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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6320 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Galatina, alla via Chiura n. 3, presso lo studio dell'avv. Daniela Sindaco che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale De Pietro n.11, presso lo studio dell'avv. Carlo Valente che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
SP , CP_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 14.08.2010, alle ore 19:00 circa, Parte_1 percorreva, a bordo del motociclo di sua proprietà , tg. Controparte_4
BR057939, la , in direzione quanto, giunto Controparte_5 CP_5 all'altezza del km 17+400, in piena fase di sorpasso, veniva urtato dal furgone Ford
Tourneo, tg. CP898SB, di proprietà di e condotto da CP_3 CP_6
[...]
L'attore ha dedotto che il furgone Ford, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di dare la precedenza al motociclo in fase di sorpasso, il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto a seguito del quale riportava gravi lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto presso il locale nosocomio.
Nessun esito sortiva il tentativo di ottenere in via stragiudiziale (raccomandata a/r del 30.04.2019) il risarcimento dei danni patiti.
L'attore ha quindi agito in giudizio contro la società di assicurazioni
[...]
compagnia assicuratrice del furgone Ford, e contro ed CP_7 CP_3
, rispettivamente proprietario e conducente del furgone Ford, al Controparte_6 fine di ottenere il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituita in giudizio la società , contestando la dinamica Controparte_7 del sinistro e deducendo che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all'attore che, in spregio alle norme che regolano la circolazione stradale, effettuava una manovra di sorpasso vietata dalla segnaletica presente sulla carreggiata, superando le autovetture in coda e andando a collidere con il furgone Ford che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra regolarmente segnalata;
ha chiesto infine il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come in diritto, con vittoria di spese.
Seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio ed CP_3
e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. Controparte_6
Istruita la causa con produzione documentale, prova testi e CTU medico – legale, all'udienza del 6.11.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. *******
La controversia attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale occorso in data 14.08.2010, alle ore 19:00 circa, lungo la , Controparte_5 all'altezza del km 17+400, che ha visto coinvolti il motociclo di proprietà e condotto dall'attore (Honda Motor XL 600, tg. BR057939) e il furgone Ford (tg. CP898SB), di proprietà di e condotto da . CP_3 Controparte_6
Il verificarsi del sinistro non è stato oggetto di contestazione tra le parti processuali;
il sinistro stradale trova inoltre conferma nel verbale redatto da operanti dell'Arma dei CC di . CP_5
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile del sinistro e il grado di responsabilità da riconoscere a carico di ciascuno dei due conducenti in esso coinvolti.
L'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da ascrivere alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente del veicolo antagonista che, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di verificare il sopraggiungere di veicoli provenienti da tergo e di dare la dovuta precedenza.
La compagnia assicuratrice convenuta, al contrario, ha dedotto che la responsabilità del sinistro sia da imputare all'attore, che viaggiava ad una velocità sostenuta ed effettuava una manovra di sorpasso in un tratto di strada in cui tale manovra non era consentita dalla segnaletica stradale e superando il limite di velocità di 50 km/h.
Orbene, la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2054 del codice civile.
In punto di diritto, si osserva che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver rispettato tutte le regole disciplinanti la circolazione stradale (Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico
(Cass., 24860/2010; Cass., 3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000;
Cass., 11610/1992).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Venendo al merito, nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste Testimone_1 il quale ha dichiarato “Confermo la posizione n. 1 delle memorie n. 2 ex art. 183 comma 4 cpc, a firma dell'avvocato Daniela Sindaco che mi viene letta. In particolare, io mi trovavo in coda con degli amici in un'auto di rientro dal mare sulla strada provinciale 48 , quando vedevo l'incidente di Controparte_5 Parte_1 che subiva, a bordo della moto Honda, il giorno 4 agosto 2010, verso le 19.
[...]
Confermo che lo fu urtato dal Ford furgone, condotto da . Pt_1 Controparte_6
Confermo la posizione n. 2 al medesimo atto. Confermo che il lasciava CP_8 la coda, senza alcun preavviso, cioè l'indicatore di direzione o svolta, non segnalava nulla ed usciva dalla coda e invadeva la corsia di marcia rimanendo in mezzo alla strada, cioè di traverso. Vera la posizione sub 3) confermo che fu il furgone a tagliare la strada, mettendosi di traverso in mezzo ed ostacolando lo nella sua Pt_1 manovra. Gli tagliava la strada. Preciso che ostruiva il passaggio non lasciando libera la strada a cavallo tra le due corsie la sua occupata e anche l'altra opposta.
Era proprio in mezzo. Confermo la posizione n. 4 all'atto. Il furgone uscendo dalla coda di auto non dava la precedenza allo in fase di transito e sorpasso. Pt_1
Confermo la posizione n. 7 e preciso che il conducente del furgone invadeva la sede stradale e si metteva di traverso in mezzo alla strada di fatto intralciando, come detto prima, ostacolando l'iter e la manovra dello . Io ho visto che il furgone usciva Pt_1 all'improvviso dalla coda di auto, senza alcuna segnalazione di svolta o direzione.
Confermo, come detto, che il furgone si è messo di traverso in mezzo alla strada”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la posizione n. 1 delle memorie n. Testimone_2
2 ex art. 183 comma 4 cpc, a firma dell'avvocato Daniela Sindaco che mi viene letta.
In particolare, io mi trovavo insieme ad un amico in fila in auto, dietro alla moto
Honda, in coda, dietro la stessa corsia di marcia. Forse a distanza di due/ tre auto. In macchina eravamo in tre: io, e . Rientravamo dal Parte_2 Persona_1
Moro con direzione sulla - era il 14/08/2010, verso CP_5 CP_5 CP_5 CP_5 le 19:00 circa, quando ho visto il signor avere un incidente. Conoscevo il Pt_1 signor già prima dell'incidente. Confermo la posizione sub 2) del medesimo Pt_1 atto precisando che il usciva dalla coda. Anzi dico meglio che la moto di CP_8 Pt_3 usciva dalla fila con manovra di sorpasso, mantenendosi alla sinistra della coda, ma non oltrepassando la linea che delimitava la corsia di marcia. Il furgone, sempre in coda ai veicoli, usciva dalla stessa fila in colonna di auto per svoltare a sinistra, in corrispondenza di una stradina secondaria, indi confermo la posizione sub 3) del medesimo atto. Confermo anche la posizione sub 4) in quanto il furgone non osservava la precedenza alla moto che aveva già iniziato la manovra di sorpasso, nel senso che non le dava la dovuta precedenza, e quindi si metteva di traverso ostacolava la moto. Quanto la posizione sub 5) posso dire che il non azionato CP_8 alcun indicatore di direzione, sinistro, di svolta a sinistra prima di uscire dalla fila.
Quanto la posizione del rispetto alla moto, prima che il uscisse dalla fila, CP_8 CP_8 posso dire che erano vicini ma non con precisione. Confermo la posizione n. 6, il furgone si metteva di traverso in mezzo alla strada tra le due corsie a cavallo tra le due corsie di marcia. Confermo ancora la posizione n.7, di fatto lo ha ostacolato. Non posso dire con certezza se fosse o meno consentito il sorpasso che era a tratti. In ogni caso lo rimaneva nella sua corsia di marcia”. Pt_1
Infine, il teste ha dichiarato “Riguardo alle posizioni di prova che Testimone_3 mi vengono lette posso dire di non ricordare nulla di tale incidente avvenuto nel 2010, dato il lunghissimo lasso di tempo ormai trascorso. L'unica cosa che posso dire è che io percorro spesso la e oggi non vi è segnaletica di limiti di velocità Controparte_5
e non so dire da quanto tempo”.
Invero, si osserva che il suddetto teste, nell'immediatezza del sinistro, ha contattato i soccorsi e le forze dell'ordine rilasciando la seguente dichiarazione spontanea: “In data odierna, alle ore 19.00 circa, percorrevo con la mia autovettura la S.P. 48 in direzione – Giunto all'altezza con la strada interpoderale CP_5 CP_5
l'autovettura Ford Tourneo che mi precedeva nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via, veniva raggiunta da una motocicletta che
a velocità sostenuta la tamponava. A seguito dell'urto, l'autovettura veniva spostata
a circa 5 mt. Dal punto dove si era verificato l'impatto, il motociclo finiva la sua corsa a circa 10-15 mt sulla stessa carreggiata rovinando per terra. Immediatamente chiamavo il 118 e le forze dell'ordine.”
Orbene, le dichiarazioni rese dal teste unico teste oculare rinvenuto Tes_3 nell'immediatezza del sinistro, sono certamente più genuine e veritiere rispetto a quelle rese dallo stesso, anni dopo, nel corso del giudizio.
Sulla scorta delle suddette dichiarazioni e dai rilievi effettuati, i Carabinieri di hanno redatto apposito verbale e ricostruito la seguente dinamica del CP_5 sinistro: “Trattasi di strada provinciale n. 48, - ad una carreggiata CP_5 CP_5
e doppio senso di circolazione, con presenza di dossi e cunette, ed è attraversata da incroci principali e con strade interpoderali (regolarmente segnalate), di collegamento con la SS 16 Otranto – Maglie. Nel tratto di strada teatro del sinistro, vi è il limite massimo di velocità stabilito a 50 km/h e divieto di sorpasso. Dalla posizione dei veicoli, dei danni riportati, nonché dalla testimonianza acquisita sul posto, la dinamica si può descrivere presumibilmente quanto segue: il veicolo A (Furgone Ford) percorreva la con direzione marcia - giunto all'altezza di CP_5 CP_5 CP_5 intersezione stradale (strada interpoderale) segnalata, che si collega con la SS 16, nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra, improvvisamente veniva raggiunto e tamponato violentemente dal veicolo B (motociclo) che percorreva lo stesso senso di marcia del veicolo A.
A seguito dell'urto, il veicolo A, già in manovra di svolta a sinistra terminava la sua corsa a circa 5 metri dal presunto punto d'urto. Il veicolo B, dopo l'impatto terminava la sua corsa a circa 15 metri dal presunto punto d'urto, nella stessa corsia di marcia in origine. In considerazione di quanto dichiarato dal conducente del veicolo A, dal testimone e dalla posizione assunta dai mezzi, si presume che il punto d'urto si sia verificato nella corsia opposta nel senso di marcia seguito dai veicoli e all'altezza dell'intersezione. Il veicolo B, dopo la caduta del conducente, veniva rimosso e posizionato sul ciglio della strada dai primi soccorritori presenti punto per tale positivo non si è potuto procedere alla rilevazione planimetrica”.
Dall'istruttoria espletata e dall'esame della documentazione versata in atti, non vi sono elementi per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. nella determinazione del sinistro.
Invero, dall'esame della condotta di guida tenuta dal conducente del motociclo, emerge che lo stesso ha tenuto un comportamento imprudente e imperito effettuando la manovra di sorpasso in un tratto di strada ove la stessa era vietata da apposita segnaletica orizzontale e verticale (come da foto in atti).
La circostanza che l'attore abbia o meno superato la linea di mezzeria (che i carabinieri presumono sia stata superata come da verbale in atti) non assume particolare rilevanza ai fini della decisione, avendo il motociclista intrapreso una incauta manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione adeguatamente segnalata, violando così la regola di condotta prescritta all'art. 148 commi 12 C.d.S,
e tamponando il furgone Ford che aveva avviato la manovra di svolta a sinistra.
Inoltre, dai danni riportati dai mezzi e dall'entità delle lesioni patite, si evince che il conducente del motociclo non teneva sicuramente una velocità prudenziale, adeguata alle specifiche circostanze di tempo e luogo;
velocità che avrebbe certamente permesso di arrestare il veicolo in tempo ovvero di ridurre la violenza cinetica del sinistro.
Correlativamente, il conducente del furgone ometteva di azionare l'indicatore di direzione così violando la regola di condotta prescritta all' art.154, comma 1 -2,
C.d.S. in virtù del quale “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata…”.
Ai fini della quantificazione dei danni subiti da è stata Parte_1 espletata nel corso dell'istruttoria una CTU medico-legale, alle cui conclusioni può farsi riferimento in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico o metodologico.
Il CTU incaricato, in base alla visita medica effettuata ed allo studio della documentazione clinica acquisita, ha accertato che le lesioni riportate da
[...]
a seguito del sinistro occorso in data 14.08.2010, sono Parte_1 pienamente compatibili con la dinamica dell'evento, così come ricostruito sul piano processuale;
lesioni consistenti in: “frattura esposta pluriframmentaria gamba sinistra in ritardo di consolidamento”.
L'entità dei postumi riscontrati consente di quantificare il danno biologico permanente in misura pari al 15% con: inabilità temporanea totale pari a 90gg; inabilità temporanea parziale al 50% di 100 gg;
inabilità temporanea parziale al 25% di 100 gg.
Il danno viene calcolato secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 39 anni:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
- Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
- Percentuale di invalidità permanente 15%
- Danno biologico risarcibile € 39.020,00
- Danno non patrimoniale risarcibile € 51.116,00
- Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea totale 90
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
- Invalidità temporanea totale € 10.350,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00
- Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.875,00
- Totale danno biologico temporaneo € 18.975,00
TOTALE GENERALE: € 70.091,00
L'importo totale generale deve essere dimezzato in ragione della responsabilità concorrente paritaria riconosciuta in giudizio, con conseguente importo netto pari a € 35.045,50.
L'attore ha diritto al risarcimento del danno da spese mediche, documentate in atti e ritenute congrue per l'importo di € 1.164,00; tale importo deve essere quindi riconosciuto con riduzione del 50% e quindi di importo netto pari a € 582,00.
L'attore ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale inteso come patimento interiore sofferto per i gravi postumi permanenti.
Si osserva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento dello stato d'animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana in senso relazionale;
danno biologico ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974,
26975) e ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando artificiose duplicazioni di poste risarcitorie.
Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale richiesto, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento spese per il danneggiamento del casco e della tuta protettiva in quanto le stesse non sono provate in concreto.
Per analoghe ragioni le spese di lite devono essere parzialmente compensate in misura pari alla metà; le spese di lite relative al rapporto processuale tra l'attore e i convenuti contumaci devono essere invece interamente compensate stante l'omessa resistenza processuale di questi ultimi.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti processuali costituite in misura pari alla metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6320/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta e dichiara che il sinistro stradale occorso in data 14.08.2010, alle ore
19:00 circa sulla – si è verificato per responsabilità CP_5 CP_5 CP_5 concorsuale paritaria di ed e, per Parte_1 Controparte_6
l'effetto, condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di liquidato in € 35.045,50 per danno non patrimoniale e in Parte_1
€ 582,00 per rimborso spese mediche, oltre interessi legali sulla somma complessiva prima devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata;
b) condanna la società convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che compensa in misura pari alla metà e che liquida per l'intero in euro
7.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
c) compensa in modo integrale le spese di lite tra l'attore e i convenuti contumaci;
d) pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore e della società convenuta in misura pari alla metà per ciascuna.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 7.11.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6320 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Galatina, alla via Chiura n. 3, presso lo studio dell'avv. Daniela Sindaco che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale De Pietro n.11, presso lo studio dell'avv. Carlo Valente che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
SP , CP_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 14.08.2010, alle ore 19:00 circa, Parte_1 percorreva, a bordo del motociclo di sua proprietà , tg. Controparte_4
BR057939, la , in direzione quanto, giunto Controparte_5 CP_5 all'altezza del km 17+400, in piena fase di sorpasso, veniva urtato dal furgone Ford
Tourneo, tg. CP898SB, di proprietà di e condotto da CP_3 CP_6
[...]
L'attore ha dedotto che il furgone Ford, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di dare la precedenza al motociclo in fase di sorpasso, il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto a seguito del quale riportava gravi lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto presso il locale nosocomio.
Nessun esito sortiva il tentativo di ottenere in via stragiudiziale (raccomandata a/r del 30.04.2019) il risarcimento dei danni patiti.
L'attore ha quindi agito in giudizio contro la società di assicurazioni
[...]
compagnia assicuratrice del furgone Ford, e contro ed CP_7 CP_3
, rispettivamente proprietario e conducente del furgone Ford, al Controparte_6 fine di ottenere il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituita in giudizio la società , contestando la dinamica Controparte_7 del sinistro e deducendo che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all'attore che, in spregio alle norme che regolano la circolazione stradale, effettuava una manovra di sorpasso vietata dalla segnaletica presente sulla carreggiata, superando le autovetture in coda e andando a collidere con il furgone Ford che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra regolarmente segnalata;
ha chiesto infine il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come in diritto, con vittoria di spese.
Seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio ed CP_3
e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. Controparte_6
Istruita la causa con produzione documentale, prova testi e CTU medico – legale, all'udienza del 6.11.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. *******
La controversia attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale occorso in data 14.08.2010, alle ore 19:00 circa, lungo la , Controparte_5 all'altezza del km 17+400, che ha visto coinvolti il motociclo di proprietà e condotto dall'attore (Honda Motor XL 600, tg. BR057939) e il furgone Ford (tg. CP898SB), di proprietà di e condotto da . CP_3 Controparte_6
Il verificarsi del sinistro non è stato oggetto di contestazione tra le parti processuali;
il sinistro stradale trova inoltre conferma nel verbale redatto da operanti dell'Arma dei CC di . CP_5
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile del sinistro e il grado di responsabilità da riconoscere a carico di ciascuno dei due conducenti in esso coinvolti.
L'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da ascrivere alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente del veicolo antagonista che, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di verificare il sopraggiungere di veicoli provenienti da tergo e di dare la dovuta precedenza.
La compagnia assicuratrice convenuta, al contrario, ha dedotto che la responsabilità del sinistro sia da imputare all'attore, che viaggiava ad una velocità sostenuta ed effettuava una manovra di sorpasso in un tratto di strada in cui tale manovra non era consentita dalla segnaletica stradale e superando il limite di velocità di 50 km/h.
Orbene, la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2054 del codice civile.
In punto di diritto, si osserva che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver rispettato tutte le regole disciplinanti la circolazione stradale (Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico
(Cass., 24860/2010; Cass., 3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000;
Cass., 11610/1992).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Venendo al merito, nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste Testimone_1 il quale ha dichiarato “Confermo la posizione n. 1 delle memorie n. 2 ex art. 183 comma 4 cpc, a firma dell'avvocato Daniela Sindaco che mi viene letta. In particolare, io mi trovavo in coda con degli amici in un'auto di rientro dal mare sulla strada provinciale 48 , quando vedevo l'incidente di Controparte_5 Parte_1 che subiva, a bordo della moto Honda, il giorno 4 agosto 2010, verso le 19.
[...]
Confermo che lo fu urtato dal Ford furgone, condotto da . Pt_1 Controparte_6
Confermo la posizione n. 2 al medesimo atto. Confermo che il lasciava CP_8 la coda, senza alcun preavviso, cioè l'indicatore di direzione o svolta, non segnalava nulla ed usciva dalla coda e invadeva la corsia di marcia rimanendo in mezzo alla strada, cioè di traverso. Vera la posizione sub 3) confermo che fu il furgone a tagliare la strada, mettendosi di traverso in mezzo ed ostacolando lo nella sua Pt_1 manovra. Gli tagliava la strada. Preciso che ostruiva il passaggio non lasciando libera la strada a cavallo tra le due corsie la sua occupata e anche l'altra opposta.
Era proprio in mezzo. Confermo la posizione n. 4 all'atto. Il furgone uscendo dalla coda di auto non dava la precedenza allo in fase di transito e sorpasso. Pt_1
Confermo la posizione n. 7 e preciso che il conducente del furgone invadeva la sede stradale e si metteva di traverso in mezzo alla strada di fatto intralciando, come detto prima, ostacolando l'iter e la manovra dello . Io ho visto che il furgone usciva Pt_1 all'improvviso dalla coda di auto, senza alcuna segnalazione di svolta o direzione.
Confermo, come detto, che il furgone si è messo di traverso in mezzo alla strada”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la posizione n. 1 delle memorie n. Testimone_2
2 ex art. 183 comma 4 cpc, a firma dell'avvocato Daniela Sindaco che mi viene letta.
In particolare, io mi trovavo insieme ad un amico in fila in auto, dietro alla moto
Honda, in coda, dietro la stessa corsia di marcia. Forse a distanza di due/ tre auto. In macchina eravamo in tre: io, e . Rientravamo dal Parte_2 Persona_1
Moro con direzione sulla - era il 14/08/2010, verso CP_5 CP_5 CP_5 CP_5 le 19:00 circa, quando ho visto il signor avere un incidente. Conoscevo il Pt_1 signor già prima dell'incidente. Confermo la posizione sub 2) del medesimo Pt_1 atto precisando che il usciva dalla coda. Anzi dico meglio che la moto di CP_8 Pt_3 usciva dalla fila con manovra di sorpasso, mantenendosi alla sinistra della coda, ma non oltrepassando la linea che delimitava la corsia di marcia. Il furgone, sempre in coda ai veicoli, usciva dalla stessa fila in colonna di auto per svoltare a sinistra, in corrispondenza di una stradina secondaria, indi confermo la posizione sub 3) del medesimo atto. Confermo anche la posizione sub 4) in quanto il furgone non osservava la precedenza alla moto che aveva già iniziato la manovra di sorpasso, nel senso che non le dava la dovuta precedenza, e quindi si metteva di traverso ostacolava la moto. Quanto la posizione sub 5) posso dire che il non azionato CP_8 alcun indicatore di direzione, sinistro, di svolta a sinistra prima di uscire dalla fila.
Quanto la posizione del rispetto alla moto, prima che il uscisse dalla fila, CP_8 CP_8 posso dire che erano vicini ma non con precisione. Confermo la posizione n. 6, il furgone si metteva di traverso in mezzo alla strada tra le due corsie a cavallo tra le due corsie di marcia. Confermo ancora la posizione n.7, di fatto lo ha ostacolato. Non posso dire con certezza se fosse o meno consentito il sorpasso che era a tratti. In ogni caso lo rimaneva nella sua corsia di marcia”. Pt_1
Infine, il teste ha dichiarato “Riguardo alle posizioni di prova che Testimone_3 mi vengono lette posso dire di non ricordare nulla di tale incidente avvenuto nel 2010, dato il lunghissimo lasso di tempo ormai trascorso. L'unica cosa che posso dire è che io percorro spesso la e oggi non vi è segnaletica di limiti di velocità Controparte_5
e non so dire da quanto tempo”.
Invero, si osserva che il suddetto teste, nell'immediatezza del sinistro, ha contattato i soccorsi e le forze dell'ordine rilasciando la seguente dichiarazione spontanea: “In data odierna, alle ore 19.00 circa, percorrevo con la mia autovettura la S.P. 48 in direzione – Giunto all'altezza con la strada interpoderale CP_5 CP_5
l'autovettura Ford Tourneo che mi precedeva nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via, veniva raggiunta da una motocicletta che
a velocità sostenuta la tamponava. A seguito dell'urto, l'autovettura veniva spostata
a circa 5 mt. Dal punto dove si era verificato l'impatto, il motociclo finiva la sua corsa a circa 10-15 mt sulla stessa carreggiata rovinando per terra. Immediatamente chiamavo il 118 e le forze dell'ordine.”
Orbene, le dichiarazioni rese dal teste unico teste oculare rinvenuto Tes_3 nell'immediatezza del sinistro, sono certamente più genuine e veritiere rispetto a quelle rese dallo stesso, anni dopo, nel corso del giudizio.
Sulla scorta delle suddette dichiarazioni e dai rilievi effettuati, i Carabinieri di hanno redatto apposito verbale e ricostruito la seguente dinamica del CP_5 sinistro: “Trattasi di strada provinciale n. 48, - ad una carreggiata CP_5 CP_5
e doppio senso di circolazione, con presenza di dossi e cunette, ed è attraversata da incroci principali e con strade interpoderali (regolarmente segnalate), di collegamento con la SS 16 Otranto – Maglie. Nel tratto di strada teatro del sinistro, vi è il limite massimo di velocità stabilito a 50 km/h e divieto di sorpasso. Dalla posizione dei veicoli, dei danni riportati, nonché dalla testimonianza acquisita sul posto, la dinamica si può descrivere presumibilmente quanto segue: il veicolo A (Furgone Ford) percorreva la con direzione marcia - giunto all'altezza di CP_5 CP_5 CP_5 intersezione stradale (strada interpoderale) segnalata, che si collega con la SS 16, nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra, improvvisamente veniva raggiunto e tamponato violentemente dal veicolo B (motociclo) che percorreva lo stesso senso di marcia del veicolo A.
A seguito dell'urto, il veicolo A, già in manovra di svolta a sinistra terminava la sua corsa a circa 5 metri dal presunto punto d'urto. Il veicolo B, dopo l'impatto terminava la sua corsa a circa 15 metri dal presunto punto d'urto, nella stessa corsia di marcia in origine. In considerazione di quanto dichiarato dal conducente del veicolo A, dal testimone e dalla posizione assunta dai mezzi, si presume che il punto d'urto si sia verificato nella corsia opposta nel senso di marcia seguito dai veicoli e all'altezza dell'intersezione. Il veicolo B, dopo la caduta del conducente, veniva rimosso e posizionato sul ciglio della strada dai primi soccorritori presenti punto per tale positivo non si è potuto procedere alla rilevazione planimetrica”.
Dall'istruttoria espletata e dall'esame della documentazione versata in atti, non vi sono elementi per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. nella determinazione del sinistro.
Invero, dall'esame della condotta di guida tenuta dal conducente del motociclo, emerge che lo stesso ha tenuto un comportamento imprudente e imperito effettuando la manovra di sorpasso in un tratto di strada ove la stessa era vietata da apposita segnaletica orizzontale e verticale (come da foto in atti).
La circostanza che l'attore abbia o meno superato la linea di mezzeria (che i carabinieri presumono sia stata superata come da verbale in atti) non assume particolare rilevanza ai fini della decisione, avendo il motociclista intrapreso una incauta manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione adeguatamente segnalata, violando così la regola di condotta prescritta all'art. 148 commi 12 C.d.S,
e tamponando il furgone Ford che aveva avviato la manovra di svolta a sinistra.
Inoltre, dai danni riportati dai mezzi e dall'entità delle lesioni patite, si evince che il conducente del motociclo non teneva sicuramente una velocità prudenziale, adeguata alle specifiche circostanze di tempo e luogo;
velocità che avrebbe certamente permesso di arrestare il veicolo in tempo ovvero di ridurre la violenza cinetica del sinistro.
Correlativamente, il conducente del furgone ometteva di azionare l'indicatore di direzione così violando la regola di condotta prescritta all' art.154, comma 1 -2,
C.d.S. in virtù del quale “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata…”.
Ai fini della quantificazione dei danni subiti da è stata Parte_1 espletata nel corso dell'istruttoria una CTU medico-legale, alle cui conclusioni può farsi riferimento in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico o metodologico.
Il CTU incaricato, in base alla visita medica effettuata ed allo studio della documentazione clinica acquisita, ha accertato che le lesioni riportate da
[...]
a seguito del sinistro occorso in data 14.08.2010, sono Parte_1 pienamente compatibili con la dinamica dell'evento, così come ricostruito sul piano processuale;
lesioni consistenti in: “frattura esposta pluriframmentaria gamba sinistra in ritardo di consolidamento”.
L'entità dei postumi riscontrati consente di quantificare il danno biologico permanente in misura pari al 15% con: inabilità temporanea totale pari a 90gg; inabilità temporanea parziale al 50% di 100 gg;
inabilità temporanea parziale al 25% di 100 gg.
Il danno viene calcolato secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 39 anni:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
- Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
- Percentuale di invalidità permanente 15%
- Danno biologico risarcibile € 39.020,00
- Danno non patrimoniale risarcibile € 51.116,00
- Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea totale 90
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
- Invalidità temporanea totale € 10.350,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00
- Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.875,00
- Totale danno biologico temporaneo € 18.975,00
TOTALE GENERALE: € 70.091,00
L'importo totale generale deve essere dimezzato in ragione della responsabilità concorrente paritaria riconosciuta in giudizio, con conseguente importo netto pari a € 35.045,50.
L'attore ha diritto al risarcimento del danno da spese mediche, documentate in atti e ritenute congrue per l'importo di € 1.164,00; tale importo deve essere quindi riconosciuto con riduzione del 50% e quindi di importo netto pari a € 582,00.
L'attore ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale inteso come patimento interiore sofferto per i gravi postumi permanenti.
Si osserva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento dello stato d'animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana in senso relazionale;
danno biologico ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974,
26975) e ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando artificiose duplicazioni di poste risarcitorie.
Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale richiesto, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento spese per il danneggiamento del casco e della tuta protettiva in quanto le stesse non sono provate in concreto.
Per analoghe ragioni le spese di lite devono essere parzialmente compensate in misura pari alla metà; le spese di lite relative al rapporto processuale tra l'attore e i convenuti contumaci devono essere invece interamente compensate stante l'omessa resistenza processuale di questi ultimi.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti processuali costituite in misura pari alla metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6320/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta e dichiara che il sinistro stradale occorso in data 14.08.2010, alle ore
19:00 circa sulla – si è verificato per responsabilità CP_5 CP_5 CP_5 concorsuale paritaria di ed e, per Parte_1 Controparte_6
l'effetto, condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di liquidato in € 35.045,50 per danno non patrimoniale e in Parte_1
€ 582,00 per rimborso spese mediche, oltre interessi legali sulla somma complessiva prima devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata;
b) condanna la società convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che compensa in misura pari alla metà e che liquida per l'intero in euro
7.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
c) compensa in modo integrale le spese di lite tra l'attore e i convenuti contumaci;
d) pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore e della società convenuta in misura pari alla metà per ciascuna.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 7.11.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.