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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9446 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 10513/2025
RG TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli alla via R. Gomez D'Ayala n. 6, presso e nello studio dell'avv. Nerino Allocati e dell'avv.
UI De NN che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
E
L' Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede
[...] legale in Napoli alla via Costantinopoli n. 104, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa
Nicoletti resistente
NONCHÉ
L' in persona del Controparte_1
Rettore pro tempore, con sede legale in Caserta alla via Abramo Lincoln n. 5, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli resistente
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era dipendente dell' ed inserita nella Controparte_1
VIII fascia A.O.U. del CCNL Università, con trattamento economico equiparato a quello del personale del Comparto Sanità, profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D , confluita a far data dall'1 gennaio 2023 nella “Area dei 2
professionisti della salute e dei funzionari” , come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021; che prestava servizio presso le strutture sanitarie dell' CP_1 [...]
e “ha sempre reso una prestazione Controparte_1 lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo” ; che in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati aveva sempre percepito la
“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1° gennaio 2023 in poi;
che per il periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale aveva normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto;
che la retribuzione corrisposta dalle amministrazioni convenute per le giornate in cui la ricorrente aveva goduto delle ferie era pari alla somma dello stipendio base universitario e della indennità perequativa, senza che in detta retribuzione per il periodo feriale fosse stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta “la indennità giornaliera di turno che è corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza” .
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
'nozione europea di retribuzione' e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4,
CCNL Sanità del 21 maggio 2018;
dell'art. 19, comma 1, CCNL Sanità dell'1 settembre 1995;
dell'art. 23, comma 4, CCNL Sanità del 19 aprile 2004;
dell'art. 37 CCNL Integrativo Sanità del 20 settembre 2001;
degli artt. 49, 94, 106, comma 2, CCNL Sanità del 2 novembre 2022;
art. 28, comma 1, CCNL Università quadriennio 2006-2009 - il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della 'indennità giornaliera di turno' per l'importo di € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente l'
[...]
in persona Controparte_1 del Direttore Generale pro tempore, e l' in Controparte_1 persona del Rettore pro tempore, anche in solido tra loro, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della 'indennità giornaliera di turno' pari ad € 4,49 3
dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dal 1 settembre 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario” .
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che evidenziava di aver corrisposto alla dipendente la retribuzione
[...] durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dall'art. 94, comma 2, lettera c del CCNL.
Che la ricorrente risultava assegnata alla sede Week Surgery presso la sede di Cappella Cangiani, ove svolgeva turni di servizio articolati in mattina-pomeriggio (08.00-14.00, 14.00-20.00) e percepiva la relativa indennità di turno prevista dall'art. 106 c.2 del CCNL Sanità 19-21.
Che “l'indennità di turno, come specificato dallo stesso CCNL, è un'indennità giornaliera corrisposta in ragione dell'effettiva presenza in servizio e 'non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate'“ .
Che l'indennità di turno appartiene alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, rientranti nel trattamento accessorio e non nel trattamento fondamentale.
Che le indennità accessorie sono legate strettamente alle presenze giornaliere e differiscono dalle parti variabili degli incarichi che vengono erogate anche durante i periodi di ferie.
L' eccepiva, altresì, in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, rilevando come, CP_1 in base al quadro normativo di riferimento, emergesse l'assoluta estraneità dell' Controparte_1 rispetto alle pretese vantate.
Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
Controparte_2 CP_1
2) rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell , perché CP_1 estranea ai fatti di causa;
3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite” .
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva in via Controparte_1 preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Ateneo, in quanto la richiesta di accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità indicata in ricorso può essere riconosciuta esclusivamente dal Datore di lavoro presso il quale la stessa svolge l'attività lavorativa, che nel caso di specie non è
l'Amministrazione Universitaria. 4
Che “la ricorrente percepisce una duplice busta paga, l'una emessa dall'Ateneo pertinente il trattamento fondamentale, l'altra erogata dall'Ente Aziendale relativa al trattamento accessorio, nel quale ricade anche l'indennità giornaliera di turno” .
Nel merito, contestava integralmente le richieste attoree evidenziando che tale indennità non è correlata allo status personale o professionale, bensì è correlata allo svolgimento di turni, quindi all'effettivo servizio.
Concludeva chiedendo: “Dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Ateneo e l'estromissione dal giudizio e, comunque in via gradata, la condanna in solido delle
Amministrazioni resistenti. Nel merito, rigettarsi il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” .
All'udienza del 18 dicembre 2025 la causa era decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infondate sono le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate tanto dall'
[...]
quanto dall' . CP_1 CP_1
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia dipendente dell' Controparte_1
ma presti servizio presso le strutture dell'
[...] Controparte_1
, percependo due distinte buste paga: una dall'Ateneo per il trattamento fondamentale e
[...] una dall'Azienda per il trattamento accessorio, nel quale rientra l'indennità giornaliera di turno oggetto di causa.
L'articolato rapporto tra e , quale delineato dal D.Lgs. CP_1 Controparte_1
n. 517/1999, dal Protocollo di Intesa del 20 luglio 2004 e dall'Atto Aziendale, configura una situazione peculiare in cui entrambi gli enti concorrono, sia pure con diverse competenze, alla gestione del personale universitario utilizzato per fini assistenziali.
Tuttavia, per quanto attiene specificamente al trattamento economico accessorio correlato all'attività assistenziale, emerge con chiarezza che la competenza spetta all' , Controparte_1 come d'altronde confermato dalla stessa circostanza che l'indennità di turno viene corrisposta dall'A.O.U. attraverso apposito cedolino e che la rilevazione delle presenze avviene mediante strumenti aziendali.
Non può pertanto essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto essa è il soggetto che materialmente corrisponde l'indennità in questione ed CP_1 esercita i poteri organizzativi e gestionali relativi all'attività assistenziale.
Quanto all'Università, deve rilevarsi che essa assume la posizione formale di datore di lavoro limitatamente al trattamento economico fondamentale, mentre l'obbligazione retributiva di cui è 5
causa risulta estranea a tale trattamento ed è direttamente riconducibile all'attività assistenziale posta in essere in favore dell'utilizzatore.
Tuttavia, in considerazione del rapporto di cogestione delineato dalla normativa di settore e della necessità di assicurare la piena tutela del lavoratore, deve ritenersi sussistente una responsabilità solidale tra i due enti per le obbligazioni retributive connesse all'attività assistenziale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17928/2013, Cass. n. 5325/2014 ,
Cass. n. 24545/2018).
Nel merito da domanda è meritevole di accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n.
90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n.
520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL
2016-2018) ha poi stabilito che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo ( Cass. ord. n. 1505/2021,
n. 2006/2022, n. 6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni 6
festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori.
L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti.
La questione de qua attiene più specificamente alla computabilità dell'indennità giornaliera di turno nella retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Sul punto, deve rilevarsi che la disciplina del trattamento economico spettante durante le ferie trova il suo fondamento nell'art. 36, comma 3, Cost., che riconosce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite, nell'art. 2109 c.c., nonché nell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e nell'art. 31, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
La Corte di Giustizia europea, nell'interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, ha affermato nella sentenza n. 155/2011
****, che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. In presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Spetta al Giudice nazionale valutare il “nesso intrinseco” che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore.
Nella fattispecie in esame, l'art. 33, comma 1, del CCNL Sanità 2016-2018 prevede che: “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell'1.9.1995 7
(Ferie e Festività) come integrato dall'art. 23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari)” .
L'art. 19, comma 1, del CCNL Comparto Sanità 1.9.1995 stabilisce: “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità” .
L'art. 23, comma 4, del CCNL Sanità 19.4.2004 prevede: “Le parti, con riferimento all'art. 19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l'erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l'effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale” .
L'art. 86, comma 3, del CCNL Sanità 2016-2018 dispone: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al
20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi” .
L'art. 106, comma 2, del CCNL Sanità 2019-2021 prevede: “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” .
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa articolata su turni, come risulta dai cartellini presenza prodotti, e ha percepito la relativa indennità di turno. È altresì dimostrato che durante i periodi di ferie tale indennità non è stata computata nella retribuzione corrisposta.
Deve rilevarsi che l'indennità giornaliera di turno è volta a compensare il particolare disagio derivante dall'articolazione della prestazione lavorativa su turni, e risulta quindi intrinsecamente 8
collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
La circostanza che tale indennità sia corrisposta “per ogni giornata di effettivo lavoro” e “non sia corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” non vale ad escluderne la natura di componente retributiva che deve essere mantenuta durante il periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio della sua prestazione lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza Cass. n. 13425/2019 , ha affermato che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di 'retribuzione' che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo 'status' personale e professionale del lavoratore” .
Tale pronuncia è stata confermata dalla medesima Corte con successive sentenze n. 22401/20, n.
18160/23, n. 19663/23 e di recente con le pronunce n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n.
14089 del 21 maggio 2024 .
Deve quindi ritenersi che l'indennità giornaliera di turno, in quanto direttamente correlata alle mansioni svolte dalla ricorrente e al particolare orario di lavoro cui è sottoposta in ragione del profilo professionale ricoperto, debba essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Alla luce delle considerazioni svolte, le norme contrattuali che escludono dal computo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità giornaliera di turno devono ritenersi in contrasto con la normativa europea e, pertanto, devono essere disapplicate.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi calcolare, nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, anche l'indennità giornaliera di turno, nella misura di € 4,49 per il periodo dall'1 settembre 2019 al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della sig.ra a vedersi computare Parte_1 nell'importo della retribuzione delle ferie l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, 9
nella misura di € 4,49 per il periodo dall'1 settembre 2019 al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi;
Condanna in solido l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] Controparte_1
, in persona del Rettore pro tempore, a corrispondere alla ricorrente gli
[...] importi maturati a tale titolo per il periodo dall'1 settembre 2019 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Condanna in solido l' Controparte_1
e l' al pagamento delle
[...] Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.035,00, di cui € 900,00 per compensi professionali ed €
135,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati Nerino Allocati e UI
De NN;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 10513/2025
RG TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli alla via R. Gomez D'Ayala n. 6, presso e nello studio dell'avv. Nerino Allocati e dell'avv.
UI De NN che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
E
L' Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede
[...] legale in Napoli alla via Costantinopoli n. 104, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa
Nicoletti resistente
NONCHÉ
L' in persona del Controparte_1
Rettore pro tempore, con sede legale in Caserta alla via Abramo Lincoln n. 5, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli resistente
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era dipendente dell' ed inserita nella Controparte_1
VIII fascia A.O.U. del CCNL Università, con trattamento economico equiparato a quello del personale del Comparto Sanità, profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D , confluita a far data dall'1 gennaio 2023 nella “Area dei 2
professionisti della salute e dei funzionari” , come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021; che prestava servizio presso le strutture sanitarie dell' CP_1 [...]
e “ha sempre reso una prestazione Controparte_1 lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo” ; che in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati aveva sempre percepito la
“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1° gennaio 2023 in poi;
che per il periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale aveva normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto;
che la retribuzione corrisposta dalle amministrazioni convenute per le giornate in cui la ricorrente aveva goduto delle ferie era pari alla somma dello stipendio base universitario e della indennità perequativa, senza che in detta retribuzione per il periodo feriale fosse stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta “la indennità giornaliera di turno che è corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza” .
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
'nozione europea di retribuzione' e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4,
CCNL Sanità del 21 maggio 2018;
dell'art. 19, comma 1, CCNL Sanità dell'1 settembre 1995;
dell'art. 23, comma 4, CCNL Sanità del 19 aprile 2004;
dell'art. 37 CCNL Integrativo Sanità del 20 settembre 2001;
degli artt. 49, 94, 106, comma 2, CCNL Sanità del 2 novembre 2022;
art. 28, comma 1, CCNL Università quadriennio 2006-2009 - il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della 'indennità giornaliera di turno' per l'importo di € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente l'
[...]
in persona Controparte_1 del Direttore Generale pro tempore, e l' in Controparte_1 persona del Rettore pro tempore, anche in solido tra loro, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della 'indennità giornaliera di turno' pari ad € 4,49 3
dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dal 1 settembre 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario” .
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che evidenziava di aver corrisposto alla dipendente la retribuzione
[...] durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dall'art. 94, comma 2, lettera c del CCNL.
Che la ricorrente risultava assegnata alla sede Week Surgery presso la sede di Cappella Cangiani, ove svolgeva turni di servizio articolati in mattina-pomeriggio (08.00-14.00, 14.00-20.00) e percepiva la relativa indennità di turno prevista dall'art. 106 c.2 del CCNL Sanità 19-21.
Che “l'indennità di turno, come specificato dallo stesso CCNL, è un'indennità giornaliera corrisposta in ragione dell'effettiva presenza in servizio e 'non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate'“ .
Che l'indennità di turno appartiene alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, rientranti nel trattamento accessorio e non nel trattamento fondamentale.
Che le indennità accessorie sono legate strettamente alle presenze giornaliere e differiscono dalle parti variabili degli incarichi che vengono erogate anche durante i periodi di ferie.
L' eccepiva, altresì, in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, rilevando come, CP_1 in base al quadro normativo di riferimento, emergesse l'assoluta estraneità dell' Controparte_1 rispetto alle pretese vantate.
Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
Controparte_2 CP_1
2) rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell , perché CP_1 estranea ai fatti di causa;
3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite” .
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva in via Controparte_1 preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Ateneo, in quanto la richiesta di accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità indicata in ricorso può essere riconosciuta esclusivamente dal Datore di lavoro presso il quale la stessa svolge l'attività lavorativa, che nel caso di specie non è
l'Amministrazione Universitaria. 4
Che “la ricorrente percepisce una duplice busta paga, l'una emessa dall'Ateneo pertinente il trattamento fondamentale, l'altra erogata dall'Ente Aziendale relativa al trattamento accessorio, nel quale ricade anche l'indennità giornaliera di turno” .
Nel merito, contestava integralmente le richieste attoree evidenziando che tale indennità non è correlata allo status personale o professionale, bensì è correlata allo svolgimento di turni, quindi all'effettivo servizio.
Concludeva chiedendo: “Dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Ateneo e l'estromissione dal giudizio e, comunque in via gradata, la condanna in solido delle
Amministrazioni resistenti. Nel merito, rigettarsi il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” .
All'udienza del 18 dicembre 2025 la causa era decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infondate sono le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate tanto dall'
[...]
quanto dall' . CP_1 CP_1
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia dipendente dell' Controparte_1
ma presti servizio presso le strutture dell'
[...] Controparte_1
, percependo due distinte buste paga: una dall'Ateneo per il trattamento fondamentale e
[...] una dall'Azienda per il trattamento accessorio, nel quale rientra l'indennità giornaliera di turno oggetto di causa.
L'articolato rapporto tra e , quale delineato dal D.Lgs. CP_1 Controparte_1
n. 517/1999, dal Protocollo di Intesa del 20 luglio 2004 e dall'Atto Aziendale, configura una situazione peculiare in cui entrambi gli enti concorrono, sia pure con diverse competenze, alla gestione del personale universitario utilizzato per fini assistenziali.
Tuttavia, per quanto attiene specificamente al trattamento economico accessorio correlato all'attività assistenziale, emerge con chiarezza che la competenza spetta all' , Controparte_1 come d'altronde confermato dalla stessa circostanza che l'indennità di turno viene corrisposta dall'A.O.U. attraverso apposito cedolino e che la rilevazione delle presenze avviene mediante strumenti aziendali.
Non può pertanto essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto essa è il soggetto che materialmente corrisponde l'indennità in questione ed CP_1 esercita i poteri organizzativi e gestionali relativi all'attività assistenziale.
Quanto all'Università, deve rilevarsi che essa assume la posizione formale di datore di lavoro limitatamente al trattamento economico fondamentale, mentre l'obbligazione retributiva di cui è 5
causa risulta estranea a tale trattamento ed è direttamente riconducibile all'attività assistenziale posta in essere in favore dell'utilizzatore.
Tuttavia, in considerazione del rapporto di cogestione delineato dalla normativa di settore e della necessità di assicurare la piena tutela del lavoratore, deve ritenersi sussistente una responsabilità solidale tra i due enti per le obbligazioni retributive connesse all'attività assistenziale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17928/2013, Cass. n. 5325/2014 ,
Cass. n. 24545/2018).
Nel merito da domanda è meritevole di accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n.
90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n.
520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL
2016-2018) ha poi stabilito che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo ( Cass. ord. n. 1505/2021,
n. 2006/2022, n. 6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni 6
festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori.
L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti.
La questione de qua attiene più specificamente alla computabilità dell'indennità giornaliera di turno nella retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Sul punto, deve rilevarsi che la disciplina del trattamento economico spettante durante le ferie trova il suo fondamento nell'art. 36, comma 3, Cost., che riconosce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite, nell'art. 2109 c.c., nonché nell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e nell'art. 31, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
La Corte di Giustizia europea, nell'interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, ha affermato nella sentenza n. 155/2011
****, che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. In presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Spetta al Giudice nazionale valutare il “nesso intrinseco” che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore.
Nella fattispecie in esame, l'art. 33, comma 1, del CCNL Sanità 2016-2018 prevede che: “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell'1.9.1995 7
(Ferie e Festività) come integrato dall'art. 23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari)” .
L'art. 19, comma 1, del CCNL Comparto Sanità 1.9.1995 stabilisce: “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità” .
L'art. 23, comma 4, del CCNL Sanità 19.4.2004 prevede: “Le parti, con riferimento all'art. 19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l'erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l'effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale” .
L'art. 86, comma 3, del CCNL Sanità 2016-2018 dispone: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al
20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi” .
L'art. 106, comma 2, del CCNL Sanità 2019-2021 prevede: “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” .
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa articolata su turni, come risulta dai cartellini presenza prodotti, e ha percepito la relativa indennità di turno. È altresì dimostrato che durante i periodi di ferie tale indennità non è stata computata nella retribuzione corrisposta.
Deve rilevarsi che l'indennità giornaliera di turno è volta a compensare il particolare disagio derivante dall'articolazione della prestazione lavorativa su turni, e risulta quindi intrinsecamente 8
collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
La circostanza che tale indennità sia corrisposta “per ogni giornata di effettivo lavoro” e “non sia corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” non vale ad escluderne la natura di componente retributiva che deve essere mantenuta durante il periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio della sua prestazione lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza Cass. n. 13425/2019 , ha affermato che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di 'retribuzione' che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo 'status' personale e professionale del lavoratore” .
Tale pronuncia è stata confermata dalla medesima Corte con successive sentenze n. 22401/20, n.
18160/23, n. 19663/23 e di recente con le pronunce n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n.
14089 del 21 maggio 2024 .
Deve quindi ritenersi che l'indennità giornaliera di turno, in quanto direttamente correlata alle mansioni svolte dalla ricorrente e al particolare orario di lavoro cui è sottoposta in ragione del profilo professionale ricoperto, debba essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Alla luce delle considerazioni svolte, le norme contrattuali che escludono dal computo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità giornaliera di turno devono ritenersi in contrasto con la normativa europea e, pertanto, devono essere disapplicate.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi calcolare, nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, anche l'indennità giornaliera di turno, nella misura di € 4,49 per il periodo dall'1 settembre 2019 al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della sig.ra a vedersi computare Parte_1 nell'importo della retribuzione delle ferie l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, 9
nella misura di € 4,49 per il periodo dall'1 settembre 2019 al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi;
Condanna in solido l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] Controparte_1
, in persona del Rettore pro tempore, a corrispondere alla ricorrente gli
[...] importi maturati a tale titolo per il periodo dall'1 settembre 2019 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Condanna in solido l' Controparte_1
e l' al pagamento delle
[...] Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.035,00, di cui € 900,00 per compensi professionali ed €
135,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati Nerino Allocati e UI
De NN;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio