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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 19/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
8.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Spello (PG), Piazza Veneto n. 1;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Spello (PG), Via Spineto n. 28; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Myriam Osticioli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spello (PG), Via Centrale Umbra n. 50/b, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spello (PG) in data 3.05.2009 (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2009) con il figlio: , nato in data [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. I coniugi, concordemente tra loro, hanno scelto di adottare la modalità dell'affido condiviso con collocamento paritario del minore presso le abitazioni di entrambi i genitori: quella paterna, in Via
Spineto, 28, Spello, e quella materna, in Via Limiti, 9, Spello.
2. Il figlio è domiciliato presso entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della Per_1 madre sita in Spello, Piazza Veneto n. 1;
3. Nell'interesse del minore i genitori cercheranno di mantenere l'organizzazione quotidiana e gli impegni extrascolastici come fatto sino ad ora.
4. trascorrerà, salvo diversi accordi e compatibilmente con le esigenze e/o lo stato di salute Per_1 del minore, nonché, con gli orari lavorativi dei genitori, a settimane alterne, dal lunedì al mercoledì
(con pernottamento) con il padre e dal giovedì al sabato (con pernottamento) con la madre e così via.
Il minore trascorrerà, a settimane alterne, la domenica con ciascun genitore, impegnandosi a riportarlo presso l'abitazione dell'altro coniuge. Nei giorni di pernottamento, ciascun genitore accompagnerà l'indomani mattina a scuola;
all'uscita dalla scuola, sarà la madre ad Per_1 andarlo a prendere per poi, durante l'orario lavorativo dei genitori, affidarlo alle cure dei nonni
(paterni o materni).
Nei giorni di permanenza, ciascun genitore accompagnerà il minore alle eventuali attività sportive pomeridiane;
5. Per quanto concerne le festività, il figlio trascorrerà, in linea di massima e, salvo diversi accordi e sempre compatibilmente con le esigenze e/o lo stato di salute del minore, il giorno della Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno dell'ultimo dell'anno con la madre ed il primo dell'anno con il padre, il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, invertendo le festività l'anno successivo;
6. Al compleanno di i genitori potranno partecipare entrambi, per contro, ove ciò non sia Per_1 possibile, il minore festeggerà i suoi compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
7. durante le vacanze estive, trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre. I medesimi Per_1 concorderanno tra loro l'organizzazione delle vacanze entro la fine di maggio di ciascun anno;
pagina 2 di 4
8. Considerata la parità dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, questi ultimi provvederanno al mantenimento del minore in maniera diretta durante i tempi di permanenza presso i medesimi, senza il versamento di assegni periodici, ma provvedendo direttamente alle sue esigenze.
Qualora il genitore collocatario non possa garantire il mantenimento diretto del minore, l'altro coniuge si impegnerà a versare l'importo pari ad euro 200,00 mensili in favore di Per_1
9. Le spese straordinarie (spese educative e scolastiche, mediche e sanitarie, ludico-sportive e ricreative) previamente concordate e debitamente documentate, verranno ripartite nella misura del
50% ciascuno.
10. Gli assegni familiari relativi al nucleo familiare continueranno ad essere percepiti per l'intero importo dalla madre.
11. Le parti dichiarano di aver già definito precedentemente tutti gli aspetti economici e patrimoniali e di non avere altri beni neppure mobili in comune e, attesa l'autonomia e indipendenza economica, di rinunciare reciprocamente al mantenimento per sé e non di aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Spello (PG) in data 3.05.2009 (atto n. 2, parte II, serie A,
[...] CP_1 anno 2009);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 10.10.2025
Il Presidente est.
DI TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 19/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
8.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Spello (PG), Piazza Veneto n. 1;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Spello (PG), Via Spineto n. 28; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Myriam Osticioli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spello (PG), Via Centrale Umbra n. 50/b, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spello (PG) in data 3.05.2009 (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2009) con il figlio: , nato in data [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. I coniugi, concordemente tra loro, hanno scelto di adottare la modalità dell'affido condiviso con collocamento paritario del minore presso le abitazioni di entrambi i genitori: quella paterna, in Via
Spineto, 28, Spello, e quella materna, in Via Limiti, 9, Spello.
2. Il figlio è domiciliato presso entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della Per_1 madre sita in Spello, Piazza Veneto n. 1;
3. Nell'interesse del minore i genitori cercheranno di mantenere l'organizzazione quotidiana e gli impegni extrascolastici come fatto sino ad ora.
4. trascorrerà, salvo diversi accordi e compatibilmente con le esigenze e/o lo stato di salute Per_1 del minore, nonché, con gli orari lavorativi dei genitori, a settimane alterne, dal lunedì al mercoledì
(con pernottamento) con il padre e dal giovedì al sabato (con pernottamento) con la madre e così via.
Il minore trascorrerà, a settimane alterne, la domenica con ciascun genitore, impegnandosi a riportarlo presso l'abitazione dell'altro coniuge. Nei giorni di pernottamento, ciascun genitore accompagnerà l'indomani mattina a scuola;
all'uscita dalla scuola, sarà la madre ad Per_1 andarlo a prendere per poi, durante l'orario lavorativo dei genitori, affidarlo alle cure dei nonni
(paterni o materni).
Nei giorni di permanenza, ciascun genitore accompagnerà il minore alle eventuali attività sportive pomeridiane;
5. Per quanto concerne le festività, il figlio trascorrerà, in linea di massima e, salvo diversi accordi e sempre compatibilmente con le esigenze e/o lo stato di salute del minore, il giorno della Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno dell'ultimo dell'anno con la madre ed il primo dell'anno con il padre, il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, invertendo le festività l'anno successivo;
6. Al compleanno di i genitori potranno partecipare entrambi, per contro, ove ciò non sia Per_1 possibile, il minore festeggerà i suoi compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
7. durante le vacanze estive, trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre. I medesimi Per_1 concorderanno tra loro l'organizzazione delle vacanze entro la fine di maggio di ciascun anno;
pagina 2 di 4
8. Considerata la parità dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, questi ultimi provvederanno al mantenimento del minore in maniera diretta durante i tempi di permanenza presso i medesimi, senza il versamento di assegni periodici, ma provvedendo direttamente alle sue esigenze.
Qualora il genitore collocatario non possa garantire il mantenimento diretto del minore, l'altro coniuge si impegnerà a versare l'importo pari ad euro 200,00 mensili in favore di Per_1
9. Le spese straordinarie (spese educative e scolastiche, mediche e sanitarie, ludico-sportive e ricreative) previamente concordate e debitamente documentate, verranno ripartite nella misura del
50% ciascuno.
10. Gli assegni familiari relativi al nucleo familiare continueranno ad essere percepiti per l'intero importo dalla madre.
11. Le parti dichiarano di aver già definito precedentemente tutti gli aspetti economici e patrimoniali e di non avere altri beni neppure mobili in comune e, attesa l'autonomia e indipendenza economica, di rinunciare reciprocamente al mantenimento per sé e non di aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Spello (PG) in data 3.05.2009 (atto n. 2, parte II, serie A,
[...] CP_1 anno 2009);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 10.10.2025
Il Presidente est.
DI TT
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