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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6944/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 19-21 Indirizzo_1 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011398887000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018406734000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente richiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n 10020249011398887 e del sottostante atto Cartella di pagamento n 10020140018406734– presumibilmente notificata il 10/06/14 intimante l'omesso pagamento del diritto camerale anno 2011, Ente impositore Camera di Commercio di Salerno per tot € 183,21.
Lamenta che il ricorrente non ha mai ricevuto né la suddetta cartella, nè alcun avviso di accertamento (atto presupposto), e/o avviso bonario e/o altro atto propedeutico, necessario ed indispensabile ai fini del rispetto della normativa che disciplina l'azione esecutiva e/o cautelare intrapresa dal Concessionario. Ulteriore motivo di nullità dell'atto impugnato è da ricondurlo alla sua inesigibilità per intervenuta prescrizione, in quanto, il credito sotteso, soggetto al termine breve di prescrizione (5 anni ex art 2948 cc), non è stato preceduto da altro atto e/o avviso interruttivo;
pertanto, allo stato il credito sotteso è prescritto.
Si costituisce la Camera di Commercio che argomenta che nel giudizio conseguente all'emissione e alla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di mora e atti della procedura esecutiva non può in alcun modo essere considerato legittimato passivo l'Ente creditore non sussistendo una legittimazione al riguardo dello stesso ma, deve ritenersi esclusivamente legittimato, il Concessionario della riscossione che abbia emesso gli atti in questione. Evidenzia che la Ditta Individuale è stata iscritta presso la Camera a far data dal
21/05/2002 fino al 01/12/2011 e questa condizione giustifica ex se la Camera di Commercio ad esigere i diritti annuali in argomento.
Si costituisce l'AdER che compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione – deve, in effetti, concordare con parte avversa che la pretesa in questione appare interessata dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, allo stato, dovuto dalla parte ricorrente. Di conseguenza, in applicazione dei principi di cui alla L. 212/2000, e con riguardo alla correttezza e buona fede dovuta dalle parti nell'ambito del processo tributario,l'agente della riscossione tanto dichiara affinché il Giudice adito possa dichiarare la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la posizione assunta da AdER può dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla decisione e si pone il solo problema delle spese del giudizio. Il ricorso può essere deciso sotto il profilo della portata assorbente del principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18459, depositata il 28 giugno 2023. Con tale pronuncia la Cassazione ha ricordato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere, l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto oggetto dell'impugnazione del contribuente determina non può comportare automaticamente, o “meccanicamente”
, la compensazione delle spese, atteso che tale soluzione interpretativa, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato rispetto a quella privata, risulta “priva di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo”, per cui anche nel processo tributario, come in quello civile, deve trovare applicazione la regola della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, anche se la cartella fosse stata notificato alla ricorrente in data 10/06/14 il diritto della
Camera di Commercio relativo all'anno 2011 si sarebbe prescritto tenuto conto della decorrenza del relativo termine quinquennale di prescrizione. Atteso che la ricorrente ha fatto valere con il ricorso un vizio insanabile della intimazione opposta e della cartella presupposta che necessariamente doveva portare all'annullamento della stessa ed alla soccombenza della controparte che l'aveva emessa in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano l'istituto della prescrizione e che non vi è stato, come poteva invece esserci sia prima del ricorso che nelle more del giudizio dopo la sua notifica all'ADER ed alla Camera di Commercio, un provvedimento di annullamento in autotutela si condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente liquidate in euro 130,00 oltre accessori se dovuti e resistituzione del contributo unificato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.Si compensano le spese di lite tra il ricorrente e la CCIAA di Salerno.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, COSI' DECIDE : DICHIARA ESTINTO
IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. CONDANNA AGENZIA ENTRATE
RISCOSSIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DI PARTE RICORRENTE LIQUIDATE IN
EURO 130,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI E RESISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO,
CON ATTRIBUZIONE IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO. COMPENSA LE SPESE DI
LITE TRA IL RICORRENTE E LA CCIAA DI SALERNO.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6944/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 19-21 Indirizzo_1 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011398887000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018406734000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente richiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n 10020249011398887 e del sottostante atto Cartella di pagamento n 10020140018406734– presumibilmente notificata il 10/06/14 intimante l'omesso pagamento del diritto camerale anno 2011, Ente impositore Camera di Commercio di Salerno per tot € 183,21.
Lamenta che il ricorrente non ha mai ricevuto né la suddetta cartella, nè alcun avviso di accertamento (atto presupposto), e/o avviso bonario e/o altro atto propedeutico, necessario ed indispensabile ai fini del rispetto della normativa che disciplina l'azione esecutiva e/o cautelare intrapresa dal Concessionario. Ulteriore motivo di nullità dell'atto impugnato è da ricondurlo alla sua inesigibilità per intervenuta prescrizione, in quanto, il credito sotteso, soggetto al termine breve di prescrizione (5 anni ex art 2948 cc), non è stato preceduto da altro atto e/o avviso interruttivo;
pertanto, allo stato il credito sotteso è prescritto.
Si costituisce la Camera di Commercio che argomenta che nel giudizio conseguente all'emissione e alla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di mora e atti della procedura esecutiva non può in alcun modo essere considerato legittimato passivo l'Ente creditore non sussistendo una legittimazione al riguardo dello stesso ma, deve ritenersi esclusivamente legittimato, il Concessionario della riscossione che abbia emesso gli atti in questione. Evidenzia che la Ditta Individuale è stata iscritta presso la Camera a far data dal
21/05/2002 fino al 01/12/2011 e questa condizione giustifica ex se la Camera di Commercio ad esigere i diritti annuali in argomento.
Si costituisce l'AdER che compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione – deve, in effetti, concordare con parte avversa che la pretesa in questione appare interessata dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, allo stato, dovuto dalla parte ricorrente. Di conseguenza, in applicazione dei principi di cui alla L. 212/2000, e con riguardo alla correttezza e buona fede dovuta dalle parti nell'ambito del processo tributario,l'agente della riscossione tanto dichiara affinché il Giudice adito possa dichiarare la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la posizione assunta da AdER può dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla decisione e si pone il solo problema delle spese del giudizio. Il ricorso può essere deciso sotto il profilo della portata assorbente del principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18459, depositata il 28 giugno 2023. Con tale pronuncia la Cassazione ha ricordato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere, l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto oggetto dell'impugnazione del contribuente determina non può comportare automaticamente, o “meccanicamente”
, la compensazione delle spese, atteso che tale soluzione interpretativa, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato rispetto a quella privata, risulta “priva di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo”, per cui anche nel processo tributario, come in quello civile, deve trovare applicazione la regola della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, anche se la cartella fosse stata notificato alla ricorrente in data 10/06/14 il diritto della
Camera di Commercio relativo all'anno 2011 si sarebbe prescritto tenuto conto della decorrenza del relativo termine quinquennale di prescrizione. Atteso che la ricorrente ha fatto valere con il ricorso un vizio insanabile della intimazione opposta e della cartella presupposta che necessariamente doveva portare all'annullamento della stessa ed alla soccombenza della controparte che l'aveva emessa in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano l'istituto della prescrizione e che non vi è stato, come poteva invece esserci sia prima del ricorso che nelle more del giudizio dopo la sua notifica all'ADER ed alla Camera di Commercio, un provvedimento di annullamento in autotutela si condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente liquidate in euro 130,00 oltre accessori se dovuti e resistituzione del contributo unificato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.Si compensano le spese di lite tra il ricorrente e la CCIAA di Salerno.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, COSI' DECIDE : DICHIARA ESTINTO
IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. CONDANNA AGENZIA ENTRATE
RISCOSSIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DI PARTE RICORRENTE LIQUIDATE IN
EURO 130,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI E RESISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO,
CON ATTRIBUZIONE IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO. COMPENSA LE SPESE DI
LITE TRA IL RICORRENTE E LA CCIAA DI SALERNO.