Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2741/2020
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2741/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: "Lesione personale"
Vertente tra
C.F. 1 ( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adelchi Parte 1 (C.F.
Visconte e Riccardo Pistelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa, Via G.
Pascoli, n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
(P.I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna Brondi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto, n. 10, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
CP_2 (C.F. C.F. 2
CP 3 (C.F. C.F. 3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Attore:
"In via preliminare istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per teste della Sig.ra
Testimone 1 sui capitoli di prova già formulati nella memoria ex art. 183, 6°co. n°2, cpc., che, dunque, hanno qui da intendersi come per integralmente ritrascritti. Nel merito, invece, chiedesi che l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectiis, previa dichiarazione di una prevalente responsabilità (non inferiore all' 80%) del convenuto Sig. CP 3 (conducente della Ford Focus tg/CV496BS) nella produzione del sinistro per cui è causa, Voglia condannare il suddetto, in solido con il Sig. CP_2 (quale proprietario della predetta auto
) e la Controparte_4 ( quale ass.trice per l' R.C.A. obbligatoria della stessa auto
Controparte_1
"Precisa le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite e condanna della parte attrice al pagamento delle spese ex art. 91 c.p.c. per mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.".
Premesso in fatto
Parte 1 ha convenuto in giudizio [...] Con atto di citazione notificato in data 29.07.2020,
al fine di sentirli condannare, in solido tra CP 2, CP_3 e Controparte_1 loro, previa dichiarazione di prevalente responsabilità - non inferiore all'80% - di CP_3 nella causazione del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Casciana Terme Lari (PI), in data 16.05.2019, al pagamento della residua somma capitale di € 75.000,00, comprensiva di danno biologico differenziale, I.I.T. e I.T.P., con valutazione personalizzata e rimborso delle spese stragiudiziali, oltre interessi legali.
A sostegno della domanda, ha allegato: che, in data 16.05.2019, alle ore 07:50 circa, in Località La Capannina, nel Comune di
Casciana Terme Lari (PI), la Ford Focus tg. CV496BS, condotta da CP_3 '
percorrendo Via del Commercio in direzione Nord/Sud, ha improvvisamente svoltato alla sua sinistra, per entrare nel cortile privato dell'impresa "Il Ferro Battuto", tagliando la strada alla motocicletta CA tg. EM17592, di proprietà e condotta dall'attore; che, provenendo l'attore dal senso di marcia inverso rispetto a quello dell'autovettura, l'urto tra i due mezzi è stato inevitabile;
che, a seguito dell'urto, ha riportato gravi lesioni personali e danni alla propria motocicletta;
che il danno al mezzo è stato completamente risarcito da parte della propria Compagnia di
Assicurazione, senza l'addebito di alcun concorso di colpa a suo carico;
che la trattativa sulle lesioni personali riportate dall'attore è stata, invece, affidata alla
Compagnia del responsabile civile;
che, essendosi il sinistro verificato in orario di lavoro, l'attore ha comunicato all'assicurazione di aver ricevuto da parte dell' CP 5 la somma complessiva di €
19.786,43;
che sono residuati postumi anche non incidenti sulla capacità lavorativa;
che ha sostenuto spese per stimare e trattare gli effetti delle lesioni, per complessivi €
3.853,55;
che l'Assicurazione ha corrisposto, in via stragiudiziale, l'importo di € 19.402,25; che per mero spirito transattivo si è dichiarato disposto ad assumersi un concorso di colpa del 20% nella dinamica del sinistro;
che i tentativi di definire bonariamente la vertenza sono risultati vani, avendo la Compagnia di assicurazione rifiutato di partecipare all'incontro di negoziazione assistita.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 formulando, a saldo, offerta banco iudicis della somma di € 16.009,32 e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha dedotto:
che, nell'ambito della trattativa ex art. 148 C.d.A., all'esito degli accertamenti medico-legali e in ragione della dinamica del sinistro ricostruita nel Rapporto della Polizia Stradale, ha riconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa a carico dell'attore pari al 30%; che è stata corrisposta la somma di € 19.402,25, accettata dall'attore in conto del maggiore avere, rendendosi l'Assicurazione disponibile a corrispondere l'ulteriore importo pari a €
16.009,32 ad integrale saldo della pretesa avanzata dall'attore; che gli ingenti danni riportati dai veicoli attestano la violenza dell'impatto della moto sulla fiancata destra dell'auto e lasciano presumere che il motociclo procedesse a velocità elevata, superiore al limite di velocità vigente;
che la localizzazione dell'urto sulla parte laterale ed angolare posteriore del veicolo attesta, altresì, che il veicolo già si trovasse, al momento dell'impatto con la moto, in posizione trasversale, a fronte dell'asse stradale, in procinto di portare a termine la manovra di svolta a sinistra;
che lo stesso attore si è mostrato consapevole del proprio concorso colposo nella causazione del sinistro, ammettendolo nella misura del 20%; che l'importo complessivo corrisposto, pari a € 55.210,00 è da ritenersi pienamente satisfattivo della pretesa vantata da parte attrice.
All'udienza del 08.02.2021, il Giudice, constata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha dichiarato la contumacia di CP 2 e CP_3 e ha concesso i termini per memorie previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 26.10.2021 è stato disposto lo svolgimento di CTU medico-legale.
Con ordinanza del 26.10.2022, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Con successiva ordinanza a seguito della trattazione scritta del 25.01.2023, constata la mancata adesione di parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice, è stato disposto lo svolgimento di consulenza tecnica cinematica, volta ad accertare la dinamica del sinistro. Con ordinanza del 20.11.2023, il Giudice ha disposto la chiamata del CTU a chiarimenti.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 24.04.2024, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Pacifica la qualificazione della fattispecie di illecito di cui è causa nell'ambito della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c., si tratta di determinare, tenuto conto degli aspetti processualmente acclarati, il gradiente di corresponsabilità di ciascuna parte nel cagionare il sinistro.
Dai rilievi effettuati dagli agenti verbalizzanti della Polizia Locale di Casciana Terme Lari (PI)
l'attore, alla guida del motociclo CA tg. EM17592, percorrendo Via del Commercio in
Località La Capannina, con direzione di marcia sud-nord, ha impattato nella parte laterale angolare posteriore destra del veicolo Ford Focus tg. CV 496BS, che, nel transitare sulla via nel senso di marcia opposto, giunto all'altezza del civico 14, ha svoltato alla sua sinistra per immettersi nel piazzale privato della ditta "Il Ferro Battuto", omettendo di concedere la precedenza.
Le emergenze istruttorie - verbale di P.S. e documentazione fotografica asseverano che il sinistro si è verificato su strada ad unica carreggiata a doppio senso di marcia, in tratto rettilineo, senza anomalie del fondo stradale, con meteo sereno e in condizioni di traffico intenso.
In mancanza di tracce di frenata, non è stato possibile, per gli agenti, ricostruire l'effettiva velocità tenuta dal motociclo, pur essendo stati rilevati danni di notevole entità a carico dell'autovettura nella parte oggetto di impatto, con attivazione degli airbag laterali destri e rottura del lunotto nel vano posteriore.
Ciò posto, il concorso di responsabilità di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro
è riconosciuto dalle stesse parti costituite, benché in percentuali differenziate.
Nella dinamica del sinistro ricostruita in giudizio dal CTU, la problematicità attiene all'identificazione del punto esatto di impatto del motociclo sull'autovettura e, di conseguenza, sulla velocità alla quale stava procedendo il motociclo, aspetti interconnessi sui quali il consulente d'ufficio è stato chiamato a chiarimenti.
Orbene, anche dopo il deposito della consulenza in data 8.2.2024 la soluzione prospettata dal
CTU è solo parzialmente condivisa negli esiti, tenuto conto delle osservazioni, in parte persuasive, formulate dal consulente di parte attrice, ma che non possono essere recepite in toto. Le ricostruzioni del CTU e del CTP dell'attore divergono sensibilmente, reputando il primo che l'urto abbia interessato la ruota posteriore della vettura, il secondo che l'impatto sia avvenuto nella parte terminale del mezzo.
Reputa il Tribunale che residui un'incertezza in relazione all'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo al predetto aspetto, ma che con buona approssimazione, tenuto conto anche dei danni riportati dai mezzi e della circostanza che non sono stati rilevati segni di frenata del motociclo
(con ogni rilievo sulla non prevista manovra di svolta), si può ritenere che il motociclo procedesse sicuramente ad una velocità ben superiore a 50 km/h, ma inferiore ai 90 km/h.
In siffatto contesto, l'incertezza non si traduce, come pretenderebbe l'assicurazione, nell'applicazione della responsabilità paritetica ex art. 2054 comma II c.c., sussistendo, invece, gli elementi per una ripartizione diversa delle percentuali di responsabilità.
Reputa, in definitiva, il Tribunale che pur al netto dell'incertezza legata all'esatta dinamica del sinistro, il coacervo degli elementi processualmente emersi giustifichi il riconoscimento del contributo causale in misura maggiore, pari al 70%, in capo al conducente della Ford Focus, tenuto conto della violazione preponderante commessa, consistente nel mancato riconoscimento del diritto di precedenza in assenza di circostanze anomale o attenuanti, considerati il tratto stradale interessato e la condizione di buona visibilità in un tratto rettilineo, e ciò benché il conducente del motociclo CA (come tra l'altro dallo stesso ammesso) stesse procedendo ad una velocità ben superiore a quella consentita, così concorrendo per la restante quota nella realizzazione dell'evento di danno.
Si tratta, a questo punto, di esaminare il profilo funzionale della fattispecie di illecito.
Con riguardo al danno non patrimoniale subito dal danneggiato, il Tribunale di recepisce le risultanze della CTU medico-legale – immune da censure e condivisa negli esiti che ha indicato un periodo di invalidità temporanea di complessivi 130 giorni, di cui 35 al 100%, 25 al
75%, 30 al 50% ei rimanenti 40 al 25% e una invalidità permanente pari al 16%.
In applicazione delle Tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento di € 9.056,25 a titolo di invalidità temporanea ed €
60.146,00 per danno biologico permanente, attesa l'età del soggetto - 30 anni - all'epoca del sinistro, somma comprensiva della voce di incremento per sofferenza soggettiva.
L'attore domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato - anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018).
Orbene, non si ravvisano, sul piano assertivo prima che asseverativo, elementi che giustificano la personalizzazione del risarcimento. Ancora, non vi sono i presupposti per il riconoscimento del danno morale asseritamente subito dal danneggiato, difettando in atti la prova di tale voce, risultando le istanze di prova orale formulate sul punto (avuto in particolare riguardo alle ripercussioni sulla vita di coppia) basate su circostanza non tempestivamente allegate dall'attore.
Si ritengono congrue e documentate spese mediche limitatamente ad € 1.743,55, per come accertate dal CTU, mentre non vi è spazio per il riconoscimento di ulteriori spese, stragiuziali e non, oggetto di allegazione solo in comparsa conclusionale.
In definitiva, spetterebbe all'attore il risarcimento di 69.202,25 a titolo di danno non patrimoniale e € 1.743,55 a titolo di danno patrimoniale.
Tenuto, tuttavia, conto dei pagamenti già effettuati da parte di CP 5 per € 19.786,43 e da parte di per complessivi € 35.411,57, considerata, altresì, la percentualeControparte_1 di concorso nella causazione dell'evento accertata nella misura del 30%, l'attore, anche calcolando gli interessi compensativi maturati sulle somme spettanti, risulta aver percepito somme in misura maggiore rispetto al dovuto, non residuando, pertanto, alcun obbligo risarcitorio a carico della convenuta.
Tenuto conto dell'intervenuto pagamento dell'ulteriore tranche di indennizzo solo a giudizio radicato, e dopo il vano tentativo di negoziazione assistita da parte dell'assicurazione, dell'incertezza relativa alle percentuali di responsabilità, nonostante il rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'attore, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di ciascuna parte costituita per la metà le spese di CTU.
Pisa, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.