Sentenza 13 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/01/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2025REG.PROV.COLL.
N. 05883/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5883 del 2024, proposto da
Tmg s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9539393C20, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Rotunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidente Regione Toscana in qualità di Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 e la Presidenza Consiglio Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio stabile DI s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 715/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Presidente Regione Toscana in qualità di Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014, Presidenza Consiglio Ministri e Consorzio stabile DI s.c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Mauro Rotunno, Marco Trevisan in delega dell'avv. Luciana Caso e Massimo Falco in delega dell'avv. Andrea Abbamonte.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza 22 gennaio 2024 n. 2 il Presidente della Regione Toscana, in veste di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 10 d.l. n. 91/2014, ha aggiudicato al Consorzio stabile DI s.c.p.a. (di seguito: “DI”) l’appalto dei lavori di realizzazione delle casse di espansione di Figline – Lotto Prulli. L’affidamento è giunto al termine di una procedura aperta aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di 40.787.772,82 euro, oltre a oneri interferenziali non soggetti a ribasso e I.V.A.
2. L’aggiudicazione, preceduta dalla verifica di anomalia dell’offerta del consorzio aggiudicatario, è stata impugnata dalla seconda classificata TMG s.p.a. (di seguito: “TMG”) insieme ai verbali di gara, ivi compresi quelli in cui è stata disposta l'ammissione alla procedura di DI, e quello, ad oggi non reso disponibile, in cui l'offerta da quest'ultimo presentata in gara è stata ritenuta congrua, oltre a ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto.
Con il medesimo ricorso TMG ha chiesto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno in forma specifica, tramite l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine – per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in un successivo e separato giudizio.
3. Il Tar Toscana, con sentenza 13 giugno 2024 n. 715, dopo avere dato atto che “ la produzione in giudizio del verbale da parte della Regione soddisfa l’istanza istruttoria formulata dalla società ricorrente ”, ha respinto il ricorso.
4. TMG ha appellato la sentenza con ricorso n. 5883 del 2024.
5. Nel corso del giudizio di appello si sono costituite la Presidenza del consiglio dei ministri, la regione Toscana, il Presidente della Regione Toscana in qualità di Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico e DI.
6. All’udienza del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. In via pregiudiziale si scrutina l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di censure specifiche avverso la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 101 c.p.a.: l’eccezione non conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso in appello, atteso che sono presenti nello stesso contestazioni rivolte direttamene alla sentenza impugnata.
Nondimeno il profilo evidenziato rileva nell’ambito dello scrutinio dei singoli motivi di appello, nei termini infra evidenziati.
9. DI ha eccepito, con memoria 8 ottobre 2024 e 29 novembre 2024, l’inammissibilità dei documenti prodotti in appello, con specifico riferimento al “ doc. 30 - Tabella riepilogativa del confronto dei prezzari ufficiali del calcestruzzo ”, “ doc. 31- Certificazione SOA AL ”, “ doc. 34 - Visura ordinaria Bianco s.r.l. ” e “ doc. 35 - Sito della società Idroweld impresa specializzata in paratoie ”.
9.1. Al riguardo si rileva che:
- il documento 30 non costituisce un documento nuovo ma è un atto formato dalla parte, con la quale sono messi a raffronto i prezzi ufficiali del calcestruzzo;
- il documento 31, depositato come “ Certificazione SOA AL ”, è irrilevante per i motivi infra illustrati;
- per gli stessi motivi è irrilevante il documento 34 che l’appellante richiama nella memoria depositata il 6 dicembre 2024 come “ supporto delle argomentazioni svolte solamente in grado d’appello sulla carenza in capo alla AL s.r.l. della certificazione SOA ”;
- il documento 35 è richiamato dall’appellante nella memoria 6 dicembre 2024 al fine di comprovare come (in tesi) il sito internet di AL s.r.l. attesti che quest’ultima non produce paratoie, a differenza (in tesi) della società Idroweld, dal cui sito emergerebbe che è specializzata in paratoie: senonché, attesa la non pregnanza del contenuto in immagini di un sito per attestare la produzione o meno di un determinato manufatto (come illustrato infra ), a maggior ragione è irrilevante quanto utilizzato da altra società per propagandare la propria attività.
9.2. Il contenuto dei documenti di cui sopra, non rilevanti ai fini della decisione della controversia, esime quindi il Collegio dal valutarne l’ammissibilità, salvo che il documento 30, non avente contenuto innovativo e quindi utilizzabile.
10. Il Collegio principio l’esame del ricorso in appello dal secondo motivo, in quanto lo scrutinio del primo motivo, con il quale l’appellante ha rappresentato come l’attenzione posta su singole voci sia funzionale a far emergere l’inattendibilità della complessiva offerta avversaria, presuppone la disamina di quelle voci, censurate con le doglianze successive.
11. Oggetto del secondo motivo di appello è il preventivo fornito dalla società AL s.r.l. per la fornitura e installazione delle paratoie metalliche e degli ulteriori elementi necessari per la regolazione del deflusso delle acque, con il quale, fra l’altro, DI ha giustificato il prezzo offerto in gara.
Un’indagine svolta direttamente dall’appellante e le fatture prodotte dalla controinteressata, recanti come oggetto la “ fornitura di carpenteria zincata a caldo ”, confermerebbero che AL s.r.l. non esercita l’attività di impresa che le consente di fornire i manufatti indicati dal consorzio aggiudicatario.
Inoltre, la stazione appaltante non avrebbe considerato che “ l’impresa non è in possesso di un’adeguata certificazione SOA per il lavoro di cui al preventivo ” e che “ alcune stranezze connesse alla carta intestata ” “ fanno dubitare sul fatto che il preventivo sia stato redatto dall’impresa AL s.r.l. ”.
Con riferimento alla sentenza gravata l’appellante ha dedotto che quanto statuito dal Tar in merito al fatto che l’impresa in commento “ ha nel proprio oggetto sociale la carpenteria metallica e la produzione di manufatti in metallo ” non è idoneo a superare le contestazioni: l’assunto non sarebbe dirimente “ alla luce della giurisprudenza amministrativa che considera quanto ascritto nell’oggetto sociale necessario, ma non sufficiente ”.
11.1. L’unico profilo del capo della sentenza gravata che è oggetto di critica da parte dell’appellante riguarda quanto statuito dal giudice di primo grado in riferimento all’oggetto sociale dell’impresa fornitrice.
Nella restante parte della doglianza l’appellante fa riferimento ai documenti di gara e alla condotta della stazione appaltante, non alla pronuncia resa dal Tar su detti aspetti.
Il Tar ha infatti ritenuto infondata la censura argomentando come AL, interpellata dalla stazione appaltante, abbia confermato il preventivo già rilasciato al Consorzio DI e come “ i dubbi avanzati dalla ricorrente circa l’affidabilità della fornitura si fondano, di fatto, su di una mera illazione ricavata da una risposta data dal fornitore a un soggetto terzo (la stessa ricorrente), risposta la cui spiegazione – quale che essa sia – deve presumersi circoscritta al rapporto del fornitore con quel soggetto e non può essere opposta al Consorzio DI e alle amministrazioni resistenti ”.
Rispetto a detti argomenti il rilievo sull’oggetto sociale della società terza è richiamato solo in aggiunta.
11.2. Ne deriva che l’appellante non ha contestato gli argomenti principali sulla base dei quali il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la censura, in violazione dell’art. 101 comma 1 c.p.a., mancando quella “ critica puntuale della motivazione della sentenza appellata ” che pone il giudice “ in condizione di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente ” (Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2024 n. 4527). Ciò rende altresì non accoglibile la richiesta di approfondimento istruttorio di cui al ricorso in appello, non essendo necessario per scrutinare la censura.
11.3. A ciò si aggiunge che:
- AL s.r.l., con nota 30 novembre 2023, ha chiarito, a seguito di richiesta del rup, il contenuto del preventivo, riguardante la “ fornitura e installazione di n. 2 ulteriori elementi di panconatura di dimensioni 5.00 x 1.90, Panconi 5.00 x 1.90 E 11’500,00 Manodopera E 6’500,00 totale E 18.000,00 ”, e ha confermato “ l’offerta del 28-02-2023 Supplemento per la fornitura e installazione n. 22 gargami (11 per paratoie e 11 per panconature) interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 peso complessivo 47183 +19384 = 66.567 kg: 3,5 Euro/Kg ”: detta circostanza chiarisce il contenuto del preventivo e non è stata specificamente contestata dall’appellante con il ricorso in appello;
- considerata la funzione della verifica di anomalia risulta prevalente il preventivo della società terza, rispetto al quale le fatture della stessa (riguardanti precedenti rapporti commerciali) assumono un’importanza minore, e ciò anche in ragione del fatto che la richiesta di giustificativi non fa espresso riferimento alla produzione di detta documentazione, né la stessa rileva direttamente rispetto alla “congruità” del prezzo offerto, rispetto al quale risulta invece determinante il preventivo;
- non è impedito ad un’impresa di svolgere e fatturare attività non identiche a quelle necessarie per la commessa e comunque comprese nell’oggetto sociale: la giurisprudenza richiamata dall’appellante a tale ultimo riguardo evidenzia la rilevanza, rispetto a quanto descritto nell’oggetto sociale, dell’attività effettivamente svolta dall’operatore economico che partecipa alla gara e dell’iscrizione alla camera di commercio (Cons. Stato, Sez. V, sent. 10 aprile 2018 n. 2176, oltre alla giurisprudenza esaminata infra ) mentre nel caso di specie si tratta di società terza e della coincidenza fra il preventivo reso, l’oggetto sociale e la visura camerale, che riporta quale attività prevalente non solo la carpenteria metallica ma anche altre attività di “ produzione di manufatti in alluminio, ferro e metallo in genere, fabbricazione di porte e finestre ”, oltre che “ lavorazione in alluminio, ferro e metallo in genere ” (sicché l’oggetto sociale trova conferma nell’iscrizione camerale e nei preventivi);
- né risultano determinanti, al fine di individuare le attività svolte dall’impresa, le immagini pubblicate sul sito della società;
- considerato il preventivo reso, la nota 30 novembre 2023 e l’oggetto sociale di cui alla visura, il rifiuto di AL s.r.l. di fornire il preventivo richiesto dall’appellante (nel corso dell’” indagine ” dalla stessa compiuta) può trovare giustificazioni in plurime ragioni, diverse dall’asserita incapacità della società di adempiere alla commessa richiesta: non può a tal fine infatti essere ritenuta determinante la considerazione della società terza che “ le opere richieste non sono prettamente di sua competenza ”, atteso che il dato rilevante è costituito dal diniego di preventivo, a fronte del quale la società avrebbe potuto addurre una qualsiasi giustificazione (lecita);
- l’asserita mancanza di attestazione SOA da parte della società fornitrice della partecipante alla gara è circostanza non dedotta in primo grado (essendo circostanza specifica che si differenzia dal rilievo, sollevato davanti al Tar, riguardante il fatto che “ la società Cembalomental non avrebbe in alcun modo potuto realizzare le lavorazioni ”, così l’appellante nella memoria 6 dicembre 2024);
- AL s.r.l. non è l’operatore economico offerente, né l’appellante ha evidenziato la presenza nella lex specialis di una clausola che impone alle società terze, fornitrici dell’aggiudicatario, di comprovare la propria esperienza e come detto eventuale profilo si rifletta sulla legittimità degli atti di gara, pur riguardando la fase esecutiva (e ciò anche a ritenere che la società terza assuma la qualifica di subappaltatore, così Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2024 n. 26), sicché risulta inconferente l’attestazione SOA di detta società, con conseguente non necessità del Collegio di scrutinarne l’utilizzabilità del doc. 31 (come sopra anticipato);
- anche la doglianza secondo cui “ sarebbero emerse alcune stranezze connesse alla carta intestata le quali fanno dubitare sul fatto che il preventivo sia stato redatto dall’impresa AL s.r.l. ” non è dedotta in primo grado, oltre a essere generica, essendo basata sul solo sostantivo “ stranezze ” (accompagnato da un documento che reca segni grafici di una freccia), e quindi è di per sé inidonea a supportare una valutazione di inaffidabilità dell’offerta, considerato anche che con memoria depositata il 29 novembre 2024 (che fa riferimento a due preventivi, anche a quello, su cui infra , di F.R.G. s.r.l.) l’appellante ha argomentato come l’impostazione grafica degli stessi “ induce a pensare che i giustificativi siano stati fatti “in casa” dal Consorzio DI e in seguito firmati su propria carta intestata da imprese all’uopo interpellate ”, con tesi che, oltre a non essere provata, non comporta conseguenze: il dato rilevante è chi si è assunto l’impegno e la responsabilità del preventivo sottoscrivendolo, non chi lo ha formato.
11.4. Ne deriva che la statuizione del Tar sul punto merita conferma, anche in ragione del fatto che le tematiche riguardanti la fase esecutiva rilevano in sede di gara solo nei termini in cui sono funzionali a comprovare la non congruità dell’offerta sotto il profilo economico e della conseguente serietà, in una prospettiva che si distingue dal piano esecutivo, nel quale possono emergere criticità che in quella sede vanno risolte, pena l’operatività degli istituti rimediali previsti in caso di inadempimento di una delle parti.
Se pertanto le circostanze contestate attengono a profili che non conducono a ritenere impossibile o quanto meno difficile la possibilità di approvvigionamento, anche aliunde , o di acquisto a prezzi comparabili o con tempistiche compatibili, le relative criticità, in mancanza di specifiche previsioni della lex specialis , non si riverbera sulla legittimità degli atti di gara.
11.5. Il motivo è quindi infondato.
12. Il terzo motivo d’appello ha riguardo al “ giustificativo della F.R.G. s.r.l. presentato alla S.A. e la successiva incompleta integrazione ”, oltre che all’erronea qualifica di detta società come “attiva” (così la rubrica della censura).
L’appellante ha dedotto che:
- DI ha presentato in sede di verifica di anomalia un preventivo della società F.R.G. s.r.l., che “ darebbe evidenza di un prezzo del calcestruzzo speciale C40/50 enormemente al di sotto dei prezziari ufficiali ”;
- la società “ non esercita la propria attività d’impresa nel mercato dei calcestruzzi e ancora meno sarebbe in grado di realizzare un prodotto complesso come il C40/50 ”.
12.1. Con riferimento al secondo aspetto l’appellante ha censurato la pronuncia del Tar rilevando l’erroneità dell’assunto utilizzato per ritenere “ attiva ” la società nella produzione e vendita di calcestruzzi, cementi e manufatti in cemento, basato sulla visura camerale prodotta in giudizio e sulla giurisprudenza richiamata (peraltro riferita al partecipante alla gara, non a una società terza, fornitrice del primo, come F.R.G. s.r.l.).
Senonché l’argomentazione dell’appellante:
- sovrappone i piani dell’oggetto sociale con l’iscrizione camerale (alla quale fa riferimento il Tar) e non rileva che proprio in una delle pronunce richiamate si legge che “ l’individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale, che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati ” (Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018 n. 2176): sicché la visura è ivi richiamata con la stessa finalità di cui alla sentenza gravata;
- non coglie nel segno laddove richiama la sentenza di questa Sezione n. 1339 del 2024, riferita al diverso profilo dell’oscillazione occupazionale ritenuta fisiologica nell’ambito di una azienda, indipendentemente da quanto dichiarato in sede camerale, che comunque attesta un numero di dipendenti compatibile con la dichiarazione resa in quella sede dal partecipante alla gara;
- richiama una sentenza del Tar Sicilia – Catania senza considerare che detta pronuncia riguarda un caso nel quale viene in evidenza la competenza dell’operatore economico partecipante alla gara, rispetto al quale “ l’iscrizione nella camera di commercio per un’attività rientrante tra quelle contemplate dall’avviso di gara ” era “ avvenuta solo dopo la pubblicazione del bando ”, con la conseguenza dell’” assenza, quindi, di qualsivoglia esperienza concreta e pregressa ”: pertanto emerge per tabulas , in ragione delle tempistiche, che l’iscrizione alla camera di commercio per quell’attività non corrisponde a un’effettiva competenza nel settore (Sez. III, sent., 10 aprile 2024 n. 1355);
- sottolinea lo svolgimento dell’attività di “ trasporto di merci su strada ” richiamando la visura camerale, che tuttavia riporta al riguardo anche altre attività, fra le quali la “ produzione e la vendita di calcestruzzi cementizi di ogni genere ”;
- desume la non operatività della stessa nel settore del calcestruzzo dalle fatture, datate 1997, ex adverso prodotte: la documentazione prodotta (peraltro avente la rilevanza già sopra indicata, con riferimento al precedente motivo d’appello) attesta lo svolgimento dell’attività qui controversa sin da tempo risalente (dal 1996) e anche nel 2006 (nel documento della Prefettura si legge che la società “ ha necessità di eseguire getti di calcestruzzo per la costruzione di OPERE d’ARTE all’esterno dell’Autostrada e trasporto di materiali inerti ” e che i mezzi a disposizione comprendono betoniere) e, se è pur vero che non sono state depositate fatture successive, ciò non attesta il contrario, cioè che la società non svolga (più) quell’attività.
