TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4156/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in Narzole, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO FIONA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata in [...], in data [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cherasco, rappresentato e difeso dall'avv. BRACCO FABRIZIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in OU (CN) il 25/01/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OU (CN) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato il figlio in Bra (CN), il 16.5.2011, Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 12.01.2023, (R.G. 2386/2023).
1 Con ricorso depositato il 29/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in OU (CN) il 25/01/2009, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 2009, II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale di Narzole, Via Cavour n. 143, di proprietà del signor rimane Parte_1
a lui assegnata, mentre il figlio conviverà equamente con entrambi i genitori, ed avrà residenza presso il padre, in Narzole (CN), Via Cavour n. 143.
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione paritaria presso i medesimi. In particolare, trascorrerà una settimana intera Per_1
(dalla domenica sera alle 19.00 alla domenica sera successiva sempre alle 19.00) con la mamma, presso la sua residenza di Cherasco, Via Barbacana n.2 e la settimana successiva (sempre dalla domenica sera alle 19.00 alla domenica sera successiva alle 19.00) con il papà, presso la casa coniugale di Narzole, Via Cavour n. 143. Tale calendarizzazione varrà anche per le vacanze estive, in cui ciascun coniuge potrà organizzarsi per trascorrere una o più settimane di vacanza con il figlio, nei periodi di pertoccanza, comunicando semplicemente all'altro il periodo e la destinazione con congruo preavviso. Ciascun genitore potrà trascorrere, con il figlio, nel corso delle vacanze estive, anche due settimane consecutive, previo accordo e congruo preavviso all'altro genitore;
2 Quanto alle festività ed ai periodi di eventuale sospensione scolastica, trascorrerà metà del Per_1 periodo delle vacanze natalizie e pasquali e degli altri periodi di sospensione scolastica con ciascun genitore, a prescindere dalla settimana di pertoccanza (l'alternanza settimanale riprenderà normalmente al termine del periodo di sospensione). In ogni caso, trascorrerà, con ciascun genitore, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il 25 dicembre, il Capodanno o il Primo dell'Anno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
trascorrerà infine con entrambi i genitori, ove possibile, il giorno del proprio compleanno e Per_1 le ricorrenze o eventi nei quali sia prevista o preferibile la presenza di entrambi. Ove ciò non fosse possibile, trascorrerà il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore.
In ogni caso, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze del minore, lo stesso potrà incontrare e frequentare ciascun genitore in qualsiasi momento, in orari diversi e per periodi anche più lunghi rispetto a quelli sopra indicati.
I coniugi si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita di ed a promuovere Per_1 l'osservanza delle regole educative condivise in corso di convivenza.
I genitori si impegnano, inoltre, a collaborare affinché possa mantenere, coltivare e Per_1 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Ciascun coniuge dovrà comunicare tempestivamente, all'altro, ogni, eventuale cambio di residenza.
Entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento del figlio , sino a che lo Per_1 stesso non sia divenuto economicamente autosufficiente. Nello specifico, trattandosi di collocazione paritaria presso la madre ed il padre, entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto di per quanto concerne il vitto, l'alloggio, il vestiario ed eventuali spese per le vacanze trascorse Per_1 insieme al figlio.
Le parti concordano, poi, di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese ordinarie ulteriori rispetto a quelle indicate al punto che precede, ed in particolare: eventuale mensa scolastica, eventuale trasporto scolastico, gite, materiale scolastico ordinario.
I genitori si impegnano, inoltre, a contribuire nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o utili per secondo l'indicazione, le previsioni e Per_1 le modalità contenute nel Protocollo d'Intesa emesso dal Tribunale di Asti in data 07.07.2017, cui in questa sede si fa integrale richiamo;
PRENDE ATTO CHE:
Le parti pattuiscono inoltre che il c.d assegno unico universale (o qualsiasi altro nome o forma potrà in futuro assumere il beneficio economico per le famiglie che abbiano figli a carico) spetterà al 50%
a ciascun coniuge richiedente. A tal proposito, ciascuna delle parti si impegna ed obbliga a fornire all'altra, all'occorrenza, copia di tutti i documenti reddituali (ISEE o altro documento ritenuto utile) necessari per la presentazione della domanda. Nel caso in cui una delle parti non adempisse all'obbligo sopra indicato, sarà tenuta a corrispondere all'altro la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante a titolo di 50%.
Le parti dichiarano di aver prima d'ora risolto, in separata sede, ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto a qualsivoglia assegno di mantenimento.
3 Spese legali compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OU (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4156/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in Narzole, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO FIONA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata in [...], in data [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cherasco, rappresentato e difeso dall'avv. BRACCO FABRIZIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in OU (CN) il 25/01/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OU (CN) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato il figlio in Bra (CN), il 16.5.2011, Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 12.01.2023, (R.G. 2386/2023).
1 Con ricorso depositato il 29/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in OU (CN) il 25/01/2009, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 2009, II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale di Narzole, Via Cavour n. 143, di proprietà del signor rimane Parte_1
a lui assegnata, mentre il figlio conviverà equamente con entrambi i genitori, ed avrà residenza presso il padre, in Narzole (CN), Via Cavour n. 143.
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione paritaria presso i medesimi. In particolare, trascorrerà una settimana intera Per_1
(dalla domenica sera alle 19.00 alla domenica sera successiva sempre alle 19.00) con la mamma, presso la sua residenza di Cherasco, Via Barbacana n.2 e la settimana successiva (sempre dalla domenica sera alle 19.00 alla domenica sera successiva alle 19.00) con il papà, presso la casa coniugale di Narzole, Via Cavour n. 143. Tale calendarizzazione varrà anche per le vacanze estive, in cui ciascun coniuge potrà organizzarsi per trascorrere una o più settimane di vacanza con il figlio, nei periodi di pertoccanza, comunicando semplicemente all'altro il periodo e la destinazione con congruo preavviso. Ciascun genitore potrà trascorrere, con il figlio, nel corso delle vacanze estive, anche due settimane consecutive, previo accordo e congruo preavviso all'altro genitore;
2 Quanto alle festività ed ai periodi di eventuale sospensione scolastica, trascorrerà metà del Per_1 periodo delle vacanze natalizie e pasquali e degli altri periodi di sospensione scolastica con ciascun genitore, a prescindere dalla settimana di pertoccanza (l'alternanza settimanale riprenderà normalmente al termine del periodo di sospensione). In ogni caso, trascorrerà, con ciascun genitore, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il 25 dicembre, il Capodanno o il Primo dell'Anno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
trascorrerà infine con entrambi i genitori, ove possibile, il giorno del proprio compleanno e Per_1 le ricorrenze o eventi nei quali sia prevista o preferibile la presenza di entrambi. Ove ciò non fosse possibile, trascorrerà il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore.
In ogni caso, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze del minore, lo stesso potrà incontrare e frequentare ciascun genitore in qualsiasi momento, in orari diversi e per periodi anche più lunghi rispetto a quelli sopra indicati.
I coniugi si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita di ed a promuovere Per_1 l'osservanza delle regole educative condivise in corso di convivenza.
I genitori si impegnano, inoltre, a collaborare affinché possa mantenere, coltivare e Per_1 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Ciascun coniuge dovrà comunicare tempestivamente, all'altro, ogni, eventuale cambio di residenza.
Entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento del figlio , sino a che lo Per_1 stesso non sia divenuto economicamente autosufficiente. Nello specifico, trattandosi di collocazione paritaria presso la madre ed il padre, entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto di per quanto concerne il vitto, l'alloggio, il vestiario ed eventuali spese per le vacanze trascorse Per_1 insieme al figlio.
Le parti concordano, poi, di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese ordinarie ulteriori rispetto a quelle indicate al punto che precede, ed in particolare: eventuale mensa scolastica, eventuale trasporto scolastico, gite, materiale scolastico ordinario.
I genitori si impegnano, inoltre, a contribuire nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o utili per secondo l'indicazione, le previsioni e Per_1 le modalità contenute nel Protocollo d'Intesa emesso dal Tribunale di Asti in data 07.07.2017, cui in questa sede si fa integrale richiamo;
PRENDE ATTO CHE:
Le parti pattuiscono inoltre che il c.d assegno unico universale (o qualsiasi altro nome o forma potrà in futuro assumere il beneficio economico per le famiglie che abbiano figli a carico) spetterà al 50%
a ciascun coniuge richiedente. A tal proposito, ciascuna delle parti si impegna ed obbliga a fornire all'altra, all'occorrenza, copia di tutti i documenti reddituali (ISEE o altro documento ritenuto utile) necessari per la presentazione della domanda. Nel caso in cui una delle parti non adempisse all'obbligo sopra indicato, sarà tenuta a corrispondere all'altro la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante a titolo di 50%.
Le parti dichiarano di aver prima d'ora risolto, in separata sede, ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto a qualsivoglia assegno di mantenimento.
3 Spese legali compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OU (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
4