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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 55129, Ruolo Generale dell'anno 2022 ed assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024, vertente
TRA
Parte 1 (già Parte 2 in persona del procuratore ad negotia Dott. Parte_3 costituito tale per deliberazione del
Consiglio di amministrazione di data 01 aprile 2021, rappresentata e difesa dall'avv.
Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Garau, in Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 145, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(c.f. P.IVA 1 ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio (C.F.: C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura interna di CP_1
legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 27.04.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104,Persona 1 registrata a Roma il 04.05.2022 n. 5514, Serie 1/T, allegato in atti.
CONVENUTA OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
La società attrice, Parte_1 citava in giudizio Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: "nel merito: accertata la responsabilità di Controparte_1 per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno
Parte_2 condannarsi la conseguitone a HDI Italia s.p.a. (già stessa Controparte 1 al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di HDI
Italia s.p.a. (già della somma complessiva di € Parte 2
12.278,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
A sostegno della propria domanda la parte attrice allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri aveva richiesto alla Controparte_2 di emettere ed inviare ai beneficiari i seguenti assegni:
1. assegno di traenza n. 315437405-10 datato
24.1.2018 a nome di Persona 2 munito della clausola "non trasferibile",
dell'importo di € 1.400,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 25.11.2017; 2. assegno di traenza n. 315438579-01, datato
31.1.2018 a nome di Controparte_3 munito della clausola "non trasferibile",
,
dell'importo di € 1.900,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 25.11.2017; 3. assegno di traenza n. 315438578-00, datato
31.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile", Persona 3
dell'importo di € 1.200,00, per il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in un sinistro stradale avvenuto il 02.10.2017; 4. assegno di traenza n. 315437942-01, datato 24.1.2018 a nome di Persona 4 munito della clausola "non trasferibile",
dell'importo di € 3.800,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 31.12.2017; 5. assegno di traenza n. 315438079-08, datato
26.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile",Persona 5
dell'importo di € 900,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 04.10.2017; 6. assegno di traenza n. 315438087-03, datato
26.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile", Parte 4
dell'importo di € 1.70000,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 02.08.2017; che i legittimi beneficiari le avevano comunicavano di non aver ricevuto i richiamati assegni;
di aver provveduto ad un secondo pagamento nei confronti dei beneficiari delle somme liquidate in risarcimento a loro favore;
che Controparte_1 aveva pagato a sedicente beneficiaria Per 6
[...] detti assegni incorrendo nella responsabilità di cui dell'art. 43 della "legge assegni".
Si costituiva in giudizio Controparte 1 contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice di pace adito: - nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della Controparte 1 siccome infondate in fatto e diritto. - in via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità della spedizione del titolo in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità concorrente della parte attrice per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
- Vittoria di spese e onorari di causa.
La causa era istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto in data 29.09.2023, nei confronti di Controparte_1 relativamente "agli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio (nn.
315437405-10; 315438579-01; 315438578-00; 315437942-01; 315438079-08;
315438087-03 emessi da Controparte_2 e le contabili delle relative '
operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati.
Tuttavia, l'ordine di esibizione non veniva eseguito dalla società convenuta. All'udienza del 16.01.2025 le parti erano invitate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, la "(già [...] Parte 1
con il procedimento che ci occupa invocava la responsabilità di Parte 2
per aver pagato a soggetto non legittimato i dedotti assegni di Controparte_1 traenza “non trasferibili" ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi dalla CP 2
e precisamente:
1. assegno di traenza n. 315437405-10 datato 24.1.2018 a
[...]
Persona 2 munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € nome di
1.400,00, pagato invece alla sedicente Persona 6 ";
2. assegno di traenza n. 66
315438579-01, datato 31.1.2018 a nome di Controparte_3 munito della clausola '
"non trasferibile", dell'importo di € 1.900,00, pagato invece alla sedicente Per_6
[...] ;
3. assegno di traenza n. 315438578-00, datato 31.1.2018 a nome di [...]
Per 3 munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 1.200,00, pagato ' 66invece alla sedicente Persona_6 ";
4. assegno di traenza n. 315437942-01, datato
24.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile",Persona 4
dell'importo di € 3.800,00, pagato invece alla sedicente Persona 6 ";
5. assegno di
Persona 5 munito della traenza n. 315438079-08, datato 26.1.2018 a nome di
,
clausola "non trasferibile", dell'importo di € 900,00, pagato invece alla sedicente
Persona_6 ";
6. assegno di traenza n. 315438087-03, datato 26.1.2018 a nome di 66
munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di €Parte_4
1.70000,00, pagato invece alla sedicente " Persona 6
La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta provata l'emissione da parte della su impulso della società attrice, a Controparte_2
,
favore dei beneficiari depositando in atti copia degli stessi (Cfr. docc. 11, 18, 30, e 39 depositati da parte attrice); parimenti è provata la circostanza che la società attrice abbia provveduto ad effettuare i secondi pagamenti nei confronti legittimi beneficiari (Cfr. docc 15, 23, 28, 34 e 43 allegati da parte attrice); è altresì provata la comunicazione della mancata ricezione da parte dei legittimi beneficiari degli assegni spediti e le conseguenti querele sporte da (Cfr. docc.12, 14, 19, 21,Parte 2
25, 27, 31, 33, 40, 42 allegati da parte attrice). Dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso da parte della sedicente beneficiaria 66 Persona 6 "
degli assegni di traenza: n. 315437405-10 datato 24.1.2018 a nome di Persona 2
munito della clausola “non trasferibile”, dell'importo di € 1.400,00; n. 315438579-01, datato 31.1.2018 a nome di munito della clausola "nonControparte_3
trasferibile", dell'importo di € 1.900,00; n. 315438578-00, datato 31.1.2018 a nome di
Persona 3 munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 1.200,00; n.
,
315437942-01, datato 24.1.2018 a nome di Persona 4 , munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 3.800,00; n. 315438079-08, datato 26.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 900,00;Persona 5
Parte 4n. 315438087-03, datato 26.1.2018 a nome di munito della clausola
"non trasferibile", dell'importo di € 1.70000,00 ( C.fr. docc. 13, 20, 26, 32, 41 allegati da parte attrice).
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del
1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del
21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è Controparte_1 con la diligenza dovuta, è da riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007). Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persona diversa dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso abbiano provveduto ad identificare i sedicenti beneficiari degli assegni, per cui il pagamento da parte di Controparte_1 degli assegni dedotti sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persone che apparivano essere i reali beneficiari dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevata un attento controllo dell'identità ed esame della posizione della sedicente beneficiaria, posto che la stessa ha proceduto all'apertura del conto corrente presso Uffici di Controparte_1 al solo fine dell'incasso degli assegni, non risultando correntista in precedenza.
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben avrebbe potuto rilevare tale criticità ed a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Si osserva, peraltro, che la società convenuta nulla ha provato in ordine alla attività di riconoscimento dei sedicenti beneficiari degli assegni, né in ordine ad una sua condotta diligente nello svolgimento delle attività di negoziazione svolte.
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della banca negoziatrice sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
Dunque, deve essere riferita alla società convenuta una responsabilità contrattuale in ragione del comportamento certamente non diligente, come richiamato.
La parte convenuta ha chiesto che fosse accertato il concorso, nella causazione dell'evento dannoso, della condotta colposa della stessa parte attrice, poiché quest'ultima non ha fornito prova della modalità di spedizione degli assegni oggetto di esame.
Ebbene, affinché possa essere invocato il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma
1, C.C., CP_1 non ha prodotto alcun mezzo di prova sulle modalità di spedizione contestata, sebbene suo onere farlo in ragione del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che al secondo comma prevede che "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
L'eccezione di concorso di colpa avanzata da parte convenuta non è fondata e deve essere pertanto respinta.
Si osserva da ultimo il comportamento processuale della società convenuta, la quale oltre l'atto di costituzione, non ha adempiuto al disposto di esibizione di cui al disposto ordine di esibizione ed ha omesso ogni ulteriore deposito degli atti autorizzati, ovvero le memorie ex art. 186, VI comma c.p.c. e le memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., mostrando una certa latenza.
La S.p.A. CP 1 deve essere condannata, pertanto, al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 12.278,87, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
In ordine alla domanda di parte attrice al risarcimento dei danni ulteriori ad essa cagionati ex art. 1224 c.c., si osserva che la domanda oltre ad essere generica è priva di ogni elemento di prova a sostegno, pertanto non può essere accolta.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della Controparte 1 per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 12.278,87, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 09.04.2025.
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 55129, Ruolo Generale dell'anno 2022 ed assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024, vertente
TRA
Parte 1 (già Parte 2 in persona del procuratore ad negotia Dott. Parte_3 costituito tale per deliberazione del
Consiglio di amministrazione di data 01 aprile 2021, rappresentata e difesa dall'avv.
Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Garau, in Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 145, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(c.f. P.IVA 1 ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio (C.F.: C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura interna di CP_1
legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 27.04.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104,Persona 1 registrata a Roma il 04.05.2022 n. 5514, Serie 1/T, allegato in atti.
CONVENUTA OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
La società attrice, Parte_1 citava in giudizio Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: "nel merito: accertata la responsabilità di Controparte_1 per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno
Parte_2 condannarsi la conseguitone a HDI Italia s.p.a. (già stessa Controparte 1 al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di HDI
Italia s.p.a. (già della somma complessiva di € Parte 2
12.278,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
A sostegno della propria domanda la parte attrice allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri aveva richiesto alla Controparte_2 di emettere ed inviare ai beneficiari i seguenti assegni:
1. assegno di traenza n. 315437405-10 datato
24.1.2018 a nome di Persona 2 munito della clausola "non trasferibile",
dell'importo di € 1.400,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 25.11.2017; 2. assegno di traenza n. 315438579-01, datato
31.1.2018 a nome di Controparte_3 munito della clausola "non trasferibile",
,
dell'importo di € 1.900,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 25.11.2017; 3. assegno di traenza n. 315438578-00, datato
31.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile", Persona 3
dell'importo di € 1.200,00, per il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in un sinistro stradale avvenuto il 02.10.2017; 4. assegno di traenza n. 315437942-01, datato 24.1.2018 a nome di Persona 4 munito della clausola "non trasferibile",
dell'importo di € 3.800,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 31.12.2017; 5. assegno di traenza n. 315438079-08, datato
26.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile",Persona 5
dell'importo di € 900,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 04.10.2017; 6. assegno di traenza n. 315438087-03, datato
26.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile", Parte 4
dell'importo di € 1.70000,00, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto il 02.08.2017; che i legittimi beneficiari le avevano comunicavano di non aver ricevuto i richiamati assegni;
di aver provveduto ad un secondo pagamento nei confronti dei beneficiari delle somme liquidate in risarcimento a loro favore;
che Controparte_1 aveva pagato a sedicente beneficiaria Per 6
[...] detti assegni incorrendo nella responsabilità di cui dell'art. 43 della "legge assegni".
Si costituiva in giudizio Controparte 1 contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice di pace adito: - nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della Controparte 1 siccome infondate in fatto e diritto. - in via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità della spedizione del titolo in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità concorrente della parte attrice per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
- Vittoria di spese e onorari di causa.
La causa era istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto in data 29.09.2023, nei confronti di Controparte_1 relativamente "agli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio (nn.
315437405-10; 315438579-01; 315438578-00; 315437942-01; 315438079-08;
315438087-03 emessi da Controparte_2 e le contabili delle relative '
operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati.
Tuttavia, l'ordine di esibizione non veniva eseguito dalla società convenuta. All'udienza del 16.01.2025 le parti erano invitate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, la "(già [...] Parte 1
con il procedimento che ci occupa invocava la responsabilità di Parte 2
per aver pagato a soggetto non legittimato i dedotti assegni di Controparte_1 traenza “non trasferibili" ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi dalla CP 2
e precisamente:
1. assegno di traenza n. 315437405-10 datato 24.1.2018 a
[...]
Persona 2 munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € nome di
1.400,00, pagato invece alla sedicente Persona 6 ";
2. assegno di traenza n. 66
315438579-01, datato 31.1.2018 a nome di Controparte_3 munito della clausola '
"non trasferibile", dell'importo di € 1.900,00, pagato invece alla sedicente Per_6
[...] ;
3. assegno di traenza n. 315438578-00, datato 31.1.2018 a nome di [...]
Per 3 munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 1.200,00, pagato ' 66invece alla sedicente Persona_6 ";
4. assegno di traenza n. 315437942-01, datato
24.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile",Persona 4
dell'importo di € 3.800,00, pagato invece alla sedicente Persona 6 ";
5. assegno di
Persona 5 munito della traenza n. 315438079-08, datato 26.1.2018 a nome di
,
clausola "non trasferibile", dell'importo di € 900,00, pagato invece alla sedicente
Persona_6 ";
6. assegno di traenza n. 315438087-03, datato 26.1.2018 a nome di 66
munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di €Parte_4
1.70000,00, pagato invece alla sedicente " Persona 6
La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta provata l'emissione da parte della su impulso della società attrice, a Controparte_2
,
favore dei beneficiari depositando in atti copia degli stessi (Cfr. docc. 11, 18, 30, e 39 depositati da parte attrice); parimenti è provata la circostanza che la società attrice abbia provveduto ad effettuare i secondi pagamenti nei confronti legittimi beneficiari (Cfr. docc 15, 23, 28, 34 e 43 allegati da parte attrice); è altresì provata la comunicazione della mancata ricezione da parte dei legittimi beneficiari degli assegni spediti e le conseguenti querele sporte da (Cfr. docc.12, 14, 19, 21,Parte 2
25, 27, 31, 33, 40, 42 allegati da parte attrice). Dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso da parte della sedicente beneficiaria 66 Persona 6 "
degli assegni di traenza: n. 315437405-10 datato 24.1.2018 a nome di Persona 2
munito della clausola “non trasferibile”, dell'importo di € 1.400,00; n. 315438579-01, datato 31.1.2018 a nome di munito della clausola "nonControparte_3
trasferibile", dell'importo di € 1.900,00; n. 315438578-00, datato 31.1.2018 a nome di
Persona 3 munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 1.200,00; n.
,
315437942-01, datato 24.1.2018 a nome di Persona 4 , munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 3.800,00; n. 315438079-08, datato 26.1.2018 a nome di munito della clausola "non trasferibile", dell'importo di € 900,00;Persona 5
Parte 4n. 315438087-03, datato 26.1.2018 a nome di munito della clausola
"non trasferibile", dell'importo di € 1.70000,00 ( C.fr. docc. 13, 20, 26, 32, 41 allegati da parte attrice).
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del
1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del
21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è Controparte_1 con la diligenza dovuta, è da riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007). Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persona diversa dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso abbiano provveduto ad identificare i sedicenti beneficiari degli assegni, per cui il pagamento da parte di Controparte_1 degli assegni dedotti sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persone che apparivano essere i reali beneficiari dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevata un attento controllo dell'identità ed esame della posizione della sedicente beneficiaria, posto che la stessa ha proceduto all'apertura del conto corrente presso Uffici di Controparte_1 al solo fine dell'incasso degli assegni, non risultando correntista in precedenza.
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben avrebbe potuto rilevare tale criticità ed a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Si osserva, peraltro, che la società convenuta nulla ha provato in ordine alla attività di riconoscimento dei sedicenti beneficiari degli assegni, né in ordine ad una sua condotta diligente nello svolgimento delle attività di negoziazione svolte.
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della banca negoziatrice sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
Dunque, deve essere riferita alla società convenuta una responsabilità contrattuale in ragione del comportamento certamente non diligente, come richiamato.
La parte convenuta ha chiesto che fosse accertato il concorso, nella causazione dell'evento dannoso, della condotta colposa della stessa parte attrice, poiché quest'ultima non ha fornito prova della modalità di spedizione degli assegni oggetto di esame.
Ebbene, affinché possa essere invocato il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma
1, C.C., CP_1 non ha prodotto alcun mezzo di prova sulle modalità di spedizione contestata, sebbene suo onere farlo in ragione del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che al secondo comma prevede che "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
L'eccezione di concorso di colpa avanzata da parte convenuta non è fondata e deve essere pertanto respinta.
Si osserva da ultimo il comportamento processuale della società convenuta, la quale oltre l'atto di costituzione, non ha adempiuto al disposto di esibizione di cui al disposto ordine di esibizione ed ha omesso ogni ulteriore deposito degli atti autorizzati, ovvero le memorie ex art. 186, VI comma c.p.c. e le memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., mostrando una certa latenza.
La S.p.A. CP 1 deve essere condannata, pertanto, al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 12.278,87, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
In ordine alla domanda di parte attrice al risarcimento dei danni ulteriori ad essa cagionati ex art. 1224 c.c., si osserva che la domanda oltre ad essere generica è priva di ogni elemento di prova a sostegno, pertanto non può essere accolta.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della Controparte 1 per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 12.278,87, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 09.04.2025.
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo