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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto
Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2023
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 C.F._2 dell'Amministratore di sostegno pro tempore, Avv. Vittorio Casara, (c.f.
C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NICOLA MANZINI che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione pagina 1 di 27 CONVENUTA
( ) Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DILETTA ARIOLI che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: contrariis reiectis
-previo raffronto tra i contenuti del decreto di autorizzazione del G.T. Dott.ssa Alessia
Gigli (cfr. doc. 304) e di quelli proposti nella comparsa di costituzione e risposta e successivi atti a firma dell'avv. Nicola Manzini, si rilevi, anche d'ufficio (Trib. Roma, Sez.
II, n.14756, del 08.07.2011), il vizio di legittimazione processuale per tutte le difese ulteriori e/o diverse rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione, e, conseguentemente, venga dichiarata la nullità di tali difese (contestazioni e/o eccezioni) ed istanze, anche istruttorie;
in via preliminare, pregiudiziale: previo accertamento dell'esistenza di una domanda di accertamento del credito professionale (in ambito “civile” unitamente a quelli
“stragiudiziale”, “penale”, e “amministrativo”), si chiede di devolvere il giudizio anche in tale materia al Tribunale in composizione monocratica o collegiale e con rito ordinario;
nel merito, in via principale:
-sulla riduzione:
-accertarsi e dichiararsi simulati gli atti di compravendita [vedi la descrizione effettuata alle lett. A), B), C), D), E), ed F) dell'atto di citazione, o come indicati nell'istanza cautelare, da intendersi qui trascritti per brevità espositiva] in quanto dissimulanti donazioni, o comunque negozio misto a donazione, e dichiararsi l'efficacia tra le parti contraenti dell'atto di liberalità così dissimulato;
-dichiararsi previo accertamento che gli atti comportano una lesione della quota di legittima dell'attore la loro inefficacia ed inopponibilità e disporsi la ricostruzione dell'asse ereditario relitto tenendo conto anche di tutti i beni donati in vita dal defunto
e disporsi, tenendo conto della dispensa dalla imputazione ex se Persona_1 relativamente all'immobile sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR), identificato al pagina 2 di 27 NCEU del Comune di Pescantina (VR), foglio 8, particella 98, categoria A/10, classe 1, rendita € 2.014,18, superficie 126 m2 (appartamento), e foglio 8, particella 98, categoria
C/6, classe 2, rendita € 59,50, superficie 34 m2, ad integrazione della quota riservata spettante all'attore legittimario la riduzione di tutte le disposizioni Parte_1
lesive, inclusa le dissimulate donazioni di cui al punto che precede, con applicazione degli artt. 553 e ss. c.c.;
-condannarsi le convenute, sul presupposto dell'accertata lesione di legittima nonché sulla conseguente dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive della medesima, alla restituzione della parte dei beni donati, anche con atti simulati, necessari ad integrare la porzione legittima dell'attore, con assegnazione dei beni in natura e/o al conguaglio in denaro secondo le modalità di cui agli art. 559, 560, 561 c.c.;
-sulla collazione:
-dichiararsi simulati e, quindi, non aventi alcuna efficacia, nulli e/o annullabili tutti gli atti notarili a favore della e [vedi la descrizione Controparte_1 Controparte_2 effettuata alle lett. A), B), C), D), E), ed F) dell'atto di citazione, o come indicati nell'istanza cautelare, da intendersi qui trascritti per brevità espositiva], essendo contratti simulanti donazioni o comunque negozi misti a donazione;
-disporsi, ai sensi degli artt. 734 e ss. c.c., la collazione di tutte le donazioni dirette, indirette, e simulate effettuate dal de cuius onde poter addivenire Persona_1 alla ricostruzione dell'asse ereditario complessivo, apertosi con la morte di Persona_1
e alla divisione dello stesso, salvo dispensa di legge per la quota disponibile
[...]
come accerterà il G.I. in corso di causa, se, in quanto nei limiti di legge e purché sussistente il diritto;
-accertarsi la consistenza dei beni mobili, denaro, crediti, titoli, et cetera, caduti in successione, anche previa indagine presso gli istituti di credito cittadini;
-accertarsi lo stato di manutenzione dei beni immobili al momento della morte del de cuius, e il successivo ammaloramento a causa dell'inerzia delle convenute (oltre che dell'ADS definitivo), e delle opere di manutenzione prestate dall'attore al solo fine di salvaguardare il patrimonio immobiliare;
-disporsi a carico di e/o il rendiconto della gestione di Controparte_1 Controparte_2
tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione a seguito della morte di Per_1
pagina 3 di 27 che le stesse hanno da sempre amministrato, con la conseguente condanna al CP_2
pagamento e alla consegna di quanto dovuto in base alla richiesta divisione per cui il presente giudizio con interessi e svalutazione;
-sulla divisione:
-disporsi, statuito quanto alle domande di riduzione e collazione, la divisione dell'asse ereditario comprensiva di beni mobili ed immobili, crediti, valori, titoli, denaro di cui alla successione apertasi a seguito della morte di con ogni conseguente Persona_1
statuizione, come risulterà di giustizia;
-sui compensi:
-accertarsi lo svolgimento dell'attività professionale dell'attore a favore della CP_1
e del de cuius e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento della retribuzione
[...]
dei compensi, anticipazioni, spese generali, oltre iva e cpa, e così per un importo complessivo di € 255.087,45 ex art. 2233 c.c.; e precisamente è pari a € 81.840,64 per le pratiche svolte a favore di;
€ 26.552,55 per le pratiche svolte a favore Controparte_1 della e del (ex art. 754 c.c.); € 146.694,26 per le Controparte_1 Persona_1
pratiche svolte a favore di (ex art. 754 c.c.) o in quella diversa Persona_1
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nella misura che il giudice riterrà giusta e congrua, oltre agli interessi medio tempore maturati ex artt. 1219 c.c.; art. 2 D.L.
231/2002; art. 17 D.L. 132/2014;
-accertarsi lo svolgimento dell'attività professionale dell'attore a favore di
[...]
e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento della retribuzione dei CP_2
compensi, anticipazioni, spese generali, oltre iva e cpa, e così per un importo complessivo di € 1.065,15 ex art. 2233 c.c.;
o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nella misura che il giudice riterrà giusta e congrua, oltre agli interessi medio tempore maturati ex artt. 1219
c.c.; art. 2 D.L. 231/2002; art. 17 D.L. 132/2014;
-sui miglioramenti:
-previo accertamento che l'attore ha eseguito delle migliorie sulle parti comuni dell'edificio, sulle proprietà comuni e/o esclusive della , si chiede che la Controparte_1 stessa venga condannata all'indennizzo pari ad € 128.117,50 in favore dell'attore, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
pagina 4 di 27 -previo accertamento che l'attore ha eseguito delle migliorie sulle parti comuni dell'edificio, sulle proprietà comuni e/o esclusive di si chiede che la Controparte_2 stessa venga condannata all'indennizzo pari ad € 59.504,23 in favore dell'attore, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
-sull'arricchimento:
-previo accertamento che l'attore ha sborsato/anticipato somme di denaro a favore
[...]
e condannarsi la ad indennizzare la CP_1 Persona_1 Controparte_1 somma di € 149.382,83 in favore dell'attore per la correlativa diminuzione patrimoniale,
e/o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà calcolata, anche ai sensi dell'art.
1226 c.c.;
-sulla perdita di chance:
-previo accertamento della volontà delle convenute di approfittarsi dell'attore, condannarsi le stesse al risarcimento del danno da perdita di chance, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o anche in via equitativa;
-sui frutti civili:
-previo accertamento che l'attore è divenuto medio tempore co-erede di
[...]
e che la sta godendo dei beni in via esclusiva senza un CP_3 Controparte_1 titolo giustificativo, condannarsi la stessa a corrispondere i frutti civili nella misura di €
7.000,00, e/o l'ulteriore maggiore somma medio tempore incassata sino alla divisione del bene comune;
-sull'indennità per mancato godimento dei beni comuni:
-previo accertamento che le convenute, in modo autonomo e/o in solido tra loro, hanno deciso di lasciare sfitti gli immobili oggetto di comunione e, al contempo, hanno impedito che gli stessi venissero goduti (sotto forma di percezione della quota dei frutti) dall'attore, per l'effetto, condannarsi le stesse, in modo autonomo e/o in solido tra loro, al pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni;
-sul danno da mala gestio:
-previo accertamento che le convenute, in modo autonomo e/o in solido tra loro, hanno omesso di manutenere gli immobili, condannarsi le stesse alla perdita di valore degli immobili a causa del loro ammaloramento e/o alle spese di manutenzione che si renderanno necessari per riportarli al normale stato d'uso;
pagina 5 di 27 -sugli interessi e la rivalutazione monetaria e/o il maggior danno:
-previo accertamento delle somme dovute all'attore, a vario titolo e per le ragioni suddette, condannarsi le convenute, ognuna per la propria quota-parte, agli interessi e la rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo e/o il maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento;
-nel merito, in via subordinata:
-laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni immobili, si chiede l'assegnazione in natura degli immobili e la compensazione dell'eventuale conguaglio monetario con i crediti (professionali, miglioramenti, arricchimento, frutti civili, indennità da mancato godimento, perdita di chance, interessi e rivalutazione) medio tempore maturati e maturandi che verranno accertati;
-condannarsi e a rilasciare liberi e sgomberi Controparte_1 Controparte_2 da persone e cose, anche interposte, i beni che verranno assegnati all'attore;
-in via ulteriormente subordinata:
- accertato il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e/o associazione a delinquere ex art.
416 c.p., condannarsi e (con riserva di agire in Controparte_2 Controparte_1
separato giudizio nei confronti di chi abbia concorso con le stesse nel suddetto disegno criminoso), per il combinato disposto degli articoli 185 c.p., 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, corrispondente alle somme dovute dalle controparti per: a)
l'attività professionale svolta in loro favore dall'attore; b) le spese e le anticipazioni sostenute dall'attore per i miglioramenti e le opere realizzate sugli immobili costituenti il patrimonio familiare/ereditario; c) le spese e anticipazioni sostenute dall'attore con conseguente indebito arricchimento delle controparti;
d) i frutti civili degli immobili;
e) la perdita di chance subita dall'attore; f) il danno dovuto a mala gestio subito dall'attore; g)
l'indennizzo dovuto all'attore per mancato godimento dei beni mobili in comunione e/o in proprietà esclusiva;
così come quantificati nelle domande proposte in via principale;
-in ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi sia della negoziazione assistita, della mediazione e del presente giudizio, oltre accessori di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e
96 c.p.c.;
-sentenza provvisoriamente esecutiva;
pagina 6 di 27 -ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona, ora Agenzia delle
Entrate-Servizi di Pubblicità immobiliare di Verona, in persona del Responsabile dell'Ufficio in carica pro tempore, la trascrizione dell'emananda sentenza e di ogni altro provvedimento connesso, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
-in via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie indicate in citazione, e nelle successive memorie ex art. 183 c. VI nn. 1, 2, 3 c.p.c. e note d'udienza del 11.03.2024, da intendersi qui integralmente trascritte per brevità espositiva;
-si rinnova l'istanza di revoca dell'ordinanza datata 22.06.2024 e notificata il 24.06.2024, così come del successivo decreto di rigetto del 20.08.2024, per tutti i motivi indicati nell'istanza ex art. 177 c.p.c. datata 02.07.2024 da intendersi qui integralmente trascritti per brevità espositiva;
-si insiste per l'ammissione dei documenti da 307 a 312 di cui è stata formulata idonea istanza di ammissione.
PER LA CONVENUTA DE BIASI:
In via preliminare di merito
• Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e/o l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale dei diritti invocati dall'attore come da prospetto che precede.
• Accertare e dichiarare l'incompetenza, come peraltro ammessa dalla stessa controparte
(cfr. pag. 22 e 23 atto citazione), del Tribunale in composizione monocratica in ordine alla liquidazione dell'eventuale credito per l'asserito svolgimento di attività professionale in ambito civile, trattandosi di materia soggetta ad apposito rito, di cui al D.Lgs. n.
150/2011, di competenza del tribunale in composizione collegiale.
In via pregiudiziale di rito
• Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge.
Nel merito
• Accertato il diritto a procedere alla divisione giudiziale, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa da dividersi e delle quote spettanti a ciascun coerede tenuto conto delle collazioni e delle
pagina 7 di 27 imputazioni. Si richiede sin d'ora che le relative spese vengano poste a carico della massa, con anticipazione a carico della controparte, Avv. . Parte_1
• Rigettare ogni ulteriore domanda formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre CPA ed IVA se dovute, come per legge, sia per la fase cautelare (n. 1366-1/2023 RG) sia per la presente fase di merito
In via istruttoria come da memoria ex art. 183 VI co n.
2. C.p.c.
PER LA CONVENUTA : In via pregiudiziale. Controparte_2
Dichiararsi inammissibile qualsivoglia domanda rassegnata nei confronti della convenuta
stante il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
convenuta ; Controparte_2
In via principale nel merito
Rigettarsi le domande tutte spiegate nei confronti di da parte Controparte_2 dell'attore in quanto aventi ad oggetto crediti prescritti come eccepito nel contesto del presente atto che qui si richiama e perché comunque infondate in fatto e in diritto oltre che non provate.
In via subordinata, sempre nel merito, con riferimento all'art. 1134 Cod. Civ.
Accertata e dichiarata la carenza dei requisiti di urgenza e di indifferibilità delle spese asseritamente imputate ai convenuti, rigettarsi integralmente l'azione di arricchimento senza causa promossa da parte attrice per mancato rispetto dell'onere della prova e conseguente carenza dei requisiti ex art. 1134 Cod. Civ.
Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso, visto quanto argomentato in premessa in ordine alla colpa grave ed al comportamento processuale di parte attrice, condannare l'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e controdedurre nelle opportune sedi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria come da memoria ex art. 183 VI co n.
2. C.p.c.
pagina 8 di 27 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha convenuto in giudizio la madre Parte_1 Controparte_1
e la sorella chiedendo, in via preliminare, la devoluzione al
[...] Controparte_2 tribunale adito anche della decisione in merito all'accertamento del credito professionale da lui vantato per l'attività svolta in ambito civile, amministrativo e penale a favore del defunto padre, della madre e della sorella.
Nel merito ha chiesto:
- che venga accertata la natura simulata, in quanto dissimulanti donazioni a favore della moglie e dei figli e degli atti di compravendita dei seguenti immobili: Pt_1 CP_2
appartamento ed autorimessa sito in Verona via Garibba, appartamento e autorimessa sito in Sant'Anna d'Alfaedo via Olimpia, appartamento sito in Verona Corso Milano 102, del podere sito in Pastrengo n. 53 di LA , appartamento sito a Pescantina via Trento 26;
- che venga accertata la lesione della quota di legittima dell'attore e ricostruito l'asse ereditario tenendo conto di tutti i beni donati in vita dal padre con conseguente condanna delle convenute alla restituzione della parte dei beni donati necessaria ad integrare la quota di legittima dell'attore.;
- che venga ricostruito l'asse ereditario con collazione di tutte le donazioni dirette ed indirette e accertamento anche di tutti i beni mobili caduti in eredità;
- che venga quindi disposta la divisione dell'asse ereditario del de cuius Persona_1
[...]
- che, previo accertamento dell'attività professionale svolta dall'avv. Parte_1
a favore della madre, in proprio e quale erede del padre, e della sorella, le convenuta vengano condannate, la prima, al pagamento di € 255.087,45 e la seconda, al pagamento di
€ 1.015,15;
- che, previo accertamento delle migliorie compiute dall'attore sugli immobili oggetto di causa riferibili alla madre, sia condannata al pagamento di € 128.117,50 a Controparte_1
titolo di indennizzo;
- che, previo accertamento delle migliorie compiute dall'attore sugli immobili oggetto di causa riferibili alla sorella, sia condannata al pagamento di € 59.504,23 Controparte_2
a titolo di indennizzo;
pagina 9 di 27 - che, previo accertamento delle anticipazioni effettuate dall'attore a favore di CP_1
e sia condannata a versare all'attore la
[...] Persona_1 Controparte_1 somma di € 149.382,83 a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento;
- che, previo accertamento della volontà delle convenute di approfittarsi di
[...]
le stesse siano condannate al risarcimento del danno patito dall'attore per Parte_1
perdita di chance;
- che sia condannata a corrispondere i frutti civili per il godimento in via CP_1
esclusiva dei beni caduti in eredità;
- che, previo accertamento che le convenute, in modo autonomo e/o in solido tra loro, hanno impedito il godimento degli immobili caduti in eredità e lasciati sfitti, che le stesse siano condannate al pagamento dell'indennizzo per mancato godimento nonché alla perdita di valore degli immobili per mancata manutenzione;
- che, in caso di indivisibilità dei beni immobili, gli stessi siano a lui assegnati con compensazione dell'eventuale conguagle con i crediti azionati e condanna delle convenute al rilascio.
La sig.ra si è costituita in persona dell'amministratore di sostegno CP_1 eccependo l'incompetenza del Tribunale in composizione monocratica in ordine alla liquidazione dell'eventuale credito per attività asseritamente svolta in ambito civile, soggetta ad apposito rito, la mancanza di preventiva liquidazione del COA per gli ulteriori crediti professionali, l'intervenuta prescrizione di buona parte dei crediti, professionali e non. A tal fine ha contestato che la raccomandata di cui al doc.212 di parte attrice abbia interrotto la prescrizione, ha disconosciuto la sottoscrizione in calce alla scrittura asseritamente ricognitiva di debito di cui al doc. n. 228 e ne ha eccepito l'annullabilità per incapacità di intendere e volere della sig.ra Sempre in via preliminare ha CP_1
sollevato eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per essersi “il procedimento di mediazione de quo si è “incagliato” proprio a causa della condotta di controparte”.
Nel merito si è associata ed ha aderito alla sola domanda di scioglimento della comunione ereditaria ex adverso proposta mentre ha contestato che gli atti di compravendita relativi agli immobili attualmente di proprietà (per l'intero o pro quota) della signora dissimulino delle donazioni indirette, effettuate con denaro del Sig. CP_1
pagina 10 di 27 e poi intestati alla moglie (per l'intero o pro quota) nonché la Persona_1
fondatezza delle ulteriori domande.
La sig.ra si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, la Controparte_2
sua carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del padre con conseguente inaccoglibilità della domanda di collezione avanzata verso la rinunciante. Ha quindi eccepito l'assoluta genericità della domanda di riduzione, formulata senza neppure procedersi alla riunione fittizia e alla stima delle presunte donazioni indirette che avrebbero leso la legittima dell'attore. In ogni caso ne ha contestato la fondatezza evidenziando l'impossibilità che lo stesso atto con cui il de cuius ha eseguito una donazione in favore dell'attore e della sorella in pari quota possa aver leso la legittima dell'attore. Ha eccepito la prescrizione del credito avanzato nei suoi confronti e contestato le singole voci di credito.
Con la prima memoria ex art. 183 VI co n. 1 l'attore ha chiesto la verificazione del documento 228 disconosciuto, ha replicato in merito alle singole eccezioni e contestazioni sollevate dalle controparti;
quindi ha avanzato un'ulteriore domanda subordinata di accertamento del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e/o associazione a delinquere ex art. 416 c.p. commesso dalle convenuta in suo danno e condanna delle stesse (con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di chi abbia concorso con le stesse nel suddetto disegno criminoso), per il combinato disposto degli articoli 185 c.p., 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, corrispondente alle somme dovute dalle controparti per: a) l'attività professionale svolta in loro favore dall'attore; b) le spese e le anticipazioni sostenute dall'attore per i miglioramenti e le opere realizzate sugli immobili costituenti il patrimonio familiare/ereditario; c) le spese e anticipazioni sostenute dall'attore con conseguente indebito arricchimento delle controparti;
d) i frutti civili degli immobili;
e) la perdita di chance subita dall'attore; f) il danno dovuto a mala gestio subito dall'attore; g) l'indennizzo dovuto all'attore per mancato godimento dei beni mobili in comunione e/o in proprietà esclusiva così come quantificati nelle domande proposte in via principale.
Con provvedimento del 22.6.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissata udienza di precisazione delle conclusioni sulle questioni pagina 11 di 27 preliminari e sulla domanda di accertamento della natura simulata degli atti di compravendita impugnati da parte attrice.
Alla successiva udienza del 10.10.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche.
* * * * *
Preliminarmente, deve darsi atto della sussistenza della competenza del Tribunale in composizione collegiale a conoscere della presente controversia, stante la formulazione di una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie da parte dell'attore (v. art. 50 bis c.p.c. applicabile ratione temporis).
L'attore ha promosso il presente giudizio per sentire accertare, a fini divisori, la consistenza effettiva del patrimonio ereditario e determinare, quindi, la quota a lui riservato ex lege, previa riduzione delle disposizioni delle donazioni fatte in vita dal de cuius. Ha inoltre chiesto l'accertamento dei crediti professionali vantati verso la madre, in proprio e quel erede del padre, e la sorella per ottenerne la condanna al pagamento. eccezione di improcedibilità
L'eccezione non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
L'attore ha depositato l'istanza di mediazione in data 11.3.2022; in data 11.4.2022 si è tenuto il primo incontro al quale non ha partecipato la convenuta che CP_1 presumibilmente non aveva ricevuto la notifica;
l'avv. ha comunicato in CP_2
quella sede che dopo l'11.4.2022 era stata richiesta dalla sorella una procedura di amministrazione di sostegno a favore della madre;
in data 12.7.2922 si è tenuto il secondo incontro cui ha partecipato l'ads avv. Casara ma l'incontro è stato aggiornato in quanto il mediatore ha rilevato che mancava l'autorizzazione del giudice tutelare;
il terzo incontro è quello del 9.11.2022 conclusosi senza la sottoscrizione del verbale da parte dell'avv.
(cfr. doc. 238, 239, 240 e 241 di parte attrice). CP_2
La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre;
la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'avv. ha di fatto rappresentato l'indisponibilità dello stesso a procedere. Nelle more CP_2
pagina 12 di 27 è stata peraltro promossa una nuova procedura di mediazione che si è conclusa con verbale negativo del 6.11.2024. carenza di ius postulandi
L'eccezione non è fondata e deve essere rigettata.
Come precisato dalla Corte di Cassazione “L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. – ora art. 374 co. 1 n. 9 - e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.” (cfr. sul punto Cass. 6518 del 2019)”.
L'amministratore di sostegno dunque ha correttamente richiesto al giudice tutelare l'autorizzazione a costituirsi in giudizio e associarsi ad una domanda, quale quella di divisione, che incide sul patrimonio dell'amministrata tanto che l'art. 374 co. 1 n. 6 richiede espressamente l'autorizzazione del giudice tutelare per procedere a divisioni anche in via non giudiziale.
Le eccezioni di prescrizione, incompetenza e improcedibilità non necessitavano di specifica autorizzazione in quanto costituiscono difese funzionali alla conservazione degli interessi del rappresentato. eccezione di incompetenza
Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza del tribunale in composizione monocratica sulla domanda di accertamento dell'attività professionale svolta in ambito civile per essere tale accertamento soggetto ad apposito rito.
Ribadita la composizione collegiale del tribunale adito in ragione della domanda di riduzione spiegata, l'accertamento del credito professionale vantato dall'attore nei confronti della madre è connessa con la domanda di divisione avendo l'attore opposto in compensazioni di eventuali conguagli il suddetto credito. Trova quindi applicazione l'art. 40 c.p.c. con conseguente attrazione al rito ordinario della domanda di accertamento dei compensi rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.
pagina 13 di 27 Priva di fondamento è anche la contestazione della mancata preventiva acquisizione del parere dell'ordine professionale che è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c., comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse (cfr. da ultimo Cass. 33193 del 2022). eccezione di prescrizione
L'avv. ha elencato nella nota n. 4 le oltre 70 pratiche patrocinate e CP_2
nelle note n. 7 e 11 i miglioramenti e le anticipazioni sostenute.
