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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9768 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Roberta De Luca Giudice rel. dott.ssa Nunzia Tesone Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24112 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1 di amministratore delegato e socio della società TR C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procure in P.IVA_1 atti, dall'avv. Arturo Cancrini del foro di Roma e dall'avv. Maria Michela Mainenti, presso il cui studio in Vallo della Lucania (SA) alla via Francesco Cammarota n. 8 ha eletto domicilio;
- ATTORE - CONTRO
in persona del Controparte_2 [...] pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa, per legge, Controparte_3 P.IVA_2 dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via
RM IA n. 11 domicilia;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 06/05/2025, in cui la difesa di parte attrice si è riportata a tutto quanto rappresentato e dedotto nell'atto introduttivo, nelle note a trattazione scritta, nella memoria secondo termine ex art. 183, comma VI c.p.c., unitamente alla documentazione prodotta in allegato nonché alle precisazioni ed integrazioni fatte alla domanda giudiziale nella memoria I termine ex art. 183, comma
VI, c.p.c., chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti ed il rigetto di tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, mentre la difesa di parte convenuta si è riportata ai suoi scritti difensivi, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti per responsabilità civile dei magistrati del Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi dell'art. 4, I comma, della legge 117/1988.
In ordine alle vicende che avevano dato luogo alla dedotta responsabilità ed ai conseguenti danni ha riferito quanto segue:
- di essere stato sottoposto a procedimento penale n. R.G.N.R. 670/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, P.M. dott.
[...]
per il reato di cui all'art. 416 c.p.c. collegato ai reati di cui agli artt. 2 e 8 Persona_1 del d. lgs. 74/2000, essendo stata contestata una maxi frode fiscale e tributaria, commessa da tutti i sodali, per il complessivo valore di 650 milioni di euro;
- che, nel corso del procedimento penale n. 670/2011 R.G.N.R., il Procuratore della
Repubblica dott. aveva formulato una richiesta cautelare personale e reale;
Persona_1
- che il G.I.P. dott. aveva integralmente accolto entrambe le richieste avanzate Pt_2 nei suoi confronti, ovvero sia di custodia cautelare personale inframuraria, che di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dei suoi beni personali e di quelli aziendali della società TR EL s.r.l., di cui era legale rappresentante, con unica ordinanza del 22/07/2021 nel procedimento n. 961/2011 R.G.I.P., oggetto di successiva correzione di errore materiale in data 29/07/2011;
- che, in applicazione della cautela reale, il G.I.P. aveva ordinato il sequestro delle quote sociali della TR EL s.r.l., nonché di ogni bene mobile ed immobile
2 riconducibile alla società, ivi compreso un capannone industriale sito in Ceraso, zona industriale;
- che all'epoca del sequestro la società TR EL s.r.l. era in piena operatività economica e titolare di un brevetto, denominato “FILOS”, alla cui utilizzazione si erano mostrate interessate molte multinazionali, il quale, successivamente agli eventi, non era stato rinnovato, con perdita di royalties e di utili;
- che il sequestro preventivo dei beni aziendali non era stato assistito dalla prevista amministrazione giudiziaria per mancata e colposa nomina di un amministratore da parte della Procura della Repubblica e che, per tale motivo, si era determinata la totale paralisi economica della società ed il suo conseguente ed inevitabile fallimento;
- che, infatti, dopo un anno e sei mesi dal sequestro preventivo ed a seguito di un giudizio di opposizione intrapreso dalla TR EL s.r.l. contro un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla società creditrice GTS Flexible, in data
09.01.2013 era stato dichiarato il fallimento della TR EL s.r.l., fallimento n. 1/13 della sezione fallimentare del Tribunale di Vallo della Lucania;
- che era stato assolto perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al capo a) contestatogli, dopo formale rinuncia alla prescrizione da parte sua, con sentenza n.
650/2019 del 06.06.2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, adottata dopo otto anni dall'inizio del procedimento penale;
- che, ottenuto lo svincolo delle somme incamerate dalla vendita del capannone facente parte dei beni aziendali della TR EL s.r.l., nel frattempo venduto, le stesse erano state restituite alla curatela fallimentare, non già in suo favore, benché fosse stata pronunciata piena formula assolutoria con conseguente venir meno del sequestro preventivo, il quale non si era convertito in confisca;
- che, in seguito, era stato assolto perché il fatto non costituisce reato con sentenza n.
544/2025 del G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania in relazione ai reati di cui agli artt. 216, I e II comma, e 233 R.D. 16.3.1942, n. 267;
- che la sentenza summenzionata aveva dato atto della circostanza che, sin dal 2011, era stato privato dell'intero ufficio della contabilità della TR EL s.r.l.;
- che non aveva avuto modo di verificare la gestione dei beni sequestrati giacché non aveva avuto accesso al fascicolo delle rendicontazioni;
3 - che i procedimenti giudiziari a suo carico avevano determinato forti ripercussioni sul suo patrimonio personale, avendo subito, unitamente alla moglie Persona_2
, gli effetti delle azioni esecutive intraprese dai creditori in suo danno, con
[...] vendita di un'abitazione familiare e dei terreni di proprietà della famiglia;
- che la richiesta di piano di ristrutturazione presentata unitamente alla coniuge ai sensi dell'art. 7, I comma, della legge 3/2012 era stata rigettata, non rivestendo gli istanti la qualità di consumatori, in quanto i contratti erano strettamente connessi alla qualità di titolari esclusivi della TR EL s.r.l.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ha lamentato che l'autorità giudiziaria aveva omesso l'obbligo di tenuta del fascicolo delle rendicontazioni e che aveva altresì omesso, nell'eseguire il sequestro preventivo, di applicare gli artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p. Tali omissioni avevano determinato la destabilizzazione totale dell'azienda, fino al suo inevitabile fallimento, impedendo di ottemperare agli obblighi fiscali e privando la società della possibilità di comporre bonariamente le pendenze fiscali e tributarie. Ha aggiunto che la curatela fallimentare aveva omesso la rendicontazione mensile prescritta dall'art. 38 R.D. 267/1942, adempimento doveroso in materia di sequestro di quote sociali.
La sottrazione dei beni personali ed aziendali aveva riguardato il capannone industriale sito in Ceraso, due autovetture di sua proprietà personale site all'interno dell'area del capannone, la titolarità del brevetto industriale avente ad oggetto
“lampioni a led intelligenti a forte risparmio energetico” e diritti ed anticipazioni sulla cessione parziale finalizzata all'uso del brevetto (cosiddette royalties).
Tali inadempimenti avevano determinato danni per il mancato sfruttamento economico del brevetto di invenzione industriale denominato PHILOS n. NA
2007A000076, riferito ad una armatura stradale a LED caratterizzata da: basso consumo energetico, elevata affidabilità, protezioni da sovratensioni, controllo automatico della potenza, dimmerazione automatica, regolazione temporizzata e personalizzabile del flusso luminoso, auto-accensione ed autospegnimento in funzione della luminosità ambiente, possibilità di alimentazione da sorgente fotovoltaica, batteria di backup anti black-out, facilità di installazione e manutenzione, registrato in Italia in data 12/06/2007 n. NA 2007A000076. I diritti di sfruttamento di detto brevetto erano stati oggetto, in data 13.02.2010, di contratto con il quale la
[... aveva concesso la licenza del brevetto fino al 2030 alla Controparte_4
pattuendosi un canone fisso nella misura di € 400.000,00 ed Controparte_5 una royalty del 5% sul fatturato. In pari data erano stati sottoscritti un contratto di locazione immobiliare dietro pagamento del canone di € 48.000,00 annui per la durata di sei anni ed uno di affitto di impianti e macchinari dell'importo di € 60.000,00 annui.
Ha aggiunto che, a causa degli eventi giudiziari già citati e della conseguente campagna mediatica, nonché a seguito del sequestro penale preventivo operato dalla
Procura della Repubblica sui beni e quote della società ed il contestuale sequestro di circa 50 faldoni concernenti l'attività amministrativa e contabile della stessa, la
TR EL s.r.l. era stata posta nella condizione di assoluta impossibilità di proseguire l'attività d'impresa e di adempiere alle proprie obbligazioni: pertanto, in data 12/06/2012, la aveva richiesto ed ottenuto la Controparte_5 risoluzione dei contratti sottoscritti con la TR EL S.r.l.
Ne erano altresì conseguiti danni da lucro cessante per la perdita della possibilità di incrementare il proprio avviamento e, quindi, delle chance di guadagno, evidenziandosi che il brevetto era decaduto in data 20/07/2015 per mancato pagamento tasse.
La società aveva, altresì, subito un danno reputazionale da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. e ricollegabile alla risonanza mediatica delle indagini penali e danni non patrimoniali imputabili al venir meno della reputazione manageriale del con ripercussioni anche sulla sua sfera psichica e conseguente danno Parte_1 biologico da lui subito in proprio.
Tutto ciò premesso ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità per dolo e colpa grave nonché per diniego di giustizia da parte della in persona del Presidente p.t. per Controparte_2 tutte le motivazioni espresse e documentate in atti che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
per l'effetto accogliere la domanda giudiziale e condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero danni per mancato utile, perdita di chance e c.d. danno curriculare in favore dell'attore , in proprio Parte_1
e quale amministratore delegato e socio della società TR EL S.r.l., nelle misure per come specificate in atti ovvero per mancate commesse di: BT Italia SpA: commesse €.
37.789.933 – mancate royalties 5% pari ad euro 1.889.496,00; di : Controparte_6 commesse €. 8.142.952 - mancate royalties 5% pari ad euro 407.147,00; per il mancato
5 corrispettivo fisso pattuito con la annuo per € 400.000,00 per la Controparte_5 licenza esclusiva, € 48.000,00 per la locazione degli immobili ed € 60.000,00 per l'affitto di impianti e macchinari per un totale di € 508.000,00 annui; per la decadenza del brevetto industriale n. 0001384543 del 30/12/2010 denominato PHILOS n. NA 2007A000076 in data
20/07/2015 dovuto al mancato pagamento delle tasse relative al rinnovo come quantificato nell'elaborato peritale dell'Ing. in € 51.293.072,00; per danno reputazionale stimato in Per_3 euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella maggiore o minore somma che il Tribunale deciderà congrua in relazione alla gravità della vicenda come sopra rappresentata e documentata;
a tanto va aggiunto altresì il danno derivante dall'accordo formalizzato con la Contr
che, in mancanza di una specifica quantificazione contrattuale deve essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto da liquidarsi nelle somme indicate o in quelle maggiori
o minori che il Tribunale riterrà di riconoscere anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. oppure sulla base di consulenze tecniche specifiche di ufficio, che sin da ora si richiedono in via istruttoria, oltre gli interessi legali con decorrenza dalle date delle condotte dolose e/o gravemente colpose o in subordine dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo con rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori come per legge”.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, e, nel merito, assumendo che difettava la prova dell'esistenza di un concreto nesso eziologico tra la condotta astrattamente denunciata e le sue presunte conseguenze, evidenziando che nell'istanza di dissequestro presentata nell'interesse dell'attore era stata evidenziata la grave situazione economica della società TR Gebilson s.r.l. dovuta a crisi di mercato ed a mancati introiti di forniture effettuate, a riprova della preesistente precaria situazione economico-finanziaria di detta società, la cui decozione era pertanto da imputare a cause differenti rispetto al disposto sequestro preventivo.
Ha, poi, rimarcato che la legge 117/1988, la cui applicazione era stata richiesta da parte attrice, tipizza i casi di colpa grave rilevanti per il positivo esperimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenendo che gli stessi siano integrati dalle ipotesi di provvedimento abnorme, frutto di una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, rimanendone concettualmente e logicamente distinta.
6 Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda per difetto di prova.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella prima memoria depositata parte attrice ha rimarcato che le inadempienze lamentate erano consistite:
- nella mancata e colposa omessa nomina di un amministratore giudiziario da parte della procura (cfr. pagina 6 dell'atto di citazione) con obbligo di tenuta di un fascicolo delle rendicontazioni (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione), in violazione di plurime previsioni legislative (art. 321 c.p.p., artt. 104 e 104 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p., del d.lgs. n. 159/2011, richiamato dalle predette disposizioni, nonché dell'art. 38 del R.D. 16.3.1942, n. 267 – cosiddetta legge fallimentare), aggiungendo che il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di uno degli atti del suo ufficio integrava comportamento atto a far scattare la responsabilità del magistrato ai sensi della legge 117/1988;
- nell'omesso accoglimento delle istanze di dissequestro, così riottenendo la documentazione contabile sequestrata (cfr. pag. 10 atto di citazione), ritenendo che dette condotte avessero portato al dissesto ed al conseguente fallimento della
TR EL s.r.l.
Ha aggiunto, quanto al dissequestro della documentazione contabile della società, che solo con provvedimento del 12.03.2012 il P.M., rigettando l'istanza di dissequestro della documentazione in originale perché ancora utile ai fini dell'indagine (n. RGNR
670/2011), ne aveva autorizzato il rilascio in copia autentica;
rilascio il quale, peraltro, non era menzionato nel verbale del 21.04.2012 di operazioni compiute dalla G.d.F. di
Sapri, delegata all'esecuzione del provvedimento.
Allorquando, il 31.01.2013, il P.M. aveva disposto il dissequestro dei faldoni, delegando la P.G. operante, tale provvedimento non era stato eseguito giacché la
TR EL s.r.l. risultava essere rappresentata dal curatore fallimentare, sicché con successivo provvedimento del 27.02.2023 il P.M. aveva revocato la richiesta di dissequestro.
Ha, ulteriormente, lamentato che, dopo l'avvenuta dichiarazione di fallimento, la curatela aveva omesso di coltivare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dalla società in bonis e che il dissequestro dei beni societari, in seguito alla sentenza di assoluzione, si era avuto non già in favore dell'attore, bensì in favore della curatela fallimentare.
7 Ritenuta, all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa matura per la decisione, nel corso dell'udienza del 06/05/2025 è stata rimessa al collegio per la decisione, previo scambio degli scritti conclusionali nei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c., con scadenza in data 28/07/2025.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Invero: “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso in esame parte attrice ha indicato i fatti posti a fondamento della propria domanda e le specifiche condotte che, secondo gli assunti difensivi di parte istante, avrebbero determinato una responsabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 117/1988, oltre ai danni di cui ha chiesto il ristoro, di talché parte convenuta è stata posta in grado di approntare compiute difese, senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del
04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti
'ragione della domanda'”).
La domanda è stata, poi, precisata ulteriormente nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. con allegazioni che, seppur parzialmente differenti rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione, erano comunque ricollegabili alle attività materiali già
8 indicate in citazione e che, quindi, anche per completezza espositiva, verranno esaminate nella presente sentenza.
L'omessa indicazione della specifica norma che parte attrice ha ritenuto essere stata violata (non avendo chiarito se quella invocata sia una responsabilità dolosa, imputabile a colpa grave o per diniego di giustizia) non può portare a far ritenere nulla la domanda proposta.
Invero, è stato più volte ribadito e rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservata al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr. Cass. civ., sent.
n. 4921 del 11.08.1980; Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del 16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
3.1 Passando all'esame, nel merito, della domanda proposta, va premesso che la legge
117/1988 (cosiddetta legge Vassalli), così come modificata dalla legge n. 18/2015, tipizza gli specifici presupposti in presenza dei quali si ha responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
In particolare occorre un comportamento professionale connotato da “dolo”, “colpa grave” nell'esercizio delle funzioni, ovvero da “diniego di giustizia”, con la precisazione che tale ultima condotta è integrata da: “il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento”
(art. 2 e 3, comma 1, L. 117/88).
Nel caso di specie non sono specificamente allegate condotte integranti diniego di giustizia, non risultando proposta alcuna istanza dalla società TR EL
s.r.l. o da volta a richiedere la nomina di un custode dei beni Parte_1 in sequestro, cui fossero affidati compiti di amministrazione dei beni societari e delle quote sociali di sua spettanza.
9 Per quanto concerne le istanze di dissequestro della documentazione contabile, le stesse sono state riscontrate, sebbene con esiti sfavorevoli all'istante ma, in ogni caso, non ricorre l'ipotesi di omessa adozione di un provvedimento giudiziale e, quindi, di diniego di giustizia.
Non essendo neppure state allegate condotte dolose dei magistrati o, quantomeno, sintomatiche di un loro agire doloso - allegazione che avrebbe richiesto l'indicazione di un agire dei magistrati improntato ad una consapevole scelta di distaccarsi dalle prerogative di imparzialità ed equilibrio nella decisione, in esecuzione di una loro volontà deliberata di violare la legge - occorre verificare se quelle addebitate possano essere in tesi qualificate come condotte improntate a colpa grave.
Ai sensi dell'art. 2, III comma, della legge 117/1988, così come modificato dalla legge
18/2015, integrano comportamenti improntati a colpa grave:
a) la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea;
b) il travisamento del fatto o delle prove;
c) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
d) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
e) l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.
Ciò detto, i comportamenti lamentati da parte attrice, quanto alla doglianza concernente l'omessa nomina di un custode giudiziale dei beni assoggettati a sequestro preventivo, possono essere qualificati, secondo le allegazioni di parte attrice, come comportamenti improntati a colpa grave per violazione manifesta di legge, non rientrando in nessuna delle altre categorie di colpa grave tipizzate.
Parimenti detta tipologia di responsabilità può ritenersi invocata con riferimento all'omessa nomina di un custode nell'ambito della procedura fallimentare ed all'omesso dissequestro della documentazione contabile della società, con sua restituzione al dopo la sentenza di assoluzione, non essendo in tesi Parte_1 ravvisabili altre tipologie di colpa grave in relazione alle condotte in contestazione.
3.2 Occorre chiarire, quanto alla portata del precetto di cui all'art. 2, III comma, lettera a), della legge 117/1988, che, perché si abbia violazione manifesta di legge, occorre
10 che le norme violate siano chiare e precise, nonché che l'inosservanza della legge sia inescusabile e grave.
Dal punto di vista oggettivo, quindi, la disposizione normativa violata deve essere chiara e precisa, implicando di regola una minore esigenza di interpretazione e ricostruzione, con speculare maggiore automatismo nell'attribuire responsabilità al magistrato che violi una disposizione di legge chiara nel suo contenuto e cogente.
Dal punto di vista soggettivo, invece, il richiamo all'inescusabilità postula una valutazione della colpa, cioè della diligenza del magistrato nello svolgimento dell'attività di individuazione ed applicazione della legge, secondo lo standard da lui esigibile.
Ai sensi dell'art. 2, II comma, della legge 117/1988, peraltro, l'attività di interpretazione della legge non può dare luogo a responsabilità dei magistrati, essendo connaturata all'esercizio della funzione giudiziaria, con margini di errore emendabili facendo ricorso agli ordinari rimedi di impugnazione.
Evidenziando tale differenza, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile” (cfr. Cass. civ., ord. n. 31837 del 15.11.2023, la quale, in motivazione, richiama Cass. civ., sent. n. 25454 del 29.08.2022; Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11747 del
3.05.2019, secondo cui in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, potendo dar luogo a responsabilità, quando l'errore del giudice cada sull'individuazione, ovvero sull'applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica).
3.3 Operate queste premesse concettuali, va rimarcato che la misura cautelare personale a carico dell'attore era stata adottata in relazione ai reati di cui ai capi a), b),
c) e d) dell'imputazione provvisoria, di contestazione rispettivamente: (capo a) dei reati di cui all'art. 416 c.p. e (capo b) agli artt. 2 e (capi c e d) 8 del d. lgs. 74/2000, ovvero, quanto ai reati cosiddetti “fine”, per indicazione di elementi passivi fittizi nella contabilità della TR EL s.r.l. e per l'emissione, da parte di detta
11 società, di fatture per operazioni inesistenti in favore della Immobiliare Mandelli s.r.l., al fine di far evadere a detta società l'imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto.
La misura di custodia cautelare in carcere, applicata con l'ordinanza del G.I.P. del
22/07/2011, ed eseguita in data 04/08/2011, fu sostituita in data 08/08/2011, ovvero dopo quattro giorni soltanto, con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza quotidiana.
Nell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare il G.I.P. confermò il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche del reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria, sebbene a suo avviso, vi fosse “necessità di un approfondimento investigativo relativo alle posizioni, agli effettivi contributi forniti da ciascuno ed ai rapporti esistenti fra i var indagati anche sulla scorta delle risultanze degli interrogatori di garanzia resi” (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In relazione ai reati fine, all'esito dell'udienza preliminare si ebbe il loro stralcio con dichiarazione di non luogo a procedere in relazione ai reati di cui ai capi B), C), D) ed
E) (ulteriore capo di imputazione definitiva con cui era stato contestato il reato di cui all'art. 137 d. lgs. 385/1993) contestati al perché estinti per intervenuta Parte_1 prescrizione (cfr. doc. 27 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, sentenza n.
68/2015 del G.U.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, del 26/06-21/07/2015), ritenendosi, in sentenza, che non vi fossero i presupposti per un più ampio proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, II comma, c.p.p.
Il successivo processo dibattimentale, quindi, ebbe ad oggetto il solo reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed in relazione a tale solo reato si è avuta sentenza di assoluzione di per non aver commesso il fatto. Parte_1
Si legge nella summenzionata sentenza, infatti, che “anche a prescindere dalla fondatezza degli addebiti mossi alla TT EL SR (…), deve rilevarsi che le ipotesi accusatorie a carico di dette società (e per esse dei rispettivi amministratori) non sono neppure astrattamente idonee a costituire i cd. “reati fine” che potrebbero assumere il ruolo di indici rivelatori dell'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso” (cfr. allegato 06 all'atto di citazione, sentenza n. 650/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, del 06/06-
02/09/2019).
Sempre in sentenza, in ordine al reato di cui alla condotta di cui capo b) dell'originaria imputazione, i giudici evidenziarono che, effettivamente, nel registro I.V.A. acquisti
12 della TR EL s.r.l., al progressivo n. 290 del 31/12/2006, era stata annotata una fattura di acquisto di un immobile, la n. 125 emessa dalla società P.S.
Company s.r.l., recante un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 160.000,00 a titolo di I.V.A. a credito con aliquota al 20%.
Tale fattura, per importo, corrispondeva a circa il 90% delle spese indicate in bilancio dalla TR EL s.r.l. nell'anno di sua annotazione ma, ciò nonostante, la stessa non era stata rinvenuta né nella contabilità della predetta società, né in quella della società presunta venditrice P.S. Company s.r.l., né tantomeno era stato possibile individuare l'immobile oggetto della compravendita.
Presumibilmente, quindi, la stessa era relativa ad una operazione di compravendita mai posta in essere.
Circa i reati di cui ai capi b) e c) dell'originaria imputazione a carico dell'attore, la sentenza predetta dà atto che la società Immobiliare Mandelli s.r.l. (poi divenuta
[...]
- società in favore della quale la TR EL s.r.l. aveva emesso Controparte_8 fatture negli anni 2006 e 2007, nonché amministrata da altro coimputato il quale, nel
2003, era stato nominato presidente del collegio sindacale della TR EL
s.r.l., collegio nel quale sedeva come sindaco sua moglie, anch'ella imputata - era società priva di sede, principale o secondaria, realmente operativa (cfr. pag. 7 della sentenza, nella quale si legge che “gli accertamenti eseguiti nei luoghi ivi indicati hanno consentito di appurare che le sedi ivi indicate erano inesistenti. In altri termini le verifiche eseguite dalla p.g. non hanno rinvenuto nulla che potesse provare l'utilizzo di detti luoghi da parte della IMMOBILIARE MANDELLI SR o Ciò, sia per ciò che Controparte_9 concerne il presente, sia per ciò che concerne il passato. Gli accertamenti hanno riguardato anche tutti gli indirizzi della società in Milano” e pagg. 8 e 9 della sentenza, in cui si legge
“le attività di perquisizioni, le informazioni raccolte e gli accertamenti eseguiti, fanno ritenere che le fatture emesse dalla ono da ricondurre ad operazioni in tutto o Controparte_9 in parte oggettivamente inesistenti, non disponendo, la società emittente, in virtù del volume
d'affari apparentemente realizzato, di una adeguata e reale struttura aziendale”).
Conseguentemente, dal punto di vista indiziario, il Collegio penale confermò il giudizio di mancanza di una reale operatività della Immobiliare Mandelli s.r.l. negli anni 2006 e 2007, in cui avrebbe ricevuto forniture di lampade e lampadine dalla
TR EL s.r.l., con emissione di fatture di vendita per operazioni che, secondo il capo di imputazione, erano oggettivamente inesistenti.
13 La sentenza di assoluzione, quindi, dando atto di tali risultanze di indagine, oltre che del fatto che la dovesse ritenersi società cosiddetta “cartiera” Controparte_9
“inserita nel circuito delle fatture per operazioni inesistenti”, ritenne peraltro che non vi fosse un quadro probatorio sufficientemente chiaro e delineato circa l'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso, dotato di autonoma struttura e con ruoli diversificati, avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di future condotte di reato.
Il Collegio penale evidenziò, infatti, che le fatture emesse dalla TR EL
s.r.l. non erano mai state contabilizzate dalle società destinatarie, né utilizzate nelle relative dichiarazioni dei redditi, bensì erano servite, in massima parte, al fine di ottenere, in maniera fraudolenta, linee di credito presso la Banca di Roma, ovvero per porre in essere la condotta contestata con il reato di cui al capo E) dell'originaria imputazione, dichiarato prescritto nella sentenza di proscioglimento del G.U.P.
Per quanto riguarda la compravendita immobiliare, di cui al capo B) dell'originaria imputazione, la sentenza di assoluzione motivò il suo giudizio circa la mancanza di prova di un vincolo associativo sul fatto che non fosse emersa una responsabilità penale del legale rappresentante della PS Company s.r.l. - il quale aveva visto l'emissione, in relazione al capo N) contestatogli, di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste - non essendo stata rinvenuta la fattura da lui presumibilmente emessa e, quindi, non potendo ritenersi acquisiti elementi di indagine sufficienti per ritenere provata una sua condotta cooperativa all'annotazione nella contabilità della TR EL s.r.l. di tale fattura, con la finalità di consentirle l'evasione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi.
Ne consegue che, dalla lettura complessiva della sentenza, si evince che il Collegio, pur ritenendo sussistenti elementi di indagine deponenti per l'effettiva commissione dei reati fine di cui ai capi b) ed e) a carico di , in relazione ai Parte_1 quali alcun accertamento di penale responsabilità fu operato, stante la loro già intervenuta prescrizione, ma non già di quelli di cui ai capi c) e d) dell'imputazione originariamente mossagli - non essendo indicate le fatture nella contabilità della società acquirente e, quindi difettando il fine di far conseguire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto alla società acquirente – ritenne non sussistenti gli estremi del reato associativo per mancanza di uno stabile vincolo fra i vari imputati e
14 per difetto di prova di un'organizzazione e di un riparto di ruoli fra i vari imputati, volto ad attuare un indefinito, futuro, programma criminoso.
Tanto premesso in ordine agli esiti del processo penale, la richiesta di sequestro preventivo del P.M. fu formulata relativamente alle quote sociali della TR
EL s.r.l., dei beni mobili ed immobili alla stessa riconducibili, delle somme presenti sui conti correnti, libretti di risparmio, BOT, CTT accesi presso istituti di credito sul territorio nazionale (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, richiesta per l'applicazione di misure cautelari personali e reali del P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania del 30/06/2011).
Con la medesima ordinanza applicativa della misura cautelare personale, fu altresì disposto il sequestro preventivo dei beni e delle quote sociali della TR
EL s.r.l. in relazione ai reati in contestazione provvisoria, “necessario ad impedire che l'effettiva disponibilità materiale e giuridica della cosa – anche indirettamente collegata al reato – costituisca pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze dei reati e soprattutto agevolare la commissione di altri reati della stessa natura di quelli per cui si procede”, con motivazione la quale richiama il sequestro preventivo cosiddetto
“impeditivo” di cui all'art. 321, I comma, c.p.p. (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 04 allegato all'atto di citazione).
Oggetto del sequestro, quindi, furono le quote sociali della TR EL ed i beni mobili ed immobili alla stessa riconducibili, oltre che le somme presenti su conti correnti, libretti di risparmio, BOT e CTT presenti sul territorio nazionale.
Il verbale di sequestro preventivo del 04.08.2011 dà atto del sequestro del bene immobile sito in Ceraso (SA) alla via Isca snc di proprietà della TR EL
s.r.l. e concesso in locazione alla e delle quote sociali di Controparte_5
e , il primo possessore di quote nominali Parte_1 Persona_2 pari ad € 17.700,00 e la seconda di quote nominali pari ad € 44.750,00, pari all'intero importo del capitale sociale sottoscritto da parte dei soci per € 62.450,00, sebbene deliberato nel maggiore importo di € 100.000,00 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Nel verbale di sequestro si legge che si sarebbe provveduto alla trascrizione del sequestro delle quote sociali presso il libro soci.
Non vi è, invece, prova del sequestro delle autovetture intestate all'attore (in relazione al quale, invero, alcuna doglianza è stata mossa in atti), né tantomeno della titolarità del brevetto industriale il quale, già in epoca precedente alla emissione della misura
15 cautelare reale, era stato oggetto di un contratto di licenza in esclusiva in favore della non risultando prodotti ulteriori verbali di sequestro Controparte_5 preventivo.
3.4 Ciò posto, l'art. 104, disp. att. c.p.p., nello stabilire alla lettera c) che il sequestro preventivo possa essere stabilito su beni aziendali “organizzati per l'esercizio di un'impresa” dispone che detto sequestro “oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati” possa avvenire “con l'immissione in possesso dell'amministratore, con
l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa”.
Circa il sequestro delle quote aziendali, va rimarcato che trattasi di misura cautelare diretta non già verso beni aziendali, bensì verso beni personali dei soci, la quale li priva dei diritti relativi alle quote sequestrate, anche nel caso in cui gli stessi siano soggetti estranei al reato (cfr. Cass. pen., sent. n. 21810 del 13.04.2004; in senso conforme Cass. pen., sent. n. 16583 del 22.01.2010), con attribuzione al custode designato in sede penale dei diritti di partecipazione alle assemblee e di voto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, indipendentemente dalla loro riferibilità ai soci, possa aversi la nomina di un amministratore “qualora la natura del bene oggetto di sequestro (nella specie quote di partecipazione societaria) richieda un'esigenza di utile gestione, il cui mancato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l'avente diritto” pur chiarendo che “rientra nella sfera della mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria
l'attribuzione al custode dei poteri di conservazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il sequestro ordinario non comporti di regola l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato” (cfr. Cass. pen., sent. n. 30956 del 17.04.2009; in senso conforme Cass. pen., sent. n. 28336 del 07.05.2013 la quale asserisce che, “qualora il bene oggetto di sequestro richieda un'esigenza di utile gestione il giudice, nel nominare il custode, gli attribuisce oltre ai poteri di conservazione anche quelli di amministrazione”).
La prima delle citate sentenze, in motivazione, evidenzia che di regola “nella sfera dei poteri del custode non rientra anche l'amministrazione del bene in sequestro, che implica esercizio di vera e propria gestione, al fine non solo di garantire, come di consueto, la conservazione, ma anche di impedire che l'imposizione della misura cautelare, comportando il congelamento del bene, si traduca in un nocumento per chi, in esito alle indagini, dovesse risultare legittimo titolare, sotto il profilo della mancata percezione dei frutti che l'ordinaria amministrazione dello stesso bene, secondo canoni di sana ed accorta gestione, avrebbe ragionevolmente comportato. Con il che è evidente che un problema di amministrazione si
16 ponga solo per i beni capaci di produrre frutti o reddito, come ad esempio un'attività aziendale, ovvero per quei beni, come le quote societarie, per le quali si ponga un'esigenza di utile gestione, ossia di compimento di tutte le attività od attribuzioni ordinariamente connesse alla relativa titolarità, il cui mancato esercizio potrebbe risolversi in pregiudizio per l'avente diritto. La necessità dell'amministrazione in simili casi discende anche dai principi generali dell'ordinamento, pure di valenza costituzionale, in tema di tutela della proprietà, alla stregua dell'esigenza di impedire che la sottoposizione di un bene alla misura cautelare possa risolversi nella spoliazione ed indebita espropriazione dei poteri e delle facoltà integranti il contenuto dei diritti reali. È, dunque, evidente che, mentre la custodia attiene, di norma, ad un profilo per così dire statico, l'amministrazione riguarda un profilo dinamico e funzionale, nella direzione non solo della mera conservazione, ma anche dell'utile gestione, da svolgersi secondo i canoni di diligenza del buon padre di famiglia”.
Solo nella speciale ipotesi di sequestro disposto ai sensi dell'art. 12 sexies d. l. 306/1992
(ora 240 bis c.p.p.), invece, la nomina dell'amministratore si pone come obbligatoria e necessaria.
In altri termini, il sequestro di beni aziendali, oltre che quello delle quote di partecipazione sociali, non impone, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p. la nomina di un custode il quale sia anche amministratore degli stessi, essendo rimessa ad una valutazione di opportunità la necessità di una loro gestione fruttifera.
Non corretta, quindi, è la prospettazione di parte attrice secondo cui la nomina del custode con poteri di amministrazione dei beni (quote sociali e bene immobile di pertinenza della società di capitali) sarebbe stata obbligatoria, con la conseguenza che la sua omessa nomina avrebbe integrato violazione manifesta di legge.
L'omessa nomina dell'amministratore, infatti, si risolveva in una valutazione di ordine discrezionale ma, nel caso di specie, in ordine alle quote sociali ed al capannone industriale, i compiti meramente conservativi potevano in tesi ritenersi sufficienti, evidenziandosi, come già detto, che non vi è prova del fatto che il sequestro conservativo abbia avuto ad oggetto anche la titolarità e lo sfruttamento del brevetto industriale, nonché che, con contratto stipulato in data 13/02/2010 la TR
EL s.r.l. aveva ceduto alla la licenza di sfruttamento Controparte_5 del brevetto di invenzione industriale denominato Philos NA 2007A00076, sicché, sotto tale profilo, non si rendeva necessaria la nomina di un curatore con poteri di amministrazione finalizzati allo sfruttamento del brevetto industriale.
17 Sono, del resto, stati prodotti in atti: contratto di collaborazione stipulati dalla con BT Italia S.p.A., Controparte_5 Controparte_10 avente durata fino al 31.12.2014 e tacitamente rinnovabile,
[...] stipulato dopo la sottoscrizione, nel 2012, di un accordo di riservatezza menzionato nel contratto, quindi dopo il sequestro preventivo penale (cfr. doc. 03_allegato 3
Perizia allegato all'atto di citazione), nonché contratto stipulato il Per_4
19.03.2012 dalla con la (cfr. doc. Controparte_5 Controparte_6
03_allegato 5 Perizia allegato all'atto di citazione), la cui esecuzione Per_4 avrebbe potuto dar luogo allo sfruttamento del brevetto industriale da parte della società licenziataria la quale, del resto, risulta aver pagato Controparte_5 con bollettini postali la tassa di mantenimento del brevetto nelle date del 17.04.2012 e del 29.06.2013 relative alla sesta e settima annualità (cfr. doc. 32_allegato 2 perizia
, allegato all'atto di citazione). Tali contratti e pagamenti sono stati stipulati e Per_3 posti in essere in epoca successiva al sequestro penale e, altresì, alla dichiarazione di fallimento della TR EL s.r.l.
Ne consegue che non vi era, in concreto, necessità di nominare un curatore con compiti di amministrazione della TR EL s.r.l. finalizzati al perdurante sfruttamento del brevetto industriale, la cui licenza era stata attribuita in favore di un'altra società, la quale continuò ad operare anche dopo l'esecuzione del sequestro preventivo.
L'omesso sfruttamento del brevetto industriale, così come gli omessi profitti per la
TR sono, peraltro, presumibilmente imputabili ad altre cause. Controparte_1
A riprova di ciò, nell'atto di risoluzione consensuale dell'accordo di licenza per lo sfruttamento del brevetto del 13/06/2012, si menziona, quale causa giustificante la risoluzione, la circostanza che “dopo oltre 1 anno dalla data contrattuale la licenziataria ha avuto modo di accertare, soprattutto dopo aver avuto riscontri dal campo, che il sistema brevettato non può essere completamente utilizzato, sotto il profilo dell'industrializzazione, a causa della mancanza del firmware in possesso dell'Ing. inventore, nel Persona_5 frattempo dimessosi nel gennaio 2011”, quindi un fatto verificatosi in epoca antecedente al sequestro penale (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione).
Alcuna evidenza probatoria vi è perciò, conseguentemente, del fatto che l'intervenuto fallimento possa ritenersi causalmente ricollegabile all'omesso sfruttamento del
18 brevetto industriale e, comunque, all'omessa nomina di un amministratore dei beni in sequestro preventivo.
Pur dandosi atto, nella scrittura di risoluzione, del fatto che la stessa era stata giustificata anche dalle successive vicende penali risalenti al mese di agosto del 2011, tale asserzione non è stata suffragata da alcun elemento di prova circa il fatto che effettivamente tali vicende penali si siano poste come antecedente causale dell'impossibilità di sfruttamento economico del brevetto industriale e, quindi, della risoluzione dell'accordo di licenza di suo sfruttamento.
Neppure vi è prova certa del fatto che la data apposta in calce all'accordo di risoluzione sia quella di sua effettiva stipulazione.
Invero, va osservato che la prova della data di stipulazione di un contratto, da opporsi a parti terze rispetto ai contraenti - quali sono le parti in causa, non potendo il spendere la qualità di legale rappresentante di una società allo stato Parte_1 fallita e rappresentata dal curatore fallimentare - qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, I comma, cod. civ., deve vertere su di un fatto storico idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'epoca di formazione del documento, ma non può concernere il contenuto stesso del documento, né provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (cfr. Cass. civ., sent. n. 13943 del 03.08.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 19656 del 01.10.2015, la quale chiarisce che la prova testimoniale o presuntiva deve riguardare non già direttamente la data del contratto, bensì fatti e circostanze idonei a stabilire con certezza l'anteriorità
o la posteriorità degli stessi rispetto alla redazione del documento).
Quando sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), spetta al giudice istruttore il compito di “valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità” (cfr Cass. civ., sent. n. 18938 del
27.09.2016; in termini Cass. civ., ord. n. 17926 del 12.09.2016).
Nel caso di specie, se effettivamente l'accordo di risoluzione fosse stato raggiunto nel mese di giugno 2012, non si comprenderebbe perché, dopo la sua sottoscrizione, nell'anno 2013 la abbia continuato a pagare la settima Controparte_5 annualità della tassa di mantenimento del brevetto.
19 Anche in ordine alla quantificazione del risarcimento non potrebbe farsi ricorso al contenuto del contratto di licenza del 13.02.2010 per determinarlo giacché, nella scrittura di risoluzione consensuale, si legge che detto contratto il successivo
03.12.2010 fu “consensualmente rinegoziato con apposito contratto che ha modificato e sostituito il precedente” ma non essendo tale accordo di rinegoziazione stato prodotto in atti.
Per tutte le citate ragioni la domanda ancorata alla violazione dell'art. 104 disp. att.
c.p.p. deve essere rigettata.
3.5 Esaminando la domanda per la dedotta omessa applicazione dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., ritenendosi che, essendo stato sequestrato l'intero capitale sociale sottoscritto, quello disposto fosse un sequestro di azienda, giova premettere che detta norma è stata introdotta dalla legge 94/2009 e che, nella sua formulazione originaria, prevedeva “1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.
Tale disposizione normativa, quindi, sostituiva ad una gestione meramente conservativa, la gestione dinamica dei beni, ma nel solo caso in cui le aziende, le società o gli altri beni avessero bisogno di una loro amministrazione attiva.
L'interpretazione giurisprudenziale invalsa, quindi, era quella secondo la quale fosse comunque rimessa alla discrezionalità del giudice procedente la valutazione circa l'opportunità della nomina dell'amministratore, in maniera non dissimile rispetto a quanto avviene nell'interpretare l'art. 104 disp. att. c.p.c.
È stato solo dopo l'entrata in vigore della legge della legge 161/2017, con introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., i quali erano così formulati: “1- bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di
20 sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”, che la nomina dell'amministratore è stata prevista come obbligatoria in forza della previsione del comma 1 bis che non lasciava margini ad alcuna interpretazione discrezionale.
In conclusione, neppure con riferimento a detta norma è configurabile violazione manifesta di legge, nell'accezione suddetta, dei magistrati che non hanno nominato un amministratore giudiziario della Controparte_11
[...
L'art. 38 della legge 267/1942, invece, stabilisce a carico del curatore fallimentare l'obbligo di “tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”.
La sua omessa tenuta, peraltro, non potrebbe dar luogo a responsabilità dei magistrati quanto, piuttosto, del curatore fallimentare che non avrebbe provveduto alla regolare tenuta della contabilità fallimentare.
Né tantomeno sono stati prodotti gli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attestanti il suo esito potenzialmente vantaggioso per la società opponente, prima, quindi del suo fallimento, poi. Alcun addebito di responsabilità, in relazione al quale alcuna violazione manifesta di legge è stata allegata, potrebbe ricollegarsi, ai sensi della legge 117/1988, alla decisione di non coltivare più detto giudizio dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento.
3.7 Per quanto concerne, infine, il sequestro della documentazione contabile, disposto con decreto del P.M. ed eseguito dalla P.G. ai sensi dell'art. 252 c.p.p., va rimarcato che trattasi di sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti al reato, quindi disposto per le finalità probatorie di cui all'art. 253 c.p.p.
Non sono stati allegati specifici profili di colpa grave connessi al mancato dissequestro di detti beni ed all'omessa tempestiva restituzione della documentazione contabile, la quale fu restituita al curatore fallimentare dopo il fallimento della società in data
14.05.2013, rimarcandosi che le richieste di dissequestro sono state puntualmente evase dai magistrati interessati, prima con la restituzione dei computer in sequestro, poi con l'autorizzazione ad estrarre copia della documentazione contabile disposta con provvedimento del P.M. del 25/01/2012, rimanendo estranee alla dedotta responsabilità dei magistrati l'omessa effettiva esecuzione di tale provvedimento da
21 parte della P.G. delegata (cfr. docc. da 15 a 18 e 20 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Da ultimo correttamente si ebbe, con provvedimento datato 31.10.2019, il dissequestro e la restituzione delle somme ricavate dalla vendita del capannone industriale da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Vallo della Lucania in favore della curatela fallimentare, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza n.
1/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania, che rendeva solo detto soggetto titolare del diritto alla restituzione di tale importo e, quindi, avente diritto alla restituzione
(cfr. docc. 08 e 09 allegati all'atto di citazione).
Ne consegue che anche sotto tali profili la domanda non avrebbe potuto essere accolta, rimarcandosi che l'attività giurisdizionale può dare luogo a responsabilità risarcitoria nelle sole ipotesi tipizzate dalla legge 117/1988.
4. Anche se fosse stata ritenuta provata una colpa grave dei magistrati per la mancata nomina di un custode giudiziario con poteri di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e per le ulteriori condotte lamentate, osserva il Tribunale che la domanda di risarcimento del danno avrebbe comunque dovuto essere rigettata.
L'attore ha infatti chiesto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della il risarcimento di danni imputabili alle commesse e royalties Controparte_12 connesse all'uso del brevetto industriale n. 0001384543 di cui era titolare la TR
EL s.r.l., alla decadenza dal brevetto industriale ed all'omesso guadagno per il mancato corrispettivo fisso pattuito con la con il quale aveva Controparte_5 stipulato contratto di licenza esclusiva di sfruttamento del brevetto.
Difetta, peraltro, la legittimazione ad agire dell'attore nel richiedere il risarcimento di detti danni, in proprio.
Costui, inoltre, neppure ha legittimazione a richiedere i danni subiti dalla TR
EL s.r.l., in qualità di suo legale rappresentante, avendo dedotto, nel medesimo atto di citazione, che si era avuto il fallimento della società con nomina di un curatore fallimentare, fallimento ancora in essere.
Va precisato che l'accertamento della “legitimatio ad causam” non può essere confuso con il difetto della effettiva titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.
22 Il controllo in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma, o meno, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
In altri termini, la “legitimatio ad causam”, attiva (e passiva), consiste nella titolarità del potere di promuovere (o subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte (cfr. Cass. civ., sent. n. 7776 del 27.03.2017).
Non attiene, invece, alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva (o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
La distinzione dei due piani, è ben evidenziata dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “di difetto di legitimatio ad causam è lecito discorrere tutte le volte che (e solo se) si faccia valere, in sede giudiziaria, o un diritto rappresentato come altrui (un soggetto agisce in rivendica reclamando un bene che egli stesso asserisce di proprietà di un terzo), ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori dal relativo modello legale tipico (un comodatario agisce in rivendica del bene del comodante prospettando come legittima tale azione). Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa” (cfr. Cass. civ., sent. n. 13756 del 14.06.2006; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 2091 del 14.02.2012).
La differente qualificazione dell'azione ha concrete ricadute pratiche relative alla rilevabilità d'ufficio.
Il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, è, infatti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio, nonché di questione processuale, non occorreva la sottoposizione della stessa al previo contraddittorio fra le parti in causa (cfr Cass. civ., ord. n. 12978 del 30.06.2020; Cass. civ., sent. n. 24312 del 16.10.2017; Cass. civ., sent. n. 3432 del 22.02.2016; Cass. civ., SS.
UU., sent. n. 25208 del 15.12.2015; Cass. civ., ord. n. 19372 del 29.09.2015).
23 Fatta questa doverosa premessa, non può non rimarcarsi che, stante l'autonoma personalità giuridica della società di capitali e la separazione del suo patrimonio rispetto a quello dell'attore, quest'ultimo non ha titolo per richiedere, così come ha fatto, il ristoro di voci di danno (lucro cessante dovuto ai mancati utili, danno per l'immagine societaria, perdita di guadagno per il mancato sfruttamento del brevetto industriale) subiti dalla società.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “qualora una società per azioni subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno alla consistenza patrimoniale o alla redditualità, (…) e detto danno sia tale da incidere sul valore delle azioni, il diritto al risarcimento compete solo alla società, non già anche a ciascuno degli azionisti, in quanto l'illecito colpisce il patrimonio della società ed obbliga il responsabile a risarcire il danno alla persona giuridica (nel cui bilancio il diritto al risarcimento costituisce una posta attiva) e, pertanto, il fatto lesivo opera come uno dei molteplici fattori, non solo economici, che influenzano il valore di mercato delle azioni, con la conseguenza che, in relazione al minor prezzo realizzato con la cessione delle stesse successivamente all'illecito, il socio non può vantare alcun diritto nei confronti dell'autore dell'illecito medesimo” (cfr. Cass. civ., sent. n.
3903 del 03.04.1995; in termini Cass. civ., SS.UU. sent. n. 27346 del 24.12.2009, secondo cui “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre
l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 6116 del 07.03.2025).
Le conseguenze dell'episodio dannoso, quindi, si sono riverberate, in termini di danno all'immagine e di mancato guadagno, in via esclusiva sulla società, non già sui soci, fra cui l'attore, i quali sono persone giuridiche aventi un patrimonio distinto, che possono avere subito solo pregiudizi patrimoniali indiretti dall'azione di danno posta in essere (cfr. Cass. civ., sent. n. 2087 del 14.02.2012, secondo cui “la partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura
24 meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità. (Nella specie, il socio totalitario aveva lamentato che il ritardato rilascio di un fondo rustico di proprietà della società, da parte del conduttore, aveva determinato una riduzione del prezzo di compravendita della sua quota sociale, già promessa in vendita ad un terzo acquirente, ma la
Corte, riformando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto non risarcibile tale danno patrimoniale)”; Cass. civ., sent. n. 4548 del 22.03.2012 la quale chiarisce che “il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale”).
In conclusione, quindi, l'attore non poteva richiedere, in proprio, il risarcimento per i danni patrimoniali a suo dire subiti dalla società di cui era socio, né ha legittimazione a richiederli in forza di una qualifica, quella di legale rappresentante della società, che ha perduto in seguito alla dichiarazione di fallimento.
Per mera completezza argomentativa si rimarca che non è stata fornita allegazione e prova adeguata del fatto che le procedure esecutive da lui subite, in proprio, siano eziologicamente ricollegabili alle dedotte condotte poste in essere dai magistrati.
Né i danni di natura reputazionale e biologici in tesi subiti non sono eziologicamente ricollegabili alle dedotte violazioni della legge 117/1988 (si rammenta: omessa nomina di un custode con compiti di amministrazione attiva dei beni aziendali sottoposti a sequestro preventivo ed omesso dissequestro con restituzione in suo favore dei beni
– documentazione contabile della TR EL s.r.l. - sottoposti a sequestro probatorio).
Secondo le allegazioni spese, infatti, tali danni sarebbero conseguiti al discredito che la risonanza mediatica dell'esistenza di indagini, prima, e poi di un processo penale a suo carico gli avrebbero procurato.
Va, comunque, in proposito rimarcato che in relazione ai reati fine alcuna sentenza assolutoria si ebbe, sicché non può ritenersi che la notizia del procedimento penale a
25 carico dell'attore possa avergli arrecato, in tale parte, un discredito ed una sofferenza morale, addirittura sfociata in un danno psichico.
In conclusione, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, riconoscendo i compensi in misura inferiore a quella media, stante l'incidenza delle difese di parte convenuta sulla presente decisione, per tutte le fasi processuali, sullo scaglione di valore superiore ad € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24112/2022
R.G.A.C., pendente fra contro Parte_1 [...] in persona del Presidente pro tempore, ogni altra Controparte_2 domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura Controparte_2 pari ad € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 22 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Angela Arena)
Il giudice rel.
(dott.ssa Roberta De Luca)
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Roberta De Luca Giudice rel. dott.ssa Nunzia Tesone Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24112 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1 di amministratore delegato e socio della società TR C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procure in P.IVA_1 atti, dall'avv. Arturo Cancrini del foro di Roma e dall'avv. Maria Michela Mainenti, presso il cui studio in Vallo della Lucania (SA) alla via Francesco Cammarota n. 8 ha eletto domicilio;
- ATTORE - CONTRO
in persona del Controparte_2 [...] pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa, per legge, Controparte_3 P.IVA_2 dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via
RM IA n. 11 domicilia;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 06/05/2025, in cui la difesa di parte attrice si è riportata a tutto quanto rappresentato e dedotto nell'atto introduttivo, nelle note a trattazione scritta, nella memoria secondo termine ex art. 183, comma VI c.p.c., unitamente alla documentazione prodotta in allegato nonché alle precisazioni ed integrazioni fatte alla domanda giudiziale nella memoria I termine ex art. 183, comma
VI, c.p.c., chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti ed il rigetto di tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, mentre la difesa di parte convenuta si è riportata ai suoi scritti difensivi, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti per responsabilità civile dei magistrati del Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi dell'art. 4, I comma, della legge 117/1988.
In ordine alle vicende che avevano dato luogo alla dedotta responsabilità ed ai conseguenti danni ha riferito quanto segue:
- di essere stato sottoposto a procedimento penale n. R.G.N.R. 670/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, P.M. dott.
[...]
per il reato di cui all'art. 416 c.p.c. collegato ai reati di cui agli artt. 2 e 8 Persona_1 del d. lgs. 74/2000, essendo stata contestata una maxi frode fiscale e tributaria, commessa da tutti i sodali, per il complessivo valore di 650 milioni di euro;
- che, nel corso del procedimento penale n. 670/2011 R.G.N.R., il Procuratore della
Repubblica dott. aveva formulato una richiesta cautelare personale e reale;
Persona_1
- che il G.I.P. dott. aveva integralmente accolto entrambe le richieste avanzate Pt_2 nei suoi confronti, ovvero sia di custodia cautelare personale inframuraria, che di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dei suoi beni personali e di quelli aziendali della società TR EL s.r.l., di cui era legale rappresentante, con unica ordinanza del 22/07/2021 nel procedimento n. 961/2011 R.G.I.P., oggetto di successiva correzione di errore materiale in data 29/07/2011;
- che, in applicazione della cautela reale, il G.I.P. aveva ordinato il sequestro delle quote sociali della TR EL s.r.l., nonché di ogni bene mobile ed immobile
2 riconducibile alla società, ivi compreso un capannone industriale sito in Ceraso, zona industriale;
- che all'epoca del sequestro la società TR EL s.r.l. era in piena operatività economica e titolare di un brevetto, denominato “FILOS”, alla cui utilizzazione si erano mostrate interessate molte multinazionali, il quale, successivamente agli eventi, non era stato rinnovato, con perdita di royalties e di utili;
- che il sequestro preventivo dei beni aziendali non era stato assistito dalla prevista amministrazione giudiziaria per mancata e colposa nomina di un amministratore da parte della Procura della Repubblica e che, per tale motivo, si era determinata la totale paralisi economica della società ed il suo conseguente ed inevitabile fallimento;
- che, infatti, dopo un anno e sei mesi dal sequestro preventivo ed a seguito di un giudizio di opposizione intrapreso dalla TR EL s.r.l. contro un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla società creditrice GTS Flexible, in data
09.01.2013 era stato dichiarato il fallimento della TR EL s.r.l., fallimento n. 1/13 della sezione fallimentare del Tribunale di Vallo della Lucania;
- che era stato assolto perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al capo a) contestatogli, dopo formale rinuncia alla prescrizione da parte sua, con sentenza n.
650/2019 del 06.06.2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, adottata dopo otto anni dall'inizio del procedimento penale;
- che, ottenuto lo svincolo delle somme incamerate dalla vendita del capannone facente parte dei beni aziendali della TR EL s.r.l., nel frattempo venduto, le stesse erano state restituite alla curatela fallimentare, non già in suo favore, benché fosse stata pronunciata piena formula assolutoria con conseguente venir meno del sequestro preventivo, il quale non si era convertito in confisca;
- che, in seguito, era stato assolto perché il fatto non costituisce reato con sentenza n.
544/2025 del G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania in relazione ai reati di cui agli artt. 216, I e II comma, e 233 R.D. 16.3.1942, n. 267;
- che la sentenza summenzionata aveva dato atto della circostanza che, sin dal 2011, era stato privato dell'intero ufficio della contabilità della TR EL s.r.l.;
- che non aveva avuto modo di verificare la gestione dei beni sequestrati giacché non aveva avuto accesso al fascicolo delle rendicontazioni;
3 - che i procedimenti giudiziari a suo carico avevano determinato forti ripercussioni sul suo patrimonio personale, avendo subito, unitamente alla moglie Persona_2
, gli effetti delle azioni esecutive intraprese dai creditori in suo danno, con
[...] vendita di un'abitazione familiare e dei terreni di proprietà della famiglia;
- che la richiesta di piano di ristrutturazione presentata unitamente alla coniuge ai sensi dell'art. 7, I comma, della legge 3/2012 era stata rigettata, non rivestendo gli istanti la qualità di consumatori, in quanto i contratti erano strettamente connessi alla qualità di titolari esclusivi della TR EL s.r.l.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ha lamentato che l'autorità giudiziaria aveva omesso l'obbligo di tenuta del fascicolo delle rendicontazioni e che aveva altresì omesso, nell'eseguire il sequestro preventivo, di applicare gli artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p. Tali omissioni avevano determinato la destabilizzazione totale dell'azienda, fino al suo inevitabile fallimento, impedendo di ottemperare agli obblighi fiscali e privando la società della possibilità di comporre bonariamente le pendenze fiscali e tributarie. Ha aggiunto che la curatela fallimentare aveva omesso la rendicontazione mensile prescritta dall'art. 38 R.D. 267/1942, adempimento doveroso in materia di sequestro di quote sociali.
La sottrazione dei beni personali ed aziendali aveva riguardato il capannone industriale sito in Ceraso, due autovetture di sua proprietà personale site all'interno dell'area del capannone, la titolarità del brevetto industriale avente ad oggetto
“lampioni a led intelligenti a forte risparmio energetico” e diritti ed anticipazioni sulla cessione parziale finalizzata all'uso del brevetto (cosiddette royalties).
Tali inadempimenti avevano determinato danni per il mancato sfruttamento economico del brevetto di invenzione industriale denominato PHILOS n. NA
2007A000076, riferito ad una armatura stradale a LED caratterizzata da: basso consumo energetico, elevata affidabilità, protezioni da sovratensioni, controllo automatico della potenza, dimmerazione automatica, regolazione temporizzata e personalizzabile del flusso luminoso, auto-accensione ed autospegnimento in funzione della luminosità ambiente, possibilità di alimentazione da sorgente fotovoltaica, batteria di backup anti black-out, facilità di installazione e manutenzione, registrato in Italia in data 12/06/2007 n. NA 2007A000076. I diritti di sfruttamento di detto brevetto erano stati oggetto, in data 13.02.2010, di contratto con il quale la
[... aveva concesso la licenza del brevetto fino al 2030 alla Controparte_4
pattuendosi un canone fisso nella misura di € 400.000,00 ed Controparte_5 una royalty del 5% sul fatturato. In pari data erano stati sottoscritti un contratto di locazione immobiliare dietro pagamento del canone di € 48.000,00 annui per la durata di sei anni ed uno di affitto di impianti e macchinari dell'importo di € 60.000,00 annui.
Ha aggiunto che, a causa degli eventi giudiziari già citati e della conseguente campagna mediatica, nonché a seguito del sequestro penale preventivo operato dalla
Procura della Repubblica sui beni e quote della società ed il contestuale sequestro di circa 50 faldoni concernenti l'attività amministrativa e contabile della stessa, la
TR EL s.r.l. era stata posta nella condizione di assoluta impossibilità di proseguire l'attività d'impresa e di adempiere alle proprie obbligazioni: pertanto, in data 12/06/2012, la aveva richiesto ed ottenuto la Controparte_5 risoluzione dei contratti sottoscritti con la TR EL S.r.l.
Ne erano altresì conseguiti danni da lucro cessante per la perdita della possibilità di incrementare il proprio avviamento e, quindi, delle chance di guadagno, evidenziandosi che il brevetto era decaduto in data 20/07/2015 per mancato pagamento tasse.
La società aveva, altresì, subito un danno reputazionale da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. e ricollegabile alla risonanza mediatica delle indagini penali e danni non patrimoniali imputabili al venir meno della reputazione manageriale del con ripercussioni anche sulla sua sfera psichica e conseguente danno Parte_1 biologico da lui subito in proprio.
Tutto ciò premesso ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità per dolo e colpa grave nonché per diniego di giustizia da parte della in persona del Presidente p.t. per Controparte_2 tutte le motivazioni espresse e documentate in atti che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
per l'effetto accogliere la domanda giudiziale e condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero danni per mancato utile, perdita di chance e c.d. danno curriculare in favore dell'attore , in proprio Parte_1
e quale amministratore delegato e socio della società TR EL S.r.l., nelle misure per come specificate in atti ovvero per mancate commesse di: BT Italia SpA: commesse €.
37.789.933 – mancate royalties 5% pari ad euro 1.889.496,00; di : Controparte_6 commesse €. 8.142.952 - mancate royalties 5% pari ad euro 407.147,00; per il mancato
5 corrispettivo fisso pattuito con la annuo per € 400.000,00 per la Controparte_5 licenza esclusiva, € 48.000,00 per la locazione degli immobili ed € 60.000,00 per l'affitto di impianti e macchinari per un totale di € 508.000,00 annui; per la decadenza del brevetto industriale n. 0001384543 del 30/12/2010 denominato PHILOS n. NA 2007A000076 in data
20/07/2015 dovuto al mancato pagamento delle tasse relative al rinnovo come quantificato nell'elaborato peritale dell'Ing. in € 51.293.072,00; per danno reputazionale stimato in Per_3 euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella maggiore o minore somma che il Tribunale deciderà congrua in relazione alla gravità della vicenda come sopra rappresentata e documentata;
a tanto va aggiunto altresì il danno derivante dall'accordo formalizzato con la Contr
che, in mancanza di una specifica quantificazione contrattuale deve essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto da liquidarsi nelle somme indicate o in quelle maggiori
o minori che il Tribunale riterrà di riconoscere anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. oppure sulla base di consulenze tecniche specifiche di ufficio, che sin da ora si richiedono in via istruttoria, oltre gli interessi legali con decorrenza dalle date delle condotte dolose e/o gravemente colpose o in subordine dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo con rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori come per legge”.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, e, nel merito, assumendo che difettava la prova dell'esistenza di un concreto nesso eziologico tra la condotta astrattamente denunciata e le sue presunte conseguenze, evidenziando che nell'istanza di dissequestro presentata nell'interesse dell'attore era stata evidenziata la grave situazione economica della società TR Gebilson s.r.l. dovuta a crisi di mercato ed a mancati introiti di forniture effettuate, a riprova della preesistente precaria situazione economico-finanziaria di detta società, la cui decozione era pertanto da imputare a cause differenti rispetto al disposto sequestro preventivo.
Ha, poi, rimarcato che la legge 117/1988, la cui applicazione era stata richiesta da parte attrice, tipizza i casi di colpa grave rilevanti per il positivo esperimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenendo che gli stessi siano integrati dalle ipotesi di provvedimento abnorme, frutto di una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, rimanendone concettualmente e logicamente distinta.
6 Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda per difetto di prova.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella prima memoria depositata parte attrice ha rimarcato che le inadempienze lamentate erano consistite:
- nella mancata e colposa omessa nomina di un amministratore giudiziario da parte della procura (cfr. pagina 6 dell'atto di citazione) con obbligo di tenuta di un fascicolo delle rendicontazioni (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione), in violazione di plurime previsioni legislative (art. 321 c.p.p., artt. 104 e 104 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p., del d.lgs. n. 159/2011, richiamato dalle predette disposizioni, nonché dell'art. 38 del R.D. 16.3.1942, n. 267 – cosiddetta legge fallimentare), aggiungendo che il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di uno degli atti del suo ufficio integrava comportamento atto a far scattare la responsabilità del magistrato ai sensi della legge 117/1988;
- nell'omesso accoglimento delle istanze di dissequestro, così riottenendo la documentazione contabile sequestrata (cfr. pag. 10 atto di citazione), ritenendo che dette condotte avessero portato al dissesto ed al conseguente fallimento della
TR EL s.r.l.
Ha aggiunto, quanto al dissequestro della documentazione contabile della società, che solo con provvedimento del 12.03.2012 il P.M., rigettando l'istanza di dissequestro della documentazione in originale perché ancora utile ai fini dell'indagine (n. RGNR
670/2011), ne aveva autorizzato il rilascio in copia autentica;
rilascio il quale, peraltro, non era menzionato nel verbale del 21.04.2012 di operazioni compiute dalla G.d.F. di
Sapri, delegata all'esecuzione del provvedimento.
Allorquando, il 31.01.2013, il P.M. aveva disposto il dissequestro dei faldoni, delegando la P.G. operante, tale provvedimento non era stato eseguito giacché la
TR EL s.r.l. risultava essere rappresentata dal curatore fallimentare, sicché con successivo provvedimento del 27.02.2023 il P.M. aveva revocato la richiesta di dissequestro.
Ha, ulteriormente, lamentato che, dopo l'avvenuta dichiarazione di fallimento, la curatela aveva omesso di coltivare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dalla società in bonis e che il dissequestro dei beni societari, in seguito alla sentenza di assoluzione, si era avuto non già in favore dell'attore, bensì in favore della curatela fallimentare.
7 Ritenuta, all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa matura per la decisione, nel corso dell'udienza del 06/05/2025 è stata rimessa al collegio per la decisione, previo scambio degli scritti conclusionali nei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c., con scadenza in data 28/07/2025.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Invero: “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso in esame parte attrice ha indicato i fatti posti a fondamento della propria domanda e le specifiche condotte che, secondo gli assunti difensivi di parte istante, avrebbero determinato una responsabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 117/1988, oltre ai danni di cui ha chiesto il ristoro, di talché parte convenuta è stata posta in grado di approntare compiute difese, senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del
04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti
'ragione della domanda'”).
La domanda è stata, poi, precisata ulteriormente nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. con allegazioni che, seppur parzialmente differenti rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione, erano comunque ricollegabili alle attività materiali già
8 indicate in citazione e che, quindi, anche per completezza espositiva, verranno esaminate nella presente sentenza.
L'omessa indicazione della specifica norma che parte attrice ha ritenuto essere stata violata (non avendo chiarito se quella invocata sia una responsabilità dolosa, imputabile a colpa grave o per diniego di giustizia) non può portare a far ritenere nulla la domanda proposta.
Invero, è stato più volte ribadito e rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservata al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr. Cass. civ., sent.
n. 4921 del 11.08.1980; Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del 16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
3.1 Passando all'esame, nel merito, della domanda proposta, va premesso che la legge
117/1988 (cosiddetta legge Vassalli), così come modificata dalla legge n. 18/2015, tipizza gli specifici presupposti in presenza dei quali si ha responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
In particolare occorre un comportamento professionale connotato da “dolo”, “colpa grave” nell'esercizio delle funzioni, ovvero da “diniego di giustizia”, con la precisazione che tale ultima condotta è integrata da: “il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento”
(art. 2 e 3, comma 1, L. 117/88).
Nel caso di specie non sono specificamente allegate condotte integranti diniego di giustizia, non risultando proposta alcuna istanza dalla società TR EL
s.r.l. o da volta a richiedere la nomina di un custode dei beni Parte_1 in sequestro, cui fossero affidati compiti di amministrazione dei beni societari e delle quote sociali di sua spettanza.
9 Per quanto concerne le istanze di dissequestro della documentazione contabile, le stesse sono state riscontrate, sebbene con esiti sfavorevoli all'istante ma, in ogni caso, non ricorre l'ipotesi di omessa adozione di un provvedimento giudiziale e, quindi, di diniego di giustizia.
Non essendo neppure state allegate condotte dolose dei magistrati o, quantomeno, sintomatiche di un loro agire doloso - allegazione che avrebbe richiesto l'indicazione di un agire dei magistrati improntato ad una consapevole scelta di distaccarsi dalle prerogative di imparzialità ed equilibrio nella decisione, in esecuzione di una loro volontà deliberata di violare la legge - occorre verificare se quelle addebitate possano essere in tesi qualificate come condotte improntate a colpa grave.
Ai sensi dell'art. 2, III comma, della legge 117/1988, così come modificato dalla legge
18/2015, integrano comportamenti improntati a colpa grave:
a) la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea;
b) il travisamento del fatto o delle prove;
c) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
d) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
e) l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.
Ciò detto, i comportamenti lamentati da parte attrice, quanto alla doglianza concernente l'omessa nomina di un custode giudiziale dei beni assoggettati a sequestro preventivo, possono essere qualificati, secondo le allegazioni di parte attrice, come comportamenti improntati a colpa grave per violazione manifesta di legge, non rientrando in nessuna delle altre categorie di colpa grave tipizzate.
Parimenti detta tipologia di responsabilità può ritenersi invocata con riferimento all'omessa nomina di un custode nell'ambito della procedura fallimentare ed all'omesso dissequestro della documentazione contabile della società, con sua restituzione al dopo la sentenza di assoluzione, non essendo in tesi Parte_1 ravvisabili altre tipologie di colpa grave in relazione alle condotte in contestazione.
3.2 Occorre chiarire, quanto alla portata del precetto di cui all'art. 2, III comma, lettera a), della legge 117/1988, che, perché si abbia violazione manifesta di legge, occorre
10 che le norme violate siano chiare e precise, nonché che l'inosservanza della legge sia inescusabile e grave.
Dal punto di vista oggettivo, quindi, la disposizione normativa violata deve essere chiara e precisa, implicando di regola una minore esigenza di interpretazione e ricostruzione, con speculare maggiore automatismo nell'attribuire responsabilità al magistrato che violi una disposizione di legge chiara nel suo contenuto e cogente.
Dal punto di vista soggettivo, invece, il richiamo all'inescusabilità postula una valutazione della colpa, cioè della diligenza del magistrato nello svolgimento dell'attività di individuazione ed applicazione della legge, secondo lo standard da lui esigibile.
Ai sensi dell'art. 2, II comma, della legge 117/1988, peraltro, l'attività di interpretazione della legge non può dare luogo a responsabilità dei magistrati, essendo connaturata all'esercizio della funzione giudiziaria, con margini di errore emendabili facendo ricorso agli ordinari rimedi di impugnazione.
Evidenziando tale differenza, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile” (cfr. Cass. civ., ord. n. 31837 del 15.11.2023, la quale, in motivazione, richiama Cass. civ., sent. n. 25454 del 29.08.2022; Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11747 del
3.05.2019, secondo cui in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, potendo dar luogo a responsabilità, quando l'errore del giudice cada sull'individuazione, ovvero sull'applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica).
3.3 Operate queste premesse concettuali, va rimarcato che la misura cautelare personale a carico dell'attore era stata adottata in relazione ai reati di cui ai capi a), b),
c) e d) dell'imputazione provvisoria, di contestazione rispettivamente: (capo a) dei reati di cui all'art. 416 c.p. e (capo b) agli artt. 2 e (capi c e d) 8 del d. lgs. 74/2000, ovvero, quanto ai reati cosiddetti “fine”, per indicazione di elementi passivi fittizi nella contabilità della TR EL s.r.l. e per l'emissione, da parte di detta
11 società, di fatture per operazioni inesistenti in favore della Immobiliare Mandelli s.r.l., al fine di far evadere a detta società l'imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto.
La misura di custodia cautelare in carcere, applicata con l'ordinanza del G.I.P. del
22/07/2011, ed eseguita in data 04/08/2011, fu sostituita in data 08/08/2011, ovvero dopo quattro giorni soltanto, con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza quotidiana.
Nell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare il G.I.P. confermò il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche del reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria, sebbene a suo avviso, vi fosse “necessità di un approfondimento investigativo relativo alle posizioni, agli effettivi contributi forniti da ciascuno ed ai rapporti esistenti fra i var indagati anche sulla scorta delle risultanze degli interrogatori di garanzia resi” (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In relazione ai reati fine, all'esito dell'udienza preliminare si ebbe il loro stralcio con dichiarazione di non luogo a procedere in relazione ai reati di cui ai capi B), C), D) ed
E) (ulteriore capo di imputazione definitiva con cui era stato contestato il reato di cui all'art. 137 d. lgs. 385/1993) contestati al perché estinti per intervenuta Parte_1 prescrizione (cfr. doc. 27 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, sentenza n.
68/2015 del G.U.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, del 26/06-21/07/2015), ritenendosi, in sentenza, che non vi fossero i presupposti per un più ampio proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, II comma, c.p.p.
Il successivo processo dibattimentale, quindi, ebbe ad oggetto il solo reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed in relazione a tale solo reato si è avuta sentenza di assoluzione di per non aver commesso il fatto. Parte_1
Si legge nella summenzionata sentenza, infatti, che “anche a prescindere dalla fondatezza degli addebiti mossi alla TT EL SR (…), deve rilevarsi che le ipotesi accusatorie a carico di dette società (e per esse dei rispettivi amministratori) non sono neppure astrattamente idonee a costituire i cd. “reati fine” che potrebbero assumere il ruolo di indici rivelatori dell'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso” (cfr. allegato 06 all'atto di citazione, sentenza n. 650/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, del 06/06-
02/09/2019).
Sempre in sentenza, in ordine al reato di cui alla condotta di cui capo b) dell'originaria imputazione, i giudici evidenziarono che, effettivamente, nel registro I.V.A. acquisti
12 della TR EL s.r.l., al progressivo n. 290 del 31/12/2006, era stata annotata una fattura di acquisto di un immobile, la n. 125 emessa dalla società P.S.
Company s.r.l., recante un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 160.000,00 a titolo di I.V.A. a credito con aliquota al 20%.
Tale fattura, per importo, corrispondeva a circa il 90% delle spese indicate in bilancio dalla TR EL s.r.l. nell'anno di sua annotazione ma, ciò nonostante, la stessa non era stata rinvenuta né nella contabilità della predetta società, né in quella della società presunta venditrice P.S. Company s.r.l., né tantomeno era stato possibile individuare l'immobile oggetto della compravendita.
Presumibilmente, quindi, la stessa era relativa ad una operazione di compravendita mai posta in essere.
Circa i reati di cui ai capi b) e c) dell'originaria imputazione a carico dell'attore, la sentenza predetta dà atto che la società Immobiliare Mandelli s.r.l. (poi divenuta
[...]
- società in favore della quale la TR EL s.r.l. aveva emesso Controparte_8 fatture negli anni 2006 e 2007, nonché amministrata da altro coimputato il quale, nel
2003, era stato nominato presidente del collegio sindacale della TR EL
s.r.l., collegio nel quale sedeva come sindaco sua moglie, anch'ella imputata - era società priva di sede, principale o secondaria, realmente operativa (cfr. pag. 7 della sentenza, nella quale si legge che “gli accertamenti eseguiti nei luoghi ivi indicati hanno consentito di appurare che le sedi ivi indicate erano inesistenti. In altri termini le verifiche eseguite dalla p.g. non hanno rinvenuto nulla che potesse provare l'utilizzo di detti luoghi da parte della IMMOBILIARE MANDELLI SR o Ciò, sia per ciò che Controparte_9 concerne il presente, sia per ciò che concerne il passato. Gli accertamenti hanno riguardato anche tutti gli indirizzi della società in Milano” e pagg. 8 e 9 della sentenza, in cui si legge
“le attività di perquisizioni, le informazioni raccolte e gli accertamenti eseguiti, fanno ritenere che le fatture emesse dalla ono da ricondurre ad operazioni in tutto o Controparte_9 in parte oggettivamente inesistenti, non disponendo, la società emittente, in virtù del volume
d'affari apparentemente realizzato, di una adeguata e reale struttura aziendale”).
Conseguentemente, dal punto di vista indiziario, il Collegio penale confermò il giudizio di mancanza di una reale operatività della Immobiliare Mandelli s.r.l. negli anni 2006 e 2007, in cui avrebbe ricevuto forniture di lampade e lampadine dalla
TR EL s.r.l., con emissione di fatture di vendita per operazioni che, secondo il capo di imputazione, erano oggettivamente inesistenti.
13 La sentenza di assoluzione, quindi, dando atto di tali risultanze di indagine, oltre che del fatto che la dovesse ritenersi società cosiddetta “cartiera” Controparte_9
“inserita nel circuito delle fatture per operazioni inesistenti”, ritenne peraltro che non vi fosse un quadro probatorio sufficientemente chiaro e delineato circa l'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso, dotato di autonoma struttura e con ruoli diversificati, avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di future condotte di reato.
Il Collegio penale evidenziò, infatti, che le fatture emesse dalla TR EL
s.r.l. non erano mai state contabilizzate dalle società destinatarie, né utilizzate nelle relative dichiarazioni dei redditi, bensì erano servite, in massima parte, al fine di ottenere, in maniera fraudolenta, linee di credito presso la Banca di Roma, ovvero per porre in essere la condotta contestata con il reato di cui al capo E) dell'originaria imputazione, dichiarato prescritto nella sentenza di proscioglimento del G.U.P.
Per quanto riguarda la compravendita immobiliare, di cui al capo B) dell'originaria imputazione, la sentenza di assoluzione motivò il suo giudizio circa la mancanza di prova di un vincolo associativo sul fatto che non fosse emersa una responsabilità penale del legale rappresentante della PS Company s.r.l. - il quale aveva visto l'emissione, in relazione al capo N) contestatogli, di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste - non essendo stata rinvenuta la fattura da lui presumibilmente emessa e, quindi, non potendo ritenersi acquisiti elementi di indagine sufficienti per ritenere provata una sua condotta cooperativa all'annotazione nella contabilità della TR EL s.r.l. di tale fattura, con la finalità di consentirle l'evasione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi.
Ne consegue che, dalla lettura complessiva della sentenza, si evince che il Collegio, pur ritenendo sussistenti elementi di indagine deponenti per l'effettiva commissione dei reati fine di cui ai capi b) ed e) a carico di , in relazione ai Parte_1 quali alcun accertamento di penale responsabilità fu operato, stante la loro già intervenuta prescrizione, ma non già di quelli di cui ai capi c) e d) dell'imputazione originariamente mossagli - non essendo indicate le fatture nella contabilità della società acquirente e, quindi difettando il fine di far conseguire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto alla società acquirente – ritenne non sussistenti gli estremi del reato associativo per mancanza di uno stabile vincolo fra i vari imputati e
14 per difetto di prova di un'organizzazione e di un riparto di ruoli fra i vari imputati, volto ad attuare un indefinito, futuro, programma criminoso.
Tanto premesso in ordine agli esiti del processo penale, la richiesta di sequestro preventivo del P.M. fu formulata relativamente alle quote sociali della TR
EL s.r.l., dei beni mobili ed immobili alla stessa riconducibili, delle somme presenti sui conti correnti, libretti di risparmio, BOT, CTT accesi presso istituti di credito sul territorio nazionale (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, richiesta per l'applicazione di misure cautelari personali e reali del P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania del 30/06/2011).
Con la medesima ordinanza applicativa della misura cautelare personale, fu altresì disposto il sequestro preventivo dei beni e delle quote sociali della TR
EL s.r.l. in relazione ai reati in contestazione provvisoria, “necessario ad impedire che l'effettiva disponibilità materiale e giuridica della cosa – anche indirettamente collegata al reato – costituisca pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze dei reati e soprattutto agevolare la commissione di altri reati della stessa natura di quelli per cui si procede”, con motivazione la quale richiama il sequestro preventivo cosiddetto
“impeditivo” di cui all'art. 321, I comma, c.p.p. (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 04 allegato all'atto di citazione).
Oggetto del sequestro, quindi, furono le quote sociali della TR EL ed i beni mobili ed immobili alla stessa riconducibili, oltre che le somme presenti su conti correnti, libretti di risparmio, BOT e CTT presenti sul territorio nazionale.
Il verbale di sequestro preventivo del 04.08.2011 dà atto del sequestro del bene immobile sito in Ceraso (SA) alla via Isca snc di proprietà della TR EL
s.r.l. e concesso in locazione alla e delle quote sociali di Controparte_5
e , il primo possessore di quote nominali Parte_1 Persona_2 pari ad € 17.700,00 e la seconda di quote nominali pari ad € 44.750,00, pari all'intero importo del capitale sociale sottoscritto da parte dei soci per € 62.450,00, sebbene deliberato nel maggiore importo di € 100.000,00 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Nel verbale di sequestro si legge che si sarebbe provveduto alla trascrizione del sequestro delle quote sociali presso il libro soci.
Non vi è, invece, prova del sequestro delle autovetture intestate all'attore (in relazione al quale, invero, alcuna doglianza è stata mossa in atti), né tantomeno della titolarità del brevetto industriale il quale, già in epoca precedente alla emissione della misura
15 cautelare reale, era stato oggetto di un contratto di licenza in esclusiva in favore della non risultando prodotti ulteriori verbali di sequestro Controparte_5 preventivo.
3.4 Ciò posto, l'art. 104, disp. att. c.p.p., nello stabilire alla lettera c) che il sequestro preventivo possa essere stabilito su beni aziendali “organizzati per l'esercizio di un'impresa” dispone che detto sequestro “oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati” possa avvenire “con l'immissione in possesso dell'amministratore, con
l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa”.
Circa il sequestro delle quote aziendali, va rimarcato che trattasi di misura cautelare diretta non già verso beni aziendali, bensì verso beni personali dei soci, la quale li priva dei diritti relativi alle quote sequestrate, anche nel caso in cui gli stessi siano soggetti estranei al reato (cfr. Cass. pen., sent. n. 21810 del 13.04.2004; in senso conforme Cass. pen., sent. n. 16583 del 22.01.2010), con attribuzione al custode designato in sede penale dei diritti di partecipazione alle assemblee e di voto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, indipendentemente dalla loro riferibilità ai soci, possa aversi la nomina di un amministratore “qualora la natura del bene oggetto di sequestro (nella specie quote di partecipazione societaria) richieda un'esigenza di utile gestione, il cui mancato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l'avente diritto” pur chiarendo che “rientra nella sfera della mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria
l'attribuzione al custode dei poteri di conservazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il sequestro ordinario non comporti di regola l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato” (cfr. Cass. pen., sent. n. 30956 del 17.04.2009; in senso conforme Cass. pen., sent. n. 28336 del 07.05.2013 la quale asserisce che, “qualora il bene oggetto di sequestro richieda un'esigenza di utile gestione il giudice, nel nominare il custode, gli attribuisce oltre ai poteri di conservazione anche quelli di amministrazione”).
La prima delle citate sentenze, in motivazione, evidenzia che di regola “nella sfera dei poteri del custode non rientra anche l'amministrazione del bene in sequestro, che implica esercizio di vera e propria gestione, al fine non solo di garantire, come di consueto, la conservazione, ma anche di impedire che l'imposizione della misura cautelare, comportando il congelamento del bene, si traduca in un nocumento per chi, in esito alle indagini, dovesse risultare legittimo titolare, sotto il profilo della mancata percezione dei frutti che l'ordinaria amministrazione dello stesso bene, secondo canoni di sana ed accorta gestione, avrebbe ragionevolmente comportato. Con il che è evidente che un problema di amministrazione si
16 ponga solo per i beni capaci di produrre frutti o reddito, come ad esempio un'attività aziendale, ovvero per quei beni, come le quote societarie, per le quali si ponga un'esigenza di utile gestione, ossia di compimento di tutte le attività od attribuzioni ordinariamente connesse alla relativa titolarità, il cui mancato esercizio potrebbe risolversi in pregiudizio per l'avente diritto. La necessità dell'amministrazione in simili casi discende anche dai principi generali dell'ordinamento, pure di valenza costituzionale, in tema di tutela della proprietà, alla stregua dell'esigenza di impedire che la sottoposizione di un bene alla misura cautelare possa risolversi nella spoliazione ed indebita espropriazione dei poteri e delle facoltà integranti il contenuto dei diritti reali. È, dunque, evidente che, mentre la custodia attiene, di norma, ad un profilo per così dire statico, l'amministrazione riguarda un profilo dinamico e funzionale, nella direzione non solo della mera conservazione, ma anche dell'utile gestione, da svolgersi secondo i canoni di diligenza del buon padre di famiglia”.
Solo nella speciale ipotesi di sequestro disposto ai sensi dell'art. 12 sexies d. l. 306/1992
(ora 240 bis c.p.p.), invece, la nomina dell'amministratore si pone come obbligatoria e necessaria.
In altri termini, il sequestro di beni aziendali, oltre che quello delle quote di partecipazione sociali, non impone, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p. la nomina di un custode il quale sia anche amministratore degli stessi, essendo rimessa ad una valutazione di opportunità la necessità di una loro gestione fruttifera.
Non corretta, quindi, è la prospettazione di parte attrice secondo cui la nomina del custode con poteri di amministrazione dei beni (quote sociali e bene immobile di pertinenza della società di capitali) sarebbe stata obbligatoria, con la conseguenza che la sua omessa nomina avrebbe integrato violazione manifesta di legge.
L'omessa nomina dell'amministratore, infatti, si risolveva in una valutazione di ordine discrezionale ma, nel caso di specie, in ordine alle quote sociali ed al capannone industriale, i compiti meramente conservativi potevano in tesi ritenersi sufficienti, evidenziandosi, come già detto, che non vi è prova del fatto che il sequestro conservativo abbia avuto ad oggetto anche la titolarità e lo sfruttamento del brevetto industriale, nonché che, con contratto stipulato in data 13/02/2010 la TR
EL s.r.l. aveva ceduto alla la licenza di sfruttamento Controparte_5 del brevetto di invenzione industriale denominato Philos NA 2007A00076, sicché, sotto tale profilo, non si rendeva necessaria la nomina di un curatore con poteri di amministrazione finalizzati allo sfruttamento del brevetto industriale.
17 Sono, del resto, stati prodotti in atti: contratto di collaborazione stipulati dalla con BT Italia S.p.A., Controparte_5 Controparte_10 avente durata fino al 31.12.2014 e tacitamente rinnovabile,
[...] stipulato dopo la sottoscrizione, nel 2012, di un accordo di riservatezza menzionato nel contratto, quindi dopo il sequestro preventivo penale (cfr. doc. 03_allegato 3
Perizia allegato all'atto di citazione), nonché contratto stipulato il Per_4
19.03.2012 dalla con la (cfr. doc. Controparte_5 Controparte_6
03_allegato 5 Perizia allegato all'atto di citazione), la cui esecuzione Per_4 avrebbe potuto dar luogo allo sfruttamento del brevetto industriale da parte della società licenziataria la quale, del resto, risulta aver pagato Controparte_5 con bollettini postali la tassa di mantenimento del brevetto nelle date del 17.04.2012 e del 29.06.2013 relative alla sesta e settima annualità (cfr. doc. 32_allegato 2 perizia
, allegato all'atto di citazione). Tali contratti e pagamenti sono stati stipulati e Per_3 posti in essere in epoca successiva al sequestro penale e, altresì, alla dichiarazione di fallimento della TR EL s.r.l.
Ne consegue che non vi era, in concreto, necessità di nominare un curatore con compiti di amministrazione della TR EL s.r.l. finalizzati al perdurante sfruttamento del brevetto industriale, la cui licenza era stata attribuita in favore di un'altra società, la quale continuò ad operare anche dopo l'esecuzione del sequestro preventivo.
L'omesso sfruttamento del brevetto industriale, così come gli omessi profitti per la
TR sono, peraltro, presumibilmente imputabili ad altre cause. Controparte_1
A riprova di ciò, nell'atto di risoluzione consensuale dell'accordo di licenza per lo sfruttamento del brevetto del 13/06/2012, si menziona, quale causa giustificante la risoluzione, la circostanza che “dopo oltre 1 anno dalla data contrattuale la licenziataria ha avuto modo di accertare, soprattutto dopo aver avuto riscontri dal campo, che il sistema brevettato non può essere completamente utilizzato, sotto il profilo dell'industrializzazione, a causa della mancanza del firmware in possesso dell'Ing. inventore, nel Persona_5 frattempo dimessosi nel gennaio 2011”, quindi un fatto verificatosi in epoca antecedente al sequestro penale (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione).
Alcuna evidenza probatoria vi è perciò, conseguentemente, del fatto che l'intervenuto fallimento possa ritenersi causalmente ricollegabile all'omesso sfruttamento del
18 brevetto industriale e, comunque, all'omessa nomina di un amministratore dei beni in sequestro preventivo.
Pur dandosi atto, nella scrittura di risoluzione, del fatto che la stessa era stata giustificata anche dalle successive vicende penali risalenti al mese di agosto del 2011, tale asserzione non è stata suffragata da alcun elemento di prova circa il fatto che effettivamente tali vicende penali si siano poste come antecedente causale dell'impossibilità di sfruttamento economico del brevetto industriale e, quindi, della risoluzione dell'accordo di licenza di suo sfruttamento.
Neppure vi è prova certa del fatto che la data apposta in calce all'accordo di risoluzione sia quella di sua effettiva stipulazione.
Invero, va osservato che la prova della data di stipulazione di un contratto, da opporsi a parti terze rispetto ai contraenti - quali sono le parti in causa, non potendo il spendere la qualità di legale rappresentante di una società allo stato Parte_1 fallita e rappresentata dal curatore fallimentare - qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, I comma, cod. civ., deve vertere su di un fatto storico idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'epoca di formazione del documento, ma non può concernere il contenuto stesso del documento, né provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (cfr. Cass. civ., sent. n. 13943 del 03.08.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 19656 del 01.10.2015, la quale chiarisce che la prova testimoniale o presuntiva deve riguardare non già direttamente la data del contratto, bensì fatti e circostanze idonei a stabilire con certezza l'anteriorità
o la posteriorità degli stessi rispetto alla redazione del documento).
Quando sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), spetta al giudice istruttore il compito di “valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità” (cfr Cass. civ., sent. n. 18938 del
27.09.2016; in termini Cass. civ., ord. n. 17926 del 12.09.2016).
Nel caso di specie, se effettivamente l'accordo di risoluzione fosse stato raggiunto nel mese di giugno 2012, non si comprenderebbe perché, dopo la sua sottoscrizione, nell'anno 2013 la abbia continuato a pagare la settima Controparte_5 annualità della tassa di mantenimento del brevetto.
19 Anche in ordine alla quantificazione del risarcimento non potrebbe farsi ricorso al contenuto del contratto di licenza del 13.02.2010 per determinarlo giacché, nella scrittura di risoluzione consensuale, si legge che detto contratto il successivo
03.12.2010 fu “consensualmente rinegoziato con apposito contratto che ha modificato e sostituito il precedente” ma non essendo tale accordo di rinegoziazione stato prodotto in atti.
Per tutte le citate ragioni la domanda ancorata alla violazione dell'art. 104 disp. att.
c.p.p. deve essere rigettata.
3.5 Esaminando la domanda per la dedotta omessa applicazione dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., ritenendosi che, essendo stato sequestrato l'intero capitale sociale sottoscritto, quello disposto fosse un sequestro di azienda, giova premettere che detta norma è stata introdotta dalla legge 94/2009 e che, nella sua formulazione originaria, prevedeva “1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.
Tale disposizione normativa, quindi, sostituiva ad una gestione meramente conservativa, la gestione dinamica dei beni, ma nel solo caso in cui le aziende, le società o gli altri beni avessero bisogno di una loro amministrazione attiva.
L'interpretazione giurisprudenziale invalsa, quindi, era quella secondo la quale fosse comunque rimessa alla discrezionalità del giudice procedente la valutazione circa l'opportunità della nomina dell'amministratore, in maniera non dissimile rispetto a quanto avviene nell'interpretare l'art. 104 disp. att. c.p.c.
È stato solo dopo l'entrata in vigore della legge della legge 161/2017, con introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., i quali erano così formulati: “1- bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di
20 sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”, che la nomina dell'amministratore è stata prevista come obbligatoria in forza della previsione del comma 1 bis che non lasciava margini ad alcuna interpretazione discrezionale.
In conclusione, neppure con riferimento a detta norma è configurabile violazione manifesta di legge, nell'accezione suddetta, dei magistrati che non hanno nominato un amministratore giudiziario della Controparte_11
[...
L'art. 38 della legge 267/1942, invece, stabilisce a carico del curatore fallimentare l'obbligo di “tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”.
La sua omessa tenuta, peraltro, non potrebbe dar luogo a responsabilità dei magistrati quanto, piuttosto, del curatore fallimentare che non avrebbe provveduto alla regolare tenuta della contabilità fallimentare.
Né tantomeno sono stati prodotti gli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attestanti il suo esito potenzialmente vantaggioso per la società opponente, prima, quindi del suo fallimento, poi. Alcun addebito di responsabilità, in relazione al quale alcuna violazione manifesta di legge è stata allegata, potrebbe ricollegarsi, ai sensi della legge 117/1988, alla decisione di non coltivare più detto giudizio dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento.
3.7 Per quanto concerne, infine, il sequestro della documentazione contabile, disposto con decreto del P.M. ed eseguito dalla P.G. ai sensi dell'art. 252 c.p.p., va rimarcato che trattasi di sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti al reato, quindi disposto per le finalità probatorie di cui all'art. 253 c.p.p.
Non sono stati allegati specifici profili di colpa grave connessi al mancato dissequestro di detti beni ed all'omessa tempestiva restituzione della documentazione contabile, la quale fu restituita al curatore fallimentare dopo il fallimento della società in data
14.05.2013, rimarcandosi che le richieste di dissequestro sono state puntualmente evase dai magistrati interessati, prima con la restituzione dei computer in sequestro, poi con l'autorizzazione ad estrarre copia della documentazione contabile disposta con provvedimento del P.M. del 25/01/2012, rimanendo estranee alla dedotta responsabilità dei magistrati l'omessa effettiva esecuzione di tale provvedimento da
21 parte della P.G. delegata (cfr. docc. da 15 a 18 e 20 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Da ultimo correttamente si ebbe, con provvedimento datato 31.10.2019, il dissequestro e la restituzione delle somme ricavate dalla vendita del capannone industriale da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Vallo della Lucania in favore della curatela fallimentare, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza n.
1/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania, che rendeva solo detto soggetto titolare del diritto alla restituzione di tale importo e, quindi, avente diritto alla restituzione
(cfr. docc. 08 e 09 allegati all'atto di citazione).
Ne consegue che anche sotto tali profili la domanda non avrebbe potuto essere accolta, rimarcandosi che l'attività giurisdizionale può dare luogo a responsabilità risarcitoria nelle sole ipotesi tipizzate dalla legge 117/1988.
4. Anche se fosse stata ritenuta provata una colpa grave dei magistrati per la mancata nomina di un custode giudiziario con poteri di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e per le ulteriori condotte lamentate, osserva il Tribunale che la domanda di risarcimento del danno avrebbe comunque dovuto essere rigettata.
L'attore ha infatti chiesto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della il risarcimento di danni imputabili alle commesse e royalties Controparte_12 connesse all'uso del brevetto industriale n. 0001384543 di cui era titolare la TR
EL s.r.l., alla decadenza dal brevetto industriale ed all'omesso guadagno per il mancato corrispettivo fisso pattuito con la con il quale aveva Controparte_5 stipulato contratto di licenza esclusiva di sfruttamento del brevetto.
Difetta, peraltro, la legittimazione ad agire dell'attore nel richiedere il risarcimento di detti danni, in proprio.
Costui, inoltre, neppure ha legittimazione a richiedere i danni subiti dalla TR
EL s.r.l., in qualità di suo legale rappresentante, avendo dedotto, nel medesimo atto di citazione, che si era avuto il fallimento della società con nomina di un curatore fallimentare, fallimento ancora in essere.
Va precisato che l'accertamento della “legitimatio ad causam” non può essere confuso con il difetto della effettiva titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.
22 Il controllo in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma, o meno, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
In altri termini, la “legitimatio ad causam”, attiva (e passiva), consiste nella titolarità del potere di promuovere (o subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte (cfr. Cass. civ., sent. n. 7776 del 27.03.2017).
Non attiene, invece, alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva (o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
La distinzione dei due piani, è ben evidenziata dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “di difetto di legitimatio ad causam è lecito discorrere tutte le volte che (e solo se) si faccia valere, in sede giudiziaria, o un diritto rappresentato come altrui (un soggetto agisce in rivendica reclamando un bene che egli stesso asserisce di proprietà di un terzo), ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori dal relativo modello legale tipico (un comodatario agisce in rivendica del bene del comodante prospettando come legittima tale azione). Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa” (cfr. Cass. civ., sent. n. 13756 del 14.06.2006; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 2091 del 14.02.2012).
La differente qualificazione dell'azione ha concrete ricadute pratiche relative alla rilevabilità d'ufficio.
Il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, è, infatti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio, nonché di questione processuale, non occorreva la sottoposizione della stessa al previo contraddittorio fra le parti in causa (cfr Cass. civ., ord. n. 12978 del 30.06.2020; Cass. civ., sent. n. 24312 del 16.10.2017; Cass. civ., sent. n. 3432 del 22.02.2016; Cass. civ., SS.
UU., sent. n. 25208 del 15.12.2015; Cass. civ., ord. n. 19372 del 29.09.2015).
23 Fatta questa doverosa premessa, non può non rimarcarsi che, stante l'autonoma personalità giuridica della società di capitali e la separazione del suo patrimonio rispetto a quello dell'attore, quest'ultimo non ha titolo per richiedere, così come ha fatto, il ristoro di voci di danno (lucro cessante dovuto ai mancati utili, danno per l'immagine societaria, perdita di guadagno per il mancato sfruttamento del brevetto industriale) subiti dalla società.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “qualora una società per azioni subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno alla consistenza patrimoniale o alla redditualità, (…) e detto danno sia tale da incidere sul valore delle azioni, il diritto al risarcimento compete solo alla società, non già anche a ciascuno degli azionisti, in quanto l'illecito colpisce il patrimonio della società ed obbliga il responsabile a risarcire il danno alla persona giuridica (nel cui bilancio il diritto al risarcimento costituisce una posta attiva) e, pertanto, il fatto lesivo opera come uno dei molteplici fattori, non solo economici, che influenzano il valore di mercato delle azioni, con la conseguenza che, in relazione al minor prezzo realizzato con la cessione delle stesse successivamente all'illecito, il socio non può vantare alcun diritto nei confronti dell'autore dell'illecito medesimo” (cfr. Cass. civ., sent. n.
3903 del 03.04.1995; in termini Cass. civ., SS.UU. sent. n. 27346 del 24.12.2009, secondo cui “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre
l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 6116 del 07.03.2025).
Le conseguenze dell'episodio dannoso, quindi, si sono riverberate, in termini di danno all'immagine e di mancato guadagno, in via esclusiva sulla società, non già sui soci, fra cui l'attore, i quali sono persone giuridiche aventi un patrimonio distinto, che possono avere subito solo pregiudizi patrimoniali indiretti dall'azione di danno posta in essere (cfr. Cass. civ., sent. n. 2087 del 14.02.2012, secondo cui “la partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura
24 meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità. (Nella specie, il socio totalitario aveva lamentato che il ritardato rilascio di un fondo rustico di proprietà della società, da parte del conduttore, aveva determinato una riduzione del prezzo di compravendita della sua quota sociale, già promessa in vendita ad un terzo acquirente, ma la
Corte, riformando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto non risarcibile tale danno patrimoniale)”; Cass. civ., sent. n. 4548 del 22.03.2012 la quale chiarisce che “il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale”).
In conclusione, quindi, l'attore non poteva richiedere, in proprio, il risarcimento per i danni patrimoniali a suo dire subiti dalla società di cui era socio, né ha legittimazione a richiederli in forza di una qualifica, quella di legale rappresentante della società, che ha perduto in seguito alla dichiarazione di fallimento.
Per mera completezza argomentativa si rimarca che non è stata fornita allegazione e prova adeguata del fatto che le procedure esecutive da lui subite, in proprio, siano eziologicamente ricollegabili alle dedotte condotte poste in essere dai magistrati.
Né i danni di natura reputazionale e biologici in tesi subiti non sono eziologicamente ricollegabili alle dedotte violazioni della legge 117/1988 (si rammenta: omessa nomina di un custode con compiti di amministrazione attiva dei beni aziendali sottoposti a sequestro preventivo ed omesso dissequestro con restituzione in suo favore dei beni
– documentazione contabile della TR EL s.r.l. - sottoposti a sequestro probatorio).
Secondo le allegazioni spese, infatti, tali danni sarebbero conseguiti al discredito che la risonanza mediatica dell'esistenza di indagini, prima, e poi di un processo penale a suo carico gli avrebbero procurato.
Va, comunque, in proposito rimarcato che in relazione ai reati fine alcuna sentenza assolutoria si ebbe, sicché non può ritenersi che la notizia del procedimento penale a
25 carico dell'attore possa avergli arrecato, in tale parte, un discredito ed una sofferenza morale, addirittura sfociata in un danno psichico.
In conclusione, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, riconoscendo i compensi in misura inferiore a quella media, stante l'incidenza delle difese di parte convenuta sulla presente decisione, per tutte le fasi processuali, sullo scaglione di valore superiore ad € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24112/2022
R.G.A.C., pendente fra contro Parte_1 [...] in persona del Presidente pro tempore, ogni altra Controparte_2 domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura Controparte_2 pari ad € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 22 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Angela Arena)
Il giudice rel.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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