Versione
15 marzo 1974
15 marzo 1974
Art. 29.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1974, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1973 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1974, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1973 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3882Provvedimento: n. 10288/2018 R.G. RE PUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10288/2018 R.G., avente ad oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo, vertente tra in qualità di Impresa designata per la gestione e liquidazione dei sinistri a carico Parte_1 del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv. …Leggi di più...
- competenza tribunale·
- solidarietà passiva·
- art. 292 d.lgs. n. 209/2005·
- azione di regresso·
- Fondo di garanzia per le vittime della strada·
- responsabilità civile·
- negoziazione assistita·
- prescrizione decennale·
- indebito oggettivo·
- indebito soggettivo