Nella comparsa di costituzione, tempestivamente depositata, l'avv. Casara quale
ADS della sig.ra ha preso posizione su ciascuno degli avvisi di parcella azionati CP_1
sollevando eccezione di prescrizione presuntiva e ordinaria e contestando comunque l'idoneità della documentazione dimessa a comprovare il credito azionato.
Ciò premesso deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione presuntiva in quanto incompatibile con l'eccezione di prescrizione ordinaria e con la contestazione in merito alla prova del credito.
Entrambe le difese implicano il mancato pagamento e l'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione è rigettata se chi oppone la tale prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuale, come nel caso in esame.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva sono tra loro logicamente incompatibili in quanto fondate su fatti diversi. Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La prescrizione ordinaria invece si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo e dunque sul mancato pagamento.
L'eccezione di prescrizione ordinaria nei termini fondata per le pratiche svolte sino al luglio 2022.
Non può riconoscersi efficacia interruttiva alla raccomandata inviata nel 2018 dall'avv. alla madre e alla sorella né ha natura di riconoscimento di debito CP_2
pagina 14 di 27 della raccomandata datata 26.9.2020 scritta a macchina e recante la sottoscrizione della convenuta CP_1
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cass. n. 15714 del 2018, Cass. 15140 del 2021).
Ciò premesso in diritto scorrendo la produzione sub doc. 212-1, 212-2 e 212-3 di oltre 80 pagine ciascuna si rinvengono due raccomandate datata 10.5.2018; in una si legge
“… al fine di fare chiarezza sulle spese da me anticipate in questa anni , sono ad allegare i giustificativi delle spese da sostenute. ….le stesse rappresentano solamente una parte di quanto da me sostenuto. Mi riservo di allegare l'ulteriore documentazione on appena mi sarà possibile. Sono a chiedervi se siete disponibili alla ripetizione spontanea di quanto da me anticipato nel vostro interesse e/o a tutela dei vostri interessi e diritti… La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione … Restando in attesa di ricevere un vostro cortese riscontro entro 15 giorni” nell'altra si legge: “per opportuna conoscenza vi metto al corente dell'attività professionale sin qui svolta. La Presente vale ad ogni effetto di legge anche ai fini interruttivi. Restando in attesa colgo l'occasione per salutarvi cordialmente”
La pretesa creditoria non è affatto esplicitata, non c'è costituzione in mora, in una si rimanda ad ulteriore documentazione a sostegno. Non vi è nemmeno prova che a tale missiva siano stati allegati i 170 documenti dimessi, senza alcuna spiegazione, unitamente al doc. 212-2 e 3, tanto più che alcuni documenti non sono riferibili alle destinatarie (vedi ad esempio risalenti fatture intestate allo studio legale per opere eseguite per CP_2
lo studio legale o la messa in mora ad una ditta fornitrice per il danno all'immagine dello studio legale, scontrini di supermercato, di pasticceria, della parrucchiera, documento di identità dell'attore).
pagina 15 di 27 Del tutto evidente è quindi l'inidoneità della missiva ad interrompere la prescrizione.
Nella lettera datata 26.9.2020, la cui sottoscrizione, attribuita alla sig.ra è CP_1
stata disconosciuta, si legge: a saldo delle tue competenza e di questioni familiari sono da anni che provo con te ad accordarmi per e modalità di pagamento ma non hai accettato alcuna proposta e a distanza di anni sono ancora qui che mi sento oppressa senza possibilità alcuna di vivere il resto della mia vita serenamente. Come già riferito più volte non avendo liquidità ti ho proposto di vendere la mia proprietà a LA per poter pagare i miei debiti …”.
Ebbene, se è vero che il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà, ritiene il Collegio che la manifestazione espressa sia eccessivamente generica e sia idonea ad interrompere la prescrizione rispetto a crediti azionati per titolo e causa diversi. La lettera non è fa riferimento ad alcuna pregressa analitica richiesta di pagamento con specificazione dalle singola attività professionali espletate e delle singole spese sostenute. In precedenza vi erano state solo le raccomandate del 10.5.2018 e quindi di due anni prima che, come sopra riferito, non conteneva nemmeno una precisa indicazione dell'entità del credito vantato. Il semplice riconoscimento di essere debitore non può evidentemente interrompere la prescrizione rispetto ad una indeterminata serie crediti nemmeno menzionati.
Il primo atto interruttivo ove sono effettivamente precisati gli importi richiesti e i titoli è rappresentato dall'invito alla mediazione;
la prova della notifica non è in atti ma certamente in data 22.7.2022 l'atto era pervenuto nella sfera di conoscenza della convenuta dal momento che il suo amministratore di sostegno ha partecipato all'incontro.
Devono quindi ritenersi prescritti tutti crediti antecedenti al 21.7.2012.
Con riferimento ai crediti personali di sono dunque prescritti Controparte_1
i crediti professionali relativi alle seguenti pratiche: apposizione dei Parte_2
termini; sinistro stradale;
locazione; CP_5 Controparte_6 Controparte_7
locazione; n. 1171/97 GIP;
di LA istanza revoca autotutela;
CP_1 Controparte_8
pagina 16 di 27 contestazione del crediti;
; Controparte_9 Controparte_10 [...]
art. 495 c.p. Residence Fosse appello CP_11 Controparte_12
sentenza 1043/08 del Tribunale di Verona (uultimo atto comparsa conclusionale del
12.1.2012); Residence Le Fosse giudizio di Controparte_12
opposizione spese condominiali avanti al Giudice di Pace;
Persona_1
opposizione all'archiviazione;
Con riferimento ai crediti di quale coerede di Controparte_1 Persona_1
sono prescritti i crediti relativi alle seguenti pratiche:
[...] [...]
n. 833/2001, n. 4030/2012, n. 3079/2011, Controparte_13
Zantedeschi/Bussola passivo, credito, Controparte_14 Controparte_15
credito, rg n. 9654/2006 avanti al GIP Verona, Controparte_16 CP_2
Zantedeschi n. 38802010 Corte d'Appello; n. Controparte_17
15146/2006; Zantedeschi n. 12830/200632); contestazione Controparte_18
compenso professionale.
Quanto ai crediti richiesti per miglioramenti apportati dall'attore o con il suo contributo, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta con riferimento all'intero importo avanzata nei confronti della sig.ra per € 128.117,50 e di € 59.504,23 nei CP_1
confronti della sig.ra Controparte_2
I documenti dimessi sub. doc. 218-219-2020 sono costituiti da oltre 82 pagine, non elencate né spiegate negli scritti difensivi esplicitati negli scritti difensivi. Dall'esame analitico di tali documenti si evince la presenza, oltre che di fatture intestate allo studio legale anche di lettere in mora, iscrizioni a ruolo, istanze sostituzione CTU, di CP_2
un assegno a favore dell'avv. documenti già di per sé del tutto Parte_1
eccentrici e non rientranti nel disposto dell'art. 936 c.c.
In ogni caso tutti i documenti sono antecedenti al decennio dalla messa in mora di luglio 2022.
Relativamente infine agli importi per spese anticipate dall'attore per il pagamento di debiti dei genitori, devono ritenersi prescritti tutti gli importi portati dai documenti €
195, 299, 202, 203, 204 205 in quanto antecedenti al decennio dalla messa in mora di luglio 2022.
pagina 17 di 27 quantificazione crediti azionati da parte attrice per attività professionale, anticipazione spese e miglioramenti apportati non coperti da prescrizione
Prima di procedere all'esame delle singole pratiche per le quali viene chiesto l'accertamento del compenso e non coperte da prescrizione, si ritiene opportuno evidenziare sin da ora che il debito che sarà accertato per l'attività professionale svolta a favore del padre sarà imputabile all'erede in misura ½; il restante ½ Controparte_1 imputabile all'attore quale erede del padre si è estinto per confusione (art. 1253).
Sempre in via preliminare si osserva che la convenuta che ha contestato la CP_1 documentazione “asseritamente comprovante l'attività”, non ha invece sollevato alcuna contestazione in merito al quantum preteso.
Ciò premesso si procede all'esame della singole parcelle e della documentazione allegata a sostegno.
Pratica De Biasi/Sala locazione via Pastrengo 53 di LA
L'attività è comprovata dall'intimazione di sfratto depositata e dalle mail dimesse e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 1.132,28 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
1) Pratica De Biasi/Mohren locazione via Garibba 6
L'attività è comprovata dalle mail dimesse con trasmissione di un accordo transattivo;
il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.759,74 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
2) Pratica De Biasi/Falduto locazione via Garibba 6
L'attività è comprovata dalle mail dimesse con trasmissione di un accordo transattivo;
il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.759,74 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
3) Pratica De Biasi/D'Antoni locazione via Garibba 6
L'attività professionale non può dirsi comprovata. Agli atti vi è unicamente una procura rilasciata dalla madre al figlio e un contratto di locazione trasmesso dall'agenzia immobiliare. Si tratta evidentemente di documentazione che non prova – come allegato – il conferimento di un incarico professionale all'avv. per risolvere problemi CP_2
afferenti a non meglio precisate discrasie catastali e alla volontà del conduttore di tenere animali all'interno dell'immobile.
pagina 18 di 27 4) – accesso agli atti amministrativi Controparte_19 Controparte_20
L'attività è comprovata dalla mail dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 729,56 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
5) locazione via Pastrengo 53 Controparte_19
L'attività è comprovata dal carteggio mail dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 729,56 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
6) locazione – infiltrazioni - via Pastrengo 53 CP_21
L'attività è comprovata dal ricorso e dalla documentazione dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 3.647,80 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa
7) locazione via Pastrengo Controparte_22
L'attività è comprovata dal carteggio mail dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 369,18 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
8) tutela penale a seguito querela presentata dall'avv. Panizzi Controparte_22
L'attività è comprovata dagli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione nel 2015 e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 5.833,18 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
10) tutela penale per opposizione all'archviazione presentata Controparte_22
dalla convenuta CP_1
L'attività è comprovata dall'opposizione all'archiviazione dimessa gli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione nel 2015 e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.369,97 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
11) anagrafica Controparte_23
L'attività è comprovata dalla richiesta di accesso dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 729,56 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
12) De Biasi/Comune di LA
pagina 19 di 27 L'attività è comprovata dalla documentazione dimessa attestante l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione dell'immobile sito in località Montioni LA e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 8.565,04 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
13) De Biasi/Comune di LA TAR VENETO
L'attività è comprovata dal ricorso al TAR avverso l'ordinanza di demolizione n.
38 del Comune di LA e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 7.084,06 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
14) De Biasi/Comune di LA TAR VENETO
L'attività è comprovata dal ricorso al TAR avverso la delibera del CP_20
che aveva disposto sanzioni pecuniarie e il compenso può dunque essere liquidato
[...] nell'importo richiesto di € 7.084,06 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
16) di LA collegio periti avverso la sanzione ex art. 167 Controparte_8
D.L.G.S.
L'attività è comprovata dall'istanza per la nomina del collegio dimesso;
non sono invece stati dimessi i documenti n. 57 e 58 relative alle somme indicate come anticipate dall'avv. Il compenso può dunque essere liquidato nella minore somma di € CP_2
1.799,33 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
17) +5/Filini +4 vendita quote bene immobile via Caboto CP_1
La documentazione dimessa non consente di ritenere provata un'attività professionale espletata a favore della convenuta L'atto di esercizio del diritto di CP_1
prelazione dimesso è stato svolto a favore e per conto di altri soggetti. In un'unica mail vi è un riferimento alla sig.ra con la mera comunicazione al notaio che la Controparte_1
convenuta non aveva esercitato tale diritto.
18) di bonifica: servitù di acquedotto irriguo Controparte_24
L'attività è provata dalla Note scritte dimesse per conto della sig.ra non è Pt_3 invece provato l'anticipazione dell'importo di € 1.032,00 da parte dell'avv. Il CP_2 compenso può dunque essere liquidato nella minore somma di € 5.271,40 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
19) De Biasi/ing. contestazione compenso professionale CP_25
pagina 20 di 27 L'attività prestata non è provata posto che è stato dimessa solo la parcella emessa dal professionista.
20) + infiltrazioni via Garibba Controparte_26 Controparte_27
L'attore ha chiesto il rimborso di spese anticipate per la convenuta e agli CP_1 atti è documentata l'anticipazione di spese da parte dell'avv. per € 875,47. Il CP_2 relativo importo va quindi riconosciuto all'attore a titolo di rimborso anticipazioni
21) regolamento condominiale Controparte_26
L'attore ha chiesto il rimborso di spese anticipate per la convenuta e agli CP_1 atti è documentata l'anticipazione di spese da parte dell'avv. per € 291,82. Il CP_2
relativo importo va quindi riconosciuto all'attore a titolo di rimborso anticipazioni
22) Veronalot/De Biasi infiltrazioni via Garibba
L'attore ha chiesto il rimborso di spese anticipate per la convenuta e agli CP_1 atti è documentata l'anticipazione di spese da parte dell'avv. per € 2.057,36. CP_2
Il relativo importo va quindi riconosciuto all'attore a titolo di rimborso anticipazioni
23) . Bottura CP_28
L'attività stragiudiziale invocata non è sufficientemente documentata non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la sola mail dimessa.
24) Residence Fosse - transazione Controparte_12
L'attività è comprovata dall'atto di transazione dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.757,74 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
25) +altri Parte_4
La domanda di determinazione del compenso non può essere accolta atteso che il doc. 97 dimesso contiene solo l'iscrizione a ruolo nel 2005 avanti al Tribunale di Verona e il doc. 98 la parcella. Non vi è dunque prova dell'attività espletata.
26) ing. impugnazione decreto liquidazione Controparte_29 CP_30
Dall'unica documentazione dimessa a sostegno dell'attività si desume che la stessa
è stata svolta anche nel proprio interesse. In mancanza di altri elementi non si ritiene che possa essere liquidata un'attività che l'attore ha volto nel proprio interesse.
27) Parte_5
pagina 21 di 27 L'attività professionale di cui alla richiesta di pagamento non è provata in giudizio non risultando dimesso il doc. 103 indicato.
28) impugnazione sentenza primo grado Controparte_13
1166/2014
L'attività espletata è provata in giudizio dall'atto di appello dimesso e dalla sentenza di rigetto del 7.7.2015. In relazione all'attività in esame l'attore non ha dimesso una parcella né proceduto ad una quantificazione. Ciò posto, tenuto conto della produzione del solo atto introduttivo e applicato lo scaglione indicato dall'appellante € 5.000 - €
26.000, ritiene il Collegio di determinare il compenso in € 2.813,28 comprensivo di spese rimborso forfetario e oneri di legge.
29) citazione di opposizione a precetto Controparte_13
L'attività espletata è provata in giudizio dall'atto di citazione, dalla comparsa conclusionale dimessa e dalla sentenza di rigetto del 23.4.2014. In relazione all'attività in esame l'attore non ha dimesso una parcella né ha proceduto ad una quantificazione. Ciò posto, tenuto conto della produzione del solo atto introduttivo e applicato lo scaglione indicato dall'appellante € 5.000 - € 26.000. Ritiene il Collegio di determinare il compenso in € 6.230 comprensivo di spese rimborso forfetario e oneri di legge.
30) richiesta di condono alla pena richiesto alla Corte Persona_1
d'Appello di Venezia
L'attività è comprovata dall'atto giudiziario dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.626,42 comprensivo di rimborso forfetario, iva e cpa.
31) contestazione credito Parte_6
L'attività è provata in giudizio dalla documentazione dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.757,74 comprensivo di rimborso forfetario, iva e cpa.
Tanto premesso il compenso complessivamente spettante all'attore per attività prestata a favore della convenuta è di € 54.189,11 mentre quello relativo CP_1 all'attività prestata a favore del padre è di € 17.185,18.
Sull'arricchimento indebito ex art. 2041 c.c.
pagina 22 di 27 L'attore ha formulata domanda ex art. 2041 c.c. sul presupposto che, nonostante i genitori avessero diverse rendite, oltre agli incassi derivanti dall'attività imprenditoriale e della coltivazioni dei terreni, avrebbero preteso che il figlio si sostituisse a loro nel pagamento di diverse spese.
La domanda è genericamente formulata e in ogni caso infondata.
L'azione di arricchimento indebito ha infatti “carattere sussidiario”, ed è preclusa nel caso in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, le voci, elencate in una nota n. 11 , sono le medesime spese già richieste a titolo di ripetizione e dichiarate prescritte.
Sulla perdita di chance
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno per perdita da chance deducendo di essersi sentito in dovere di seguire le pratiche della propria famiglia a detrimento della propria formazione professionale e della stessa attività professioniale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Nel presente giudizio l'attore ha agito in giudizio proprio per ottenere il compenso per l'attività professionale prestata a favore della madre e del padre e non è stato nemmeno dedotto né tantomeno provato quale diversa attività sarebbe stata sacrificata per il tempo dedicato alla difesa – non gratuita – dei propri genitori. azione di simulazione
Ai sensi dell'art. 556 c.c., "per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione...e sull'asse così formato di calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Nel procedere alla ricostruzione della massa ereditaria del de cuius Persona_1
dovrà inevitabilmente tenersi conto, secondo quanto previsto dall'art. 556 c.c.,
[...]
delle donazioni dirette e delle eventuali donazioni indiretta fatte in vita dalla de cuius.
Al riguardo, pare opportuno svolgere alcune preliminari considerazioni in diritto.
pagina 23 di 27 È noto come nella categoria delle donazioni indirette rientrino quella serie di atti, contratti e negozi giuridici unilaterali (diversi dalla donazione tipica) che producono in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione. “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. n. 9379 del 2020, Cass. 18098 del 2024).
Tra detti atti (negoziali o meno) idonei a realizzare l'effetto di liberalità, assuma particolare rilevanza proprio l'operazione (prospettata nella vicenda in esame) della c.d. intestazione di beni in nome altrui (ipotesi diversa da quella dell'intestazione fittizia di beni), riscontrabile in tutti i casi in cui una parte fornisce il denaro necessario (in tutto o in parte) per l'acquisto di un immobile, direttamente in capo al soggetto cui il bene viene intestato e che, in tal modo, si intende beneficiare.
È noto, al riguardo, l'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui
"la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare" (Cass. n. 18541 del 2014, Cass.
13619 del 2017, Cass. 9379 del 2020).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato che il padre pur Persona_1
avendone sostenuto interamente i costi, ha intestato:
- alla moglie casalinga la proprietà esclusiva di: n.1 appartamento Controparte_1
sito in Via G. Garibba n.6 di Verona;
n.1 podere (abitazione composta da due unità abitative finite ed arredate ed i terreni in parte a foraggio ed in parte ad uliveto) sito in Via
Pastrengo n.53 di LA (VR); n.1 appartamento (finito ed arredato) sito in C.so Milano
n.102 di Verona;
n.1 appartamento (finito ed arredato) sito in Via Olimpia di Sant'Anna
d'Alfaedo (VR); n.1 appartamento (finito) sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR) ed annesso terreno pertinenziale
- alla figlia la proprietà esclusiva di n.1 appartamento (finito) Controparte_2
sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR) ed annesso terreno pertinenziale;
pagina 24 di 27 -al figlio la proprietà esclusiva di n.1 appartamento (al Parte_1
grezzo) sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR) ed annesso terreno pertinenziale.
A sostegno l'attore ha dedotto che la provvista derivava dall'attività imprenditoriale del padre il quale, consapevole dei rischi derivanti dall'attività d'impresa, ha voluto intestare ai propri familiari gli immobili che acquistava mentre la madre è sempre stata casalinga, è vissuta con i redditi del marito e dalla morte del marito percepisce la pensione di reversibilità.
Ciò premesso, il Collegio deve immediatamente rilevare che, nonostante la produzione dell'attore assolutamente ridondante, priva di elenco e legenda e che ha reso oltremodo faticosa la ricerca e l'esame dei numerosi documenti, non sono stati dimessi gli atti di compravendita stipulati dalla sig.ra e oggetto di impugnazione. CP_1
Per quanto concerne i beni intestati ai figli è tuttavia pacifico e riconosciuto dalla stessa convenuta che si sia trattato di due donazioni e dunque alcun CP_2
accertamento deve essere compiuto sul punto.
Per quanto concerne invece i beni intestati in proprietà esclusiva o in comproprietà con il marito della convenuta le allegazioni attoree riconducono la fattispecie in CP_1
esame ad un'ipotesi di donazione indiretta come sopra ricostruita e che, nello specifico, può ritenersi provata per il principio di non contestazione.
La convenuta infatti si è limitata a ricordare che l'onere probatorio spetta a chi allega la simulazione e che il compromesso di compravendita dimesso sub doc. 227 non proverebbe la provenienza della provvista ma non ha contestato che i fatti addotto a sostegno dall'attore e segnatamente che solo il padre lavorasse e che la madre fosse sempre stata casalinga e che quindi non potesse avere la provvista necessaria.
Com'è noto l'art. 115 c.p.c. quale novellato dalla legge n. 69/2009 prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati da parte convenuta.
Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n.
9439 del 23/03/2022). Inoltre, è stato precisato che l'onere di contestazione, la cui pagina 25 di 27 inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, che è tipico delle vicende processuali (Cass. n. 2174 del 01/02/2021).
Per quanto concerne l'appartamento di via Garibba l'attore, anche in questo caso senza dimetterlo (manca infatti il citato documento 227), ha richiamato testualmente il contenuto del preliminare di vendita e del successivo rogito, da cui emerge che è stato il padre ad aver assunto l'obbligo di acquistare per sé o per persona da nominare e che ha ricevuto la quietanza relativa alla caparra versata, circostanze queste ultime non contestate.
Sempre con riferimento all'appartamento di via Garibba la sig.ra ha sottoscritto CP_1
una Convenzione di negoziazione assistita nella quale si è dichiarata comproprietaria dell'immobile unitamente al marito (cfr. doc. 65 sottoscritto non disconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 n. 2 c.p.c.).
Ciò posto ritiene il Collegio che i beni intestati alla convenuta Controparte_1
in via esclusiva o in comproprietà con il marito, siano oggetto di donazione
[...]
indiretta ricevuta da da collazionare ai sensi degli artt. 724 e 746 Persona_1
c.c. sul reato di truffa e/o insolvenza fraudolenta continuata e/o associazione a delinquere-
La domanda è inammissibile e comunque infondata. Le relative allegazioni, del tutto generiche, sono tardive in quanto sollevate con la prima memoria ex art. 183 VI
c.p.c..
* * * * *
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore istruttoria relativamente alla domanda di divisione del compendio ereditario.
Le spese di lite vanno essere riservate alla definizione del giudizio.
PQM
Il Collegio, non definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: rigetta l'eccezione di improcedibilità avanzata dalla convenuta;
pagina 26 di 27 rigetta l'eccezione di carenza di ius postulandi avanzata dall'attore; rigetta l'eccezione di incompetenza avanzata da parte convenuta;
accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in parte motiva;
determina il compenso complessivamente spettante all'attore per attività prestata a favore della convenuta in € 54.189,11 e in € 17.185,18 quello relativo all'attività CP_1
prestata a favore del padre;
rigetta la domanda di arricchimento indebito ex art. 2041 avanzata dall'attore; rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita da chance avanzata dall'attore; rigetta la domanda di accertamento del reato di truffa e/o insolvenza fraudolenta continuata e/o associazione a delinquere;
accerta che i beni intestati alla convenuta , in via esclusiva Controparte_1
o in comproprietà con il marito, sono oggetto di donazione indiretta ricevuta da da collazionare ai sensi degli artt. 724 e 746 c.c. Persona_1
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025
La Giudice La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto
Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2023
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 C.F._2 dell'Amministratore di sostegno pro tempore, Avv. Vittorio Casara, (c.f.
