Art. 2125. Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
1. L' articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 , e' sostituito dal seguente:
<L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare , assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita';
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ;
i) la tutela della salute;
l) l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
Nota all'art. 2125:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell' articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248.
1. L' articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 , e' sostituito dal seguente:
<
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita';
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ;
i) la tutela della salute;
l) l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
Nota all'art. 2125:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell' articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248.