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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 60/2025 V.G.
promossa da
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VALERIA ODOLINTO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 09/01/2025 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 28/05/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 23/06/2012 nel Comune di
Norma (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 09/01/2015; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Norma (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 4, Parte I, dell'anno 2012); compensa le spese di causa.
Latina, 29/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 60/2025 V.G.
promossa da
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VALERIA ODOLINTO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 09/01/2025 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 28/05/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 23/06/2012 nel Comune di
Norma (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 09/01/2015; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Norma (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 4, Parte I, dell'anno 2012); compensa le spese di causa.
Latina, 29/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti