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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1487 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1487-2023 r.g.c. promossa in sede d'appello da elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti n. Parte_1
46, presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
elettivamente domiciliato in Asti, Corso Dante n. 50, presso Controparte_1 lo studio degli Avv.ti Elisabetta Teresa Giuntelli e Francesco Abbona, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
appellato avverso la sentenza emessa in data 22.11.2023 n. 863/2023 dal Tribunale di Asti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio;
dato atto che il Procuratore Generale non ha inteso formulare conclusioni proprie
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza 18.10.24: Parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condannare alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite della fase di prime cure o, in subordine, compensare le stesse. Vinte le spese del grado in caso di opposizione Si allega fascicolo di prime cure, sentenza gravata e verbali di udienza”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni diversa conclusione ed istanza
- respingere l'appello svolto dalla SI.ra , con piena Parte_1 conferma per l'effetto della sentenza n. 873/2023 del Tribunale di Asti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
P.G.- non formula conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso:
CHE con ricorso avanti il Tribunale di Asti ex art. 473-bis.29 c.p.c (nuovo rito) il Per_ SI. chiedeva la modifica (la revoca del contributo per la figlia ) della CP_1 sentenza n. 678/2016, datata 12.07.2016, la quale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e aveva stabilito un contributo paterno al mantenimento delle figlie (cl. 1992), (cl. Per_2 Per_3 Per_ 1995) e (cl. 2001), pari alla somma di complessivi € 900,00 mensili (€ 300,00 caduna), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
CHE nel corso del procedimento il Giudice relatore tentava la conciliazione, formulando anche una proposta, accettata dalla sola parte resistente, onde, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale, all'esito della quale la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione;
CHE nel provvedimento impugnato il Primo Giudice, preso atto che Persona_4 risultava legalmente figlia del ricorrente, al di là delle risultanze di un'attività istruttoria non recepita in una pronuncia giudiziale, e la conseguente irrilevanza degli esiti di tale attività in quella sede;
ritenuto, altresì, che la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza non coincidesse né con le conclusioni definitive delle parti, né con il contenuto della presente decisione, e posto che non vi erano ragioni per derogare alla regola della soccombenza, ponendosi quindi il pagamento delle spese di lite attrici a carico della parte resistente risultata soccombente, revocava la statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di Asti n. 678/2016 del 12 luglio 2016, con riferimento all'obbligo del Per_ padre di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne – divenuta economicamente autosufficiente – in favore della madre, con decorrenza dalla data di introduzione della lite;
condannava, inoltre, la resistente a rivalere il ricorrente delle spese di lite da questi anticipate, liquidate forfettariamente nella complessiva somma di € 3.000,00, oltre pesi e accessori di legge;
CHE avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la SI.ra Pt_1 chiedendo, quale unico motivo di appello, condannarsi il SI. alla CP_1 rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, o, in subordine, procedersi alla compensazione delle stesse tra le parti;
CHE si costituiva l'appellato, SI. , chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata;
CHE all'udienza del 18.10.2024 le parti richiamavano i rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e che la Corte tratteneva la causa a decisione;
OSSERVA
Preliminarmente si rileva che la causa è stata iscritta a ruolo in primo grado il 13 luglio 2023; si applica, quindi, il nuovo rito introdotto con la riforma Cartabia ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.34. L'unica questione devoluta riguarda le spese di lite. L'appellante SI.ra chiede condannarsi il SI. alla rifusione delle Pt_1 CP_1 spese di lite della fase di prime cure, o, in subordine, chiede la compensazione delle stesse, vinte le spese del grado di opposizione. Lamenta, in particolare, l'appellante la violazione dell'art. 91, c. 1, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale aveva ignorato la proposta conciliativa formulata dalla SI.ra con la memoria di replica del 20.10.2023, nella quale la stessa Pt_1 aveva dichiarato essersi resa “disponibile a rinunciare al contributo al mantenimento di maturato da luglio 2023, con rinuncia a ogni altra reciproca Per_1 domanda e abbandono della causa a spese compensate”, posto che tale proposta formulata dalla medesima risultava perfettamente coincidente con la decisione assunta poi dal Tribunale sul punto. Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, le spese di lite dovevano essere poste a carico del SI. il quale, senza CP_1 giustificato motivo, aveva invece rifiutato quella proposta. Il Tribunale aveva quindi errato nel porre alla base del proprio convincimento la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 21.11.2023 (accetta dalla SI.ra
), la quale, peraltro, risultava addirittura più favorevole al SI. Pt_1 CP_1 poiché comportava la revoca dell'assegno da gennaio 2023 e non da luglio 2023, nonché la restituzione dell'importo percepito tra gennaio e luglio, senza invece considerare la proposta dell'odierna appellante “perfettamente collimante con la decisione finale”, così violando l'art. 91 c.p.c.
L'appellato chiedeva l'integrale rigetto dell'impugnazione rilevando come la controparte aveva avanzato una proposta conciliativa in senso favorevole alla richiesta per cui si procedeva solo in sede di memoria di replica ex art. 473-bis.17 c.p.c. Correttamente, dunque, il Tribunale – a suo parere -aveva posto le spese di lite a carico della resistente, la quale risultava soccombente per essere stata accolta tanto la richiesta del medesimo di revoca dell'obbligazione di mantenimento, quanto, seppur in parte, quella di restituzione delle somme. Aggiungeva, inoltre, che la SI.ra , sin dal primo atto introduttivo, aveva Pt_1 chiesto la reiezione di tutte le domande avanzate dall'ex coniuge (domande invece che erano state accolte dal Tribunale) e poi nelle conclusioni definitive ella aveva espressamente richiamato le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta, così ribadendo l'intenzione di non accettare nemmeno che l'obbligo di mantenimento venisse sospeso. A nulla, quindi, valeva il riferimento alla proposta avanzata dal Giudice in primo grado, che contemplava la possibilità di ripetere i ratei di mantenimento dal gennaio 2023, ma che comportava, al contempo, la compensazione integrale delle spese. Esaminando gli atti del primo grado si evince che con memoria del 20.10.2023 la difesa ha formulato proposta conciliativa nei seguenti termini: Pt_1
“A meri fini conciliativi, per quanto di sua competenza, peraltro la convenuta dichiara che sarebbe disponibile a rinunciare al contributo al mantenimento di Per_1 maturato da luglio 2023, con rinuncia a ogni altra reciproca domanda e abban della causa a spese compensate… Nell'attesa di ulteriormente dedurre e produrre, si confermano pertanto le conclusioni della comparsa costitutiva”.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meriti accoglimento. In sede di precisazione della conclusioni in primo grado il ricorrente ha CP_1 Per_ chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia con efficacia retroattiva della pronuncia dal settembre 20 o in subordine dal 10.1.2023, data Per_ di inizio della convivenza di con il proprio compagno. La parte resistente ha chiesto l'integrale rigetto della domanda avversaria. A nulla rileva, poi, che in sede di proposta conciliativa formulata dal primo giudice la SInora abbia aderito, in quanto la decisione finale è diversa da Pt_1 quanto prospettato. All'udienza del 21 novembre 2023 il Primo Giudice ha, infatti, invitato le parti:“a valutare una possibile conciliazione a spese compensate con condanna alla restituzione delle somme versate dall'inizio della convivenza della figlia con il compagno, proposta rifiutata da ambedue le parti;
anzi, l'avv. della SI.ra Pt_1 ha dichiarato di accettare nell'interesse della cliente la proposta del giudice” (cfr. verbale udienza del 21.11.2023), mentre la sentenza impugnata ha revocato il Per_ mantenimento della figlia a far data dalla domanda ( luglio 2023 e non gennaio 23). Avrebbe, pertanto, dovuto trovare applicazione ex art. 92 comma 2 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo:
• tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
• la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
• una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
• è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata in punto spese. Siffatta riforma della decisione di prime cure, sia pur in punto spese, implica una rivalutazione complessiva e globale dell'esito della lite. In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483). Ancora “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione».(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 7616/21;) La Corte, tenuto conto che rispetto alle originarie domande nessuna delle parti è risultata pienamente vittoriosa, applicato l'art. 92 c.p.c. e considerata la reciproca soccombenza, dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 34 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto, riforma la sentenza emessa in data 22.11.2023 n. 863/2023 dal Tribunale di Asti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nella parte in cui “condanna la resistente a rivalere il ricorrente delle spese di causa da questi anticipate, che si liquidano forfetariamente nella complessiva somma di € 3000, oltre pesi e accessori di legge”. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo e secondo grado del giudizio.
Cosi' deciso nella Camera di conSIlio della Sezione famiglia e minori della Corte d'Appello di Torino in data 18.10.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dottssa Carmela MASCARELLO