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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. BATONI NICOLA C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via L. Coccapani n. 14, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 20 novembre 2020, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 Parte_2
civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 92, parte I, serie, anno
2020, ufficio 1;
- che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Pt_2 Parte_2 pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pisa il 20 novembre 2020 tra Pt_1
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa nel
[...] Parte_2
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020, n. 92, parte I, serie, ufficio 1.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che le parti si accordano nel senso che nessun assegno divorzile sia previsto in favore di entrambi.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 18 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. BATONI NICOLA C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via L. Coccapani n. 14, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 20 novembre 2020, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 Parte_2
civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 92, parte I, serie, anno
2020, ufficio 1;
- che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Pt_2 Parte_2 pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pisa il 20 novembre 2020 tra Pt_1
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa nel
[...] Parte_2
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020, n. 92, parte I, serie, ufficio 1.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che le parti si accordano nel senso che nessun assegno divorzile sia previsto in favore di entrambi.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 18 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Santa Spina