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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Gabriella Gentile Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 36 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
e nella qualità di eredi legittimi ed universali di Parte_1 Parte_2 Per_1
deceduto in Pozzuoli (NA) in data 23/01/2021, rappresentate e difese dall'Avv. Marisa
[...]
VITA presso il cui studio Marano di Napoli alla Via alcide De Gasperi 10 hanno eletto domicilio.
Appellante
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. GIANFRANCO PEPE, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55.
PEC t Email_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.1.2023 e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2
di proponevano appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Persona_1
Napoli- sez. Lavoro- n. 4464/2021, pubblicata il 7.7.2021 e non notificata, solo nella parte in cui rigettava la domanda intesa ad ottenere i ratei dell'indennità di accompagnamento ex
L. 18/1980, rivendicati dal de cuius, per il periodo compreso da maggio 2010 a maggio
2019.
Le appellanti, che in primo grado avevano adito il Tribunale perché annullasse la pretesa dell' volta da ottenere la restituzione della somma pari € 13.226,13 (per indebita CP erogazione di prestazioni) ed accertasse il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento per il periodo dall'aprile 2010 al maggio 2019 e conseguentemente condannasse l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, si doleva della CP
decisione (che aveva parzialmente accolto la domanda di indebito, riconoscendo indebita solo la somma di euro 7.744,90) osservandone l'erroneità e contraddittorietà alla luce della documentazione sanitaria prodotta ed in particolare del verbale della visita medica CP
(pratica n. 6051) ed insisteva, quindi, affinché la Corte, previa nomina di un consulente, accogliesse la domanda.
Con comparsa del 5.5.2023 si costituiva in giudizio l' che contrastava l'impugnazione, CP
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte per l'esame delle doglianze nominava un CTU al quale assegnava il seguente quesito “Accerti e riferisca il C.T.U. quali infermità o minorazioni fisiche, psichiche o mentali presentava il de cuius, tenuto conto della natura e delle gravità delle infermità o minorazioni accertate, indichi il grado percentuale della riduzione della capacità lavorativa generica da attribuire a ciascuna infermità e quello complessivamente determinabile, applicando le tabelle di invalidità vigenti all'epoca del specialista in medicina legale e delle assicurazioni raggiungimento della soglia invalidante prescritta per legge per le prestazioni richieste (tabella approvate con D.M. 25.7.1980 ove la soglia invalidante sia stata raggiunta entro l'11.3.1992, in caso contrario quelle approvate con
D.M. 5.2.1992) ed i criteri dettati dai suddetti decreti ministeriale e dagli artt. 3 e 4 del D. lvo 23.11.1988 n. 509 motivando il proprio convincimento;
2) Precisi altresì, con giudizio motivato, la decorrenza dello stato invalidante accertato, avendo cura di specificare se nel corso del procedimento di primo grado o di quello di appello si siano verificate nuove infermità ed in base a quali documenti o accertamenti sanitari siano state diagnosticate; 3)
Accerti se, e da quale data, il de cuius si sia trovato nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali;
4) Qualora risulti accertata una totale e permanente inabilità ovvero una difficoltà persistente del soggetto ultrasessantacinquenne o infradiciottenne a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, dica se il de cuius si trovasse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure avesse bisogno di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. A tale ultimo fine operi la valutazione della autonomia utilizzando preferenzialmente la scala c.d. A.D.L. – indice di Autonomia nelle attività quotidiane (necessità basilari quotidiane: lavarsi, vestirsi, usare i servizi igienici etc.) e quella I.A.D.L. – Scala delle attività strumentali quotidiane (attività più complesse: telefonare, assumere farmaci, gestire il denaro). Precisi, infine, se dalla documentazione versata in atti e/o dalla anamnesi risulti il ricovero per periodi di lunga degenza in Istituti con onere a totale specialista in medicina legale e delle assicurazioni carico dello Stato”.
La Corte non ha ammesso la produzione di documentazione sanitaria non tempestivamente prodotta ed antecedente al ricorso asseritamene rivenuta nel corso del giudizio d'appello.
All'odierna udienza, acquisita la perizia, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, nullità, improponibilità del gravame, ex art. 342 cpc, formulata dalla parte appellata.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, nonché le ragioni di diritto e di fatto da cui deriverebbe la riforma della sentenza del Tribunale.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato perché non sono emersi i requisiti sanitari per la prestazione richiesta.
Il CTU nominato dalla Corte, dott. esaminata la documentazione Persona_2
prodotta ha ritenuto che il de cuius, affetto da DIABETE MELLITO TIPO II CON
COMPLICANZE MICRO E MACRO ANGIOPATICHE;
ARTERIOPATIA OBLITERANTE
ARTI INFERIORI CON ESITI DI AMPUTAZIONE GAMBA DESTRA ED ESITI
AMPUTAZIONE IV DITO DEL PIEDE SINISTRO (04.12.2019); DEFICIT DEL VISUS;
; OBESITÀ IN SOGGETTO CON COMPLICANZE Controparte_2
ARTROSICHE POLIDISTRETTUALI, avesse maturato il requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento solo a decorrere dal mese di giugno 2019.
Secondo il perito, che ha esaminato le singole patologie accertate, il loro andamento ingravescente e la storia clinica del paziente, “la perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza in rapporto alla vita di relazione e alla vita vegetativa” e la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita si sono verificate solo da tale data, epoca in cui il de cuius era ultrasessantacinquenne.
Tali conclusioni, che hanno contrastato i verbali dell' del 2004 e del 2010, si fondano CP
sulla consulenza ortopedica redatta il 18.09.2008 presso l'ASL NA2 che attestava: “Note di artrosi diffusa in paziente diabetico e cardiopatico. Qualche scroscio alla mobilizzazione delle spalle e ginocchia e lieve ipercifosi dorsale. Deficit funzionale Panglobale di 1/5 con buona rappresentazione del tono muscolare. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione
a base leggermente allargata con qualche deficit dell'equilibrio” e sulla successiva certificazione della stessa ASL del 2010 che accertava la deambulazione possibile ed a piccoli passi.
Il perito nominato dalla Corte alla luce della documentazione, dimessa ha concordato con la
Commissione dell' del 2019, che ha accertato che solo da giugno 2019 era stata CP
raggiunta l'invalidità al 100% e l'assistito era impossibilitato a deambulare e ad attendere ai bisogni ordinari della vita.
Si osserva del reso che l'indennità di accompagnamento, come ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. fra le tante Cass. Ord. 2010 n 26092, ordinanza n. 5068/2018 della Cassazione) va riconosciuta “come previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in caso di contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”.
Il consulente ha replicato puntualmente alle osservazioni dell'appellante dimostrando la correttezza delle conclusioni che si sono fondate sulla documentazione sanitaria prodotta e non su presenti verbali dell' , che sono stati smentiti dalla documentazione sanitaria CP
rilasciata da strutture pubbliche.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari e risultano coerenti con il quadro probatorio complessivamente emerso.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata. Le spese del grado, tenuto conto della integrazione istruttoria resasi necessaria per l'esame delle doglianze. possono essere compensate fra le parti.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Liquida le spese del CTU come da separato decreto.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Gabriella Gentile Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 36 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
e nella qualità di eredi legittimi ed universali di Parte_1 Parte_2 Per_1
deceduto in Pozzuoli (NA) in data 23/01/2021, rappresentate e difese dall'Avv. Marisa
[...]
VITA presso il cui studio Marano di Napoli alla Via alcide De Gasperi 10 hanno eletto domicilio.
Appellante
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. GIANFRANCO PEPE, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55.
PEC t Email_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.1.2023 e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2
di proponevano appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Persona_1
Napoli- sez. Lavoro- n. 4464/2021, pubblicata il 7.7.2021 e non notificata, solo nella parte in cui rigettava la domanda intesa ad ottenere i ratei dell'indennità di accompagnamento ex
L. 18/1980, rivendicati dal de cuius, per il periodo compreso da maggio 2010 a maggio
2019.
Le appellanti, che in primo grado avevano adito il Tribunale perché annullasse la pretesa dell' volta da ottenere la restituzione della somma pari € 13.226,13 (per indebita CP erogazione di prestazioni) ed accertasse il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento per il periodo dall'aprile 2010 al maggio 2019 e conseguentemente condannasse l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, si doleva della CP
decisione (che aveva parzialmente accolto la domanda di indebito, riconoscendo indebita solo la somma di euro 7.744,90) osservandone l'erroneità e contraddittorietà alla luce della documentazione sanitaria prodotta ed in particolare del verbale della visita medica CP
(pratica n. 6051) ed insisteva, quindi, affinché la Corte, previa nomina di un consulente, accogliesse la domanda.
Con comparsa del 5.5.2023 si costituiva in giudizio l' che contrastava l'impugnazione, CP
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte per l'esame delle doglianze nominava un CTU al quale assegnava il seguente quesito “Accerti e riferisca il C.T.U. quali infermità o minorazioni fisiche, psichiche o mentali presentava il de cuius, tenuto conto della natura e delle gravità delle infermità o minorazioni accertate, indichi il grado percentuale della riduzione della capacità lavorativa generica da attribuire a ciascuna infermità e quello complessivamente determinabile, applicando le tabelle di invalidità vigenti all'epoca del specialista in medicina legale e delle assicurazioni raggiungimento della soglia invalidante prescritta per legge per le prestazioni richieste (tabella approvate con D.M. 25.7.1980 ove la soglia invalidante sia stata raggiunta entro l'11.3.1992, in caso contrario quelle approvate con
D.M. 5.2.1992) ed i criteri dettati dai suddetti decreti ministeriale e dagli artt. 3 e 4 del D. lvo 23.11.1988 n. 509 motivando il proprio convincimento;
2) Precisi altresì, con giudizio motivato, la decorrenza dello stato invalidante accertato, avendo cura di specificare se nel corso del procedimento di primo grado o di quello di appello si siano verificate nuove infermità ed in base a quali documenti o accertamenti sanitari siano state diagnosticate; 3)
Accerti se, e da quale data, il de cuius si sia trovato nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali;
4) Qualora risulti accertata una totale e permanente inabilità ovvero una difficoltà persistente del soggetto ultrasessantacinquenne o infradiciottenne a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, dica se il de cuius si trovasse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure avesse bisogno di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. A tale ultimo fine operi la valutazione della autonomia utilizzando preferenzialmente la scala c.d. A.D.L. – indice di Autonomia nelle attività quotidiane (necessità basilari quotidiane: lavarsi, vestirsi, usare i servizi igienici etc.) e quella I.A.D.L. – Scala delle attività strumentali quotidiane (attività più complesse: telefonare, assumere farmaci, gestire il denaro). Precisi, infine, se dalla documentazione versata in atti e/o dalla anamnesi risulti il ricovero per periodi di lunga degenza in Istituti con onere a totale specialista in medicina legale e delle assicurazioni carico dello Stato”.
La Corte non ha ammesso la produzione di documentazione sanitaria non tempestivamente prodotta ed antecedente al ricorso asseritamene rivenuta nel corso del giudizio d'appello.
All'odierna udienza, acquisita la perizia, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, nullità, improponibilità del gravame, ex art. 342 cpc, formulata dalla parte appellata.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, nonché le ragioni di diritto e di fatto da cui deriverebbe la riforma della sentenza del Tribunale.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato perché non sono emersi i requisiti sanitari per la prestazione richiesta.
Il CTU nominato dalla Corte, dott. esaminata la documentazione Persona_2
prodotta ha ritenuto che il de cuius, affetto da DIABETE MELLITO TIPO II CON
COMPLICANZE MICRO E MACRO ANGIOPATICHE;
ARTERIOPATIA OBLITERANTE
ARTI INFERIORI CON ESITI DI AMPUTAZIONE GAMBA DESTRA ED ESITI
AMPUTAZIONE IV DITO DEL PIEDE SINISTRO (04.12.2019); DEFICIT DEL VISUS;
; OBESITÀ IN SOGGETTO CON COMPLICANZE Controparte_2
ARTROSICHE POLIDISTRETTUALI, avesse maturato il requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento solo a decorrere dal mese di giugno 2019.
Secondo il perito, che ha esaminato le singole patologie accertate, il loro andamento ingravescente e la storia clinica del paziente, “la perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza in rapporto alla vita di relazione e alla vita vegetativa” e la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita si sono verificate solo da tale data, epoca in cui il de cuius era ultrasessantacinquenne.
Tali conclusioni, che hanno contrastato i verbali dell' del 2004 e del 2010, si fondano CP
sulla consulenza ortopedica redatta il 18.09.2008 presso l'ASL NA2 che attestava: “Note di artrosi diffusa in paziente diabetico e cardiopatico. Qualche scroscio alla mobilizzazione delle spalle e ginocchia e lieve ipercifosi dorsale. Deficit funzionale Panglobale di 1/5 con buona rappresentazione del tono muscolare. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione
a base leggermente allargata con qualche deficit dell'equilibrio” e sulla successiva certificazione della stessa ASL del 2010 che accertava la deambulazione possibile ed a piccoli passi.
Il perito nominato dalla Corte alla luce della documentazione, dimessa ha concordato con la
Commissione dell' del 2019, che ha accertato che solo da giugno 2019 era stata CP
raggiunta l'invalidità al 100% e l'assistito era impossibilitato a deambulare e ad attendere ai bisogni ordinari della vita.
Si osserva del reso che l'indennità di accompagnamento, come ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. fra le tante Cass. Ord. 2010 n 26092, ordinanza n. 5068/2018 della Cassazione) va riconosciuta “come previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in caso di contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”.
Il consulente ha replicato puntualmente alle osservazioni dell'appellante dimostrando la correttezza delle conclusioni che si sono fondate sulla documentazione sanitaria prodotta e non su presenti verbali dell' , che sono stati smentiti dalla documentazione sanitaria CP
rilasciata da strutture pubbliche.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari e risultano coerenti con il quadro probatorio complessivamente emerso.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata. Le spese del grado, tenuto conto della integrazione istruttoria resasi necessaria per l'esame delle doglianze. possono essere compensate fra le parti.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Liquida le spese del CTU come da separato decreto.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente