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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile - in persona del Giudice dr.ssa
AR NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2511 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 decisa all'odierna udienza vertente
TRA Parte 1 nata a [...] 1'11.6.1946, c.f. C.F. 1 ed ivi residente a[...], Controparte_1 nato a [...]
(SA) il 19.8.1973, c.f. C.F. 2 e residente in [...] alla via
Tuvolo n. 2, Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. C.F. 3 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]
C.F._4 rapp.ti e difesiPisciotta (SA) alla via Tuvolo n. 2, c.f.
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pietro D'Angiolillo cod. fisc.
e ND D'OS cod. fisc.C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Ascea (SA), alla c.da
Piana di Velia n. 19, come da procura alle liti dichiarata in atti;
parte attrice (convenuta in riconvenzionale);
E
CP_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]°
nato a [...] vicolo n° 10 cod. fisc. C.F. 7 Controparte_3
il 12.10.1962 ed ivi residente a[...] cod. fisc. C.F. 8 e nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_4 rapp.ti e difesi dall'avv. Amorelli via Giardini n° 32, cod. fisc. C.F. 9
ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Via Ospedale n. 32 S. Giuseppe-
NO di TO (SA) come da procura in atti - nonché disgiuntamente, solo per
Controparte_4 dall'avv. Domenico Parrella, elettivamente domiciliata presso il
, suo studio sito c/o Palazzo Marigliano, in Via San Biagio dei Librai n. 39, Napoli, come da procura dichiarata in atti;
parte convenuta (attrice in riconvenzionale);
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori i signori [...] convenivano in Controparte_1 Pt_1 Parte_2 e Parte_3
giudizio esponendo: di essere Controparte_3 e Controparte_4 CP_2
comproprietari di un terreno sito in via Giardini di Pisciotta (SA), distinto al Catasto
Terreni alla partita 6273, foglio 26, p.lla 8, in virtù di sentenza n. 22/1992 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, depositata il 16.1.1992, e in virtù di successione e padre di ereditaria del de cuius marito di Parte_1 Persona_1
apertasi in data 5.12.2003; che la CP_1 " Pt_2 e Parte_3
-
suddetta proprietà confina con il terreno distinto al Catasto al foglio 26 p.lla 811 di proprietà Controparte_3 acquistato con atto per Notar del Persona_2
29.5.1983, rep. n. 11982, racc. n. 7535, e con il terreno distinto al Catasto al foglio
26 p.lla 2, di proprietà degli eredi CP_4 (coniuge), CP_3 e CP_2
[...] (figli)
%; che in data 1.2.1982, Per_3
- del de cuius Persona_3
sulla predetta particella 2 aveva iniziato la costruzione di un locale
[...]
falegnameria, ultimata dopo circa un anno in difformità alla relativa concessione edilizia n. 965 rilasciata il 31.7.1981; che in data 12.9.1985, il comune di Pisciotta rilasciava a Controparte_4 concessione edilizia, reg. costr. 265 B.A., per la costruzione di una civile abitazione, in sopraelevazione al locale falegnameria, la quale veniva terminata dopo alcuni anni;
che il sig. in data Persona_3
,
29.3.1986, presentava richiesta di condono edilizio (prot. n. 1135) del locale falegnameria, il cui procedimento non veniva ultimato, e in data 7.4.1987 otteneva concessione edilizia n. 1950 per l'ampliamento del locale falegnameria;
che in pendenza del predetto procedimento di sanatoria edilizia, ottenevaControparte_3
,avvenuta in dataaltre concessioni edilizie;
che dopo la morte di Persona_3
2.8.1999, la proprietà del fabbricato oggetto di causa, identificato con le particelle
2 e 811 del foglio 26, risultava intestata in capo a CP_2 ed ai germani CP_3
; che in corrispondenza della scala che conduce al primo piano e Controparte_4
del fabbricato de quo (lato nord-ovest) vi era un piccolo corpo di fabbrica, non assentito, non riportato in catasto e né in alcun grafico progettuale;
che le opere, corpo scala e vedute esterne, venivano realizzate da Controparte_4 in difformità
della concessione edilizia del 12.9.1985; che il fabbricato veniva realizzato in violazione: delle norme edilizie e amministrative, delle norme sulle distanze legali per quanto riguarda l'apertura delle vedute e balconi, del diritto di proprietà degli attori;
che sotto il profilo pubblicistico, il fabbricato veniva realizzato in difformità degli atti concessori e in violazione delle norme urbanistiche per quanto riguarda la sua altezza, mentre alcune sue opere venivano realizzate senza alcuna autorizzazione;
che sotto il profilo privatistico: le balconate, lato mare, del piano terra e primo piano, nonché la terrazza sul lastrico di copertura con relative ringhiere e stenditoi, la scala e la balconata (sul lato nord-ovest) del fabbricato dei convenuti, "sporgono" sulla proprietà attorea;
tutte le vedute lato mare, le finestre ed il terrazzo con parapetto ricadenti nella p.lla 811, nonché, sul lato nord-ovest, le balconate, le finestre e le altre vedute, violano la distanza legale, ex art. 905 c.c., dal fondo attoreo;
che nonostante le racc. a/r nn. 7157-3, 8942-4, 8943-5 inviate il 7.3.2001 e ricevute il 23.2.2002 e l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 23.2.2002, i convenuti non avevano provveduto ad eliminare le suddette violazioni eseguendo le dovute demolizioni. Parte attrice, concludeva chiedendo: dichiarare illegittima ed abusiva la costruzione del fabbricato dei convenuti ordinandone la demolizione per quanto di ragione;
condannare i convenuti alla demolizione di tutte le parti, indicate in atti, ricadenti nella proprietà attorea;
condannare i convenuti a demolire le terrazze e le balconate nonché a chiudere le vedute, indicate in atti, realizzate in violazione delle distanze legali;
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in corso di causa, oltre spese e competenze legali con attribuzione. Parte attrice produceva la documentazione richiamata nell'atto introduttivo oltre alla CTP a firma del
Controparte_5 e chiedeva disporsi sia interrogatorio formale dei geometra convenuti su alcuni capitoli indicati in citazione e sia CTU per descrivere i luoghi di causa e verificare i fatti lamentati.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata il 16 febbraio 2006, si costituivano i signori CP_2
Controparte_4 i quali contestavano quanto indicato
[...] , Controparte_3 e
nell'atto introduttivo di lite perché ritenuto infondato in fatto ed in diritto oltreché improponibile ed inammissibile, esponendo che: Persona_3 dante causa dei
, convenuti, otteneva dal comune di Pisciotta, concessione edilizia n° 1303/81 per la realizzazione, in Pisciotta alla via Giardini foglio 26, part. 2, di un edificio su due livelli con copertura a falde inclinate;
nel corso dei lavori venivano realizzati degli ampliamenti per i quali veniva presentata domanda di condono edilizio iscritta la protocollo del comune di Pisciotta al n° 1135 del 29/03/86 p.c. n° 76, non ultimata per mancanza dei relativi pareri di legge;
con licenza edilizia n° 1764 reg. costr. 265 dell'anno 1985, rilasciata dal comune di Pisciotta il 02/09/85, Controparte_4
,
realizzava una abitazione al terzo livello dello stabile realizzata dal padre Per_3
[...] insistente sul foglio 26, particelle 2 e 811; con concessione edilizia n°
1950 dell'anno 1987, rilasciata dal comune di Pisciotta, Persona_3 eseguiva l'ampliamento della falegnameria (realizzata nel 1985), i cui lavori venivano ultimati
Persona_3 nel periodo nel 1987; che le costruzioni venivano realizzate da compreso tra il 1981 e il 1987, e da Controparte_4 nel 1987. Contestavano,
inoltre, qualsiasi violazione dedotta dalla controparte sia in ordine alla asserita occupazione, deducendo che se “invasione” vi era stata era avvenuta in buona fede, nonché in ordine alla asserita violazione delle distanze nelle vedute deducendo la non violazione dell'art. 905 c.C. stante la conformazione dei luoghi non fronteggiandosi i fondi di cui è causa.
Parte convenuta concludeva, quindi, chiedendo di: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto, attribuire ai convenuti, ai sensi dell'art. 938 c.c., la proprietà della porzione di suolo e di edificio accertata tramite CTU;
accogliere la domanda riconvenzionale di demolizione dei due corpi di fabbrica, individuati dal CTU, realizzati a distanza non legale dal confine di proprietà convenuta e per l'effetto condannare gli attori al risarcimento dei danni subiti, quantificati mediante CTU, oltre la condanna al pagamento di spese e competenze legali. Parte convenuta produceva i documenti richiamati in comparsa oltre una relazione tecnica a firma dell'ing. Tes_1 Per_4 descrittiva degli atti amministrativi concessori e delle epoche di realizzazione degli immobili di proprietà convenuta.
All'udienza del 13.12.2006, il G.I. concedeva i termini 183 co. 5 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 16.5.2007; parte attrice, in data 16 gennaio 2008, depositava memorie ex art. 183 c.p.c., con la quale produceva una serie di fotografie, atti e documenti urbanistico-edilizi relativi al fabbricato dei convenuti, e chiedeva: ammettersi sia interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli già indicati citazione, sia prova testimoniale sui capitoli e con i testimoni indicati in memoria, oltreché CTU per descrivere i luoghi e i fatti lamentati, previa visione ed estrazione di copia degli atti esistenti presso il Comune di Pisciotta ai fini della decisione;
ordinarsi al comune di Pisciotta, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e il deposito di tutti gli atti urbanistico-edilizi relativi al fabbricato dei convenuti. All'udienza del
16.5.2007 il G.I. concedeva i doppi termini 184 c.p.c., e successivamente, in data
17.03.2008, parte convenuta depositava memoria con la quale chiedeva sia l'ammissione alla prova contraria con i propri testimoni e sui capitoli di prova articolati dall'attrice nella memoria 183 c.p.c., e sia CTU per le finalità già indicate in comparsa.
La causa veniva, quindi, istruita tramite espletamento di una prima CTU depositata
10.4.2013 e stante l'omesso deposito dei chiarimenti sollecitati in più occasioni e previa trasmissione degli atti in Procura, veniva nominato un diverso il quale depositava il proprio elaborato peritale in data 23.09.2016.
Nelle more, in data 29.9.2016, Controparte_4 si costituiva con nuovo
procuratore in aggiunta al precedente, e veniva eccepita la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 co. 4 c.p.c., sostenendo la sussistenza dei vizi della editio actionis per l'incertezza assoluta sia del petitum che della causa petendi, nonché
l'omessa ed incerta qualificazione della domanda attorea in violazione dell'art. 112
c.p.c.
All'udienza del 26.01.2017, parte attrice rinunciava alla prova testimoniale articolata nelle memorie 183 c.p.c., e il giudice su richiesta concorde delle parti rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, cui seguiva una serie di rinvii dettati prevalentemente dal carico di ruolo.
Nelle more, la causa veniva rimessa in decisione da questo Giudicante, medio tempore divenuto assegnatario della vertenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., entro i quali le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul thema decidendum
Le domande proposte da parte attrice sono da ritenersi infondate per non avere questa assolto all'onere sulla stessa gravante.
Ai fini di una compiuta identificazione del thema decidendum come cristallizzato negli atti introduttivi, giova procedere ad un inquadramento generale delle fattispecie giuridiche dedotte in giudizio in materia di distanze, ritenendo questo
Tribunale di disattendere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
Come noto, mentre la disposizione di cui all'articolo 873 c.c. disciplina le distanze tra le costruzioni su fondi finitimi, l'articolo 905 e 907 c.c. concerne invece la diversa ipotesi delle distanze (orizzontali e verticali) delle costruzioni dalle vedute.
Dall'esame degli atti introduttivi e dalle difese svolte da parte attrice si evince che la domanda è stata posta con specifico riferimento alle distanze prescritte in relazione alle vedute, concretamente lamentandosi infatti quest'ultima della lesione del diritto di veduta iure proprietatis, domanda in funzione della quale ha poi richiamato anche le disposizioni codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e l'assenza di titoli edilizi legittimanti sotto il profilo urbanistico.
Nonostante ciò, l'indagine peritale svolta nel corso del giudizio (che ha visto l'espletamento di ben due consulenze tecniche di ufficio) si è concentrata su plurimi profili attinenti aspetti non solo pubblicistici ma anche privatistici che non trovano fondamento nella domanda come proposta da parte attrice.
Difatti, a ben vedere, gli odierni attori nel proprio atto introduttivo, dopo aver esposto sul piano cronologico le opere che avevano interessato la proprietà convenuta (cfr. pagg.
1-3 dell'atto citazione) lamentavano che il predetto fabbricato presentasse le seguenti illegittimità “sotto il profilo pubblicistico" in quanto difforme rispetto agli atti concessori e non risultano rilasciate le concessioni in sanataria richieste (...) non rispetta le altezze previste dal P.R.G. ed alcune opere sono state realizzate senza la relativa autorizzazione edilizia” (cfr. pag. 3) nonché sotto il "profilo privatistico" in quanto le predette opere “sporgono” nella proprietà degli attori con la precisazione che tutte “le vedute del fabbricato dei convenuti poste al lato mare (...) sono a distanza illegale dal fondo di proprietà degli attori.
Sul lato nord-ovest, poi, il fabbricato di convenuti presenta balconate, finestre ed altre vedute a distanza illegale dal fondo degli attori, in violazione dell'art. 905 c.c."
(cfr. pag. 4). Nelle conclusioni, poi, gli attori chiedevano dichiararsi la natura illegittima e abusiva della costruzione del fabbricato dei convenuti e di conseguenza ordinarne la demolizione" a fronte della dedotta inosservanza dei titoli abilitativi,
nonché la demolizione di tutte le parti del loro fabbricato “ricadenti” nella proprietà degli attori con demolizione di tutte le terrazze e balconate (fino al ripristino delle distanze legali) nonché alla chiusura di tutte le vedute realizzate in violazione delle distanze legali e condanna al risarcimento del fanno da quantificarsi in corso di causa.
A parere del Tribunale, stante il potere di qualificazione della domanda non appare proposta nessuna domanda attinente un dedotto e asserito sconfinamento
(eventualmente riconducibile in una intrapresa azione di rivendicazione), tanto più che nel complesso del proprio atto introduttivo parte attrice, quale unica posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa, lamenta la violazione dell'art. 905 c.c. con riguardo ad opere sopraelevate e non sconfinanti la proprietà attorea. Come opportunamente sottolineato dalla difesa di parte convenuta in nessun punto dell'atto introduttivo è stata anche solo allegata una asserita occupazione del proprio fondo.
2. In ordine alla lesione del profilo pubblicistico
Ciò posto, va evidenziata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privatistici, delle determinazioni rese dalla Pubblica amministrazione.
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. II, 14 ottobre 1998, n. 10173).
La presente controversia deve, pertanto, essere indagata solo in ordine all'esistenza o meno della lamentata lesione sotto il profilo privatistico e lesione delle prescrizioni del c.c. come opportunamente sottolineato dal precedente GI nell'ordinanza del
29.11.2013 con cui disponeva la convocazione del CTU a chiarimenti.
3. Sui profili privatistici Indagando quindi i profili privatistici della presente controversia l'assoluta genericità delle domande come proposte anche in ordine ai fatti costitutivi del vantato diritto osta all'accoglimento delle stesse, come reso manifesto che dalla lettura dell'atto introduttivo, appare limitarsi alla lesione delle distanze legali prescritte in materia di vedute.
Né la domanda, invero, assai generica è stata oggetto di precisazione nei termini consentiti dal codice di rito (cfr. memoria depositata in data 16.1.2008).
Orbene, preme in primo luogo osservare che la disciplina dell'articolo 905 e 907 relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute ha natura giuridica, presupposti e contenuto precettivo diversi da quelli relativi alla disciplina di cui all'art 873 c.c. che regolamenta la distanza tra costruzioni al diverso fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, con la conseguenza che al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino consistenti nella violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, la tutela dei diritti di veduta e ciò vale evidentemente anche nell'ipotesi inversa è riconducibile la fattispecie in esame.
Ebbene, nulla di tutto ciò viene anche solo dedotto da parte attrice nel proprio atto introduttivo non avendo chiarito neanche in che termini le opere realizzate dalla controparte abbiano leso il proprio diritto di proprietà, circostanza che ne osta con tutta evidenza all'accoglimento.
La fumosità della intrapresa azione è resa ancora più manifesta dalla circostanza che il primo perito nominato, l'ing. Per_5 ha inteso, soverchiando il tema di
,
indagine consegnatogli, indagare l'esatto confine fra le due proprietà, definito incerto e di difficile delineazione (cfr. ctu depositata in data 10.4.2013).
Se così è, non può neanche ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa ricadente, in tema di violazione delle distanze legali in materia di vedute.
L'art. 905 c.c., come è noto, stabilisce che “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti munti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino se non vi è la distanza di un metro e mezzo". Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta.
(Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20871 del 29/09/2009, sentenza del 1999, n. 2838, Sez.
2 , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 01)
Dunque, seppur vero che l'attore in negatoria può fornire con ogni mezzo e, quindi, anche in via presuntiva, la prova del proprio diritto in virtù di un valido titolo di acquisto, grava in ogni caso sul medesimo anche l'onere di dimostrare la circostanza dell'affermazione del diritto da parte del terzo, nonché l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale. Nulla di tutto ciò viene anche solo allegato da parte attrice che non specifica nei propri scritti né le opere ritenute lesive del proprio diritto né la distanza sussistente e asseritamente lesa se diretta e/o obliqua, circostanza neanche evincibile dalla ctp allegata al proprio atto introduttivo e che avrebbe necessitato un maggiore sforzo allegatorio di fronte alla specifica contestazione dei convenuti coltivata sin dagli atti introduttivi.
All'assenza di qualsivoglia allegazione in merito ai fatti costitutivi del preteso diritto consegue l'irrilevanza dell'istruttoria compiuta sul punto, nonché della stessa ctu, in quanto essenzialmente volta a sanare le suindicate carenze assertive. Né può ritenersi che assuma rilievo la nota distinzione fra C.T.U. "deducente" e C.T.U.
"percipiente” sul presupposto della natura tecnica, atteso il contenuto evidentemente esplorativo degli accertamenti svolti da entrambi i periti che hanno inteso estendere il tema di indagine ben oltre quello cristallizzato nel thema decidendum.
La infondatezza delle suindicate domande riverbera inevitabilmente i propri effetti sulle richieste risarcitorie connesse all'asserita lesione del diritto di veduta e diritto di proprietà.
Quanto agli ulteriori profili di danno giova evidenziare che alcuna allegazione specifica è stata fatta da parte attrice con riferimento ad un'asserita lesione non avendo allegato alcunchè a sostegno.
4. Sulle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti Medesima sorte hanno, a parere di questo Giudice, le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta e mai espressamente rinunciate dalla stessa (se non nei limiti di accoglimento delle eccezioni preliminari in rito in ordine alla nullità dell'atto di citazione).
La fumosità in ordine ai reciproci confini tra le proprietà, oggetto di contestazione fra le stesse, rende chiaramente infondata la domanda volta ad accertare la violazione della distanza dal confine delle opere realizzate nel 2002-2003 dagli odierni attori.
5. Sulle spese di lite
Il rigetto di opposte pretese e dunque la soccombenza reciproca, oltre che la grave complessità della questioni prospettate, inducono il Tribunale a dichiarare integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio.
E' appena il caso di precisare che risulta in atti solo la liquidazione della seconda
Consulenza tecnica di ufficio mentre, con riguardo alla prima, non si rinviene, nonostante la annotazione, istanza avanzata nei termini di legge. Ad ogni buon conto, non può omettersi di sottolinearsi che con riguardo al primo elaborato peritale è stata apprezzata dal precedente GI la grave inadempienza del CTU avendo questi omesso di comparire nonostante i plurimi solleciti al fine di rendere i chiarimenti demandati, circostanze tutte che ostano alla liquidazione in questa sede del compenso maturato e che inducono a limitarsi il dovuto all'acconto già
versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulle domande proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta le domande principali;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate nell'interesse dei convenuti;
•
dichiara integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle occorse
•
per la stesura delle relazioni di Consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 28.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa AR NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile - in persona del Giudice dr.ssa
AR NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2511 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 decisa all'odierna udienza vertente
TRA Parte 1 nata a [...] 1'11.6.1946, c.f. C.F. 1 ed ivi residente a[...], Controparte_1 nato a [...]
(SA) il 19.8.1973, c.f. C.F. 2 e residente in [...] alla via
Tuvolo n. 2, Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. C.F. 3 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]
C.F._4 rapp.ti e difesiPisciotta (SA) alla via Tuvolo n. 2, c.f.
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pietro D'Angiolillo cod. fisc.
e ND D'OS cod. fisc.C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Ascea (SA), alla c.da
Piana di Velia n. 19, come da procura alle liti dichiarata in atti;
parte attrice (convenuta in riconvenzionale);
E
CP_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]°
nato a [...] vicolo n° 10 cod. fisc. C.F. 7 Controparte_3
il 12.10.1962 ed ivi residente a[...] cod. fisc. C.F. 8 e nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_4 rapp.ti e difesi dall'avv. Amorelli via Giardini n° 32, cod. fisc. C.F. 9
ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Via Ospedale n. 32 S. Giuseppe-
NO di TO (SA) come da procura in atti - nonché disgiuntamente, solo per
Controparte_4 dall'avv. Domenico Parrella, elettivamente domiciliata presso il
, suo studio sito c/o Palazzo Marigliano, in Via San Biagio dei Librai n. 39, Napoli, come da procura dichiarata in atti;
parte convenuta (attrice in riconvenzionale);
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori i signori [...] convenivano in Controparte_1 Pt_1 Parte_2 e Parte_3
giudizio esponendo: di essere Controparte_3 e Controparte_4 CP_2
comproprietari di un terreno sito in via Giardini di Pisciotta (SA), distinto al Catasto
Terreni alla partita 6273, foglio 26, p.lla 8, in virtù di sentenza n. 22/1992 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, depositata il 16.1.1992, e in virtù di successione e padre di ereditaria del de cuius marito di Parte_1 Persona_1
apertasi in data 5.12.2003; che la CP_1 " Pt_2 e Parte_3
-
suddetta proprietà confina con il terreno distinto al Catasto al foglio 26 p.lla 811 di proprietà Controparte_3 acquistato con atto per Notar del Persona_2
29.5.1983, rep. n. 11982, racc. n. 7535, e con il terreno distinto al Catasto al foglio
26 p.lla 2, di proprietà degli eredi CP_4 (coniuge), CP_3 e CP_2
[...] (figli)
%; che in data 1.2.1982, Per_3
- del de cuius Persona_3
sulla predetta particella 2 aveva iniziato la costruzione di un locale
[...]
falegnameria, ultimata dopo circa un anno in difformità alla relativa concessione edilizia n. 965 rilasciata il 31.7.1981; che in data 12.9.1985, il comune di Pisciotta rilasciava a Controparte_4 concessione edilizia, reg. costr. 265 B.A., per la costruzione di una civile abitazione, in sopraelevazione al locale falegnameria, la quale veniva terminata dopo alcuni anni;
che il sig. in data Persona_3
,
29.3.1986, presentava richiesta di condono edilizio (prot. n. 1135) del locale falegnameria, il cui procedimento non veniva ultimato, e in data 7.4.1987 otteneva concessione edilizia n. 1950 per l'ampliamento del locale falegnameria;
che in pendenza del predetto procedimento di sanatoria edilizia, ottenevaControparte_3
,avvenuta in dataaltre concessioni edilizie;
che dopo la morte di Persona_3
2.8.1999, la proprietà del fabbricato oggetto di causa, identificato con le particelle
2 e 811 del foglio 26, risultava intestata in capo a CP_2 ed ai germani CP_3
; che in corrispondenza della scala che conduce al primo piano e Controparte_4
del fabbricato de quo (lato nord-ovest) vi era un piccolo corpo di fabbrica, non assentito, non riportato in catasto e né in alcun grafico progettuale;
che le opere, corpo scala e vedute esterne, venivano realizzate da Controparte_4 in difformità
della concessione edilizia del 12.9.1985; che il fabbricato veniva realizzato in violazione: delle norme edilizie e amministrative, delle norme sulle distanze legali per quanto riguarda l'apertura delle vedute e balconi, del diritto di proprietà degli attori;
che sotto il profilo pubblicistico, il fabbricato veniva realizzato in difformità degli atti concessori e in violazione delle norme urbanistiche per quanto riguarda la sua altezza, mentre alcune sue opere venivano realizzate senza alcuna autorizzazione;
che sotto il profilo privatistico: le balconate, lato mare, del piano terra e primo piano, nonché la terrazza sul lastrico di copertura con relative ringhiere e stenditoi, la scala e la balconata (sul lato nord-ovest) del fabbricato dei convenuti, "sporgono" sulla proprietà attorea;
tutte le vedute lato mare, le finestre ed il terrazzo con parapetto ricadenti nella p.lla 811, nonché, sul lato nord-ovest, le balconate, le finestre e le altre vedute, violano la distanza legale, ex art. 905 c.c., dal fondo attoreo;
che nonostante le racc. a/r nn. 7157-3, 8942-4, 8943-5 inviate il 7.3.2001 e ricevute il 23.2.2002 e l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 23.2.2002, i convenuti non avevano provveduto ad eliminare le suddette violazioni eseguendo le dovute demolizioni. Parte attrice, concludeva chiedendo: dichiarare illegittima ed abusiva la costruzione del fabbricato dei convenuti ordinandone la demolizione per quanto di ragione;
condannare i convenuti alla demolizione di tutte le parti, indicate in atti, ricadenti nella proprietà attorea;
condannare i convenuti a demolire le terrazze e le balconate nonché a chiudere le vedute, indicate in atti, realizzate in violazione delle distanze legali;
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in corso di causa, oltre spese e competenze legali con attribuzione. Parte attrice produceva la documentazione richiamata nell'atto introduttivo oltre alla CTP a firma del
Controparte_5 e chiedeva disporsi sia interrogatorio formale dei geometra convenuti su alcuni capitoli indicati in citazione e sia CTU per descrivere i luoghi di causa e verificare i fatti lamentati.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata il 16 febbraio 2006, si costituivano i signori CP_2
Controparte_4 i quali contestavano quanto indicato
[...] , Controparte_3 e
nell'atto introduttivo di lite perché ritenuto infondato in fatto ed in diritto oltreché improponibile ed inammissibile, esponendo che: Persona_3 dante causa dei
, convenuti, otteneva dal comune di Pisciotta, concessione edilizia n° 1303/81 per la realizzazione, in Pisciotta alla via Giardini foglio 26, part. 2, di un edificio su due livelli con copertura a falde inclinate;
nel corso dei lavori venivano realizzati degli ampliamenti per i quali veniva presentata domanda di condono edilizio iscritta la protocollo del comune di Pisciotta al n° 1135 del 29/03/86 p.c. n° 76, non ultimata per mancanza dei relativi pareri di legge;
con licenza edilizia n° 1764 reg. costr. 265 dell'anno 1985, rilasciata dal comune di Pisciotta il 02/09/85, Controparte_4
,
realizzava una abitazione al terzo livello dello stabile realizzata dal padre Per_3
[...] insistente sul foglio 26, particelle 2 e 811; con concessione edilizia n°
1950 dell'anno 1987, rilasciata dal comune di Pisciotta, Persona_3 eseguiva l'ampliamento della falegnameria (realizzata nel 1985), i cui lavori venivano ultimati
Persona_3 nel periodo nel 1987; che le costruzioni venivano realizzate da compreso tra il 1981 e il 1987, e da Controparte_4 nel 1987. Contestavano,
inoltre, qualsiasi violazione dedotta dalla controparte sia in ordine alla asserita occupazione, deducendo che se “invasione” vi era stata era avvenuta in buona fede, nonché in ordine alla asserita violazione delle distanze nelle vedute deducendo la non violazione dell'art. 905 c.C. stante la conformazione dei luoghi non fronteggiandosi i fondi di cui è causa.
Parte convenuta concludeva, quindi, chiedendo di: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto, attribuire ai convenuti, ai sensi dell'art. 938 c.c., la proprietà della porzione di suolo e di edificio accertata tramite CTU;
accogliere la domanda riconvenzionale di demolizione dei due corpi di fabbrica, individuati dal CTU, realizzati a distanza non legale dal confine di proprietà convenuta e per l'effetto condannare gli attori al risarcimento dei danni subiti, quantificati mediante CTU, oltre la condanna al pagamento di spese e competenze legali. Parte convenuta produceva i documenti richiamati in comparsa oltre una relazione tecnica a firma dell'ing. Tes_1 Per_4 descrittiva degli atti amministrativi concessori e delle epoche di realizzazione degli immobili di proprietà convenuta.
All'udienza del 13.12.2006, il G.I. concedeva i termini 183 co. 5 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 16.5.2007; parte attrice, in data 16 gennaio 2008, depositava memorie ex art. 183 c.p.c., con la quale produceva una serie di fotografie, atti e documenti urbanistico-edilizi relativi al fabbricato dei convenuti, e chiedeva: ammettersi sia interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli già indicati citazione, sia prova testimoniale sui capitoli e con i testimoni indicati in memoria, oltreché CTU per descrivere i luoghi e i fatti lamentati, previa visione ed estrazione di copia degli atti esistenti presso il Comune di Pisciotta ai fini della decisione;
ordinarsi al comune di Pisciotta, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e il deposito di tutti gli atti urbanistico-edilizi relativi al fabbricato dei convenuti. All'udienza del
16.5.2007 il G.I. concedeva i doppi termini 184 c.p.c., e successivamente, in data
17.03.2008, parte convenuta depositava memoria con la quale chiedeva sia l'ammissione alla prova contraria con i propri testimoni e sui capitoli di prova articolati dall'attrice nella memoria 183 c.p.c., e sia CTU per le finalità già indicate in comparsa.
La causa veniva, quindi, istruita tramite espletamento di una prima CTU depositata
10.4.2013 e stante l'omesso deposito dei chiarimenti sollecitati in più occasioni e previa trasmissione degli atti in Procura, veniva nominato un diverso il quale depositava il proprio elaborato peritale in data 23.09.2016.
Nelle more, in data 29.9.2016, Controparte_4 si costituiva con nuovo
procuratore in aggiunta al precedente, e veniva eccepita la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 co. 4 c.p.c., sostenendo la sussistenza dei vizi della editio actionis per l'incertezza assoluta sia del petitum che della causa petendi, nonché
l'omessa ed incerta qualificazione della domanda attorea in violazione dell'art. 112
c.p.c.
All'udienza del 26.01.2017, parte attrice rinunciava alla prova testimoniale articolata nelle memorie 183 c.p.c., e il giudice su richiesta concorde delle parti rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, cui seguiva una serie di rinvii dettati prevalentemente dal carico di ruolo.
Nelle more, la causa veniva rimessa in decisione da questo Giudicante, medio tempore divenuto assegnatario della vertenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., entro i quali le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul thema decidendum
Le domande proposte da parte attrice sono da ritenersi infondate per non avere questa assolto all'onere sulla stessa gravante.
Ai fini di una compiuta identificazione del thema decidendum come cristallizzato negli atti introduttivi, giova procedere ad un inquadramento generale delle fattispecie giuridiche dedotte in giudizio in materia di distanze, ritenendo questo
Tribunale di disattendere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
Come noto, mentre la disposizione di cui all'articolo 873 c.c. disciplina le distanze tra le costruzioni su fondi finitimi, l'articolo 905 e 907 c.c. concerne invece la diversa ipotesi delle distanze (orizzontali e verticali) delle costruzioni dalle vedute.
Dall'esame degli atti introduttivi e dalle difese svolte da parte attrice si evince che la domanda è stata posta con specifico riferimento alle distanze prescritte in relazione alle vedute, concretamente lamentandosi infatti quest'ultima della lesione del diritto di veduta iure proprietatis, domanda in funzione della quale ha poi richiamato anche le disposizioni codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e l'assenza di titoli edilizi legittimanti sotto il profilo urbanistico.
Nonostante ciò, l'indagine peritale svolta nel corso del giudizio (che ha visto l'espletamento di ben due consulenze tecniche di ufficio) si è concentrata su plurimi profili attinenti aspetti non solo pubblicistici ma anche privatistici che non trovano fondamento nella domanda come proposta da parte attrice.
Difatti, a ben vedere, gli odierni attori nel proprio atto introduttivo, dopo aver esposto sul piano cronologico le opere che avevano interessato la proprietà convenuta (cfr. pagg.
1-3 dell'atto citazione) lamentavano che il predetto fabbricato presentasse le seguenti illegittimità “sotto il profilo pubblicistico" in quanto difforme rispetto agli atti concessori e non risultano rilasciate le concessioni in sanataria richieste (...) non rispetta le altezze previste dal P.R.G. ed alcune opere sono state realizzate senza la relativa autorizzazione edilizia” (cfr. pag. 3) nonché sotto il "profilo privatistico" in quanto le predette opere “sporgono” nella proprietà degli attori con la precisazione che tutte “le vedute del fabbricato dei convenuti poste al lato mare (...) sono a distanza illegale dal fondo di proprietà degli attori.
Sul lato nord-ovest, poi, il fabbricato di convenuti presenta balconate, finestre ed altre vedute a distanza illegale dal fondo degli attori, in violazione dell'art. 905 c.c."
(cfr. pag. 4). Nelle conclusioni, poi, gli attori chiedevano dichiararsi la natura illegittima e abusiva della costruzione del fabbricato dei convenuti e di conseguenza ordinarne la demolizione" a fronte della dedotta inosservanza dei titoli abilitativi,
nonché la demolizione di tutte le parti del loro fabbricato “ricadenti” nella proprietà degli attori con demolizione di tutte le terrazze e balconate (fino al ripristino delle distanze legali) nonché alla chiusura di tutte le vedute realizzate in violazione delle distanze legali e condanna al risarcimento del fanno da quantificarsi in corso di causa.
A parere del Tribunale, stante il potere di qualificazione della domanda non appare proposta nessuna domanda attinente un dedotto e asserito sconfinamento
(eventualmente riconducibile in una intrapresa azione di rivendicazione), tanto più che nel complesso del proprio atto introduttivo parte attrice, quale unica posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa, lamenta la violazione dell'art. 905 c.c. con riguardo ad opere sopraelevate e non sconfinanti la proprietà attorea. Come opportunamente sottolineato dalla difesa di parte convenuta in nessun punto dell'atto introduttivo è stata anche solo allegata una asserita occupazione del proprio fondo.
2. In ordine alla lesione del profilo pubblicistico
Ciò posto, va evidenziata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privatistici, delle determinazioni rese dalla Pubblica amministrazione.
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. II, 14 ottobre 1998, n. 10173).
La presente controversia deve, pertanto, essere indagata solo in ordine all'esistenza o meno della lamentata lesione sotto il profilo privatistico e lesione delle prescrizioni del c.c. come opportunamente sottolineato dal precedente GI nell'ordinanza del
29.11.2013 con cui disponeva la convocazione del CTU a chiarimenti.
3. Sui profili privatistici Indagando quindi i profili privatistici della presente controversia l'assoluta genericità delle domande come proposte anche in ordine ai fatti costitutivi del vantato diritto osta all'accoglimento delle stesse, come reso manifesto che dalla lettura dell'atto introduttivo, appare limitarsi alla lesione delle distanze legali prescritte in materia di vedute.
Né la domanda, invero, assai generica è stata oggetto di precisazione nei termini consentiti dal codice di rito (cfr. memoria depositata in data 16.1.2008).
Orbene, preme in primo luogo osservare che la disciplina dell'articolo 905 e 907 relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute ha natura giuridica, presupposti e contenuto precettivo diversi da quelli relativi alla disciplina di cui all'art 873 c.c. che regolamenta la distanza tra costruzioni al diverso fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, con la conseguenza che al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino consistenti nella violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, la tutela dei diritti di veduta e ciò vale evidentemente anche nell'ipotesi inversa è riconducibile la fattispecie in esame.
Ebbene, nulla di tutto ciò viene anche solo dedotto da parte attrice nel proprio atto introduttivo non avendo chiarito neanche in che termini le opere realizzate dalla controparte abbiano leso il proprio diritto di proprietà, circostanza che ne osta con tutta evidenza all'accoglimento.
La fumosità della intrapresa azione è resa ancora più manifesta dalla circostanza che il primo perito nominato, l'ing. Per_5 ha inteso, soverchiando il tema di
,
indagine consegnatogli, indagare l'esatto confine fra le due proprietà, definito incerto e di difficile delineazione (cfr. ctu depositata in data 10.4.2013).
Se così è, non può neanche ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa ricadente, in tema di violazione delle distanze legali in materia di vedute.
L'art. 905 c.c., come è noto, stabilisce che “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti munti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino se non vi è la distanza di un metro e mezzo". Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta.
(Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20871 del 29/09/2009, sentenza del 1999, n. 2838, Sez.
2 , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 01)
Dunque, seppur vero che l'attore in negatoria può fornire con ogni mezzo e, quindi, anche in via presuntiva, la prova del proprio diritto in virtù di un valido titolo di acquisto, grava in ogni caso sul medesimo anche l'onere di dimostrare la circostanza dell'affermazione del diritto da parte del terzo, nonché l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale. Nulla di tutto ciò viene anche solo allegato da parte attrice che non specifica nei propri scritti né le opere ritenute lesive del proprio diritto né la distanza sussistente e asseritamente lesa se diretta e/o obliqua, circostanza neanche evincibile dalla ctp allegata al proprio atto introduttivo e che avrebbe necessitato un maggiore sforzo allegatorio di fronte alla specifica contestazione dei convenuti coltivata sin dagli atti introduttivi.
All'assenza di qualsivoglia allegazione in merito ai fatti costitutivi del preteso diritto consegue l'irrilevanza dell'istruttoria compiuta sul punto, nonché della stessa ctu, in quanto essenzialmente volta a sanare le suindicate carenze assertive. Né può ritenersi che assuma rilievo la nota distinzione fra C.T.U. "deducente" e C.T.U.
"percipiente” sul presupposto della natura tecnica, atteso il contenuto evidentemente esplorativo degli accertamenti svolti da entrambi i periti che hanno inteso estendere il tema di indagine ben oltre quello cristallizzato nel thema decidendum.
La infondatezza delle suindicate domande riverbera inevitabilmente i propri effetti sulle richieste risarcitorie connesse all'asserita lesione del diritto di veduta e diritto di proprietà.
Quanto agli ulteriori profili di danno giova evidenziare che alcuna allegazione specifica è stata fatta da parte attrice con riferimento ad un'asserita lesione non avendo allegato alcunchè a sostegno.
4. Sulle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti Medesima sorte hanno, a parere di questo Giudice, le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta e mai espressamente rinunciate dalla stessa (se non nei limiti di accoglimento delle eccezioni preliminari in rito in ordine alla nullità dell'atto di citazione).
La fumosità in ordine ai reciproci confini tra le proprietà, oggetto di contestazione fra le stesse, rende chiaramente infondata la domanda volta ad accertare la violazione della distanza dal confine delle opere realizzate nel 2002-2003 dagli odierni attori.
5. Sulle spese di lite
Il rigetto di opposte pretese e dunque la soccombenza reciproca, oltre che la grave complessità della questioni prospettate, inducono il Tribunale a dichiarare integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio.
E' appena il caso di precisare che risulta in atti solo la liquidazione della seconda
Consulenza tecnica di ufficio mentre, con riguardo alla prima, non si rinviene, nonostante la annotazione, istanza avanzata nei termini di legge. Ad ogni buon conto, non può omettersi di sottolinearsi che con riguardo al primo elaborato peritale è stata apprezzata dal precedente GI la grave inadempienza del CTU avendo questi omesso di comparire nonostante i plurimi solleciti al fine di rendere i chiarimenti demandati, circostanze tutte che ostano alla liquidazione in questa sede del compenso maturato e che inducono a limitarsi il dovuto all'acconto già
versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulle domande proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta le domande principali;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate nell'interesse dei convenuti;
•
dichiara integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle occorse
•
per la stesura delle relazioni di Consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 28.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa AR NG