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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 750/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 750/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ROSATI BARBARA con domicilio eletto in Lanciano,
Via Cacciaguerra 1/a presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN, e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Consolino Zulli in Via
Montegrappa 13, Lanciano.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta Parte_1
pagina 1 di 18 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de Controparte_1 quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione in difetto di valida e legittima sottoscrizione del contratto di apertura di credito e di fideiussione omnibus;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per nullità delle clausole in esso contenute per contrarietà alle norme imperative con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 19.500,00, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presentato dalla SI.ra mira a contestare un decreto Parte_1
ingiuntivo di 19.500,00 Euro emesso dal Tribunale di Lanciano in favore di . Il decreto nr. 237/2023r eso in data Controparte_1 pagina 2 di 18 11/8/2023 decreto è stato notificato alla SI.ra il 25 agosto Pt_1
2023.
L'opposizione si basa su tre punti principali:
Mancato Esperimento della Mediazione Obbligatoria:
La controversia rientra tra quelle per cui è obbligatorio tentare la mediazione, in quanto riguarda contratti bancari e finanziari. Viene quindi chiesto di onerare la parte ricorrente in monitorio dell'avvio della procedura e, in caso di mancato esperimento, di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale e revocare il decreto.
Nullità del Contratto di Apertura di Credito e di Fideiussione
Omnibus per Apocrifia delle Firme:
La SI.ra ha disconosciuto le firme apposte sul contratto Pt_1
di apertura di credito su conto corrente bancario e sulla fideiussione omnibus, sostenendone la falsità.
Ha dedotto di essere stata formalmente amministratrice unica della CIELLE DESIGN SRLS di cui suo marito, Controparte_2
(con cui è legalmente separata), era l'amministratore di fatto e socio occulto.
La SI.ra , che lavora come commessa, non era a Pt_1
conoscenza delle operazioni societarie del marito, aveva infatti ricevuto ordinanze ingiunzioni prefettizie per assegni emessi senza provvista dalla CIELLE DESIGN SRLS, scoprendo in seguito che gli assegni erano stati emessi dal marito senza sua autorizzazione o delega sul conto.
Aveva contestato a Intesa San Paolo la mancata comunicazione dei preavvisi di revoca e la consegna del carnet di assegni a un soggetto non autorizzato, oltre a segnalare l'apocrifia delle firme apposte sugli assegni.
Nullità del Contratto di Fideiussione Omnibus per Contrarietà a
Norme Imperative (Clausole Antitrust):
pagina 3 di 18 In via subordinata, viene eccepita la nullità di alcune clausole presenti nel contratto di fideiussione omnibus (articoli 2, 6 e 8), le quali replicano uno schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato illegittimo dall'AGCOM nel 2005 e dalla Banca d'IT per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990), e precisamente Art. 2
(clausola della reviviscenza): impegna il fideiussore a rimborsare somme già incassate dalla banca ma poi restituite per vari motivi
(annullamento, inefficacia dei pagamenti). Art. 6 (clausola della rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.): mantiene integri i diritti della banca verso il fideiussore per un tempo molto lungo, derogando all'articolo 1957 c.c.
Art. 8 (clausola di sopravvivenza): estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore in caso di invalidità dell'obbligazione principale.
La si è costituita chiedendo il rigetto Parte_2
della domanda e la conferma del decreto opposto, richiamando le omesse contestazioni di controparte, che non ha mai negato di essere inadempiente agli obblighi assunti;
non ha contestato la titolarità del credito in capo a , né la ricezione della Controparte_1
comunicazione di cessione del credito;
ha ammesso di essere stata amministratore unico della CIELLE DESIGN SRLS dal 2015 al 2020 e non ha contestato l'estratto conto con il saldo debitore;
ha chiesto termine per esperire la mediazione obbligatoria.
Ha dedotto l'irrilevanza e l'inopponibilità delle circostanze relative alle sue dimissioni da amministratore e alla sua separazione dal SI.
, e l'assenza di prova del piano di composizione della crisi in CP_2
corso.
Ha negato la Nullità della Fideiussione per Conformità al Modello
ABI:
deducendo che l'onere di provare la conformità al modello ABI,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale e la partecipazione della società creditrice ricade sull'opponente; inoltre la nullità della fideiussione è riferita solo alle tre clausole incriminate (artt. 2, 6, 8) e pagina 4 di 18 non all'intero contratto, a meno che non si dimostri una diversa volontà delle parti o che le parti non avrebbero stipulato il contratto senza quelle clausole e la non ha provato che le clausole fossero state Pt_1
effettivamente applicate in modo lesivo (es. pagamenti restituiti, mancata escussione del debitore principale, ecc.).
Viene evidenziato che il provvedimento della Banca d'IT n.
55/2005, che accertava l'intesa anticoncorrenziale, riguarda il periodo
2002-maggio 2005. La fideiussione in questione, sottoscritta nel 2016, è successiva e quindi non rientra negli accertamenti di quel provvedimento. contesta l'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. perché la clausola non è soggetta a nullità parziale per conformità al modello ABI Inoltre, la fideiussione è qualificata come un contratto autonomo di garanzia (con clausola di pagamento a prima richiesta e rinuncia preventiva a tutte le eccezioni),
a cui l'art. 1957 c.c. non è applicabile secondo la giurisprudenza di legittimità.
Ha dedotto L'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni operato in quanto l'opponente non ha contestato la ricezione della comunicazione di cessione del credito e dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha disconosciuto le firme, inmodo incompatibile con la contestazione della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, ed in subordine ha chiesto il disconoscimento.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
le parti sono state rimesse in mediazione, ed il procedimento avviato dall'opposta si è concluso con esito negativo.
La causa è stata poi istruita mediante CTU grafologica, all'esito della quale, previa concessione dei termini di legge, è stata rinviata all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, per essere trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. A fondamento dell'opposizione la ha posto il Pt_1
pagina 5 di 18 disconoscimento delle proprie sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, nonché sulla validità delle clausole contrattuali che regolano tale rapporto, per contrasto della normativa anticoncorrenziale.
CP_ II. A seguito dell'istanza di verifica proposta dalla convenuta , il
CTU ha riconosciuto la riferibilità alla delle sottoscrizioni Pt_1
apposte sui documenti esaminati.
CP_ III. Parte opponente ha però rilevato che la convenuta non ha allegato l'originale del documento da verificare, che quindi non risulta acquisito in atti a fronte della contestazione;
da questo deduce l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale.
IV. Ha dunque rilievo la questione relativa alla possibilità di svolgere una perizia grafologica, con identica valenza di quella eseguita sull'originale, su di una copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, in luogo che sull'originale stesso, laddove quest'ultimo non sia disponibile per ragioni non imputabili alla parte che ha chiesto la verificazione.
CP_ V. E' bene rilevare subito che la ha comunicato, nel corso delle indagini peritali, di non avere la disponibilità dell'originale del documento in verifica, senza però allegare alcun motivo di tale indisponibilità che invece, vertendo l'oggetto del giudizio sulla richiesta di adempimento ad una obbligazione contrattuale, vede come onere precipuo (ed a ben vedere, unico) di chi tale adempimento richiede, allegare la fonte di tale obbligazione, cioè il contratto, ed all'esito della contestazione sollevata da controparte, la produzione dello stesso in originale.
CP_ VI. La all'esito dei rilevi sollevati sul punto dalla ha Pt_1
allegato giurisprudenza di merito sostanzialmente convergente nel non ritenere necessario che la verifica della sottoscrizione apposta su di un documento vada svolta esclusivamente sull'originale del documento, in assenza di norme che ciò impongano, e che si possa ugualmente pervenire, come ha fatto pagina 6 di 18 il CTU nell'odierno giudizio, ad un risultato peritale utile mediante accertamenti svolti su una fotocopia del documento.
VII. Tesi di questo tipo sono però costantemente smentite in sede di legittimità. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024,
Rv. 670000-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv.
647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv.
636340-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv.
629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv.
606317-01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv.
599857-01; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv.
572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv.
538859-01; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv.
534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv.
530696-01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv.
503477-01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993, Rv.
484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv.
477216-01). (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8015 del 25 marzo
2024).
VIII. Le ragioni alla base di tale indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini pagina 7 di 18 normalmente si estrinsecano.
Co IX. Di conseguenza, non è ritenuto possibile dalla derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità, quand'anche incolpevole di quest'ultimo. Di tale avviso rimane tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
04/02/2025, (ud. 15/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2777, che ha enunciato il seguente principio di diritto."In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con
i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili". pagina 8 di 18 X. Nella stessa pronuncia , la SC svolge delle precisazioni, in relazione all'ipotesi in cui la parte che, a sostegno delle sue pretese, abbia invocato una scrittura privata di cui sia stata disconosciuta la sottoscrizione, ne abbia chiesto la verificazione ma non sia disponibile l'originale del documento onde consentire la perizia grafologica, che risultano pertinenti nel caso in esame:
“Fermo restando che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non
pagina 9 di 18 esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile. In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta
e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
XI. Ebbene, assunto che al risultato della indagine peritale non può di per sé attribuirsi valore dirimente ai fini della verifica delle sottoscrizioni, meritano comunque una adeguata considerazione l'iter logico e motivazionale seguito dal CTU ed esplicato nel suo elaborato, nonché le conclusioni che lo stesso raggiunge in termini di certezza del risultato dell'indagine; si tratta di un argomento che seppure non ha valore dirimente ai fini della verifica, non può per ciò solo restare privo di considerazione alcuna: il CTU ha infatti riferito che pur in assenza dell'originale, pagina 10 di 18 ha potuto esaminare fotocopie di qualità idonea a permettere una completa indagine del tratto grafico e dell'andamento, permettendo di individuare alcune caratteristiche specifiche della grafia, l'individuazione delle specifiche caratteristiche del movimento della mano, della sua continuità, e del suo esito grafico consentendone il raffronto esauriente con il saggio grafico rilasciato dalla in sede di verifica. D'altro canto è Pt_1
innegabile, e non può restare privo di considerazione alcuna, che le sottoscrizioni apposte sulle scritture contestate sono estremamente simili a quelle apposte su altri documenti allegati in atti e non contestati (cfr il verbale del 28/12/20 di dimissioni della dalla carica di amministratore, documento prodotto Pt_1
dalla stessa attrice), o sulla procura alla lite
XII. L'assunto del CTU può quindi essere certamente preso a valutazione concorrente delle risultanze, dunque a poter ritenere quanto meno in termini di verosimiglianza che la sottoscrizione contestata sia in effetti attribuibile alla , e la conclusione Pt_1
che tali scritture siano effettivamente riferibili alla si Pt_1 raggiunge anche dalla considerazione che l'insieme dei rapporti viene ricondotto in termini non contestati alla ricoperta qualifica, da parte della , di legale rappresentante della CIELLE Pt_1
DESIGN SRLS.
XIII. L'attrice deduce che questa società era di fatto amministrata dal proprio coniuge , ora separato, del cui Persona_1 operato ella era all'oscuro, e che anzi tra le cause determinanti la separazione tra coniugi vi era anche la modalità gestionale del della predetta società, nel cui ambito la aveva CP_2 Pt_1
rilevato che erano stati emessi a sua insaputa diversi assegni insoluti tratti sul conto corrente intestato alla società. E che questi l'avrebbe sempre tenuta all'oscuro da qualsiasi notizia e/o iniziativa legata alle sorti della società, venute alla luce solo all'esito della scoperta che l'opponente definisce fortuita,
pagina 11 di 18 mediante la notifica di ordinanze prefettizie, delle operazioni poste in essere dal marito. Nel concreto, però, quanto l'attrice riferisce circa il fatto che sin dalla costituzione della predetta società, il sia stato amministratore di fatto, socio CP_2
occulto, ed ella unicamente suo prestanome, costituisce una ricostruzione narrativa che non ha formato oggetto di specifico accertamento nel presente giudizio, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali circostanze.
XIV. L'attrice allega la corrispondenza intercorsa con la banca, con cui contesta l'emissione degli assegni e la mancata corrispondenza allo specimen rilasciato: da ciò si desume però che l'attrice aveva effettivamente rilasciato lo specimen di firma evidentemente finalizzato al rilascio del libretto di assegni, e che quindi era tenuta al suo controllo: d'altro canto la Banca ha comunicato alla che il non aveva la facoltà Pt_1 CP_2
d'uso e disponibilità del carnet degli assegni;
a fronte di queste circostanze, però non risultano ulteriori approfondimenti o esiti da cui sia possibile individuare l'effettiva esistenza di un comportamento fraudolento, tantomeno l'individuazione dell'autore; e non permette di individuare, per i fini connessi al presente giudizio, un diverso soggetto cui attribuire la abusiva sottoscrizione dei contratti attivati nel presente giudizio da CP_1
Benché le deduzioni dell'attrice si mostrano volte a
[...] ricondurre l'insorgenza delle sottoscrizioni nei contratti azionati alla impropria modalità di gestione della Cielle Design Srl da parte di , ciò che risulta dai documenti Controparte_2
allegati ( la separazione dei coniugi, la corrispondenza della con la banca afferente gli assegni) non permette di Pt_1
ritenere che la fosse totalmente estromessa dalla Pt_1
possibilità di controllo della società, e quindi dalla contezza dei rapporti bancari, e ciò tanto più rileva se si consideri che il conto bancario beneficiario dell'affidamento è lo stesso di traenza degli assegni che la stessa aveva contestato, sulla cui apertura, però pagina 12 di 18 (come pure sulla convenzione d'assegno), nulla osserva.
CP_ XV. Inoltre la ha allegato gli avvisi di revoca degli affidamenti indirizzati presso la sede Cielle design Srls dove risultano regolarmente ricevuti;
la corrispondenza dell'indirizzo di destinazione a quello della sede societaria non viene contestata dall'opponente, quindi non possono ritenersi inesistenti gli effetti dell'invio di queste comunicazioni ed il conseguente interessamento all'effettivo andamento societario che l'attrice avrebbe potuto avviare quanto meno da quell'epoca. Infatti i rapporti interni tra sé ed il non possono opporsi alla CP_2
odierna convenuta, perché non la esimevano dai doveri connessi alla carica ricoperta in seno alla società, circa il controllo delle modalità di gestione, quand'anche totalmente ( e consapevolmente, come la stessa riferisce) affidate al marito, attività di supervisione e controllo che non si presenta incompatibile con il proprio lavoro alle dipendenze di terzi, o da questo impedita.
Sulla nullità dei contratti per violazione della normativa anticoncorrenziale e sulla nullità delle fideiussioni
XVI. Preliminarmente va riconosciuta la natura di fideiussione al rapporto indicato. A fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di un contratto di fideiussione, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr. anche gli approdi sul punto della Cassazione, tra cui Cass. n.15108/2013). Deve osservarsi che nel contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione pagina 13 di 18 principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dal fideiussore e odierno attore, potendosi configurare quale "sostituti" del debitore principale.
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XVII. Va ora rilevato che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio di allegazione dello schema ABI 2003 e del provvedimento banca d'IT 55/2005, così rendendo scrutinabile l'eccezione, allegazione necessaria come da ultimo ribadito da
Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7387, Rv. 674164 – 01 secondo cui
La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca
d'IT n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113
c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.
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XVIII. E' documentata la fideiussione del 02/05/2018, che costituisce garanzia generica per qualsiasi obbligazione intrattenuta con la
Banca fino all'importo massimo di € 19.500,00. Quest'ultimo è un contratto fideiussorio di tipo omnibus, consiste in quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato ai sensi dell'art.1938, c.c., come è constatabile dalla stessa intestazione, nonché da indicazioni del tipo: "Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore [ ... ] per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già
pagina 14 di 18 consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato". Ed ancora: "La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta
Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiariamo sin d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948, c.c.".
XIX. l'eccezione di nullità della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 CC sulla base del richiamato provvedimento della
Banca d'IT è volta ad inficiare la fideiussione del 02/05/2018 posto che Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno affermato che “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle contenute nello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
XX. Il provvedimento n. 55/05 della Banca d'IT riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte entro il 2005 o comunque in epoca di poco posteriore, ove riconducibili ad una intesa anticoncorrenziale.
XXI. Inoltre, bisogna considerare che l'eccezione verte sulla nullità delle clausole le clausole corrispondenti ai nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. «clausola di pagina 15 di 18 reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
XXII. Quanto all'estensione della nullità accertata all'intero contratto, quale domanda proposta in via principale, è necessario allora riferirsi alla normativa che dispone la nullità ogni qualvolta risulti evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, c.c.; mancando però una prova idonea a dimostrare tale assunto e, precisamente, che l'istituto bancario non avrebbe sottoscritto tale contratto né che non possa avere un interesse, seppur in forma ridotta, al mantenimento della garanzia. Peraltro, proprio in virtù dell'espunzione delle clausole illecite, il fideiussore può considerare caducate le condizioni per lui sfavorevoli e, dunque, non può desumersi che non avrebbe concluso il contratto senza tale parte.
XXIII. Dunque, presupposto che la illegittimità di una singola clausola non inficia la validità dell'intero contratto, ma viene disapplicata, conservandosi per il resto gli effetti contrattuali, deve rilevarsi pagina 16 di 18 che il richiamo di nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvenienza non è pertinente perché non si rilevano addebiti agli ingiunti derivanti dall'applicazione di queste clausole.
XXIV. Resta quindi da scrutinare la validità della rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. la giurisprudenza sancisce che In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'IT, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401 - Cass.
Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01)
XXV. Con riferimento alla garanzia generica del 02/05/2016 si deve osservare che la nullità per violazione della normativa antitrust può essere riconosciuta solo se l'eccipiente fornisce prova dell'adozione dello schema in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale. Come detto, il Provvedimento della Banca
d'IT del 2 maggio 2005, n.55 riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. La mera corrispondenza di una fideiussione allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Tanto in quanto detto provvedimento non ha natura di prova privilegiata, svolge la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca
d'IT (ottobre 2002-maggio 2005),e da questo deriva che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione. (Tribunale Pescara,
pagina 17 di 18 06/03/2023 Trib. Reggio Emilia 04.10.2023 n. 1156.) Onere che nel caso in esame non è stato soddisfatto, con la conseguenza che la pattuizione non è inficiata e che la rinuncia al termine è valida ed opponibile. L'opposizione va pertanto rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue CP_4
secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 460
Fase introduttiva 390
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.237/2023 D.I. - R.G.634/2023, del 11/08/2023 già esecutivo e lo dichiara definitivo;
2. Pone definitivamente a carico dell'opponente il compenso liquidato al CTU con decreto del 10.01.2025
3. Condanna a rimborsare a Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 2540,00 per Controparte_1
compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 30 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 750/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ROSATI BARBARA con domicilio eletto in Lanciano,
Via Cacciaguerra 1/a presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN, e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Consolino Zulli in Via
Montegrappa 13, Lanciano.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta Parte_1
pagina 1 di 18 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de Controparte_1 quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione in difetto di valida e legittima sottoscrizione del contratto di apertura di credito e di fideiussione omnibus;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per nullità delle clausole in esso contenute per contrarietà alle norme imperative con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 19.500,00, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presentato dalla SI.ra mira a contestare un decreto Parte_1
ingiuntivo di 19.500,00 Euro emesso dal Tribunale di Lanciano in favore di . Il decreto nr. 237/2023r eso in data Controparte_1 pagina 2 di 18 11/8/2023 decreto è stato notificato alla SI.ra il 25 agosto Pt_1
2023.
L'opposizione si basa su tre punti principali:
Mancato Esperimento della Mediazione Obbligatoria:
La controversia rientra tra quelle per cui è obbligatorio tentare la mediazione, in quanto riguarda contratti bancari e finanziari. Viene quindi chiesto di onerare la parte ricorrente in monitorio dell'avvio della procedura e, in caso di mancato esperimento, di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale e revocare il decreto.
Nullità del Contratto di Apertura di Credito e di Fideiussione
Omnibus per Apocrifia delle Firme:
La SI.ra ha disconosciuto le firme apposte sul contratto Pt_1
di apertura di credito su conto corrente bancario e sulla fideiussione omnibus, sostenendone la falsità.
Ha dedotto di essere stata formalmente amministratrice unica della CIELLE DESIGN SRLS di cui suo marito, Controparte_2
(con cui è legalmente separata), era l'amministratore di fatto e socio occulto.
La SI.ra , che lavora come commessa, non era a Pt_1
conoscenza delle operazioni societarie del marito, aveva infatti ricevuto ordinanze ingiunzioni prefettizie per assegni emessi senza provvista dalla CIELLE DESIGN SRLS, scoprendo in seguito che gli assegni erano stati emessi dal marito senza sua autorizzazione o delega sul conto.
Aveva contestato a Intesa San Paolo la mancata comunicazione dei preavvisi di revoca e la consegna del carnet di assegni a un soggetto non autorizzato, oltre a segnalare l'apocrifia delle firme apposte sugli assegni.
Nullità del Contratto di Fideiussione Omnibus per Contrarietà a
Norme Imperative (Clausole Antitrust):
pagina 3 di 18 In via subordinata, viene eccepita la nullità di alcune clausole presenti nel contratto di fideiussione omnibus (articoli 2, 6 e 8), le quali replicano uno schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato illegittimo dall'AGCOM nel 2005 e dalla Banca d'IT per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990), e precisamente Art. 2
(clausola della reviviscenza): impegna il fideiussore a rimborsare somme già incassate dalla banca ma poi restituite per vari motivi
(annullamento, inefficacia dei pagamenti). Art. 6 (clausola della rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.): mantiene integri i diritti della banca verso il fideiussore per un tempo molto lungo, derogando all'articolo 1957 c.c.
Art. 8 (clausola di sopravvivenza): estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore in caso di invalidità dell'obbligazione principale.
La si è costituita chiedendo il rigetto Parte_2
della domanda e la conferma del decreto opposto, richiamando le omesse contestazioni di controparte, che non ha mai negato di essere inadempiente agli obblighi assunti;
non ha contestato la titolarità del credito in capo a , né la ricezione della Controparte_1
comunicazione di cessione del credito;
ha ammesso di essere stata amministratore unico della CIELLE DESIGN SRLS dal 2015 al 2020 e non ha contestato l'estratto conto con il saldo debitore;
ha chiesto termine per esperire la mediazione obbligatoria.
Ha dedotto l'irrilevanza e l'inopponibilità delle circostanze relative alle sue dimissioni da amministratore e alla sua separazione dal SI.
, e l'assenza di prova del piano di composizione della crisi in CP_2
corso.
Ha negato la Nullità della Fideiussione per Conformità al Modello
ABI:
deducendo che l'onere di provare la conformità al modello ABI,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale e la partecipazione della società creditrice ricade sull'opponente; inoltre la nullità della fideiussione è riferita solo alle tre clausole incriminate (artt. 2, 6, 8) e pagina 4 di 18 non all'intero contratto, a meno che non si dimostri una diversa volontà delle parti o che le parti non avrebbero stipulato il contratto senza quelle clausole e la non ha provato che le clausole fossero state Pt_1
effettivamente applicate in modo lesivo (es. pagamenti restituiti, mancata escussione del debitore principale, ecc.).
Viene evidenziato che il provvedimento della Banca d'IT n.
55/2005, che accertava l'intesa anticoncorrenziale, riguarda il periodo
2002-maggio 2005. La fideiussione in questione, sottoscritta nel 2016, è successiva e quindi non rientra negli accertamenti di quel provvedimento. contesta l'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. perché la clausola non è soggetta a nullità parziale per conformità al modello ABI Inoltre, la fideiussione è qualificata come un contratto autonomo di garanzia (con clausola di pagamento a prima richiesta e rinuncia preventiva a tutte le eccezioni),
a cui l'art. 1957 c.c. non è applicabile secondo la giurisprudenza di legittimità.
Ha dedotto L'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni operato in quanto l'opponente non ha contestato la ricezione della comunicazione di cessione del credito e dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha disconosciuto le firme, inmodo incompatibile con la contestazione della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, ed in subordine ha chiesto il disconoscimento.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
le parti sono state rimesse in mediazione, ed il procedimento avviato dall'opposta si è concluso con esito negativo.
La causa è stata poi istruita mediante CTU grafologica, all'esito della quale, previa concessione dei termini di legge, è stata rinviata all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, per essere trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. A fondamento dell'opposizione la ha posto il Pt_1
pagina 5 di 18 disconoscimento delle proprie sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, nonché sulla validità delle clausole contrattuali che regolano tale rapporto, per contrasto della normativa anticoncorrenziale.
CP_ II. A seguito dell'istanza di verifica proposta dalla convenuta , il
CTU ha riconosciuto la riferibilità alla delle sottoscrizioni Pt_1
apposte sui documenti esaminati.
CP_ III. Parte opponente ha però rilevato che la convenuta non ha allegato l'originale del documento da verificare, che quindi non risulta acquisito in atti a fronte della contestazione;
da questo deduce l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale.
IV. Ha dunque rilievo la questione relativa alla possibilità di svolgere una perizia grafologica, con identica valenza di quella eseguita sull'originale, su di una copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, in luogo che sull'originale stesso, laddove quest'ultimo non sia disponibile per ragioni non imputabili alla parte che ha chiesto la verificazione.
CP_ V. E' bene rilevare subito che la ha comunicato, nel corso delle indagini peritali, di non avere la disponibilità dell'originale del documento in verifica, senza però allegare alcun motivo di tale indisponibilità che invece, vertendo l'oggetto del giudizio sulla richiesta di adempimento ad una obbligazione contrattuale, vede come onere precipuo (ed a ben vedere, unico) di chi tale adempimento richiede, allegare la fonte di tale obbligazione, cioè il contratto, ed all'esito della contestazione sollevata da controparte, la produzione dello stesso in originale.
CP_ VI. La all'esito dei rilevi sollevati sul punto dalla ha Pt_1
allegato giurisprudenza di merito sostanzialmente convergente nel non ritenere necessario che la verifica della sottoscrizione apposta su di un documento vada svolta esclusivamente sull'originale del documento, in assenza di norme che ciò impongano, e che si possa ugualmente pervenire, come ha fatto pagina 6 di 18 il CTU nell'odierno giudizio, ad un risultato peritale utile mediante accertamenti svolti su una fotocopia del documento.
VII. Tesi di questo tipo sono però costantemente smentite in sede di legittimità. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024,
Rv. 670000-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv.
647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv.
636340-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv.
629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv.
606317-01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv.
599857-01; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv.
572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv.
538859-01; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv.
534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv.
530696-01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv.
503477-01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993, Rv.
484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv.
477216-01). (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8015 del 25 marzo
2024).
VIII. Le ragioni alla base di tale indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini pagina 7 di 18 normalmente si estrinsecano.
Co IX. Di conseguenza, non è ritenuto possibile dalla derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità, quand'anche incolpevole di quest'ultimo. Di tale avviso rimane tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
04/02/2025, (ud. 15/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2777, che ha enunciato il seguente principio di diritto."In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con
i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili". pagina 8 di 18 X. Nella stessa pronuncia , la SC svolge delle precisazioni, in relazione all'ipotesi in cui la parte che, a sostegno delle sue pretese, abbia invocato una scrittura privata di cui sia stata disconosciuta la sottoscrizione, ne abbia chiesto la verificazione ma non sia disponibile l'originale del documento onde consentire la perizia grafologica, che risultano pertinenti nel caso in esame:
“Fermo restando che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non
pagina 9 di 18 esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile. In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta
e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
XI. Ebbene, assunto che al risultato della indagine peritale non può di per sé attribuirsi valore dirimente ai fini della verifica delle sottoscrizioni, meritano comunque una adeguata considerazione l'iter logico e motivazionale seguito dal CTU ed esplicato nel suo elaborato, nonché le conclusioni che lo stesso raggiunge in termini di certezza del risultato dell'indagine; si tratta di un argomento che seppure non ha valore dirimente ai fini della verifica, non può per ciò solo restare privo di considerazione alcuna: il CTU ha infatti riferito che pur in assenza dell'originale, pagina 10 di 18 ha potuto esaminare fotocopie di qualità idonea a permettere una completa indagine del tratto grafico e dell'andamento, permettendo di individuare alcune caratteristiche specifiche della grafia, l'individuazione delle specifiche caratteristiche del movimento della mano, della sua continuità, e del suo esito grafico consentendone il raffronto esauriente con il saggio grafico rilasciato dalla in sede di verifica. D'altro canto è Pt_1
innegabile, e non può restare privo di considerazione alcuna, che le sottoscrizioni apposte sulle scritture contestate sono estremamente simili a quelle apposte su altri documenti allegati in atti e non contestati (cfr il verbale del 28/12/20 di dimissioni della dalla carica di amministratore, documento prodotto Pt_1
dalla stessa attrice), o sulla procura alla lite
XII. L'assunto del CTU può quindi essere certamente preso a valutazione concorrente delle risultanze, dunque a poter ritenere quanto meno in termini di verosimiglianza che la sottoscrizione contestata sia in effetti attribuibile alla , e la conclusione Pt_1
che tali scritture siano effettivamente riferibili alla si Pt_1 raggiunge anche dalla considerazione che l'insieme dei rapporti viene ricondotto in termini non contestati alla ricoperta qualifica, da parte della , di legale rappresentante della CIELLE Pt_1
DESIGN SRLS.
XIII. L'attrice deduce che questa società era di fatto amministrata dal proprio coniuge , ora separato, del cui Persona_1 operato ella era all'oscuro, e che anzi tra le cause determinanti la separazione tra coniugi vi era anche la modalità gestionale del della predetta società, nel cui ambito la aveva CP_2 Pt_1
rilevato che erano stati emessi a sua insaputa diversi assegni insoluti tratti sul conto corrente intestato alla società. E che questi l'avrebbe sempre tenuta all'oscuro da qualsiasi notizia e/o iniziativa legata alle sorti della società, venute alla luce solo all'esito della scoperta che l'opponente definisce fortuita,
pagina 11 di 18 mediante la notifica di ordinanze prefettizie, delle operazioni poste in essere dal marito. Nel concreto, però, quanto l'attrice riferisce circa il fatto che sin dalla costituzione della predetta società, il sia stato amministratore di fatto, socio CP_2
occulto, ed ella unicamente suo prestanome, costituisce una ricostruzione narrativa che non ha formato oggetto di specifico accertamento nel presente giudizio, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali circostanze.
XIV. L'attrice allega la corrispondenza intercorsa con la banca, con cui contesta l'emissione degli assegni e la mancata corrispondenza allo specimen rilasciato: da ciò si desume però che l'attrice aveva effettivamente rilasciato lo specimen di firma evidentemente finalizzato al rilascio del libretto di assegni, e che quindi era tenuta al suo controllo: d'altro canto la Banca ha comunicato alla che il non aveva la facoltà Pt_1 CP_2
d'uso e disponibilità del carnet degli assegni;
a fronte di queste circostanze, però non risultano ulteriori approfondimenti o esiti da cui sia possibile individuare l'effettiva esistenza di un comportamento fraudolento, tantomeno l'individuazione dell'autore; e non permette di individuare, per i fini connessi al presente giudizio, un diverso soggetto cui attribuire la abusiva sottoscrizione dei contratti attivati nel presente giudizio da CP_1
Benché le deduzioni dell'attrice si mostrano volte a
[...] ricondurre l'insorgenza delle sottoscrizioni nei contratti azionati alla impropria modalità di gestione della Cielle Design Srl da parte di , ciò che risulta dai documenti Controparte_2
allegati ( la separazione dei coniugi, la corrispondenza della con la banca afferente gli assegni) non permette di Pt_1
ritenere che la fosse totalmente estromessa dalla Pt_1
possibilità di controllo della società, e quindi dalla contezza dei rapporti bancari, e ciò tanto più rileva se si consideri che il conto bancario beneficiario dell'affidamento è lo stesso di traenza degli assegni che la stessa aveva contestato, sulla cui apertura, però pagina 12 di 18 (come pure sulla convenzione d'assegno), nulla osserva.
CP_ XV. Inoltre la ha allegato gli avvisi di revoca degli affidamenti indirizzati presso la sede Cielle design Srls dove risultano regolarmente ricevuti;
la corrispondenza dell'indirizzo di destinazione a quello della sede societaria non viene contestata dall'opponente, quindi non possono ritenersi inesistenti gli effetti dell'invio di queste comunicazioni ed il conseguente interessamento all'effettivo andamento societario che l'attrice avrebbe potuto avviare quanto meno da quell'epoca. Infatti i rapporti interni tra sé ed il non possono opporsi alla CP_2
odierna convenuta, perché non la esimevano dai doveri connessi alla carica ricoperta in seno alla società, circa il controllo delle modalità di gestione, quand'anche totalmente ( e consapevolmente, come la stessa riferisce) affidate al marito, attività di supervisione e controllo che non si presenta incompatibile con il proprio lavoro alle dipendenze di terzi, o da questo impedita.
Sulla nullità dei contratti per violazione della normativa anticoncorrenziale e sulla nullità delle fideiussioni
XVI. Preliminarmente va riconosciuta la natura di fideiussione al rapporto indicato. A fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di un contratto di fideiussione, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr. anche gli approdi sul punto della Cassazione, tra cui Cass. n.15108/2013). Deve osservarsi che nel contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione pagina 13 di 18 principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dal fideiussore e odierno attore, potendosi configurare quale "sostituti" del debitore principale.
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XVII. Va ora rilevato che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio di allegazione dello schema ABI 2003 e del provvedimento banca d'IT 55/2005, così rendendo scrutinabile l'eccezione, allegazione necessaria come da ultimo ribadito da
Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7387, Rv. 674164 – 01 secondo cui
La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca
d'IT n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113
c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.
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XVIII. E' documentata la fideiussione del 02/05/2018, che costituisce garanzia generica per qualsiasi obbligazione intrattenuta con la
Banca fino all'importo massimo di € 19.500,00. Quest'ultimo è un contratto fideiussorio di tipo omnibus, consiste in quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato ai sensi dell'art.1938, c.c., come è constatabile dalla stessa intestazione, nonché da indicazioni del tipo: "Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore [ ... ] per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già
pagina 14 di 18 consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato". Ed ancora: "La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta
Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiariamo sin d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948, c.c.".
XIX. l'eccezione di nullità della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 CC sulla base del richiamato provvedimento della
Banca d'IT è volta ad inficiare la fideiussione del 02/05/2018 posto che Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno affermato che “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle contenute nello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
XX. Il provvedimento n. 55/05 della Banca d'IT riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte entro il 2005 o comunque in epoca di poco posteriore, ove riconducibili ad una intesa anticoncorrenziale.
XXI. Inoltre, bisogna considerare che l'eccezione verte sulla nullità delle clausole le clausole corrispondenti ai nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. «clausola di pagina 15 di 18 reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
XXII. Quanto all'estensione della nullità accertata all'intero contratto, quale domanda proposta in via principale, è necessario allora riferirsi alla normativa che dispone la nullità ogni qualvolta risulti evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, c.c.; mancando però una prova idonea a dimostrare tale assunto e, precisamente, che l'istituto bancario non avrebbe sottoscritto tale contratto né che non possa avere un interesse, seppur in forma ridotta, al mantenimento della garanzia. Peraltro, proprio in virtù dell'espunzione delle clausole illecite, il fideiussore può considerare caducate le condizioni per lui sfavorevoli e, dunque, non può desumersi che non avrebbe concluso il contratto senza tale parte.
XXIII. Dunque, presupposto che la illegittimità di una singola clausola non inficia la validità dell'intero contratto, ma viene disapplicata, conservandosi per il resto gli effetti contrattuali, deve rilevarsi pagina 16 di 18 che il richiamo di nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvenienza non è pertinente perché non si rilevano addebiti agli ingiunti derivanti dall'applicazione di queste clausole.
XXIV. Resta quindi da scrutinare la validità della rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. la giurisprudenza sancisce che In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'IT, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401 - Cass.
Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01)
XXV. Con riferimento alla garanzia generica del 02/05/2016 si deve osservare che la nullità per violazione della normativa antitrust può essere riconosciuta solo se l'eccipiente fornisce prova dell'adozione dello schema in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale. Come detto, il Provvedimento della Banca
d'IT del 2 maggio 2005, n.55 riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. La mera corrispondenza di una fideiussione allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Tanto in quanto detto provvedimento non ha natura di prova privilegiata, svolge la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca
d'IT (ottobre 2002-maggio 2005),e da questo deriva che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione. (Tribunale Pescara,
pagina 17 di 18 06/03/2023 Trib. Reggio Emilia 04.10.2023 n. 1156.) Onere che nel caso in esame non è stato soddisfatto, con la conseguenza che la pattuizione non è inficiata e che la rinuncia al termine è valida ed opponibile. L'opposizione va pertanto rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue CP_4
secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 460
Fase introduttiva 390
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.237/2023 D.I. - R.G.634/2023, del 11/08/2023 già esecutivo e lo dichiara definitivo;
2. Pone definitivamente a carico dell'opponente il compenso liquidato al CTU con decreto del 10.01.2025
3. Condanna a rimborsare a Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 2540,00 per Controparte_1
compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 30 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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