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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1026/2024
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1026/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12/05/2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Andrea Bonetti, sono comparsi:
Per l'avv. CECCHINI GIANFRANCO oggi sostituito dall'avv. Antonella Floris Parte_1
Per 'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Massimiliano Podda
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Floris si riporta alle note conclusive chiedendo la rimessione della causa in istruttoria e in subordine l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Precisa le conclusioni come da note conclusive, alle quali si riporta. L'avv. Podda insiste per l'emissione della sentenza richiamando gli atti di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore 15.00.
Il Giudice
Andrea Bonetti
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bonetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1026/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCHINI Parte_1 C.F._1 GIANFRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE 10 00045 GENZANO DI ROMApresso il difensore avv. CECCHINI GIANFRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. SERBELLONI, 2 MILANOpresso il difensore avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Sulla cessione in blocco di crediti
La fattispecie in esame involge un tema ricorrente nel contenzioso tra istituti di credito e/o altri intermediari finanziari (cessionari dei crediti dei primi) e i loro clienti (solitamente mutuatari, correntisti o terzi garanti) ovvero quello dell'onere della prova della titolarità del credito che incombe sull'intermediario finanziario acquirente in massa dei crediti derivanti da rapporti giuridici bancari in blocco nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex L. 30 aprile 1999, n. 130 la cui conoscenza all'esterno (e nei confronti dei debitori ceduti) avviene mediante la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 4 L. 30 aprile 1999, n. 130 che, all'uopo, richiama le modalità pubblicitarie di cui all'art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).
Per lungo tempo è stata, infatti, negata l'efficacia probatoria tout court della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), come pagina 2 di 11 richiamato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, ovvero la sua attitudine ex se a dimostrare come il credito azionato in giudizio dall'intermediario finanziario - cessionario, subentrato per successione particolare (solitamente ad un istituto di credito) nel credito derivante da un rapporto bancario sottostante (es. mutuo, conto corrente), fosse compreso tra quelli oggetto di cessione.
Ciò in base ad un orientamento particolarmente rigoroso nell'escludere l'astratta idoneità di questo mezzo pubblicitario a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto, motivato dalla circostanza secondo cui dal predetto avviso non possa ricavarsi che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione;
ciò in considerazione dei piani distinti in cui operano l'avviso della cessione, necessario ai fini della efficacia pubblicitaria della cessione e ad escludere ogni pagamento con effetto liberatorio, e il contratto di cessione vero e proprio, prova della esistenza di un negozio sottostante e del suo specifico contenuto;
di talché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, qualora contestata in giudizio.
Di qui, la necessità di allegare alla produzione documentale in giudizio il contratto di cessione dei crediti in blocco, normalmente munito di un allegato, opportunamente denominato "Elenco dei crediti" affinché fosse nominativamente ed individualmente identificata la posizione giuridica ceduta determinando con certezza il contenuto degli accordi intercorsi.
Senonché, nella quotidianità del contenzioso, accade spesso che i cessionari producano:
- documenti contenenti l'elencazione dei crediti ceduti dichiarati come allegati al contratto di cessione ma, in realtà, privi di sigla dell'intermediario finanziario o della sottoscrizione ad opera delle parti;
- l'identificazione nominativa del cliente - debitore ceduto (indicando anche nome e cognome), accompagnata da codici interni dell'intermediario finanziario, posti a lato del nominativo per esigenze aziendali di riconoscimento e classificazione della pratica, variamente denominati "Cod. pratica" o "NDG", diversi dagli elementi identificativi del contratto bancario sottostante, normalmente contrassegnato da altro e diverso numero identificativo.
Al cospetto di tali ipotesi il rigore mostrato dalla giurisprudenza trovava fondamento nell' impossibilità per il giudicante, per la identificazione della posizione ceduta, di affidarsi al contenuto degli avvisi di cessione, non tanto a cagione della valenza pubblicitaria a loro assegnata dall'ordinamento ma per l'estrema laconicità di questi, perché privi di ogni analiticità descrittiva pagina 3 di 11 dell'oggetto della cessione.
Un orientamento più permissivo ha poi ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di cessione purché recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione, per cui sarà compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società cessionaria a seguito dell'esame dell'estratto sulla Gazzetta Ufficiale, se dettagliato, e la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri ivi illustrati, oltre ad altri eventuali elementi disponibili (Cass.
Civ. 13 giugno 2019, n. 15884, in Foro it., 2019, 12, I, 3982; Cass. Civ. 26 giugno 2019, n. 17110).
In concreto, sulla scorta della più recente giurisprudenza, posta la valenza probatoria dell'avviso di cessione, la valutazione circa l'inclusione del credito fra le posizioni cedute e legittimamente azionate in giudizio dal cessionario assume la connotazione di un vaglio concreto sulla rispondenza del credito oggetto del contenzioso alle caratteristiche dei crediti ceduti in blocco come illustrati nell'avviso di cessione.
A seguito dei citati arresti, gli avvisi di cessione hanno assunto sembianze maggiormente definite e analitiche, agevolando in tal modo il compito dell'interprete chiamato ad una verifica fattuale delle caratteristiche del credito con le astratte categoria di classamento.
Più di recente la Cassazione (Cass. civ. Sez. III, Ord.,16-04-2021, n. 10200) ha affermato “che cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri pagina 4 di 11 termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservatole perciò anche con la notifica del precetto;
in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”.
Pare, quindi, che la Suprema Corte ritenga un elemento potenzialmente decisivo, ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto, la presenza agli atti di una dichiarazione della cedente attestante l'avvenuta cessione di quel particolare credito.
Volendo è possibile sintetizzare l'apporto chiarificatore della pronuncia della Corte di Cassazione in questi termini:
- la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
1) lo stesso avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se sufficientemente specifico;
2) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
pagina 5 di 11 3) il possesso del titolo esecutivo in capo al cessionario
4) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione ad esempio le dichiarazioni confessorie della cedente.
Infine, da ultimo, si segnala che la Corte d'Appello di Milano (Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent.,
24/01/2023), ha recentemente affermato che è errato affermare che “la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto "dichiarazione di parte": all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva
Co azionata in capo ad on avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”
❖ Sul contratto di cessione e sulla valenza probatoria della dichiarazione confessoria del cedente
In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e, soprattutto, salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Tale ultimo adempimento è espressamente escluso dall'art. 58 TUB che prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
In ogni caso, in materia di prove, l'art. 2725 c.c. stabilisce che "quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato al n. 2 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta
è richiesta sotto pena di nullità". Analoghe limitazioni sono previste dagli artt. 2729 e 2739 c.c. per le presunzioni e per il giuramento, mentre alcun divieto è posto esplicitamente alla possibilità di rendere una confessione avente ad oggetto il contratto scritto.
Tenuto conto che il legislatore ha adottato una specifica e rigorosa disciplina per la prova del contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, si deve ritenere che avrebbe esplicitamente vietato anche la confessione se avesse inteso vietarne l'utilizzo.
In mancanza di specifica esclusione, pertanto, la confessione (giudiziale o stragiudiziale) si deve ritenere ammissibile, a fortiori in relazione ad un contratto a forma libera.
Se ciò è vero, ove il fatto della cessione risulti da confessione stragiudiziale (ancorché nella forma minor poiché resa dal terzo cedente), una volta superato positivamente il vaglio di ammissibilità,
pagina 6 di 11 occorre porre l'accento sulla valutazione del documento da parte del Giudice e, nondimeno, sulle eccezioni del ceduto volte a rappresentare l'inattendibilità/nullità/falsità della medesima.
Sotto quest'ultimo profilo, non esplica incidenza il fatto che tali anomalie siano rilevabile d'ufficio stante il principio secondo cui il rilievo d'ufficio non può che basarsi sul quadro di allegazioni specifiche delle parti.
❖ Sull'attendibilità della dichiarazione del cedente.
Ciò posto, lo scrivente ritiene che la dichiarazione del terzo cedente, prodotta da parte convenuta, sia pienamente attendibile e altresì idonea, in un'ottica di valutazione unitaria di tutti gli elementi a disposizione, a condurre ad un vaglio positivo circa la prova della titolarità del credito in capo alla banca Finint S.p.a.
Parte ricorrente deduce che la dichiarazione resa da parte di non sarebbe utilizzabile “per due Pt_2
ordine di ragioni: la prima è dovuta al fatto che si tratta di un documento recante data 29 agosto 2024, ossia in un momento evidentemente successivo a quello nel quale è stata notificata l'opposizione, depositata solamente in un secondo momento rispetto all'avvio della procedura esecutiva;
in secondo luogo, la dichiarazione sopra richiamata è resa da un soggetto già cessionario e non dal titolare del credito. AP, infatti, attesta paradossalmente la validità del credito in capo ad altro soggetto! Va da sé che la predetta dichiarazione non può assumere alcun valore probatorio, e non è idonea a confermare che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione richiamata nell'atto, così come nessun estratto notarile attestante la medesima circostanza, ma soprattutto, nessuna copia del contratto di cessione con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute tra cui emerge, in modo inequivocabile, la posizione debitoria, per la quale si agisce, risulta a tutt'oggi reperibile”.
Senonché tali deduzioni appaiono in parte generiche ed in parte errate.
Il ricorrente, infatti, non allega alcun elemento specifico idoneo a sollevare dubbi circa l'attribuibilità della dichiarazione al cedente ovvero circa la genuinità della dichiarazione. La dichiarazione appare invece attendibile e, soprattutto, circostanziata, recando addirittura la numerazione originaria dei rapporti (conto corrente n. 10494609 mutuo chirografario n. 6473602 conto corrente (anticipi sbf) n.
10494652).
Inoltre, non vi sono ragioni per escludere l'idoneità probatoria della dichiarazione in quanto la stessa sarebbe rilasciabile solo dalla “originaria titolare del credito”. Come si può infatti notare, la dichiarante AP S.r.l. ha attestato che il credito oggetto di causa è ora di proprietà di CP_3
ed ha origine da Unicredit S.p.A.
[...]
pagina 7 di 11 L'opponente, al fine di superare numerosi elementi probatori portati da parte opposta avrebbe agevolmente potuto, a titolo esemplificativo, contattare la cedente AP S.r.l. (oppure la CP_1
cedente originaria Unicredit S.p.a.) al fine di ottenere la conferma o meno circa la cessione del credito ovvero avrebbe potuto produrre una dichiarazione incompatibile con quella prodotta dalla Finint S.p.a.
Avrebbe inoltre potuto contestare la veridicità della scrittura, chiedendo la produzione di scritture analoghe ovvero, ancora, avrebbe potuto chiamare in causa la società cedente.
A tale proposito è bene precisare, “che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova” (ex plurimis Cass., n. 17966/2016 ).
❖ Idoneità degli ulteriori documenti prodotti a provare la legittimazione di Finint S.p.a.
In aggiunta alla precisa, circostanziata e solo formalmente contestata dichiarazione del cedente, il
Giudice ha, nel caso di specie, a disposizione ulteriori elementi idonei a suffragare la tesi di parte resistente.
Oltre alla dichiarazione del AP s.r.l. emerge, infatti, dalle produzioni di Finint S.p.a., che con una prima cessione in blocco in virtù di contratto stipulato in data 19.09.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) AP S.r.l. abbia acquistato pro soluto da Unicredit S.p.A. tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 120, in data 12.10.2019, e più precisamente:
pagina 8 di 11 i rapporti contrattuali intercorsi tra Unicredit S.p.A. e la e posti alla base del decreto Controparte_4 ingiuntivo oggetto dell'opposizione e revocato con la sentenza del Tribunale di Oristano in forza della quale è stata avviata la presente esecuzione immobiliare, sono: a. il contratto di conto corrente n.10494609 del 25.07.2005 con fido di € 110.000 del 02.04.2013 b. il contratto di anticipo fatture n.10494652 del 25.07.2005 con fido di € 150.000 del 02.04.2013 c. il contratto di mutuo chirografario di € 300.000 del 16.06.2010 della durata di 72 mesi e la revoca fidi è datata 18.03.2015, come riportato nel provvedimento monitorio. Tutti i rapporti, dunque, sono ricompresi nella cessione di cui sopra.
Inoltre, con la seconda cessione in blocco, l'odierna resistente Controparte_1
in virtù di contratto stipulato in data 30.06.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (TUB) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) ha acquistato pro soluto da AP S.r.l. tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 89, in data
29.07.2021, e più precisamente:
pagina 9 di 11 Risulta quindi perfettamente riscontrata la dichiarazione del cedente: il credito oggetto del presente giudizio rientra infatti perfettamente nelle categorie sopra elencate, atteso che deriva da un contratto di mutuo ipotecario e:
1. era in precedenza di titolarità di AP S.r.l.;
2. è denominato in Euro;
3. è regolato dalla legge italiana;
4. è stato, in precedenza, acquistato da AP S.r.l. con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte seconda, n. 120, in data 12.10.2019, relativo proprio alla precedente operazione di cessione, ossia quella intervenuta tra e AP S.r.l. Controparte_5
5. era assistito da ipoteca sita in Italia;
In conclusione, all'esito dell'esame unitario dei documenti prodotti da parte resistente e degli altri elementi acquisiti (tra i quali gli avvisi in Gazzetta Ufficiale, il possesso da parte della resistente del titolo esecutivo e la dettagliata dichiarazione del cedente) non sussistono dubbi circa il fatto che il credito fatto valere nella procedura esecutiva sia ricompreso tra quelli ceduti progressivamente da poi da AP S.r.l., fino a Controparte_5 Controparte_1
Alla luce dei motivi sopra esposti, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
3)SULLE SPESE
Per quanto concerne la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, si richiama Cass. 1360/2014, secondo cui "Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso"
pagina 10 di 11 economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile".
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi sub B poiché l'opposizione mira ad ottenere, di fatto, la paralisi della procedura esecutiva.
Si applica dunque lo scaglione da Euro 52.001 a Euro 260.000.
Per la fase di merito, considerando che il processo è stato di natura documentale, si applicano i minimi del giudizio di cognizione, esclusa la fase istruttoria, importo che va maggiorato di accessori di legge e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. 1026/2024 promossa da
nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1
domanda ed istanza disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione.
Condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che Parte_1
si liquidano in euro 4.217,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15.52.
Oristano, 16.5.25
Il Giudice dott. Andrea Bonetti
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1026/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12/05/2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Andrea Bonetti, sono comparsi:
Per l'avv. CECCHINI GIANFRANCO oggi sostituito dall'avv. Antonella Floris Parte_1
Per 'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Massimiliano Podda
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Floris si riporta alle note conclusive chiedendo la rimessione della causa in istruttoria e in subordine l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Precisa le conclusioni come da note conclusive, alle quali si riporta. L'avv. Podda insiste per l'emissione della sentenza richiamando gli atti di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore 15.00.
Il Giudice
Andrea Bonetti
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bonetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1026/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCHINI Parte_1 C.F._1 GIANFRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE 10 00045 GENZANO DI ROMApresso il difensore avv. CECCHINI GIANFRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. SERBELLONI, 2 MILANOpresso il difensore avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Sulla cessione in blocco di crediti
La fattispecie in esame involge un tema ricorrente nel contenzioso tra istituti di credito e/o altri intermediari finanziari (cessionari dei crediti dei primi) e i loro clienti (solitamente mutuatari, correntisti o terzi garanti) ovvero quello dell'onere della prova della titolarità del credito che incombe sull'intermediario finanziario acquirente in massa dei crediti derivanti da rapporti giuridici bancari in blocco nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex L. 30 aprile 1999, n. 130 la cui conoscenza all'esterno (e nei confronti dei debitori ceduti) avviene mediante la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 4 L. 30 aprile 1999, n. 130 che, all'uopo, richiama le modalità pubblicitarie di cui all'art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).
Per lungo tempo è stata, infatti, negata l'efficacia probatoria tout court della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), come pagina 2 di 11 richiamato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, ovvero la sua attitudine ex se a dimostrare come il credito azionato in giudizio dall'intermediario finanziario - cessionario, subentrato per successione particolare (solitamente ad un istituto di credito) nel credito derivante da un rapporto bancario sottostante (es. mutuo, conto corrente), fosse compreso tra quelli oggetto di cessione.
Ciò in base ad un orientamento particolarmente rigoroso nell'escludere l'astratta idoneità di questo mezzo pubblicitario a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto, motivato dalla circostanza secondo cui dal predetto avviso non possa ricavarsi che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione;
ciò in considerazione dei piani distinti in cui operano l'avviso della cessione, necessario ai fini della efficacia pubblicitaria della cessione e ad escludere ogni pagamento con effetto liberatorio, e il contratto di cessione vero e proprio, prova della esistenza di un negozio sottostante e del suo specifico contenuto;
di talché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, qualora contestata in giudizio.
Di qui, la necessità di allegare alla produzione documentale in giudizio il contratto di cessione dei crediti in blocco, normalmente munito di un allegato, opportunamente denominato "Elenco dei crediti" affinché fosse nominativamente ed individualmente identificata la posizione giuridica ceduta determinando con certezza il contenuto degli accordi intercorsi.
Senonché, nella quotidianità del contenzioso, accade spesso che i cessionari producano:
- documenti contenenti l'elencazione dei crediti ceduti dichiarati come allegati al contratto di cessione ma, in realtà, privi di sigla dell'intermediario finanziario o della sottoscrizione ad opera delle parti;
- l'identificazione nominativa del cliente - debitore ceduto (indicando anche nome e cognome), accompagnata da codici interni dell'intermediario finanziario, posti a lato del nominativo per esigenze aziendali di riconoscimento e classificazione della pratica, variamente denominati "Cod. pratica" o "NDG", diversi dagli elementi identificativi del contratto bancario sottostante, normalmente contrassegnato da altro e diverso numero identificativo.
Al cospetto di tali ipotesi il rigore mostrato dalla giurisprudenza trovava fondamento nell' impossibilità per il giudicante, per la identificazione della posizione ceduta, di affidarsi al contenuto degli avvisi di cessione, non tanto a cagione della valenza pubblicitaria a loro assegnata dall'ordinamento ma per l'estrema laconicità di questi, perché privi di ogni analiticità descrittiva pagina 3 di 11 dell'oggetto della cessione.
Un orientamento più permissivo ha poi ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di cessione purché recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione, per cui sarà compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società cessionaria a seguito dell'esame dell'estratto sulla Gazzetta Ufficiale, se dettagliato, e la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri ivi illustrati, oltre ad altri eventuali elementi disponibili (Cass.
Civ. 13 giugno 2019, n. 15884, in Foro it., 2019, 12, I, 3982; Cass. Civ. 26 giugno 2019, n. 17110).
In concreto, sulla scorta della più recente giurisprudenza, posta la valenza probatoria dell'avviso di cessione, la valutazione circa l'inclusione del credito fra le posizioni cedute e legittimamente azionate in giudizio dal cessionario assume la connotazione di un vaglio concreto sulla rispondenza del credito oggetto del contenzioso alle caratteristiche dei crediti ceduti in blocco come illustrati nell'avviso di cessione.
A seguito dei citati arresti, gli avvisi di cessione hanno assunto sembianze maggiormente definite e analitiche, agevolando in tal modo il compito dell'interprete chiamato ad una verifica fattuale delle caratteristiche del credito con le astratte categoria di classamento.
Più di recente la Cassazione (Cass. civ. Sez. III, Ord.,16-04-2021, n. 10200) ha affermato “che cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri pagina 4 di 11 termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservatole perciò anche con la notifica del precetto;
in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”.
Pare, quindi, che la Suprema Corte ritenga un elemento potenzialmente decisivo, ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto, la presenza agli atti di una dichiarazione della cedente attestante l'avvenuta cessione di quel particolare credito.
Volendo è possibile sintetizzare l'apporto chiarificatore della pronuncia della Corte di Cassazione in questi termini:
- la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
1) lo stesso avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se sufficientemente specifico;
2) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
pagina 5 di 11 3) il possesso del titolo esecutivo in capo al cessionario
4) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione ad esempio le dichiarazioni confessorie della cedente.
Infine, da ultimo, si segnala che la Corte d'Appello di Milano (Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent.,
24/01/2023), ha recentemente affermato che è errato affermare che “la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto "dichiarazione di parte": all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva
Co azionata in capo ad on avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”
❖ Sul contratto di cessione e sulla valenza probatoria della dichiarazione confessoria del cedente
In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e, soprattutto, salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Tale ultimo adempimento è espressamente escluso dall'art. 58 TUB che prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
In ogni caso, in materia di prove, l'art. 2725 c.c. stabilisce che "quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato al n. 2 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta
è richiesta sotto pena di nullità". Analoghe limitazioni sono previste dagli artt. 2729 e 2739 c.c. per le presunzioni e per il giuramento, mentre alcun divieto è posto esplicitamente alla possibilità di rendere una confessione avente ad oggetto il contratto scritto.
Tenuto conto che il legislatore ha adottato una specifica e rigorosa disciplina per la prova del contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, si deve ritenere che avrebbe esplicitamente vietato anche la confessione se avesse inteso vietarne l'utilizzo.
In mancanza di specifica esclusione, pertanto, la confessione (giudiziale o stragiudiziale) si deve ritenere ammissibile, a fortiori in relazione ad un contratto a forma libera.
Se ciò è vero, ove il fatto della cessione risulti da confessione stragiudiziale (ancorché nella forma minor poiché resa dal terzo cedente), una volta superato positivamente il vaglio di ammissibilità,
pagina 6 di 11 occorre porre l'accento sulla valutazione del documento da parte del Giudice e, nondimeno, sulle eccezioni del ceduto volte a rappresentare l'inattendibilità/nullità/falsità della medesima.
Sotto quest'ultimo profilo, non esplica incidenza il fatto che tali anomalie siano rilevabile d'ufficio stante il principio secondo cui il rilievo d'ufficio non può che basarsi sul quadro di allegazioni specifiche delle parti.
❖ Sull'attendibilità della dichiarazione del cedente.
Ciò posto, lo scrivente ritiene che la dichiarazione del terzo cedente, prodotta da parte convenuta, sia pienamente attendibile e altresì idonea, in un'ottica di valutazione unitaria di tutti gli elementi a disposizione, a condurre ad un vaglio positivo circa la prova della titolarità del credito in capo alla banca Finint S.p.a.
Parte ricorrente deduce che la dichiarazione resa da parte di non sarebbe utilizzabile “per due Pt_2
ordine di ragioni: la prima è dovuta al fatto che si tratta di un documento recante data 29 agosto 2024, ossia in un momento evidentemente successivo a quello nel quale è stata notificata l'opposizione, depositata solamente in un secondo momento rispetto all'avvio della procedura esecutiva;
in secondo luogo, la dichiarazione sopra richiamata è resa da un soggetto già cessionario e non dal titolare del credito. AP, infatti, attesta paradossalmente la validità del credito in capo ad altro soggetto! Va da sé che la predetta dichiarazione non può assumere alcun valore probatorio, e non è idonea a confermare che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione richiamata nell'atto, così come nessun estratto notarile attestante la medesima circostanza, ma soprattutto, nessuna copia del contratto di cessione con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute tra cui emerge, in modo inequivocabile, la posizione debitoria, per la quale si agisce, risulta a tutt'oggi reperibile”.
Senonché tali deduzioni appaiono in parte generiche ed in parte errate.
Il ricorrente, infatti, non allega alcun elemento specifico idoneo a sollevare dubbi circa l'attribuibilità della dichiarazione al cedente ovvero circa la genuinità della dichiarazione. La dichiarazione appare invece attendibile e, soprattutto, circostanziata, recando addirittura la numerazione originaria dei rapporti (conto corrente n. 10494609 mutuo chirografario n. 6473602 conto corrente (anticipi sbf) n.
10494652).
Inoltre, non vi sono ragioni per escludere l'idoneità probatoria della dichiarazione in quanto la stessa sarebbe rilasciabile solo dalla “originaria titolare del credito”. Come si può infatti notare, la dichiarante AP S.r.l. ha attestato che il credito oggetto di causa è ora di proprietà di CP_3
ed ha origine da Unicredit S.p.A.
[...]
pagina 7 di 11 L'opponente, al fine di superare numerosi elementi probatori portati da parte opposta avrebbe agevolmente potuto, a titolo esemplificativo, contattare la cedente AP S.r.l. (oppure la CP_1
cedente originaria Unicredit S.p.a.) al fine di ottenere la conferma o meno circa la cessione del credito ovvero avrebbe potuto produrre una dichiarazione incompatibile con quella prodotta dalla Finint S.p.a.
Avrebbe inoltre potuto contestare la veridicità della scrittura, chiedendo la produzione di scritture analoghe ovvero, ancora, avrebbe potuto chiamare in causa la società cedente.
A tale proposito è bene precisare, “che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova” (ex plurimis Cass., n. 17966/2016 ).
❖ Idoneità degli ulteriori documenti prodotti a provare la legittimazione di Finint S.p.a.
In aggiunta alla precisa, circostanziata e solo formalmente contestata dichiarazione del cedente, il
Giudice ha, nel caso di specie, a disposizione ulteriori elementi idonei a suffragare la tesi di parte resistente.
Oltre alla dichiarazione del AP s.r.l. emerge, infatti, dalle produzioni di Finint S.p.a., che con una prima cessione in blocco in virtù di contratto stipulato in data 19.09.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) AP S.r.l. abbia acquistato pro soluto da Unicredit S.p.A. tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 120, in data 12.10.2019, e più precisamente:
pagina 8 di 11 i rapporti contrattuali intercorsi tra Unicredit S.p.A. e la e posti alla base del decreto Controparte_4 ingiuntivo oggetto dell'opposizione e revocato con la sentenza del Tribunale di Oristano in forza della quale è stata avviata la presente esecuzione immobiliare, sono: a. il contratto di conto corrente n.10494609 del 25.07.2005 con fido di € 110.000 del 02.04.2013 b. il contratto di anticipo fatture n.10494652 del 25.07.2005 con fido di € 150.000 del 02.04.2013 c. il contratto di mutuo chirografario di € 300.000 del 16.06.2010 della durata di 72 mesi e la revoca fidi è datata 18.03.2015, come riportato nel provvedimento monitorio. Tutti i rapporti, dunque, sono ricompresi nella cessione di cui sopra.
Inoltre, con la seconda cessione in blocco, l'odierna resistente Controparte_1
in virtù di contratto stipulato in data 30.06.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (TUB) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) ha acquistato pro soluto da AP S.r.l. tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 89, in data
29.07.2021, e più precisamente:
pagina 9 di 11 Risulta quindi perfettamente riscontrata la dichiarazione del cedente: il credito oggetto del presente giudizio rientra infatti perfettamente nelle categorie sopra elencate, atteso che deriva da un contratto di mutuo ipotecario e:
1. era in precedenza di titolarità di AP S.r.l.;
2. è denominato in Euro;
3. è regolato dalla legge italiana;
4. è stato, in precedenza, acquistato da AP S.r.l. con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte seconda, n. 120, in data 12.10.2019, relativo proprio alla precedente operazione di cessione, ossia quella intervenuta tra e AP S.r.l. Controparte_5
5. era assistito da ipoteca sita in Italia;
In conclusione, all'esito dell'esame unitario dei documenti prodotti da parte resistente e degli altri elementi acquisiti (tra i quali gli avvisi in Gazzetta Ufficiale, il possesso da parte della resistente del titolo esecutivo e la dettagliata dichiarazione del cedente) non sussistono dubbi circa il fatto che il credito fatto valere nella procedura esecutiva sia ricompreso tra quelli ceduti progressivamente da poi da AP S.r.l., fino a Controparte_5 Controparte_1
Alla luce dei motivi sopra esposti, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
3)SULLE SPESE
Per quanto concerne la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, si richiama Cass. 1360/2014, secondo cui "Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso"
pagina 10 di 11 economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile".
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi sub B poiché l'opposizione mira ad ottenere, di fatto, la paralisi della procedura esecutiva.
Si applica dunque lo scaglione da Euro 52.001 a Euro 260.000.
Per la fase di merito, considerando che il processo è stato di natura documentale, si applicano i minimi del giudizio di cognizione, esclusa la fase istruttoria, importo che va maggiorato di accessori di legge e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. 1026/2024 promossa da
nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1
domanda ed istanza disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione.
Condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che Parte_1
si liquidano in euro 4.217,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15.52.
Oristano, 16.5.25
Il Giudice dott. Andrea Bonetti
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