Trib. Oristano, sentenza 16/05/2025, n. 214
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Sentenza 16 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Andrea Bonetti del Tribunale Ordinario di Oristano, riguarda una controversia tra un attore e un convenuto in merito alla titolarità di un credito derivante da un contratto di cessione. L'attore ha richiesto la rimessione della causa in istruttoria, sostenendo la necessità di ulteriori prove per dimostrare la legittimità della cessione del credito, mentre il convenuto ha insistito per l'emissione di una sentenza, richiamando gli atti già presentati.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha rigettato l'opposizione dell'attore, affermando che la prova della cessione del credito può essere fornita anche successivamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Ha sottolineato l'importanza della dichiarazione del cedente, ritenendola attendibile e sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al convenuto. Inoltre, ha evidenziato che l'attore non ha fornito elementi concreti per contestare la validità della cessione, limitandosi a generiche affermazioni. Pertanto, il Giudice ha condannato l'attore al rimborso delle spese legali, confermando la legittimità della posizione del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Oristano, sentenza 16/05/2025, n. 214
    Giurisdizione : Trib. Oristano
    Numero : 214
    Data del deposito : 16 maggio 2025

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