C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NICOLA MANZINI che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione pagina 1 di 27 CONVENUTA
( ) Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DILETTA ARIOLI che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: contrariis reiectis
-previo raffronto tra i contenuti del decreto di autorizzazione del G.T. Dott.ssa Alessia
Gigli (cfr. doc. 304) e di quelli proposti nella comparsa di costituzione e risposta e successivi atti a firma dell'avv. Nicola Manzini, si rilevi, anche d'ufficio (Trib. Roma, Sez.
II, n.14756, del 08.07.2011), il vizio di legittimazione processuale per tutte le difese ulteriori e/o diverse rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione, e, conseguentemente, venga dichiarata la nullità di tali difese (contestazioni e/o eccezioni) ed istanze, anche istruttorie;
in via preliminare, pregiudiziale: previo accertamento dell'esistenza di una domanda di accertamento del credito professionale (in ambito “civile” unitamente a quelli
“stragiudiziale”, “penale”, e “amministrativo”), si chiede di devolvere il giudizio anche in tale materia al Tribunale in composizione monocratica o collegiale e con rito ordinario;
nel merito, in via principale:
-sulla riduzione:
-accertarsi e dichiararsi simulati gli atti di compravendita [vedi la descrizione effettuata alle lett. A), B), C), D), E), ed F) dell'atto di citazione, o come indicati nell'istanza cautelare, da intendersi qui trascritti per brevità espositiva] in quanto dissimulanti donazioni, o comunque negozio misto a donazione, e dichiararsi l'efficacia tra le parti contraenti dell'atto di liberalità così dissimulato;
-dichiararsi previo accertamento che gli atti comportano una lesione della quota di legittima dell'attore la loro inefficacia ed inopponibilità e disporsi la ricostruzione dell'asse ereditario relitto tenendo conto anche di tutti i beni donati in vita dal defunto
e disporsi, tenendo conto della dispensa dalla imputazione ex se Persona_1 relativamente all'immobile sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR), identificato al pagina 2 di 27 NCEU del Comune di Pescantina (VR), foglio 8, particella 98, categoria A/10, classe 1, rendita € 2.014,18, superficie 126 m2 (appartamento), e foglio 8, particella 98, categoria
C/6, classe 2, rendita € 59,50, superficie 34 m2, ad integrazione della quota riservata spettante all'attore legittimario la riduzione di tutte le disposizioni Parte_1
lesive, inclusa le dissimulate donazioni di cui al punto che precede, con applicazione degli artt. 553 e ss. c.c.;
-condannarsi le convenute, sul presupposto dell'accertata lesione di legittima nonché sulla conseguente dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive della medesima, alla restituzione della parte dei beni donati, anche con atti simulati, necessari ad integrare la porzione legittima dell'attore, con assegnazione dei beni in natura e/o al conguaglio in denaro secondo le modalità di cui agli art. 559, 560, 561 c.c.;
-sulla collazione:
-dichiararsi simulati e, quindi, non aventi alcuna efficacia, nulli e/o annullabili tutti gli atti notarili a favore della e [vedi la descrizione Controparte_1 Controparte_2 effettuata alle lett. A), B), C), D), E), ed F) dell'atto di citazione, o come indicati nell'istanza cautelare, da intendersi qui trascritti per brevità espositiva], essendo contratti simulanti donazioni o comunque negozi misti a donazione;
-disporsi, ai sensi degli artt. 734 e ss. c.c., la collazione di tutte le donazioni dirette, indirette, e simulate effettuate dal de cuius onde poter addivenire Persona_1 alla ricostruzione dell'asse ereditario complessivo, apertosi con la morte di Persona_1
e alla divisione dello stesso, salvo dispensa di legge per la quota disponibile
[...]
come accerterà il G.I. in corso di causa, se, in quanto nei limiti di legge e purché sussistente il diritto;
-accertarsi la consistenza dei beni mobili, denaro, crediti, titoli, et cetera, caduti in successione, anche previa indagine presso gli istituti di credito cittadini;
-accertarsi lo stato di manutenzione dei beni immobili al momento della morte del de cuius, e il successivo ammaloramento a causa dell'inerzia delle convenute (oltre che dell'ADS definitivo), e delle opere di manutenzione prestate dall'attore al solo fine di salvaguardare il patrimonio immobiliare;
-disporsi a carico di e/o il rendiconto della gestione di Controparte_1 Controparte_2
tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione a seguito della morte di Per_1
pagina 3 di 27 che le stesse hanno da sempre amministrato, con la conseguente condanna al CP_2
pagamento e alla consegna di quanto dovuto in base alla richiesta divisione per cui il presente giudizio con interessi e svalutazione;
-sulla divisione:
-disporsi, statuito quanto alle domande di riduzione e collazione, la divisione dell'asse ereditario comprensiva di beni mobili ed immobili, crediti, valori, titoli, denaro di cui alla successione apertasi a seguito della morte di con ogni conseguente Persona_1
statuizione, come risulterà di giustizia;
-sui compensi:
-accertarsi lo svolgimento dell'attività professionale dell'attore a favore della CP_1
e del de cuius e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento della retribuzione
[...]
dei compensi, anticipazioni, spese generali, oltre iva e cpa, e così per un importo complessivo di € 255.087,45 ex art. 2233 c.c.; e precisamente è pari a € 81.840,64 per le pratiche svolte a favore di;
€ 26.552,55 per le pratiche svolte a favore Controparte_1 della e del (ex art. 754 c.c.); € 146.694,26 per le Controparte_1 Persona_1
pratiche svolte a favore di (ex art. 754 c.c.) o in quella diversa Persona_1
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nella misura che il giudice riterrà giusta e congrua, oltre agli interessi medio tempore maturati ex artt. 1219 c.c.; art. 2 D.L.
231/2002; art. 17 D.L. 132/2014;
-accertarsi lo svolgimento dell'attività professionale dell'attore a favore di
[...]
e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento della retribuzione dei CP_2
compensi, anticipazioni, spese generali, oltre iva e cpa, e così per un importo complessivo di € 1.065,15 ex art. 2233 c.c.;
o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nella misura che il giudice riterrà giusta e congrua, oltre agli interessi medio tempore maturati ex artt. 1219
c.c.; art. 2 D.L. 231/2002; art. 17 D.L. 132/2014;
-sui miglioramenti:
-previo accertamento che l'attore ha eseguito delle migliorie sulle parti comuni dell'edificio, sulle proprietà comuni e/o esclusive della , si chiede che la Controparte_1 stessa venga condannata all'indennizzo pari ad € 128.117,50 in favore dell'attore, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
pagina 4 di 27 -previo accertamento che l'attore ha eseguito delle migliorie sulle parti comuni dell'edificio, sulle proprietà comuni e/o esclusive di si chiede che la Controparte_2 stessa venga condannata all'indennizzo pari ad € 59.504,23 in favore dell'attore, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
-sull'arricchimento:
-previo accertamento che l'attore ha sborsato/anticipato somme di denaro a favore
[...]
e condannarsi la ad indennizzare la CP_1 Persona_1 Controparte_1 somma di € 149.382,83 in favore dell'attore per la correlativa diminuzione patrimoniale,
e/o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà calcolata, anche ai sensi dell'art.
1226 c.c.;
-sulla perdita di chance:
-previo accertamento della volontà delle convenute di approfittarsi dell'attore, condannarsi le stesse al risarcimento del danno da perdita di chance, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o anche in via equitativa;
-sui frutti civili:
-previo accertamento che l'attore è divenuto medio tempore co-erede di
[...]
e che la sta godendo dei beni in via esclusiva senza un CP_3 Controparte_1 titolo giustificativo, condannarsi la stessa a corrispondere i frutti civili nella misura di €
7.000,00, e/o l'ulteriore maggiore somma medio tempore incassata sino alla divisione del bene comune;
-sull'indennità per mancato godimento dei beni comuni:
-previo accertamento che le convenute, in modo autonomo e/o in solido tra loro, hanno deciso di lasciare sfitti gli immobili oggetto di comunione e, al contempo, hanno impedito che gli stessi venissero goduti (sotto forma di percezione della quota dei frutti) dall'attore, per l'effetto, condannarsi le stesse, in modo autonomo e/o in solido tra loro, al pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni;
-sul danno da mala gestio:
-previo accertamento che le convenute, in modo autonomo e/o in solido tra loro, hanno omesso di manutenere gli immobili, condannarsi le stesse alla perdita di valore degli immobili a causa del loro ammaloramento e/o alle spese di manutenzione che si renderanno necessari per riportarli al normale stato d'uso;
pagina 5 di 27 -sugli interessi e la rivalutazione monetaria e/o il maggior danno:
-previo accertamento delle somme dovute all'attore, a vario titolo e per le ragioni suddette, condannarsi le convenute, ognuna per la propria quota-parte, agli interessi e la rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo e/o il maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento;
-nel merito, in via subordinata:
-laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni immobili, si chiede l'assegnazione in natura degli immobili e la compensazione dell'eventuale conguaglio monetario con i crediti (professionali, miglioramenti, arricchimento, frutti civili, indennità da mancato godimento, perdita di chance, interessi e rivalutazione) medio tempore maturati e maturandi che verranno accertati;
-condannarsi e a rilasciare liberi e sgomberi Controparte_1 Controparte_2 da persone e cose, anche interposte, i beni che verranno assegnati all'attore;
-in via ulteriormente subordinata:
- accertato il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e/o associazione a delinquere ex art.
416 c.p., condannarsi e (con riserva di agire in Controparte_2 Controparte_1
separato giudizio nei confronti di chi abbia concorso con le stesse nel suddetto disegno criminoso), per il combinato disposto degli articoli 185 c.p., 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, corrispondente alle somme dovute dalle controparti per: a)
l'attività professionale svolta in loro favore dall'attore; b) le spese e le anticipazioni sostenute dall'attore per i miglioramenti e le opere realizzate sugli immobili costituenti il patrimonio familiare/ereditario; c) le spese e anticipazioni sostenute dall'attore con conseguente indebito arricchimento delle controparti;
d) i frutti civili degli immobili;
e) la perdita di chance subita dall'attore; f) il danno dovuto a mala gestio subito dall'attore; g)
l'indennizzo dovuto all'attore per mancato godimento dei beni mobili in comunione e/o in proprietà esclusiva;
così come quantificati nelle domande proposte in via principale;
-in ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi sia della negoziazione assistita, della mediazione e del presente giudizio, oltre accessori di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e
96 c.p.c.;
-sentenza provvisoriamente esecutiva;
pagina 6 di 27 -ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona, ora Agenzia delle
Entrate-Servizi di Pubblicità immobiliare di Verona, in persona del Responsabile dell'Ufficio in carica pro tempore, la trascrizione dell'emananda sentenza e di ogni altro provvedimento connesso, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
-in via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie indicate in citazione, e nelle successive memorie ex art. 183 c. VI nn. 1, 2, 3 c.p.c. e note d'udienza del 11.03.2024, da intendersi qui integralmente trascritte per brevità espositiva;
-si rinnova l'istanza di revoca dell'ordinanza datata 22.06.2024 e notificata il 24.06.2024, così come del successivo decreto di rigetto del 20.08.2024, per tutti i motivi indicati nell'istanza ex art. 177 c.p.c. datata 02.07.2024 da intendersi qui integralmente trascritti per brevità espositiva;
-si insiste per l'ammissione dei documenti da 307 a 312 di cui è stata formulata idonea istanza di ammissione.
PER LA CONVENUTA DE BIASI:
In via preliminare di merito
• Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e/o l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale dei diritti invocati dall'attore come da prospetto che precede.
• Accertare e dichiarare l'incompetenza, come peraltro ammessa dalla stessa controparte
(cfr. pag. 22 e 23 atto citazione), del Tribunale in composizione monocratica in ordine alla liquidazione dell'eventuale credito per l'asserito svolgimento di attività professionale in ambito civile, trattandosi di materia soggetta ad apposito rito, di cui al D.Lgs. n.
150/2011, di competenza del tribunale in composizione collegiale.
In via pregiudiziale di rito
• Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge.
Nel merito
• Accertato il diritto a procedere alla divisione giudiziale, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa da dividersi e delle quote spettanti a ciascun coerede tenuto conto delle collazioni e delle
pagina 7 di 27 imputazioni. Si richiede sin d'ora che le relative spese vengano poste a carico della massa, con anticipazione a carico della controparte, Avv. . Parte_1
• Rigettare ogni ulteriore domanda formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre CPA ed IVA se dovute, come per legge, sia per la fase cautelare (n. 1366-1/2023 RG) sia per la presente fase di merito
In via istruttoria come da memoria ex art. 183 VI co n.
2. C.p.c.
PER LA CONVENUTA : In via pregiudiziale. Controparte_2
Dichiararsi inammissibile qualsivoglia domanda rassegnata nei confronti della convenuta
stante il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
convenuta ; Controparte_2
In via principale nel merito
Rigettarsi le domande tutte spiegate nei confronti di da parte Controparte_2 dell'attore in quanto aventi ad oggetto crediti prescritti come eccepito nel contesto del presente atto che qui si richiama e perché comunque infondate in fatto e in diritto oltre che non provate.
In via subordinata, sempre nel merito, con riferimento all'art. 1134 Cod. Civ.
Accertata e dichiarata la carenza dei requisiti di urgenza e di indifferibilità delle spese asseritamente imputate ai convenuti, rigettarsi integralmente l'azione di arricchimento senza causa promossa da parte attrice per mancato rispetto dell'onere della prova e conseguente carenza dei requisiti ex art. 1134 Cod. Civ.
Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso, visto quanto argomentato in premessa in ordine alla colpa grave ed al comportamento processuale di parte attrice, condannare l'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e controdedurre nelle opportune sedi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria come da memoria ex art. 183 VI co n.
2. C.p.c.
pagina 8 di 27 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha convenuto in giudizio la madre Parte_1 Controparte_1
e la sorella chiedendo, in via preliminare, la devoluzione al
[...] Controparte_2 tribunale adito anche della decisione in merito all'accertamento del credito professionale da lui vantato per l'attività svolta in ambito civile, amministrativo e penale a favore del defunto padre, della madre e della sorella.
Nel merito ha chiesto:
- che venga accertata la natura simulata, in quanto dissimulanti donazioni a favore della moglie e dei figli e degli atti di compravendita dei seguenti immobili: Pt_1 CP_2
appartamento ed autorimessa sito in Verona via Garibba, appartamento e autorimessa sito in Sant'Anna d'Alfaedo via Olimpia, appartamento sito in Verona Corso Milano 102, del podere sito in Pastrengo n. 53 di LA , appartamento sito a Pescantina via Trento 26;
- che venga accertata la lesione della quota di legittima dell'attore e ricostruito l'asse ereditario tenendo conto di tutti i beni donati in vita dal padre con conseguente condanna delle convenute alla restituzione della parte dei beni donati necessaria ad integrare la quota di legittima dell'attore.;
- che venga ricostruito l'asse ereditario con collazione di tutte le donazioni dirette ed indirette e accertamento anche di tutti i beni mobili caduti in eredità;
- che venga quindi disposta la divisione dell'asse ereditario del de cuius Persona_1
[...]
- che, previo accertamento dell'attività professionale svolta dall'avv. Parte_1
a favore della madre, in proprio e quale erede del padre, e della sorella, le convenuta vengano condannate, la prima, al pagamento di € 255.087,45 e la seconda, al pagamento di
€ 1.015,15;
- che, previo accertamento delle migliorie compiute dall'attore sugli immobili oggetto di causa riferibili alla madre, sia condannata al pagamento di € 128.117,50 a Controparte_1
titolo di indennizzo;
- che, previo accertamento delle migliorie compiute dall'attore sugli immobili oggetto di causa riferibili alla sorella, sia condannata al pagamento di € 59.504,23 Controparte_2
a titolo di indennizzo;
pagina 9 di 27 - che, previo accertamento delle anticipazioni effettuate dall'attore a favore di CP_1
e sia condannata a versare all'attore la
[...] Persona_1 Controparte_1 somma di € 149.382,83 a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento;
- che, previo accertamento della volontà delle convenute di approfittarsi di
[...]
le stesse siano condannate al risarcimento del danno patito dall'attore per Parte_1
perdita di chance;
- che sia condannata a corrispondere i frutti civili per il godimento in via CP_1
esclusiva dei beni caduti in eredità;
- che, previo accertamento che le convenute, in modo autonomo e/o in solido tra loro, hanno impedito il godimento degli immobili caduti in eredità e lasciati sfitti, che le stesse siano condannate al pagamento dell'indennizzo per mancato godimento nonché alla perdita di valore degli immobili per mancata manutenzione;
- che, in caso di indivisibilità dei beni immobili, gli stessi siano a lui assegnati con compensazione dell'eventuale conguagle con i crediti azionati e condanna delle convenute al rilascio.
La sig.ra si è costituita in persona dell'amministratore di sostegno CP_1 eccependo l'incompetenza del Tribunale in composizione monocratica in ordine alla liquidazione dell'eventuale credito per attività asseritamente svolta in ambito civile, soggetta ad apposito rito, la mancanza di preventiva liquidazione del COA per gli ulteriori crediti professionali, l'intervenuta prescrizione di buona parte dei crediti, professionali e non. A tal fine ha contestato che la raccomandata di cui al doc.212 di parte attrice abbia interrotto la prescrizione, ha disconosciuto la sottoscrizione in calce alla scrittura asseritamente ricognitiva di debito di cui al doc. n. 228 e ne ha eccepito l'annullabilità per incapacità di intendere e volere della sig.ra Sempre in via preliminare ha CP_1
sollevato eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per essersi “il procedimento di mediazione de quo si è “incagliato” proprio a causa della condotta di controparte”.
Nel merito si è associata ed ha aderito alla sola domanda di scioglimento della comunione ereditaria ex adverso proposta mentre ha contestato che gli atti di compravendita relativi agli immobili attualmente di proprietà (per l'intero o pro quota) della signora dissimulino delle donazioni indirette, effettuate con denaro del Sig. CP_1
pagina 10 di 27 e poi intestati alla moglie (per l'intero o pro quota) nonché la Persona_1
fondatezza delle ulteriori domande.
La sig.ra si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, la Controparte_2
sua carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del padre con conseguente inaccoglibilità della domanda di collezione avanzata verso la rinunciante. Ha quindi eccepito l'assoluta genericità della domanda di riduzione, formulata senza neppure procedersi alla riunione fittizia e alla stima delle presunte donazioni indirette che avrebbero leso la legittima dell'attore. In ogni caso ne ha contestato la fondatezza evidenziando l'impossibilità che lo stesso atto con cui il de cuius ha eseguito una donazione in favore dell'attore e della sorella in pari quota possa aver leso la legittima dell'attore. Ha eccepito la prescrizione del credito avanzato nei suoi confronti e contestato le singole voci di credito.
Con la prima memoria ex art. 183 VI co n. 1 l'attore ha chiesto la verificazione del documento 228 disconosciuto, ha replicato in merito alle singole eccezioni e contestazioni sollevate dalle controparti;
quindi ha avanzato un'ulteriore domanda subordinata di accertamento del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e/o associazione a delinquere ex art. 416 c.p. commesso dalle convenuta in suo danno e condanna delle stesse (con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di chi abbia concorso con le stesse nel suddetto disegno criminoso), per il combinato disposto degli articoli 185 c.p., 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, corrispondente alle somme dovute dalle controparti per: a) l'attività professionale svolta in loro favore dall'attore; b) le spese e le anticipazioni sostenute dall'attore per i miglioramenti e le opere realizzate sugli immobili costituenti il patrimonio familiare/ereditario; c) le spese e anticipazioni sostenute dall'attore con conseguente indebito arricchimento delle controparti;
d) i frutti civili degli immobili;
e) la perdita di chance subita dall'attore; f) il danno dovuto a mala gestio subito dall'attore; g) l'indennizzo dovuto all'attore per mancato godimento dei beni mobili in comunione e/o in proprietà esclusiva così come quantificati nelle domande proposte in via principale.
Con provvedimento del 22.6.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissata udienza di precisazione delle conclusioni sulle questioni pagina 11 di 27 preliminari e sulla domanda di accertamento della natura simulata degli atti di compravendita impugnati da parte attrice.
Alla successiva udienza del 10.10.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche.
* * * * *
Preliminarmente, deve darsi atto della sussistenza della competenza del Tribunale in composizione collegiale a conoscere della presente controversia, stante la formulazione di una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie da parte dell'attore (v. art. 50 bis c.p.c. applicabile ratione temporis).
L'attore ha promosso il presente giudizio per sentire accertare, a fini divisori, la consistenza effettiva del patrimonio ereditario e determinare, quindi, la quota a lui riservato ex lege, previa riduzione delle disposizioni delle donazioni fatte in vita dal de cuius. Ha inoltre chiesto l'accertamento dei crediti professionali vantati verso la madre, in proprio e quel erede del padre, e la sorella per ottenerne la condanna al pagamento. eccezione di improcedibilità
L'eccezione non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
L'attore ha depositato l'istanza di mediazione in data 11.3.2022; in data 11.4.2022 si è tenuto il primo incontro al quale non ha partecipato la convenuta che CP_1 presumibilmente non aveva ricevuto la notifica;
l'avv. ha comunicato in CP_2
quella sede che dopo l'11.4.2022 era stata richiesta dalla sorella una procedura di amministrazione di sostegno a favore della madre;
in data 12.7.2922 si è tenuto il secondo incontro cui ha partecipato l'ads avv. Casara ma l'incontro è stato aggiornato in quanto il mediatore ha rilevato che mancava l'autorizzazione del giudice tutelare;
il terzo incontro è quello del 9.11.2022 conclusosi senza la sottoscrizione del verbale da parte dell'avv.
(cfr. doc. 238, 239, 240 e 241 di parte attrice). CP_2
La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre;
la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'avv. ha di fatto rappresentato l'indisponibilità dello stesso a procedere. Nelle more CP_2
pagina 12 di 27 è stata peraltro promossa una nuova procedura di mediazione che si è conclusa con verbale negativo del 6.11.2024. carenza di ius postulandi
L'eccezione non è fondata e deve essere rigettata.
Come precisato dalla Corte di Cassazione “L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. – ora art. 374 co. 1 n. 9 - e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.” (cfr. sul punto Cass. 6518 del 2019)”.
L'amministratore di sostegno dunque ha correttamente richiesto al giudice tutelare l'autorizzazione a costituirsi in giudizio e associarsi ad una domanda, quale quella di divisione, che incide sul patrimonio dell'amministrata tanto che l'art. 374 co. 1 n. 6 richiede espressamente l'autorizzazione del giudice tutelare per procedere a divisioni anche in via non giudiziale.
Le eccezioni di prescrizione, incompetenza e improcedibilità non necessitavano di specifica autorizzazione in quanto costituiscono difese funzionali alla conservazione degli interessi del rappresentato. eccezione di incompetenza
Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza del tribunale in composizione monocratica sulla domanda di accertamento dell'attività professionale svolta in ambito civile per essere tale accertamento soggetto ad apposito rito.
Ribadita la composizione collegiale del tribunale adito in ragione della domanda di riduzione spiegata, l'accertamento del credito professionale vantato dall'attore nei confronti della madre è connessa con la domanda di divisione avendo l'attore opposto in compensazioni di eventuali conguagli il suddetto credito. Trova quindi applicazione l'art. 40 c.p.c. con conseguente attrazione al rito ordinario della domanda di accertamento dei compensi rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.
pagina 13 di 27 Priva di fondamento è anche la contestazione della mancata preventiva acquisizione del parere dell'ordine professionale che è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c., comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse (cfr. da ultimo Cass. 33193 del 2022). eccezione di prescrizione
L'avv. ha elencato nella nota n. 4 le oltre 70 pratiche patrocinate e CP_2
nelle note n. 7 e 11 i miglioramenti e le anticipazioni sostenute.
Nella comparsa di costituzione, tempestivamente depositata, l'avv. Casara quale
ADS della sig.ra ha preso posizione su ciascuno degli avvisi di parcella azionati CP_1
sollevando eccezione di prescrizione presuntiva e ordinaria e contestando comunque l'idoneità della documentazione dimessa a comprovare il credito azionato.
Ciò premesso deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione presuntiva in quanto incompatibile con l'eccezione di prescrizione ordinaria e con la contestazione in merito alla prova del credito.
Entrambe le difese implicano il mancato pagamento e l'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione è rigettata se chi oppone la tale prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuale, come nel caso in esame.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva sono tra loro logicamente incompatibili in quanto fondate su fatti diversi. Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La prescrizione ordinaria invece si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo e dunque sul mancato pagamento.
L'eccezione di prescrizione ordinaria nei termini fondata per le pratiche svolte sino al luglio 2022.
Non può riconoscersi efficacia interruttiva alla raccomandata inviata nel 2018 dall'avv. alla madre e alla sorella né ha natura di riconoscimento di debito CP_2
pagina 14 di 27 della raccomandata datata 26.9.2020 scritta a macchina e recante la sottoscrizione della convenuta CP_1
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cass. n. 15714 del 2018, Cass. 15140 del 2021).
Ciò premesso in diritto scorrendo la produzione sub doc. 212-1, 212-2 e 212-3 di oltre 80 pagine ciascuna si rinvengono due raccomandate datata 10.5.2018; in una si legge
“… al fine di fare chiarezza sulle spese da me anticipate in questa anni , sono ad allegare i giustificativi delle spese da sostenute. ….le stesse rappresentano solamente una parte di quanto da me sostenuto. Mi riservo di allegare l'ulteriore documentazione on appena mi sarà possibile. Sono a chiedervi se siete disponibili alla ripetizione spontanea di quanto da me anticipato nel vostro interesse e/o a tutela dei vostri interessi e diritti… La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione … Restando in attesa di ricevere un vostro cortese riscontro entro 15 giorni” nell'altra si legge: “per opportuna conoscenza vi metto al corente dell'attività professionale sin qui svolta. La Presente vale ad ogni effetto di legge anche ai fini interruttivi. Restando in attesa colgo l'occasione per salutarvi cordialmente”
La pretesa creditoria non è affatto esplicitata, non c'è costituzione in mora, in una si rimanda ad ulteriore documentazione a sostegno. Non vi è nemmeno prova che a tale missiva siano stati allegati i 170 documenti dimessi, senza alcuna spiegazione, unitamente al doc. 212-2 e 3, tanto più che alcuni documenti non sono riferibili alle destinatarie (vedi ad esempio risalenti fatture intestate allo studio legale per opere eseguite per CP_2
lo studio legale o la messa in mora ad una ditta fornitrice per il danno all'immagine dello studio legale, scontrini di supermercato, di pasticceria, della parrucchiera, documento di identità dell'attore).
pagina 15 di 27 Del tutto evidente è quindi l'inidoneità della missiva ad interrompere la prescrizione.
Nella lettera datata 26.9.2020, la cui sottoscrizione, attribuita alla sig.ra è CP_1
stata disconosciuta, si legge: a saldo delle tue competenza e di questioni familiari sono da anni che provo con te ad accordarmi per e modalità di pagamento ma non hai accettato alcuna proposta e a distanza di anni sono ancora qui che mi sento oppressa senza possibilità alcuna di vivere il resto della mia vita serenamente. Come già riferito più volte non avendo liquidità ti ho proposto di vendere la mia proprietà a LA per poter pagare i miei debiti …”.
Ebbene, se è vero che il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà, ritiene il Collegio che la manifestazione espressa sia eccessivamente generica e sia idonea ad interrompere la prescrizione rispetto a crediti azionati per titolo e causa diversi. La lettera non è fa riferimento ad alcuna pregressa analitica richiesta di pagamento con specificazione dalle singola attività professionali espletate e delle singole spese sostenute. In precedenza vi erano state solo le raccomandate del 10.5.2018 e quindi di due anni prima che, come sopra riferito, non conteneva nemmeno una precisa indicazione dell'entità del credito vantato. Il semplice riconoscimento di essere debitore non può evidentemente interrompere la prescrizione rispetto ad una indeterminata serie crediti nemmeno menzionati.
Il primo atto interruttivo ove sono effettivamente precisati gli importi richiesti e i titoli è rappresentato dall'invito alla mediazione;
la prova della notifica non è in atti ma certamente in data 22.7.2022 l'atto era pervenuto nella sfera di conoscenza della convenuta dal momento che il suo amministratore di sostegno ha partecipato all'incontro.
Devono quindi ritenersi prescritti tutti crediti antecedenti al 21.7.2012.
Con riferimento ai crediti personali di sono dunque prescritti Controparte_1
i crediti professionali relativi alle seguenti pratiche: apposizione dei Parte_2
termini; sinistro stradale;
locazione; CP_5 Controparte_6 Controparte_7
locazione; n. 1171/97 GIP;
di LA istanza revoca autotutela;
CP_1 Controparte_8
pagina 16 di 27 contestazione del crediti;
; Controparte_9 Controparte_10 [...]
art. 495 c.p. Residence Fosse appello CP_11 Controparte_12
sentenza 1043/08 del Tribunale di Verona (uultimo atto comparsa conclusionale del
12.1.2012); Residence Le Fosse giudizio di Controparte_12
opposizione spese condominiali avanti al Giudice di Pace;
Persona_1
opposizione all'archiviazione;
Con riferimento ai crediti di quale coerede di Controparte_1 Persona_1
sono prescritti i crediti relativi alle seguenti pratiche:
[...] [...]
n. 833/2001, n. 4030/2012, n. 3079/2011, Controparte_13
Zantedeschi/Bussola passivo, credito, Controparte_14 Controparte_15
credito, rg n. 9654/2006 avanti al GIP Verona, Controparte_16 CP_2
Zantedeschi n. 38802010 Corte d'Appello; n. Controparte_17
15146/2006; Zantedeschi n. 12830/200632); contestazione Controparte_18
compenso professionale.
Quanto ai crediti richiesti per miglioramenti apportati dall'attore o con il suo contributo, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta con riferimento all'intero importo avanzata nei confronti della sig.ra per € 128.117,50 e di € 59.504,23 nei CP_1
confronti della sig.ra Controparte_2
I documenti dimessi sub. doc. 218-219-2020 sono costituiti da oltre 82 pagine, non elencate né spiegate negli scritti difensivi esplicitati negli scritti difensivi. Dall'esame analitico di tali documenti si evince la presenza, oltre che di fatture intestate allo studio legale anche di lettere in mora, iscrizioni a ruolo, istanze sostituzione CTU, di CP_2
un assegno a favore dell'avv. documenti già di per sé del tutto Parte_1
eccentrici e non rientranti nel disposto dell'art. 936 c.c.
In ogni caso tutti i documenti sono antecedenti al decennio dalla messa in mora di luglio 2022.
Relativamente infine agli importi per spese anticipate dall'attore per il pagamento di debiti dei genitori, devono ritenersi prescritti tutti gli importi portati dai documenti €
195, 299, 202, 203, 204 205 in quanto antecedenti al decennio dalla messa in mora di luglio 2022.
pagina 17 di 27 quantificazione crediti azionati da parte attrice per attività professionale, anticipazione spese e miglioramenti apportati non coperti da prescrizione
Prima di procedere all'esame delle singole pratiche per le quali viene chiesto l'accertamento del compenso e non coperte da prescrizione, si ritiene opportuno evidenziare sin da ora che il debito che sarà accertato per l'attività professionale svolta a favore del padre sarà imputabile all'erede in misura ½; il restante ½ Controparte_1 imputabile all'attore quale erede del padre si è estinto per confusione (art. 1253).
Sempre in via preliminare si osserva che la convenuta che ha contestato la CP_1 documentazione “asseritamente comprovante l'attività”, non ha invece sollevato alcuna contestazione in merito al quantum preteso.
Ciò premesso si procede all'esame della singole parcelle e della documentazione allegata a sostegno.
Pratica De Biasi/Sala locazione via Pastrengo 53 di LA
L'attività è comprovata dall'intimazione di sfratto depositata e dalle mail dimesse e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 1.132,28 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
1) Pratica De Biasi/Mohren locazione via Garibba 6
L'attività è comprovata dalle mail dimesse con trasmissione di un accordo transattivo;
il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.759,74 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
2) Pratica De Biasi/Falduto locazione via Garibba 6
L'attività è comprovata dalle mail dimesse con trasmissione di un accordo transattivo;
il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.759,74 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
3) Pratica De Biasi/D'Antoni locazione via Garibba 6
L'attività professionale non può dirsi comprovata. Agli atti vi è unicamente una procura rilasciata dalla madre al figlio e un contratto di locazione trasmesso dall'agenzia immobiliare. Si tratta evidentemente di documentazione che non prova – come allegato – il conferimento di un incarico professionale all'avv. per risolvere problemi CP_2
afferenti a non meglio precisate discrasie catastali e alla volontà del conduttore di tenere animali all'interno dell'immobile.
pagina 18 di 27 4) – accesso agli atti amministrativi Controparte_19 Controparte_20
L'attività è comprovata dalla mail dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 729,56 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
5) locazione via Pastrengo 53 Controparte_19
L'attività è comprovata dal carteggio mail dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 729,56 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
6) locazione – infiltrazioni - via Pastrengo 53 CP_21
L'attività è comprovata dal ricorso e dalla documentazione dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 3.647,80 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa
7) locazione via Pastrengo Controparte_22
L'attività è comprovata dal carteggio mail dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 369,18 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
8) tutela penale a seguito querela presentata dall'avv. Panizzi Controparte_22
L'attività è comprovata dagli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione nel 2015 e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 5.833,18 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
10) tutela penale per opposizione all'archviazione presentata Controparte_22
dalla convenuta CP_1
L'attività è comprovata dall'opposizione all'archiviazione dimessa gli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione nel 2015 e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.369,97 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
11) anagrafica Controparte_23
L'attività è comprovata dalla richiesta di accesso dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 729,56 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
12) De Biasi/Comune di LA
pagina 19 di 27 L'attività è comprovata dalla documentazione dimessa attestante l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione dell'immobile sito in località Montioni LA e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 8.565,04 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
13) De Biasi/Comune di LA TAR VENETO
L'attività è comprovata dal ricorso al TAR avverso l'ordinanza di demolizione n.
38 del Comune di LA e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 7.084,06 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
14) De Biasi/Comune di LA TAR VENETO
L'attività è comprovata dal ricorso al TAR avverso la delibera del CP_20
che aveva disposto sanzioni pecuniarie e il compenso può dunque essere liquidato
[...] nell'importo richiesto di € 7.084,06 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
16) di LA collegio periti avverso la sanzione ex art. 167 Controparte_8
D.L.G.S.
L'attività è comprovata dall'istanza per la nomina del collegio dimesso;
non sono invece stati dimessi i documenti n. 57 e 58 relative alle somme indicate come anticipate dall'avv. Il compenso può dunque essere liquidato nella minore somma di € CP_2
1.799,33 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
17) +5/Filini +4 vendita quote bene immobile via Caboto CP_1
La documentazione dimessa non consente di ritenere provata un'attività professionale espletata a favore della convenuta L'atto di esercizio del diritto di CP_1
prelazione dimesso è stato svolto a favore e per conto di altri soggetti. In un'unica mail vi è un riferimento alla sig.ra con la mera comunicazione al notaio che la Controparte_1
convenuta non aveva esercitato tale diritto.
18) di bonifica: servitù di acquedotto irriguo Controparte_24
L'attività è provata dalla Note scritte dimesse per conto della sig.ra non è Pt_3 invece provato l'anticipazione dell'importo di € 1.032,00 da parte dell'avv. Il CP_2 compenso può dunque essere liquidato nella minore somma di € 5.271,40 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
19) De Biasi/ing. contestazione compenso professionale CP_25
pagina 20 di 27 L'attività prestata non è provata posto che è stato dimessa solo la parcella emessa dal professionista.
20) + infiltrazioni via Garibba Controparte_26 Controparte_27
L'attore ha chiesto il rimborso di spese anticipate per la convenuta e agli CP_1 atti è documentata l'anticipazione di spese da parte dell'avv. per € 875,47. Il CP_2 relativo importo va quindi riconosciuto all'attore a titolo di rimborso anticipazioni
21) regolamento condominiale Controparte_26
L'attore ha chiesto il rimborso di spese anticipate per la convenuta e agli CP_1 atti è documentata l'anticipazione di spese da parte dell'avv. per € 291,82. Il CP_2
relativo importo va quindi riconosciuto all'attore a titolo di rimborso anticipazioni
22) Veronalot/De Biasi infiltrazioni via Garibba
L'attore ha chiesto il rimborso di spese anticipate per la convenuta e agli CP_1 atti è documentata l'anticipazione di spese da parte dell'avv. per € 2.057,36. CP_2
Il relativo importo va quindi riconosciuto all'attore a titolo di rimborso anticipazioni
23) . Bottura CP_28
L'attività stragiudiziale invocata non è sufficientemente documentata non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la sola mail dimessa.
24) Residence Fosse - transazione Controparte_12
L'attività è comprovata dall'atto di transazione dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.757,74 comprensivo di rimborso forfetaria, iva e cpa.
25) +altri Parte_4
La domanda di determinazione del compenso non può essere accolta atteso che il doc. 97 dimesso contiene solo l'iscrizione a ruolo nel 2005 avanti al Tribunale di Verona e il doc. 98 la parcella. Non vi è dunque prova dell'attività espletata.
26) ing. impugnazione decreto liquidazione Controparte_29 CP_30
Dall'unica documentazione dimessa a sostegno dell'attività si desume che la stessa
è stata svolta anche nel proprio interesse. In mancanza di altri elementi non si ritiene che possa essere liquidata un'attività che l'attore ha volto nel proprio interesse.
27) Parte_5
pagina 21 di 27 L'attività professionale di cui alla richiesta di pagamento non è provata in giudizio non risultando dimesso il doc. 103 indicato.
28) impugnazione sentenza primo grado Controparte_13
1166/2014
L'attività espletata è provata in giudizio dall'atto di appello dimesso e dalla sentenza di rigetto del 7.7.2015. In relazione all'attività in esame l'attore non ha dimesso una parcella né proceduto ad una quantificazione. Ciò posto, tenuto conto della produzione del solo atto introduttivo e applicato lo scaglione indicato dall'appellante € 5.000 - €
26.000, ritiene il Collegio di determinare il compenso in € 2.813,28 comprensivo di spese rimborso forfetario e oneri di legge.
29) citazione di opposizione a precetto Controparte_13
L'attività espletata è provata in giudizio dall'atto di citazione, dalla comparsa conclusionale dimessa e dalla sentenza di rigetto del 23.4.2014. In relazione all'attività in esame l'attore non ha dimesso una parcella né ha proceduto ad una quantificazione. Ciò posto, tenuto conto della produzione del solo atto introduttivo e applicato lo scaglione indicato dall'appellante € 5.000 - € 26.000. Ritiene il Collegio di determinare il compenso in € 6.230 comprensivo di spese rimborso forfetario e oneri di legge.
30) richiesta di condono alla pena richiesto alla Corte Persona_1
d'Appello di Venezia
L'attività è comprovata dall'atto giudiziario dimesso e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.626,42 comprensivo di rimborso forfetario, iva e cpa.
31) contestazione credito Parte_6
L'attività è provata in giudizio dalla documentazione dimessa e il compenso può dunque essere liquidato nell'importo richiesto di € 2.757,74 comprensivo di rimborso forfetario, iva e cpa.
Tanto premesso il compenso complessivamente spettante all'attore per attività prestata a favore della convenuta è di € 54.189,11 mentre quello relativo CP_1 all'attività prestata a favore del padre è di € 17.185,18.
Sull'arricchimento indebito ex art. 2041 c.c.
pagina 22 di 27 L'attore ha formulata domanda ex art. 2041 c.c. sul presupposto che, nonostante i genitori avessero diverse rendite, oltre agli incassi derivanti dall'attività imprenditoriale e della coltivazioni dei terreni, avrebbero preteso che il figlio si sostituisse a loro nel pagamento di diverse spese.
La domanda è genericamente formulata e in ogni caso infondata.
L'azione di arricchimento indebito ha infatti “carattere sussidiario”, ed è preclusa nel caso in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, le voci, elencate in una nota n. 11 , sono le medesime spese già richieste a titolo di ripetizione e dichiarate prescritte.
Sulla perdita di chance
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno per perdita da chance deducendo di essersi sentito in dovere di seguire le pratiche della propria famiglia a detrimento della propria formazione professionale e della stessa attività professioniale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Nel presente giudizio l'attore ha agito in giudizio proprio per ottenere il compenso per l'attività professionale prestata a favore della madre e del padre e non è stato nemmeno dedotto né tantomeno provato quale diversa attività sarebbe stata sacrificata per il tempo dedicato alla difesa – non gratuita – dei propri genitori. azione di simulazione
Ai sensi dell'art. 556 c.c., "per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione...e sull'asse così formato di calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Nel procedere alla ricostruzione della massa ereditaria del de cuius Persona_1
dovrà inevitabilmente tenersi conto, secondo quanto previsto dall'art. 556 c.c.,
[...]
delle donazioni dirette e delle eventuali donazioni indiretta fatte in vita dalla de cuius.
Al riguardo, pare opportuno svolgere alcune preliminari considerazioni in diritto.
pagina 23 di 27 È noto come nella categoria delle donazioni indirette rientrino quella serie di atti, contratti e negozi giuridici unilaterali (diversi dalla donazione tipica) che producono in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione. “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. n. 9379 del 2020, Cass. 18098 del 2024).
Tra detti atti (negoziali o meno) idonei a realizzare l'effetto di liberalità, assuma particolare rilevanza proprio l'operazione (prospettata nella vicenda in esame) della c.d. intestazione di beni in nome altrui (ipotesi diversa da quella dell'intestazione fittizia di beni), riscontrabile in tutti i casi in cui una parte fornisce il denaro necessario (in tutto o in parte) per l'acquisto di un immobile, direttamente in capo al soggetto cui il bene viene intestato e che, in tal modo, si intende beneficiare.
È noto, al riguardo, l'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui
"la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare" (Cass. n. 18541 del 2014, Cass.
13619 del 2017, Cass. 9379 del 2020).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato che il padre pur Persona_1
avendone sostenuto interamente i costi, ha intestato:
- alla moglie casalinga la proprietà esclusiva di: n.1 appartamento Controparte_1
sito in Via G. Garibba n.6 di Verona;
n.1 podere (abitazione composta da due unità abitative finite ed arredate ed i terreni in parte a foraggio ed in parte ad uliveto) sito in Via
Pastrengo n.53 di LA (VR); n.1 appartamento (finito ed arredato) sito in C.so Milano
n.102 di Verona;
n.1 appartamento (finito ed arredato) sito in Via Olimpia di Sant'Anna
d'Alfaedo (VR); n.1 appartamento (finito) sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR) ed annesso terreno pertinenziale
- alla figlia la proprietà esclusiva di n.1 appartamento (finito) Controparte_2
sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR) ed annesso terreno pertinenziale;
pagina 24 di 27 -al figlio la proprietà esclusiva di n.1 appartamento (al Parte_1
grezzo) sito in Via Trento n.26 di Pescantina (VR) ed annesso terreno pertinenziale.
A sostegno l'attore ha dedotto che la provvista derivava dall'attività imprenditoriale del padre il quale, consapevole dei rischi derivanti dall'attività d'impresa, ha voluto intestare ai propri familiari gli immobili che acquistava mentre la madre è sempre stata casalinga, è vissuta con i redditi del marito e dalla morte del marito percepisce la pensione di reversibilità.
Ciò premesso, il Collegio deve immediatamente rilevare che, nonostante la produzione dell'attore assolutamente ridondante, priva di elenco e legenda e che ha reso oltremodo faticosa la ricerca e l'esame dei numerosi documenti, non sono stati dimessi gli atti di compravendita stipulati dalla sig.ra e oggetto di impugnazione. CP_1
Per quanto concerne i beni intestati ai figli è tuttavia pacifico e riconosciuto dalla stessa convenuta che si sia trattato di due donazioni e dunque alcun CP_2
accertamento deve essere compiuto sul punto.
Per quanto concerne invece i beni intestati in proprietà esclusiva o in comproprietà con il marito della convenuta le allegazioni attoree riconducono la fattispecie in CP_1
esame ad un'ipotesi di donazione indiretta come sopra ricostruita e che, nello specifico, può ritenersi provata per il principio di non contestazione.
La convenuta infatti si è limitata a ricordare che l'onere probatorio spetta a chi allega la simulazione e che il compromesso di compravendita dimesso sub doc. 227 non proverebbe la provenienza della provvista ma non ha contestato che i fatti addotto a sostegno dall'attore e segnatamente che solo il padre lavorasse e che la madre fosse sempre stata casalinga e che quindi non potesse avere la provvista necessaria.
Com'è noto l'art. 115 c.p.c. quale novellato dalla legge n. 69/2009 prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati da parte convenuta.
Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n.
9439 del 23/03/2022). Inoltre, è stato precisato che l'onere di contestazione, la cui pagina 25 di 27 inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, che è tipico delle vicende processuali (Cass. n. 2174 del 01/02/2021).
Per quanto concerne l'appartamento di via Garibba l'attore, anche in questo caso senza dimetterlo (manca infatti il citato documento 227), ha richiamato testualmente il contenuto del preliminare di vendita e del successivo rogito, da cui emerge che è stato il padre ad aver assunto l'obbligo di acquistare per sé o per persona da nominare e che ha ricevuto la quietanza relativa alla caparra versata, circostanze queste ultime non contestate.
Sempre con riferimento all'appartamento di via Garibba la sig.ra ha sottoscritto CP_1
una Convenzione di negoziazione assistita nella quale si è dichiarata comproprietaria dell'immobile unitamente al marito (cfr. doc. 65 sottoscritto non disconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 n. 2 c.p.c.).
Ciò posto ritiene il Collegio che i beni intestati alla convenuta Controparte_1
in via esclusiva o in comproprietà con il marito, siano oggetto di donazione
[...]
indiretta ricevuta da da collazionare ai sensi degli artt. 724 e 746 Persona_1
c.c. sul reato di truffa e/o insolvenza fraudolenta continuata e/o associazione a delinquere-
La domanda è inammissibile e comunque infondata. Le relative allegazioni, del tutto generiche, sono tardive in quanto sollevate con la prima memoria ex art. 183 VI
c.p.c..
* * * * *
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore istruttoria relativamente alla domanda di divisione del compendio ereditario.
Le spese di lite vanno essere riservate alla definizione del giudizio.
PQM
Il Collegio, non definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: rigetta l'eccezione di improcedibilità avanzata dalla convenuta;
pagina 26 di 27 rigetta l'eccezione di carenza di ius postulandi avanzata dall'attore; rigetta l'eccezione di incompetenza avanzata da parte convenuta;
accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in parte motiva;
determina il compenso complessivamente spettante all'attore per attività prestata a favore della convenuta in € 54.189,11 e in € 17.185,18 quello relativo all'attività CP_1
prestata a favore del padre;
rigetta la domanda di arricchimento indebito ex art. 2041 avanzata dall'attore; rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita da chance avanzata dall'attore; rigetta la domanda di accertamento del reato di truffa e/o insolvenza fraudolenta continuata e/o associazione a delinquere;
accerta che i beni intestati alla convenuta , in via esclusiva Controparte_1
o in comproprietà con il marito, sono oggetto di donazione indiretta ricevuta da da collazionare ai sensi degli artt. 724 e 746 c.c. Persona_1
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025
La Giudice La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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