Pertanto, nella prospettiva qui in esame (della verifica di anomalia), non risultano comprovate circostanze che determinino, sulla base di un giudizio prognostico, la non congruità della stessa sotto il profilo economico e della conseguente serietà, nei termini già esposti sopra, in quanto non sono emerse criticità che attestino l’impossibilità o, quanto meno, la difficoltà di approvvigionamento, anche aliunde , o di acquisto a prezzi non comparabili o con tempistiche non compatibili.
12.2. Quanto al primo aspetto del presente motivo, riguardante il prezzo del “ calcestruzzo speciale C40/50 enormemente al di sotto dei prezziari ufficiali ” (soli 103,00 euro al metro cubo, come da preventivo del fornitore F.R.G. s.r.l.), l’appellante ha articolato censure relative all’addittivo.
Al riguardo il giudice di primo grado ha ritenuto che il costo dell’additivo è incluso in quello del calcestruzzo fino alla concorrenza di 5 kg/mc di CLS, mentre il costo delle quantità ulteriori occorrenti è stato imputato dal Consorzio DI alla voce “ imprevisti e oneri vari ” dell’analisi dei prezzi, che per le sole lavorazioni in CLS ammonta a 219.897,26 euro ed è, pertanto, “ idonea a coprire i maggiori costi per l’additivo (si veda la consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio dal Consorzio, non confutata dalla ricorrente in punto di calcolo dei fabbisogni) ”.
Le censure dell’appellante non sono rivolte alla pronuncia del giudice di primo grado coinvolgendo piuttosto altri aspetti, sui quali il Tar si è pronunciato nel senso anzidetto, senza che l’appellante abbia proposto specifiche censure rispetto alla decisione di primo grado, nei termini declinati dall’art. 101 c.p.a.
Ciò comporta la conferma del capo della sentenza impugnata e rende non accoglibile la richiesta di approfondimento istruttorio di cui al ricorso in appello, non essendo necessario per scrutinare la censura.
In particolare, in riferimento alla modalità di copertura dei costi dell’additivo SIFume, l’appellante ha dedotto che la società F.R.G. s.r.l., fornitrice di DI, ha precisato che il preventivo include un massimo di 5 kg di additivo SIFume per ogni metro cubo di calcestruzzo, sicché la parte eccedente i 5 kg per mc “ si sarebbe dovuta pagare in aggiunta ”.
DI ha dichiarato che le ulteriori quantità di additivo necessarie sono state considerate nella voce “ Imprevisti e oneri vari ”, presentando in primo grado a tal fine una perizia: il Tar ha ritenuto tale giustificazione adeguata ad attestare la copertura dei costi per l’additivo.
A fronte di quanto sopra l’appellante ha argomentato in ordine al fatto che occorrerebbe un quantitativo di additivo superiore ai 5 kg, con conseguente oneri di spesa non previsti.
La censura non è conducente in quanto non è rivolta, almeno nell’ambito del motivo in esame (e fatto salvo quanto scrutinato infra ), a contestare l’argomentazione spesa dal giudice di primo grado per superare la censura (cioè la copertura dei costi in esame con la voce “ Imprevisti e oneri vari ”), non rinvenendosi pertanto ragione per non confermarla.
Né vi è stata, in sede di verifica di anomalia, alcuna variazione rilevante di quanto prospettato in sede di offerta (censura accennata nell’ambito del motivo de quo ), atteso che la documentazione successiva alla gara ha confermato la congruità di quanto offerto in gara.
Circa il fatto che l’offerta tecnica di DI fa riferimento all’additivo “ tipo SIFume 98 S-I o equivalente ” mentre nella nota del produttore, prodotta in gara dall’aggiudicatario, risulta un prodotto “ SIFume 98-I ”, il Tar ha ritenuto non rilevante la diversità terminologica in ragione del fatto che il ricorrente non ha comprovato la non equivalenza fra i prodotti.
L’appellante non ha censurato la valutazione di equivalenza, argomentando invece in ordine alle “ conseguenze economiche di tale cambiamento in corso d’opera ” (anche in ragione dei quantitativi di additivo necessari) in ragione del riferimento, dapprima, all’additivo indicato nell’offerta tecnica, SIFume 98 S-I (più caro), e, successivamente (in sede di chiarimenti), all’additivo, SIFume 98-I (meno caro), con conseguente (in tesi) insostenibilità dell’offerta in ragione del maggior costo dell’additivo SIFume 98 S-I.
Senonché, oltre al fatto che l’offerta tecnica si riferisce all’additivo SIFume 98 S-I “ o equivalente ”, mancando quindi il presupposto del dedotto cambiamento di additivo, il profilo dell’insostenibilità è stato superato dal Tar nei termini sopra richiamati, facendo riferimento al principio di equivalenza (senza essere contestato sul punto).
12.3. La censura dedotta dall’appellante non è quindi determinante, in quanto non mette in dubbio la prospettazione del Tar (nei termini già sopra illustrati), non offrendo pertanto a questo Giudice (d’appello) ragioni per non confermarla.
Peraltro, nel merito, conduce alla stessa conclusione la nota 24 aprile 2024, con la quale SI AL s.p.a. ha confermato che si tratta dello stesso prodotto, confezionato in modo diverso (“ I prodotti denominati SIKAFUME 98- SI e SIKAFUME 98- I sono esattamente lo stesso materiale. Nel primo, la lettera “S” indica che il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili in acqua; il secondo è confezionato in sacchi o sfuso e miscelato a secco insieme agli altri componenti e poi miscelato con acqua ”).
13. Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar “ ha erroneamente ritenuto congrui i prezzi del calcestruzzo così come indicati dal Consorzio ”. La censura riguarda, come si desume dal titolo, “ l’impianto mobile di betonaggio e le ripercussioni sulle voci di costo del calcestruzzo ”.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la censura in quanto:
- DI ha quotato “ le opere in calcestruzzo in un importo (superiore a quello indicato nel preventivo di F.R.G. S.r.l. e) compreso fra 140,00 e 150,00 euro, per un prezzo medio delle lavorazioni in CLS pari a 147,00 euro, a fronte di prezzi a base d’asta – la cui congruità non è in contestazione – compresi fra i 110,00 e i 148,00 euro, per un prezzo medio di circa 134,00 euro ”, sicché l’offerta è stata formulata “ in aumento rispetto alla base d’asta, coerentemente con il contenuto migliorativo della proposta tecnica consistente nella fornitura di calcestruzzo speciale C40/50 per tutte le lavorazioni e sostanzialmente in linea con i valori ricavabili dai preventivi prodotti da TMG ”;
- DI ha depurato il prezzo del calcestruzzo “ del costo dei servizi aggiuntivi come il pompaggio del calcestruzzo, giacché il Consorzio DI produce il calcestruzzo in proprio grazie a un impianto mobile da installare nel cantiere (il preventivo Colabeton esibisce un prezzo massimo del solo CLS pari a 128,00 euro/mc, che, con le possibili maggiorazioni, sale a 142,50 euro; stando al preventivo Unical, il prezzo più elevato del CLS è di 158,50 euro/mc, con possibile maggiorazione fino a 166,50 euro) ”.
In ragione di quanto sopra il Tar ha ritenuto che “ Cadono così gli argomenti più suggestivi a supporto della pretesa inaffidabilità del fornitore indicato dal controinteressato, la già menzionata F.R.G. S.r.l. ”.
13.3. L’appellante ha dedotto che:
- il Tar ha confrontato i prezzi del calcestruzzo esposti da DI con le quotazioni previste dai documenti di gara, senonché “ nei prezzi a base di gara non era neppure quotato un calcestruzzo prestazionale come il C40/50 ”;
- “ a seguito di un’imprecisa media tra prodotti aventi caratteristiche e prezzi diversi, il T.A.R. ha ritenuto esiguo lo scarto di prezzo e comunque coerente con la miglioria relativa al calcestruzzo C40/50 ” mentre avrebbe dovuto condurlo a non “ considerare giustificata la voce di prezzo presentata quale miglioria dal controinteressato grazie all’uso dell’impianto mobile di betonaggio MEV modello Multimixer 150 ”;
- nel caso di specie lo scostamento del prezzo del calcestruzzo dai prezziari ufficiali non può essere giustificato in ragione dell’impianto mobile di betonaggio in quanto dovrebbe essere utilizzato dalla società F.R.G. s.r.l., con le problematiche già esposte nel precedente motivo d’appello, e il macchinario non dispone “ delle caratteristiche tecniche necessarie per dar luogo alla produzione di un calcestruzzo ad alte prestazioni”, come “emerso de plano in corso di causa ”, richiedendo piuttosto un “ pacchetto di accessori aggiuntivo ”;
- la precisazione resa sul punto è “ una giustificazione - tra l’altro su un elemento portante dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria - tardiva e in quanto tale inammissibile ”.
13.4. Il Collegio rileva che:
- DI ha presentato una proposta migliorativa relative all’utilizzo di un particolare calcestruzzo per tutte le opere strutturali in cemento armato (il CLS C40/50), ritenuto dall’appellante più oneroso (anche per il costo del curing );
- il calcestruzzo è fornito da una società terza, F.R.G. s.r.l., che ha redatto un preventivo, presentato in gara da DI: il prezzo preventivato dalla società fornitrice, in mancanza di altre specifiche, comprende quanto necessario a fornire quanto indicato nel preventivo (quindi calcestruzzo e getti di calcestruzzo) “ per tutta la durata dell’offerta ” (così nel preventivo);
- DI ha quotato le opere in calcestruzzo in un importo superiore a quello indicato nel preventivo di F.R.G. S.r.l., così assicurando un profilo prudenziale all’offerta;
- la quotazione di DI è compresa fra 140,00 e 150,00 euro, per un prezzo medio delle lavorazioni in CLS pari a 147,00 euro, in aumento rispetto ai prezzi di base d’asta, compresi fra i 110,00 e i 148,00 euro, per un prezzo medio di circa 134,00 euro (così la sentenza gravata, non contestata in merito alle cifre esposte): seppur il parametro non tiene conto dell’uso del calcestruzzo C40/50, è l’unico individuato dalla stazione appaltante;
- detti prezzi sono giustificati sulla base del preventivo di F.R.G. s.r.l., che costituisce un documento idoneo a supportare l’ammontare del prezzo esposto nell’offerta quanto alla fornitura dello specifico che il terzo si è impegnato a fornire all’offerente, accollandosene tutti i costi, salvo diversa indicazione, delle singole voci di costo di cui è onerato il terzo;
- la sostenibilità del prezzo esposto dalla società terza non costituisce elemento di valutazione della stazione appaltante, se non nel caso in cui determini una valutazione di poca serietà dell’offerta presentata in gara, derivante dal ricorso a soluzioni improponibili, senonché nel caso di specie la relazione tecnica depositata dall’aggiudicatario dà conto “ di un impianto di CLS realizzato da DI (vedi logo e scritta nella foto) su commessa Anas FI/124 Grosseto-Siena ” con la produzione in proprio del calcestruzzo;
- la verifica di affidabilità dell’offerta non ha come unico elemento di valutazione l’esame comparativo dei prezzi preventivati con quanto indicato nei prezziari regionali, dovendo tener conto della specificità dei singoli offerenti, che altrimenti la competizione fra gli operatori risulterebbe oltremodo ridotta;
- DI ha rappresentato, nei giustificativi, di avere in corso lavori nel centro e sud AL e i relativi importi, che possono giustificare economie di scala e che, pertanto, costituiscono elementi a supporto del prezzo esposto;
- DI ha preventivato di produrre calcestruzzo in proprio grazie a un impianto mobile da installare nel cantiere, che sarà utilizzato da F.R.G. s.r.l., senza che detta circostanza (cioè il fatto che sia F.R.G. s.r.l. a utilizzare l’impianto) sia di per sé critica, anche in ragione dell’infondatezza delle censure sopra scrutinate;
- la scelta di produrre in proprio il calcestruzzo è stata effettuata al fine di calmierare i costi del calcestruzzo, rispetto ai prezziari e ai prezzi esposti dagli operatori di settore (compresa la società alla quale fa riferimento l’appellante): l’abbattimento dei costi costituisce una ragione plausibile, che giustifica gli oneri organizzativi assunti dall’aggiudicatario per la produzione in proprio del calcestruzzo, non essendo state prospettate motivazioni alternative che rendano altrimenti razionale la scelta imprenditoriale;
- in tale prospettiva il richiamo ai prezzi di mercato ha una portata non determinante, in quanto comprende esigenze di redditività che nel caso di specie si articolano in modo diverso, e non costituisce quindi il termine di paragone obbligato per valutare l’effettivo ammontare del prezzo del calcestruzzo (così come invece ritenuto nella relazione tecnica depositata da parte appellante, in base alla quale il prezzo di DI “ è chiaramente e inequivocabilmente sottostimato ”, con quantificazione della sottostima calcolata in riferimento al preventivo di altra società del settore e di Anas, senza ulteriore approfondimento);
- ai fini della quantificazione del costo in esame rileva anche il fatto che l’impianto utilizzato per la produzione di calcestruzzo è di proprietà della consorziata esecutrice CAB s.r.l., così rinvenendosi altre possibilità di economie di scala;
- quanto al prezzo indicato in offerta si rileva che l’aggiudicatario ha dichiarato di avere imputato i costi del trasporto, montaggio e smontaggio e delle altre attività strumentali alle spese generali e che le spese generali sono conteggiate per percentuali diverse rispetto a quelle indicate da Anas nel prezziario, di avere previsto le spese generali al 15,00 % e l’utile al 10,00% (così dalla relazione del perito dell’appellante mentre la controinteressata assume 13% per le spese generali), a fronte delle percentuali indicate dall’aggiudicatario, pari al 10% e al 5%, oltre ad avere imputato i costi per le casseformi in una voce specificamente a esse dedicata (così dalla lista di categorie di lavorazioni depositata in primo grado dall’appellante).
Quanto all’impianto utilizzato per produrre calcestruzzo, nella nota di chiarimenti, resa dalla società produttrice dell’impianto il 16 aprile 2024, richiamata anche dall’appellante, si legge che “ l’impianto che ci è stato richiesto dal committente (per le finalità a cui è destinato) ha un pacchetto di accessori aggiuntivi finalizzato alla produzione di calcestruzzo strutturale ”.
Pertanto non si pone un tema di adeguatezza del mezzo rispetto al fine.
Né si pone un tema di aumento dei costi e sostenibilità dell’offerta, in tesi derivante dalla “ trasformazione così significativa dell’impianto ”, che comporta di “ considerarlo come completamente diverso rispetto a quello originariamente promesso ”.
Infatti il presupposto della suddetta tesi consiste nel fatto che originariamente F.R.G. s.r.l. avesse preventivato di utilizzare l’impianto senza pacchetto aggiuntivo, onerandosi pertanto di un costo inferiore.
Senonché, oltre al fatto che la sostenibilità del preventivo della società terza non costituisce oggetto della valutazione di congruità dell’offerta se non nell’ipotesi anzi vista, la modifica dell’impianto offerto in gara attraverso la previsione (successiva, con nota 16 aprile 2024) del pacchetto accessori aggiuntivo non è comprovata. Infatti detta nota rappresenta come l’impianto richiesto da F.R.G. s.r.l. sia sin dall’inizio munito del pacchetto di accessori aggiuntivi (“ l’impianto che ci è stato richiesto dal committente (per le finalità a cui è destinato) ha un pacchetto di accessori aggiuntivi ”, così la società produttrice), né può desumersi diversamente dalla circostanza che in gara sia stata prodotta una scheda che fa riferimento all’impianto base: considerato che si tratta di un aspetto che rileva in sede esecutiva, non risulta dirimente, né di per sé solo particolarmente rilevante, nella prospettiva della verifica di anomalia (di cui alla presente controversia), il fatto che detta scheda non sia stata accompagnata da ulteriore scheda di illustrazione del pacchetto aggiuntivo.
Pertanto viene a cadere il presupposto di fatto dell’asserita giustificazione tardiva, con conseguente e inaccoglibilità della richiesta di approfondimento istruttorio di cui al ricorso in appello, non essendo necessario per scrutinare la censura.
Neppure il tema della (mancanza della) certificazione dell’impianto richiesta dal capitolato speciale (art. 73.5) è dirimente, considerato che:
- “ Il certificato va acquisito dalla Direzione Lavori prima dell’inizio di ogni fornitura e gli estremi della certificazione devono essere riportati in ogni bolla di trasporto relativa al calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori può rifiutare le forniture non conformi ” (così il capitolato speciale), sicché ha una rilevanza esecutiva;
- lo stesso consulente tecnico dell’appellante ha precisato che “ l’impianto in oggetto dal punto di vista formale non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad essere certificato in conformità alle Norme Tecniche, le norme UNI e le linee guida per la produzione del calcestruzzo preconfezionato ”.
14. Oggetto del quarto motivo d’appello è il “ Mancato calcolo da parte dell’offerta avversaria di voci di spesa e la voce “impresti ed oneri vari ”.
L’appellante ha dedotto che:
- “ il mancato conteggio dell’additivo non è che una voce non computata nell’offerta avversaria, la quale si aggiunge alle manifeste sottostime compiute dal Consorzio ”, secondo quanto illustrato nella perizia di parte depositata in primo grado;
- in altra parte del ricorso l’appellante ha affermato che “ rimarrebbero comunque scoperti almeno euro 1.433.839,21 (dati da 459.563,85 Kg di additivo SIFume 98-SI x euro 3,12) ”, così quantificando l’onere aggiuntivo per l’additivo (mentre l’accenno a un’incertezza di detta spesa è dedotto in modo generico e non quantificato);
- “ le imponenti voci di costo non conteggiate dal Consorzio in alcun modo potrebbero essere coperte dalla voce “imprevisti ed oneri vari” prevista dalla controinteressata ad hoc per il calcestruzzo - la quale ammonta ad euro 219.897,26 - e neppure da quella omnicomprensiva a garanzia dell’intero appalto di euro 2.777.862,61 ”;
- non possono “ qualificarsi in alcun modo come “imprevisti” costi come quelli in commento, per definizione certi e fissi, inidonei tra l’altro a “far quadrare i conti” neppure a considerare a fini compensativi la voce imprevisti e l’utile preventivato ”.
Il Tar ha sul punto ritenuto che:
- la “voce “ imprevisti e oneri vari ” dell’analisi dei prezzi, che per le sole lavorazioni in CLS ammonta a 219.897,26 euro” è, pertanto, “idonea a coprire i maggiori costi per l’additivo”;
- “ al di là delle generiche doglianze della ricorrente circa l’impropria imputazione di tali spese a “imprevisti” (ma, lo si è appena visto, la voce include in primo luogo gli “oneri da offerta tecnica” per un importo totale di oltre 530 mila euro), non vi è alcuna evidenza di una possibile insostenibilità dell’offerta considerata nel suo complesso, la quale del resto esprime un ribasso tutt’altro che cospicuo (4,295%, di poco superiore a quello offerto dalla ricorrente e pari al 3,509%) ”.
14.1. L’appellante non ha fatto alcun riferimento alla statuizione del giudice di primo grado, riproponendo gli assunti già dedotti in quel grado di giudizio, sui quali il Tar si è pronunciato nel modo anzidetto, con conseguente inaccoglibilità della richiesta di approfondimento istruttorio di cui al ricorso in appello, non essendo necessario per scrutinare la censura.
In mancanza di specifiche censure ai capi della sentenza gravata non si rinvengono i presupposti per decidere di riformarla. E ciò a maggior ragione allorquando nel motivo neppure sono allegate specifiche deduzioni, facendo riferimento a “ imponenti voci di costo non conteggiate dal Consorzio ” e a relazioni tecniche depositate in primo grado, che il Tar ha già valutato, pervenendo alle conclusioni rassegnate, che non sono specificamente censurate, in violazione dell’art. 101 comma 1 c.p.a.
In particolare, l’assunto, in forza del quale “ Come si è data evidenza dalla perizia a firma del Professor Coppola, il mancato conteggio dell’additivo non è che una voce non computata nell’offerta avversaria, la quale si aggiunge alle manifeste sottostime compiute dal Consorzio (doc. 25, pp. 9 ss. – prodotto in primo grado da TMG), rinviando alle relative “argomentazioni tecniche ”, non solo non contiene alcuna censura specifica alla sentenza gravata ma neppure contiene l’illustrazione della specifica doglianza avverso gli atti impugnati, rinviando alla perizia di parte depositata in primo grado a fini probatori (che non costituisce la sede propria per la deduzione di censure).
Peraltro il rilievo è altresì generico laddove si conclude nel senso che “ le imponenti voci di costo non conteggiate dal Consorzio in alcun modo potrebbero essere coperte dalla voce “imprevisti ed oneri vari” prevista dalla controinteressata ad hoc per il calcestruzzo - la quale ammonta ad euro 219.897,26 - e neppure da quella omnicomprensiva a garanzia dell’intero appalto di euro 2.777.862,61 ”, senza aggiungere ulteriori spiegazioni.
In tal senso quindi la doglianza non è conducente anche per genericità.
14.2. Si aggiunge che:
- DI ha previsto una voce “ imprevisti ed oneri vari ” per il calcestruzzo, che ammonta a euro 219.897,26, e una voce complessiva “ imprevisti ed oneri vari ” che ammonta a € 2.777.862,61 (come da documentazione depositata dall’aggiudicatario e richiamata anche dall’appellante, relativa alle voci 345, 346, 347, 348, 349, 350 e 351 dei giustificativi);
- dette voci sono idonee a coprire anche gli oneri aggiuntivi calcolati dall’aggiudicatario per l’additivo (tenuto conto del preventivo rilasciato dalla società FRG s.r.l. e del chiarimento successivamente reso dalla stessa con nota 17 aprile 2024), anche in ragione del fatto che la diversa quantificazione effettuata dall’appellante (di cui alla relazione tecnica di parte depositata in primo grado) si basa su presupposti di fatto che, in base a quanto sopra illustrato, sono stati superati dalla valutazione di equivalenza (effettuata dal Tar) fra l’additivo SIFume 98 S-I e l’additivo SIFume 98-I di cui alla sentenza impugnata, e dalla nota 24 aprile 2024, con la quale SI AL s.p.a. ha confermato che si tratta dello stesso prodotto, seppur diversamente confezionato;
- non vi è stata alcuna variazione rilevante di quanto prospettato in sede di offerta (censura accennata nell’ambito del motivo de quo ), atteso che la documentazione successiva ha confermato la congruità di quanto offerto in gara e che la stazione appaltante ha considerato plurimi profili nel giudizio complessivo di congruità (su cui infra ), considerato anche l’onere motivazionale che connota l’esito favorevole della verifica di anomalia;
- in presenza di una voce di spesa idonea a coprire i costi del contratto l’eventuale erronea qualificazione (in termini di “imprevisti” o meno) non è idonea a incidere sulla sostenibilità dell’offerta.
14.3. Il motivo è quindi infondato.
15. Da ultimo si scrutina, come anticipato, il primo motivo di appello, con il quale l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha sottolineato che la verifica dell’anomalia dell’offerta non è tesa alla ricerca di singole inesattezze, quanto piuttosto alla valutazione dell’attendibilità e dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
L’appellante ha rappresentato come l’attenzione posta su singole voci, “ quali sono quelle attinenti alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo - che pure hanno un peso determinante nell’economia complessiva dell’appalto – “, è funzionale a far emergere la complessiva inattendibilità dell’offerta avversaria.
15.1. Essendo infondate le specifiche censure mancano i presupposti per valutare la rilevanza delle singole inesattezze sull’offerta nel suo complesso, che comunque deve tenere conto del fatto che:
- la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica ed è eseguita dal soggetto per legge competente, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, sicché il relativo giudizio è sindacabile in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza;
- la verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776);
- “ la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile ” ( Cons. St., sez. V, 15 settembre 2022 n. 8011).
Nel caso qui in esame la valutazione di anomalia ha tenuto in considerazione i plurimi giustificativi, che contengono 356 schede di analisi dei prezzi, oltre che i preventivi allegati e il dettaglio delle spese generali, dai quali si evince che:
- in via generale DI ha stimato le spese generali per l’esecuzione dell’appalto al 10%, pari a euro 3.379.738,76 (e le ha dettagliate da pag. 382 e 396 dei giustificativi, senza che controparte abbia specificamente contestato gli importi), e l'utile di impresa al 5%, pari a euro 1.858.856,32, (circostanze che sono state considerate nella valutazione complessiva dell’offerta, effettuata in esito alla verifica di anomalia, come si illustrerà infra ) e ha quantificato il costo complessivo delle opere in calcestruzzo in euro 4,49 milioni, a fronte di euro 3,9 milioni a base di gara;
- nei giustificativi DI ha dichiarato di “ poter fare a meno di parte, di detto utile per fronteggiare eventuali modifiche e/o aumenti del mercato stesso ”;
- nei giustificativi DI ha dichiarato, con una prospettiva cautelativa che non è stata censurata da controparte, che “ ha piena disponibilità e proprietà delle attrezzature e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione dei lavori ” e, “ Ciò nonostante ”, ha “ inserito lo stesso costo orario previsto nelle analisi prezzi poste a base di gara, fatta ad eccezione per alcuni mezzi per il quale è stato allegato il preventivo di noleggio a freddo ”;
- nella stessa occasione l’aggiudicatario ha sottolineato la possibilità, della stessa e della consorziata esecutrice CAB, che conosce il territorio, di “ avere materiali per l’esecuzione dell’opera a costi relativamente bassi, in quanto gode di rapporti consolidati nel tempo con diversi fornitori ”.
Dal verbale 14 dicembre 2023 risulta che la stazione appaltante, ha ritenuto congrua l’offerta a seguito della valutazione dei giustificativi e di ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi, sulla base della seguente motivazione:
- gli oneri di sicurezza dell'impresa (pari a 312.300,00), l'incidenza delle spese generali (poste al 10%) e l'utile di impresa (posto al 5%) sono risultati “ accettabili e coerenti in merito ai valori offerti ”;
- gli elaborati delle analisi di prezzi dei preventivi e dei giustificativi “ sono sufficientemente esaustivi ”;
- “ ogni singolo giustificativo è stato prodotto nel rispetto della modulistica fornita dalla Regione Toscana e i prezzi offerti risultano costruiti in modo logico e coerente ”;
- “ l’impresa ha fornito, come richiesto dalla Stazione Appaltante, la lista a 9 colonne compilata secondo le indicazioni del disciplinare di gara, dalla quale si evince il rispetto dei minimi previsti dalle tabelle ministeriali ”;
- “ i costi totali della manodopera offerti in sede di gara trovano corrispondenza nella somma risultante dalla tabella fornita dalla ditta (Euro 6.911.817,92) ”.
15.2. La valutazione è quindi evidentemente complessiva e tiene conto di tutto quanto contenuto nei giustificativi e delle spese generali e dell’utile d’impresa. Sicché un’eventuale superamento delle risultanze della verifica di anomalia avrebbe richiesto uno specifico approfondimento dell’insostenibilità dell’offerta anche considerando l’utile d’impresa e le spese generali (laddove nel ricorso in appello si accenna all’utile una sola volta e in modo generico, con riferimento al costo dell’additivo), oltre che le sopra richiamate circostanze (comprese quelle relative alla disponibilità dei mezzi e ai rapporti con i fornitori) che rendono affidabile l’offerta.
15.3. Il motivo è pertanto infondato.
16. In conclusione, l’appello va respinto.
La peculiarità e la novità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO