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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/09/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1416/2022
BBLICA ITALIANA REPY BRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito del deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1416/2022 promossa da
,elettivamente domiciliata in Caserta, Via delle Ville n. 4, presso Parte_1
lo studio dell'Avv.to Antonio Rosario DE CRESCENZO che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
,in persona del [...] Controparte_1
[...]
in persona del dirigente Controparte_2
scolastico pro tempore
- resistenti contumaci Oggetto: personale ATA - illegittima decurtazione del punteggio - graduatorie di istituto
- risarcimento del danno.
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pt_11. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.7.2022 e ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il [...]
Controparte 1 e l' per sentire accogliere le Controparte_2
,
seguenti conclusioni:
"a)-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nel contesto delle Graduatorie di istituto del personale A.T.A. istituite per i profili professionali di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Scolastico, dell'Attestato di Qualifica professionale "Operatore dell'Infanzia" acquisito dalla medesima in data 05.5.2016 al termine di apposito corso autorizzato dalla Regione Campania, ai sensi di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18.11.2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2843 del 2003;
b)-per l'effetto, condannare le amministrazioni scolastiche convenute, in solido fra loro o chi di dovere, all'adozione degli atti e provvedimenti consequenziali e per il riconoscimento alla ricorrente del punteggio incrementale spettante (punti 1) per il possesso del predetto titolo culturale ulteriore, come previsto dalla
Tabella di valutazione titoli A/5, lettera A,) n. 2 allegata al D.M. n. 50/2021;
c)-accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. n. 6358 del
30.9.2021 sottoscritto con il Dirigente Scolastico del convenuto CP 2 Controparte_2
[...] di Esperia (FR), con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione
-ai fini giuridici – del relativo servizio, da intendersi svolto fino alla naturale scadenza del predetto
-
contratto coincidente con la data del 30.12.2021;
d)-condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente, anche ex art. 2043 c.c., nella misura pari ai ratei stipendiali non percepiti dalla dipendente per effetto della illegittima risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro prot. n. 6358 del 30.9.2021 e/o alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
e)-in ogni caso, condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido o chi di divere, alla refusione delle spese di giudizio, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario".
2. La ricorrente espone di essere inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, dall'anno 2014; di avere conseguito la qualifica professionale di "operatore dell'infanzia” in data 5.5.2016, a seguito dello svolgimento di un corso formativo autorizzato dalla Regione Campania;
che, a seguito di domanda, veniva collocata nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2020 con il punteggio di 8,6 per il profilo di assistente amministrativo e di 9,3 per il profilo di collaboratore scolastico;
che quest'ultimo punteggio era comprensivo della valutazione del titolo culturale costituito dalla qualifica professionale di “operatore dell'infanzia”, nella misura di punti 1, ai sensi dell'allegato A/5, lett. A), n. 2), al D.M. n. 640/2017; che tale punteggio veniva successivamente convalidato con decreto prot. n. 2261 del
30.3.2021 a firma del dirigente scolastico dell'I.C. 2° Per_1 ; di avere ottenuto, in forza di tale collocazione in graduatoria, un incarico di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato dal 14.10.2020 al 8.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo I.C. 2° "Anagni”; che, a seguito della indizione con D.M.
n. 50/2021 della procedura di costituzione delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, presentava nuovamente domanda di conferma/aggiornamento, dichiarando quale titolo culturale la qualifica professionale di "operatore dell'infanzia”; di essere stata collocata in graduatoria, per il profilo di collaboratore scolastico, con punteggio 14,55, comprensivo della valutazione dell'anzidetto titolo culturale;
che, in forza della posizione in graduatoria, otteneva un incarico di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato dal 28.9.2021 al 30.12.2021 presso l'I.C. “Esperia”; che, in data 30.9.2021, il dirigente scolastico di tale istituto disponeva la rettifica in peius del punteggio, attribuendo alla ricorrente 13,55 punti anziché 14,55, ritenendo non valutabile la qualifica professionale di "operatore dell'infanzia"; che, in conseguenza della rideterminazione del punteggio, il medesimo dirigente scolastico risolveva il contratto di lavoro della ricorrente.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta. Evidenzia che il decreto del dirigente scolastico dell'I.C. “Esperia” ha decurtato il punteggio della ricorrente, ritenendo arbitrariamente non valutabile il titolo di operatore dell'infanzia, senza alcuna reale motivazione, ma adducendo un asserito errore materiale nel suo inserimento in domanda. Osserva che il titolo in questione era stato già positivamente valutato nel contesto delle previgenti graduatorie del triennio
2017/2020 e il punteggio comprensivo di tale valutazione era stato convalidato dal dirigente dell'I.C. 2° Per_1 , restando così precluso al dirigente dell' I.C. "Esperia" di rimettere in discussione tale valutazione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la spettanza del punteggio incrementale pari a punti 1 per il titolo culturale in discussione
è previsto dalla tabella A/5, lett. A), n. 2), allegata al D.M. n. 50/2021 e, precedentemente, al D.M. n. 640/2017.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
5. Il Controparte_1 e l' Controparte_2 ritualmente
,
intimati, sono rimasti contumaci.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della ricorrente al ripristino del punteggio illegittimamente decurtato dal dirigente dell'istituto scolastico convenuto nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA peril triennio scolastico
2021-2024, profilo di collaboratore scolastico, a seguito dell'omessa valutazione, quale titolo culturale correttamente dichiarato nella domanda, della qualifica professionale di “operatore dell'infanzia", con conseguente riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio che la ricorrente aveva il diritto di prestare presso l' Controparte_2
[...] dal 28 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 in forza del contratto di lavoro a tempo determinato illegittimamente risolto. L'attrice chiede inoltre la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9. Le graduatorie di istituto per il personale ATA sono disciplinate dai decreti ministeriali adottati periodicamente dal i quali stabiliscono i criteri per Controparte_1
l'accesso, l'aggiornamento e la valutazione dei titoli degli aspiranti. Tali graduatorie hanno natura triennale e rappresentano lo strumento attraverso cui gli istituti scolastici procedono al conferimento delle supplenze temporanee, sulla base del punteggio attribuito a ciascun candidato secondo le tabelle di valutazione allegate ai decreti. Il punteggio costituisce quindi elemento determinante per l'inserimento e la posizione in graduatoria, incidendo direttamente sulle possibilità di accesso alle supplenze e sulla progressione professionale. Ne consegue che ogni modifica del punteggio, in aumento o in diminuzione, deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela dell'affidamento, garantendo il pieno riconoscimento dei titoli e dei servizi effettivamente maturati dall'aspirante.
10. Il D.M. n. 50 del 3.3.2021 (doc. 8), che ha indetto la procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA con validità per il triennio scolastico 2021-2024, all'art. 6, commi 9-15, disciplina i controlli dell'amministrazione scolastica sulle dichiarazioni inserite dagli aspiranti nel modulo di domanda mediante le apposite procedure informatizzate e le conseguenze degli esiti negativi o positivi di tali controlli:
"9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.
10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.". 11. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la tabella di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico di cui all'allegato A/5 del citato decreto ministeriale prevede, tra i titoli di cultura di cui alla lettera A), al punto 2), le “qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni”, attribuendo a tale titolo un punteggio pari a 1.
12. Tanto premesso, risulta dai documenti prodotti che Parte_1 in data 17.4.2021, ha presentato domanda di conferma/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024 (cfr. domanda di conferma/aggiornamento sub doc. 9).
13. In tali graduatorie la medesima ricorrente risultava già inserita nel triennio scolastico
2017/2020, con punteggio pari a 8,8 per il profilo di assistente amministrativo e a 9,3 per quello di collaboratore scolastico (cfr. domanda di conferma/aggiornamento del
6.11.2017, sub doc. 2, e decreto di convalida del punteggio del dirigente scolastico dell'I.C. 2° Per 1 del 30.3.2021, sub doc. 6). Detto punteggio, in relazione al profilo di collaboratore scolastico, era comprensivo della valutazione del titolo culturale costituito dalla qualifica professionale di “operatore dell'infanzia", dichiarato dalla ricorrente nella domanda del 6.11.2017 e per il quale la tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 al D.M. n. 640 del 30.8.2017 decreto di indizione della
―
procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia peril personale ATA, triennio 2017/2020 – prevedeva, alla lettera A), punto 2), l'attribuzione di un punteggio pari a 1 (doc. 1). In forza di tale punteggio, successivamente convalidato con il sopra menzionato decreto del 30.3.2021, l'attrice aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico dal
14.10.2020 al 8.6.2021 per 36 ore settimanali di servizio presso l'I.C. 2° Per_1 (cfr. contratto prot. n. 4128 del 14.10.2020 sub doc. 7).
14. A seguito della presentazione della nuova domanda di conferma/aggiornamento del
17.4.2021 la ricorrente, in un primo momento, era stata collocata nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico con un punteggio pari a 14,55, incrementato rispetto a quello precedente per il periodo di servizio svolto dal 14.10.2020 al 8.6.2021
e, ancora una volta, comprensivo della valutazione - pari a punti 1 spettante per il
-
titolo di "operatore dell'infanzia" dichiarato in domanda, per il quale, come visto sopra, anche la tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 50 del 3.3.2021 prevedeva l'attribuzione di un punteggio pari a 1. In forza del predetto punteggio, la ricorrente aveva ottenuto un contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico dal 28.9.2021 al 30.12.2021 presso l'I.C. “Esperia”. Tuttavia, in data
30.9.2021, il dirigente scolastico di tale istituto, nel dichiarato esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione, ha rettificato in peius il punteggio della ricorrente, con la decurtazione di un punto, e dunque portandolo da 14,55 a 13,55 (“Profilo CS punti
13,55 anziché 14,55”), con la seguente motivazione: “per mero errore materiale La S.V. ha inserito come titolo aggiuntivo l'attestato di qualifica professionale operatore dell'infanzia (O.P.I.) in relazione alla qualifica di Collaboratore Scolastico” (doc. 11). In conseguenza di tale rettifica, il medesimo dirigente scolastico, in pari data, ha risolto ex nunc, a far data dal 1.10.2021, il contratto a tempo determinato della ricorrente dal 28.9.2021 al 30.12.2021, con conseguente rideterminazione del periodo di servizio dal 28.9.2021 al 30.9.2021 (doc.
12) e sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo determinato, in sostituzione di quello risolto, dal 28.9.2021 al 30.9.2021, sempre per 36 ore settimanali (cfr. contratto prot. n. 6358 del 30.9.2021 sub doc. 10).
15. Le doglienze della ricorrente in merito alla illegittimità della decurtazione del punteggio spettante per il titolo di "operatore dell'infanzia” e della conseguente risoluzione del contratto per la supplenza dal 28.9.2021 al 30.12.2021 sono fondate. 16. In primo luogo deve rilevarsi che il decreto di rettifica del punteggio adottato dal dirigente l'I.C. “Esperia” è privo di una reale motivazione, in quanto assume apoditticamente che il titolo culturale costituito dalla qualifica professionale "operatore dell'infanzia" è stato inserito nella domanda per mero errore materiale, senza però spiegare per quali ragioni esso non sia valutabile. La motivazione è meramente apparente.
17. In secondo luogo, e decisivamente, non può esservi alcun dubbio che il titolo dichiarato in domanda dalla ricorrente nella sezione "titoli culturali e certificazioni informatiche", alla voce "qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni” (doc. 9), sia valutabile con l'attribuzione di punti
1 ai sensi dell'allegato A/5, lett. A), punto 2), del D.M. n. 50 del 3.3.2021 che, per tale tipologia di titolo, prevede appunto il riconoscimento di un punteggio pari a 1, come già era previsto dal medesimo allegato al D.M. n. 640 del 30.8.2017.
18. La ricorrente ha infatti prodotto l'attestato di qualifica professionale di "operatore per l'infanzia", II livello di qualificazione, rilasciato dalla Regione Campania il 5.5.2016 al termine di un corso di formazione annuale della durata complessiva di 1.000 ore erogato dalla struttura formativa accreditata Associazione Archè Scuola di
Formazione Professionale, ai sensi della legge regionale n. 14 del 18.11.2009, della delibera di Giunta Regionale n. 2843 del 2003 e del decreto dirigenziale n. 237 del
20.10.2011. L'afferenza di tale qualifica professionale al settore socio-sanitario risulta dal repertorio dei titoli e delle qualificazioni professionali della Regione Campania (doc.
13, cfr. in corrispondenza della voce "settore economico-professionale").
19. La ricorrente aveva dunque diritto, in sede di partecipazione alla procedura per la costituzione delle graduatorie di istituto ATA di terza fascia per il triennio 2021/2024, profilo di collaboratore scolastico, all'attribuzione di un punteggio pari a 1 per la qualifica professionale acquisita in data 5.5.2016 di "operatore dell'infanzia", correttamente dichiarata in domanda, così come peraltro avvenuto in sede di partecipazione alla procedura per la costituzione delle medesime graduatorie per il triennio 2017/2020, nelle quali la ricorrente era stata collocata con punteggio comprensivo della valutazione di tale titolo, successivamente convalidato con decreto prot. n. 2261 del 30.3.2021 dirigente scolastico dell' CP_3 2° Per_1 . Ne discende la illegittimità dei decreti del 30.9.2021, a firma del dirigente scolastico dell' [...]
CP_4 , con cui è stato decurtato il punteggio della ricorrente di un punto e conseguentemente risolto il contratto a tempo determinato 28.9.2021 al 30.12.2021, per essere sostituito dalla sottoscrizione di un nuovo contratto dal 28.9.2021 al
30.9.2021. Va dunque accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio, pari a punti 1, per il titolo di “operatore dell'infanzia” e alla ricostituzione dell'originario punteggio complessivo pari a 14,55 per il profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024, con conseguente riconoscimento, ad ogni effetto giuridico, del periodo di servizio dal 28.9.2021 al 30.12.2021 presso l'I.C. "Esperia”, oggetto del contratto illegittimamente risolto in via anticipata, e condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio i ratei stipendiali non percepiti dal 1.10.2021 al 30.12.2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
20. Le spese processuali sono poste a carico del Controparte_1 secondo soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità degli impugnati decreti del 30.9.2021, a firma del dirigente scolastico dell' .C. "Esperia", che hanno rettificato in peius il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, profilo di collaboratore scolastico, e conseguentemente risolto anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato della stessa dal 28.9.2021 al
30.12.2021 presso l'I.C. “Esperia”;
- per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'attribuzione di punti 1 per il titolo di “operatore dell'infanzia", con conseguente ricostituzione dell'originario punteggio complessivo pari a 14,55, nelle graduatorie di cui al capo che precede per il profilo di collaboratore scolastico;
accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al riconoscimento ad ogni effetto giuridico del periodo di servizio nel profilo di collaboratore scolastico presso l'I.C.
"Esperia" dal 28.9.2021 al 30.12.2021; accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento della parte convenuta, nella misura dei ratei stipendiali non percepiti dal 1.10.2021 al 30.12.2021, parametrati al normale orario di servizio di
36 ore settimanali;
― per l'effetto, condanna il
,in persona del CP_2 Controparte_1
pro tempore, al risarcimento del danno in favore di nella misuraParte_1
dei ratei stipendiali non percepiti dal 1.10.2021 al 30.12.2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna il Controparte_1 a rifondere al difensore antistatario della ricorrente, Avv.to DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO, le spese processuali, che liquida in euro 7.377,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
BBLICA ITALIANA REPY BRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito del deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1416/2022 promossa da
,elettivamente domiciliata in Caserta, Via delle Ville n. 4, presso Parte_1
lo studio dell'Avv.to Antonio Rosario DE CRESCENZO che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
,in persona del [...] Controparte_1
[...]
in persona del dirigente Controparte_2
scolastico pro tempore
- resistenti contumaci Oggetto: personale ATA - illegittima decurtazione del punteggio - graduatorie di istituto
- risarcimento del danno.
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pt_11. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.7.2022 e ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il [...]
Controparte 1 e l' per sentire accogliere le Controparte_2
,
seguenti conclusioni:
"a)-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nel contesto delle Graduatorie di istituto del personale A.T.A. istituite per i profili professionali di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Scolastico, dell'Attestato di Qualifica professionale "Operatore dell'Infanzia" acquisito dalla medesima in data 05.5.2016 al termine di apposito corso autorizzato dalla Regione Campania, ai sensi di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18.11.2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2843 del 2003;
b)-per l'effetto, condannare le amministrazioni scolastiche convenute, in solido fra loro o chi di dovere, all'adozione degli atti e provvedimenti consequenziali e per il riconoscimento alla ricorrente del punteggio incrementale spettante (punti 1) per il possesso del predetto titolo culturale ulteriore, come previsto dalla
Tabella di valutazione titoli A/5, lettera A,) n. 2 allegata al D.M. n. 50/2021;
c)-accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. n. 6358 del
30.9.2021 sottoscritto con il Dirigente Scolastico del convenuto CP 2 Controparte_2
[...] di Esperia (FR), con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione
-ai fini giuridici – del relativo servizio, da intendersi svolto fino alla naturale scadenza del predetto
-
contratto coincidente con la data del 30.12.2021;
d)-condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente, anche ex art. 2043 c.c., nella misura pari ai ratei stipendiali non percepiti dalla dipendente per effetto della illegittima risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro prot. n. 6358 del 30.9.2021 e/o alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
e)-in ogni caso, condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido o chi di divere, alla refusione delle spese di giudizio, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario".
2. La ricorrente espone di essere inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, dall'anno 2014; di avere conseguito la qualifica professionale di "operatore dell'infanzia” in data 5.5.2016, a seguito dello svolgimento di un corso formativo autorizzato dalla Regione Campania;
che, a seguito di domanda, veniva collocata nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2020 con il punteggio di 8,6 per il profilo di assistente amministrativo e di 9,3 per il profilo di collaboratore scolastico;
che quest'ultimo punteggio era comprensivo della valutazione del titolo culturale costituito dalla qualifica professionale di “operatore dell'infanzia”, nella misura di punti 1, ai sensi dell'allegato A/5, lett. A), n. 2), al D.M. n. 640/2017; che tale punteggio veniva successivamente convalidato con decreto prot. n. 2261 del
30.3.2021 a firma del dirigente scolastico dell'I.C. 2° Per_1 ; di avere ottenuto, in forza di tale collocazione in graduatoria, un incarico di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato dal 14.10.2020 al 8.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo I.C. 2° "Anagni”; che, a seguito della indizione con D.M.
n. 50/2021 della procedura di costituzione delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, presentava nuovamente domanda di conferma/aggiornamento, dichiarando quale titolo culturale la qualifica professionale di "operatore dell'infanzia”; di essere stata collocata in graduatoria, per il profilo di collaboratore scolastico, con punteggio 14,55, comprensivo della valutazione dell'anzidetto titolo culturale;
che, in forza della posizione in graduatoria, otteneva un incarico di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato dal 28.9.2021 al 30.12.2021 presso l'I.C. “Esperia”; che, in data 30.9.2021, il dirigente scolastico di tale istituto disponeva la rettifica in peius del punteggio, attribuendo alla ricorrente 13,55 punti anziché 14,55, ritenendo non valutabile la qualifica professionale di "operatore dell'infanzia"; che, in conseguenza della rideterminazione del punteggio, il medesimo dirigente scolastico risolveva il contratto di lavoro della ricorrente.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta. Evidenzia che il decreto del dirigente scolastico dell'I.C. “Esperia” ha decurtato il punteggio della ricorrente, ritenendo arbitrariamente non valutabile il titolo di operatore dell'infanzia, senza alcuna reale motivazione, ma adducendo un asserito errore materiale nel suo inserimento in domanda. Osserva che il titolo in questione era stato già positivamente valutato nel contesto delle previgenti graduatorie del triennio
2017/2020 e il punteggio comprensivo di tale valutazione era stato convalidato dal dirigente dell'I.C. 2° Per_1 , restando così precluso al dirigente dell' I.C. "Esperia" di rimettere in discussione tale valutazione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la spettanza del punteggio incrementale pari a punti 1 per il titolo culturale in discussione
è previsto dalla tabella A/5, lett. A), n. 2), allegata al D.M. n. 50/2021 e, precedentemente, al D.M. n. 640/2017.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
5. Il Controparte_1 e l' Controparte_2 ritualmente
,
intimati, sono rimasti contumaci.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della ricorrente al ripristino del punteggio illegittimamente decurtato dal dirigente dell'istituto scolastico convenuto nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA peril triennio scolastico
2021-2024, profilo di collaboratore scolastico, a seguito dell'omessa valutazione, quale titolo culturale correttamente dichiarato nella domanda, della qualifica professionale di “operatore dell'infanzia", con conseguente riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio che la ricorrente aveva il diritto di prestare presso l' Controparte_2
[...] dal 28 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 in forza del contratto di lavoro a tempo determinato illegittimamente risolto. L'attrice chiede inoltre la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9. Le graduatorie di istituto per il personale ATA sono disciplinate dai decreti ministeriali adottati periodicamente dal i quali stabiliscono i criteri per Controparte_1
l'accesso, l'aggiornamento e la valutazione dei titoli degli aspiranti. Tali graduatorie hanno natura triennale e rappresentano lo strumento attraverso cui gli istituti scolastici procedono al conferimento delle supplenze temporanee, sulla base del punteggio attribuito a ciascun candidato secondo le tabelle di valutazione allegate ai decreti. Il punteggio costituisce quindi elemento determinante per l'inserimento e la posizione in graduatoria, incidendo direttamente sulle possibilità di accesso alle supplenze e sulla progressione professionale. Ne consegue che ogni modifica del punteggio, in aumento o in diminuzione, deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela dell'affidamento, garantendo il pieno riconoscimento dei titoli e dei servizi effettivamente maturati dall'aspirante.
10. Il D.M. n. 50 del 3.3.2021 (doc. 8), che ha indetto la procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA con validità per il triennio scolastico 2021-2024, all'art. 6, commi 9-15, disciplina i controlli dell'amministrazione scolastica sulle dichiarazioni inserite dagli aspiranti nel modulo di domanda mediante le apposite procedure informatizzate e le conseguenze degli esiti negativi o positivi di tali controlli:
"9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.
10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.". 11. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la tabella di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico di cui all'allegato A/5 del citato decreto ministeriale prevede, tra i titoli di cultura di cui alla lettera A), al punto 2), le “qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni”, attribuendo a tale titolo un punteggio pari a 1.
12. Tanto premesso, risulta dai documenti prodotti che Parte_1 in data 17.4.2021, ha presentato domanda di conferma/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024 (cfr. domanda di conferma/aggiornamento sub doc. 9).
13. In tali graduatorie la medesima ricorrente risultava già inserita nel triennio scolastico
2017/2020, con punteggio pari a 8,8 per il profilo di assistente amministrativo e a 9,3 per quello di collaboratore scolastico (cfr. domanda di conferma/aggiornamento del
6.11.2017, sub doc. 2, e decreto di convalida del punteggio del dirigente scolastico dell'I.C. 2° Per 1 del 30.3.2021, sub doc. 6). Detto punteggio, in relazione al profilo di collaboratore scolastico, era comprensivo della valutazione del titolo culturale costituito dalla qualifica professionale di “operatore dell'infanzia", dichiarato dalla ricorrente nella domanda del 6.11.2017 e per il quale la tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 al D.M. n. 640 del 30.8.2017 decreto di indizione della
―
procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia peril personale ATA, triennio 2017/2020 – prevedeva, alla lettera A), punto 2), l'attribuzione di un punteggio pari a 1 (doc. 1). In forza di tale punteggio, successivamente convalidato con il sopra menzionato decreto del 30.3.2021, l'attrice aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico dal
14.10.2020 al 8.6.2021 per 36 ore settimanali di servizio presso l'I.C. 2° Per_1 (cfr. contratto prot. n. 4128 del 14.10.2020 sub doc. 7).
14. A seguito della presentazione della nuova domanda di conferma/aggiornamento del
17.4.2021 la ricorrente, in un primo momento, era stata collocata nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico con un punteggio pari a 14,55, incrementato rispetto a quello precedente per il periodo di servizio svolto dal 14.10.2020 al 8.6.2021
e, ancora una volta, comprensivo della valutazione - pari a punti 1 spettante per il
-
titolo di "operatore dell'infanzia" dichiarato in domanda, per il quale, come visto sopra, anche la tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 50 del 3.3.2021 prevedeva l'attribuzione di un punteggio pari a 1. In forza del predetto punteggio, la ricorrente aveva ottenuto un contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico dal 28.9.2021 al 30.12.2021 presso l'I.C. “Esperia”. Tuttavia, in data
30.9.2021, il dirigente scolastico di tale istituto, nel dichiarato esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione, ha rettificato in peius il punteggio della ricorrente, con la decurtazione di un punto, e dunque portandolo da 14,55 a 13,55 (“Profilo CS punti
13,55 anziché 14,55”), con la seguente motivazione: “per mero errore materiale La S.V. ha inserito come titolo aggiuntivo l'attestato di qualifica professionale operatore dell'infanzia (O.P.I.) in relazione alla qualifica di Collaboratore Scolastico” (doc. 11). In conseguenza di tale rettifica, il medesimo dirigente scolastico, in pari data, ha risolto ex nunc, a far data dal 1.10.2021, il contratto a tempo determinato della ricorrente dal 28.9.2021 al 30.12.2021, con conseguente rideterminazione del periodo di servizio dal 28.9.2021 al 30.9.2021 (doc.
12) e sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo determinato, in sostituzione di quello risolto, dal 28.9.2021 al 30.9.2021, sempre per 36 ore settimanali (cfr. contratto prot. n. 6358 del 30.9.2021 sub doc. 10).
15. Le doglienze della ricorrente in merito alla illegittimità della decurtazione del punteggio spettante per il titolo di "operatore dell'infanzia” e della conseguente risoluzione del contratto per la supplenza dal 28.9.2021 al 30.12.2021 sono fondate. 16. In primo luogo deve rilevarsi che il decreto di rettifica del punteggio adottato dal dirigente l'I.C. “Esperia” è privo di una reale motivazione, in quanto assume apoditticamente che il titolo culturale costituito dalla qualifica professionale "operatore dell'infanzia" è stato inserito nella domanda per mero errore materiale, senza però spiegare per quali ragioni esso non sia valutabile. La motivazione è meramente apparente.
17. In secondo luogo, e decisivamente, non può esservi alcun dubbio che il titolo dichiarato in domanda dalla ricorrente nella sezione "titoli culturali e certificazioni informatiche", alla voce "qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni” (doc. 9), sia valutabile con l'attribuzione di punti
1 ai sensi dell'allegato A/5, lett. A), punto 2), del D.M. n. 50 del 3.3.2021 che, per tale tipologia di titolo, prevede appunto il riconoscimento di un punteggio pari a 1, come già era previsto dal medesimo allegato al D.M. n. 640 del 30.8.2017.
18. La ricorrente ha infatti prodotto l'attestato di qualifica professionale di "operatore per l'infanzia", II livello di qualificazione, rilasciato dalla Regione Campania il 5.5.2016 al termine di un corso di formazione annuale della durata complessiva di 1.000 ore erogato dalla struttura formativa accreditata Associazione Archè Scuola di
Formazione Professionale, ai sensi della legge regionale n. 14 del 18.11.2009, della delibera di Giunta Regionale n. 2843 del 2003 e del decreto dirigenziale n. 237 del
20.10.2011. L'afferenza di tale qualifica professionale al settore socio-sanitario risulta dal repertorio dei titoli e delle qualificazioni professionali della Regione Campania (doc.
13, cfr. in corrispondenza della voce "settore economico-professionale").
19. La ricorrente aveva dunque diritto, in sede di partecipazione alla procedura per la costituzione delle graduatorie di istituto ATA di terza fascia per il triennio 2021/2024, profilo di collaboratore scolastico, all'attribuzione di un punteggio pari a 1 per la qualifica professionale acquisita in data 5.5.2016 di "operatore dell'infanzia", correttamente dichiarata in domanda, così come peraltro avvenuto in sede di partecipazione alla procedura per la costituzione delle medesime graduatorie per il triennio 2017/2020, nelle quali la ricorrente era stata collocata con punteggio comprensivo della valutazione di tale titolo, successivamente convalidato con decreto prot. n. 2261 del 30.3.2021 dirigente scolastico dell' CP_3 2° Per_1 . Ne discende la illegittimità dei decreti del 30.9.2021, a firma del dirigente scolastico dell' [...]
CP_4 , con cui è stato decurtato il punteggio della ricorrente di un punto e conseguentemente risolto il contratto a tempo determinato 28.9.2021 al 30.12.2021, per essere sostituito dalla sottoscrizione di un nuovo contratto dal 28.9.2021 al
30.9.2021. Va dunque accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio, pari a punti 1, per il titolo di “operatore dell'infanzia” e alla ricostituzione dell'originario punteggio complessivo pari a 14,55 per il profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024, con conseguente riconoscimento, ad ogni effetto giuridico, del periodo di servizio dal 28.9.2021 al 30.12.2021 presso l'I.C. "Esperia”, oggetto del contratto illegittimamente risolto in via anticipata, e condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio i ratei stipendiali non percepiti dal 1.10.2021 al 30.12.2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
20. Le spese processuali sono poste a carico del Controparte_1 secondo soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità degli impugnati decreti del 30.9.2021, a firma del dirigente scolastico dell' .C. "Esperia", che hanno rettificato in peius il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, profilo di collaboratore scolastico, e conseguentemente risolto anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato della stessa dal 28.9.2021 al
30.12.2021 presso l'I.C. “Esperia”;
- per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'attribuzione di punti 1 per il titolo di “operatore dell'infanzia", con conseguente ricostituzione dell'originario punteggio complessivo pari a 14,55, nelle graduatorie di cui al capo che precede per il profilo di collaboratore scolastico;
accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al riconoscimento ad ogni effetto giuridico del periodo di servizio nel profilo di collaboratore scolastico presso l'I.C.
"Esperia" dal 28.9.2021 al 30.12.2021; accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento della parte convenuta, nella misura dei ratei stipendiali non percepiti dal 1.10.2021 al 30.12.2021, parametrati al normale orario di servizio di
36 ore settimanali;
― per l'effetto, condanna il
,in persona del CP_2 Controparte_1
pro tempore, al risarcimento del danno in favore di nella misuraParte_1
dei ratei stipendiali non percepiti dal 1.10.2021 al 30.12.2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna il Controparte_1 a rifondere al difensore antistatario della ricorrente, Avv.to DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO, le spese processuali, che liquida in euro 7.377,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci