Articolo 26 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1992
Art. 26. (Fondo per la previdenza
e fondo per l'assistenza) 1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:
a) il fondo per la previdenza; b) il fondo per l'assistenza. 2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, e' cosi' ripartito:
a) il 5 per mille dell'importo residuo e' assegnato al fondo per l'assistenza; b) la parte rimanente e' assegnata al fondo per la previdenza. 3. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23. 4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'articolo 10 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell' articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410 . 5. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato al bilancio, e' trasferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.
Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 410/1968 e' il seguente:
"Art. 5. - La Cassa dei dottori commercialisti e quella di ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 10 e 9 febbraio 1963, n. 160 , avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992