Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. COMPARETTI 30, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GRASSI, difeso dagli avvocati RENATO SCHIAPPA, OSVALDO DOMENICHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATONE 29, presso lo studio dell'avvocato PINUCCIA CALCATERRA, difeso dall'avvocato RAFFAELE DI BONITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6670/99 del Tribunale di NAPOLI, SEZIONE 2^ Civile, emessa il 22/09/99 e depositata il 24/09/99 (R.G. 1898/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19/10/1996 CA PE, premesso d'essere usufruttuario di un appartamento in Pozzuoli e di averlo concesso in comodato al proprio nipote IT NI, nudo proprietario, senza determinazione di durata, espose di aver inutilmente chiesto il bene in restituzione al comodatario. Convenne, quindi, dinanzi al ET di Pozzuoli l' IT per sentirlo condannare al rilascio dell'appartamento. L' IT negò d'essere obbligato alla consegna dell'immobile, osservando che il CA, non avendo assolto agli obblighi di confezione dell'inventario e di prestazione di garanzia, previsti dall'art. 1002 Cod. Civ., non aveva diritto di conseguire il possesso del bene. Con sentenza del 23/12/1998 il ET accolse la domanda. Su appello dell' IT il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24/9/1999, ha confermato la decisione del ET. Ricorre l' IT con due motivi. Resiste il CA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 482, 1002, 1003 Cod. Civ., nonché insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia confermato la pronunzia con cui il ET aveva affermato l'avvenuta conclusione del contratto di comodato, quantunque al preteso comodatario non fosse stata attribuita la detenzione dell'appartamento da parte dell'usufruttuario, dal momento che quest'ultimo non aveva a sua volta conseguito il possesso del bene, non avendo confezionato l'inventario e non avendo prestato cauzione. La doglianza non ha fondamento. In un unico contesto ebbero luogo tre distinti negozi giuridici. L' IT acquistò la piena proprietà dell'appartamento e, quindi, ne conseguì anche il possesso giuridico, che trasferì al CA per il fatto d'avergli contestualmente attribuito l'usufrutto sul bene. Peraltro, accettando seduta stante di rendersi comodatario (e cioè detentore "nomine alieno") dell'immobile ormai posseduto dal TE , l' IT esonerò implicitamente l'usufruttuario dalla previa confezione dell'inventario e dalla garanzia. In questi termini il Tribunale ha ricostruito la complessa vicenda negoziale e questa ricostruzione, aderente ai principi, è adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, sicché non merita censura.
Non è inutile aggiungere che il nudo proprietario IT potrà in qualsiasi tempo richiedere all'usufruttuario l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1002 Cod. Civ.. Col secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto". Lamenta che il Tribunale abbia confermato la pronunzia di risoluzione del contratto di comodato, emessa dal ET, quantunque la risoluzione non fosse configurabile, non trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive. La doglianza è priva di fondamento, giacché il Tribunale ha ben chiarito che il ET, dichiarando risolto il contratto di comodato, era incorso in una mera improprietà di espressione (del tutto priva di incidenza sulla soluzione della controversia), per significare che il rapporto di comodato era cessato in esito alla richiesta di restituzione del bene formulata dall'usufruttuario.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in Eur 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidat complessivamente in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltr a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004