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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7665/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MACCALLI STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. AVESANI GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Verolavecchia Frazione di Monticelli d'IO (BS) il 09/10/1999 tra i signori e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio al N. 13, Parte II, Serie A, anno 1999, Comune di Verolavecchia (BS), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della relativa sentenza;
2. il figlio , maggiorenne e non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere presso la madre Per_1 nella ex casa familiare che resta assegnata alla sig.ra ; Pt_1
pagina 1 di 3 3. dichiarare il sig. tenuto a versare il contributo al mantenimento per il figlio nella misura Controparte_1 mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
4. dichiarare cessato il contributo al mantenimento per la moglie avendo la stessa raggiunto l'autosufficienza economica.
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale: respingersi il ricorso
In via subordinata: in caso di accoglimento del ricorso, prendersi le decisioni di carattere economico in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente a pag. 5 del ricorso.
Con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con , celebrato in Verolavecchia- Controparte_1
fraz. Monticelli d'IO (Bs) il 09/10/1999, da cui era nato il [...], premettendo che in Per_1
data 17.11.2005 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 24.11.2005, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente il resistente che formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.12.2024 le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, avanti al Giudice delegato che rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, si reputa irrilevante la mancata adesione del resistente all'istanza di pronuncia sullo status divorzile, per motivi religiosi. Ai sensi della l. 898/1970 è consentita la pronuncia di divorzio al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 della citata legge, che non contemplano la necessità di un accordo tra le parti per addivenire alla pronuncia di divorzio. Resta comunque ferma l'efficacia del matrimonio nell'ordinamento canonico, dovendo ritenersi cessato nel nostro ordinamento ai soli effetti civili.
Nel merito, ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale
pagina 2 di 3 nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (17.11.2005), il termine risulta ampiamente decorso ed i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle restanti questioni, si prende atto dell'adesione del resistente, in via subordinata, alle richieste di controparte, ed il Collegio dispone in conformità, non ostando alcun elemento contrario alla legge o all'interesse della prole.
In ragione della materia del presente giudizio e dell'accordo raggiunto sulle questioni ulteriori allo status, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Verolavecchia-fraz. Monticelli D'IO il 09/10/1999, iscritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n. 13, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) il figlio , maggiorenne e non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere Per_1
presso la madre nella ex casa familiare che resta assegnata alla sig.ra ; Pt_1
5) è tenuto a versare il contributo al mantenimento per il figlio nella misura Controparte_1 mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
6) dichiara cessato il contributo al mantenimento per la moglie;
7) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7665/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MACCALLI STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. AVESANI GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Verolavecchia Frazione di Monticelli d'IO (BS) il 09/10/1999 tra i signori e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio al N. 13, Parte II, Serie A, anno 1999, Comune di Verolavecchia (BS), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della relativa sentenza;
2. il figlio , maggiorenne e non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere presso la madre Per_1 nella ex casa familiare che resta assegnata alla sig.ra ; Pt_1
pagina 1 di 3 3. dichiarare il sig. tenuto a versare il contributo al mantenimento per il figlio nella misura Controparte_1 mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
4. dichiarare cessato il contributo al mantenimento per la moglie avendo la stessa raggiunto l'autosufficienza economica.
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale: respingersi il ricorso
In via subordinata: in caso di accoglimento del ricorso, prendersi le decisioni di carattere economico in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente a pag. 5 del ricorso.
Con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con , celebrato in Verolavecchia- Controparte_1
fraz. Monticelli d'IO (Bs) il 09/10/1999, da cui era nato il [...], premettendo che in Per_1
data 17.11.2005 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 24.11.2005, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente il resistente che formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.12.2024 le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, avanti al Giudice delegato che rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, si reputa irrilevante la mancata adesione del resistente all'istanza di pronuncia sullo status divorzile, per motivi religiosi. Ai sensi della l. 898/1970 è consentita la pronuncia di divorzio al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 della citata legge, che non contemplano la necessità di un accordo tra le parti per addivenire alla pronuncia di divorzio. Resta comunque ferma l'efficacia del matrimonio nell'ordinamento canonico, dovendo ritenersi cessato nel nostro ordinamento ai soli effetti civili.
Nel merito, ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale
pagina 2 di 3 nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (17.11.2005), il termine risulta ampiamente decorso ed i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle restanti questioni, si prende atto dell'adesione del resistente, in via subordinata, alle richieste di controparte, ed il Collegio dispone in conformità, non ostando alcun elemento contrario alla legge o all'interesse della prole.
In ragione della materia del presente giudizio e dell'accordo raggiunto sulle questioni ulteriori allo status, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Verolavecchia-fraz. Monticelli D'IO il 09/10/1999, iscritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n. 13, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) il figlio , maggiorenne e non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere Per_1
presso la madre nella ex casa familiare che resta assegnata alla sig.ra ; Pt_1
5) è tenuto a versare il contributo al mantenimento per il figlio nella misura Controparte_1 mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
6) dichiara cessato il contributo al mantenimento per la moglie;
7) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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