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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TE SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. UG IA RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1255/2025, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
TRA
( ), nato a [...]_1 C.F._1 in 21/10/1978, con l'Avv. ANDREA MARINELLI RICORRENTE E
( ), nato a [...]/06/1986 in data Controparte_1 C.F._2
18/06/1986, con l'Avv. ROBERTO MERLANI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI TE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti conclusioni congiunte sotto riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti la Sig.ra notificava al Sig. Parte_1 Controparte_1 chiedeva ricorso ex art. 473bis cpc che richiesta di emissione di sentenza tesa a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore nata da una loro relazione in data 23.07.2016 a Viterbo, stabilendo Persona_1 in particolare le modalità di affidamento, la collocazione della minore, il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario, oltre alla somma da corrispondere per il mantenimento della stessa. Costituendosi in giudio parte resistente, aderendo alla domanda di regolamentazione, operava una serie di deduzioni sulla base delle quali articolava specifiche conclusioni e richieste. All'udienza del 26.11.2025 le parti, in uno spirito di conciliazione, trasmettevano note congiunte, sottoscritte da entrambe le parti ed i difensori, contenenti il seguente accordo: 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e con la quale andrà a vivere presso l'abitazione sita in Viterbo (VT), Via Cava di Gorga n. 10 che, conseguentemente, viene assegnata in via esclusiva alla signora I ricorrenti Parte_1 eserciteranno quindi la responsabilità genitoriale di comune accordo, soprattutto per le decisioni relative alle questioni di straordinaria amministrazione, ferma la facoltà di agire in modo autonomo sulle questioni di ordinaria amministrazione allorquando sarà con ciascuno dei genitori. Per_1
2) Il padre potrà tenere con sé la figlia nel rispetto del seguente calendario da rispettare in via alternata: - prima settimana: martedì dalle ore 18:30 per poi riaccompagnare la stessa dalla madre entro le ore 21:00; giovedì dalle ore 16:00 per poi riaccompagnare la stessa dalla madre entro le ore 21:00; Sabato mattina dalle ore 9:00 e fino alla domenica sera, quindi comprensivo di pernotto, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 19:00. - seconda settimana: martedì dalle ore 18:30 per poi riaccompagnare la stessa dalla madre entro le ore 21:00; giovedì dalle ore 16:00 per poi riaccompagnare la stessa dalla madre entro le ore 21:00. - Per quanto riguarda le maggiori festività nazionali e religiose, con turnazione annuale: Pasqua con la madre, pasquetta con il padre, 25 aprile con la madre, 1 maggio con il padre, 2 giugno con la madre, 15 agosto con il padre, 1 novembre con la madre, 8 dicembre con il padre, 24 e 25 Dicembre con la madre, 26 Dicembre con il padre, 31 Dicembre e 01 Gennaio con la madre e 5- 6 Gennaio con il padre, fermo restando la volontà della minore di poter decidere, una volta cresciuta, compatibilmente con gli impegni dei ricorrenti, di trascorrere con i proprio genitori le festività richiamate con modalità diverse. Il compleanno di invece, per quanto possibile, verrà trascorso in famiglia, compatibilmente Per_1 con gli impegni della minore e, soprattutto, rispettando anche la sua volontà. Ove ciò non sia possibile, il pranzo lo passerà con la madre e la cena con il Per_1 padre, in via alternata, ritornando presso l'abitazione materna quantomeno prima delle ore 21:00. Il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia per un periodo di quindici giorni, di cui almeno sette consecutivi, per le vacanze estive, che dovranno essere comunicate e concordate con la signora almeno entro il giorno 5 Parte_1
Giugno di ogni anno.
3) Per quanto riguarda il mantenimento della minore, le parti intendono determinarsi nel seguente modo. Il padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Ai fini della individuazione delle voci di spesa ordinaria - straordinaria i genitori concordano di riportarsi alle condizioni previste dal protocollo d'Intesa del Foro di Viterbo, sottoscritto in data 11 Settembre 2018. Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti mediante bonifico bancario sulle coordinate della ricorrente e di seguito riportate: IT 64 V 0760 114 5000 000 65200 313;
4) l'assegno unico verrà percepito unicamente ed integralmente dal signor
[...] il quale, al contempo, si impegna a cambiare, entro dieci giorni dalla CP_1 emissione del provvedimento di definizione del presente giudizio, la propria residenza, ancora oggi stabilita presso la casa in Via di Gorga in Viterbo;
5) Al contempo, il signor si impegna ad affrontare personalmente Controparte_1 quanto ancora dovuto per il dentista di per l'intervento previsto con Per_1 scrittura privata del 10.01.2024 senza nulla chiedere alla signora Parte_1 per tale voce di spesa.
[...]
6) Le parti infine, al fine di evitare che la crisi dei genitori possa influire negativamente sullo sviluppo psico – fisico di concordano e si impegnano ad evitare che Per_1 la figlia possa avere contatti e/o frequentazioni con i loro nuovi partner e ciò fino a quando non avrà superato ed accettato il distacco dei confliggenti e, Per_1 comunque, non prima di due anni dal deposito delle presenti note d'udienza”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che in ragione dell'indicato accordo le spese processuali devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando in merito alle modalità di esercizio della gestione della responsabilità da parte dei genitori Parte_1
e sulla figlia minore
[...] Controparte_1 Persona_1
dispone come da accorda sopra riportato.
[...]
Spese processuali compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 26.11.2025
IL PRESIDENTE est.
UG IA RC