TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. AN Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2183 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresenta e difesa dagli avv.ti Sonia Leone e Michela Stucchi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DA Ciccarone, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.06.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.07.2020, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 deduceva:
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il 30.05.2004 con registrato agli atti dello stato civile del Comune di Roma all'anno Controparte_1
2004, atto n. 00374 parte 2, serieA03;
- che dalla loro unione erano nati i figli (04.03.2008) e AN Per_1
(18.08.2009);
- che in data 18.04.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a suo favore a carico del di euro CP_1
300,00 mensili ed a favore dei figli di euro 700,00 complessivi mensili, con spese straordinarie per i figli ripartite al 50%.
- che il resistente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
- che dopo la scoperta dell'infedeltà del marito avevano deciso di iniziare una terapia di coppia;
- che il marito non rispettava gli orari di frequentazione stabiliti con l'accordo di separazione e si disinteressava dei figli ed in particolare della loro istruzione scolastica;
- che dal mese di maggio 2020 il versava per il mantenimento CP_1 disposto con la sentenza di separazione somme inferiori rispetto a quelle disposte dal Tribunale;
- che rispetto al tempo della separazione le condizioni economiche del resistente non era peggiorate ma anzi migliorate;
- che il ra un agente di commercio del settore informatico e aveva CP_1 3
incrementato il proprio lavoro con l'emergenza pandemica da SARS-Covid 19;
- che il resistente aveva un tenore di vita agiato e poteva contare su risparmi ed investimenti bancari derivati da successione ereditaria paterna nell'anno 2014;
- che la ricorrente aveva lavorato come ragioniera fino alla nascita del primo figlio per poi dedicarsi alla cura della famiglia;
- che nel 2013 aveva lavorato nell'edicola di famiglia sino alla chiusura dell'attività nel 2017;
- che la violazione degli obblighi del resistente erano stati oggetto di una querela;
- che dal tempo della separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo del resistente a corrispondere mensilmente un assegno divorzile di euro 500,00, nonché un assegno di mantenimento per i figli di euro 800,00 e ripartizione delle spese straordinarie per i minori al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Con memoria difensiva depositata il 29.01.2021 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che, a seguito di per la modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale aveva disposto nel 2020 una disciplina dettagliata del suo diritto di frequentazione con i minori, l'ammonimento nei confronti di entrambi i genitori e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- che aveva sollecitato l'intervento dei Servizi sociali incaricati, sporto una querela nei confronti della moglie in data 30.09.2020 per atti persecutori e predisposto un nuovo piano genitoriale nell'interesse dei minori;
- che aveva subito un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa dell'emergenza pandemica da SARS-Covid 19;
- che aveva corrisposto la parte mancante delle somme non versate a titolo di mantenimento per la moglie e i figli;
- che non vi erano i presupposti per attribuire alla un assegno Parte_1 4
divorzile;
- che l'abitazione coniugale era stata acquistata con denaro del resistente.
Ciò dedotto, il deriva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori con loro collocamento e mantenimento paritario presso ciascun genitore, l'accoglimento delle condizioni indicate nel piano genitoriale e trascritte nella memoria difensiva, il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente ed il mantenimento diretto dei figli a carico delle parti.
All'udienza presidenziale del 09.02.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, faceva salvi i provvedimenti della separazione come vigenti e integrati con il decreto di modifica delle condizioni del 24.11.2020 e rinviava quindi per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti depositavano le memorie integrative e insistevano nell'accoglimento delle loro difese. In particolare, la ricorrente deduceva che vi era stato un miglioramento del profitto scolastico dei figli a seguito delle disposizioni contenute nel decreto di modifica delle condizioni separative emesso dal Tribunale nel mese di novembre 2020 e concludeva con la richiesta di disciplinare in via definitiva il diritto di visita paterno secondo le suddette modalità. Il resistente deduceva che la
[...] era stata citata a giudizio a seguito della denuncia da lui sporta ed insisteva Pt_1 con la richiesta di affidamento partitario dei figli a entrambi i genitori.
In data 23.06.2021 veniva depositata una relazione da parte dei Servizi Sociali di Ladispoli in cui si dava dato atto degli incontri padre figli sino ad allora svolti.
All'udienza del 29.09.2021 le parti comparse deducevano la prosecuzione degli incontri con i Servizi sociali nell'interesse dei figli e i difensori chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Il Giudice, preso atto, assegnava i suddetti termini, disponeva a cura dei Servizi Sociali il deposito di relazione aggiornata sul percorso di sostegno alla genitorialità e sullo stato psicologico dei minori e rinviava la causa all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
In data 04.11.2021 veniva depositata relazione con cui i Servizi Sociali rappresentavano la regolarità degli incontri di sostegno alla genitorialità della coppia, in un contesto tuttavia di reciproca sfiducia e la necessità di proseguire il percorso, 5
nonché l'esito degli incontri avuti con i figli minori e AN in una Per_1 situazione familiare più favorevole rispetto al passato.
I procuratori delle parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. con le quali insistevano nelle loro difese e articolavano istanze istruttorie.
Il difensore del resistente depositava altresì copia dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti avviati a carico del per la violazione degli CP_1 art.li 570 e 388 c.p., nonché quello di archiviazione nei confronti della Parte_1 per particolare tenuità del fatto.
In data 02.03.2022 veniva acquisita relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali in cui si dava atto del permanere della conflittualità tra le parti, in particolare sul regime di frequentazione con i figli e della sospensione del percorso di sostegno alla genitorialità in quanto non funzionale al miglioramento della situazione familiare con proposta di percorsi individuali per le parti.
All'udienza del 08.06.2022 il Giudice riserva la decisione sulle richieste istruttorie delle parti e di modifica dei provvedimenti presidenziali.
Esaminata la documentazione acquisita e in particolare le relazioni dei Servizi
Sociali e le richieste di prova, con provvedimento del 02.09.2022 il Giudice confermava i provvedimenti emessi a seguito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione - come anche richiamati nell'ordinanza presidenziale del
09.02.2021 – e, ritenuti irrilevanti e generici i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie, rinviava le parti a nuova udienza di comparazione, disponendo a carico dei Servizi Sociali il deposito di nuova e aggiornata relazione.
All'udienza del 20.01.2023 comparivano le parti e il Giudice dopo l'ascolto sui percorsi di sostegno dagli stessi compiuti, fissava udienza per l'esame della relazione dei Servizi Sociali da depositarsi e riservava la decisione sulle richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con memoria del 04.05.2023 si costituivano i nuovi procuratori della parte ricorrente che si riportavano ai pregressi scritti difensivi.
In data 09.05.2023 veniva quindi acquisita la relazione aggiornata dei Servizi
Sociali e all'udienza tenutasi il giorno seguente, il Giudice, ritenuta la necessità di disporre d'ufficio l'audizione dei minori, fissava l'udienza per l'ascolto, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti adottati dal Tribunale e riservava all'esito ogni ulteriore determinazione e provvedimento. 6
All'udienza del 20.09.2023 venivano ascoltati i figli delle parti ed il Giudice, preso atto delle opinioni espresse sui tempi e modi di frequentazione con i genitori, disponeva la modifica della relativa disciplina e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, onerando altresì le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Per l'udienza cartolare del 14.06.2024 i procuratori delle parti depositavano note scritte con cui precisavano le loro conclusioni ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge ed insistevano nell'accoglimento delle domande.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 30.05.2004 trascritto agli atti dello stato civile del Comune all'anno 2004, atto n. 00374 parte 2, serieA03, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento condiviso dei figli ed Per_1
AN, dovendosi privilegiare il principio di bigenitorialità, con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalle parti, e disciplina del diritto di visita paterno come disposto con ordinanza emessa il 20.09.2023 all'esito dell'audizione dei minori disposto nella medesima udienza.
Deve rilevarsi, infatti, che il figlio , alla presenza del Giudice e dello Per_1 psicologo dott. in servizio presso la ha dichiarato: CP_2 Parte_2
“Studio a Maccarese e frequento il liceo scientifico secondo anno. Al momento non faccio sport, ma occasionalmente faccio surf. Io faccio avanti ed indietro tra le case dei miei genitori. Il lunedì sto con 7
mia madre, il martedì con mio padre con pernottamento, il mercoledì e giovedì con mia madre ed i fine settimana alternati. Quando sto con mia madre il fine settimana parte dal sabato mentre il venerdì sto con mio padre. Quando il weekend sto con mio padre il fine settimana comincia il venerdì sera. Inizialmente eravamo organizzati in maniera diversa e questa organizzazione è stata modificata. Preferirei iniziare il weekend con mia madre dal venerdì dopo l'uscita di scuola come facciamo con nostro padre. Il pernottamento va bene il martedì notte con accompagnamento a scuola da parte di nostro padre il mercoledì mattina. Ci sono delle situazioni in cui se vogliamo invertire i giorni vorremmo maggiore elasticità perché i nostri genitori non si riescono a mettere d'accordo.
Vorrei spostarmi insieme a mio fratello”.
Nella medesima giornata è stato sentito il figlio AN che ha dichiarato dinanzi al Giudice ed allo psicologo, in ausilio per l'audizione dei minori: ““Vado al liceo a Ladispoli indirizzo linguistico e frequento il primo anno. Non faccio sport ma vorrei Per_2 iniziare a fare surf. Vivo con mia made e mio fratello. Confermo la frequentazione con i miei genitori cha ha riferito mio fratello. Vorrei cambiare questa organizzazione nel senso che il weekend inizi per entrambi i genitori il venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina. Il martedì va bene andare da mio padre all'uscita di scuola con riaccompagnamento il giorno dopo a scuola. Non preferisco alternare le settimane o comunque dei periodi con i miei genitori. Per il resto va bene per me questa organizzazione. Vorrei che se una settimana volessimo trascorrerla fuori con un genitore ci sia maggiore elasticità tra di loro (settimana bianca, estero, venga accolta dall'altro genitore).
D'estate facciamo 15 giorni con ciascun genitore e vorrei continuare così”.
In merito, il Collegio ritiene che non vi siano motivi per modificare le condizioni di frequentazione padre figli vigenti, come disposte all'esito dell'audizione dei figli e tenuto conto del compendio istruttorio, dettagliatamente indicate in dispositivo. Deve tenersi conto della circostanza per cui le parti hanno tentato di intraprendere un percorso di sostegno genitoriale e che i figli sono stati oggetto di valutazione da parte del che non ha evidenziato condizioni patologiche Pt_3 salvo alcuni disagi derivanti dalla separazione dei genitori.
Inoltre, deve evidenziarsi che con tale provvedimento di modifica è stato parzialmente ampliato il diritto di frequentazione del padre con i figli al fine di garantire pienamente i diritti di frequentazione dei figli con entrambi i genitori, anche se deve ritenersi prioritario che i minori, che ormai hanno rispettivamente 17 anni e quasi 16 anni, possano determinarsi liberamente nelle frequentazioni con i genitori in base alla loro volontà ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche. 8
Sulle statuizioni di natura economica
La ricorrente ha richiesto nelle comparse conclusionali un assegno divorzile a suo favore di euro 500,00 mensili ed un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 800,00 mensili con spese straordinarie per i minori al 70% a carico del resistente ed al 30% a carico della ricorrente.
Il resistente ha richiesto il rigetto della richiesta di assegno divorzile non sussistendone i presupposti e il mantenimento diretto dei minori in conseguenza dell'affidamento e collocamento paritario degli stessi con i genitori.
All'udienza presidenziale sono stati confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione consensuale, ossia un assegno di mantenimento per la resistente di euro 300,00 mensili e per i figli di euro 700,00 mensili con aggiornamento Istat annuale e spese straordinarie al 50% tra le parti.
La ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di non lavorare e di sostenersi con il mantenimento corrisposto dall'ex coniuge e di essere proprietaria della casa coniugale mentre il resistente ha dichiarato di percepire euro 2.000,00 mensili di stipendio e di non essere proprietario di immobili.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata è risultato che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito il reddito di emergenza covid per talune mensilità del 2020 per euro 560,00, di percepire l'assegno unico per i figli di euro
200,00 mensili circa e di corrispondere una rata mensile di mutuo per la casa familiare di euro 600,00 circa. Inoltre, la ha dichiarato redditi lordi di euro 4168,00 Parte_1 per l'anno 2019, di euro 4.522,00 per l'anno 2020 e di euro 4.544,00 per l'anno 2021
e dall'esame dei conti correnti risultano sostanzialmente confermate le dichiarazioni rese in corso di causa.
Il resistente ha documentato di lavorare come agente di commercio e di corrispondere un canone di locazione di euro 600,00 mensili (comprensivo di spese condominiali) nonché ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2019 di euro 29.087,00, per l'anno 2020 di euro 36.550,00, per l'anno 2021 di euro 25.256,00 e per l'anno
2022 di euro 29.878,00. Dagli estratti dei conti correnti risulta una retribuzione mensile di euro 3.200,00 circa.
Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene quindi equo confermare le disposizioni del Presidente f.f. assunte all'esito dell'udienza presidenziale, che richiamano peraltro le condizioni del ricorso congiunto di 9
separazione concordate dalle parti non essendo state documentate modifiche significative della condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
Deve dunque essere disposto un assegno di mantenimento per i figli di euro
700,00 mensili (ero 350,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese e decorrenza ed aggiornamento Istat dalla sentenza di separazione.
Le spese straordinarie per i figli, maggiorenni non autosufficienti, devono essere ripartite in eguale misura tra i genitori.
Per quanto concerne poi la richiesta di attribuzione di un assegno divorzile, la domanda della resistente deve essere accolta.
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative 10
personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Nella fattispecie risultano sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della che il Tribunale reputa congruo Parte_1 determinare nell'importo già disposto in sede di separazione di euro 300,00 al mese dalla sentenza di separazione, in considerazione della sperequazione reddituale tra le parti come emersa dalla ricostruzione sopra riportata e dalla circostanza per cui mentre il ricorrente percepisce uno stipendio avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece la resistente non lavora avendo in passato lavorato in maniera saltuaria avendo richiesto di essere inserita nelle liste di collocamento ed essendosi occupata dei figli, dedicandosi anche alle incombenze necessarie per i percorsi di logopedia e psicomotricità per il figlio . Per_1
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve infatti attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/03/2022, n. 8057).
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza determinano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2183/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.05.2004 in Roma tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], registrato agli atti dello stato civile del
[...]
Comune di Roma all'anno 2004, atto n. 00374 parte 2, serieA03;
2) affida i figli ed AN ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse 11
relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna sita in Cerveteri
(RM) via Vetulonia n. 61;
4) dispone che i figli, salvo diverso accordo e tenuto conto della loro volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici, possano frequentare in maniera libera i genitori e comunque nei weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ed i finesettimana che i figli che sono con la madre staranno con la madre dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina ed il finesettimana con stanno con il padre dal martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9.00) alternando tra i genitori i giorni del 24 e 25 dicembre e i giorni del 31 dicembre ed 1 gennaio, nonché ad anni alterni per il periodo delle vacanze pasquali (con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 10.00), durante le vacanze estive per trenta giorni da dividersi in due periodi (i primi quindici giorni di luglio e di agosto negli anni pari e i secondi quindici giorni di luglio e di agosto negli anni dispari, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 10.00);
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli maggiorenni ed AN, non economicamente autosufficienti Per_3
e residenti con la madre e di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla madre di complessivi euro 700,00 al mese (350,00 euro per ciascun figlio) con decorrenza dalla sentenza di separazione, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
6) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno Controparte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, a beneficio di di Parte_1 euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla sentenza di separazione, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
7) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole, nonché quelle relative alle cure 12
assistenziali e terapeutiche del figlio DA che siano eccedenti rispetto alle indennità di disabilità percepite, secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso