TRIB
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/04/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 18/04/2024 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato le note contenenti le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1050/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. BARUFFI FRANCESCO, come da mandato in Parte_1
atti
- RICORRENTE OPPONENTE
contro
, con l'avv. DE SAVORGNANI FRANCESCO, Controparte_1
come da mandato in atti
- RESISTENTE OPPOSTA
1 Oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione
di indebito
CONCLUSIONI della parte ricorrente:
“Parte opponente, ai fini dell'accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale, richiama deduzioni e istanze di cui ai precedenti atti e delle Note
Conclusive depositate, opponendo, giacché infondate in fatto ed in diritto, le deduzioni ed istanze di cui alla memoria conclusionale depositata da parte opposta.
In ipotesi di accoglimento della eccezione preliminare, si insiste per la condanna alle spese, non essendo apprezzabile la richiesta di compensazione delle stesse, dal momento che parte opposta, all'esito anche dell'Ordinanza del
GU - che ha sospeso la provvisoria esecutorietà e, seppure sommariamente,
ritenuto non infondata l'eccezione di rito - ben poteva aderire alla citata eccezione.
In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atto introduttivo e nelle Note Conclusive autorizzate, qui integralmente richiamate.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
“si insiste per l'accoglimento di tutte le difese ed istanze formulate nella memoria difensiva dd. 16.02.2024 e nelle note conclusive autorizzate dd.
28.03.2024, qui integralmente richiamate e, quindi, in primis per il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 13.11.2023 da questo Tribunale,
2 eccependo in via preliminare l'invalidità della clausola di deroga al foro del consumatore e l'incompetenza per territorio del giudice adito.
Il ricorrente deduceva che il contratto di locazione intercorso con la società
era stato concluso da quest'ultima nell'ambito della Controparte_1
propria attività professionale e dal medesimo in qualità di consumatore;
evidenziava la vessatorietà della clausola di deroga al foro del consumatore contenuta nel predetto contratto, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo,
ed eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza dell'adito Tribunale, risultando competente il Tribunale di Treviso, ove il medesimo aveva la propria residenza.
Si costituiva in giudizio la resistente opposta evidenziando che la competenza dell'adito Tribunale trovava fondamento negli artt. 21 e 447 bis c.p.c.,
risultando l'immobile locato sito a Cortina. Nel merito sosteneva l'infondatezza dei motivi di opposizione.
In occasione della prima udienza veniva sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
la causa veniva rinviata per discussione all'udienza odierna per ogni decisione sulla questione di competenza sollevata in via preliminare.
***
L'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente opponente va ritenuta fondata.
Secondo circostanze da ritenersi pacifiche in causa il ricorrente Parte_1
ha concluso il contratto di locazione quale consumatore, mentre la
[...]
società resistente lo ha concluso nell'esercizio della propria attività
professionale.
E' in particolare emerso nella presente fase a cognizione piena, sulla base della documentazione versata in causa, che la locatrice ha concluso il contratto nell'esercizio della propria attività commerciale, e quindi quale professionista
3 ex art. 3 lett. c) Codice del consumo, e che il conduttore lo ha sottoscritto quale persona fisica, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale svolta e, quindi, quale consumatore ex art. 3 lett. a)
del predetto Codice.
La circostanza secondo cui la società resistente ha agito nell'esercizio della propria attività commerciale non era emersa nella fase monitoria, e non poteva pertanto essere rilevata d'ufficio, non potendosi ritenere che una parte agisca quale professionista sulla base del mero fatto che la medesima risulti costituita in forma societaria;
detta circostanza non è stata specificamente contestata nel presente giudizio dalla resistente e trova ulteriore conferma nella documentazione versata in causa , ed in particolare nel doc. 3 prodotto dall'opponente, nel quale si fa riferimento ad una conforme regolamentazione di “tutte le nostre locazioni turistiche”.
Il foro del consumatore, in ragione della residenza del ricorrente a Treviso, va individuato presso il relativo Tribunale.
Nel contratto di locazione oggetto di causa le parti hanno individuato, quale foro competente, il Tribunale di Belluno.
Non risulta provato dalla resistente opposta che la predetta deroga al foro del consumatore, prevista alla clausola di cui al punto 20 del contratto oggetto di causa, sia stata oggetto di specifica trattativa individuale tra le parti ai sensi dell'art. 34 comma 4 del Codice del consumo.
Secondo la giurisprudenza “Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a
meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori
sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti” – v. Cassazione civile sez. VI,
25/01/2018, n.1951.
Ne consegue l'invalidità della clausola sottoscritta dalle parti in deroga al foro del consumatore.
4 Il foro del consumatore, secondo la giurisprudenza, è criterio inderogabile prevalente su ogni altro (v. Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n.3241;
Cassazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34469), e pertanto, prevale altresì sul criterio del forum rei sitae previsto dall'art. 21 c.p.c.
Dev'essere conseguentemente dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale e,
per l'effetto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
37/2018., tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Treviso e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) assegna ex art. 50 c.p.c. termine di mesi tre per la riassunzione del presente giudizio avanti al Tribunale di Treviso;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano nell'importo di € 3700,00 per compensi ed €
545,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 18/04/2024
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
5