Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
1980/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Na) alla Via Giovanni Amendola n. 22 ( ), e , CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. ), difesi e rappresentati, in virtù di procura in C.F._2
atti, dagli avv.ti Maria Cerbone e Fernando Ludione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli alla Via Posillipo n. 406
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanza del 30.01.2025 in merito al diritto di visita paterno ed hanno chiesto la convalida del piano genitoriale concordato.
Il P.M., in data 23.04.2025, ha concluso per la dichiarazione di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 08.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Pompei in data
29.06.2022, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, dal quale è nato un figlio, ancora minorenne, , nato in data [...] in [...]; Persona_1 che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sono stato richiesti chiarimenti alle parti in ordine alla disciplina del diritto di visita e, in seguito, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.04.2025 depositata in sostituzione del 16.04.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al PM per rendere il parare.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
2 Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non
3 vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che svolge la professione di Parte_2 dipendente di supermercato “MD”, addetto alle vendite, inquadrato nel CCNL di riferimento come operaio 4 livello part time al 75% e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a €
16.687,33 nell'anno 2023, € 15.061,55 nell'anno 2022 ed € 12.334,26 nell'anno 2021; mentre
è una casalinga e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a Parte_1 zero. Quanto al diritto visita, i coniugi hanno chiarito “I suddetti accordi sono stati raggiunti dai coniugi in quanto il piccolo al momento della sottoscrizione degli stessi, Persona_1
aveva poco più di diciotto mesi. Dalla nascita la madre è stata la figura accudente prevalente, anche perché la SI non lavorava e attualmente ancora non lavora, mentre il sig. Pt_1 [...]
è commesso presso un supermercato e quasi sempre è di turno anche il sabato e la Pt_2
domenica. Il signor dalla separazione, vive col padre di 76 anni, essendo la madre Parte_2
deceduta; pertanto, il pernottamento del bambino nel fine settimana presso il padre sarebbe per lo stesso difficile da gestire in quanto la cura del bambino ricadrebbe sull'anziano nonno;
a ciò si aggiunga che il piccolo , fin dalla nascita, ha avuto sempre la madre ad accudirlo e Per_1
4 calmarlo durante la notte. Inoltre, ad oggi il minore, che ha compiuto due anni a fine marzo, ancora non cammina e non parla ed i genitori si sono rivolti ad un neuropsichiatra infantile il quale, al momento, ha chiesto di rivedere il bambino a settembre. I genitori hanno instaurato una ottima collaborazione nella gestione del bambino e il sig. ogni volta che vuole vede Parte_2
il bambino senza alcun tipo di problema. Difatti, spesso, la SI porta direttamente lei Pt_1
il bambino a casa del padre.
Anzi, è proprio il a chiedere la presenza della madre quando è col figlio perché così Parte_2
si sente più tranquillo”.
Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza cartolare di comparizione dei coniugi del 16.04.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni pattuite di Parte_2
seguito riportate:
1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre che continuerà ad abitare la casa coniugale;
2) la casa familiare sita in Poggiomarino è di proprietà dei genitori della SI e la Pt_1
stessa continuerà ad abitarla con suo figlio.;
3) il padre potrà tenere il piccolo nei modi e nei tempi stabiliti nel piano genitoriale Per_1
accettato e sottoscritto da entrambi i genitori:
5 - il piccolo starà con il padre un pomeriggio alla settimana dalle 15:00 alle 18:00, Per_1
concordato nella giornata del martedì;
- a fine settimana alternati, il padre potrà tenere con sé il minore, il sabato dalle 10:00 alle
15:00 e la domenica sempre dalle 10:00 alle 15:00, senza pernotto fino al compimento del terzo anno di età. A partire da tale età il padre potrà tenere il piccolo a fine settimana Per_1
alterni con un solo pernotto (sabato/domenica);
- a partire dal terzo anno di età del bambino il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare anticipatamente con l'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno;
- sempre a partire dal compimento del terzo anno del bambino, i genitori trascorreranno in maniera alternata o il 24/25 dicembre col figlio o il 31dicembre/1° gennaio. A partire da Natale
2026 le parti si accordano che il minore trascorrerà il Natale con la madre e il Capodanno col padre e così si alterneranno negli anni successivi;
- prima del compimento dei tre anni il padre potrà tenere con sé il minore nella giornata del 31 dicembre e primo gennaio dalle 10:00 alle 15:00;
4) il signor verserà alla SI , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 Pt_1 figlio la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio , Per_1
ovvero spese mediche, spese scolastiche e spese extra scolastiche;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 69 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2022);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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