Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
2049/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR UN – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA nata il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
, ed ivi residente a[...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Trecase (NA), alla via Vesuvio n. 53, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lauretta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2022/553 del 17/02/2022 del Consiglio dell'Ordine del Tribunale di RR
UN
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] (c.f.: Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RR UN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 il procuratore di parte ricorrente si riportava agli atti di causa e segnatamente alla memoria integrativa del 27.12.2022, attraverso cui domandava il recepimento dei provvedimenti assunti in seguito all'udienza presidenziale del 19.10.2022.
Il Pubblico Ministero, in data 23.12.2024 ha espresso parere positivo alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 09.06.2017 in RR UN e Controparte_1
che dall'unione erano nati tre figli, nato in [...] l'[...], Per_1
, nato in [...] il [...], e nata in [...] Per_2 Per_3
il 29.08.2017.
Precisava che negli anni successivi al matrimonio il marito aveva manifestato un carattere violento, estrinsecatosi in violenze perpetrate ai suoi danni che rendevano la convivenza intollerabile;
pertanto, proprio a causa di tali circostanze, il resistente veniva sopposto alla misura cautelare dell'arresto e detenuto presso la casa circondariale di Poggioreale in Napoli e, successivamente, venivano disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari da scontare presso la dimora dei propri genitori in
RR UN.
Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo della prole minore, e conseguentemente domandava che venisse disposto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venisse esclusivamente da lei esercitata, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza;
chiedeva, altresì, la previsione di una somma a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli nella misura ritenuta equa dal Tribunale, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 19.10.2022, veniva sentita la sola ricorrente e il
Presidente, preso atto della rituale notifica del ricorso, della mancata costituzione del resistente e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo alla ricorrente dei tre figli minori, disciplinando il diritto di visita del padre in conformità al calendario di visite e colloqui telefonici consentito dal regime carcerario;
determinava in euro 150,00 mensili il contributo per il mantenimento dei tre figli minori dovuto dal resistente;
rimetteva alla fase istruttoria la verifica, anche attraverso i S.S. territorialmente competenti, delle condizioni psicologiche dei tre minori, dello stato dei loro rapporti con il padre, della ricorrenza delle condizioni per avviare i coniugi ad un percorso di genitorialità condivisa;
nominava il G.I. e fissava per la comparizione delle parti e la trattazione della causa l'udienza del 13.2.2023.
Con memoria integrativa del 27.12.2022, parte ricorrente domandava il recepimento dei provvedimenti assunti in via provvisoria all'udienza presidenziale del 19.10.2022; nel prosieguo del giudizio, con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.07.2023, il G.I., poiché in sede di udienza presidenziale la ricorrente aveva dichiarato che il si trovava in CP_1
regime di custodia cautelare in carcere, concedeva nuovo termine per la notifica dell'ordinanza presidenziale presso l'istituto penitenziario o, laddove la custodia in carcere fosse cessata, presso la residenza anagrafica.
La ricorrente depositava in data 23.02.2024 note di trattazione scritta con cui rappresentava di aver provveduto alla notifica presso l'indirizzo di residenza del e che tale notifica si perfezionava mediante consegna a mani del destinatario;
il CP_1
G.I., con provvedimento reso all'esito del deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2024, poiché la ricorrente non aveva nel termine all'uopo assegnato provveduto alla notifica degli atti, limitandosi a depositare un'istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art 140 o 143 c.p.c. lasciando spirare il termine all'uopo assegnato, osservava che la notifica, pur essendosi perfezionata mediante consegna a mani del destinatario, non aveva rispettato i termini cui all'art 709 comma 2 c.p.c., pertanto assegnava a parte ricorrente ulteriore termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.09.2024, parte ricorrente deduceva di aver proceduto alla rinotifica degli atti nei confronti del resistente, avvenuta mediante consegna in mani proprie nei termini concessi, dunque si riportava alla memoria integrativa del 27.12.2022, chiedendone l'accoglimento; la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, per la precisazione delle conclusioni, e successivamente, con ordinanza del 19.10.2024 riservata in decisione al Collegio, con assegnazione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica con decorrenza dal 28 ottobre 2024.
Contestualmente venivano trasmessi gli atti al PM per le conclusioni;
quest'ultimo concludeva come da parere del 23.12.2024 per la pronuncia della separazione con conferma dei provvedimenti provvisori emessi in corso di giudizio.
Orbene, ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Del resto, avendo la ricorrente ribadito la volontà di separarsi dal marito, nella contumacia del resistente, è ragionevole presumere che la comunione morale e materiale tra i coniugi, che del matrimonio costituisce l'essenza, sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostruirsi. Per quanto concerne i provvedimenti riguardanti i figli minori, il Tribunale, valutata ogni circostanza, e confermando la misura disposta in via provvisoria dal Presidente, ritiene di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli. In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Alla luce di tali considerazioni, come premesso, si ritiene opportuno adottare un provvedimento di affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente: infatti, seppur emerge dalle dichiarazioni della come i rapporti tra il ed i figli minori Pt_1 CP_1
siano sereni, non può non considerarsi da un lato l'elevata conflittualità che connota il rapporto coniugale, sfociata nella denuncia della ricorrente contro il coniuge e nell'avvio di un procedimento penale a carico dello stesso per i reati di violenza e minacce, dall'altro la gestione della vita quotidiana della prole, rimessa interamente alla madre, vista l'assenza della figura paterna dovuta alla sua sottoposizione al regime detentivo che impedisce, inoltre, di attivare percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati al ripristino di un dialogo costruttivo tra i coniugi a tutela del benessere della prole.
Pertanto, ritenuto preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, questo Collegio affida i tre figli in via esclusiva a la quale potrà assumere in autonomia oltre che le Parte_1
decisioni sulla vita quotidiana dei figli anche le decisioni di maggiore interesse relative agli stessi.
In ordine al diritto di visita del padre, in mancanza di indicazioni contrarie e tenuto conto che, per quanto riferito dalla stessa ricorrente, il padre ha continuato a vedere i minori senza nessun problema dapprima presso la casa dei nonni paterni, ove in un primo tempo il si trovava agli arresti domiciliari e, successivamente, presso il CP_1
carcere di Poggioreale, sempre accompagnati dai nonni paterni, questo va disciplinato come previsto in dispositivo, tenuto conto dell'età dei minori, della necessità di garantire una frequentazione utile e necessaria dei figli con il genitore, ma anche del regime detentivo cui è sottoposto il , attualmente agli arresti domiciliari, come CP_1 si evince dalla notifica degli atti processuali avvenuta mediante consegna in mani proprie presso la residenza del resistente in RR UN alla via Quattro
Novembre n.17, in data 15.04.2024.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della prole minore.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi, prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, il Collegio, confermando il provvedimento assunto in via provvisoria dal
Presidente, alla luce dello stato detentivo del ricorrente ed in mancanza di notizie circa l'eventuale ammissione al lavoro dello stesso, determina in euro 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, la somma da garantire quale contributo minimo per il mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia nonchè della contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR UN, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
UN, e , nato il [...] a [...]; Controparte_1 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RR UN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396
(Ordinamento stato Civile) - (atto n. 18, parte I, Ufficio 1, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
3) affida i figli minori nato in [...] l'[...], , nato Per_1 Per_2
in RR del Greco il 18.08.2016, e nata in [...] il Per_3
29.08.2017, in via esclusiva a con collocazione presso Parte_1
quest'ultima;
4) dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, compatibilmente con le restrizione del regime detentivo cui attualmente è sottoposto:
- a settimane alterne, il sabato e la domenica di ciascuna settimana, dalle ore
15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, o in altro orario fissato dai genitori di comune accordo, nonché un altro giorno della settimana dalle
17,00 alle 20,00 da concordare tra i genitori o, in difetto, nella giornata del mercoledì;
- alternativamente, ciascun anno, i giorni 24-25 dicembre o 26 dicembre, 31 dicembre o 1 e 2 gennaio;
sabato Santo o Pasqua e lunedì in albis;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 150,00 per il contributo al mantenimento dei tre figli minori, con adeguamento annuale secondo l'indice
Istat di variazione dei prezzi al consumo a decorrere dall'1.03.2026;
6) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli previamente concordate;
7) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in RR UN nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano