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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1424 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza del
6.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ), quale procuratore Parte_1 C.F._1 generale di (C.F. ), in Parte_2 C.F._2 virtù di atto per notar di Benevento del 19.5.2000, Rep. n. Per_1
63486, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
ST Ietti, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo n. 389, presso lo studio dell'avv. Roberto Marsili;
Appellante
CONTRO Co e (già nn. 43 e Controparte_1
45) in Avellino (C.F. ), in persona dell'amministratore P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Ugo Torsi, presso il cui studio in Avellino, via Ferdinando
Iannaccone n. 4, è elettivamente domiciliato;
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza cartolare del 30.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte nel termine perentorio assegnato alle parti, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 6.11.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
1 Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del
6.11.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su richiamata disposizione normativa per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1424 R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1673/2022, pubblicata in data
7.11.2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli il 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada METERANGELIS dr.ssa Assunta D'AMORE
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