i suoi contratti e gli aveva affidato incarichi di responsabilità.
Il ricorrente lamentava poi un vizio di eccesso di potere e un difetto di istruttoria e motivazione, osservando che il provvedimento si fondava su una sentenza (quella sopra citata del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro) non passata in giudicato, essendo avverso la stessa pendente appello, e che non specificava le ragioni per cui i suoi precedenti penali fossero considerati ostativi a differenza di quelli di altri dipendenti.
Chiedeva pertanto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento e la sua ammissione alla procedura con riserva e, nel merito, l'annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.
L'Amministrazione resistente RI, costituendosi in giudizio in data 23 luglio 2021, chiedeva il rigetto del ricorso sia in via cautelare che nel merito.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, sostenendo che il ricorrente, alla data di indizione del bando, non avesse più alcun rapporto di lavoro con l'Agenzia, essendo il suo ultimo contratto a tempo determinato scaduto il 30 giugno 2017.
Sottolineava come il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 4277/2020, avesse riconosciuto al ricorrente il solo risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine, ma non la conversione del rapporto a tempo indeterminato e come, con la successiva sentenza n. 1980/2020, avesse rigettato la sua domanda di partecipazione alle procedure di stabilizzazione.
Affermava che la procedura di stabilizzazione presupponeva logicamente l'esistenza di un rapporto di lavoro precario in essere, presupposto venuto meno per l’interessato.
In via ulteriormente preliminare, l'RI eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando di concorso, atto presupposto immediatamente lesivo, il quale espressamente richiedeva, all'art. 1, il requisito di non aver riportato condanne penali che impedissero la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni.
Sosteneva che il ricorrente, avendo dichiarato le proprie condanne nella domanda, non possedesse un requisito essenziale di ammissione e che, non avendo impugnato il bando, non potesse poi censurarne gli effetti escludenti.
L'RI eccepiva anche l'inammissibilità per violazione dell'art. 40 c.p.a., per non avere il ricorrente indicato in modo specifico e rubricato i motivi del ricorso.
Nel merito, l'Amministrazione resistente difendeva la legittimità del provvedimento di esclusione.
All’udienza in camera di consiglio del 8 settembre 2021, l’istanza cautelare veniva respinta per difetto del fumus boni iuris con ordinanza n. 326 del 9 settembre 2021.
Con successiva memoria depositata il 17 ottobre 2025, il ricorrente replicava alle difese dell'RI sviluppando ulteriormente le proprie argomentazioni.
Nelle sue repliche depositate il 22 novembre 2025, l'RI controargomentava su tutti gli aspetti della vicenda contenziosa in esame, ribadendo la richiesta di reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La controversia in esame trae origine dalla legittima esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione del personale precario indetta dall’RI GL ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.
Il provvedimento impugnato si fonda su presupposti di fatto e di diritto incontrovertibili e risulta pienamente conforme all’ordinamento giuridico, come dimostrato dalle articolate difese dell’Amministrazione resistente che ne evidenziano, in via preliminare, i profili di inammissibilità e, nel merito, la piena infondatezza.
Innanzitutto, il ricorso si rivela inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell’interessato.
Al momento dell’indizione della procedura selettiva, infatti, tra il ricorrente e l’RI non sussisteva alcun rapporto di lavoro precario in essere, essendo il medesimo rapporto giuridico cessato alla scadenza naturale dell’ultimo contratto a termine il 30 giugno 2017, come pacificamente accertato dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 4277 del 2020, in atti.
La speciale procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. m. 75/2017 presuppone, quale fondamento logico-giuridico immanente, l’esistenza attuale di un rapporto di lavoro flessibile da stabilizzare.
Pertanto, la posizione soggettiva del ricorrente, priva di tale requisito essenziale, non è idonea a sostenere un’azione volta ad impugnare l’esclusione da una procedura alla quale non avrebbe mai potuto legittimamente accedere.
Ulteriore profilo di inammissibilità discende dall’omessa impugnazione del bando di concorso, atto presupposto e immediatamente lesivo.
Il ricorrente, pur avendo piena contezza delle disposizioni del bando che espressamente prevedevano, quale requisito di ammissione, il non aver riportato condanne penali incompatibili con il pubblico impiego, non ha mai censurato né formalmente né sostanzialmente tale atto indittivo.
La lesione lamentata discende direttamente e in modo inevitabile dall’applicazione di quelle clausole della lex specialis della procedura in esame, la cui legittimità, non essendo stata contestata, deve presumersi integrale e non può essere aggredita indirettamente attraverso l’impugnazione del solo provvedimento di esclusione che di quelle clausole costituisce mera esecuzione.
Si aggiunga la violazione dell’art. 40 del codice del processo amministrativo, per omessa indicazione specifica e distinta dei motivi del ricorso.
L’atto introduttivo, infatti, si limita ad una generica esposizione, priva di una precisa rubricazione delle censure, fondando la domanda di nullità e annullamento su argomentazioni prive della specificità richiesta dalla legge per consentire un effettivo controllo giurisdizionale.
Passando, in ogni caso, all’esame nel merito, le doglianze del ricorrente si rivelano del tutto infondate sotto ogni profilo.
La censura principale riguarda la presunta natura discriminatoria e vessatoria del provvedimento, basata sull’asserita ammissione di altri dipendenti con precedenti penali.
Tale assunto è destituito di ogni fondamento poiché, a differenza del ricorrente, i suddetti dipendenti erano in servizio al momento dell’avvio della procedura di stabilizzazione e, soprattutto, la valutazione sulla compatibilità delle condanne penali con il pubblico impiego è da ritenersi integralmente rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale deve operare una ponderazione concreta delle singole fattispecie.
Il Giudice del lavoro, nella sentenza n. 1980 del 2020, ha esplicitamente riconosciuto che l’RI aveva compiuto una tale analisi, valutando la molteplicità, la gravità e la reiterazione dei reati commessi dall’interessato, giudicandoli incompatibili con lo status di dipendente pubblico di un Ente deputato alla cura di interessi generali.
Il ricorrente aveva riportato, come da lui stesso dichiarato in sede di domanda e come dettagliatamente elencato nella menzionata sentenza, una serie di condanne definitive per reati quali associazione per delinquere, truffa continuata, falsità in atti pubblici e privati, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza.
La gravità intrinseca di tali illeciti e la loro pervicace reiterazione giustificano ampiamente la scelta discrezionale dell’Amministrazione di considerarli ostativi all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare per un inquadramento di livello elevato come quello a cui il ricorrente aspirava.
Il successivo rigetto dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza n. 1980/2020 da parte della Corte d’Appello di Bari, con sentenza definitiva del 13 luglio 2022, in atti, conferma ulteriormente la legittimità delle valutazioni dell’RI e della pronuncia del primo giudice, privando di ogni base l’eccezione del ricorrente fondata sulla pendenza del gravame.
Il ricorrente sostiene, inoltre, una pretesa violazione della normativa sugli accessi al pubblico impiego, richiamando la legge n. 732 del 1984 e la sentenza della Corte costituzionale n. 971 del 1988.
Tali riferimenti sono totalmente inconferenti.
La legge del 1984 ha abrogato il requisito generale della buona condotta solo per l’accesso alla generalità degli impieghi pubblici, senza precludere alla Pubblica Amministrazione la facoltà di prevedere, in bandi di concorso o procedure selettive speciali come quelle di stabilizzazione, specifici requisiti di moralità o l’assenza di condanne penali incompatibili.
La giurisprudenza amministrativa consolidata riconosce ampiamente tale potere discrezionale, in quanto rispondente ad un’esigenza di difesa avanzata dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 gennaio 2024, n. 148 e Sez. VI, 23 maggio 2024, n. 4626).
Il bando RI, del resto, si limitava a richiedere il non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego, clausola perfettamente legittima e ragionevole.
La censura relativa al vizio di eccesso di potere e al difetto di istruttoria e motivazione è parimenti infondata.
Il provvedimento di esclusione, seppur sintetico, ha utilizzato una motivazione per relationem , richiamando espressamente la sentenza del Tribunale del Lavoro n. 1980/2020.
Tale sentenza, resa nel contraddittorio delle parti e contenente un’ampia e dettagliata disamina dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione, fornisce una motivazione compiuta e giuridicamente ineccepibile, essendo situazione notoria al ricorrente e costituendo un presupposto di fatto certo.
Non sussiste, quindi, alcun vizio di carenza o contraddittorietà istruttoria, essendo la Pubblica Amministrazione perfettamente a conoscenza, anche attraverso il precedente giudizio, di tutti gli elementi rilevanti.
La tesi del ricorrente secondo cui l’RI avrebbe elaborato una “motivazione postuma” nelle difese giudiziali è insostenibile.
La difesa in giudizio si limita a spiegare e argomentare le ragioni già sottese al provvedimento, chiarendone il contesto e la logica applicativa, senza aggiungere motivi nuovi o diversi.
Il principio secondo cui la motivazione non può essere integrata in giudizio trova applicazione per gli atti discrezionali, ma non osta a che l’Amministrazione, in sede difensiva, illustri e precisi il ragionamento già implicito nell’atto, soprattutto quando esso si richiama a un precedente giudicato o a fatti notori (cfr. sulla chiara differenza tra eterointegrazione della motivazione del provvedimento e argomentazioni difensive, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2025, n. 10486).
Del resto, lo stesso ricorrente nella memoria del 17 ottobre 2025 omette di aggiornare il Collegio sull’esito negativo del suo appello, cercando di mantenere in vita un argomento, quello della pendenza del gravame, ormai chiaramente superato.
La domanda risarcitoria, quantificata in modo generico e privo di ogni allegazione concreta, è manifestamente inammissibile e infondata.
Il danno lamentato dal ricorrente, consistente nello stato di disoccupazione e in un preteso danno d’immagine, non è imputabile a un comportamento illegittimo dell’Amministrazione, ma alla sua oggettiva condizione di non possesso dei requisiti per l’accesso alla procedura.
L’RI ha, pertanto, agito in piena conformità alla legge e ai principi di buon andamento e imparzialità, dovendo garantire la par condicio tra tutti i concorrenti e la tutela dell’interesse pubblico alla selezione di personale di ineccepibile moralità.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, che trovano puntuale conforto negli atti e nella giurisprudenza citata, si deve concludere per la piena e totale infondatezza di tutte le censure sollevate dal ricorrente.
Ne consegue l’integrale reiezione del gravame.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Arif - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, liquidandole in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON TT, Presidente
DO IU AL, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IU AL | ON TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.