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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4653/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. LION ELENA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “I. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa con obbligo del mutuo rispetto.
II. La LI minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. I tempi PE
di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo PE
resterà con il padre a week end alternati da intendersi da venerdì sera a lunedì mattina allorquando verrà
accompagnata a scuola o a casa nei giorni non scolastici e per due giorni durante la settimana dalle 18 alle 22.
Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non PE
continuative da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio compatibilmente con le ferie lavorative. Per
quanto riguarda le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da intendersi dal 26 dicembre al 1
Gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro di alternanza di anno in anno così come in alternanza di anno in anno la Vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro. Le vacanze pasquali per tre giorni con ciascun genitore comprendendo in alternanza Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
III. La casa coniugale sita a Salzano via Frusta 41/b è assegnata in godimento alla sig.ra quale Parte_1
genitore prevalentemente collocatario su tale presupposto per ivi dimorare con la LI e fino a quando PE
vi dimorerà e fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
PE
IV. I genitori contribuiranno al mantenimento di in forma diretta per il periodo di permanenza della PE
minore presso di sé ed inoltre il Sig. , quale genitore non prevalentemente collocatario, anche Parte_2
in forma indiretta mediante corresponsione con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della LI , dell'importo di € 200,00 oltre Parte_1 PE
rivalutazione secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la LI sono a carico del 50% PE
ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
V. L'obbligo di corrispondere l'assegno di cui al precedente punto nella misura stabilita dalle parti inizierà a decorrere dalla data del deposito del ricorso avendo il Sig. dalla data del suo trasferimento provveduto Pt_2
mensilmente a contribuire al mantenimento di;
PE
VI. Le parti concordano che l'assegno unico mensile di € 57,00 continui ad essere accreditato sul conto corrente cointestato e dell'importo ne beneficerà in via esclusiva la moglie collocataria prevalente. VII. La rata del mutuo rimarrà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, le stesse verseranno la quota di loro spettanza nel conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo n. n.
13946/1000/00008300 che verrà utilizzato anche eventualmente per la ripartizione delle spese straordinarie per la LI;
PE
VIII. Il premio della Polizza Vita ventennale n. 23199298 stipulata nel 2014 con dal Controparte_1
sig. continuerà ad essere versato nella misura del 50% a carico delle parti con obbligo del sig. Parte_2
alla scadenza, ovvero alla chiusura anticipata, di versare il 50% del capitale liquidato a suo Parte_2
favore alla sig.ra entro 5 giorni dalla liquidazione a mezzo bonifico bancario. Parte_1
IX. Si dà atto che i sig.ri e di comune accordo, hanno inserito nella sola Parte_2 Parte_1
dichiarazione del Sig. la spesa con detrazione del 50% per interventi di recupero del Parte_2
patrimonio edilizio, spesa sostenuta da entrambe le parti. Per tale ragione, il sig. si impegna Parte_2
a corrispondere nella misura del 50% a favore della sig.ra il rimborso annuale che riceverà Parte_1
nel corso degli anni fino alla naturale scadenza.
X. Le detrazioni per la LI a carico saranno effettuate secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà
operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse e dunque al 50%.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 12.03.2005 a Salzano, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano
al n. 1, Parte I, anno 2005; che da tale unione era nata in data [...] la LI minore . PE
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, proponevano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale. Contestualmente, chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 2.3.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta con decreto del 13.12.2024, lette le note depositate il 20.2.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice che le condizioni concordate dai coniugi, come sopra indicate, sono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla LI
minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite:
I. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa con obbligo del mutuo rispetto.
II. La LI minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. I tempi PE
di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo PE
resterà con il padre a week end alternati da intendersi da venerdì sera a lunedì mattina allorquando verrà
accompagnata a scuola o a casa nei giorni non scolastici e per due giorni durante la settimana dalle 18 alle 22.
Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non PE
continuative da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio compatibilmente con le ferie lavorative. Per
quanto riguarda le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da intendersi dal 26 dicembre al 1
Gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro di alternanza di anno in anno così come in alternanza di anno in anno la Vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro. Le vacanze pasquali per tre giorni con ciascun genitore comprendendo in alternanza Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro. III. La casa coniugale sita a Salzano via Frusta 41/b è assegnata in godimento alla sig.ra quale Parte_1
genitore prevalentemente collocatario su tale presupposto per ivi dimorare con la LI e fino a quando PE
vi dimorerà e fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
PE
IV. I genitori contribuiranno al mantenimento di in forma diretta per il periodo di permanenza della PE
minore presso di sé ed inoltre il Sig. , quale genitore non prevalentemente collocatario, anche Parte_2
in forma indiretta mediante corresponsione con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della LI , dell'importo di € 200,00 oltre Parte_1 PE
rivalutazione secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la LI sono a carico del 50% PE
ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
V. L'obbligo di corrispondere l'assegno di cui al precedente punto nella misura stabilita dalle parti inizierà a decorrere dalla data del deposito del ricorso avendo il Sig. dalla data del suo trasferimento provveduto Pt_2
mensilmente a contribuire al mantenimento di;
PE
VI. Le parti concordano che l'assegno unico mensile di € 57,00 continui ad essere accreditato sul conto corrente cointestato e dell'importo ne beneficerà in via esclusiva la moglie collocataria prevalente.
VII. La rata del mutuo rimarrà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, le stesse verseranno la quota di loro spettanza nel conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo n. n.
13946/1000/00008300 che verrà utilizzato anche eventualmente per la ripartizione delle spese straordinarie per la LI;
PE
VIII. Il premio della Polizza Vita ventennale n. 23199298 stipulata nel 2014 con dal Controparte_1
sig. continuerà ad essere versato nella misura del 50% a carico delle parti con obbligo del sig. Parte_2
alla scadenza, ovvero alla chiusura anticipata, di versare il 50% del capitale liquidato a suo Parte_2
favore alla sig.ra entro 5 giorni dalla liquidazione a mezzo bonifico bancario. Parte_1
IX. Si dà atto che i sig.ri e di comune accordo, hanno inserito nella sola Parte_2 Parte_1
dichiarazione del Sig. la spesa con detrazione del 50% per interventi di recupero del Parte_2
patrimonio edilizio, spesa sostenuta da entrambe le parti. Per tale ragione, il sig. si impegna Parte_2 a corrispondere nella misura del 50% a favore della sig.ra il rimborso annuale che riceverà Parte_1
nel corso degli anni fino alla naturale scadenza.
X. Le detrazioni per la LI a carico saranno effettuate secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà
operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse e dunque al 50%.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese
Venezia, 10.4.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4653/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. LION ELENA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “I. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa con obbligo del mutuo rispetto.
II. La LI minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. I tempi PE
di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo PE
resterà con il padre a week end alternati da intendersi da venerdì sera a lunedì mattina allorquando verrà
accompagnata a scuola o a casa nei giorni non scolastici e per due giorni durante la settimana dalle 18 alle 22.
Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non PE
continuative da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio compatibilmente con le ferie lavorative. Per
quanto riguarda le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da intendersi dal 26 dicembre al 1
Gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro di alternanza di anno in anno così come in alternanza di anno in anno la Vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro. Le vacanze pasquali per tre giorni con ciascun genitore comprendendo in alternanza Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
III. La casa coniugale sita a Salzano via Frusta 41/b è assegnata in godimento alla sig.ra quale Parte_1
genitore prevalentemente collocatario su tale presupposto per ivi dimorare con la LI e fino a quando PE
vi dimorerà e fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
PE
IV. I genitori contribuiranno al mantenimento di in forma diretta per il periodo di permanenza della PE
minore presso di sé ed inoltre il Sig. , quale genitore non prevalentemente collocatario, anche Parte_2
in forma indiretta mediante corresponsione con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della LI , dell'importo di € 200,00 oltre Parte_1 PE
rivalutazione secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la LI sono a carico del 50% PE
ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
V. L'obbligo di corrispondere l'assegno di cui al precedente punto nella misura stabilita dalle parti inizierà a decorrere dalla data del deposito del ricorso avendo il Sig. dalla data del suo trasferimento provveduto Pt_2
mensilmente a contribuire al mantenimento di;
PE
VI. Le parti concordano che l'assegno unico mensile di € 57,00 continui ad essere accreditato sul conto corrente cointestato e dell'importo ne beneficerà in via esclusiva la moglie collocataria prevalente. VII. La rata del mutuo rimarrà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, le stesse verseranno la quota di loro spettanza nel conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo n. n.
13946/1000/00008300 che verrà utilizzato anche eventualmente per la ripartizione delle spese straordinarie per la LI;
PE
VIII. Il premio della Polizza Vita ventennale n. 23199298 stipulata nel 2014 con dal Controparte_1
sig. continuerà ad essere versato nella misura del 50% a carico delle parti con obbligo del sig. Parte_2
alla scadenza, ovvero alla chiusura anticipata, di versare il 50% del capitale liquidato a suo Parte_2
favore alla sig.ra entro 5 giorni dalla liquidazione a mezzo bonifico bancario. Parte_1
IX. Si dà atto che i sig.ri e di comune accordo, hanno inserito nella sola Parte_2 Parte_1
dichiarazione del Sig. la spesa con detrazione del 50% per interventi di recupero del Parte_2
patrimonio edilizio, spesa sostenuta da entrambe le parti. Per tale ragione, il sig. si impegna Parte_2
a corrispondere nella misura del 50% a favore della sig.ra il rimborso annuale che riceverà Parte_1
nel corso degli anni fino alla naturale scadenza.
X. Le detrazioni per la LI a carico saranno effettuate secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà
operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse e dunque al 50%.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 12.03.2005 a Salzano, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano
al n. 1, Parte I, anno 2005; che da tale unione era nata in data [...] la LI minore . PE
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, proponevano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale. Contestualmente, chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 2.3.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta con decreto del 13.12.2024, lette le note depositate il 20.2.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice che le condizioni concordate dai coniugi, come sopra indicate, sono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla LI
minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite:
I. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa con obbligo del mutuo rispetto.
II. La LI minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. I tempi PE
di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo PE
resterà con il padre a week end alternati da intendersi da venerdì sera a lunedì mattina allorquando verrà
accompagnata a scuola o a casa nei giorni non scolastici e per due giorni durante la settimana dalle 18 alle 22.
Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non PE
continuative da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio compatibilmente con le ferie lavorative. Per
quanto riguarda le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da intendersi dal 26 dicembre al 1
Gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro di alternanza di anno in anno così come in alternanza di anno in anno la Vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro. Le vacanze pasquali per tre giorni con ciascun genitore comprendendo in alternanza Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro. III. La casa coniugale sita a Salzano via Frusta 41/b è assegnata in godimento alla sig.ra quale Parte_1
genitore prevalentemente collocatario su tale presupposto per ivi dimorare con la LI e fino a quando PE
vi dimorerà e fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
PE
IV. I genitori contribuiranno al mantenimento di in forma diretta per il periodo di permanenza della PE
minore presso di sé ed inoltre il Sig. , quale genitore non prevalentemente collocatario, anche Parte_2
in forma indiretta mediante corresponsione con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della LI , dell'importo di € 200,00 oltre Parte_1 PE
rivalutazione secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la LI sono a carico del 50% PE
ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
V. L'obbligo di corrispondere l'assegno di cui al precedente punto nella misura stabilita dalle parti inizierà a decorrere dalla data del deposito del ricorso avendo il Sig. dalla data del suo trasferimento provveduto Pt_2
mensilmente a contribuire al mantenimento di;
PE
VI. Le parti concordano che l'assegno unico mensile di € 57,00 continui ad essere accreditato sul conto corrente cointestato e dell'importo ne beneficerà in via esclusiva la moglie collocataria prevalente.
VII. La rata del mutuo rimarrà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, le stesse verseranno la quota di loro spettanza nel conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo n. n.
13946/1000/00008300 che verrà utilizzato anche eventualmente per la ripartizione delle spese straordinarie per la LI;
PE
VIII. Il premio della Polizza Vita ventennale n. 23199298 stipulata nel 2014 con dal Controparte_1
sig. continuerà ad essere versato nella misura del 50% a carico delle parti con obbligo del sig. Parte_2
alla scadenza, ovvero alla chiusura anticipata, di versare il 50% del capitale liquidato a suo Parte_2
favore alla sig.ra entro 5 giorni dalla liquidazione a mezzo bonifico bancario. Parte_1
IX. Si dà atto che i sig.ri e di comune accordo, hanno inserito nella sola Parte_2 Parte_1
dichiarazione del Sig. la spesa con detrazione del 50% per interventi di recupero del Parte_2
patrimonio edilizio, spesa sostenuta da entrambe le parti. Per tale ragione, il sig. si impegna Parte_2 a corrispondere nella misura del 50% a favore della sig.ra il rimborso annuale che riceverà Parte_1
nel corso degli anni fino alla naturale scadenza.
X. Le detrazioni per la LI a carico saranno effettuate secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà
operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse e dunque al 50%.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese
Venezia, 10.4.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero