Articolo 22 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 gennaio 1870
Art. 22.

Il Direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformita' dei bilanci e delle Leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro delle Finanze.

Il Regolamento indichera' i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870