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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 38496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/12/2023 la società (di Controparte_1
Co seguito “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
5893/2023, emesso nei confronti del suo ex dipendente a titolo di emolumenti Controparte_2
non corrisposti, sostenendo che le somme maturate dal predetto non erano state versate a seguito di un accordo intercorso tra le parti al fine di recuperare un ammanco di merci del quale il lavoratore era responsabile;
aggiungeva l'opponente che il mentre era assente per malattia, non solo CP_2
si era rifiutato di svolgere alcuni compiti che gli
1 erano stati richiesti ma aveva altresì operato “in favore di altri players dello stesso mercato ove operava, e opera, la . Argomentava CP_1
in diritto e concludeva come segue: «in via riconvenzionale e nel merito anche in via indipendente l'una dall'altra domanda, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità per il fatto illecito così come narrato nel presente ricorso rispetto agli artt.
2105, 2106 e 2598 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno Controparte_2
patito dalla per euro 25.000,00, CP_1
oltre interessi di mora dal gennaio 2023 al dì del soddisfo, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c., anche in compensazione rispetto ai crediti che saranno accordati di diritto al sig. ; Controparte_2
accertare e dichiarare che il sig. è Controparte_2
responsabile dell'ammanco di merci di cui in narrativa come da documentazione in atti e che nel dicembre 2022 si accordava con il lrpt per compensare tale danno con il valore degli stipendi
a maturare nei mesi a venire come meglio descritto
2 in narrativa e, per l'effetto, accertare e quantificare il danno risarcibile ed esigibile dalla ai danni del sig. CP_1 Controparte_2
per l'ammanco de quo, oltre interessi dal dicembre
2022 al dì del soddisfo ed anche ex art. 1226 c.c. e ancora e per l'effetto, condannarlo al relativo risarcimento in favore dell'opponente; accertare e dichiarare che il sig. non ha dato Controparte_2
alcun preavviso rispetto al recesso del 6-9.6.2023
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della della somma di euro CP_1
2.299,00, anche compensandola rispetto ai crediti che saranno accordati di diritto al sig. - CP_2
In ogni caso, accertare e dichiarare che il decreto impugnato è infondato nell'an e quantum vista la mancata prova del credito e il suo quantum come meglio precisato in narrativa e, per l'effetto, revocarlo in tutto o in parte;
- In ogni caso, e all'esito dell'istruttoria, accertare e dichiarare che
i fatti narrati ed evincibili in giudizio integrano una fattispecie di reato ai danni del sig. e, CP_2
per l'effetto, si domanda trasmettere gli atti al magistrato penale interrompendo il presente
3 giudizio ex art.331 cpp, con ogni provvedimento che sarà ritenuto di giustizia».
Con memoria difensiva del 15.04.2024, si è costituito in giudizio il creditore opposto che contestava l'esistenza di qualsiasi accordo relativo alla copertura dei non meglio precisati ammanchi, dei quali non poteva in nessuna caso essere responsabile;
negava di aver commesso qualsiasi atto di concorrenza sleale e concludeva come segue: «in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'assenza della condizione di procedibilità di cui Co alle richieste conclusionali della in ordine alla sospensione del giudizio ex art. 331 cod. proc. pen. attesa l'assenza di querela di parte e/o della contestazione disciplinare e comunque, delle condizioni di Legge per la declaratoria di sospensione e per l'effetto, rigettare la domanda in quando destituita di ogni fondamento giuridico ed anche processuale;
B. in via preliminare, per tutto quanto detto in narrativa, ed in mancanza di specifiche contestazioni della società
[...]
sull'an e quantum richiesto in Controparte_1
via monitoria dal Signor Controparte_2
4 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Seziona Lavoro
n. 5893/2023 (n.r.g. 28653/2023), anche in considerazione del fatto che l'opposizione ex adverso proposta non è evidentemente fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
C. nel merito ed in via principale, per tutto quanto detto in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e dell'opposizione spiegata dalla società Controparte_1
e, conseguentemente, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 5893/2023
(n.r.g. 28653/2023); D. nel merito ed in via subordinata, per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettare in toto tutte le domande avanzate dalla società , compreso la Controparte_1
domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata, nonché le conseguenti e contestuali richieste di risarcimento danni e di compensazione, in quanto tutte assolutamente infondate in fatto e diritto, oltre che sfornite del benché minimo supporto probatorio e, conseguentemente, per l'effetto,
5 confermare integralmente il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma - Seziona Lavoro n. 5893/2023
(n.r.g. 28653/2023); E. nel merito, ed in ogni caso, anche in via riconvenzionale o di eccezione, accertare e dichiarare che, con comunicazione via pec del 29/05/2023, il Signor ha Controparte_2
legittimamente rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (registrate presso l'Ufficio del
Lavoro in data 06/06/2023); F. in ogni caso, con condanna della società Controparte_1
al pagamento di spese e compensi
[...]
del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;
con ulteriore condanna della società
ex art. 96, comma 1 Controparte_1
o 3, cod. proc. civ., secondo discrezionale valutazione dell'odierno Giudicante».
Nel corso dell'udienza del 27.11.2024, dopo un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, il
Giudice ha provveduto sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, disponendo altresì la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
6 Nel corso del processo, a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo,
è intervenuto un parziale pagamento da parte della Co
in favore del per l'importo CP_2
corrispondente a complessivi € 5.000,00 netti.
All'udienza del 29.01.2025 il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso quindi la causa come da dispositivo depositato telematicamente.
1. All'esito del processo è emerso che, in data
Co 2.04.2021, la società abbia assunto alle proprie dipendenze il con un contratto di lavoro CP_2
a tempo determinato full time con la qualifica di operatore di vendita e mansioni di operatore di vendita 1 livello C.C.N.L. del Commercio.
Successivamente, in data 26.04.2021, la società
Co
ha trasformato il contratto tra le parti a “tempo indeterminato”, tenendo ferma la qualifica, le mansioni e la sede di lavoro del CP_2
Ciò premesso, parte resistente afferma che, a partire dalla tredicesima mensilità dell'anno 2022, Co la società ha smesso di corrispondere al
7 lavoratore tutto quanto dovuto sul piano retributivo.
In particolare, tale situazione si sarebbe protratta sino al mese di maggio 2023 allorquando, con comunicazione via pec del 29/05/2023, l'odierno opposto ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
Alla data di interruzione del rapporto di lavoro, il ha affermato di non aver percepito le CP_2
seguenti somme:
- 13° mensilità relativa all'anno 2022;
- retribuzioni relative ai mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/2023;
- retribuzione relativa al mese di maggio 2023;
- T.F.R. ed indennità connesse al rapporto di lavoro.
In data 15.06.2023, il ha diffidato al CP_2
Co pagamento di quanto dovutogli la società , la quale non ha fornito alcun riscontro.
Conseguentemente il lavoratore, previo conteggio di quanto dovutogli per i suddetti titoli (includendo nell'ammontare la somma di € 174,00, consistente nella quota di cessione del quinto decurtata dalla
8 Co società nelle varie buste paga e da quest'ultima mai mensilmente corrisposta alla società finanziaria Pitagora S.p.a.), ha agito in via Co monitoria nei confronti della , ottenendo un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di €
17.900,25.
2. A fronte di queste pretese, parte opponente ha avanzato nei confronti dell'odierno resistente una serie di domande riconvenzionali, affermando in sintesi quanto segue:
1) che il durante il rapporto di lavoro, CP_2
sarebbe stato il diretto responsabile di un asserito ammanco di merce nel magazzino, motivo per cui dovrebbe essere condannato, per tali fatti, al Co risarcimento dei danni nei confronti della;
2) che il predetto sarebbe altresì responsabile di un asserito inadempimento ai doveri di correttezza e lealtà nei confronti del datore di lavoro per aver posto in essere, nei suoi confronti, degli atti di concorrenza sleale consistiti nell'aver raccolto degli ordini per conto di terzi players dello stesso Co mercato in cui opera la , nei cui confronti, pertanto, il resistente dovrebbe risarcire i danni;
9 3) che il lavoratore non avrebbe dato alcun preavviso con riguardo al recesso, e che quindi dovrebbe essere condannato al pagamento, in favore della SM, della somma di € 2.299,00.
3. Tanto premesso, si rende dunque opportuno evidenziare in punto di diritto che nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifichi una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: invero, pur con la particolarità che nel giudizio di opposizione l'attore/ricorrente in senso formale è il debitore e il convenuto/resistente è il creditore, il criterio di riparto dell'onere probatorio non subisce alcuna inversione rispetto ai principi generali.
Di talché, facendo applicazione dei principi generali, è da ritenersi che sul gravi CP_2
l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese creditorie con particolare riferimento all'esistenza e alla misura del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento.
10 Di contro, sul debitore-opponente (che è convenuto sostanziale, anche se formalmente attore in opposizione) incombe l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui credito fatto valere, comprese le eventuali ulteriori pretese avanzate in via riconvenzionale.
4. Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la decidente osserva che il abbia CP_2
correttamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando i fatti posti a fondamento delle pretese fatte valere in giudizio, vale a dire: l'esistenza del titolo (cioè il contratto) e le sopraggiunte dimissioni per giusta causa, limitandosi ad allegare l'inadempimento della società con riferimento al pagamento delle retribuzioni non ricevute, alla 13° mensilità, nonché al T.F.R.
Peraltro, sono pacifici tra le parti ex art. 115 c.p.c., in quanto mai contestati dall'opponente, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
l'inquadramento riconosciuto alla odierna parte resistente, le altre caratteristiche del medesimo rapporto di lavoro, nonché il mancato pagamento
11 di tutte le somme richieste da parte resistente e per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo.
5. Sono controversi, invece, i fatti posti a fondamento delle domande riconvenzionali azionate dall'opponente nell'ambito del presente giudizio, rispetto alle quali deve ritenersi, per i Co motivi di seguito esplicitati, che la non abbia assolto al proprio onere probatorio.
5.1 Procedendo con ordine alla disamina delle Co singole questioni, la riconduce alla responsabilità del un ammanco di merce CP_2
nel magazzino della società, sostenendo che in relazione a tale vicenda fosse stata effettuata una sorta di transazione verbale tra le parti in occasione della periodica verifica del magazzino di dicembre
2022.
Tali fatti sono stati fermamente contestati dall'opposto.
Per un verso, l'obiezione mossa dal CP_2
secondo cui lo svolgimento delle sue mansioni non contemplava l'accesso al magazzino, appare in linea con il contenuto del CCNLL di riferimento, nella parte in cui descrive le funzioni
12 dell'operatore di vendita di 1° categoria nei termini che seguono: l'impiegato assunto «con il compito di viaggiare per lo sviluppo e ricerca della clientela, la trattazione con la stessa ed il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico».
Per altro verso, risulta altresì condivisibile l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui nessuna transazione verbale è avvenuta tra le parti in conseguenza dell'ammanco delle merci dal magazzino, tenuto conto che, in assenza di prova scritta (art. 1967 c.c.), l'esistenza della transazione non può essere oggetto di testimonianza.
Al di là di tali aspetti, si ribadisce che nessuna prova nel corso del processo è stata offerta al fine di ritenere processualmente accertato l'ammanco di merce a cui si riferisce l'opponente. Sul punto, infatti, le richieste istruttorie formulate dall'opponente sono state talmente generiche - non precisando né in quale giorno del mese di dicembre sarebbe stato effettuato l'inventario, né quali e quante merci sarebbero risultate mancanti, né quali altri dipendenti sarebbero stati presenti
13 all'episodio, né, infine, per quali ragioni il CP_2
avesse in custodia le merci del magazzino, in relazione al livello di inquadramento – da essere state ritenute inammissibili ed irrilevanti dalla scrivente.
Invero, la prova testimoniale è stata articolata attraverso la descrizione di circostanze per lo più generiche, o comunque con riferimento a fatti in relazione ai quali sarebbe stato quantomeno opportuno fornire una prova documentale;
inoltre, la richiesta di produrre le videoregistrazioni nel corso del processo, precisamente all'udienza del
27.11.2025, si è rivelata inammissibile, giacché di tale videoregistrazione non era stata fatta alcuna menzione all'interno dell'opposizione.
5.2 Anche l'ulteriore richiesta di risarcimento dei Co danni avanzata dalla , in conseguenza di un asserito inadempimento ai doveri di correttezza e lealtà verso il datore di lavoro per il compimento di atti di concorrenza sleale, non appare meritevole di accoglimento: in relazione anche ad essa, infatti, non è stata offerta alcuna prova, atteso che è stato genericamente asserito che il lavoratore avrebbe
14 “operato” (facendo cosa?), “in favore di “altri players” (quali?) “dello stesso mercato ove operava, ed opera, la ” (qual è questo CP_1
mercato?)
Sul punto, è poi il caso di evidenziare, con riferimento al periodo successivo alla cessazione del rapporto, che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare – a monte – la stessa esistenza di un patto di non concorrenza tramite una prova scritta
(art. 2596 c.c.), non essendo altrimenti utile addurre, a sostegno dei fatti suesposti, l'assunzione della prova testimoniale (anche in relazione alla eventuale asserita perdita economica derivante dalla violazione del patto di non concorrenza).
5. 3. Da ultimo, occorre pronunciarsi sulla domanda di risarcimento proposta dall'opponente in conseguenza del fatto che il lavoratore, in data
29.5.2023, avrebbe asseritamente dato le dimissioni in assenza di una giusta causa.
Anche tale domanda è infondata nel merito.
Sul punto, giova richiamare l'art. 2119 c.c. secondo cui ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, anche senza preavviso, «qualora si
15 verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, è risultato pacifico tra le parti che, a far data dalla tredicesima mensilità dell'anno 2022, la società Co
abbia smesso di corrispondere al CP_2
quanto spettante a livello retributivo sino al mese di maggio 2023. Stando così le cose, è da ritenersi Co che la situazione di inadempimento della , protratta nel corso del tempo, integri senz'altro i presupposti per integrare una giusta causa di dimissioni in relazione alla quale il lavoratore non era tenuto a comunicare preventivamente il preavviso. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, infatti, spetta
16 al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
13782 del 07/11/2001).
6. Alla luce delle argomentazioni esposte il decreto ingiuntivo, a seguito del pagamento parziale avvenuto in corso di causa, deve essere revocato, con condanna della società opponente al pagamento della somma residua, gravata degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Co A tal proposito, la società è risultata soccombente su tutte le domande, comprese quelle proposte in via riconvenzionale.
In argomento, la Corte di cassazione ha chiarito che «nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
17 conseguenza, dell'attività difensiva» (Cass. n.
30840/2018; Cass. n. 2769/2020).
P.Q.M.
come in dispositivo
Roma, decisa il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dr. Vincenzo Gramuglia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/12/2023 la società (di Controparte_1
Co seguito “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
5893/2023, emesso nei confronti del suo ex dipendente a titolo di emolumenti Controparte_2
non corrisposti, sostenendo che le somme maturate dal predetto non erano state versate a seguito di un accordo intercorso tra le parti al fine di recuperare un ammanco di merci del quale il lavoratore era responsabile;
aggiungeva l'opponente che il mentre era assente per malattia, non solo CP_2
si era rifiutato di svolgere alcuni compiti che gli
1 erano stati richiesti ma aveva altresì operato “in favore di altri players dello stesso mercato ove operava, e opera, la . Argomentava CP_1
in diritto e concludeva come segue: «in via riconvenzionale e nel merito anche in via indipendente l'una dall'altra domanda, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità per il fatto illecito così come narrato nel presente ricorso rispetto agli artt.
2105, 2106 e 2598 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno Controparte_2
patito dalla per euro 25.000,00, CP_1
oltre interessi di mora dal gennaio 2023 al dì del soddisfo, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c., anche in compensazione rispetto ai crediti che saranno accordati di diritto al sig. ; Controparte_2
accertare e dichiarare che il sig. è Controparte_2
responsabile dell'ammanco di merci di cui in narrativa come da documentazione in atti e che nel dicembre 2022 si accordava con il lrpt per compensare tale danno con il valore degli stipendi
a maturare nei mesi a venire come meglio descritto
2 in narrativa e, per l'effetto, accertare e quantificare il danno risarcibile ed esigibile dalla ai danni del sig. CP_1 Controparte_2
per l'ammanco de quo, oltre interessi dal dicembre
2022 al dì del soddisfo ed anche ex art. 1226 c.c. e ancora e per l'effetto, condannarlo al relativo risarcimento in favore dell'opponente; accertare e dichiarare che il sig. non ha dato Controparte_2
alcun preavviso rispetto al recesso del 6-9.6.2023
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della della somma di euro CP_1
2.299,00, anche compensandola rispetto ai crediti che saranno accordati di diritto al sig. - CP_2
In ogni caso, accertare e dichiarare che il decreto impugnato è infondato nell'an e quantum vista la mancata prova del credito e il suo quantum come meglio precisato in narrativa e, per l'effetto, revocarlo in tutto o in parte;
- In ogni caso, e all'esito dell'istruttoria, accertare e dichiarare che
i fatti narrati ed evincibili in giudizio integrano una fattispecie di reato ai danni del sig. e, CP_2
per l'effetto, si domanda trasmettere gli atti al magistrato penale interrompendo il presente
3 giudizio ex art.331 cpp, con ogni provvedimento che sarà ritenuto di giustizia».
Con memoria difensiva del 15.04.2024, si è costituito in giudizio il creditore opposto che contestava l'esistenza di qualsiasi accordo relativo alla copertura dei non meglio precisati ammanchi, dei quali non poteva in nessuna caso essere responsabile;
negava di aver commesso qualsiasi atto di concorrenza sleale e concludeva come segue: «in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'assenza della condizione di procedibilità di cui Co alle richieste conclusionali della in ordine alla sospensione del giudizio ex art. 331 cod. proc. pen. attesa l'assenza di querela di parte e/o della contestazione disciplinare e comunque, delle condizioni di Legge per la declaratoria di sospensione e per l'effetto, rigettare la domanda in quando destituita di ogni fondamento giuridico ed anche processuale;
B. in via preliminare, per tutto quanto detto in narrativa, ed in mancanza di specifiche contestazioni della società
[...]
sull'an e quantum richiesto in Controparte_1
via monitoria dal Signor Controparte_2
4 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Seziona Lavoro
n. 5893/2023 (n.r.g. 28653/2023), anche in considerazione del fatto che l'opposizione ex adverso proposta non è evidentemente fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
C. nel merito ed in via principale, per tutto quanto detto in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e dell'opposizione spiegata dalla società Controparte_1
e, conseguentemente, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 5893/2023
(n.r.g. 28653/2023); D. nel merito ed in via subordinata, per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettare in toto tutte le domande avanzate dalla società , compreso la Controparte_1
domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata, nonché le conseguenti e contestuali richieste di risarcimento danni e di compensazione, in quanto tutte assolutamente infondate in fatto e diritto, oltre che sfornite del benché minimo supporto probatorio e, conseguentemente, per l'effetto,
5 confermare integralmente il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma - Seziona Lavoro n. 5893/2023
(n.r.g. 28653/2023); E. nel merito, ed in ogni caso, anche in via riconvenzionale o di eccezione, accertare e dichiarare che, con comunicazione via pec del 29/05/2023, il Signor ha Controparte_2
legittimamente rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (registrate presso l'Ufficio del
Lavoro in data 06/06/2023); F. in ogni caso, con condanna della società Controparte_1
al pagamento di spese e compensi
[...]
del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;
con ulteriore condanna della società
ex art. 96, comma 1 Controparte_1
o 3, cod. proc. civ., secondo discrezionale valutazione dell'odierno Giudicante».
Nel corso dell'udienza del 27.11.2024, dopo un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, il
Giudice ha provveduto sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, disponendo altresì la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
6 Nel corso del processo, a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo,
è intervenuto un parziale pagamento da parte della Co
in favore del per l'importo CP_2
corrispondente a complessivi € 5.000,00 netti.
All'udienza del 29.01.2025 il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso quindi la causa come da dispositivo depositato telematicamente.
1. All'esito del processo è emerso che, in data
Co 2.04.2021, la società abbia assunto alle proprie dipendenze il con un contratto di lavoro CP_2
a tempo determinato full time con la qualifica di operatore di vendita e mansioni di operatore di vendita 1 livello C.C.N.L. del Commercio.
Successivamente, in data 26.04.2021, la società
Co
ha trasformato il contratto tra le parti a “tempo indeterminato”, tenendo ferma la qualifica, le mansioni e la sede di lavoro del CP_2
Ciò premesso, parte resistente afferma che, a partire dalla tredicesima mensilità dell'anno 2022, Co la società ha smesso di corrispondere al
7 lavoratore tutto quanto dovuto sul piano retributivo.
In particolare, tale situazione si sarebbe protratta sino al mese di maggio 2023 allorquando, con comunicazione via pec del 29/05/2023, l'odierno opposto ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
Alla data di interruzione del rapporto di lavoro, il ha affermato di non aver percepito le CP_2
seguenti somme:
- 13° mensilità relativa all'anno 2022;
- retribuzioni relative ai mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/2023;
- retribuzione relativa al mese di maggio 2023;
- T.F.R. ed indennità connesse al rapporto di lavoro.
In data 15.06.2023, il ha diffidato al CP_2
Co pagamento di quanto dovutogli la società , la quale non ha fornito alcun riscontro.
Conseguentemente il lavoratore, previo conteggio di quanto dovutogli per i suddetti titoli (includendo nell'ammontare la somma di € 174,00, consistente nella quota di cessione del quinto decurtata dalla
8 Co società nelle varie buste paga e da quest'ultima mai mensilmente corrisposta alla società finanziaria Pitagora S.p.a.), ha agito in via Co monitoria nei confronti della , ottenendo un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di €
17.900,25.
2. A fronte di queste pretese, parte opponente ha avanzato nei confronti dell'odierno resistente una serie di domande riconvenzionali, affermando in sintesi quanto segue:
1) che il durante il rapporto di lavoro, CP_2
sarebbe stato il diretto responsabile di un asserito ammanco di merce nel magazzino, motivo per cui dovrebbe essere condannato, per tali fatti, al Co risarcimento dei danni nei confronti della;
2) che il predetto sarebbe altresì responsabile di un asserito inadempimento ai doveri di correttezza e lealtà nei confronti del datore di lavoro per aver posto in essere, nei suoi confronti, degli atti di concorrenza sleale consistiti nell'aver raccolto degli ordini per conto di terzi players dello stesso Co mercato in cui opera la , nei cui confronti, pertanto, il resistente dovrebbe risarcire i danni;
9 3) che il lavoratore non avrebbe dato alcun preavviso con riguardo al recesso, e che quindi dovrebbe essere condannato al pagamento, in favore della SM, della somma di € 2.299,00.
3. Tanto premesso, si rende dunque opportuno evidenziare in punto di diritto che nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifichi una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: invero, pur con la particolarità che nel giudizio di opposizione l'attore/ricorrente in senso formale è il debitore e il convenuto/resistente è il creditore, il criterio di riparto dell'onere probatorio non subisce alcuna inversione rispetto ai principi generali.
Di talché, facendo applicazione dei principi generali, è da ritenersi che sul gravi CP_2
l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese creditorie con particolare riferimento all'esistenza e alla misura del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento.
10 Di contro, sul debitore-opponente (che è convenuto sostanziale, anche se formalmente attore in opposizione) incombe l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui credito fatto valere, comprese le eventuali ulteriori pretese avanzate in via riconvenzionale.
4. Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la decidente osserva che il abbia CP_2
correttamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando i fatti posti a fondamento delle pretese fatte valere in giudizio, vale a dire: l'esistenza del titolo (cioè il contratto) e le sopraggiunte dimissioni per giusta causa, limitandosi ad allegare l'inadempimento della società con riferimento al pagamento delle retribuzioni non ricevute, alla 13° mensilità, nonché al T.F.R.
Peraltro, sono pacifici tra le parti ex art. 115 c.p.c., in quanto mai contestati dall'opponente, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
l'inquadramento riconosciuto alla odierna parte resistente, le altre caratteristiche del medesimo rapporto di lavoro, nonché il mancato pagamento
11 di tutte le somme richieste da parte resistente e per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo.
5. Sono controversi, invece, i fatti posti a fondamento delle domande riconvenzionali azionate dall'opponente nell'ambito del presente giudizio, rispetto alle quali deve ritenersi, per i Co motivi di seguito esplicitati, che la non abbia assolto al proprio onere probatorio.
5.1 Procedendo con ordine alla disamina delle Co singole questioni, la riconduce alla responsabilità del un ammanco di merce CP_2
nel magazzino della società, sostenendo che in relazione a tale vicenda fosse stata effettuata una sorta di transazione verbale tra le parti in occasione della periodica verifica del magazzino di dicembre
2022.
Tali fatti sono stati fermamente contestati dall'opposto.
Per un verso, l'obiezione mossa dal CP_2
secondo cui lo svolgimento delle sue mansioni non contemplava l'accesso al magazzino, appare in linea con il contenuto del CCNLL di riferimento, nella parte in cui descrive le funzioni
12 dell'operatore di vendita di 1° categoria nei termini che seguono: l'impiegato assunto «con il compito di viaggiare per lo sviluppo e ricerca della clientela, la trattazione con la stessa ed il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico».
Per altro verso, risulta altresì condivisibile l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui nessuna transazione verbale è avvenuta tra le parti in conseguenza dell'ammanco delle merci dal magazzino, tenuto conto che, in assenza di prova scritta (art. 1967 c.c.), l'esistenza della transazione non può essere oggetto di testimonianza.
Al di là di tali aspetti, si ribadisce che nessuna prova nel corso del processo è stata offerta al fine di ritenere processualmente accertato l'ammanco di merce a cui si riferisce l'opponente. Sul punto, infatti, le richieste istruttorie formulate dall'opponente sono state talmente generiche - non precisando né in quale giorno del mese di dicembre sarebbe stato effettuato l'inventario, né quali e quante merci sarebbero risultate mancanti, né quali altri dipendenti sarebbero stati presenti
13 all'episodio, né, infine, per quali ragioni il CP_2
avesse in custodia le merci del magazzino, in relazione al livello di inquadramento – da essere state ritenute inammissibili ed irrilevanti dalla scrivente.
Invero, la prova testimoniale è stata articolata attraverso la descrizione di circostanze per lo più generiche, o comunque con riferimento a fatti in relazione ai quali sarebbe stato quantomeno opportuno fornire una prova documentale;
inoltre, la richiesta di produrre le videoregistrazioni nel corso del processo, precisamente all'udienza del
27.11.2025, si è rivelata inammissibile, giacché di tale videoregistrazione non era stata fatta alcuna menzione all'interno dell'opposizione.
5.2 Anche l'ulteriore richiesta di risarcimento dei Co danni avanzata dalla , in conseguenza di un asserito inadempimento ai doveri di correttezza e lealtà verso il datore di lavoro per il compimento di atti di concorrenza sleale, non appare meritevole di accoglimento: in relazione anche ad essa, infatti, non è stata offerta alcuna prova, atteso che è stato genericamente asserito che il lavoratore avrebbe
14 “operato” (facendo cosa?), “in favore di “altri players” (quali?) “dello stesso mercato ove operava, ed opera, la ” (qual è questo CP_1
mercato?)
Sul punto, è poi il caso di evidenziare, con riferimento al periodo successivo alla cessazione del rapporto, che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare – a monte – la stessa esistenza di un patto di non concorrenza tramite una prova scritta
(art. 2596 c.c.), non essendo altrimenti utile addurre, a sostegno dei fatti suesposti, l'assunzione della prova testimoniale (anche in relazione alla eventuale asserita perdita economica derivante dalla violazione del patto di non concorrenza).
5. 3. Da ultimo, occorre pronunciarsi sulla domanda di risarcimento proposta dall'opponente in conseguenza del fatto che il lavoratore, in data
29.5.2023, avrebbe asseritamente dato le dimissioni in assenza di una giusta causa.
Anche tale domanda è infondata nel merito.
Sul punto, giova richiamare l'art. 2119 c.c. secondo cui ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, anche senza preavviso, «qualora si
15 verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, è risultato pacifico tra le parti che, a far data dalla tredicesima mensilità dell'anno 2022, la società Co
abbia smesso di corrispondere al CP_2
quanto spettante a livello retributivo sino al mese di maggio 2023. Stando così le cose, è da ritenersi Co che la situazione di inadempimento della , protratta nel corso del tempo, integri senz'altro i presupposti per integrare una giusta causa di dimissioni in relazione alla quale il lavoratore non era tenuto a comunicare preventivamente il preavviso. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, infatti, spetta
16 al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
13782 del 07/11/2001).
6. Alla luce delle argomentazioni esposte il decreto ingiuntivo, a seguito del pagamento parziale avvenuto in corso di causa, deve essere revocato, con condanna della società opponente al pagamento della somma residua, gravata degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Co A tal proposito, la società è risultata soccombente su tutte le domande, comprese quelle proposte in via riconvenzionale.
In argomento, la Corte di cassazione ha chiarito che «nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
17 conseguenza, dell'attività difensiva» (Cass. n.
30840/2018; Cass. n. 2769/2020).
P.Q.M.
come in dispositivo
Roma, decisa il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dr. Vincenzo Gramuglia.
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