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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2644 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
AP (VI) il 04/08/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato TURRISI
RA
e
AN IS, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIS PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi TE SA e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere
1 all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni altro incombente.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'interesse della figlia minore e degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e nei pomeriggi in cui la Per_1 minore avrà impegni o eventi sportivi (attualmente il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00), il padre potrà accompagnarla a suddetti impegni. A settimane alterne il padre potrà, qualora compatibile con gli impegni lavorativi del medesimo, tenere con sé la bambina anche la domenica, con pernottamento della minore presso il sig. , che riaccompagnerà la figlia a scuola direttamente il Parte_1 lunedì mattina.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori avranno diritto di passare con la figlia due settimane anche non consecutive da concordarsi possibilmente entro il giorno 31/05 di ogni anno (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre). Per quel che riguarda le vacanze invernali il tempo di permanenza della minore con ciascun genitore sarà oggetto di accordo tra le parti possibilmente entro la data del 30/10 di ogni anno, precisando fin d'ora che i genitori passeranno con in via alternata la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i cosiddetti
“ponti” ed al padre spetterà l'ultima settimana di gennaio, senza che ciò arrechi pregiudizio al rendimento scolastico e alle attività della minore.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra TE, fin dal momento del deposito Parte_1 del ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di €600,00 entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche e straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra TE.
2 8) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta dei passaporti per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio del proprio passaporto personale. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto della figlia, che verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero, previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto alla partenza programmata.
9) La casa familiare sita a Pove del AP (VI) in Via del Donatore n.18, di proprietà di entrambi i ricorrenti, con i relativi arredi e corredi, è assegnata alla Sig.ra TE
SA che ivi continuerà a risiedere insieme alla figlia minore mentre il sig. Per_1
si è già trasferito altrove a ciò previamente autorizzato della moglie. Parte_1
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il Sig. Parte_1 si obbliga a cedere alla Sig.ra TE SA, senza corresponsione in denaro e
[...] senza spirito di liberalità, (ma con accollo del debito residuo gravante, da indicarsi sull'atto del notaio) la propria quota di proprietà infra descritta del predetto immobile e relative pertinenze, così come esattamente descritto nell'atto notarile a firma del
Notaio Dott. rep. n. 22.945 e racc. n.14.532 del 27 aprile 2022, Persona_2 registrato in Vicenza il 06 maggio 2022 al n. 15171 serie 1T (doc. 4) ossia la quota indivisa pari a 33/100 in piena proprietà di:
a) Abitazione in villino facente parte del complesso denominato “RESIDENCE
BELLAVISTA” sita nel Comune di Pove del AP (VI) nella Via del Donatore n.
18, posta piano terra e primo e composta da cucina, pranzo - soggiorno, disimpegno, lavanderia, bagno, studio, portico ed area esclusiva a piano terra e da disimpegno, tre camere e due bagni a piano primo. Riportato detto immobile al Catasto Fabbricati del
Comune di Pove del AP al foglio 12, particella 941 sub 1, Via del Donatore n. snc., piano: T – 1, Cat A/7, Cl. 1, vani 10, superficie catastale totale mq. 170, escluse aree scoperte mq. 162, R.C. Euro 955,45 (corrispondente alla planimetria depositata in catasto con dichiarazione di costituzione pratica n. VI0048570 del 19 maggio 2021
e ciò anche ai sensi dell'articolo 29 comma I bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 nel testo risultante dall'articolo 19 comma 14 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e
3 successive modifiche ed integrazioni). Confina con le particelle 853, 941 sub 2 e 852.
b) Autorimessa di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa di cui sopra, facente parte del medesimo complesso denominato “RESIDENCE BELLAVISTA”, sita nel
Comune di Pove del AP (VI) nella Via del Donatore, posta piano terra e composta da un unico vano della superficie catastale di mq. 36 (trentasei). Riportato detto immobile al Catasto Fabbricati del Comune di Pove del AP al foglio 12, particella
941 sub 2, Via del Donatore n. snc, piano: T, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 31, superficie catastale totale mq. 36, R.C. Euro 67,24 (corrispondente alla planimetria depositata in catasto con dichiarazione di costituzione pratica n. VI0048570 del 19 maggio 2021 e ciò anche ai sensi dell'articolo 29 comma I bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 nel testo risultante dall'articolo 19 comma l4 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni). Confina con le particelle 941 sub I da più lati e 850; la quota indivisa pari a 33/400 in piena proprietà di:
c) area adibita a strada di accesso comune, di pertinenza anche delle unità immobiliari di cui sopra sita nel Comune di Pove del AP (VI), nella Via del Donatore, dell'estensione catastale di mq. 644 (seicentoquarantaquattro). Riportato detto immobile al Catasto Terreni del Comune di Pove del AP al foglio 12, particella
850, semin arbor 4^, are 06,44, R.D. Euro 2,49, R.A. Euro 1,83 (come da frazionamento dell'originaria particella 730 protocollo n. VI0135293 del 05 dicembre
2016). Confina con le particelle 858, 852 e 941 sub l. –
La quota indivisa pari a 33/600 (trentatré seicentesimi) in piena proprietà di:
d) Area adibita a striscia pedonale comune, di pertinenza anche delle unità immobiliari di cui sopra sita nel Comune di Pove del AP (VI), nella Via del Donatore, dell'estensione catastale di mq. 99 (novantanove). Riportato detto immobile al Catasto
Terreni del Comune di Pove del AP al foglio 12, particella 853, semin arbor 4^, are 00,99, R.D. Euro 0,38, R.A. Euro 0,28 (come da frazionamento dell'originaria particella 730 protocollo n. VI0135293 del 05 dicembre 2016). Confina con le particelle 858, 852 e 941 sub 1.
11) La Sig.ra SA TE, a decorrere dal deposito del presente ricorso, si obbliga a corrispondere integralmente le rate mancanti del mutuo ipotecario stipulato tra i
4 ricorrenti e con atto del Notaio Controparte_1 Per_2 in data 27 aprile 2022, rep. n. 22.946 e racc. n. 14.533, registrato a Vicenza
[...] in data 06 maggio 2022 al n. 15175 serie 1T (doc. 3), anche per la quota di competenza del sig. pari attualmente a circa €630,00 mensili, accollandosi Parte_1 così l'intero debito verso l'istituto.
12) La sig.ra TE si impegna, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a richiedere alla Controparte_1
l'accollo liberatorio o atto equivalente del sig. dagli obblighi, tutti
[...] Parte_1 nessuno escluso e fatto salvo il diritto reale di garanzia a favore dell'istituto di credito sopra indicato, derivanti dal contratto di mutuo ipotecario sopra descritto, fornendo, se del caso, la documentazione necessaria per ottenere il consenso dell'istituto.
13) Il Sig. sarà comunque obbligato, anche qualora l'istituto di credito non Parte_1 accetti l'accollo liberatorio o equivalente a trasferire alla Sig.ra TE la propria quota di proprietà della casa coniugale.
14) Le spese notarili riguardanti l'accollo liberatorio o equivalente e la cessione della quota del sig. saranno ripartite al 50% tra le parti. Il notaio sarà individuato Parte_1 di comune accordo tra i coniugi sulla base del principio della maggiore economicità del medesimo.
15) Le parti si impegnano a fissare la data del rogito al fine del trasferimento della quota di proprietà del Sig. della casa coniugale entro 60 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione. Entro il medesimo termine di 60 giorni dal consenso dell'istituto, le parti si impegnano a stipulare l'eventuale atto di accollo liberatorio, oppure l'atto equipollente per effetti, in funzione di quanto verrà concesso dall'istituto di credito.
16) Il sig. si accolla fin dal deposito del presente ricorso ogni obbligazione Parte_1 relativa al finanziamento contratto con dalla sig.ra TE (doc. 5) per Parte_2
l'acquisto del veicolo Subaru targato ES835WK attualmente di proprietà della IG
TE e del furgone MK targato GD820YX dell'impresa in cui il Sig. Parte_1 opera, per un totale di €481,00 mensili. Qualora non fosse possibile l'accollo, il Sig.
si impegna a tenere indenne la IG TE da qualsiasi richiesta Parte_1 economica dovesse essere formulata da parte del creditore.
5 17) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, la Sig.ra TE si obbliga, senza corresponsione in denaro e senza spirito di liberalità, a trasferire la proprietà del veicolo Subaru targato ES835WK e del motoveicolo targato EJ37667, al sig.
con costi a carico dello stesso. Parte_1
18) Le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pove del AP (VI) in data 28/12/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
6 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pove del AP (VI) in Via del Donatore n.18, in favore di TE SA quale genitore convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta dei passaporti per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio del proprio passaporto personale;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e TE SA, Parte_1 uniti in matrimonio in Pove del AP (VI) in data 28/12/2013 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del
AP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
7 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2644 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
AP (VI) il 04/08/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato TURRISI
RA
e
AN IS, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIS PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi TE SA e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere
1 all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni altro incombente.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'interesse della figlia minore e degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e nei pomeriggi in cui la Per_1 minore avrà impegni o eventi sportivi (attualmente il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00), il padre potrà accompagnarla a suddetti impegni. A settimane alterne il padre potrà, qualora compatibile con gli impegni lavorativi del medesimo, tenere con sé la bambina anche la domenica, con pernottamento della minore presso il sig. , che riaccompagnerà la figlia a scuola direttamente il Parte_1 lunedì mattina.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori avranno diritto di passare con la figlia due settimane anche non consecutive da concordarsi possibilmente entro il giorno 31/05 di ogni anno (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre). Per quel che riguarda le vacanze invernali il tempo di permanenza della minore con ciascun genitore sarà oggetto di accordo tra le parti possibilmente entro la data del 30/10 di ogni anno, precisando fin d'ora che i genitori passeranno con in via alternata la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i cosiddetti
“ponti” ed al padre spetterà l'ultima settimana di gennaio, senza che ciò arrechi pregiudizio al rendimento scolastico e alle attività della minore.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra TE, fin dal momento del deposito Parte_1 del ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di €600,00 entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche e straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra TE.
2 8) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta dei passaporti per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio del proprio passaporto personale. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto della figlia, che verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero, previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto alla partenza programmata.
9) La casa familiare sita a Pove del AP (VI) in Via del Donatore n.18, di proprietà di entrambi i ricorrenti, con i relativi arredi e corredi, è assegnata alla Sig.ra TE
SA che ivi continuerà a risiedere insieme alla figlia minore mentre il sig. Per_1
si è già trasferito altrove a ciò previamente autorizzato della moglie. Parte_1
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il Sig. Parte_1 si obbliga a cedere alla Sig.ra TE SA, senza corresponsione in denaro e
[...] senza spirito di liberalità, (ma con accollo del debito residuo gravante, da indicarsi sull'atto del notaio) la propria quota di proprietà infra descritta del predetto immobile e relative pertinenze, così come esattamente descritto nell'atto notarile a firma del
Notaio Dott. rep. n. 22.945 e racc. n.14.532 del 27 aprile 2022, Persona_2 registrato in Vicenza il 06 maggio 2022 al n. 15171 serie 1T (doc. 4) ossia la quota indivisa pari a 33/100 in piena proprietà di:
a) Abitazione in villino facente parte del complesso denominato “RESIDENCE
BELLAVISTA” sita nel Comune di Pove del AP (VI) nella Via del Donatore n.
18, posta piano terra e primo e composta da cucina, pranzo - soggiorno, disimpegno, lavanderia, bagno, studio, portico ed area esclusiva a piano terra e da disimpegno, tre camere e due bagni a piano primo. Riportato detto immobile al Catasto Fabbricati del
Comune di Pove del AP al foglio 12, particella 941 sub 1, Via del Donatore n. snc., piano: T – 1, Cat A/7, Cl. 1, vani 10, superficie catastale totale mq. 170, escluse aree scoperte mq. 162, R.C. Euro 955,45 (corrispondente alla planimetria depositata in catasto con dichiarazione di costituzione pratica n. VI0048570 del 19 maggio 2021
e ciò anche ai sensi dell'articolo 29 comma I bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 nel testo risultante dall'articolo 19 comma 14 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e
3 successive modifiche ed integrazioni). Confina con le particelle 853, 941 sub 2 e 852.
b) Autorimessa di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa di cui sopra, facente parte del medesimo complesso denominato “RESIDENCE BELLAVISTA”, sita nel
Comune di Pove del AP (VI) nella Via del Donatore, posta piano terra e composta da un unico vano della superficie catastale di mq. 36 (trentasei). Riportato detto immobile al Catasto Fabbricati del Comune di Pove del AP al foglio 12, particella
941 sub 2, Via del Donatore n. snc, piano: T, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 31, superficie catastale totale mq. 36, R.C. Euro 67,24 (corrispondente alla planimetria depositata in catasto con dichiarazione di costituzione pratica n. VI0048570 del 19 maggio 2021 e ciò anche ai sensi dell'articolo 29 comma I bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 nel testo risultante dall'articolo 19 comma l4 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni). Confina con le particelle 941 sub I da più lati e 850; la quota indivisa pari a 33/400 in piena proprietà di:
c) area adibita a strada di accesso comune, di pertinenza anche delle unità immobiliari di cui sopra sita nel Comune di Pove del AP (VI), nella Via del Donatore, dell'estensione catastale di mq. 644 (seicentoquarantaquattro). Riportato detto immobile al Catasto Terreni del Comune di Pove del AP al foglio 12, particella
850, semin arbor 4^, are 06,44, R.D. Euro 2,49, R.A. Euro 1,83 (come da frazionamento dell'originaria particella 730 protocollo n. VI0135293 del 05 dicembre
2016). Confina con le particelle 858, 852 e 941 sub l. –
La quota indivisa pari a 33/600 (trentatré seicentesimi) in piena proprietà di:
d) Area adibita a striscia pedonale comune, di pertinenza anche delle unità immobiliari di cui sopra sita nel Comune di Pove del AP (VI), nella Via del Donatore, dell'estensione catastale di mq. 99 (novantanove). Riportato detto immobile al Catasto
Terreni del Comune di Pove del AP al foglio 12, particella 853, semin arbor 4^, are 00,99, R.D. Euro 0,38, R.A. Euro 0,28 (come da frazionamento dell'originaria particella 730 protocollo n. VI0135293 del 05 dicembre 2016). Confina con le particelle 858, 852 e 941 sub 1.
11) La Sig.ra SA TE, a decorrere dal deposito del presente ricorso, si obbliga a corrispondere integralmente le rate mancanti del mutuo ipotecario stipulato tra i
4 ricorrenti e con atto del Notaio Controparte_1 Per_2 in data 27 aprile 2022, rep. n. 22.946 e racc. n. 14.533, registrato a Vicenza
[...] in data 06 maggio 2022 al n. 15175 serie 1T (doc. 3), anche per la quota di competenza del sig. pari attualmente a circa €630,00 mensili, accollandosi Parte_1 così l'intero debito verso l'istituto.
12) La sig.ra TE si impegna, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a richiedere alla Controparte_1
l'accollo liberatorio o atto equivalente del sig. dagli obblighi, tutti
[...] Parte_1 nessuno escluso e fatto salvo il diritto reale di garanzia a favore dell'istituto di credito sopra indicato, derivanti dal contratto di mutuo ipotecario sopra descritto, fornendo, se del caso, la documentazione necessaria per ottenere il consenso dell'istituto.
13) Il Sig. sarà comunque obbligato, anche qualora l'istituto di credito non Parte_1 accetti l'accollo liberatorio o equivalente a trasferire alla Sig.ra TE la propria quota di proprietà della casa coniugale.
14) Le spese notarili riguardanti l'accollo liberatorio o equivalente e la cessione della quota del sig. saranno ripartite al 50% tra le parti. Il notaio sarà individuato Parte_1 di comune accordo tra i coniugi sulla base del principio della maggiore economicità del medesimo.
15) Le parti si impegnano a fissare la data del rogito al fine del trasferimento della quota di proprietà del Sig. della casa coniugale entro 60 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione. Entro il medesimo termine di 60 giorni dal consenso dell'istituto, le parti si impegnano a stipulare l'eventuale atto di accollo liberatorio, oppure l'atto equipollente per effetti, in funzione di quanto verrà concesso dall'istituto di credito.
16) Il sig. si accolla fin dal deposito del presente ricorso ogni obbligazione Parte_1 relativa al finanziamento contratto con dalla sig.ra TE (doc. 5) per Parte_2
l'acquisto del veicolo Subaru targato ES835WK attualmente di proprietà della IG
TE e del furgone MK targato GD820YX dell'impresa in cui il Sig. Parte_1 opera, per un totale di €481,00 mensili. Qualora non fosse possibile l'accollo, il Sig.
si impegna a tenere indenne la IG TE da qualsiasi richiesta Parte_1 economica dovesse essere formulata da parte del creditore.
5 17) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, la Sig.ra TE si obbliga, senza corresponsione in denaro e senza spirito di liberalità, a trasferire la proprietà del veicolo Subaru targato ES835WK e del motoveicolo targato EJ37667, al sig.
con costi a carico dello stesso. Parte_1
18) Le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pove del AP (VI) in data 28/12/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
6 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pove del AP (VI) in Via del Donatore n.18, in favore di TE SA quale genitore convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta dei passaporti per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio del proprio passaporto personale;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e TE SA, Parte_1 uniti in matrimonio in Pove del AP (VI) in data 28/12/2013 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del
AP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
7 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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